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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 16.01.2007 S 2006 106

16. Januar 2007·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,500 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Volltext

S 06 106 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 16 gennaio 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LAINF 1. a) …, nato nel 1949, è sposato senza figli ed è di professione magazziniere responsabile presso la ditta … sin dal 20 maggio 1972. In un incidente accaduto il 28 marzo 1969 durante il servizio militare l’assicurato ha subito una frattura del malleolo esterno con sub-lussazione del piede (caviglia sinistra). Questo evento era stato assunto dall’assicurazione militare (AM). b) In seguito a un incidente accaduto sul posto di lavoro il 27 gennaio 2003 l’assicurato ha riportato un ulteriore trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Dopo una prima procedura di opposizione l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha ammesso che il secondo infortunio ha comportato un peggioramento direzionale della situazione pregressa alla caviglia sinistra, assumendosi le spese di cura e le indennità giornaliere in considerazione di una rimanente capacità lavorativa del 33⅓% fino al 31 gennaio 2006. 2. a) Con decisione 22 marzo 2006 la SUVA ha assegnato all’assicurato, a far capo dal 1. febbraio 2006, una rendita d’invalidità del 25%, corrispondente a fr. 205.-- mensili, in quanto il montante in franchi della rendita è stato ridotto del 75% poiché i tre quarti dell’incapacità lucrativa erano imputabili all’infortunio assunto dall’AM. Inoltre essa ha riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 2.5% e pari, richiamato il guadagno massimo assicurato vigente, a fr. 2'670.--. L’interessato si è opposto il 12 aprile 2006 al provvedimento. La SUVA ha respinto l’opposizione il 10 maggio 2006.

b) Con decisione del 20 giugno 2006 l’AM ha riconosciuto per i postumi dell’infortunio un’ulteriore responsabilità del 75% della rendita d’invalidità del 25% e ha assegnato una rendita d’invalidità di fr. 747.50. La rispettiva opposizione del 13 luglio 2006 è ancora pendente. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo dei Grigioni in data 11 settembre 2006, il ricorrente chiedeva di annullare la decisione del 22 marzo 2006 e di rinviare gli atti alla SUVA per nuova valutazione sia dell’invalidità sia dell’IMI, eventualmente di costatare un grado d’invalidità dell’80% ed una IMI del 40%; protestate spese, tasse e ripetibili per la procedura su opposizione della SUVA e per la presente procedura. Il ricorrente svolgerebbe ormai solo un’attività lavorativa ridotta al 20%, per cui la perdita di guadagno dell’80% dovrebbe essere completamente coperta dalle assicurazioni militare, infortuni e invalidità. 4. a) Nella propria presa di posizione del 20 settembre 2006 concernente la parte assicurazione contro gli infortuni, la SUVA chiedeva di respingere il ricorso. Avrebbe infatti valutato in modo corretto sia il grado d’invalidità sia la ripartizione fra l’AM e la SUVA nonché l’IMI a suo carico. b) La SUVA, Sezione assicurazione militare, confermava nella sua risposta del 3 ottobre 2006 la sospensione della procedura di opposizione (cfr. sopra 2b) in merito alla decisione sulla rendita e prospettava il rilascio di una decisione riguardante l’IMI a suo carico a breve termine. c) Su richiesta del ricorrente veniva riconsegnato agli atti il rapporto dell’ispettore G. Brenna della SUVA concernente il colloquio presso la … del 6 maggio 2004 con l’assicurato e il capo filiale. Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sulla giustizia amministrativa (LGA, CS 370.100) che sostituisce la legge sulla giustizia amministrativa

