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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 05.05.2020 U 2019 113

5. Mai 2020·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·5,233 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

tributo per l'uso speciale del suolo pubblico - PVG 2020 Nr. 14 | Konzessionen

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 19 113 1a Camera Presidenza Racioppi Giudici Audétat, von Salis Attuario Paganini SENTENZA del 5 maggio 2020 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, rappresentata dall'avv. lic. iur. Fabrizio Keller, attrice contro B._____ Sagl, rappresentata dall'avv. lic. iur. Roberto A. Keller, convenuta concernente tributo per l'uso speciale del suolo pubblico

- 2 - 1. Il 23 gennaio 2019 la A._____ SA (A._____) ha staccato una fattura per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo dal 10 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 nei confronti della B._____ Sagl, X._____. La fattura conteneva tutte le prestazioni fornite da parte della A._____ all'utente, ovvero: il costo per l'utilizzazione della rete, il costo per la fornitura di energia, le prestazioni ad enti pubblici e le tasse. L'importo complessivo ammontava a CHF 6'924.52 (senza IVA). Quale rimedio legale si indicava la possibilità di reclamo scritto alla A._____ entro 10 giorni, contro la cui decisione sarebbe stato possibile ricorrere al Consiglio di Stato entro 30 giorni. 2. La B._____ Sagl ha saldato la fattura ad eccezione dell'importo per prestazioni ad enti pubblici (tassa per l'utilizzo del suolo pubblico) di CHF 335.83. 3. Il 30 gennaio 2019 la B._____ Sagl ha presentato formale reclamo contro suddetta fattura, limitatamente all'importo di CHF 335.83. Essa sosteneva che il principio di equivalenza delle prestazioni e della copertura dei costi non sarebbe rispettato. 4. Con scritto del 7 febbraio 2019 la A._____ ha risposto che le prestazioni ad enti pubblici sono fatturate e riscosse da essa stessa per conto del Comune che è il beneficiario finale di questi importi. Pertanto riferiva di non poter entrare nel merito del reclamo e invitava la B._____ Sagl a rivolgersi alle competenti autorità comunali. 5. L'8 febbraio 2019 la B._____ Sagl ha scritto nuovamente alla A._____, ricordando che nella fattura era indicata la facoltà di reclamo entro 10 giorni e che pertanto lo stesso doveva essere evaso da parte della A._____.

- 3 - 6. L'11 febbraio 2019 la B._____ Sagl ha invitato il Comune di X._____ a voler evadere il reclamo qualora si fosse ritenuto competente. 7. Il 27 maggio 2019 la A._____ ha risposto nuovamente alla B._____ Sagl, riferendo di essere stata sollecitata dal Municipio a voler procedere con l'incasso dei tributi. Poggiando sul disposto comunale per il prelievo essa ha confermato la fattura e rigettato il ricorso. Quale rimedio legale veniva indicata la possibilità di impugnazione presso la competente istanza cantonale. 8. Il 28 maggio 2019 la B._____ Sagl ha comunicato alla A._____ che la sua decisione 27 maggio 2019 sarebbe nulla per incompetenza materiale e territoriale. 9. Con scritto del 19 giugno 2019 la A._____ ha constatato che, in quanto gestore di rete e debitore della tassa d'utilizzo del suolo pubblico autorizzato ad accollarla ai consumatori finali, le spetterebbe farsi parte attiva nei confronti dei consumatori finali che si rifiutano di versare la tassa. Inoltre, essa riferiva che l'indicazione dei rimedi giuridici sulle sue fatture sarebbe incompleta poiché riferita unicamente al Canton Ticino. Essa annullava per questi motivi la decisione 27 maggio 2019. Tuttavia, essa respingeva comunque il reclamo del 30 gennaio 2019 e impartiva alla B._____ Sagl un nuovo termine di 30 giorni per il versamento del tributo, avvertendo che, se questo termine fosse scaduto infruttuoso, sarebbe stata costretta ad adire le vie legali per l'incasso. 10. Il 27 giugno 2019 la B._____ Sagl si rivolgeva alla A._____ chiedendo di rispondere se fosse competente o meno per decidere in merito al suo reclamo. Qualora la A._____ si ritenesse competente, essa chiedeva di motivare come mai la decisione su reclamo 27 maggio 2019 è stata annullata. Infine, visto che con scritto del 19 giugno 2019 la A._____, pur

