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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 15.01.2008 S 2007 173

15. Januar 2008·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·3,675 Wörter·~18 min·17

Zusammenfassung

rendita AI | Invalidenversicherung

Volltext

S 07 173 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 15 gennaio 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. …, 1961, di professione piastrellista indipendente, lamentava dall’inizio del 2004 dei dolori alla schiena che lo rendevano alternativamente completamente o parzialmente inabile al lavoro e in conseguenza dei quali il 1. settembre 2005 interponeva formale domanda in vista dell’ottenimento di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI). Dall’estate del 2005, l’assicurato gestiva durante i mesi estivi un grotto locale. 2. Con decreto provvisorio del 27 aprile 2007, l’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente ufficio AI), ritenendo ancora esigibile l’esercizio di un’attività confacente in ragione tale da escludere il diritto a prestazioni, comunicava all’interessato il previsto rifiuto della richiesta rendita. Il 28 maggio successivo il medico curante interveniva presso gli organi AI ribadendo il sussistere di una inabilità nella professione esercitata in precedenza del 50% e chiedendo eventualmente che il paziente venisse peritato da un neurologo. Con decisione 14 agosto 2007, l’ufficio AI confermava il contenuto del provvedimento provvisorio e negava formalmente al petente il diritto ad una rendita d’invalidità. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 14 settembre 2007, … chiedeva l’annullamento della decisione 14 agosto 2007, il ritorno degli atti all’ufficio AI - per l’espletamento di una perizia neurochirurgica atta a stabilire il suo residuo grado di abilità - e l’accertamento di un reddito annuo conseguibile senza invalidità di fr. 70'000.--. A mente dell’istante, come del resto sostenuto anche dal medico curante, la

valutazione del danno alla salute sarebbe possibile solo sulla scorta di una perizia neurochirurgica, non essendo sufficiente la valutazione reumatologica operata. Per il resto, avendo l’ufficio AI ritenuto inizialmente un reddito conseguibile da invalido di fr. 71'356.--, l’assicurato non vede motivo per rettificare tale ammontare in funzione del reddito effettivamente conseguito negli ultimi anni di attività come indipendente. 4. Nella propria risposta, l’ufficio AI postulava la reiezione del ricorso e la conferma della decisione di rifiuto. Gli accertamenti medici effettuati permetterebbero un giudizio conclusivo sulla ripercussione del danno alla salute sulla residua abilità lucrativa dell’assicurato e non sussisterebbero validi motivi per dubitare dell’oggettività di tali referti e quindi per ordinare nuove indagini specialistiche. Per il resto, il reddito da valido ritenuto dall’ufficio AI corrisponderebbe alla media dei redditi conseguiti prima dell’insorgere dei disturbi a livello lombare e non darebbe pertanto adito a critiche. 5. Replicando e duplicando, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. L’ufficio AI ricordava che la presa in considerazione di un reddito più elevato era stata effettuata sulla base dei dati dell’inchiesta svizzera sulla struttura salariale (ISS) onde decidere tempestivamente sull’eventuale diritto dell’assicurato a misure professionali. La correzione in base al reddito effettivamente conseguito durante gli anni precedenti l’insorgere della patologia invalidante sarebbe poi già stata effettuata nell’ambito del provvedimento provvisorio del 27 aprile 2007 e non solo in seguito, come sembrerebbe supporre il ricorrente. Considerando in diritto: 1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) in relazione con l’art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Giusta l’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido almeno al 70%, a tre quarti di rendita se è invalido almeno al 60%, ad una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d’invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d’invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 e 104 V 136). 2. a) Sul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 114 V 314 cons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione fisica o psichica di cui l'assicurato è affetto e specificare quali impedimenti funzionali ne derivino. Solitamente al medico si chiede un giudizio sintetico, in termini percentuali, sull'idoneità parziale o totale a compiere l'attività finora svolta. Se l'attività precedentemente svolta dall'assicurato non è più da questo esigibile, il medico è tenuto a dire di quali disfunzioni ed impedimenti fisici o psichici soffre il paziente (DTF 115 V 134 cons. 2, 114 V 314 cons. 3c). È a questo punto compito dell'amministrazione stabilire e valutare quali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l'assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il reddito conseguibile da invalido (DTF 125 V 261 cons. 4). b) Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 178 cons. 4b e 122 V 161). In un'altra sentenza, il TF ha considerato di poter prendere in considerazione una perizia giudiziaria fatta esperire presso un servizio di accertamento medico (SAM), poiché un tale centro non poteva essere considerato come parte in causa. Non sussisterebbe infatti alcun vincolo per cui il SAM sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 cons. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 cons. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 125 V 352 cons. 3a e 122 V 157). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti che mettano in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa I 355/03). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente tra medico e paziente, nelle situazioni di dubbio, il curante attesterà in favore del proprio cliente (DTF 125 V 353 cons. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro.

