Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 16.10.2018 S 2018 110

16. Oktober 2018·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·2,222 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

contributi LPP | berufliche Vorsorge

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 110 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 16 ottobre 2018 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, (LPP), ricorrente contro B._____ SA, convenuta concernente contributi LPP

- 2 - 1. Per i propri dipendenti, la B._____ SA con sede ora a X._____ sottoscriveva il 27 marzo 2009 un contratto di affiliazione con la A._____ (in seguito semplicemente fondazione LPP) con effetto a partire dal 1. marzo 2009. Il 15 febbraio e poi il 15 marzo 2017, la B._____ SA veniva diffidata a voler versare i contributi non ancora pagati per la fine del 2016. Poiché il piano di pagamento in seguito elaborato non veniva ossequiato, in data 2 agosto 2017 la fondazione LPP rescindeva il contratto al 31 luglio 2017. Giusta la distinta del 22 novembre 2017, il conteggio finale dopo l'annullamento del contratto prevedeva un saldo a favore della fondazione LPP di fr. 6'286.90. 2. Il 27 febbraio 2018, la fondazione LPP avviava una procedura esecutiva volta all'incasso dell'importo scoperto per fr. 6'180.55 con interessi di fr. 197.-- fino al 31 gennaio 2018, le spese d'esecuzione di fr. 300.-- e del precetto esecutivo di fr. 73.30. Contro il precetto esecutivo staccato dall'ufficio esecuzione e fallimenti Y._____ la B._____ SA faceva opposizione. 3. Mediante azione del 23 agosto 2018, la fondazione LPP chiedeva al Tribunale amministrativo dei Grigioni di voler condannare la B._____ SA al pagamento dell’importo per fr. 6'180.55 con interessi del 5 % dal 1. febbraio 2018, oltre agli interessi maturati di fr. 197.-- fino dal 31 gennaio 2018, nonché le spese giusta la regolamentazione d'esecuzione e altri costi. Parallelamente, veniva chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione nell'esecuzione no. 20180654 dell'Ufficio di esecuzione di Z._____ (recte: ufficio esecuzione e fallimenti Y._____). 4. Entro il termine assegnatole, la B._____ SA non introduceva alcuna risposta di causa.

- 3 - Considerando in diritto: 1. A mente dell’art. 73 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), ogni cantone designa il Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Il capoverso 3 dello stesso disposto stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Giusta l'art. 63 cpv. 2 lett. a della legge sull'organizzazione giudiziaria (LGA; CS 370.100), in veste di Tribunale delle assicurazioni il Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione le controverse ai sensi dell'art. 73 LPP. Essendo nell'evenienza la sede della ditta a X._____, la competenza ratione loci dello scrivente Tribunale in virtù dell'art. art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società anonima convenuta avendo sede nei Grigioni. Pacifica è pure la competenza riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, poiché la lite vede opposto un istituto di previdenza ad una datrice di lavoro e vertendo la controversia sul mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultima. 2.1. Ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP, la datrice di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliata a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale e l'affiliazione ha effetto retroattivo. Conformemente all’art. 66 LPP, l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi della datrice di lavoro e dei lavoratori. Il contributo della datrice di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. La datrice di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi. Nel caso di specie, con la sottoscrizione del contratto di adesione (CA) la convenuta