- 4 annullando la decisione su reclamo 27 maggio 2019, ha comunque respinto il reclamo, essa chiedeva se detto scritto si dovesse ritenere una decisione formale e, in caso affermativo, quali fossero i rimedi legali contro di essa. 11. Il 3 luglio 2019 la A._____ si è chinata sul quadro legale. Essa ha concluso in primo luogo che si sarebbe in presenza di una prestazione a un ente pubblico da conteggiare separatamente nella fattura e non soggetta a un controllo da parte di ElCom. In secondo luogo, essa affermava che, secondo la relativa legge comunale, debitore del rispettivo tributo (tassa per l'utilizzo del suolo pubblico) sarebbe la A._____ e non l'utente finale. Pertanto, solo la A._____ potrebbe presentare ricorso contro un'eventuale decisione del Comune, mentre l'utente finale non lo sarebbe non essendo debitore della tassa. Nell'ambito di un'opposizione contro il contributo a enti pubblici la A._____ potrebbe dunque occuparsi unicamente del corretto calcolo dello stesso, mentre la A._____ o l'utente potrebbero chiedere di verificare la fondatezza del contributo (al Comune) rifatturato all'utente in un'azione di diritto pubblico al Tribunale amministrativo. 12. Con lettera del 20 agosto 2019 la B._____ Sagl chiedeva al Comune di X._____ di poter accedere alla documentazione che ha portato al varo della Legge comunale sull'energia. Il 29 agosto 2019 il Municipio le rispondeva, in sintesi, di non ritenere necessario l'esame della documentazione richiesta. 13. Siccome, dopo un incontro, le parti non si sono accordate, il 24 ottobre 2019 la A._____ (qui di seguito: attrice) ha presentato un'azione al Tribunale amministrativo nei confronti della B._____ Sagl chiedendo che essa venga condannata a versarle CHF 335.83 oltre a interessi del 5 % a decorrere dal 23 febbraio 2019; protestate spese, tasse e ripetibili. Essa riprendeva e precisava la propria argomentazione secondo lo scritto del 3 luglio 2019. Per le tasse e prestazioni a enti pubblici, come per il tributo in

- 5 discussione, non sarebbe possibile una decisione nel contesto della procedura di verifica della LAEl, per cui la competenza sarebbe regolata sul piano cantonale. L'attrice sarebbe intenzionata a incassare un costo che deve anticipare per l'utente finale. L'attrice e l'utente finale si troverebbero in un rapporto contrattuale di fatto e di diritto pubblico. Da qui discenderebbe la sola possibilità d'azione giudiziaria (amministrativa). Nel merito, l'attrice osservava che la tassa si fonderebbe su una legge comunale per cui non spetterebbe ad essa il compito di giustificare il rispetto del principio dell'equivalenza, evocato da controparte. In via abbondanziale, essa esponeva come la tassa sia a suo avviso ad ogni modo consone al principio dell'equivalenza. 14. Il 9 dicembre 2019 la B._____ Sagl (qui di seguito: convenuta) postulava l'irricevibilità dell'istanza, in via eventuale, il suo rigetto, con protesta di spese, tasse e ripetibili. Essa sosteneva che la tassa prelevata per l'utilizzo del suolo pubblico non rispetterebbe le prerogative dell'art. 14 cpv. 1 e 2 (recte: 3) LAEl. Essa asseriva inoltre che, essendo in presenza di una tassa e non di una prestazione, sarebbe possibile un controllo da parte della ElCom circa la base legale e, in base ad essa, al calcolo della tassa. Stando alla convenuta, se, come sosterrebbe l'attrice, il rapporto tra questa e il Comune è di natura pubblica, nel medesimo si ravviserebbe una specifica delega all'attrice ad agire quale ente pubblico surrogato. Oltre a garantire l'approvvigionamento elettrico, la stessa verrebbe pure autorizzata a prelevare tributi pubblici dal consumatore privato. Se così è, nei confronti di quest'ultimo l'attrice dovrebbe agire attraverso atti d'imperio formali. La via del ricorso sarebbe quindi aperta e la presente azione irricevibile. L'azione sarebbe parimenti irricevibile, se si assumesse che i rapporti sono sì di diritto pubblico, ma l'attrice non agisce quale ente pubblico surrogato, perché in tale circostanza un'aziona giusta la LGA non sarebbe possibile. Nel merito, la convenuta asseriva in special modo che l'attrice non avrebbe contestualizzato la relazione tra la tassa richiesta di 1 cts./kWh per il

