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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 08.11.2005 S 2005 106

8. November 2005·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,613 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

diritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung

Volltext

S 05 106 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA dell’8 novembre 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente diritto all'indennità LADI 1. … ha lavorato, dal 1. febbraio 2000 al 31 dicembre 2004, quale impiegata, in qualità di commessa, alle dipendenze della ditta … SA con sede a …, con un impegno di 21 ore settimanali. Contemporaneamente, la donna, a decorrere dal 1. marzo 2002, è stata assunta a tempo parziale, quale aiuto medico, presso un professionista di ... In data 30 settembre 2004, la ditta … SA ha notificato alla dipendente la disdetta del rapporto di lavoro per fine dicembre 2004, adducendo, quale motivo, la precaria situazione economica dell'azienda. La ditta … SA, attiva nel campo dell’abbigliamento e degli articoli sportivi, era di fatto controllata, almeno dal punto di vista amministrativo, da …, marito di …, che risultava essere unico membro del consiglio d’amministrazione e quindi amministratore unico con diritto di firma individuale. La donna godeva, a sua volta, della procura individuale. 2. Il 14 febbraio 2005, l’assicurata ha presentato domanda di indennità di disoccupazione alla Cassa Disoccupazione … in base ad un grado di disoccupazione del 50% a decorrere dal 1. gennaio 2005 a causa della perdita del lavoro come commessa presso la ditta … SA. Tramite decisione del 28 aprile 2005, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ha negato a … il diritto all’indennità di disoccupazione in quanto lo stesso sarebbe stato precluso dai disposti dell’art. 31 cpv. 3 lett. b e c della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

Nell’ambito della procedura su opposizione seguita, l’UCIAML, con decisione dell’11 luglio 2005, ha accolto parzialmente l’opposizione riconoscendo a … il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 24 maggio 2005. Le disposizioni dell’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, concernenti l’indennità per lavoro ridotto, secondo costante prassi applicabili pure nel caso di indennità per disoccupazione completa, precluderebbero il diritto agli assicurati che come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come pure ai loro coniugi occupati nell’azienda. Secondo la giurisprudenza, l’esclusione dal diritto all’indennità di disoccupazione di tali persone dovrebbe essere applicata in modo assoluto. Preso perciò atto del ruolo del marito dell’assicurata nella società stessa, quale amministratore unico con firma individuale, nonché della posizione della donna con procura individuale, sarebbero stati dati in optima forma i presupposti per l’esclusione dal diritto all’indennità di disoccupazione. La decisione in oggetto ha limitato la durata dell’esclusione dal diritto all’indennità di disoccupazione al 24 maggio 2005, data nella quale il Presidente del Tribunale del Distretto … avrebbe aperto il fallimento della ditta … SA, eliminando quindi i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI. 3. In data 16 agosto 2005, l’assicurata ha impugnato tempestivamente davanti al Tribunale amministrativo la decisione dell’UCIAML perorandone la riforma in virtù del riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione, in misura del 50%, a decorrere dal 1. gennaio 2005. La ricorrente sarebbe stata correttamente licenziata dalla datrice di lavoro, ditta … SA, con decorrenza dal 1. gennaio 2005, a causa della disastrata situazione finanziaria dell’azienda che, in seguito al drastico calo del giro d’affari e alle conseguenti perdite accumulate, non sarebbe più stata in grado di continuare l’attività. In effetti, dopo il licenziamento della dipendente e la liquidazione dell’inventario, l’attività sarebbe stata chiusa con un considerevole ammanco finanziario che avrebbe condotto al fallimento aperto tramite decreto del Giudice il 24 maggio 2005. La ricorrente ritiene che, pur essendo moglie dell’amministratore della datrice di lavoro e pur godendo lei

