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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 28.07.2020 S 2020 50

28. Juli 2020·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·1,993 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

indennità per insolvenza | Arbeitslosenversicherung

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 50 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Presidenza Racioppi Giudici Pedretti, Meisser Attuario Paganini SENTENZA del 28 luglio 2020 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente indennità per insolvenza

- 2 - Fattispecie: 1. A._____, ha lavorato presso la B._____ SA, con un salario mensile lordo per 12 mensilità e per un grado di attività dell'80 % di CHF 5'600.--. 2. Con decisione dell'assemblea generale del 4 ottobre 2018 detta società è stata sciolta. A fine ottobre 2018 la società in liquidazione ha disdetto il rapporto lavorativo con A._____ per il 30 novembre 2018. 3. In data 27 novembre 2019 il Presidente del Tribunale regionale ha decretato il fallimento della società a far tempo dalla stessa data. Dopo che la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo, la società è stata radiata d'ufficio il 22 aprile 2020. 4. Con domanda del 15 gennaio 2020 A._____ ha chiesto alla Cassa di disoccupazione dei Grigioni un'indennità per insolvenza per i salari da gennaio a marzo 2018 (fr. 16'800.--) e da agosto a novembre 2018 (fr. 22'400.--). 5. Il 17 gennaio 2020 la Cassa di disoccupazione dei Grigioni chiedeva a A._____ di inoltrare i documenti comprovanti l'avvio nei confronti dell'ex datrice di lavoro dei provvedimenti necessari all'ottenimento dei crediti salariali, quali solleciti, esecuzioni, azioni di pagamento ecc. 6. Nello scritto del 22 gennaio 2020 A._____ comunicava che dopo la messa in liquidazione della società nel mese di ottobre 2018, verso fine anno 2018 con la consegna delle ultime buste salariali la società gli avrebbe prospettato un piano di pagamento salariale. Per questo, e per via dei costi che avrebbe dovuto sostenere per un'esecuzione, non sarebbe ricorso a un avvocato. Invano avrebbe presentato diversi solleciti verbali prima della dichiarazione di fallimento della società avvenuta il 27 novembre 2019.

- 3 - 7. Con decisione 27 gennaio 2020 la Cassa di disoccupazione dei Grigioni ha respinto la domanda d'insolvenza di A._____, motivando che egli non avrebbe rispettato l'obbligo di ridurre il danno, siccome nel 2018 non avrebbe mai ricevuto alcun salario, lavorando così sette mesi consecutivi senza stipendio. Inoltre, con lo scritto del 22 gennaio 2020 egli non avrebbe esibito le prove dei provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro. 8. Nell'opposizione a detta decisione, il 10 febbraio 2020 A._____ precisava che, appena ricevuta la raccomandata della chiusura del rapporto di lavoro, datata 20 novembre 2018, si sarebbe attivato con le chiamate di sollecito. Il 5 gennaio 2019 avrebbe poi inviato una raccomandata, chiedendo il pagamento degli arretrati. In seguito avrebbe continuato invano con i solleciti telefonici. Inoltre, la società avrebbe già avuto in corso diverse comminatorie di fallimento e rogatorie di pignoramento per importi molto alti. Un ex dipendente della società avrebbe fatto una richiesta di fallimento e gli avrebbe comunicato che la società non avrebbe avuto liquidità per pagare e che avrebbe proseguito con il fallimento. A quel punto si sarebbe rivolto a un avvocato, il quale gli avrebbe sconsigliato di procedere, siccome la società sarebbe fallita nel corso del 2019. Il fatto di non aver proceduto a esecuzioni o altro gli avrebbe fatto risparmiare costi e spese legali. Infine, egli chiedeva di accettare la sua domanda almeno per l'importo di fr. 22'400.-- (ultimi quattro salari non corrisposti). 9. Con decisione su opposizione 6 aprile 2020 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ha respinto l'opposizione. Esso considerava in sostanza che, avendo il ricorrente stesso dichiarato di non aver ricevuto gli stipendi per i mesi da gennaio a marzo 2018, egli avrebbe avuto l'obbligo, già allora, di avviare una procedura d'esecuzione nei confronti della sua ex datrice di lavoro. Visto che la messa in mora del 5

- 4 gennaio 2019 non ha portato l'esito desiderato, egli avrebbe dovuto avviare un'esecuzione al più tardi a fine marzo 2019. Egli avrebbe pertanto violato l'obbligo di ridurre il danno. 10. Avverso questa decisione, il 5 maggio 2020 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo che l'impugnata decisione venga rivista. Egli eccepiva la constatata violazione dell'obbligo di ridurre il danno e sosteneva che, seguendo le istruzioni del suo avvocato, avrebbe preso contatto con l'amministratrice per concordare il pagamento degli stipendi. Accordo che poi sarebbe stato disatteso. Questa sarebbe disposta a certificare quanto detto. 11. Nella presa di posizione del 19 maggio 2020 l'UCIAML (qui di seguito: convenuto) postulava il rigetto del ricorso riconfermandosi nell'argomentazione di cui alla decisione su opposizione. 12. In sede di replica il ricorrente ribadiva la propria argomentazione. Il convenuto ha rinunciato a una duplica. Considerando in diritto: 1. Oggetto impugnato è la decisione 6 aprile 2020 del convenuto quale servizio cantonale ai sensi della legislazione federale (art. 1 dell'Ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione [CSC; 545.270]). Questa decisione ricade nella competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in qualità di Tribunale delle assicurazioni (art. 1 cpv. 1 della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI; RS 837.0], art. 2 e art. 56 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