- 6 quantitativo di energia complessivo fornito e l'uso del suolo pubblico, ciò che sarebbe indispensabile per stabilire il rispetto o meno del principio dell'equivalenza. Anche materialmente l'istanza sarebbe quindi infondata. 15. In sede di replica, il 13 gennaio 2020 l'attrice confermava il proprio petito dell'azione e approfondiva le sue argomentazioni. In particolare, aggiungeva che l'art. 14 LAEl non sarebbe applicabile in quanto si riferirebbe al (qui incontestato) costo di utilizzo della rete. Essa sottolineava che la convenuta sarebbe un utente finale fisso, vincolato per legge a un distributore di energia che agisce sul territorio comunale e che sarebbe tenuto, dietro pagamento, a fornire l'energia necessaria. La convenuta avrebbe dunque un rapporto contrattuale di diritto pubblico secondo il quale sarebbe tenuta ad acquistare l'energia da un unico fornitore, ovvero dall'attrice. 16. Anche la convenuta confermava i suoi petiti della risposta e completava i propri argomenti con duplica del 17 febbraio 2020. Essa illustrava come non siano adempiti i requisiti per ammettere un rapporto contrattuale di diritto pubblico. Ribadiva poi che non si saprebbe nulla sul meccanismo che ha portato a fissare il fattore di moltiplica a 1 cts./kWh. Considerando in diritto: 1. Contestata è innanzitutto la ricevibilità dell'azione. Sebbene il valore litigioso sia di soli CHF 335.83 e competente sarebbe il Giudice unico (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]), si tratta di dirimere una questione che potrebbe riproporsi in futuro, per cui, su disposizione del Giudice unico, il Tribunale decide in composizione di tre giudici (art. 43 cpv. 4 LGA).

- 7 - 2. Preliminarmente, occorre precisare la natura del tributo in discussione. Giusta l'art. 2 della Legge sui tributi per l'energia elettrica del Comune di X._____ (qui di seguito: Legge comunale sui tributi per l'energia elettrica) il gestore di rete versa al Comune un tributo per l'uso speciale del suolo pubblico per la costruzione e l'esercizio della rete di distribuzione elettrica (cpv. 1). Si tratta dunque di una tassa causale (controprestazione per l'utilizzo del suo suolo pubblico), per la cui introduzione e riscossione è data la competenza materiale del Comune (cfr. CRAMERI, Gemeinden im Kanton Graubünden – Aufgaben und Autonomie, Diss., 2019, pag. 272 con riferimenti). 3. Come giustamente osservato dall'attrice, in base alla summenzionata disposizione comunale il soggetto fiscale e debitore della rispettiva tassa (contribuente) è il gestore di rete. D'altronde non può essere diversamente: il Tribunale federale ha infatti stabilito che una diretta percezione presso i consumatori finali, invece che presso i gestori di rete, è inammissibile (BGE 138 II 70). Il gestore di rete è tuttavia autorizzato ad accollare questo tributo ai consumatori finali. In tal caso, sulla fattura ai consumatori finali esso deve esporre separatamente il tributo, conformemente alle disposizioni del diritto federale (art. 2 cpv. 3 Legge comunale sui tributi per l'energia elettrica). Il diritto federale, a cui si rinvia in detta Legge comunale, prescrive segnatamente che i gestori di rete fatturano l’utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici e i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione vanno specificati in quanto tali (cfr. art. 12 cpv. 2 della Legge sull’approvvigionamento elettrico [LAEl; RS 734.7]). L'attrice possiede quindi l'opzione di addossare a terzi la rispettiva tassa; restando tuttavia soggetto fiscale della stessa. Qui di seguito va quindi esaminato come si deve procedere legalmente in caso di lite su questa tassa.

