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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 30.03.2007 S 2007 17

30. März 2007·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·4,828 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

rendita AI | Invalidenversicherung

Volltext

S 07 17 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 30 marzo 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. …, 1955, madre di quattro figli attualmente tutti di età superiore ai 20 anni, entrava in Svizzera nel 1992 e nel 2004 acquisiva la cittadinanza svizzera. La cittadina di origine kossovara era inizialmente impegnata in qualità di casalinga e iniziava un’attività lucrativa quale ausiliaria delle pulizie retribuita a ore nel settembre 2003. Dal gennaio 2005, l’assicurata era completamente inabile al lavoro a causa di disturbi alla schiena e alla spalla e nel dicembre del 2005 chiedeva formalmente di essere posta al beneficio di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI). 2. Dopo essere venuto a conoscenza delle valutazioni mediche eseguite e in base alle risultanze dell’indagine svolta al domicilio dell’assicurata, con decisione 29 novembre 2006, l’Ufficio AI respingeva la richiesta, adducendo l’esistenza, in applicazione al metodo misto di determinazione del grado d’invalidità, di un grado d’impedimento non rilevante ai fini dell’assicurazione per l’invalidità. Infatti, in un’attività confacente al danno alla salute, non sarebbe sussistito alcun impedimento mentre la petente era da ritenersi impedita in ragione del 33.3% in qualità di ausiliaria delle pulizie e del 25% come casalinga. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 19 gennaio 2007, … chiedeva il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità o in via eventuale il ritorno degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti medici, in particolare psichici. Per la ricorrente, le indagini mediche svolte sarebbero assolutamente insufficienti dal punto di vista del contenuto, non

conoscendo l’istante la lingua italiana e avendo conseguentemente gravi problemi di comunicazione. Dal profilo medico, sarebbero inoltre stati necessari degli ulteriori accertamenti, essendo la documentazione all’incarto contraddittoria sulla misura della residua abilità lucrativa. Per il resto, il fatto che da parte della cassa malati fossero state versate le indennità giornaliere sulla base di una completa inabilità al lavoro confermerebbe il persistere di un grado d’inabilità ben superiore a quanto ritenuto dall’ufficio convenuto. 4. Nella propria presa di posizione l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, chiedeva la reiezione integrale del ricorso. Calcolando l’entità dell’impedimento riscontrato dalla ricorrente secondo il metodo misto risulterebbe un grado d’invalidità inferiore al 40% e pertanto non determinante per la concessione di una rendita AI. Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità (LAI). Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 cons. 2.4 e DAS 2003 AI no. 25 cons. 1.2). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e 127 V 466 cons. 1). Nell’evenienza la richiesta di prestazioni sotto forma di rendita è stata introdotta nel dicembre 2005. Pertanto trovano applicazione le nuove disposizioni di diritto materiale. Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TF, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità e di raffronto dei redditi. Ne consegue che la giurisprudenza sviluppatasi in

precedenza attorno a queste nozioni mantiene la propria validità anche sotto l’egida della LPGA (DTF 130 V 343). 2. a) Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 LPGA, per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che le assicurate hanno diritto ad una rendita intera se sono invalide almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalide almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalide almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalide almeno al 40%. In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalida) e il reddito del lavoro che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valida). Se, però, un’assicurata maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalida, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché l’invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. b) Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell’invalidità). Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità (art. 27 OAI). L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 cons. 3c). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del coniuge e dalle circostanze locali. Se invece l’interessata svolge solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI, stando al quale:

qualora l’assicurata eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità complessiva in funzione della disabilità patita nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto metodo misto) è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V 146. c) Per quel che concerne l'attività di casalinga va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l’invalidità (CIGI), in vigore dal 1. gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (marginale 3097), ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse (marginale 3095). Per quanto riguarda la determinazione dell’invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TF ha inoltre già avuto modo di stabilire che non vi è solitamente motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, cons. 5; STFA del 22 agosto 2001, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui questo apprezzamento appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 cons. 4; STFA dell’11 agosto 2003, I 681/02). Il TF ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001. pag. 161 cons. 3c). Per contro, una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta è da considerarsi in ogni

caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA del 31 ottobre 2003, I 422/03; dell’11 agosto 2003, I 681/02; del 28 febbraio 2003, I 685/02 e del 9 luglio 2002, I 676/01). 3. Per la determinazione del metodo di calcolo è previamente indispensabile stabilire se e in quale misura l’assicurata avrebbe da persona sana continuato o ripreso a lavorare. In occasione del colloquio del 21 settembre 2006, nell’ambito del quale erano presenti anche il marito e il figlio dell’assicurata che fungevano da traduttori, l’assicurata riferiva la propria teoretica intenzione di voler continuare a lavorare in qualità di ausiliaria delle pulizie per 9 ore settimanali qualora non fosse sofferente. Poiché alla precisa domanda riguardo un eventuale aumento del grado d’occupazione l’istante ribatteva di non poter rispondere ad una tale domanda, occorre concludere che verosimilmente l’entità del grado d’occupazione non avrebbe subito modifiche (RCC 1989 pag. 128 cons. 2b). Tale conclusione trova la propria giustificazione anche in considerazione del fatto che l’assicurata non gode di una formazione specifica, che dalla sua entrata in Svizzera è stata per oltre dieci anni occupata in qualità di casalinga - malgrado l’età dei figli (anni di nascita 1980, 1982,1984 e 1986) le avrebbe permesso già ben prima del 2003 una ripartizione dei ruoli diversa - e che durante i due anni di attività il grado d’occupazione non ha subito modifiche durature di rilievo. In simili circostanze è del tutto convincente l’affermazione della diretta interessata stando alla quale da persona sana avrebbe continuato a svolgere il proprio lavoro in ragione in 9 ore settimanali. In termini percentuali, l’incidenza dell’attività lucrativa rispetto all’attività di casalinga è stata calcolata giustamente sulla base di una normale attività settoriale di 41.6 ore settimanali, di cui 9 ore rappresentano il 21.6%. Il restante 78.4% è allora da considerare la percentuale che la ricorrente dedica alla propria attività di casalinga. 4. a) L’istante soffre di un’ernia discale paramediana recessale a sinistra, all’altezza di C6/C7, con possibile irritazione di C7 omolaterale e uncartrosi a destra a livello C3/C4 (vedi esame RMN della colonna cervicale dell’11 febbraio 2005). Ne risultano dei dolori cervicali che si irradiano nel braccio sinistro e nelle dita della mano, soprattutto al II e III dito. Si è inoltre instaurato

un deficit di forza del tricipite (relazione neurochirurgia del 21 febbraio 2005). Dal 2001 inoltre, l’assicurata soffre di un’alterazione dell’affettività (distimia) ad esordio tardivo (vedi relazione della dott. med. … del 28 ottobre 2005). In merito alla residua abilità lavorativa, i pareri medici agli atti non erano concordi. Dal 31 gennaio 2005 la curante, dott. med. … attestava una completa inabilità lavorativa. In occasione del consulto neurochirurgico del 21 febbraio 2005, non veniva espressa una valutazione in merito alla residua capacità lavorativa, ma i medici consigliavano degli esercizi per il recupero della forza della mano ed eventualmente un intervento di discectomia per via anteriore per eliminare la sintomatologia dolorosa. Nell’attestato del 19 luglio 2005, la curante riteneva eventualmente possibile una ripresa dell’attività in lavori di pulizia leggeri in ragione del 50%, qualora la paziente avesse tratto beneficio della riabilitazione a ... Alla dimissione da detta clinica riabilitativa, dove l’istante era degente dal 20 luglio al 9 agosto 2005, persisteva una completa incapacità al lavoro ed i medici consigliavano una indagine in ambito psichiatrico-psicologico (rapporto del 12 agosto 2005, confermato il 27 dicembre 2005). Il 28 ottobre 2005, la psicoterapeuta e specialista in psichiatria dott. med. … poneva la diagnosi di distimia ad esordio tardivo. Per la specialista dal punto di vista psichico non sussisteva però alcuna inabilità lavorativa. I motivi che impedivano alla ricorrente di lavorare erano per la dott. med. …di origine esclusivamente reumatologica. Nella valutazione effettuata dal dott. med. … il 6 dicembre 2006, la paziente veniva ritenuta abile in ragione del 60% in un’attività come donna della pulizie impiegata per 42 ore settimanali a dover pulire ventri e fare lavori pesanti. Per lavori leggeri, parzialmente in piedi, d’assemblaggio o di controllo in fabbrica, una capacità lucrativa del 100% era considerata esigibile da subito. Nella valutazione stesa dalla dott. med. … il 31 gennaio 2006, la paziente veniva valutata abile a svolgere lavori di pulizia almeno al 50%, anche se soggettivamente la paziente non si considerava più in grado di svolgere neppure un’attività leggera. Il 7 febbraio 2006, l’istante era visitata dal dott. med. …, il quale, senza porre una chiara valutazione della capacità lavorativa considerava comunque la stessa come gravemente compromessa (relazione del 26 aprile 2006). Viste queste diverse valutazioni della residua abilità lavorativa, da

