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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 28.09.2007 S 2007 134

28. September 2007·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·2,682 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

rendita AI | Invalidenversicherung

Volltext

S 07 134 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 28 settembre 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. …, 1947, era impiegata dal 1993 quale ausiliaria delle pulizie presso il Comune di ... Fino al 2005, l’assicurata era occupata in ragione di 21 ore settimanali (18 ore presso il comune e 3 ore presso un privato). L’attività veniva interrotta il 30 settembre 2005 a causa di dolori alla colonna vertebrale ed a problemi polmonari. Un anno più tardi il rapporto di lavoro con l’ente pubblico veniva rescisso. Il 30 agosto 2006, l’assicurata faceva formale domanda di prestazioni in vista dell’ottenimento di una rendita d’invalidità. 2. In base ai referti medici e alle risultanze dell’indagine svolta al domicilio dell’assicurata, con decisione 4 giugno 2007, l’Ufficio AI respingeva la richiesta, adducendo l’esistenza, in applicazione del metodo misto di determinazione del grado d’invalidità, di un grado d’impedimento non rilevante ai fini dell’assicurazione per l’invalidità. Infatti, in un’attività confacente al danno alla salute esercitata come in precedenza a metà tempo non sarebbe sussistito alcun impedimento, mentre la petente sarebbe da ritenersi impedita in ragione del 9.8% come casalinga. Complessivamente pertanto il grado d’impedimento non avrebbe raggiunto neppure il 5%. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 21 giugno e 9 luglio 2007, … contestava il rifiuto di una rendita d’invalidità e chiedeva una rivalutazione del proprio diritto a prestazioni. In considerazione del danno alla salute, l’istante non si considerava più in grado di riprendere un’attività lucrativa. Inoltre, l’età avanzata e la poca istruzione renderebbero utopica qualsiasi concreta ricerca di un lavoro.

4. Nella propria presa di posizione l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, chiedeva la reiezione integrale del ricorso, presentando l’assicurata - secondo il metodo misto - un grado d’impedimento irrilevante ai termini delle disposizioni in materia di assicurazione per l’invalidità. Considerando in diritto: 1. a) Secondo l’art. 4 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) in relazione con l’art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che le assicurate hanno diritto ad una rendita intera se sono invalide almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalide almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalide almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalide almeno al 40%. In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalida) e il reddito del lavoro che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valida). Se, però, un’assicurata maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalida, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché l’invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. b) Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell’invalidità). Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità (art. 27 OAI). L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 cons. 3c). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del coniuge e dalle circostanze locali. Se invece l’interessata svolge solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI, stando al quale: qualora l’assicurata eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità complessiva in funzione della disabilità patita nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto metodo misto) è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V 146. c) Per quel che concerne l'attività di casalinga va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l’invalidità (CIGI), in vigore dal 1. gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (marginale 3097), ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse (marginale 3095). Per quanto riguarda la determinazione dell’invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TF ha inoltre già avuto modo di stabilire che non vi è solitamente motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratrici specializzate, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, cons. 5; STFA del 22 agosto 2001, I 102/00). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui questo apprezzamento appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 cons. 4; STFA dell’11 agosto 2003, I 681/02). d) Per la determinazione del metodo di calcolo è previamente indispensabile stabilire se e in quale misura l’assicurata avrebbe da persona sana continuato o ripreso a lavorare. In occasione del colloquio dell’8 febbraio 2007, la petente riferiva la propria teorica intenzione di voler continuare a lavorare al 50%, per circa 21 ore settimanali, come faceva prima dell’insorgere del danno alla salute. Per il restante 50%, l’istante era pertanto reputata occuparsi dell’economica domestica. 2. a) Dalla perizia 31 gennaio 2006 dello specialista in medicina generale dott. med. …, la ricorrente risulta soffrire principalmente di sindrome cervicale e cervico-brachiale bilaterale cronica su alterazioni statiche e degenerative, sindrome lombovertebrale e pseudo-radicolare destra cronica su alterazioni statiche e degenerative ed insufficienza della muscolatura paravertebrale, esiti di embolie polmonari centrali di origine indeterminata con dispnea sotto sforzo residua, probabile fibromialgia e sindrome ansioso-depressiva larvata, adiposità, stato dopo linfoma di Hodgkin, ipotiroidismo e diverticolosi. Nella propria attività di ausiliaria delle pulizie, la paziente era reputata inabile al lavoro completamente a causa delle patologie a livello della colonna vertebrale e della dispnea da sforzo. Per contro, in un’attività leggera tipo ufficio da svolgere prettamente in posizione seduta con possibilità di risparmio della colonna vertebrale, il medico reputava sussistere probabilmente una capacità lucrativa parziale di almeno il 50%. Tale valutazione medico-teorica dell’abilità lucrativa residua veniva confermata anche il 19 dicembre 2006. In tale data, la dott. med. … considerava l’assicurata non più in grado di sollevare pesi superiori a 10 kg e riteneva sconsigliate le attività che richiedessero di assumere posizioni inergonomiche del tipo flessione anteriore, rotazione e iperestensione del tronco. Ideale era considerata un’attività a carattere prettamente sedentario con la possibilità di alternare la posizione seduta e che non richiedesse di camminare per lunghe tratte o in salita.