- 8 - 4. Mentre l'attrice sostiene che è data soltanto la via dell'azione giudiziaria, la convenuta afferma che un'azione è improponibile. L'attrice disquisisce sul rapporto tra le parti: l'attrice non agirebbe quale ente pubblico surrogato. Essa agirebbe sulla scorta di una concessione. Si sarebbe pertanto in presenza di una società privata che sarebbe delegata dal Comune a svolgere un compito pubblico. Non vi sarebbe dunque alcuna surrogazione. L'utente finale non sarebbe soggetto fiscale della rispettiva tassa, bensì il gestore di rete. Non essendo debitore del tributo, l'utente finale non potrebbe presentare ricorso. La convenuta sarebbe un utente finale vincolato per legge a un distributore di energia che agisce sul territorio comunale. Avrebbe dunque un rapporto contrattuale di diritto pubblico secondo il quale sarebbe tenuta ad acquistare l'energia da un unico fornitore, ovvero dall'attrice. Quest'ultima sarebbe tenuta, dietro pagamento, a fornire l'energia necessaria a tutti gli utenti finali fissi (vincolati). La convenuta ribatte che l'attrice opererebbe per delega conferitale dal Comune. In base a questa surrogazione l'attrice sarebbe autorizzata e tenuta a emettere una decisione impugnabile per la via di ricorso. Ciò varrebbe a maggior ragione, poiché in virtù della Legge comunale sull'energia, l'attrice verrebbe addirittura autorizzata ad accollare all'utente finale la tassa comunale per l'utilizzo del suolo pubblico. Questa sarebbe la dimostrazione di un trasferimento di poteri pubblici a un ente privato in adempimento di un compito d'interesse della collettività. Il che dovrebbe però anche comportare la possibilità per l'utente di una verifica giuridica tramite ricorso. Nella fattispecie vi sarebbero le tipiche caratteristiche di un rapporto di subordinazione che, per definizione, escluderebbero un contratto. Oltretutto, mancherebbero le parti essenziali di un contratto (nessun accordo da parte della convenuta, imposizione di pagare una tassa invece di equivalenza di diritti e doveri, nessuna forma scritta sebbene richiesta).

- 9 - 5. La legislazione federale sull'approvvigionamento energetico regola sia il corrispettivo per l'utilizzazione della rete sia il prezzo dell'energia. Sono fatte salve disposizioni contrattuali sui prezzi della fornitura dell'energia per consumatori finali con accesso alla rete e quindi con possibilità di scelta del fornitore. Nel quadro del servizio universale, l'unica componente che non sottostà al controllo dell'ElCom è, come già visto sopra, quella delle tasse e delle prestazioni all'ente pubblico. Queste sono definite dal pertinente diritto del rispettivo ente pubblico competente (cfr. 22 cpv. 2 lett. a LAEl; DTF 143 II 283 consid. 1.2.4; STF 4A_582/2014 del 17 aprile 2015 consid. 2.2 con rinvii). Un controllo da parte dell'ElCom non può dunque essere richiesto per la tassa in discussione. 6. Nel caso di specie si tratta dunque solamente di analizzare l'atto di raccoglimento e di contestazione di questa tassa (risp. prestazione all'ente pubblico per l'utilizzo del suolo pubblico) disciplinata a livello comunale. 6.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 della Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEl GR; CSC 812.100) per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico, i comuni possono costituire imprese di approvvigionamento elettrico (IAE) proprie, regionali o sovraregionali oppure delegare a terzi l'adempimento di questo compito. Secondo l'art. 6 LAEl i comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete disciplinano contrattualmente diritti e doveri, per quanto questi vadano oltre quanto previsto dal diritto federale (cpv.1). Vanno disciplinati contrattualmente in particolare: a) la delega di compiti a terzi conformemente all'art. 3 cpv. 2; b) l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico; c) il rapporto tra proprietario della rete e gestore di rete; d) i rapporti di proprietà degli impianti di distribuzione; e) eventuali altre prestazioni del gestore di rete (cpv. 2).

