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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.06.2018 S 2017 143

12. Juni 2018·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·1,897 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

contributi AVS | Alters-/Hinterbliebenenvers.

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 17 143 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 12 giugno 2018 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente contributi AVS

- 2 - 1. A._____ entrava in Svizzera nel 2008 con un permesso B e si stabiliva in seguito nei Grigioni. Già nel 2010 il consulente commerciale faceva domanda per essere affiliato in qualità di indipendente alla cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Nel luglio 2013 e nel febbraio 2014 la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone dei Grigioni emanava le rispettive decisioni di contribuzione per l'anno 2013 e 2014. In seguito alla comunicazione 22 dicembre 2016 dell'autorità fiscale, la cassa di compensazione emanava in data 16 marzo 2017 due separate decisioni supplementari di contribuzione in base alle quali il reddito soggetto a contribuzione per il 2013 sarebbe ammontato a fr. 55'754.-- e quello per il 2014 a fr. 53'320.--. L'opposizione - mediante la quale l'assicurato postulava la presa in considerazione del fatto che una parte dei redditi fosse stata conseguita all'estero e quindi già soggetta a contributi sociali nel paese di riferimento - veniva respinta con decisione 13 settembre 2017. 2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 10 ottobre 2017, A._____ chiedeva in sostanza che dal reddito soggetto a contribuzione in Svizzera venisse dedotta la pare conseguita in Italia. Infatti, in Italia l'istante sarebbe titolare di partita IVA, avrebbe un proprio ufficio e sarebbe iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili. Tale iscrizione sarebbe indispensabile per poter esercitare la sua professione e comporterebbe l'obbligo di essere parimenti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (cnpadc). 3. Nella presa di posizione del 30 ottobre 2017, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione (qui di seguito semplicemente cassa di compensazione), postulava la reiezione del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato. Giusta gli accordi internazionali in materia di sicurezza sociale, l'istante andrebbe sottoposto

- 3 nello Stato di domicilio se vi eserciterebbe una parte sostanziale della propria attività, condizioni nell'evenienza soddisfatte. 4. Replicando, l'istante ribadiva, allegando poi anche il parere dell'Ufficio fiscale della cnpadc, che avendo dovuto iscriversi all'albo dei commercialisti e avendo partita IVA propria esso sarebbe obbligatoriamente affiliato alla cnpadc per cui non potrebbe dovere contribuire altrove per lo stesso reddito. 5. Mentre inizialmente rinunciava a duplicare, nella ulteriore comunicazione del 19 gennaio 2018 la cassa di compensazione insisteva sul carattere privato dell'associazione italiana chiamata in causa dall'istante, la quale in diritto svizzero non corrisponderebbe al primo, bensì al secondo pilastro. 6. Il 27 gennaio 2018 il ricorrente contestava l'affermazione della convenuta precisando che la cnpadc sarebbe l'unica forma di previdenza prevista per gli iscritti all'albo della sua professione. Questa forma di previdenza sostituirebbe completamente l'assistenza statale fornita dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). Dal canto suo, il 6 febbraio 2018, la cassa di compensazione dichiarava di mantenere le proprie allegazioni e proposte. Considerando in diritto: 1. La controversia verte sull'assoggettamento in Svizzera dell'istante per il suo intero reddito, ovvero anche per quella parte che è stata realizzata nel 2013 e 2014 in Italia. 2. Giusta l'art. 13 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, Modificato da:

- 4 - Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43), nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (qui di seguito semplicemente RCE no. 883/2004; RS 0.831.109.268.1), la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta: a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività. 3.1. In principio, l'istante non contesta l'affiliazione alla cassa di compensazione per il reddito da indipendente conseguito in Svizzera. Infatti, l'affiliazione alla cassa di compensazione è avvenuta, oltre che per espressa volontà dell'interessato, anche in virtù del domicilio nei Grigioni e dell'esercizio di una parte sostanziale dell'attività in Svizzera. Nella decisione impugnata viene debitamente spiegato cosa vada inteso per "parte sostanziale dell'attività" ai sensi dell'art. 14 paragrafo 8 del Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (qui di seguito semplicemente RCE no. 987/2009; RS 0.831.109.268.11). Giusta detto disposto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per «parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle

- 5 attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono indicativamente per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito. Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione. A contrario è allora lecito dedurre che una quota superiore al 25 % lasci presumere che una parte sostanziale delle attività sia svolta nello Stato in questione. 3.2. Nell'evenienza l'istante risiede in Svizzera e giusta la comunicazione fatta dall'autorità fiscale il 22 dicembre 2016 nell'esercizio della sua attività di indipendente ha conseguito una retribuzione in Svizzera di almeno il 25 %. Nel 2013, infatti, la quota di reddito conseguita in Svizzera era del 36.45 % e nel 2014 dell'88.55 % rispetto al reddito globale. Nel proprio ricorso l'istante non contesta questi dati, ma vorrebbe venisse operata nella determinazione dei contributi la rispettiva deduzione per il reddito realizzato in Italia ed ivi già soggetto a contribuzione. 4.1. La pretesa addotta dall'istante quanto alla sottoposizione a contribuzione dell'assicurazione svizzera della sola parte di reddito conseguita in Svizzera contraddice però manifestamente quanto previsto della relativa legislazione in materia. L'art. 13 paragrafo 5 del RCE no. 883/2004 disciplina propriamente questa specifica questione precisando: le persone di cui ai paragrafi 1-4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione. Ne risulta che se la Svizzera va considerata legittimata a riscuotere i contribuiti, in virtù del domicilio e dello svolgimento della parte sostanziale delle attività, come non viene in