stessa di una procura individuale, il suo ruolo non avrebbe potuto essere considerato analogo a quello di un datore di lavoro così da determinare l’andamento della società e da poterne influenzare il destino. Il licenziamento non sarebbe quindi da addebitare a fantomatiche strategie aziendali volte ad ottimizzare una situazione di necessità temporanea bensì costituirebbe la soluzione obbligata presa dalla datrice di lavoro in una situazione commercialmente fallimentare. Di conseguenza, nel caso concreto, l’esclusione dal diritto all’indennità di disoccupazione fino al momento del decreto giudiziario di fallimento della datrice di lavoro sarebbe ingiustificata in quanto non sussisterebbero i presupposti per applicare le restrizioni previste dagli art. 8 e seg. in unione all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, volte ad impedire l’illecito ottenimento di prestazioni assicurative. Nel caso in giudizio urterebbe la realtà dei fatti attribuire alla ricorrente un ruolo analogo a quello del datore di lavoro e quindi la facoltà di determinare le sorti della società datrice di lavoro in veste di procuratrice o quale moglie dell’amministratore. In effetti, come rivelatosi in seguito, vista la situazione contabile dell’azienda, la ricorrente non sarebbe stata assolutamente in grado, durante il periodo fra il 1. gennaio 2005 e il fallimento, di risollevarne le sorti. 4. Nella propria presa di posizione l’UCIAML propone di respingere il ricorso. Rinviando all’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, non solo nel contesto dell’indennità per lavoro ridotto bensì anche in quello dell’indennità per disoccupazione, l’ufficio convenuto ribadisce l’applicabilità assoluta della norma in oggetto che preclude il diritto all’indennità alle persone che come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come pure ai loro coniugi occupati nell’azienda. Fino al momento nel quale dette persone conservano o mantengono nell’azienda una posizione analoga a quella del datore di lavoro, le stesse non godrebbero del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto idonee a determinare le scelte aziendali oppure a influenzarle in modo determinante, nonché in grado di riattivare in qualsiasi momento l’attività aziendale temporaneamente sospesa.

Oltre alle persone con una posizione professionale analoga a quella del datore di lavoro non godrebbero del diritto all’indennità neppure le mogli o i mariti delle stesse occupati nell’azienda. Tale prassi sarebbe applicabile, non solo nei confronti degli organi e dei dipendenti delle persone giuridiche, bensì pure al riguardo dei dipendenti di società di persone e di quelli delle imprese individuali. Secondo lo statuto AVS, i titolari di società di persone e di imprese individuali sarebbero normalmente considerati persone esercitanti un’attività indipendente e quindi escluse dal diritto all’indennità di disoccupazione. Pur precisando che l’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI premette l’accertamento dell’effettiva possibilità di influenza sulle decisioni aziendali da parte dell’assicurato o del suo coniuge, esaminando, di caso in caso, la situazione concreta, l’UCIAML è dell’avviso che nella pratica in giudizio, a prescindere dalla procura individuale dell’assicurata, la posizione del marito, quale socio e amministratore unico dell’azienda, vista nel contesto dell’attività stessa, implichi, senza ombra di dubbio, la facoltà da parte di quest’ultimo di prendere tutte le decisioni atte a gestire l’attività e quindi a deciderne le sorti. Premettendo come, secondo la costante prassi, i coniugi di una persona che determina la gestione dell’attività sono esclusi dal diritto all’indennità di disoccupazione, indipendentemente dal fatto che essi stessi abbiano o meno una posizione analoga a quella del datore di lavoro, l’UCIAML ribadisce la presunzione giuridica per la quale l’assicurata, in qualità di coniuge dell’amministratore unico, sia compartecipe alla facoltà di disporre dell’azienda e quindi sia da considerare essa stessa in una posizione analoga a quella del datore di lavoro con conseguente esclusione del diritto all’indennità di disoccupazione. L’influenza decisionale del coniuge sarebbe presunta per tutta la durata legale del matrimonio e quindi unicamente interrotta dalla separazione giudiziale ma non da quella di fatto. Preso atto che, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, l’assicurata e suo marito, pur avendo ventilato una separazione di fatto, non avevano ancora sciolto legalmente il matrimonio, il rifiuto del diritto all’indennità fino al 24 maggio 2005 sarebbe conforme alle disposizioni e alla prassi citate che prevedono la presunzione legale della facoltà di disporre sull’azienda da parte del coniuge dell’amministratore.