parte dell’incaricata dell’AI, dott. med. … veniva ritenuta indicata una valutazione peritale specialistica di un reumatologo. b) Lo specialista in reumatologia, dott. med. … visitava la ricorrente il 17 luglio 2006 e diagnosticava una sindrome fibromialgica generalizzata, decondizionamento muscolare, alterazioni degenerative della colonna cervicale e lombare e disturbi statici del rachide. Per lo specialista, la paziente era da considerare abile al lavoro completamente in attività adeguate alla residua funzionalità, quali quelle che non richiedono di sollevare continuamente pesi superori a 10 kg. La manipolazione di oggetti era per lavori leggeri e medi di precisione normale. La ricorrente era lievemente impedita nel mantenere a lungo delle posizioni statiche, ma nell’esplicazione di un’attività in posizione seduta non venivano riscontrati impedimenti. Da evitare era la posizione a braccia elevate, mentre negli spostamenti la limitazione era riscontrabile solo nel salire su scale a pioli, ma non per muoversi su terreni accidentati o per percorrere lunghe tratte. Nella precedente attività di ausiliaria delle pulizie, il reumatologo valutava la capacità lavorativa residua del 66⅔ % sull’arco dell’intera giornata lavorativa e in qualità di casalinga veniva ritenuta una diminuzione del rendimento di ¼ (relazione del 17 luglio 2006). Questa valutazione, che essenzialmente conferma il grado di residua abilità lucrativa accertato anche dal dott. med. …, veniva ritenuto del tutto convincente anche dalla dott. med. … il 4 agosto 2006. c) A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TF ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212). In particolare anche per quanto riguarda le perizie fatte allestire da un medico alle dipendenze dell’assicurazione, in DTF 125 V 351 il Tribunale federale ha ribadito che a tali rapporti deve essere riconosciuto pieno valore probatorio, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 cons. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 cons. 3b/bb). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con la paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore della sua paziente (STFA U 329/01, U 330/ 01 e DTF 125 V 353 cons. 3a cc). Per gli esami in ambito psichiatrico, la giurisprudenza ha poste delle specifiche condizioni, quali la necessità di porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (vedi sulla questione RDAT 2003-II pag. 628-629, DTF 127 V 294 e SZS 1999 pag. 105 ss) e sull’esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurata. 5. a) L’istante contesta le conclusioni mediche essenzialmente adducendo le difficoltà linguistiche che praticamente tutti i medici che hanno visitato la paziente hanno evidenziato nelle loro relazioni e chiede di conseguenza dei nuovi accertamenti medici da parte di uno specialista che possa comunicare con la ricorrente nella sua lingua madre. Occorre qui rilevare che il TF ha in principio riconosciuto il diritto dell’assicurata a che le misure di accertamento medico ordinate dall’Ufficio AI venissero svolte nella propria lingua madre, motivo per cui è compito della petente inoltrare all’amministrazione od eventualmente al giudice una simile richiesta (STFA I 541/99 del 23 novembre 1999 e I 66/94 del 5 dicembre 1994, entrambe citate in DAS 2004, AI no. 29 cons. 4.1.1). Nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 219 l’Alta Corte, facendo riferimento ad una perizia di un servizio di accertamento medico, ha precisato che in linea di massima deve essere dato seguito alla domanda di una assicurata volta a chiedere lo svolgimento dell’accertamento in una lingua ufficiale della Confederazione che conosce. Altrimenti, l'interessata può pretendere non solo di essere assistita da un interprete in occasione degli