c) Nell’evenienza in esame, l’assicurato soffre di una sindrome lombo-vertebrale cronica su osteocondrosi L4/5 con protusione discale medio-laterale destra, antelistesi di L4 su L5 di 5 mm, disturbi pseudoradicolari anamnestici agli arti inferiori, stato dopo radiofrequenza da impulsi delle radici di L2 e di una sindrome femoro-patellare bilaterale. A causa dell’invalidante patologia a livello discale, l’istante può alzare pesi fino ad un massimo di 15 kg, ammesso che il carico venga distribuito ugualmente sulle due braccia. Egli è inoltre limitato a restare a lungo in posizioni inergonomiche o sfavorevoli come la flessione o torsione lombare e la posizione accovacciata. Non è neppure possibile l’esercizio di un’attività che richieda di restare nella stessa posizione per più di due ore. La sindrome femoro-patellare non è invalidante, essendo per il paziente possibile camminare normalmente come pure salire e scendere le scale senza difficoltà. Per i lavori in posizione inginocchiata è indicato l’impiego di un cuscino (vedi perizia del dott. med. … del 19 ottobre 2006 commissionata su incarico degli organi AI). Tutti i medici che si sono espressi in merito alla residua capacità lavorativa dell’assicurato confermano del resto il persistere di un’inabilità ad esercitare la professione di piastrellista indipendente in ragione del 50% (relazioni del dott. med. … del 19 ottobre 2006, del dott. med. … del 10 marzo e del 16 novembre 2006 nonché del dott. med. … del 24 gennaio 2006). Oggetto di litigio è per contro la conclusione del reumatologo dott. med. …, che valuta al 75% la residua abilità lucrativa in un’attività leggera e più confacente allo stato della colonna vertebrale del paziente (vedi nel dettaglio considerando 3b). d) L’istante contesta le risultanze della perizia del dott. med. … e reputa indispensabile l’allestimento di una perizia neurochirurgica. Questa richiesta veniva condivisa anche dal medico curante, che nell’apprezzamento del 28 maggio 2007 riteneva doverosa una visita del paziente “in ambito universitario per un esame neurochirurgico e non reumatologico, visto che le conclusioni del neurochirurgo curante non erano reputate essere state prese nella dovuta considerazione”. La richiesta di nuove indagini neurologiche non può in questa sede essere accolta. In primo luogo, le presunte contraddizioni tra la valutazione fatta dal neurochirurgo dott. med. … e quella operata dal reumatologo non sono quelle che pretende il medico curante. Infatti, i due

specialisti pongono la stessa diagnosi e anche il dott. med. … concludeva all’esistenza di una residua abilità lavorativa in qualità di piastrellista indipendente del 50% (attestazioni del 10 marzo e del 16 novembre 2006), come del resto tutti gli altri medici che si sono espressi su tale questione. In merito all’esigibilità in un’attività leggera, il neurochirurgo curante non si è mai concretamente pronunciato, per cui non è neppure dato concludere all’esistenza di contraddizioni - nella valutazione medica del danno alla salute - che potrebbero rendere necessaria una nuova indagine medica. Inoltre, anche il dott. med. …, chiamato a determinarsi sulla richiesta della nuova perizia, riteneva la richiesta non pertinente, dato che “per l’AI era determinante la funzionalità residua e non eventuali future possibilità terapeutiche”. In questo senso il citato medico reputava la valutazione reumatologica appropriata e adeguata per definire le patologie invalidanti a carico della schiena (vedi apprezzamento del 30 maggio 2007). Infine, non viene addotto alcun motivo oggettivo per ritenere errata o dubbia la valutazione fatta del reumatologo e neppure viene comprovata l’esistenza di un cambiamento della situazione clinica del paziente tale da lasciar apparire non più attuale il giudizio del 19 ottobre 2006. Ne consegue che, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove (valutazione anticipata delle prove), questo giudice non considera che i provvedimenti probatori postulati possano essere ritenuti propri ad apportare nuovi elementi determinanti per una diversa fissazione del grado d’impedimento accertato in un’attività adeguata (DTF 131 I 157 cons. 3 e 124 V 94 cons. 4b). Per questo motivo si rinuncia ad assumere l’ulteriore perizia neurologica richiesta. 3. a) Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, esso deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lucrativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 cons. 4a e riferimenti). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente

provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la residua abilità, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 cons. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 cons. 5a/aa e 5a/bb). Occorre in altri termini che i provvedimenti che entrano in considerazione, in particolare il cambiamento di occupazione, siano anche socialmente esigibili (vedi su detta nozione Peter Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 2002 ss.). b) In termini di minimizzazione del danno, l’esplicazione dell’attività di piastrellista, attività che notoriamente richiede un non indifferente sovraccarico della schiena a causa della posizione inergonomica che il lavoratore è tenuto ad assumere e della necessità di lavorare accovacciato, non si conforma più alla situazione di salute dell’istante. Che pertanto nella precedente professione il danno alla salute si ripercuota drasticamente sulla residua abilità lavorativa dell’interessato è innegabile, come attestano anche le conclusioni mediche agli atti. Occorre però a questo punto stabilire quale sia l’attività che meglio si conformi al danno alla salute dell’assicurato e nell’esercizio della quale egli sia in grado di minimizzare per quanto possibile anche le conseguenze finanziarie dell’impedimento di cui è portatore. In termini di esigibilità, su tale questione si è pronunciato espressamente solo il dott. med. ... In un’attività adeguata, cioè che non richieda il porto di pesi distribuiti uniformemente sulle due braccia - superiori a 15 kg e da eseguire in posizione alternata, l’abilità sarebbe del 75%, realizzabile sull’arco dell’intera giornata lavorativa con una diminuzione del rendimento del 25% (vedi perizia del dott. med. … del 19 ottobre 2006). Del resto è bene precisare che anche il neurologo curante, dopo che l’assicurato aveva accennato all’assunzione di un diverso impiego (verosimilmente l’accenno riguardava l’attività di gerente di un grotto iniziata nel luglio del 2005) vedeva positivamente un cambiamento di occupazione allorquando segnalava che “Forse vi è una nuova soluzione lavorativa per lui (istante) e di questo me ne ha parlato: probabilmente è questa la soluzione giusta, che lo porterebbe a meglio gestire i propri dolori” (vedi conclusione della relazione 10 marzo 2006). E’ pur vero che anche il

reumatologo esprimeva delle perplessità sulla fattibilità concreta di un cambiamento d’occupazione a causa dell’età dell’assicurato e partendo dall’errato presupposto che l’istante lavorasse in proprio già da una ventina di anni. La questione di sapere a quale età e in generale quando un cambiamento di lavoro possa essere ritenuto ancora esigibile non spetta però al medico, ma in primo luogo all’amministrazione. Per un assicurato di 47 anni un cambiamento di occupazione è comunque in termini di età indubbiamente esigibile. Del resto, il ricorrente stesso ha iniziato un’attività presso un grotto (posizione alternata, senza la necessità di sollevare pesi oltre i 15 kg o di lavorare a lungo in posizione accovacciata o comunque inergonomica) e quindi cercato di propria iniziativa un’occupazione che meglio si addice al suo stato di salute. Sulle possibilità di reddito offerte da detta attività, svolta del resto solo per alcuni mesi parallelamente al lavoro di piastrellista, non vi sono delle concrete indicazioni. Il fatto che concretamente la gerenza del grotto sia limitata ai mesi estivi non è evidentemente riconducibile alla situazione clinica del paziente, dal quale come si è detto è esigibile l’esercizio di un’attività adeguata durante tutto l’anno civile nonché sull’arco dell’intera giornata lavorativa con un rendimento ridotto. Per questo, in base alla scelta professionale operata non è dato trarre conclusioni sul grado della residua concreta abilità in attività adeguata e quindi neppure sulle effettive e oggettive possibilità di guadagno di cui l’istante dispone. In applicazione del principio della minimizzazione del danno infatti, l’istante dovrebbe in ogni caso occuparsi alternativamente anche durante il periodo invernale. 4. a) Nell’evenienza, l’eventuale diritto ad una redita avrebbe inizio, ad un anno dall’insorgenza del danno alla salute, nel 2005, motivo per cui è tale anno ad essere determinante per la determinazione dei redditi ipotetici da valido e da invalido. Conformemente alla giurisprudenza del TFA, per la determinazione del reddito ipotetico conseguibile dall’assicurato senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto lo stesso guadagnerebbe secondo il grado della verosimiglianza preponderante - quale persona sana (DTF 129 V 224 cons. 4.3.1 e riferimenti). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute o