- 4 all'azione si è impegnata ad attuare la previdenza professionale per i propri dipendenti ed a corrispondere i dovuti contributi (vedi artt. 3 e 10 CA). L'ammontare di questi contributi, tenuti a considerare fattori quali il premio di risparmio annuo per l’accredito di vecchiaia, il premio di rischio, il contributo per il fondo di garanzia e l'adeguamento al rincaro, è stabilito in base all'art. 4 CA ed è assunto in ragione del 50 % dalla datrice di lavoro e dal dipendente. Le modalità di pagamento dei contributi sono invece oggetto degli art. 5.1 ss. CA. 2.2. Per quanto concerne l’accollamento d’interessi di mora sulle prestazioni non corrisposte tempestivamente, sia la legislazione federale in materia di LPP che le condizioni contrattuali prevedono espressamente tale possibilità, nel senso che l’istituto di previdenza può pretendere interessi sugli importi scoperti (art. 66 cpv. 2 LPP e 5.4 CA). Giusta il regolamento delle spese (RS), dichiarato parte integrante del contratto (art. 5 CA), le spese di diffida ammontano a fr. 100.--, quelle per l'allestimento di un piano di pagamento a fr. 250.-- (art. 2.1 RS) e le spese per una domanda di esecuzione vengono quantificate a fr. 300.-- (art. 2.2 RS). In caso di scioglimento del contratto di adesione, per ogni persona assicurata viene fatturata una spesa di fr. 100.--, tuttavia, almeno, fr. 500.-- (art. 3 RS in vigore dal 1. gennaio 2010). 3.1. In materia di prove, nel processo riguardante il versamento di contributi previdenziali, l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame da parte del Tribunale. Il principio inquisitorio (vedi anche art. 73 cpv. 2 LPP in fine che impone al giudice l'accertamento d'ufficio dei fatti), vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 136 V 376 cons. 4.1.1 e 117 V 263 cons. 1b nonché decisione del Tribunale federale 9C_96/2010 del 26 febbraio 2010), ha però i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

- 5 - 125 V 195 con. 2, 122 V 150 cons. 1a con riferimenti). Per questo anche la datrice di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. 3.2. A fondamento della propria pretesa, la fondazione LPP ha allestito il 22 novembre 2017 una distinta riguardo al saldo dei contributi ancora dovuti fino al 31 dicembre 2016 e le modifiche salariali intervenute durante detto anno, giusta la comunicazione fatta dalla cassa di compensazione AVS. Venivano poi computati i contributi non corrisposti dal 1. gennaio al 31 luglio 2017, dedotta la sovvenzione ottenuta dalla ditta per il grado di anzianità del personale occupato e il pagamento effettuato dalla datrice di lavoro il 27 marzo 2017. Tali conteggi per singolo lavoratore e il resoconto finale non vengono contestati e all'epoca dell'emanazione dei contributi la ditta non ha mai contestato la validità o la correttezza dei contributi fatturati. Quanto alle spese, venivano computati fr. 250.-- per l'allestimento del piano di pagamento, fr. 200.-- per le due diffide e l'ammontare minimo di fr. 500.-per lo scioglimento del contratto e quindi le mutazioni riguardanti tre collaboratori giusta quanto espressamente previsto del RS. Infine, nella distinta redatta nel novembre 2017 erano contenuti degli interessi per fr. 106.35 fino al 31 luglio 2017. 3.3. Come si è detto, la datrice di lavoro non ha preso posizione sul ricorso e non contesta pertanto apertamente il calcolo operato. In data 7 marzo 2017, il responsabile dalla ditta sottoscriveva un riconoscimento di debito per l'ammontare dei contributi fino al 31 dicembre 2016 per fr. 2'726.50 (compresi fr. 100.-- di spese di diffida) e fr. 250.-- di spese del piano di pagamento. Veniva parimenti riconosciuta la validità del prelievo di un interesse del 5 % sull'importo di fr. 2'976.50 così ottenuto a partire dal 1. gennaio 2017. A queste pretese si sono aggiunte le modifiche sui contributi per gli anni 2016, giusta la comunicazione della cassa di compensazione