Partendo dal presupposto per il quale la dipendente, quale coniuge del titolare, godrebbe, ai fini dell’indennità di disoccupazione, di una posizione analoga a quella del datore di lavoro, l’UCIAML considera come la cessazione di tale situazione sia da prendere in considerazione a decorrere dall’apertura giudiziaria del fallimento, avvenuta il 24 maggio 2005, che avrebbe precluso la possibilità di riattivare l’azienda. La circostanza per la quale, durante il periodo trascorso fra il licenziamento della dipendente e l’apertura del fallimento, sarebbe stato svenduto l’inventario con conseguente cessazione dell’attività aziendale non avrebbe conseguenze legali nel contesto dell’indennità di disoccupazione in quanto il marito della ex dipendente avrebbe, in ogni momento, ancora potuto disporre della società. Di conseguenza, il diritto all’indennità di disoccupazione sarebbe correttamente stato riconosciuto alla ricorrente solo a partire dal 24 maggio 2005, cioè dalla data dell’apertura del fallimento. 5. Mentre nella propria replica la ricorrente ha, in sostanza, ripresentato gli argomenti addotti nello scritto di ricorso, ribadendo l’assoluta assenza di un tentativo di elusione delle norme che reggono l’indennità di disoccupazione, l’UCIAML ha esplicitamente rinunciato a duplicare. Considerando in diritto: 1. In base alla fattispecie accertata, determinante ai fini del giudizio, la ricorrente era alle dipendenze, con un impiego di ca. il 50%, di una società anonima gestita dal marito quale amministratore unico con firma individuale. L’interessata, da parte sua, disponeva della procura individuale. A causa del cattivo andamento degli affari e dalla conseguente crisi di liquidità della società anonima, il marito ha notificato alla moglie dipendente, in data 30 settembre 2004, il licenziamento con decorrenza dal 1. gennaio 2005. All’inizio del 2005 è stato liquidato l’inventario della società sulla quale, in data 24 maggio 2005, il Giudice ha aperto il fallimento. Il marito della ricorrente è rimasto amministratore della società perlomeno fino a tale data. A decorrere

dal 1. giugno 2005, l’assicurata ha iniziato a lavorare nella misura del 40% presso un nuovo datore di lavoro. 2. a) Tenor l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda. Secondo la giurisprudenza in materia, onde accertare se un assicurato, in virtù della sua funzione, possa influenzare in maniera determinante le decisioni aziendali, occorre stabilire, di volta in volta, di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna. Non è infatti ammissibile escludere dal diritto all’indennità di disoccupazione gli impiegati con una funzione direttiva solo perché hanno il diritto di firma e sono iscritti nel Registro di commercio (DTF 120 V 525 f. rif. 3b). Invece, se un dipendente funge da consigliere d’amministrazione, la competenza decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è presunta ex lege. Giusta l’art. 716-716b del Codice delle obbligazioni costituisce una prerogativa del consiglio di amministrazione che tale organo possa influenzare in maniera determinante la procedura decisionale della società anonima, anche se solo in funzione dell'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione della società (art. 716a cpv. 1 e 5 CO). b) Nell’ottica dell'interpretazione letterale e sistematica, l’art. 31 cpv. 3 LADI risulta applicabile per le pratiche riguardanti l’indennità per lavoro ridotto. Per quanto concerne l’indennità di disoccupazione, gli art. 8 e seg. LADI non prevedono disposizioni specifiche. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, fra l’altro, l’assicurato gode del diritto all’indennità di disoccupazione quando adempie ai presupposti della collocabilità previsti dall’art. 15 LADI. I datori di lavoro e le persone che si trovano in una posizione analoga non possono perciò essere considerati quali collocabili (STA S 99 55). Secondo la prassi del Tribunale federale delle assicurazioni, ripresa dal Tribunale amministrativo, le disposizioni dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI che, nell’ottica del tenore letterale, sono applicabili nei casi di indennità per lavoro