esami medici, ma anche di ottenere gratuitamente una traduzione del referto peritale. Il TF ha pure evidenziato l’importanza, nell’ambito di una perizia psichiatrica, di una comprensione ottimale tra perito ed assicurata. Un buon accertamento peritale presuppone che entrambi dispongano di una conoscenza linguistica approfondita. Se invece il perito, continua l’Alta Corte, non padroneggia la lingua dell’assicurata, per motivi obbiettivi e medici egli deve avvalersi dell’aiuto di un interprete. In tal caso l’esperto può invitare l’assicurato a procurarsi un interprete professionale o una sua persona di fiducia. In una successiva pronunzia, il TF ha poi precisato che, nonostante la difficoltà di comprensione, la perizia non eseguita nella lingua madre dell’assicurata oppure senza l’ausilio di un interprete non costituisce una violazione del diritto di essere sentito. L’Alta Corte ha tuttavia rimarcato come sia decisivo valutare se, dal punto di vista dell’amministrazione delle prove, in simili circostanze si possa fare pieno affidamento alle risultanze dell’accertamento peritale, risultanze che servono per esprimersi in merito alle chieste prestazioni assicurative (DAS 2004 AI no. 29 cons. 4.1.2). b) Nel caso che ci occupa, non è contestato che la ricorrente non conosca sufficientemente la lingua italiana per sostenere un esame medico, malgrado la legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit) faccia della familiarità con una delle lingue cantonali una condizione per la naturalizzazione. Per questo l’istante è sempre stata accompagnata dal marito che fungeva da interprete. A prescindere dal fatto che l’istante non ha diritto ad una perizia medica in una lingua diversa da una delle quattro lingue ufficiali della Confederazione, per il resto essa si è potuta avvalere della traduzione di una sua persona di fiducia. In nessuno dei documenti all’incarto risultano rimostranze in merito alla persona del traduttore o per avere un altro interprete. Ne consegue che le pretese fatte valere per la prima volta in sede di ricorso, dopo l’esplicazione di innumerevoli accertamenti medici che non hanno mai dato adito a critiche da parte dell’interessata si palesano già dal profilo formale disattendibili, avendo l’istante beneficiato del traduttore di sua fiducia. Del resto anche per quanto riguarda la questione di merito, le difficoltà linguistiche non possono essere considerate tali da aver inficiato la validità delle conclusioni mediche agli atti. Nel sensibile ambito psichico, la dott. med.

… non riteneva in alcun modo di essere stata impossibilitata ad operare la debita valutazione a causa delle scarse conoscenze linguistiche della paziente, ma riteneva addirittura possibili dei colloqui mensili di sostegno. Una vera e propria psicoterapia era invece dall’esperta considerata impossibile “per le difficoltà linguistiche e la necessità di passare attraverso la traduzione del famigliare”. Ne discende che per quanto riguarda l’impedimento psichico non è dato concludere alla mancanza di attendibilità della relazione peritale per eventuali problemi linguistici. Del resto dal punto di visto psichico, la dott. med. … accertava l’assenza di una psicopatologia con influsso sulla capacità lavorativa e tale parere era condiviso anche dalla dott. med. … (vedi relazione del 4 agosto 2006). Infatti, quest’ultima considerava che la sindrome somatoforme del dolore cronico non giustificasse alcuna diminuzione della capacità lucrativa, in assenza di una psicopatologia collaterale di rilievo. c) Ma anche per quanto riguarda il danno alla salute fisica, le difficoltà linguistiche dell’istante non possono essere considerate aver inciso sulla validità delle conclusioni poste dagli esperti. Sia la perizia del 17 luglio 2006 sia il reperto del 6 dicembre 2005 si basano sull’esame personale della paziente, accompagnata dal marito durante tutta la visita. Le conclusioni mediche sono in larga misura il risultato degli accertamenti personalmente rilevati dal reumatologo e dal medico sulla paziente e delle valutazioni dei reperti oggettivabili, come la mancanza di atrofia dell’arto particolarmente colpito dalla sindrome dolorosa (le circonferenze sono uguali) e a livello delle mani (relazione del 6 dicembre 2005 pag. 4). Per ambedue i medici alcune prove, come quelle della forza, non erano eseguibili in seguito alla mancanza di collaborazione dell’assicurata e non per difficoltà di comprensione. In queste circostanze non è dato dubitare delle conclusioni mediche agli atti per le asserite difficoltà linguistiche della paziente. Concretamente nel ricorso, a parte il disagio risentito dai medici per non poter conferire direttamente con la paziente, non è stato messo in dubbio alcun rilievo effettuato che possa anche solo lasciar supporre che l’aspetto linguistico abbia portato a delle conclusioni non attendibili o comunque troppo carenti dal punto di vista della qualità. Ne consegue che le censure promosse a questo riguardo vanno decisamente respinte.