- 6 - AVS ed i contributi per i primi sette mesi del 2017. Le pretese sono corroborate dagli allegati conteggi separati dei contributi per i dipendenti della ditta. Nessuna di tali fatturazioni è stata materialmente contestata dalla datrice di lavoro in occasione della loro emissione. Non sussiste allora alcun motivo per dubitare che la totalità dei contributi fatturati da parte della fondazione LPP alla datrice di lavoro non corrisponda ai dettami della LPP e a quanto concordato dalle parti nel CA e nei rispettivi regolamenti. 3.4. Rispetto alla pretesa formulata il 22 novembre 2017 di fr. 6'286.90 (comprensiva di interessi fino al luglio 2017 per fr. 106.35), nel precetto esecutivo l'attrice chiede il pagamento di fr. 6'180.55, con interessi computati separatamente. Fino al 31 gennaio 2018 (in febbraio è avvenuta la messa in esecuzione) tali interessi ammontavano a fr. 197.70. Dal 1. febbraio 2018 viene sulla pretesa chiesto un interesse del 5 %, giusta quanto già ammesso nel riconoscimento di debito. Non vi sono pertanto motivi per disquisire oltre sul tale aspetto della vertenza (vendi anche art. 66 cpv. 2 LPP) anche considerato che tale tasso è parimenti stabilito nell'ambito del diritto privato dall'art. 104 del diritto delle obbligazioni (CO; RS 220; vendi anche DTF 127 V 390 e riferimenti nonché DAS 1994 LPP no. 2 cons. 3b/aa). Le spese di esecuzione non danno adito a critiche, essendo debitamente supportate dal relativo regolamento. Infatti, per dette spese vengono fatturati fr. 300.-- come previsto all'art. 2.2 RS. 4.1. La fondazione LPP chiede che venga rigettata in via definitiva l'opposizione nell'esecuzione no. 20180654 dell'ufficio esecuzione e fallimenti Y._____. Occorre al proposito osservare che il creditore, che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi

- 7 dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 cons. 3, 107 III 60ss). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito dell'azione, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. Per questo, per l'importo di fr. 6'180.55, con interessi pari a fr. 197.70 fino al 31 gennaio 2018 e fr. 300.--, ovvero per l'importo complessivo di fr. 6'678.25, viene in questa sede accordato il rigetto definitivo dell'opposizione. 4.2. Riguardo le sole spese del precetto esecutivo di fr. 73.30.--, queste seguono le sorti dell’esecuzione e vanno sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto dell’opposizione (DTF 71 III 144; sentenza del Tribunale federale B 21/02 dell’11 dicembre 2002 cons. 7), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito. 5.1. Giusta l'art. 73 cpv. 2 LPP, i cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita. L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323 cons. 1a, 126 V 149 cons. 4a, 124 V 287 cons. 3a). Giusta la prassi del Tribunale federale, il solo fatto di non intervenire in causa non è ancora sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta (DTF 124 V 288 cons. 4b). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, questa giurisprudenza è però stata precisata, nel senso che il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessata ha tenuto precedentemente al

- 8 processo. Se, quindi, la datrice di lavoro non adempie ai propri obblighi, ignorando le fatture ed i solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria per poi neppure intervenire nella causa, essa va reputata agire con molta leggerezza o addirittura in modo temerario, mirando - con il suo atteggiamento - ad ottenere solo una dilazione del termine di pagamento dei contributi (DTF 124 V 285 cons. 4b), non potendo la fondazione LPP agire semplicemente in via decisionale. In simili condizioni la controparte può essere tenuta al pagamento di spese di giustizia (vedi per la prassi di questo Giudice le sentenze S 12 83, 08 49, 07 200, 06 10, 04 104, 03 45 nonché 03 42). 5.2. Nell'evenienza in oggetto, anche dopo la sottoscrizione del riconoscimento di debito, la ditta non era certamente interessata nell'ambito del presente procedimento a una verifica in sede giudiziaria dei conteggi emessi, ma lo scopo dell'opposizione sembra effettivamente essere unicamente quello di voler procrastinare per quanto possibile il pagamento dei contributi dovuti. Tale atteggiamento, tanto leggero da sfiorare la temerarietà, giustifica allora l'accollamento alla parte soccombente delle spese di procedura per un importo di fr. 1'000.--. Il Tribunale decide: 1.1. L'azione è accolta e la B._____ SA, X._____, viene obbligata a versare alla Fondazione collettiva, l’importo di fr. 6'180.55 con interessi di mora del 5 % dal 1. febbraio 2018, oltre agi interessi maturati fino al 31 gennaio 2018 di fr. 197.70, le spese regolamentari di fr. 300.-- e quelle dell'esecuzione.

- 9 - 1.2. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo no. 20180654 dell’ufficio esecuzione e fallimenti Y._____ per l'importo complessivo di fr. 6'678.25, oltre agli interessi del 5 % dal 1. febbraio 2018 sull'importo di fr. 6'180.55. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1’000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 219.-totale fr. 1’219.-il cui importo sarà versato dalla B._____ SA, X._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

S 2018 110 — Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 16.10.2018 S 2018 110 — Swissrulings