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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 09.10.2007 S 2007 133

9. Oktober 2007·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,326 Wörter·~12 min·6

Zusammenfassung

prestazioni assicurative AI (riformazione professionale) | Invalidenversicherung

Volltext

S 07 133 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 9 ottobre 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative AI (riformazione professionale) 1. …, 1962, cuoco diplomato, soffriva dall’autunno del 2002 di una neuropatia periferica del nervo ulnare destro al solco cubitale, che lo rendeva parzialmente inabile nell’attività appresa. In conseguenza di ciò, il 24 ottobre 2003, l’assicurato formulava domanda di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità chiedendo la presa a carico di misure di carattere professionale in vista di un cambiamento di occupazione e/o per un riadattamento nella professione appresa. Il 5 agosto 2004, lo specialista in neurologia dr. med. … concludeva all’esistenza di una limitazione funzionale nella professione di cuoco del 20/25%. Dal 1. dicembre 2004 l’assicurato è alle dipendenze dei Servizi Psichiatrici del Cantone dei Grigioni, presso il laboratorio del …, al 50% in qualità di educatore nella cucina del laboratorio e per il restante 50% come operatore sociale. L’esercizio della nuova professione richiedeva una formazione in psichiatria sociale. Questo corso era articolato su 33 giornate che si svolgevano fuori sede tra il mese di febbraio 2007 e il mese di ottobre 2008. Il datore di lavoro assumeva i costi del corso in ragione di fr. 3’800.--. Per le restanti spese di trasferta, di vitto, per le tasse e per le ordinarie spese di formazione per un ammontare complessivo di fr. 5'262.--, l’interessato chiedeva di poter beneficiare di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità in qualità di misure professionali. 2. Con decisione 21 maggio 2007, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI), respingeva la richiesta, adducendo che il grado d’invalidità accertato non

raggiungerebbe il minimo del 20% per dare diritto a prestazioni a titolo di riformazione professionale. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 21 giugno 2007, … chiedeva, formalmente, l’emanazione di una decisione su opposizione e, materialmente, che il ricorso venisse accolto, la decisione impugnata annullata e che gli venissero riconosciute delle spese di formazione per complessivi fr. 5’262.--. Sostanzialmente l’istante considera di avere diritto a dei provvedimenti professionali dopo essere stato costretto a cambiare occupazione a causa del persistere di un’inabilità lavorativa del 20/25% come cuoco. Il nuovo datore di lavoro avrebbe preteso una formazione supplementare in psichiatria sociale affinché il dipendente potesse operare convenientemente con persone portatrici di handicap psichici. Per questo, i costi della formazione non coperti dai Servizi Psichiatrici del Cantone dei Grigioni dovrebbero essere assunti dall’AI. 4. Nella propria presa di posizione, l’ufficio AI chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma della decisione di rifiuto. Per quanto riguarda la pretesa formale del ricorrente, questa non potrebbe essere accolta: la procedura su opposizione in caso di rifiuto di prestazioni non sarebbe più applicabile in materia AI, dopo la revisione entrata in vigore il 1. luglio 2006 e con la quale la procedura su opposizione sarebbe stata sostituita dal preavviso. Materialmente, le pretese dell’istante sarebbero infondate presentando lo stesso un grado d’impedimento solo del 13% rispetto al minimo legale del 20% giustificante la presa a carico da parte dell’AI di misure di riformazione professionale. 5. Replicando, il ricorrente contestava il calcolo operato dalla convenuta, avendo questa preso a paragone il reddito conseguito attualmente e non quello realizzato prima del cambiamento di occupazione. Inoltre, anche il reddito conseguibile da valido prima del danno alla salute sarebbe stato sensibilmente superiore a quanto calcolato da controparte, cosicché anche applicando questo metodo di calcolo risulterebbe comunque uno svantaggio economico superiore al 20%.