- 10 - 6.2. Per mezzo di delega secondo contratto di concessione (v. Convenzione del 15 marzo 2017 [doc. 10 attrice]), l'attrice è il gestore di rete. Giusta la cifra 10 di detta Convenzione, all'attrice è delegata la competenza di riscuotere per conto del Comune tutti i tributi aventi una base legale. Come già visto sopra poi, il gestore di rete è autorizzato ad accollare il tributo per l'utilizzo del suolo pubblico ai consumatori finali (cfr. art. 2 cpv. 3 Legge comunale sui tributi per l'energia elettrica). 6.3. Nell'ambito del servizio universale, il rapporto giuridico tra il gestore di rete e il consumatore finale fisso secondo giurisprudenza è a tutti gli effetti di diritto pubblico (cfr. DTF 144 III 111 consid. 5; STF 4A_582/2014 del 17 aprile 2015 consid. 2.1). In questa sede, tuttavia, non interessa tanto la questione se è stato costituito un eventuale contratto di diritto pubblico tra le parti in base alle disposizioni generali che spesso il gestore di rete privato prevede per i consumatori finali fissi (i quali non hanno diritto d’accesso alla rete [art. 6 cpv. 6 LAEl] e quindi non possono scegliere il fornitore di elettricità), quanto invece chiarire il quesito controverso tra le parti se la fattura del 23 gennaio 2019 (doc. 1 attrice) relativamente all'obbligo per la convenuta di pagare la rispettiva tassa per l'utilizzo del suolo pubblico è da ritenersi una decisione formale, o piuttosto una pretesa fondata su un contratto di diritto pubblico tra l'attrice e la convenuta. 6.4. Secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza un contratto di diritto pubblico tacito o di fatto non è ammesso, dacché un contratto di diritto pubblico richiede la forma scritta (cfr. STF 1C_61/2010 del 2 novembre 2010 consid. 4.1 con riferimenti). Nel caso di specie non vi è né un contratto di diritto pubblico scritto con i consumatori finali fissi né un'eventuale clausola di traslazione di detta tassa in eventuali condizioni generali dell'attrice vincolanti per i consumatori finali fissi. Già per questi motivi, si potrebbe dunque negare un rapporto contrattuale di diritto pubblico in relazione a detta tassa. Tuttalpiù si potrebbe ammettere un rapporto

- 11 contrattuale tacito di diritto privato, le cui pretese però andrebbero promosse sulla via civile. Ma le considerazioni esposte qui di seguito lasciano piuttosto presumere che circa la tassa in esame l'attrice agisca per atto sovrano. Innanzitutto, l'attrice ha per legge un diritto di traslazione sul consumatore finale. Inoltre, nell'ambito dell'approvvigionamento energetico essa agisce su delega per conto del Comune, anche per il raccoglimento dei tributi ad esso collegati. Sebbene la convenuta non sia debitrice della tassa in questione, va dunque presunto che in merito al raccoglimento di detta tassa l'attrice operi d'imperio, per cui la sua fattura in tal senso è da ritenersi una decisione formale. Va notato che non si tratta di una riscossione vera e propria, la quale tecnicamente dovrebbe avvenire presso l'attrice, ma solo di una decisione concernente l'obbligo del suo versamento, su cui l'azienda delegata (l'attrice) non ha alcun margine di apprezzamento. Oltre a ciò, l'ammissione di una decisione formale con possibilità di ricorso è preferibile anche dal punto di vista del consumatore finale. Infatti, dacché il gestore di rete ha esercitato l'opzione di traslazione sul consumatore finale concessagli per legge, è in fin dei conti il consumatore finale il pagatore di detta tassa (contribuente di fatto). Se dunque vi fosse un elemento contestabile nella tassa fatturata, non sarebbe tanto il gestore di rete ad avere un interesse a censurarlo, quanto piuttosto il consumatore finale. Dal momento che si tratta di un tributo pubblico, appare di conseguenza più corretto che per la sua contestazione si segua la via ricorsuale e non quella dell'azione. Questa è peraltro la prassi p.es. nel Canton Ticino, dove per legge cantonale è prevista la possibilità di ricorso (cfr. art. 14a e 17 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico [LA-LAEl-TI]). Nei Grigioni per contro, il diritto cantonale non regola la via d'impugnazione di questa fattispecie. A livello comunale si può tuttavia citare l'esempio della Città di Coira, in cui il gestore di rete è un istituto di diritto pubblico (IBC) e nella legge comunale (cfr. art. 37 IBC-Gesetz) è previsto che contro le decisioni (formali) dell'IBC è possibile ricorrere dinanzi al Consiglio cittadino, contro