- 5 sociali [LPGA; RS 830.1]; art. 100 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 128 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI; RS 837.02]; art. 57 LPGA in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La legittimazione del ricorrente quale destinatario della decisione impugnata è pacifica (art. 59 LPGA). Essendo tempestivo (art. 60 LPGA) e rispondendo alle condizioni di forma (art. 61 lett. b LPGA) il ricorso è dunque ricevibile. 2. Controverso è se il convento ha giustamente negato un diritto a indennità per insolvenza al ricorrente a causa dell'inosservanza dell'obbligo di ridurre il danno. 3.1. I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza se il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali (art. 51 cpv. 1 lett. a LADI). L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'art. 3 cpv. 2 LADI. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti (art. 52 cpv. 2 LADI). 3.2. Nella procedura di fallimento o di pignoramento il lavoratore deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto (art. 55 cpv. 1 LADI). 3.3. In concretizzazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI, la prassi LADI II (indennità per insolvenza) edita dalla SECO prescrive che, per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve

- 6 adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare, in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (Prassi LADI II B36 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 367/01 del 12 aprile 2002). L'assicurato è però tenuto a intraprendere ulteriori misure, qualora si tratti di arretrati salariali notevoli e va dunque prevista una perdita effettiva di salario (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 271/05 del 30 marzo 2006 consid. 3.1). 3.4. Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all'indennità per insolvenza (Prassi LADI II B37). La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati (Prassi LADI II B38). 4. Nel caso di specie, in seguito alla risoluzione del contratto lavorativo per il 30 novembre 2018, il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il versamento dei rispettivi salari attraverso una messa in mora scritta (cfr. raccomandata del 5 gennaio 2019 [doc. 8 convenuto]) e dei solleciti verbali,

- 7 ma avrebbe dovuto agire in maniera più incisiva, facendo spiccare un precetto esecutivo per i salari arretrati non pagati successivamente al ricevimento della lettera di licenziamento del 31 ottobre 2018 (doc. 3 convenuto). Il ricorrente ha omesso di avviare un'esecuzione anche in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro a fine novembre 2018. Siccome al ricorrente non erano stati versati già i salari da gennaio a marzo 2018, a maggior ragione egli non doveva attendere oltre per avviare una procedura d'esecuzione. Viste queste circostanze, appare sostenibile l'opinione del convenuto nella decisione impugnata secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto avviare la procedura d'esecuzione al più tardi a fine marzo 2019. A questa conclusione nulla cambia il fatto che il ricorrente, dopo aver appreso dei problemi di liquidità della sua ex datrice di lavoro, si sia rivolto a un legale, il quale apparentemente gli avrebbe sconsigliato di avviare un'esecuzione poiché la società sarebbe a breve fallita. Insufficiente dal profilo dell'obbligo di ridurre il danno è inoltre il fatto che egli abbia preso contatto con l'amministratrice (risp. liquidatrice della società sciolta) per concordare il pagamento degli stipendi insoluti (accordo che infine è stato disatteso). Irrilevante è infine il fatto che già a fine 2018 nell'estratto delle esecuzioni della società figuravano comminatorie di fallimento e rogatorie di pignoramento (cfr. doc. 8). A tal riguardo va infatti innanzitutto notato che i crediti da salari sono di prima classe (ovvero vengono soddisfatti appena dopo quelli garantiti da pegno, cfr. art. 219 della Legge federale sulla esecuzione e sui fallimenti [LEF; RS 281.1]). Il fatto poi che in effetti sia risultato che non vi erano attivi pignorabili per coprire le spese di liquidazione – per cui la procedura di fallimento è stata sospesa e poi, visto che nessun creditore ha richiesto una procedura di liquidazione e garantito il suo finanziamento, è stato dichiarato il fallimento – non giustifica a posteriori l'inattività del ricorrente. L'obbligo di ridurre il danno va analizzato ex ante. Se successivamente al ricevimento della disdetta del rapporto di lavoro a fine ottobre 2018 il ricorrente avesse avviato un'esecuzione, in dato momento non era da escludersi che questa sarebbe potuta giungere

- 8 a buon fine, nel senso che le sue pretese salariali avrebbero potuto venir soddisfatte. L'obbligo di ridurre il danno imponeva pertanto l'avvio di un'esecuzione. Per questi motivi il Tribunale ritiene tutelabile la conclusione del convenuto, secondo cui gli sforzi compiuti dal ricorrente per ottenere quanto dovutogli dall'ex datrice di lavoro siano stati insufficienti, e che il convenuto risp. la Cassa di disoccupazione pertanto abbia giustamente negato al ricorrente il diritto all'indennità per insolvenza. In rigetto del ricorso la decisione impugnata va dunque confermata. 5. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA la procedura è gratuita. Il convenuto non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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