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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 20.04.2004 S 2003 177

20. April 2004·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,121 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

diritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung

Volltext

S 03 177 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 20 aprile 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente diritto all'indennità LADI 1. …, 1972, è coniugata, abita a … e ha lavorato per ultimo come impiegata di servizio. Dal 2 dicembre 2002, l’assicurata rivendica il diritto all’indennità di disoccupazione in ragione dell’80%. Il 24 aprile e il 1. maggio 2003, la disoccupata veniva invitata a voler proporre la propria candidatura presso i ristoranti … di … e … di ... Un contratto non veniva a conclusione. Chiamata a determinarsi al riguardo, l’interessata adduceva di non disporre di un’automobile e che le sarebbe pertanto stato impossibile attenersi agli orari di lavoro richiesti dal datore di lavoro utilizzando i mezzi di trasporto pubblici. 2. Con decisione 21 agosto 2003, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) negava all’assicurata l’idoneità al collocamento. Per l’UCIAML, il fatto che l’assicurata non sia in grado di accettare un’occupazione fuori dal proprio luogo di domicilio, che si trova in un piccolo paese di montagna, la renderebbe non idonea al collocamento. La tempestiva opposizione presentata dall’assicurata veniva respinta con decisione 13 novembre 2003. 3. Nel ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 22 dicembre 2003, la ricorrente chiedeva di essere posta al beneficio dell’indennità di disoccupazione. L’istante non considera che le sia imputabile il rifiuto dei due posti di lavoro, dopo essere venuta a conoscenza che gli impieghi prevedevano degli orari di lavoro non conciliabili con le corse dei mezzi di trasporto pubblici.

4. Dal canto suo, l’UCIAML postulava la non entrata nel merito del ricorso o eventualmente la sua reiezione. Per l’ufficio convenuto, tenendo in considerazione qualsiasi modalità di calcolo dei termini, l’istanza presentata il 22 dicembre 2003 sarebbe comunque tardiva. Il ricorso sarebbe però anche materialmente infondato, essendo nelle condizioni della ricorrente oggettivamente impossibile trovare un’occupazione adeguata. L’assicurata vivrebbe, infatti, in un piccolo paesino di montagna, dove la dipendenza dai mezzi di trasporto pubblici renderebbe praticamente vana qualsiasi ricerca d’impiego. Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la quale contiene diverse disposizioni applicabili anche nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione. Essendo stata la decisione impugnata emanata dopo l’entrata in vigore della LPGA (DTF 127 V 467 cons. 1, 121 V 366 cons. 1b), le nuove disposizioni si applicano al caso in parola. 2. a) L’ufficio convenuto oppone alla ricorrente la tardività dell’istanza. Giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Qualora il termine sia computato in giorni, esso inizia a decorrere il giorno dopo la notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA). Il termine è rispettato se il ricorso viene presentato al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). I termini stabiliti dall’autorità in giorni non decorrono per ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 1. gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA). Evidentemente, poiché l’ufficio convenuto oppone alla ricorrente l’eccezione di tardività, la prova del mancato ossequio dei termini di ricorso spetta all’amministrazione (vedi per tutte PTA 1993 no. 83). Questa parte dal presupposto che la decisione impugnata, essendo stata spedita il 14 novembre 2003, sarebbe stata recapitata all’interessata il giorno seguente (15 novembre 2003), e che conseguentemente il termine di 30 giorni sarebbe

