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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 23.06.2020 U 2020 54

23. Juni 2020·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·2,178 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

responsabilità dello Stato | Staatshaftung

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 20 54 1a Camera Presidenza Racioppi Attuario Rogantini SENTENZA del 23 giugno 2020 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, attore contro Comune di X._____, convenuto concernente responsabilità dello Stato

- 2 - Fattispecie: 1. Con scritto del 12 marzo 2020 A._____ chiese al Comune di X._____ di risarcirgli un danno cagionato al suo veicolo nella manovra di parcheggio in zona B._____ sul territorio del Comune di X._____, sottintendendo di aver avuto una collisione con una pianta. 2. Il 15 aprile 2020 il Municipio di X._____ comunicò a A._____ di aver deciso, nella seduta del 9 aprile 2020, di non risarcire le spese del danno accorso al suo veicolo, in quanto la pianta in questione non invaderebbe lo spazio adibito a parcheggio. Segnalò a A._____ che contro quella decisione sarebbe possibile inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [nel seguito: Tribunale amministrativo]. Sulla decisione del 15 aprile 2020 figura la somma di CHF 693.00 scritta a mano, senza che sia chiaro chi l'abbia apposta. 3. Il 19 aprile 2020 A._____ scrisse nuovamente al Comune, rinnovando la sua domanda di risarcimento. 4. In risposta a questa nuova istanza, il Municipio di X._____ rispose con scritto del 4 maggio 2020 di aver deciso, nella seduta del 30 aprile 2020, di confermare la decisione precedente e di conseguenza di non risarcire le spese del danno accorso al veicolo. Indicò pure in quello scritto che contro di esso sarebbe possibile inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo. 5. Con memoria del 1° giugno 2020 inoltrata al Municipio di X._____ A._____ ritenne che secondo legge e il regolamento sui posteggi allegato sarebbero da considerare le dimensioni orizzontali ma anche l'altezza priva di ingombri disponibile, vale a dire l'ostacolo nel senso verticale. Nell'occorrenza la pianta sarebbe sì fuori dall'area di posteggio alla base, cioè a terra, ma invaderebbe abbastanza l'area in verticale, essendo fortemente pendente

- 3 da quel lato, cosa che trarrebbe in inganno l'automobilista. L'altezza tra la linea blu e il tronco inclinato della pianta che andrebbe di traverso sarebbe di ca. 140-150 cm, il che non sarebbe regolamentare. Egli si permetterebbe pertanto di chiedere all'autorità cantonale grigionese, ossia a suo dire il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità [nel seguito: DGSS], di esaminare la questione e dare il suo parere in merito alla conformità o meno del posteggio comunale dove sarebbe avvenuto il danno. Tale scritto andò in copia al DGSS. Con altro scritto separato di stessa data A._____ trasmise in copia i documenti relativi all'incidente al DGSS. 6. Il DGSS ha rinviato l'incarto al Tribunale amministrativo per competenza con scritto del 5 giugno 2020. 7. L'8 giugno 2020 il giudice dell'istruzione ha informato il ricorrente che andrebbe innanzitutto precisato che l'indicazione dei mezzi d'impugnazione nelle due decisioni comunali del 15 aprile 2020 e del 4 maggio 2020 sarebbe errata. Difatti si tratterebbe di una procedura di responsabilità dello Stato, cioè di una procedura d'azione e non di ricorso. Inoltre ha segnalato a A._____ che dalla sua corrispondenza non si evincerebbe con chiarezza se intenderebbe avviare una procedura d'azione contro il Comune di X._____ oppure no. Qualora ciò fosse il caso, la sua istanza non soddisferebbe in alcun modo i presupposti legali per l'avvio di una procedura d'azione davanti al Tribunale amministrativo, poiché non conterrebbe né il petito, né la fattispecie, né una motivazione ed egli non avrebbe neppure allegato tutti i mezzi di prova disponibili. Il giudice dell'istruzione gli ha perciò assegnato un termine di 10 giorni per eliminare i vizi di cui sopra, avvertendo che al trascorrere infruttuoso di questo termine non si entrerebbe nel merito dell'azione. 8. Nel seguito A._____ non ha inoltrato più nulla al Tribunale.