comunque sul salario che l’assicurato avrebbe potuto conseguire in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile. Nella decisione impugnata, l’ufficio convenuto aveva considerato un reddito da valido di fr. 45’571.--, dopo aver proceduto a calcolare la media dei redditi conseguiti negli anni dal 2001 al 2003. In effetti, nell’aprile del 1999 l’istante si metteva in proprio. Sia il 1999 che l’anno successivo non sono stati giustamente presi in considerazione nel calcolo, essendo l’attività d’indipendente ancora nella più difficile e meno redditizia fase iniziale. Giusta l’estratto del conto individuale della cassa cantonale di compensazione, l’assicurato ha conseguito nel 2001 un reddito annuo complessivo di fr. 47’000.--, nel 2002 di fr. 44’100.-- e nel 2003 di fr. 37'900.--. Mediamente ne risulta pertanto un reddito di fr. 43'000.-per l’anno 2002 (media anche dei tre anni). L’indicizzazione di tale importo (2003 1.4%, 2004 0.7% e 2005 1.3%) dà un reddito pari a fr. 44'478.--. L’ufficio convenuto ha comunque ritenuto opportuno mantenere l’importo più favorevole all’assicurato di fr. 45'571.--, come già indicato nel provvedimento provvisorio. b) L’istante perora la presa in considerazione di un reddito da valido di fr. 70'000.--, come era stato del resto ritenuto anche inizialmente da parte degli organi AI. In effetti, per definire l’eventuale diritto a misure di carattere professionale, l’ufficio convenuto aveva considerato come reddito da valido e da invalido il corrispettivo importo percepibile da un piastrellista qualificato secondo i dati statistici risultanti dall’ISS. Su questo documento figurava comunque chiaramente l’indicazione che i dati sulla successiva indagine economica restavano riservati. Nell’ambito della valutazione fatta in vista della verifica di un diritto ad una rendita d’invalidità invece, come reddito determinante è stata fin dall’inizio presa in considerazione la media del reddito effettivamente conseguito negli anni precedenti il subentrare del danno alla salute nel 2004, ovvero un reddito da valido di fr. 45'571.-- (decreto provvisorio del 27 aprile e decisione del 14 agosto 2007). Come è stato esposto in precedenza, la determinazione del reddito conseguibile da valido deve essere fatta per quanto possibile sulla base della situazione concreta. Motivi validi per scostarsi da tale principio non ne vengono invocati. La supposizione stando alla quale il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito prima del 2004

avrebbe già risentito della precaria situazione di salute dell’istante non trova riscontro concreto negli atti. Anche se da anni l’interessato segnalava qualche problema alla schiena (vedi relazione del reumatologo del 19 ottobre 2006 pag. 2 e del medico curante del 25 febbraio 2004), soprattutto durante l’inverno, non viene da nessun medico attestata l’esistenza di una patologia invalidante precedente agli inizi del 2004. In questo contesto, l’interessato stesso esponeva al reumatologo il 27 settembre 2006, che una riduzione del lavoro era subentrata a partire dall’insorgere dell’inabilità lavorativa completa agli inizi del 2004 (vedi perizia del reumatologo del 19 ottobre 2006 pag. 2). Non vi è pertanto alcuna ragione per ritenere che l’interessato avrebbe, senza danno alla salute, realizzato un reddito decisamente superiore a quanto conseguito durante gli anni antecedenti il 2004. c) Per la determinazione del reddito conseguibile da invalido - nei casi in cui l’assicurato non riprende più la precedente attività dopo l’insorgenza del danno alla salute o qualora, come nell’evenienza, non viene messa interamente a buon frutto la residua capacità lucrativa in un’attività adeguata - vanno prese a confronto i dati dell’ISS (DTF 126 V 76 cons. 3b e riferimenti, 124 V 323 cons. 3b bb; DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15 nonché per i Grigioni sentenze non pubblicate del 21 febbraio 2003, I 750/02, 13 marzo 2003, I 103/02 e del 30 gennaio 2004, I 325/02). Il reddito ipotetico da invalido va stabilito in base alla TA1 dell’ISS concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato, essendo per il TF solo in questo modo possibile garantire un uguale trattamento di tutti gli interessati. Concretamente, secondo la tabella TA1 dell’ISS riferita al 2004, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di un uomo per attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4) nel settore privato era di fr. 4’588.--. Poiché i dati si riferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di lavoro medio è di 41.7 ore settimanali, e tenendo in considerazione un incremento dei salari per il 2005 rispetto al 2004 dell’1.3%, ne risulta per 12 mesi all’anno un reddito di fr. 58’140.--, di cui il 75% (grado d’occupazione esigibile) corrisponde a fr. 43’605.--. Operando una riduzione del 10%, che in considerazione dell’età, delle qualifiche professionali del cittadino svizzero e del ridotto rendimento sull’arco dell’intera giornata lavorativa - sfugge a

qualsiasi critica, si ottiene un reddito ancora conseguibile da invalido pari a fr. 39’245.--. Dal raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 14%, il quale esclude manifestamente il diritto a una rendita da parte dell’AI. 5. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo al ricorrente vengono accollati fr. 700.-- di spese. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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