Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 14.11.2013 S 2013 106

14. November 2013·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·1,932 Wörter·~10 min·11

Zusammenfassung

multa LAVS | Alters-/Hinterbliebenenvers.

Volltext

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 13 106 Tribunale delle assicurazioni Priuli in qualità di Giudice unico e Krättli-Keller come attuaria SENTENZA del 14 novembre 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, rappresentata dall’amministratore unico Avvocato lic. iur. E._____, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente multa LAVS

- 2 - 1. Il 29 maggio 2012 la A._____ SA veniva iscritta a Registro di commercio con recapito alla casa 602 a O.2._____ e sede a O.1._____. Quale unico membro del consiglio di amministrazione con firma individuale veniva indicato B._____. L’8 giugno 2012, la Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente cassa di compensazione GR) invitava la ditta a notificare tutti i salari e le altre retribuzioni onde poter procedere al conteggio dei contributi AVS/AI/IPG e CAF. Seguivano due ulteriori richiami presso il recapito postale della società a O.2._____ l’11 luglio e il 10 agosto 2012. Quest’ultimo invio, spedito per lettera raccomandata, tornava al mittente, senza essere stato ritirato. Il 26 settembre 2012, la ditta ritornava alla cassa di compensazione il formulario riguardante la notifica dei salari sul quale veniva fornito quale nuovo recapito della ditta l’indirizzo di C._____, a O.3._____. Il 7 novembre 2012 nel registro di commercio del Cantone Ticino veniva iscritto un cambiamento di sede da O.1._____ a O.4._____ e le sorti della società venivano assunte dall’amministratore unico con firma individuale D._____ di O.4._____. In seguito a tale cambiamento, la cassa di compensazione GR notificava la partenza della ditta con effetto dal 30 novembre 2012 e la cassa di compensazione del Cantone Ticino (qui di seguito cassa di compensazione TI) notificava l’arrivo della nuova ditta con effetto dal 1. dicembre 2012. Con effetto a partire dal 31 gennaio 2013, quale amministratore unico della ditta con firma individuale risultava E._____, da O.5._____. 2. Il 6 febbraio 2013 la cassa di compensazione GR reclamava alla ditta il conteggio salari per il 2012, sotto comminatoria di eventuali spese sia all’indirizzo di O.2._____ che a quello di O.3._____ e il 6 marzo successivo, accollava alla A._____ SA, con indirizzo a O.4._____ delle spese d’intimazione di fr. 50.--, che non venivano però pagate neppure dopo l’intimazione del 30 marzo 2013.

- 3 - 3. Con decisione 22 maggio 2013, la cassa di compensazione GR infliggeva alla A._____ SA, una multa di fr. 300.-- per non aver dato seguito alle due intimazioni di provvedere al conteggio dei salari per il 2012. La domanda di esecuzione del 30 maggio 2013, per un importo di fr. 50.-- e le spese del precetto esecutivo di fr. 50.-- veniva dall’Ufficio esecuzioni di O.1._____ ritornata alla mittente in data 5 giugno 2013, dopo che detto ufficio si dichiarava incompetente non essendo la ditta più domiciliata nei Grigioni. La cassa di compensazione GR avviava il 18 giugno 2013 una procedura d’esecuzione presso l’ufficio esecuzioni di Locarno per l’importo di fr. 50.-- e le spese sostenute presso l’ufficio esecuzioni di O.1._____ di fr. 34.--. Contro detto precetto esecutivo veniva fatta opposizione. 4. Il 24 giugno 2013, la ditta si opponeva formalmente alla multa di fr. 300.--, che le era stata accollata con decisione 22 maggio 2013, adducendo di non essere stata sollecitata all’invio dei conteggi dei salari e di aver in ogni caso agito correttamente, non avendo occupato nessun dipendente. L’opposizione veniva respinta in data 7 agosto 2013. In sostanza, la cassa di compensazione GR riteneva di aver notificato la propria corrispondenza all’indirizzo ufficiale della ditta e in seguito all’indirizzo fornito dalla stessa, motivo per cui le intimazioni del 6 febbraio e del 6 marzo 2013 andrebbero considerate valide. Per il resto, sarebbe innegabile che la ditta non avrebbe dato seguito agli obblighi di notifica che le sarebbero spettati. 5. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 16 settembre 2013, la A._____ SA chiedeva l’annullamento del provvedimento non essendo stata validamente intimata a fornire la documentazione richiesta prima che le venisse inflitta la multa.

- 4 - Determinante per l’intimazione di provvedimenti tanto importanti sarebbe l’iscrizione a registro di commercio e non la comunicazione fatta da una persona neppure nominata a registro di commercio. 6. Il 21 ottobre 2013, la cassa di compensazione convenuta rinunciava a prendere posizione sul ricorso ribadendo il ben fondato della propria pretesa per i motivi già esposti nella decisione su opposizione impugnata. Considerando in diritto: 1. a) In principio, giusta i combinati art. 56 e 58 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso ed è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. L’art. 84 della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) prevede però un foro speciale in deroga all’art. 58 cpv. 1 LPGA. Giusta detto disposto, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione. Essendo contestata una decisione su opposizione emanata dalla cassa di compensazione dei Grigioni, la competenza del Tribunale amministrativo a statuire sulla controversia è data. b) In applicazione all'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell’evenienza è contestata