- 4 - 9. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerandi: 1. Innanzitutto non è chiaro di che tipo di procedura si tratti. D'un canto vi sono due decisioni del Municipio di X._____, con le quali A._____ pare non essere d'accordo. D'altro canto però è parimenti palese che in materia di responsabilità dello Stato il Comune di X._____ non è competente per decidere, ma lo è esclusivamente il Tribunale amministrativo, adito in via di azione ai sensi degli artt. 63 segg. della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). In altre parole il Comune di X._____ non avrebbe nemmeno potuto entrare nel merito della domanda di risarcimento, dimodoché non si impone comunque riesaminare dette due decisioni comunali. 2. Volendo ammettere che l'istanza di A._____ sia intesa quale azione ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. c LGA, come già esposto dal giudice dell'istruzione, la memoria non adempie minimamente i presupposti legali di cui all'art. 38 LGA. Lo scritto del 1° giugno 2020, come del resto anche quelli precedenti, non contiene una fattispecie sufficientemente chiara (cos'è successo quando e dove, in quale circostanze, ecc.). Manca un petito (cosa chiede e a chi) e una motivazione (perché il Comune di X._____ o qualsivoglia altro ente statale dovrebbe essere responsabile del danno). A._____ non ha neppure inoltrato tutti i mezzi di prova verosimilmente disponibili. Di conseguenza – come comminato espressamente con decreto dell'8 giugno 2020 – non si entra nel merito dell'istanza (art. 38 cpv. 3 LGA). 3. Giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a LGA il Tribunale amministrativo dei Grigioni decide in composizione monocratica quando il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 e non è prescritta una composizione di cinque giudici (cfr. l'art. 43 cpv. 2 LGA). Nel caso qui in giudizio dagli atti non si evince

- 5 nemmeno quale sia il valore litigioso della causa. Si può unicamente specolare che si aggiri attorno ai CHF 693.00 scritti a mano sulla decisione del Municipio di X._____ del 15 aprile 2020. Considerando le foto, del resto poco dettagliate, è però molto verosimile che sia inferiore a CHF 5'000.00. Dato che l'istanza si rivela comunque manifestamente inammissibile, la presente decisione di non entrata nel merito può in ogni caso essere presa dal presidente della 1a Camera in qualità di giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA e l'art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) in unione con l'art. 3 lett. o dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale amministrativo del 5 dicembre 2008 (OOTA; CSC 173.300). 4. Per finire vanno distribuite le spese giudiziarie, composte dalle spese processuali (tassa di Stato e spese di cancelleria) e dalle spese ripetibili (cfr. l'art. 95 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 [Codice di procedura civile, CPC; RS 272]). Giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. 4.1. A._____ soccombe pienamente (cfr. l'art. 106 cpv. 1 CPC, secondo il quale in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore). Gli vanno perciò accollate le spese processuali, consistenti in una tassa di Stato, fissata qui a CHF 500.00 tenendo conto di tutti gli elementi del caso in giudizio, e in un emolumento di cancelleria, calcolato in base all'art. 2 dell'Ordinanza sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo del 2 novembre 2006 (CSC 370.110). 4.2. Parimenti, di principio la parte soccombente viene obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA). Si parla anche di indennità a titolo di ripetibili o semplicemente spese ripetibili. Al Comune di X._____, invece, per regola non vengono assegnate ripetibili se vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni

- 6 ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Pertanto nel caso di specie non si riconoscono spese ripetibili. 5. A titolo di informazione per quanto riguarda i mezzi d'impugnazione contro questa sentenza va precisato che si segnalano due vie diverse, il che può sembrare inusuale ma è indicato. 5.1. Innanzitutto di principio le sentenze nel campo del diritto pubblico sono impugnabili al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Questa è la via ordinaria. 5.2. Le pratiche di responsabilità dello Stato, tuttavia, possono trovarsi in rapporto stretto con il diritto civile e quindi essere sottoposte a una via interamente diversa. Il ricorso in materia civile presuppone difatti due istanze di giudizio (art. 75 cpv. 2 LTF; DTF 139 III 252 consid. 1.6). In questo senso il Tribunale amministrativo qui adito costituisce la prima istanza e le sue sentenze vanno esaminate da un altro tribunale a livello cantonale, prima di poter essere impugnate al Tribunale federale. Il legislatore ha ottemperato a quest'esigenza introducendo l'art. 85b LGA, secondo il quale le decisioni finali di prima istanza del Tribunale amministrativo che conformemente all'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF si trovano in rapporto diretto con il diritto civile possono essere impugnate al Tribunale cantonale dei Grigioni (cfr. il Messaggio del Governo al Gran Consiglio sulla revisione parziale della Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG]/Riforma territoriale, quaderno n. 7/2015-2016 pagg. 345 segg., alle pagg. 372 seg.). Ora, l'elenco di cui all'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF non è esaustivo e possono rientrare nel suo campo di applicazione anche le decisioni di diritto pubblico con questioni di responsabilità dello Stato, purché siano strettamente connesse con il diritto civile, vale a dire che la responsabilità si basa sugli stessi principi (cfr. KATHRIN KLETT/ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3a ed., Basilea 2018, n. 8 ad art. 72 LTF; per la

- 7 responsabilità dello Stato per gli atti illeciti commessi da medici ingaggiati negli ospedali pubblici vedi la DTF 139 III 252 e la sentenza del Tribunale federale 4A_546/2013 del 13 marzo 2014 consid. 2.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 5A.9/2000 del 22 marzo 2001 consid. 3.b). Il Tribunale federale ha deciso che dall'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF non risulta necessariamente che tutte le questioni di responsabilità dello Stato siano soggette a ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 4A_546/2013 del 13 marzo 2014 consid. 3.2.2). Giusta l'art. 22 LTF in unione con l'art. 36 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131) la questione di diritto preponderante determina l'attribuzione di un affare a una Corte del Tribunale federale. All'attribuzione regolamentare degli affari può essere derogato nel singolo caso ove la natura dell'affare e la sua connessione con altri affari lo giustifichino (art. 36 cpv. 2 RTF). Di conseguenza nel caso in esame non si può escludere una qualificazione quale decisione finale di diritto pubblico di prima istanza con un rapporto diretto con il diritto civile. Per questo motivo conviene segnalare anche la via di impugnazione civile, ossia l'appello o il reclamo al Tribunale cantonale giusta l'art. 85b LGA (cfr. però anche la DTF 144 II 281 consid. 1.1 e 1.2 che provoca perplessità, affermando che i presupposti di entrata nel merito del ricorso in materia civile e di quello in materia di diritto pubblico sarebbero identici, disattendendo quanto qui esposto in merito a Cantoni in cui le pratiche di responsabilità dello Stato – come nel Canton Argovia, dove si è verificata la fattispecie alla base di detta sentenza della massima Corte, oppure appunto nel Cantone dei Grigioni – sono di competenza di un tribunale amministrativo senza che sia prevista una via di ricorso cantonale; vedi per il tutto anche la sentenza del Tribunale amministrativo U 16 11 del 15 marzo 2019 consid. 7).

- 8 - Il Giudice unico decide: 1. L'azione è respinta. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di CHF 500.00 - e le spese di cancelleria di CHF 194.00 totale CHF 694.00 il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Non sono riconosciute spese ripetibili. 4. Giusta l'art. 85b LGA contro questa decisione può essere interposto reclamo ai sensi degli artt. 319 segg. CPC per scritto entro 30 giorni presso il Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7001 Coira, purché si tratti di una questione in rapporto diretto con il diritto civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF oppure una causa attribuita alla Prima Corte di diritto civile giusta l'art. 31 cpv. 1 RTF. Negli altri casi è dato il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF, se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF), altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In tali casi il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Mon Repos, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. Nella presente controversia il valore litigioso ai sensi degli artt. 91 segg. CPC e degli artt. 51 segg. LTF è inferiore a CHF 5'000.00.

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