- 6 principio contestato, tale diritto riguarda esplicitamente tutti i redditi conseguiti dall'assicurato come se questi esercitasse l'insieme delle sue attività autonome e riscuotesse l'insieme delle sue retribuzioni in Svizzera. 4.2. Per il ricorrente, il fatto di essere obbligatoriamente assicurato in Italia implicherebbe il suo esonero dalla sottoposizione a contribuzione all'assicurazione svizzera, per i proventi conseguiti all'estero. Tale pretesa non è però corretta. Dal punto di vista dei trattati sopra menzionati vigenti tra la Svizzera e l'EU di cui l'Italia è stato membro, l'assicurato va sottoposto a contribuzione in Svizzera per tutti i redditi anche se conseguiti all'estero. Il fatto che in Italia egli debba obbligatoriamente assicurarsi per poter esercitare la propria professione è quindi di fondo un problema che riguarda lo Stato Italiano, ma non la corretta applicazione del trattato Svizzera-UE in materia di sicurezza sociale. 5.1. Per definire la situazione dei lavoratori attivi in ambito internazionale tra gli stati UE, al contribuente viene rilasciato un modello A1. Questo documento certifica quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applichi nel caso del titolare del modello. Solitamente è necessario nei casi in cui la persona interessata, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente, abbia dei collegamenti con più di un paese dell’UE in relazione al proprio lavoro autonomo o di dipendente. In base ai regolamenti dell’UE, una persona può essere soggetta unicamente alla legislazione di un paese per volta. Il modello A1 è rilasciato dal paese di cui si applica la legislazione e serve a certificare che la persona non è soggetta alla legislazione di nessuno degli altri paesi con cui sono in atto dei collegamenti - in altre parole, che questa persona non è obbligata a versare contributi di sicurezza sociale agli altri paesi. Il modello A1 rimane valido fino alla data di scadenza in esso indicata o fino al ritiro del modello da parte dell’istituzione che l’ha rilasciato. Il modello A1 dev’essere tenuto a disposizione e presentato dal lavoratore o dal datore di lavoro all’ente

- 7 del paese in cui si sta lavorando, al fine di confermare la propria posizione di sicurezza sociale e di indicare in quale paese dovranno essere versati i relativi contributi. 5.2. È incontestato che per gli anni 2013 e 1014 l'istante abbia già versate delle contribuzioni alla cnpadc. Le decisioni di contribuzione emesse dalla convenuta nel 2017 a seguito della comunicazione dell'autorità fiscale del 2016 rappresentano pertanto delle decisioni di assoggettamento retroattive. Nelle decisioni impugnate, il lavoratore è stato resto attento al fatto che la cassa di compensazione avrebbe rilasciato un certificato A1 con effetto retroattivo e che tale documento poteva essere presentato al servizio estero competente. In questo modo, da parte dello Stato Svizzero sono stati fatti tutti i passi necessari per permettere all'istituzione chiamata in causa in Italia di ovviare ad una situazione di doppia imposizione dei contributi all'AVS/AI/IPG. Allegando statuti, regolamenti e prese di posizione della cnpadc, il ricorrente intende comprovare che non gli è possibile esercitare la professione di commercialista in Italia senza essere obbligatoriamente affiliato a detta istituzione. Come però esposto in precedenza tale conflitto non riguarda lo stato Svizzero, ma la contrarietà alle norme EU della normativa della cnpadc. Anche la questione di sapere se all'istante, su presentazione del modello A1, verranno restituite le prestazioni già versate alla cnpadc per il 2013 e il 2014 esula dal contesto della presente vertenza. Per il 2013 e il 2014 il ricorrente, quale residente in Svizzera e qui esercitante una parte sostanziale della propria attività di indipendente era tenuto ad un obbligo di contribuzione esclusivo in Svizzera. Pertanto le due decisioni di contribuzione emesse per tutto il reddito conseguito durante il 2013 e l 2014 meritano protezione e vanno in questa sede confermate, indipendentemente dalla questione di sapere se la forma di previdenza offerta dalla cnpadc abbia maggiori affinità al nostro primo o secondo pilastro.

- 8 - 6. In conclusione, il ricorso è respinto e vengono confermate le due decisioni di contribuzione impugnate. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la procedura è gratuita. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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