Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 20.08.2019 S 2019 56

20. August 2019·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·1,700 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

indennità per insolvenza | Arbeitslosenversicherung

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 19 56 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuario Paganini SENTENZA del 20 agosto 2019 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall'Unia Ticino e Moesa, ricorrente contro Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente indennità per insolvenza

- 2 - 1. Dal 1° aprile 2017 A._____ era impiegato presso la ditta B._____ SA. A partire da gennaio 2018, al posto dei salari convenuti egli percepiva soltanto degli acconti irregolari. Il 26 ottobre 2018 veniva dichiarato il fallimento della B._____ SA. 2. Con domanda del 20 dicembre 2018 A._____ faceva valere un diritto a indennità per insolvenza. 3. Con lettera del 7 gennaio 2019 la Cassa disoccupazione dei Grigioni invitava A._____ a comprovare eventuali azioni intraprese per ricevere gli stipendi dovuti. In risposta, il 14 e il 15 gennaio 2019 A._____ inoltrava diverse e-mail di sollecito inviate al suo datore di lavoro. 4. Con decisione 16 gennaio 2019 la Cassa disoccupazione negava il diritto a indennità per insolvenza argomentando, in sostanza, che A._____ non avrebbe soddisfatto l'obbligo di ridurre il danno. 5. Contro di essa il 14 febbraio 2019 A._____ sollevava opposizione adducendo, in particolare, che conformemente alla giurisprudenza non sarebbe stato obbligato ad avviare un processo d'esecuzione durante il rapporto di lavoro in essere. 6. Con decisione 8 aprile 2019 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) respingeva l'opposizione di A._____ confermando il punto di vista della Cassa disoccupazione. 7. Avverso questa decisione il 17 maggio 2019 A._____ (qui di seguito: ricorrente) presentava ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni chiedendo la revisione della decisione impugnata alla luce dei nuovi atti di ricorso, e, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Cassa disoccupazione. Oltre a censurare una violazione del diritto di audizione, il ricorrente

- 3 richiamava la giurisprudenza circa l'obbligo di ridurre il danno secondo cui in un rapporto di lavoro in essere l'assicurato non dovrebbe necessariamente inoltrare un precetto esecutivo o un'azione nei confronti del datore di lavoro. Egli sottolineava poi di aver sempre rivendicato quanto spettantegli. 8. Nella presa di posizione del 29 maggio 2019 l'UCIAML (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso. Il convenuto affermava che nella prima metà del 2018 il ricorrente avrebbe ricevuto in acconto una minima parte del salario che gli spettava. Siccome i solleciti del ricorrente presso il datore di lavoro non sarebbero stati efficaci, al più tardi a luglio 2018 avrebbe dovuto avviare un'esecuzione. Non avendolo fatto, egli avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno. 9. In sede di replica, il 17 giugno 2019 il ricorrente sosteneva che la Cassa disoccupazione, competente per il primo obbligo di accertamento, dovrebbe verificare la situazione di fatto, ovvero gli importi salariali che egli ha ricevuto tramite bonifico bancario o a mano. In allegato inviava un riepilogo degli acconti comprovabili. 10. In data 1° luglio 2019 il convenuto rinunciava all'inoltro di una duplica. Considerando in diritto: 1. Oggetto di impugnazione è la decisione 8 aprile 2019 del convenuto quale servizio cantonale ai sensi della legislazione federale (art. 1 dell'ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione [CSC; 545.270]). Questa decisione ricade nella competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in qualità di Tribunale delle assicurazioni (art. 1 cpv. 1 della legge

- 4 sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI; RS 837.0], art. 2 e art. 56 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]; art. 100 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 128 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI; RS 837.02]; art. 57 LPGA in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La legittimazione del ricorrente quale destinatario della decisione impugnata è pacifica (art. 59 LPGA). Essendo tempestivo (art. 60 LPGA) e rispondendo alle condizioni di forma (art. 61 lett. b LPGA) il ricorso è dunque ricevibile. 2. Controversa è innanzitutto la questione se il ricorrente abbia soddisfatto l'obbligo di ridurre il danno. 3. Il convenuto sostiene che il ricorrente avrebbe avuto diritto a un salario lordo mensile pari a fr. 4'600.--. Conformemente all'estratto bancario, tra gennaio e giugno 2018 la B._____ SA avrebbe pagato una minima frazione del salario dovuto. Siccome i solleciti del ricorrente non sarebbero stati efficaci, al più tardi a luglio 2018 egli avrebbe dovuto avviare un'esecuzione. Non avendolo fatto, egli avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno. Il ricorrente controbatte di aver sempre rivendicato e ottenuto almeno in parte quanto spettantegli. La giurisprudenza non richiederebbe di procedere con un precetto esecutivo o con un'azione civile, segnatamente nel caso – come quello di specie – in cui la ditta datrice di lavoro è fallita con il rapporto di lavoro ancora in essere. 4.1. I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza se il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali (art. 51 cpv. 1 lett. a LADI). L'indennità