6. Dal canto suo, l’ufficio AI rinunciava a duplicare. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 69 cpv. 1 lett. a della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), nella versione in vigore dal 1. luglio 2006, in deroga agli art. 52 e 58 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. Ne consegue che la pretesa volta ad imporre all’ufficio AI l’emanazione di una decisione su opposizione non può meritare protezione. Con l’impugnazione della decisione di rifiuto del 21 maggio 2007 davanti Tribunale amministrativo, conformemente all’indicazione sui rimedi legali, l’istante ha pertanto pienamente salvaguardati i propri interessi. 2. a) Giusta l’art. 17 LAI, l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 cons. 2b; Pratique VSI 1997 pag. 80 cons. 1b). Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità. Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 cons. 2a; DTF 124 V 110 cons. 2a; DTF

122 V 79 cons. 3b/bb; RCC pag. 495 cons. 2a). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (Pratique VSI 1997 pag. 85 cons. 1). b) Nell’evenienza concreta, l’assicurato chiede soltanto che da parte dell’assicurazione per l’invalidità vengano assunti i costi non coperti dal datore di lavoro - come i costi di vitto, le spese di viaggio, le tasse ed altre spese – occasionati dalla formazione in psichiatria sociale, corso che comprende 33 giornate lavorative fuori sede. Per contro non sono oggetto del presente ricorso le spese del corso stesso e lo stipendio che vengono corrisposti al ricorrente da parte del proprio datore di lavoro. 3. a) Dopo la richiesta di misure professionali dell’ottobre 2003, da parte dell’ufficio AI veniva fatta esperire una perizia neurologica onde accertare il grado d’impedimento dell’assicurato nell’attività di cuoco esercitata. Il dott. med. … concludeva che i disturbi lamentati dall’assicurato lo impedissero “di caricare in modo eccessivo il braccio destro, in particolare in quelle attività manuali ripetitive e prolungate come spesso accade nell’attività di cuoco”. Trattandosi della mano dominante, il neurologo valutava il grado d’impedimento al 20/25% e riteneva esigibile l’esercizio dell’attività appresa a rendimento completo ma per sole sei ore al giorno. In merito alla reintegrazione il medico riteneva adeguate tutte le attività che non avrebbero sovraccaricato in modo eccessivo e prolungato il braccio destro. Alla domanda se fossero previsti dei provvedimenti integrativi il medico rispondeva che “l’assicurato stesso avrebbe ricevuto recentemente una proposta da un Foyer per persone disabili a … con attività in parte quale cuoco, in parte quale (aiuto) educatore, a questo proposito dovrebbe comunque frequentare un corso di educatore”. L’indagine neurologica avveniva il 3 agosto 2004 e l’ufficio convenuto entrava in possesso della relazione medica il 9 agosto 2004. In seguito, l’assicurato non veniva contattato in vista della concreta misura di riformazione ventilata nel rapporto neurologico. Ancora in data 14 ottobre 2004, dopo che era già stato sottoscritto il nuovo rapporto di lavoro, ma prima dell’inizio dello stesso, l’assicurato chiedeva nuovamente all’ufficio convenuto se gli fosse stato

concesso un aiuto per sostenere una riqualifica professionale. Allo scritto veniva allegato il nuovo contratto di lavoro sottoscritto il 9 settembre 2004 e della cui possibile conclusione l’ufficio AI era già stato informato nella perizia neurologica dell’agosto 20004. Da parte convenuta non veniva però intrapreso nulla. Solo dopo la conclusione del nuovo contratto di lavoro, e dopo aver operato un paragone tra il reddito attualmente conseguito dall’assicurato nella nuova attività con quello conseguito nella precedente attività di cuoco, l’ufficio AI concludeva all’esistenza di uno scapito finanziario inferiore al 20% e pertanto all’inesistenza di un diritto a misure di reintegrazione professionale. Tale argomentazione non può meritare protezione. b) All’epoca della richiesta di misure professionali, nel 2003, l’assicurato aveva indubbiamente diritto alle stesse come chiaramente accertato dall’esame neurologico effettuato nell’estate del 2004 su incarico della parte convenuta e nel quale veniva attestato un grado d’impedimento persistente in qualità di cuoco del 20/25% dal 2002. Già allora era stato espressamente fatto presente dal neurologo che per poter assumere il nuovo posto di lavoro era necessaria una formazione come educatore. Che per poter professionalmente accudire alle persone disabili l’assicurato necessitasse di un corso di base in psichiatria sociale veniva poi confermato anche dalla responsabile dell’istituzione in data 15 luglio 2005. Infatti, la nuova attività prevedeva, accanto ad un impiego al 50% in qualità di educatore nella cucina del laboratorio, anche un’attività al 50% come operatore sociale, attività nella quale l’assicurato non poteva vantare alcuna conoscenza specifica. Considerata l’esistenza di una diminuzione del rendimento del 20/25%, l’assicurato aveva pertanto diritto alla misura reintegrativa in vista del cambiamento di occupazione. In questo senso il calcolo operato dalla convenuta, che vorrebbe prendere a paragone con il reddito conseguito nella precedente attività il reddito attualmente conseguito dal ricorrente, adducendo l’esercizio di un’attività esigibile, è arbitrario. Non va, infatti, dimenticato che la formazione in psichiatria sociale era propriamente presupposto per l’esercizio della nuova attività in ambito psicosociale. Il fatto che l’assicurato sia stato assunto ed abbia iniziata la propria attività e che si sia solo in seguito iscritto al corso è irrilevante ai fini

