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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 02.06.2004 S 2004 31

2. Juni 2004·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,608 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

sospensione del diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung

Volltext

S 04 31 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 2 giugno 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente sospensione dal diritto all'indennità 1. …, 1969, rivendicava il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1. luglio 2003. Ancora durante il mese di luglio, l’assicurato veniva invitato a volersi presentare al corso “Disoccupato? Come progredire”. Avendo visite dall’America, il disoccupato telefonava al collocatore per informarlo di non poter partecipare al corso del 24 luglio 2003. Sentito in merito all’assenza dal corso informativo, l’assicurato adduceva di essere stato invitato a partecipare alla misura solo il giorno precedente e di non aver conseguentemente più potuto disdire un appuntamento già preso in precedenza. 2. Con decisione 9 settembre 2003, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) sospendeva l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata di 5 giorni, per non aver seguito le istruzioni del servizio competente. Il 19 febbraio 2004, il provvedimento veniva confermato integralmente anche in sede di opposizione. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 7 marzo 2004, l’assicurato postulava l’annullamento della decisione di sospensione. L’invito a presentarsi al corso sarebbe, infatti, stato da lui ricevuto solo il giorno precedente, momento nel quale però avrebbe già preso l’impegno di prelevare a … la nipote dodicenne proveniente dall’America. Per questo, l’interessato avrebbe subitamente avvertito l’ufficio competente dell’impossibilità di partecipare al provvedimento ordinato e, anziché ottenere l’esonero richiesto,

sarebbe puntualmente stato informato delle sanzioni passibili in caso di mancata comparsa alla misura ordinata. 4. Nella propria presa di posizione, l’UCIAML chiedeva la conferma della decisione impugnata. L’ordine di partecipare al corso sarebbe pervenuto all’interessato entro i termini prescritti e il ricorrente non avrebbe dato seguito alle istruzioni impartitegli pur essendo stato avvertito delle conseguenze nelle quali rischiava di incorrere. Del resto, inizialmente, l’assicurato avrebbe richiesto l’esonero dalla partecipazione al corso adducendo di avere visite dall’America. La versione riguardo la nipote dodicenne sarebbe stata fornita solo in sede di ricorso, ma non sarebbe comunque suscettibile di modificare le sorti del giudizio. Entro 24 ore avrebbe dovuto essere possibile organizzare l’eventuale prelievo anche tramite una terza persona. In generale poi, l’ufficio convenuto considera del tutto esigibile per un disoccupato la frequentazione di un corso pomeridiano di 2 ½ ore anche se dovesse avere delle visite dall’America. Considerando in diritto: 1. Ai sensi dell’art. 17 della legge federale su l’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione (cpv. 1 prima frase). Deve poi annunciarsi personalmente per il collocamento all’ufficio del lavoro del suo luogo di domicilio il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende prestazioni e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale (cfr. cpv. 2). L’assicurato è tra l’altro obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a partecipare a colloqui di consulenza e a sedute informative (cpv. 3 lett. b). La relativa ordinanza in materia precisa che, dopo essersi annunciato, l’assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve

garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente (art. 21 cpv. 1 OADI). L’assicurato che non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo è sospeso dal diritto all’indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). 2. a) Nell’evenienza, il ricorrente ammette di non aver partecipato al corso, ma considera che la convocazione gli sia pervenuta troppo tardi per poter disporre altrimenti in merito alla visita della nipote. In effetti, l’invito a voler partecipare al corso del 24 luglio 2003 reca la data del 14 luglio 2003. Giusta la busta allegata dal ricorrente in sede di ricorso, l’invio sarebbe però stato spedito solo in data 22 luglio 2003 (timbro postale) e sarebbe pervenuto all’istante il 23 luglio, cioè un solo giorno prima del termine. Tale versione viene dall’ufficio convenuto messa in dubbio, giacché il 21 luglio 2003 all’assicurato veniva richiesta l’introduzione di determinati formulari firmati e compilati, motivo per cui la busta allegata potrebbe in teoria riferirsi all’ulteriore scritto intimato all’istante solo il 23 luglio 2003. In base alla lista degli allegati allo scritto del 21 luglio 2003, tra i quali figura tra gli altri anche l’invito al corso qui in discussione, la versione fornita dal ricorrente appare come quella più verosimile. Deve pertanto essere considerato come comprovato che il ricorrente è stato invitato al corso di giovedì pomeriggio, 24 luglio 2003, solo il giorno antecedente. Come è però stato esposto nel considerando che precede, dal 1. gennaio 2000, l’art. 21 cpv. 1 in fine OADI prevede che, per la consulenza e il controllo, l’assicurato possa essere contattato entro un giorno. La disposizione voleva propriamente definire dei termini precisi, onde evitare che la persona disoccupata potesse appellarsi alla tardività delle istruzioni ricevute magari solo alcuni giorni prima. Per il Tribunale, alla luce di tale disposizione, la convocazione del ricorrente non può essere considerata tardiva. Se per un colloquio di consulenza o per dei controlli, l’assicurato deve essere contattabile entro un giorno, lo stesso principio deve valere anche per la partecipazione ad un corso pomeridiano di 2 ½ ore.