6. a) Per questo Giudice gli accertamenti medici agli atti permettono una valutazione della residua abilità della ricorrente senza che si rendano necessarie ulteriori indagini. Questa conclusione si fonda principalmente sulle risultanze della perizia reumatologica del 17 luglio 2006, che conferma poi sostanzialmente quanto accertato in occasione dell’esame condotto il 6 dicembre 2005. Da un punto di vista reumatologico, la paziente permane abile completamente in un’attività confacente al suo stato di salute e riscontra impedimenti in un’attività di tipo medio pesante, come quella precedentemente svolta in ragione di una diminuzione del rendimento di circa ⅓. A questa conclusione era giunto anche lo specialista in medicina interna e manuale dott. med. …, che valutava l’impedimento come donna delle pulizie in ragione del 30% e una completa abilità in lavori leggeri prevalentemente sedentari. Del resto, anche la curante nella propria relazione del 31 gennaio 2006 riportava essenzialmente i sintomi soggettivamente risentiti dalla paziente - la quale insisteva nel considerarsi completamente inabile a svolgere qualsiasi attività – pur ritenendo sussistesse comunque un’abilità residua del 50%. Non veniva però spesa una sola parola per giustificare oggettivamente questo giudizio e non è per questo Giudice possibile stabilire se la valutazione si riferisse al lavoro di ausiliaria delle pulizie o a qualsiasi altra attività. Per questo, non sussistono motivi oggettivi per mettere in dubbio il ben fondato delle conclusioni tratte dal reumatologo, in particolare per quanto concerne la residua abilità lavorativa in un’attività a carattere leggero, dopo aver preso visione di tutti i reperti stesi in precedenza e di tutti gli esami eseguiti. b) In termini di paragone dei redditi, nel 2004 l’istante aveva realizzato un guadagno annuo di fr. 9'625.-- che indicizzato in ragione dell’1.3% per il 2005 corrisponde a fr. 9'750.--. Conformemente alla giurisprudenza del TF, per la determinazione del reddito conseguibile da invalida - nei casi in cui un’assicurata non ha ripreso l’attività dopo l’insorgenza del danno alla salute come nel caso concreto - vanno prese a confronto le tabelle RSS (riscossione struttura salariale), emanate dell’ufficio federale di statistica (DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15; DTF 124 V 323 cons. 3b bb e per i Grigioni sentenze

non pubblicate del 21 febbraio 2003, no. I 750/02, 13 marzo 2003, no. I 103/02 e del 30 gennaio 2004, no. I 325/02). In questo modo viene garantito un uguale trattamento di tutti gli interessati. Concretamente, secondo la tabella TA 1 della RSS riferita al 2004, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di una donna per attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4) nel settore privato era di fr. 3'893.--. Poiché i dati si riferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di lavoro medio è di 41.6 ore settimanali, e tenendo in considerazione un incremento dei salari per il 2005 rispetto al 2004 dell’1.3%, ne risulta un reddito annuo di fr. 48'584.--, di cui il 21.6% (grado d’occupazione per 9 ore settimanali) corrisponde a fr. 10'494.--. Operando una riduzione del 10% come proposto dal convenuto si ottiene un reddito ancora conseguibile da invalida pari a fr. 10'390.--. Dal raffronto dei redditi risulta evidente che l’istante non subisce alcuno scapito finanziario nell’esercizio di un’attività confacente al suo stato di salute. Ne consegue che per l’attività svolta fuori casa (che rappresenta il 21.6% dell’attività complessiva) non sussiste un grado d’impedimento. c) L’istante insiste sul fatto che se la cassa malati ha corrisposto le prestazioni del caso, doveva evidentemente essere accertato un grado d’inabilità totale al lavoro. In principio, dal fatto che la cassa malati versi un’indennità giornaliera di malattia non è dato concludere all’esistenza di una invalidità. Contrariamente alla capacità lucrativa, nozione determinante per stabilire il diritto ad una rendita d'invalidità – l’incapacità lavorativa è sempre valutata, in un primo tempo, in funzione dell'attività precedentemente svolta (DTF 114 V 283 cons. 1c-d). In principio, se la precedente attività non è più esigibile, sussiste inabilità lavorativa e quindi un diritto all’indennità giornaliera di malattia. Per la LAI invece, non è determinante solo l’impedimento nell’attività svolta in precedenza, ma occorre una valutazione globale che tenga in considerazione tutte le attività ancora esigibili. Per questo dalla corresponsione dell’indennità giornaliera, l’assicurata non può dedurre il diritto ad una rendita d’invalidità. Nell’evenienza essa è stata considerata inabile al lavoro come donna delle pulizie e quindi con un diritto all’indennità giornaliera di malattia. Da parte degli organi AI l’istante è stata però considerata idonea