comunque trascorso infruttuoso quando, il 22 dicembre 2003, il presente ricorso veniva consegnato all’ufficio postale. L’allegazione non merita protezione. b) La raccomandata in parola è stata dall’ufficio convenuto consegnata alla posta venerdì 14 novembre 2003. A sostegno dell’inosservanza dei termini l’ufficio non adduce alcuna altra prova. Considerando però come la consegna degli invii raccomandati non avvenga di regola il sabato (pertanto il primo giorno lavorativo seguente era il lunedì 17 novembre 2003), che una lettera raccomandata può restare in giacenza alla posta per sette giorni prima del suo ritiro (fino al 24 novembre 2003) e che a partire dal 18 dicembre correvano le ferie giudiziarie precedenti il Natale, non è dato considerare comprovata la tardività del ricorso. In termini di prove, la decisione viene pertanto ad essere sfavorevole all’ufficio convenuto che intende appellarsi alla tardività del ricorso fondandosi su delle allegazioni che sono rimaste indimostrate. Vada ricordato che a comprova dell’eventuale tardività del ricorso, l’ufficio convenuto avrebbe potuto semplicemente richiedere e in seguito introdurre a questo Giudice l’attestazione della posta riguardante la data di notifica della decisione su opposizione. 3. a) Tra i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, l’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI annovera l’idoneità al collocamento. La disoccupata è idonea al collocamento se è disposta, capace ed autorizzata ad accettare un’occupazione adeguata (art. 15 cpv. 1 LADI). Questa definizione dell’idoneità al collocamento presuppone due elementi: la capacità al lavoro, da un lato, intesa come la facoltà di fornire un lavoro (più precisamente di esercitare un’attività lucrativa salariata) senza che l’assicurata ne sia impedita per motivi inerenti alla propria persona e, d’altra parte, la disponibilità ad accettare un lavoro confacente ai sensi dell’art. 16 LADI. Questo secondo elemento non implica soltanto la volontà di assumere un determinato lavoro, qualora se ne presentasse l’occasione, ma anche la disponibilità sufficiente quanto al tempo che l’assicurata può consacrare ad un impiego e quanto al numero dei potenziali datori di lavoro. L’idoneità al collocamento può essere rifiutata se gli sforzi nella ricerca di un lavoro sono insufficienti, se l’assicurata

continua a rifiutare un’occupazione adeguata o se essa limita le proprie ricerche di lavoro ad un settore nel quale non ha concretamente che delle deboli possibilità d’impiego (DTF 123 V 216 cons. 3 e 120 V 394 cons. 1 e riferimenti). In particolare, una disoccupata deve essere considerata non idonea al collocamento, se una limitazione troppo importante nella scelta di un posto di lavoro rende notevolmente incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 cons. 3 e riferimenti). Per stabilire se vi è idoneità al collocamento occorre esaminare le possibilità concrete di collocamento, esistenti sul mercato del lavoro generale, che entrano in considerazione per la persona in cerca di un impiego, tenendo conto della situazione congiunturale, come pure di tutte le altre circostanze. b) Alla disoccupata è stata negata l’idoneità al collocamento dopo che era stata reputata non essere in grado di esercitare un’attività professionale fuori dal villaggio di montagna dove abita. In effetti, nella sentenza pubblicata in DLA 1963 no. 7 e no. 12, il Tribunale federale delle assicurazioni negava l’idoneità al collocamento ad un’assicurata che lavorava da anni nell’unica manufattura di pietrine del suo pese e che non riteneva possibile “assentarsi dal paese per ragioni personalissime che non desiderava mettere in pubblico”. La fattispecie oggetto della presente vertenza non può però essere messa sullo stesso piano. La ricorrente non ha un mezzo di trasporto privato, per cui dipende dai mezzi di trasporto pubblici. Essa non vuole pertanto rimanere in paese, ma può svolgere un lavoro solo per quanto questo sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici. Esaminando le possibilità di movimento dell’istante, forza è di constatare che sull’arco della giornata le ore che la ricorrente può lavorare non limitano la sua disponibilità in modo inaccettabile. Il paese che l’istante abita (…) dispone durante la giornata di numerose corse tra quella delle ore 7:34 del mattino e quelle delle ore 20:13 o 21:13 per rientrare la sera. La disoccupata può pertanto essere sul posto di posto di lavoro entro un arco di tempo che varia dalle ore 8:00 alle ore 20:00 circa. E’ evidente che una simile disponibilità di tempo esclude che la ricorrente possa essere considerata oggettivamente non idonea al collocamento, avendo la possibilità di essere a disposizione del mercato del lavoro propriamente durante quelle ore della