della presente vertenza. A prescindere dal fatto che l’assicurato aspettava ancora sempre una conferma dell’assunzione dei costi da parte dell’AI, simili formazioni avvengono solitamente solo a determinate scadenze, che non corrispondono necessariamente all’inizio dell’attività. Inoltre, da quanto risulta dalla documentazione riguardante la formazione, le persone che seguono questo corso dovrebbero aver già lavorato per almeno sei mesi con persone disabili. Nell’evenienza concreta poi, la formazione è stata intrapresa dal momento in cui il datore di lavoro ha decretato il 22 giugno 2006 di assumerne i costi. Ne consegue che il presupposto riguardante la perdita di guadagno pari almeno al 20% deve essere nell’evenienza considerato soddisfatto. c) La formazione in parola deve del resto essere considerata come una misura professionale idonea ad accordare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività. Non è contestato che attualmente l’assicurato subisca uno scapito economico (sicuramente almeno del 13%), inferiore a quanto avrebbe subito continuando ad esercitare l’attività di cuoco (scapito tra il 20 e 25%). Il corso si prefigge che al termine della formazione lo studente sappia percepire in maniera competente le proprie attività professionali nel quadro dei modelli d’intervento socio-psichiatrico, che sia in grado di analizzare il proprio ruolo professionale e specifico in rapporto alle altre figure professionali, che sappia valutare le possibilità ed i limiti dei diversi provvedimenti socioterapeutici e cooperare con altre figure professionali o altre istanze di intervento socio-psichiatrico. In base a tali informazioni è per questo Giudice dato concludere alla necessità di una tale formazione di base onde operare con le dovute cognizioni nell’ambito scelto dall’istante. Questi può parzialmente avvalersi delle proprie precedenti cognizioni specifiche in qualità di cuoco, ma il fatto di dover lavorare con persone disabili da un punto di vista psichico rende necessarie anche delle specifiche conoscenze in questo ambito. Per questo, la formazione pretesa e intrapresa va considerata come una condizione necessaria per il sostegno professionalizzato della persona portatrice di handicap. Non sussistono pertanto neppure da questo punto di vista motivi per dubitare della validità della misura in atto in vista di un perfetto inserimento nella nuova occupazione.

d) Se l’assicurato ha diritto alla riformazione professionale, l’assicurazione assume le spese di formazione e quelle di vitto e alloggio giusta quanto previsto all’art. 6 in concomitanza con l’art. 90 e all’art 6bis OAI. L’istante pretende la rifusione di un importo preciso. Tale pretesa non può essere accolta, trattandosi di spese in corso di formazione e quindi non determinabili anticipatamente ed essendo tale questione di competenza dell’autorità inferiore. Per la determinazione dell’ammontare del diritto alla rifusione delle spese di riformazione professionale non coperte dal datore di lavoro, gli atti vanno ritornati all’ufficio convenuto. 4. I crediti di contributi dovuti sottostanno a interessi di mora o rimunerativi. Sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto (art. 26 LPGA). Nell’evenienza, le spese per le quali sussiste un diritto alla rifusione riguardano la formazione in atto che si protrae dal febbraio 2007 all’ottobre 2008. E’ pertanto evidente che al momento attuale non sussiste alcun diritto alla corresponsione di interessi di mora, non essendo il credito neppure già interamente dovuto, almeno per quanto riguarda le spese che non sono ancora state sopportate, e non essendo ancora trascorsi 24 mesi della nascita del diritto alla rifusione per tutte le altre spese. 5. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo all’ufficio convenuto vengono accollati fr. 700.-- di spese. Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono ritornati all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, per l’assunzione dei costi della formazione in psichiatria sociale non assunti dal datore di lavoro giusta le disposizioni di legge. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.-- , il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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