- 12 la cui decisione è data la via di ricorso ordinaria. Analoga è la situazione nel Canton Basilea (cfr. DTF 143 II 283). Se dunque, da un lato, il Comune non ha regolato i rimedi giuridici contro l'atto di raccoglimento della tassa in questione, dall'altro, non si intravede ragione per trattare diversamente questo caso, in cui il gestore di rete delegato è una società di diritto privato, da quello in cui il gestore di rete delegato è un istituto di diritto pubblico e le vie ricorsuali sono disciplinate per legge, siccome in entrambi i casi si tratta di un'azione d'imperio. Ne discende che, in assenza di un'istanza di ricorso a livello comunale (la cui introduzione sarebbe tuttavia auspicabile), in seguito al reclamo (la cui possibilità è stata indicata sulla fattura), l'attrice doveva o emanare una decisione impugnabile per via ricorsuale al Tribunale amministrativo – e non, come erroneamente indicato sulla fattura in riferimento al Canton Ticino, al Consiglio di Stato – (decisione che, per delega, varrebbe come una decisione comunale ai sensi dell'art 49 cpv. 1 lett. a LGA), cosa che peraltro l'attrice aveva già fatto con la decisione poi annullata del 27 maggio 2019, o inoltrare il reclamo contro la fattura per competenza al Tribunale amministrativo, visto che la possibilità di reclamo, indicata nei rimedi giuridici sulla rispettiva fattura (da ritenersi una decisione), non è prevista dalla legge. Ad ogni modo, per i motivi sopra esposti l'azione è inammissibile. 7. Visto che la qui attrice ha già rigettato il reclamo della convenuta contro la fattura del 23 gennaio 2019 – prima con decisione 27 maggio 2019 in seguito annullata, e poi negli scritti del 19 giugno 2019 e del 3 luglio 2019 – e visto che non è prevista un'istanza di ricorso a livello comunale, per cui allo stato di oggi una decisione risp. una fattura della qui attrice sarebbe impugnabile per mezzo di ricorso al Tribunale amministrativo, il Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi già in questa sentenza nel merito di questa tassa nel senso di un obiter dictum, posto anche che le parti si sono già espresse dal profilo materiale.

- 13 - 7.1. Materialmente, la convenuta sostiene che l'attrice non ha saputo dimostrare in che modo i principi dell'equivalenza e della copertura dei costi sarebbero stati rispettati. Essa non avrebbe contestualizzato la relazione tra la tassa richiesta di 1 cts./kWh per il quantitativo di energia complessivo fornito e l'uso del suolo pubblico, ciò che sarebbe indispensabile per stabilire il rispetto o meno del principio dell'equivalenza. Non si saprebbe quale livello della rete di distribuzione sia inteso, di quale energia complessiva si parli e quali sono i parametri temporali valevoli per il calcolo del volume. Non si saprebbe perciò nulla in termini qualitativi e quantitativi sul suolo pubblico messo a disposizione dal Comune e l'effettivo uso che ne fa l'attrice. Per di più, nulla si saprebbe sui criteri di valutazione, risp. sul valore attribuito dal Comune a questi fondi pubblici messi a disposizione e, quindi, nulla si saprebbe dei costi che ridonderebbero all'ente pubblico per la messa a disposizione del suolo e in quale misura questi costi verrebbero coperti dalla contestata tassa. Di riflesso, nulla si saprebbe sul meccanismo che ha portato a fissare il fattore di moltiplica a 1 cts./kWh. L'attrice obietta che nel caso di specie il principio dell'equivalenza, applicabile all'uso accresciuto del suolo pubblico, sarebbe rispettato. Essa afferma che nella presente fattispecie vi sarebbe una tassazione sulla base di valori medi conforme alla giurisprudenza. Il tributo sarebbe inoltre stabilito sulla scorta di criteri oggettivi e non creerebbe differenze non giustificate da motivi pertinenti. Rispetterebbe anche il principio dell'uguaglianza di trattamento. Le linee si snoderebbero per buona parte attraverso strade pubbliche, sia per via area sia interrate, ed occuperebbero principalmente terreno pubblico sito all'interno della zona edificabile. Tenendo conto del costo al m2 del terreno in zona edificabile oggi a X._____ (ca. CHF 400.00/m2) ne discenderebbe che, per l'intero territorio del Comune, una tassa quale quella prelevata sarebbe proporzionale. L'attrice fa poi un'analogia con quella che è la tassa di stazionamento nei parcheggi per la quale ritiene che il prezzo dei parcheggi privati possa costituire un riferimento. Essa aggiunge poi che sul principio