b) Anche se l’invito deve nell’evenienza essere considerato ancora tempestivo, il servizio competente viene in questa sede espressamente invitato a voler evitare in futuro convocazioni a così corto termine quando le circostanze concrete permetterebbero di agire entro dei termini usuali. Un corso come quello in oggetto viene necessariamente organizzato in anticipo. Il ricorrente era disoccupato dagli inizi di luglio 2003 e l’invito al corso era stato redatto già in data 14 luglio 2003. In tale situazione non sono ravvisabili validi motivi per giustificare la consegna del plico alla posta solo una settimana più tardi. Un simile temporeggiamento potrebbe infatti, a seconda delle circostanze del caso concreto, contravvenire al principio della buona fede, al quale anche l’ufficio convenuto è tenuto ad attenersi. 3. L’istante, dopo aver avuto notizia del corso al quale era tenuto a presenziare, avvertiva immediatamente la persona incaricata di non poter partecipare, avendo visite dall’America. Il fatto di avere visite simili non è evidentemente un valido motivo per non partecipare ad un corso organizzato dal competente servizio in materia di disoccupazione. Come emerge pure chiaramente dall’invito al corso, la partecipazione era obbligatoria e solo dei validi motivi come la malattia, l’infortunio o un caso di forza maggiore avrebbero potuto giustificare l’assenza. In questo contesto anche volendo considerare come veritiera la versione fornita dal ricorrente per la prima volta in sede di ricorso, riguardo l’arrivo della nipote dodicenne che non conosce la lingua locale, il risultato non cambia. La necessità di prelevare una nipote al suo arrivo nel nostro paese non può in principio giustificare un’assenza dal lavoro. Applicando lo stesso parametro, l’impegno assunto non poteva pertanto essere considerato come un valido motivo per non seguire un corso obbligatorio in materia di disoccupazione. E’ vero che sentendosi libero da impegni di lavoro, l’assicurato aveva previsto di prelevare la ragazza al suo arrivo. Non va però dimenticato che il corso era unicamente di pomeriggio e per la durata di sole 2 ½ ore. Un giorno prima, doveva pertanto per l’interessato essere ancora possibile organizzare il trasporto tramite una terza persona o eventualmente avvertire l’ospite dell’eventuale ritardo. Ne discende che l’assicurato è stato a giusta ragione reputato essere contravvenuto all’art.

30 cpv. 1 lett. d LADI. La sospensione dal diritto all’indennità è pertanto giustificata. 4. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo (art. 30 cpv. 3 LADI). La sospensione del diritto all’indennità è di 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, di 16 a 30 giorni in caso di una colpa mediamente grave e di 31 a 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv. 2 OADI). L’assicurato è stato sospeso dal diritto all’indennità per 5 giorni e pertanto è reputato essere incorso in una colpa lieve. La valutazione sfugge a qualsiasi critica. Pur avendo una certa comprensione per la situazione dell’assicurato, che si era preso degli impegni di carattere privato non sapendo fino al giorno prima di dover partecipare ad un corso obbligatorio organizzato dal competente servizio in materia di disoccupazione, non va comunque dimenticato che all’interessato era stata chiaramente ventilata la passibile sanzione. Infatti, oltre che sull’invito al corso, il fatto di incorrere in una sanzione in caso di assenza ingiustificata era stato ancora espressamente ricordato al ricorrente telefonicamente dal competente incaricato. In tale occasione, il ricorrente considerava comunque più importate adempiere all’impegno privato assunto che partecipare al corso a cui era stato invitato. Non spetta però alla persona disoccupata decidere se frequentare o meno un corso. Dal momento che la misura viene ordinata, l’assicurato ha il preciso compito di sottoporsi a tale misura e di seguire a questo proposito le istruzioni del competente ufficio del lavoro (cfr. anche PTA 1998 no. 22 e STA S 00 346). Ne consegue che anche quanto alla durata, la sanzione decretata merita conferma ed il ricorso deve essere respinto. 5. In applicazione all’art. 61 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è gratuita per le parti. Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.