(LTA; CS 370.100) e per il tribunale delle assicurazioni (art. 49 cpv. 2 LGA) l’ordinanza sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS; CS 542.300). Giusta l’art. 85 cpv. 2 LGA la procedura di ricorso si conforma al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso. Siccome nel presente caso il termine di ricorso è scaduto nel 2006 per la procedura risultano applicabili le prescrizioni precedenti (LTA e OPCS). 2. a) Oggetto del presente ricorso è la decisione su opposizione della SUVA del 10 maggio 2006 riguardante l’assicurazione contro gli infortuni. Nocciolo della questione è se la decisione sia stata rilasciata a torto o a ragione. b) Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 832.20). Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). Dal profilo temporale il Giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti dal punto di vista assicurativo (DTF 129 V 1, 128 V 315, 127 V 467 cons. 1 e 126 V 166 cons. 4b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 128 V 315, 121 V 366 cons. 1b). La questione non riveste comunque nell’evenienza importanza pratica, poiché le nuove disposizioni materiali della LPGA qui applicabili non apportano comunque cambiamenti sostanziali rispetto alle previgenti disposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 giugno 2004, procedimento no. I 590/03). 3. a) Nel presente caso ci sono due infortuni per la stessa parte del corpo (caviglia sinistra), uno del 28 marzo 1969, quindi dall’inizio di competenza dell’AM, per altro espressamente riconosciuta, e l’altro del 27 gennaio 2003 a carico della SUVA. Con decisione 22 marzo 2006 la SUVA ha fissato un grado d’invalidità totale per i due incidenti del 25% e lo ha ripartito in misura del 75% sull’AM e

per il rimanente 25% su se stessa. In merito all’IMI, la SUVA l’ha valutata al 2.5%, mentre la decisione dell’AM al riguardo non è ancora stata presa. b) Il problema della responsabilità di due differenti assicuratori per un danno intero alla salute deve essere risolto in modo diverso. L’art. 1 cpv. 1 LAINF prevede l’applicabilità della LPGA all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la LAINF non preveda espressamente una deroga alla LPGA. Secondo art. 66 cpv. 2 lett. b LPGA le rendite e le indennità in capitale devono essere fornite secondo le disposizioni della singola legge dall’AM o dalla SUVA. A norma dell’art. 103 cpv. 1 LAINF e dell’art. 76 della legge sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1) l’assicurato ha diritto a prestazioni dell’AM e della SUVA e ogni assicuratore versa le rendite e l’IMI in proporzione alla parte a suo carico rispetto al danno intero. Per precisare la relazione dei due assicuratori l’art. 126 cpv. 3 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) prevede che “se il beneficiario di una rendita assegnata per un infortunio precedente è vittima di un altro infortunio che modifica il grado d’invalidità, l’assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio deve continuare a versare la rendita concessa fino allora. Il secondo assicuratore deve versare una rendita corrispondente alla differenza tra l’invalidità effettiva e quella esistente prima del secondo infortunio”. Vale a dire che nel presente caso tocca dapprima all’AM stabilire il danno corrispondente alla propria responsabilità e fissare sia la rendita sia l’IMI. In considerazione di questi risultati sarà poi la SUVA a determinare sia la propria rendita corrispondente alla differenza fra l’invalidità totale effettiva e quella preesistente sia la propria IMI. Ovviamente le procedure possono anche essere coordinate formalmente e materialmente con l’AM. Comunque finché l’AM quale prima assicuratrice non si è ancora espressa a titolo definitivo e in sede di opposizione, il Tribunale non è in grado di prendere una decisione in materia per il presente caso. Per i motivi esposti in precedenza il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Il caso deve essere rinviato alla SUVA quale AM affinché proceda nel senso dei considerandi. 4. a) La procedura giudiziaria è gratuita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA). Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal giudice delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento. b) Il ricorrente pretende le ripetibili pure per l’istanza precedente. Nella decisione impugnata la SUVA non ha versato indennità di parte senza particolare motivazione, attenendosi quindi all’art. 52 cpv. 3 LPGA secondo il quale le ripetibili dell’iter d’opposizione di regola non sono accordate. Il Tribunale Federale finora ha ammesso una sola eccezione a questa regola (DTF 117 V 404 s.). Inoltre il testo dell’art. 52 cpv. 3 LPGA lascia spazio per altre eccezioni se esistono particolari circostanze (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, art. 52 nota 28). Affinché l’eccezione non si trasformi in regola, l’opponente deve dimostrare che si tratta di un caso particolarmente difficile o complicato per rapporto ai casi usuali trattati dalla SUVA, il che non è però né stato dimostrato né risulta dagli atti. Per la procedura d’opposizione non vengono pertanto attribuite ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata annullata e il caso rinviato alla SUVA, Sezione assicurazione militare, affinché proceda nel senso dei considerandi. 2. La procedura è gratuita. 3. La SUVA versa a … fr. 2000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per questa sede.

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