giornata che sono normalmente considerate per la maggior parte delle persone attive le tipiche ore lavorative. c) Analizzando concretamente i due posti di lavoro che le sono stati attribuiti e partendo dagli orari della prima corsa, la ricorrente potrebbe essere a … alle ore 7:47 ed a ... alle ore 8:27. La sera, l’ultima corsa per il domicilio della ricorrente parte da … alle ore 20:03 e da … alle ore 20:29. Il fatto che per ben due volte l’assicurata non abbia potuto concludere un contratto di lavoro, essendo questi orari di lavoro inconciliabili con le richieste dei datori di lavoro non permette di concludere alla sua mancanza di idoneità al collocamento, tanto più se si considera che l’impiego in … era solo tra il 40 e il 60% e quello a … del 50%. Chiare indicazioni quanto agli incompatibili orari di lavoro sono poi stati forniti solo dal datore di lavoro di …, dove la presenza sul posto di lavoro era pretesa dalle ore 7:00 del mattino, condizione manifestamente non conciliabile con l’uso dei mezzi di trasporto pubblici e pertanto non imputabile all’assicurata. Quali invece fossero gli orari di lavoro a … non emerge dagli atti. Secondo l’attestazione fornita dal potenziale datore di lavoro, la candidata non è stata assunta, non potendo rispettare gli orari di lavoro a causa della mancanza di mobilità. In tali condizioni non è dato sapere quali fossero le concrete esigenze del datore di lavoro e conseguentemente se il posto di lavoro fosse raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici o meno. In tali condizioni non è pertanto dato trarre conclusioni sull’idoneità al collocamento dell’assicurata. Già per questi motivi la decisione impugnata deve essere annullata. d) A prescindere da quanto esposto in precedenza, è indubbio che possa essere particolarmente difficile trovare un lavoro in un settore come quello degli esercizi pubblici, se la disoccupata non è mobile. Infatti, nel ramo della ristorazione gli orari di lavoro possono spesso iniziare insolitamente presto il mattino o protrarsi fino a tardi la sera. Per questo, vengono spesso anche messi a disposizione dei dipendenti delle possibilità di vitto o di alloggio. A questo proposito è bene ricordare alla ricorrente che in termini di esigibilità è unicamente considerata non esigibile un’attività che necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non

offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Nell’evenienza, non è dato sapere se i lavori segnalati offrissero una possibilità di alloggio o meno. Anche sotto questo aspetto alla ricorrente non può pertanto essere concretamente mosso alcun rimprovero. Spettava in queste condizioni all’ufficio convenuto chiarire meglio la situazione di lavoro onde poter stabilire se effettivamente la ricorrente non avesse alcuna possibilità di recarsi al lavoro con i mezzi di trasporto pubblici o di eventualmente trovarsi un alloggio presso il datore di lavoro. Evidentemente nell’ambito di una simile inchiesta non può essere ignorato che le attività proposte alla ricorrente non riguardavano degli impieghi all’80%, ma solo tra il 40 e il 60%. Che per un impiego al 40% il costo dell’alloggio fuori casa sia in queste condizioni probabilmente sproporzionato al reddito conseguibile va pure debitamente tenuto in considerazione. Del resto, anche per un datore di lavoro non è certo interessante mettere a disposizione dell’impiegata a tempo ridotto una possibilità di alloggio come per il dipendente a tempo pieno. Ignorando tutti questi aspetti degli impieghi segnalati alla ricorrente e considerandola semplicemente come non idonea al collocamento, malgrado dei volumi di lavoro decisamente ridotti, l’ufficio ha preso una decisione che viola anche il principio della proporzionalità. Il rifiuto dell’idoneità al collocamento è, infatti, una misura estremamente incisiva e che di conseguenza va applicata come ultima ratio. Qualora all’assicurata fosse effettivamente imputabile il rifiuto di un’occupazione adeguata, la prima misura che entrerebbe in considerazione sarebbe la sospensione dal diritto all’indennità e non subitamente la negazione dell’idoneità al collocamento. 4. Giusta l’art. 16 cpv. 2 lett. e LADI, non è considerata adeguata un’occupazione che è svolta in un’azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro. La ricorrente si appella a torto a questo disposto, considerando che i lavori che le sono stati segnalati non fossero delle attività con dei normali orari di lavoro. L’art. 16 cpv. 2 lett. e LADI non si riferisce agli orari di lavoro in generale, ma riguarda quelle aziende che sono confrontate con dei conflitti collettivi di lavoro e dove pertanto non si può lavorare normalmente. Per il resto, per quanto esposto in precedenza, se gli orari di lavoro lo richiedono, è esigibile che l’assicurata alloggi nel luogo di lavoro

giusta quanto previsto all’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI. Ne discende che, nelle concrete circostanze e in base agli atti all’incarto, la ricorrente non può essere considerata inidonea al collocamento. In seguito all’accoglienza del ricorso, la decisione impugnata deve essere annullata. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. 2. La procedura è gratuita. Non vengono assegnate ripetibili.

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