- 14 di calcolo di una prestazione per una superficie occupata durevolmente con un impianto il Tribunale federale si sarebbe già espresso, ritenendo consona l'utilizzazione del valore del terreno edificabile. 7.2.1. Il principio della legalità, che in ambito tributario è un diritto costituzionale indipendente ancorato nell'art. 127 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]), trova applicazione a tutti i contributi pubblici, quindi pure alle tasse causali. L'art. 127 cpv. 1 Cost. prescrive che il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, dev'essere, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. Quando la percezione di un tributo è limitata da principi costituzionali specifici, quali quello della copertura dei costi e quello dell'equivalenza, la giurisprudenza riconosce però che la fissazione dell'ammontare può essere delegata più facilmente anche all'esecutivo. Sempre secondo giurisprudenza, la portata del principio della legalità dipende in definitiva dalla natura del tributo in discussione. Se non deve essere svuotato della sua sostanza, questo principio non può nemmeno essere applicato in maniera troppo stretta, tale da entrare in contrasto irriducibile con la realtà giuridica e le esigenze della pratica (cfr. DTF 135 I 130 consid. 7.2, 143 II 283 consid. 3.5; STF 2C_116/2014 del 16 agosto 2016 consid. 5.3). 7.2.2. Il summenzionato art. 2 della Legge comunale sui tributi per l'energia elettrica, approvata dall'Assemblea comunale, stabilisce che il gestore di rete è il contribuente che deve la tassa per l'utilizzo del suolo pubblico. Inoltre, il tributo in oggetto viene calcolato in base al quantitativo di energia complessivo fornito attraverso la rete di distribuzione moltiplicato per un indennizzo di 1.0 cts./kWh (art. 2 cpv. 2 Legge comunale sui tributi per l'energia elettrica). Per la tassa in oggetto esiste pertanto una chiara base legale formale in termini sia di livello sia di densità normativa, soprattutto il calcolo della tassa è esaustivo. Di conseguenza, i principi di copertura dei

- 15 costi e di equivalenza hanno un ruolo marginale, i quali per l'appunto sono invece rilevanti quando la commisurazione della tassa è delegata all'autorità emanante le ordinanze (cfr. WIEDERKEHR, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, in: recht 2018, Heft 1, pag. 40 segg., 47). 7.3. Al pari di altri tributi causali, una tassa per l'uso speciale del suolo pubblico deve rispettare il principio dell'equivalenza, in base al quale il singolo montante richiesto deve essere in rapporto con il valore della prestazione fornita e restare nei limiti del ragionevole (DTF 135 I 130 consid. 2, 131 I 313 consid. 3.3). Considerato che il principio dell'equivalenza costituisce una concretizzazione del divieto d'arbitrio (DTF 130 III 225 consid. 2.3, 128 I 46 consid. 4a), essa deve nel contempo essere stabilita sulla base di criteri idonei ed oggettivi e non può creare differenze che non siano sorrette da motivi pertinenti (DTF 138 II 70 consid. 7.2, 132 II 371 consid. 2.1, 130 III 225 consid. 2.3, 128 I 46 consid. 4a, 126 I 180 consid. 3.a.bb). Siccome la collettività non sopporta o sopporta solo in parte i costi legati alla messa a disposizione del suolo pubblico, un tributo di questo genere non è invece sottoposto al principio della copertura dei costi, che esige una correlazione fra gettito globale e ammontare complessivo dei costi generati. Una tassa percepita quale controprestazione per l'uso speciale del suolo pubblico può dunque procurare anche delle eccedenze e si avvicina, almeno su questo punto, ad un'imposta (cfr. per il tutto STF 2C_116/2014 del 16 agosto 2016 consid. 5.2 con rinvii in particolare anche a WYSS, Kausalabgaben, 2009, pag. 72 segg.). Quale concretizzazione del divieto d'arbitrio, il principio dell'equivalenza non esige che il tributo corrisponda esattamente al valore della prestazione fornita o al suo costo per la collettività; in particolare, nulla si oppone al fatto che l'ammontare della stessa venga calcolato facendo capo a schematismi, a criteri che si basano sulla probabilità o su valori medi. Una normale tassa sull'uso del suolo pubblico è forzatamente oggetto di schematizzazioni (cfr. DTF 139 III 334 consid. 3.2.4; STF