a svolgere un’attività confacente in misura completa, per cui dal raffronto dei redditi non ne è risultato un grado d’invalidità determinante ai fini dell’AI. 7. a) Dall’indagine svolta al domicilio dell’assicurata per accertare gli impedimenti nello svolgimento dei normali lavori che caratterizzano l’economia domestica, il grado d’impedimento è stato dall’esperta valutato tra il 20 e il 30% in concomitanza con quanto accertato in occasione dell’esame reumatologico (impedimento di ¼). L’interessata si è considerata impedita praticamente in tutte le attività in misura completa e non si considerava più in grado di svolgere i lavori quotidiani. In questi termini però le allegazioni non sono credibili. L’istante è in grado di muoversi senza difficoltà e di compiere anche delle lunghe tratte senza impedimenti, mentre sostiene di non poter neppure recarsi al vicino negozio (200 m) per acquistare delle piccolezze. Inoltre, essendosi sempre recata i fine settimana con il marito a fare la spesa in macchina in un grosso centro commerciale, non è comprensibile per quale motivo ora essa sia impossibilitata ad accompagnare il consorte. Anche l’allegazione stando alla quale non potrebbe neppure pulire il tavolo della cucina, pur essendo una persona che utilizza prevalentemente la mano destra, malgrado i disturbi riguardino l’arto sinistro, lascia apparire le dichiarazioni dell’interessata poco credibili. Questa tendenza dell’istante a sostenere l’esistenza di un’incapacità totale a svolgere qualsiasi attività era già stata evidenziata a più riprese dai medici che l’hanno visitata, malgrado il quadro patologico risultasse comunque sensibilmente più blando (relazioni del 17 luglio 2006, 31 gennaio 2006 e 12 agosto 2005). In queste condizioni non vi è motivo di mettere in dubbio la valutazione operata dalla collaboratrice specializzata che ha effettuata l’inchiesta a domicilio (AHI-Praxis 1997 p. 291 cons. 4a e STFA I 102/00 del 22 agosto 2001) o per un intervento in questa valutazione da parte dell'autorità giudiziaria (DTF 128 V 93 cons. 4). La ricorrente stessa non contesta concretamente alcuna posizione in particolare, né meglio spiega i motivi per cui il risultato dell’inchiesta non sarebbe attendibile. Anche la struttura familiare del resto permette al marito della ricorrente, al beneficio di una rendita d’invalidità, di contribuire all’andamento dell’economia domestica senza grosse difficoltà. Considerando che l’incidenza dell’attività domestica

corrisponde al 78.4% e che in tale attività persiste un grado d’impedimento del 25%, risulta un grado d’invalidità in detto settore del 19.6%. b) Dalla somma dei rispettivi impedimenti si palesa l’inoppugnabilità del provvedimento impugnato, non venendo il grado d’impedimento complessivo a raggiungere il grado d’invalidità minimo per avere diritto a prestazioni da parte dell’AI. Poiché in termini d’invalidità è determinante un grado d’impedimento almeno del 40%, la ricorrente non ha nel caso concreto alcun diritto a prestazioni da parte dell’AI. Il risultato del caso in esame non cambierebbe neppure qualora l’istante fosse considerata inabile al 50% (come verosimilmente preteso dalla curante) anche in un’attività confacente, giacché in tal caso il grado d’invalidità in detto settore ammonterebbe a circa il 10%, che sommato all’impedimento riscontrato nell’attività di casalinga darebbe un grado d’impedimento complessivo di circa il 30%. 8. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo alla ricorrente vengono accollati fr. 500.-- di spese. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 500.--, il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

S 2007 17 — Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 30.03.2007 S 2007 17 — Swissrulings