- 5 per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'art. 3 cpv. 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti (art. 52 cpv. 2 LADI). 4.2. Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto (art. 55 cpv. 1 LADI). Per soddisfare l'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L'obbligo di diminuire il danno che incombe all'assicurato prima dello scioglimento del rapporto di lavoro non sottostà tuttavia alle stesse esigenze dell'obbligo spettantegli dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Durante il rapporto di lavoro l'assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un'azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro la serietà della sua pretesa salariale (cfr. Prassi LADI II, B36 e DTFA C 367/01 cons. 1b). In deroga a questa regola, a seconda delle circostanze concrete del caso, l'assicurato è tenuto a ricorrere alle vie legali anche nel periodo prima dello scioglimento del contratto di lavoro se sussistono arretrati di salario considerevoli e se bisogna aspettarsi una perdita di salario (cfr. STFA C 231/06 cons. 2.2, C 264/04 cons. 2.1, C 33/02 cons. 2b; STF 8C_85/2019 cons. 4.1 con rinvii). 5. Dalla tabella allegata alla duplica del ricorrente del 17 giugno 2019, tenente conto sia degli acconti ordinari versati direttamente sul conto bancario sia degli importi ricevuti in mano e riversati sul conto bancario, risulta un totale di acconti effettuati tra gennaio e luglio 2018 di fr. 9'102.65 rispetto ad un

- 6 salario atteso di fr. 37'200.-- e quindi un saldo totale (in considerazione anche dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2018 senza percezione di salario) a favore del ricorrente di fr. 28'097.35. Il convenuto ha considerato acconti da gennaio a giugno 2018 per un totale di fr. 5'347.65 e quindi un saldo a favore del ricorrente a ottobre 2018 di fr. 31'852.35. Sia in base al saldo corretto dal ricorrente sia in base a quello risultante dagli acconti considerati dal convenuto, bisogna concludere che gli arretrati accumulati nella prima metà del 2018 sono considerevoli, siccome il ricorrente a partire da gennaio 2018 mensilmente aveva ricevuto soltanto degli acconti esigui (stando alla sua ricostruzione [cfr. tabella allegata alla duplica del 17 giugno 2019]: fr. 1'500 per gennaio, fr. 0.-- per febbraio, fr. 3'628.50 per marzo, fr. 150.-- per aprile, fr. 2'200.-- per maggio, fr. 724.15 per giugno e infine fr. 900.-- per luglio). Visto che i solleciti scritti inviati al datore di lavoro a partire da aprile 2018 (cfr. doc. 5 convenuto) sono rimasti inefficaci, il ricorrente doveva attendersi di poter subire una perdita di salario. Sebbene fosse ancora in rapporto di lavoro, si poteva pretendere che al più tardi a luglio 2018, dopo che negli ultimi sei mesi già aveva accumulato fr. 14'597.35 di arretrati (fr. 22'800.-- [salario atteso gennaio-giugno] ./. fr. 8'202.65 [acconti]) vale a dire il 64 % di paga insoluta, avviasse una procedura d'esecuzione. A questa conclusione non è dato controbattere che una simile azione legale non avrebbe portato alcun frutto, siccome la perdita di guadagno sarebbe subentrata in ogni caso. Non si può infatti escludere che se fosse stata avviata prima un'esecuzione sarebbe avvenuto un pagamento degli arretrati (cfr. STFA C 264/04 cons. 2.3). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di ridurre il danno a cui è subordinato il diritto a indennità per insolvenza. 6. Davanti al convenuto il ricorrente aveva invocato il diritto di audizione (art. 42 LPGA) allo scopo di completare la sua opposizione e l'accertamento dei fatti tramite testimonianze e consegna dei documenti. Il ricorrente stesso ammette e comprova che, oltre agli acconti considerati dal convenuto, sono

- 7 avvenuti altri acconti non conteggiati. Questi acconti ricevuti in contanti e riversati sul conto da parte del ricorrente si evincono dagli estratti conto già agli atti nella procedura di opposizione. Non è perciò intravedibile una lesione dell'obbligo del convenuto di assunzione delle prove necessarie per l'accertamento dei fatti. Peraltro, le correzioni date dal ricorrente in sede di ricorso, come visto, non modificano le conclusioni del convenuto. La censura di violazione del diritto d'audizione è quindi infondata. 7. Per i motivi suesposti il ricorso va respinto e l'impugnata decisione su opposizione 8 aprile 2019 con cui si è confermata la negazione del diritto a indennità per insolvenza per crediti salariali dal 23 giugno 2018 al 26 ottobre 2018, è confermata. 8. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA la procedura è gratuita. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

S 2019 56 — Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 20.08.2019 S 2019 56 — Swissrulings