b) Le ripercussioni del danno alla salute sull’attività di casalinga della ricorrente sono riportate dettagliatamente nella relazione sull’indagine a domicilio svoltasi l’8 febbraio 2007. Da questa risulta che l’assicurata è in larga misura in grado di portare avanti da sola i lavori domestici, fatta eccezione per alcune attività per le quali ricorre all’aiuto del marito o delle figlie. Normalmente però, essa è in grado di pianificare da sola la giornata, preparare i pasti, apparecchiare e poi sparecchiare la tavola, rimettere in ordine la cucina, lavare vetri e pavimenti, passare l’aspirapolvere come pure eseguire gli ordinari lavori di pulizia giornaliera delle stanze e del bagno, rifare i letti, lavare e stendere la biancheria. La spesa viene fatta con il marito che accompagna la moglie in macchina, giacché l’istante ha la patente ma è da tempo che non guida più un’automobile. E’ poi il marito che si occupa da sempre del giardino e dei lavori amministrativi. Per le difficoltà che l’istante incontra quando deve fare le pulizie annuali, spostare dei mobili pesanti, cambiare la biancheria del letto, portare la legna o le borse della spesa in casa, la ricorrente può contare principalmente sull’aiuto del marito pensionato dal gennaio 2007 e su quello delle due figlie. In generale nell’accudire ai lavori di casa, la ricorrente non incontra grandi impedimenti, ma impiega più tempo di quanto le faccende domestiche richiedevano in precedenza. Considerando il grado d’impedimento accertato sul posto e mettendolo in relazione con l’incidenza dell’attività in questione sulla complessiva economia domestica, ne risulta un grado d’impedimento del 9.8%. Per questo Giudice la valutazione è convincente. L’indagine a domicilio è stata condotta in modo del tutto ineccepibile e grazie alla esauriente motivazione addotta in ogni segmento d’attività considerata non sussistono motivi per dubitare delle conclusioni alla quali era giunta l’incaricata. Del resto l’istante non contesta alcuna delle conclusioni contenute nel rapporto sull’indagine a domicilio. Nell’ambito dell’economia domestica, l’istante è pertanto giustamente stata ritenuta impedita in ragione del 9.8%. 3. a) Resta da stabilire il grado d’impedimento in un’attività consona al danno alla salute. Per quanto esposto in precedenza, dall’assicurata è esigibile l’esercizio di un’attività adeguata in ragione di almeno il 50%. La ricorrente