- 5 una multa di fr. 300.-- e le eventuali spese, per cui la competenza per dirimere la vertenza spetta al giudice unico. 2. a) Ai sensi dell’art. 91 LAVS, chiunque viola le prescrizioni d’ordine o di controllo è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d’ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi (cpv. 1). La decisione di multa deve indicare i motivi e può essere impugnata con un ricorso (cpv. 2). Con l’ammonimento in parola la cassa di compensazione deve rendere attenta la destinataria del provvedimento alla necessità di adempiere ai propri obblighi legali ed accordare all’interessata un congruo termine per dar seguito alla richiesta. Inoltre, la renitente va resa attenta alle conseguenze del suo comportamento qualora non dovesse adempiere gli obblighi che le spettano (vedi sulla questione U. KIESER, Rechtsprechung zur AHV, art. 91). Le parti al presente procedimento non contestano il fatto che l’ammonimento che deve precedere la decisione di multa di cui all’art. 91 cpv. 1 LAVS sia un elemento formale necessario alla pronuncia di una multa e che senza previo ammonimento la multa sarebbe pertanto inficiata da vizio formale. b) Per la cassa di compensazione GR l’ammonimento sarebbe stato debitamente intimato prima dell’emanazione della decisione di multa, mentre per la ditta ricorrente l’intimazione non sarebbe avvenuta a chi di dovere e non avrebbe pertanto validità. Dalla documentazione agli atti risulta che la cassa di compensazione GR ha il 6 febbraio 2013 inviato all’indirizzo di O.3._____ un richiamo formale, comminando alla ditta le eventuali spese per un secondo richiamo. Tali spese venivano poi anche accollate alla destinataria del provvedimento in data 6 marzo 2013, mediante un provvedimento spedito per invio raccomandato all’indirizzo di O.3._____. Questo indirizzo non corrisponde a quello indicato sul registro

- 6 di commercio ed è stato notificato alla cassa di compensazione da una persona parimenti priva di apparente potere di rappresentanza. c) In base all’art. 718 del codice delle obbligazioni (CO; RS 220), è il consiglio d’amministrazione che rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d’organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società (cpv. 1). Il consiglio d’amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori) e almeno un amministratore dev’essere autorizzato a rappresentare la società (cpv. 2 e 3). A questo scopo vi è un registro di commercio pubblico (vedi art. 930 CO) e vale il principio stando al quale nessuno può valersi dell’eccezione che ignorasse il contenuto di un’iscrizione diventata efficace per i terzi (art. 933 CO). Nell’evenienza in esame, la ditta ha operato un trasferimento di sede da O.1._____ a O.4._____ iscritto a partire dal 12 novembre 2012, come risulta dall’estratto del registro di commercio. Parimenti la ditta veniva radiata dal registro di commercio grigionese. Per sua stessa ammissione, come risulta dalla decisione impugnata, la convenuta sapeva sicuramente a partire del 6 dicembre 2012 di tale trasferimento e della radiazione della ditta dal registro di commercio grigionese. Pertanto tutte le comunicazioni fatte nel 2013 al vecchio indirizzo nel nostro cantone sono state effettuate ad un indirizzo non più valido. A registro di commercio veniva del resto debitamente indicato quale nuovo recapito l’indirizzo a O.4._____. Poiché i pretesi ammonimenti precedenti la multa si riferiscono alle comunicazioni del febbraio e marzo 2013, alla sede di O.1._____ non può essere stata fatta alcuna valida intimazione a questo proposito.

- 7 d) Resta da stabilire se l’intimazione al recapito di O.3._____ possa essere considerata formalmente valida. Non è contestato che la ditta non abbia mai avuto la propria sede a O.3._____, tale indirizzo era però stato fornito alla cassa di compensazione GR in data 24 settembre 2012, da parte di C._____. Quest’ultimo ritornava del resto alla convenuta il questionario 14 novembre 2012 sommariamente compilato in data 21 novembre 2012. C._____ non è però indicato come amministratore della società. Certamente egli potrebbe essere autorizzato a rappresentare la stessa, ma questo è dalla ricorrente espressamente contestato e la convenuta non ha saputo produrre una delega di competenze interne o uno statuto della società a sostegno di quanto pretende. Il semplice fatto che essa abbia una sola volta comunicato con successo (nel senso di aver ottenuto una risposta) con detto rappresentante non basta per poterlo giuridicamente considerare legittimato di fatto ad agire per la persona giuridica. Va poi ricordato che, come indicato sulla decisione su opposizione, la convenuta avrebbe in data 6 dicembre 2012 comunicato alla cassa di compensazione TI il cambiamento di domicilio della società. In questo caso essa avrebbe però anche dovuto verificare se il recapito della società fosse rimasto semplicemente invariato o meno, fermo restando che comunque dal dicembre 2012 le competenze erano passate alla cassa di compensazione TI. In queste condizioni è evidente che l’ammonimento fatto alla ditta ricorrente ad un indirizzo che non è quello che risulta dal registro di commercio e tramite una persona che non risulta ufficialmente autorizzata a rappresentarla non può essere ritenuto formalmente corretto. Ne consegue che la decisione di multa pronunciata il 22 maggio 2013 e inviata al corretto indirizzo indicato a registro di commercio non è formalmente stata preceduta da regolare ammonimento, motivo per cui non resiste alle censure di ricorso. La decisione su opposizione, e quindi implicitamente anche il decreto di multa che confermava, va pertanto in questa sede annullata.

- 8 - 3. La procedura è gratuita (art. 61 lett. g LPGA). Il patrocinatore legale della ricorrente è pure amministratore unico della società. In qualità di avvocato in una causa propria non ha diritto a indennità di parte, perché le indispensabili premesse non sono nell’evenienza date (DTF 125 II 518 cons. 5b e 110 V 72 cons. 7), non essendo stato l’interessato confrontato con un dispendio di tempo fuori dal comune o con una causa di grande complessità nel difendere i propri interessi (vedi sentenza del Tribunale amministrativo V 13 2). Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione 7 agosto 2013, compresa la multa decretata il 22 maggio 2013, è annullata. 2. La procedura è gratuita. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

S 2013 106 — Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 14.11.2013 S 2013 106 — Swissrulings