ridotto, nel contesto di una interpretazione teleologica della relativa legge trovano altresì applicazione generale nelle pratiche relative all’indennità di disoccupazione. In tal modo, il Tribunale federale delle assicurazioni, ammettendo l’applicazione della norma in oggetto anche nelle pratiche di disoccupazione completa, ha colmato una lacuna giuridica (unechte Gesetzeslücke) permettendo così di garantire il rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento che imponeva e impone di estendere le conseguenze legali dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI anche ai casi, non regolati dalla legge, di disoccupazione completa (STA S 99 55, S 99 231). 3. a) Dall’estratto del Registro di commercio, risulta che la ricorrente disponeva di una procura individuale per la gestione dell’attività. Se, da un canto, il solo disporre della procura non implica automaticamente che la persona interessata possa esercitare un potere decisionale nell’azienda, d’altro canto, nel caso concreto, nell’ottica di tutte le circostanze, si impelle tale supposizione. Infatti, risulta accertato come la società anonima in questione fosse praticamente gestita da marito e moglie alla stregua di un’azienda familiare. Dall’estratto del Registro di commercio risulta pure come il marito fosse l’unico membro del consiglio di amministrazione e quindi amministratore con firma individuale, mentre la moglie, appunto, disponesse della procura individuale. Alla luce del personale e delle dimensioni dell’azienda è quindi lecito supporre che la ricorrente espletasse nei confronti dell’attività commerciale un sensibile potere decisionale. Tale conclusione, però, ai fini del giudizio, non è determinante in quanto, ai sensi delle disposizioni dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, indipendentemente dal potere decisionale proprio, i coniugi di coloro che in qualità di soci, membri del consiglio di amministrazione ecc. di un’azienda esercitano potere decisionale, per presunzione giuridica, vengono parificati all’altro coniuge e quindi sono soggetti alle conseguenze previste dalla norma in questione alla stessa stregua del coniuge che esercita il potere decisionale. L’esclusione di tali persone dal diritto alle prestazioni assicurative, secondo la prassi citata, è di carattere assoluto e quindi applicabile senza alcun esame del loro effettivo potere decisionale. Riassumendo, i coniugi di persone che ricoprono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro sono perciò esclusi dal diritto all’indennità di

disoccupazione, indipendentemente dal fatto che essi stessi rivestano o meno una posizione che implica potere decisionale nell’ambito della conduzione dell’azienda. Secondo la prassi forense, in simili casi è necessario basarsi sulla presunzione giuridica che vede l’assicurata godere ipoteticamente della facoltà di disporre sull’azienda attribuendole una posizione analoga a quella del datore di lavoro e quindi escludendola dal diritto all’indennità di disoccupazione. Tale presunzione legale si estende parallelamente alla durata del matrimonio e cessa quindi in concomitanza con il decreto giudiziario di divorzio o separazione. b) Nel caso in giudizio, perciò, preso atto che, indipendentemente dal licenziamento della ricorrente a partire dal 1. gennaio 2005, suo marito ha rivestito la carica di amministratore unico della società fino all’apertura giudiziaria del fallimento decretata il 24 maggio 2005, nonché tenuto conto che, in tale data, non era ancora stato effettuato alcun passo legale volto allo scioglimento del matrimonio, ai sensi delle considerazioni precedenti sussiste la presunzione legale per la quale la ricorrente, nella sua qualità di coniuge dell’unico membro del consiglio di amministrazione, fosse in grado di esercitare potere decisionale nell’ambito dell’azienda. Alla luce della prassi descritta, infatti, il presunto potere decisionale dell’assicurata è cessato contestualmente a quello del marito con l’apertura ufficiale del fallimento quando, appunto, il marito non godeva più di alcuna possibilità di disporre liberamente dell’azienda. Ne consegue che l’ufficio convenuto ha correttamente applicato l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI riconoscendo alla ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione a partire dal 24 maggio 2005. 4. Visto che, ai sensi delle considerazioni giudiziali, la decisione impugnata risulta conforme ai disposti della LADI e alla giurisprudenza in materia, il ricorso deve essere integralmente respinto. Non vengono addebitate spese giudiziarie in quanto la procedura di gravame a livello cantonale, in applicazione degli art. 103 cpv. 4 LADI e 11 dell’Ordinanza del Gran Consiglio sulla procedura nelle controversie delle assicurazioni sociali, è, per principio, gratuita.

Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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