contesta questa valutazione, adducendo di non sentirsi più in grado di lavorare. In effetti, nell’attività di ausiliaria delle pulizie, attività pesante che richiede un impiego costante della schiena, la ricorrente non è più considerata abile al lavoro. Invece, in un’attività adeguata a carattere sedentario, sussiste una residua capacità del 50%. b) Per la ricorrente, l’esistenza di una concreta possibilità di trovare un’occupazione confacente andrebbe nell’evenienza esclusa. Le limitazioni funzionali ed in particolare l’età renderebbero alquanto ristretta se non inesistente la gamma di attività ancora esigibili. Giusta la giurisprudenza, il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione questa teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di volta in volta stabilire concretamente come l’infortunata possa mettere a profitto la propria residua capacità di guadagno e in che misura. Nell’evenienza, la limitazione funzionale si riferisce al genere di attività (lavoro leggero a carattere sedentario) e ai tempi di lavoro (metà tempo). Per il resto non vi sono limitazioni nell’impiego delle mani, per la concentrazione, l’istante, anche in considerazione dell’attività svolta in precedenza è certamente abituata a tempi di lavoro flessibili, magari anche al di fuori della fasce di orario che vengono generalmente preferite dalla mano d’opera femminile con impegni di famiglia. Queste considerazioni vogliono semplicemente accentuare il fatto che le possibilità d’impiego dell’assicurata non possono essere considerate inesistenti. Il fattore età gioca indubbiamente a sfavore dell’istante, che nel 2006 aveva 59 anni. Per contro la mancanza di una specifica istruzione non costituisce solitamente per attività semplici e ripetitive uno svantaggio addizionale. Per questo Giudice il fattore età giustifica nell’evenienza una decurtazione del reddito conseguibile da invalida nella misura massima possibile, cioè in ragione del 25%. c) Conformemente alla giurisprudenza del TFA, per la determinazione del reddito ipotetico conseguibile dall’assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa guadagnerebbe secondo il grado della verosimiglianza preponderante - quale persona sana (DTF 129 V 224 cons. 4.3.1 e riferimenti). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute o comunque sul salario che l’assicurata avrebbe potuto conseguire in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile. Nella decisione impugnata, l’ufficio convenuto aveva considerato un reddito da valida di fr. 19'663.--, dopo aver proceduto ad una indicizzazione del reddito di fr. 18'781.- - conseguito nel 2002. Il calcolo non si palesa però corretto. Giusta l’estratto del conto individuale della cassa cantonale di compensazione, l’assicurata ha conseguito nel 2001 un reddito annuo complessivo di fr. 20'775.--, nel 2002 di fr. 20'572.--, nel 2003 di fr. 18'859.-- e nel 2004 di fr. 19'839.--. Per questo motivo, questo Giudice considera che il calcolo effettuato in seguito dalla parte convenuta sia da considerasi più conforme alla situazione della petente. L’ufficio convenuto ha stabilito il reddito annuo in base alle indicazioni fornite dall’assicurata e partendo da un tempo d’impiego del 50%. Giusta le indicazioni fornite dall’istante stessa sul formulario di richiesta di prestazioni, l’indennità oraria della dipendente presso l’ente pubblico era nel 2006 di fr. 22.25. Calcolando la rispettiva indennità per un tempo di lavoro corrispondente al 50% e dopo la deduzione delle quattro settimane di vacanza regolamentari, ne risulta un reddito annuo di fr. 22'239.--, che messo in relazione con quanto percepito in precedenza (già la sola media dei quattro anni ammonta a fr. 20'011.--) non dà adito a critiche. d) Per la determinazione del reddito conseguibile da invalida - nei casi in cui un’assicurata non può più riprendere la precedente attività dopo l’insorgenza del danno alla salute - vanno prese a confronto i dati statistici risultanti dall’inchiesta svizzera sulla struttura salariale (ISS) edita dall’Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 cons. 3b e riferimenti, 124 V 323 cons. 3b bb; DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15 nonché per i Grigioni sentenze non pubblicate del 21 febbraio 2003, I 750/02, 13 marzo 2003, I 103/02 e del 30 gennaio 2004, I 325/02). Il reddito ipotetico da invalida va stabilito in base alla TA1 dell’ISS concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato, essendo per il TF solo in questo modo possibile garantire un uguale

trattamento di tutti gli interessati. Concretamente, secondo la tabella TA 1 della ISS riferita al 2004, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di una donna per attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4) nel settore privato era di fr. 3'893.--. Poiché i dati si riferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di lavoro medio è di 41.7 ore settimanali, e tenendo in considerazione un incremento dei salari per il 2005 rispetto al 2004 dell’1.3% e per il 2006 rispetto al 2005 dell’1%, ne risulta un reddito annuo di fr. 49’827.--, di cui il 50% (grado d’occupazione per 21 ore settimanali) corrisponde a fr. 24’667.--. Operando una riduzione del 25% essenzialmente in considerazione dell’avanzata età dell’istante si ottiene un reddito ancora conseguibile da invalida pari a fr. 18'500.--. Dal raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 17%. Ne consegue che per l’attività ancora esigibile fuori casa (che rappresenta il 50% dell’attività complessiva) il rispettivo grado d’invalidità è dell’8.5%. Come è stato esposto in precedenza, nell’ambito dell’economia domestica, l’istante è impedita in ragione del 9.8%. Poiché anche questo ambito rappresenta il 50% dell’attività complessiva, ne risulta un grado d’invalidità come casalinga del 5% circa. Complessivamente pertanto il grado d’invalidità nei due settori raggiunge il 13.5%, escludendo manifestamente il diritto a qualsiasi prestazione sotto forma di rendita d’invalidità. 4. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo alla ricorrente vengono accollati fr. 500.-- di spese. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevati dei costi di fr. 500.-- , il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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