- 16 - 2C_329/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 4.2, 2C_116/2014 del 16 agosto 2016 consid. 9.1). 7.4. Nella sentenza 2C_116/2014 del 16 agosto 2016 il Tribunale federale ha tutelato il calcolo di una tassa per il suolo pubblico (concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali) a carico del gestore di rete secondo la modalità di moltiplicazione della superficie stradale per una tassa annuale metrica fra 0.8 e 1.1 CHF/mq e dove l'addossamento ai consumatori finali si svolgeva in modo uniforme. A garanzia dell'equità di trattamento, il computo avveniva in base a un fattore di addossamento uguale per tutti i consumatori finali del rispettivo Cantone, che veniva calcolato dividendo l'importo totale della tassa (ovvero, il totale di quanto dovuto dai gestori di rete a Cantone e Comuni a titolo di tributo per l'uso del suolo pubblico) per il quantitativo di energia elettrica fatturata dai gestori di rete ai consumatori. Nella decisione 138 II 70 il Tribunale federale ha invece reputato arbitraria una norma che prescriveva il calcolo del tributo in base a una tariffa che divideva in categorie i consumatori finali e li tassava in modo differenziato e degressivo a seconda della quantità di energia che utilizzano. Oltre che a disapprovare tale norma a causa della diretta percezione del tributo presso i consumatori finali, il Tribunale federale l'ha biasimata ritenendo che così facendo si determina l'importo dovuto fondandosi su un criterio che non risulta affatto in relazione con l'effettivo transito di energia elettrica attraverso la rete, e quindi con il motivo che sta alla base dell'uso particolare del suolo pubblico per cui viene percepito il tributo. Il Tribunale federale ha in seguito indicato che prospettabile sarebbe stata la percezione di un tributo in base a una tariffa che si rifà alla quantità di energia trasportata. Nella sentenza 2C_116/2014 esso ha però specificato che proprio un simile sistema – che risulta diffusamente applicato nella pratica – ha una connessione diretta con l'effettivo uso del suolo pubblico che risulta più labile di quello in questione in quel caso

- 17 - (superficie e prezzo al mq; cfr. STF 2C_116/2014 del 16 agosto 2016 consid. 9.4.2 con riferimenti). 7.5. La tariffa per il rispettivo tributo per l'utilizzo del suolo pubblico nel caso di specie viene calcolata, come visto sopra, in base al quantitativo di energia complessivo fornito attraverso la rete di distribuzione moltiplicato per un indennizzo di 1.0 cts./kWh. Questo calcolo si rifà perciò all'energia trasportata ed è uguale per tutti gli utenti. Non serve dunque procedere a un paragone con altri sistemi di calcolo schematici, segnatamente a un calcolo fondato sulla superficie di dominio pubblico occupata dalle linee elettriche e il prezzo terriero o a uno che faccia riferimento al prezzo dei parcheggi privati, per concludere che questo calcolo schematico, peraltro applicato anche in altri comuni, è conforme al principio d'equivalenza in base alla giurisprudenza. Si noti infine che detto tasso di 1 cts./kWh appare moderato in rapporto a quello adottato da altri comuni (cfr. p.es. per la Città di Coira art. 34 cpv. 2 IBC-Gesetz: 1.5 fino a 4 cts./kWh). 8. Vista l'irricevibilità dell'azione, l'attrice soccombe in toto, per cui è tenuta a pagare le spese processuali e a rifondere alla convenuta le spese ripetibili (art. 65 LGA in combinato disposto con l'art. 73 e 78 LGA). La tassa di Stato è fissata a CHF 1'000.--, a cui si aggiungono le spese di cancelleria. La nota d'onorario del patrocinatore della convenuta di CHF 4'539.45 va tuttavia decurtata, siccome per prassi questo Tribunale non riconosce l'importo superiore alla tariffa oraria di CHF 270.-- (in questo caso di CHF 300.--). Inoltre, le 12.5 ore fatturate appaiono elevate, siccome a monte dell'inoltro dell'azione è stata scambiata diversa corrispondenza. Il Tribunale reputa perciò adeguata una prestazione di patrocinio corrispondente a 8 ore. A queste 8 ore (à CHF 270.--) vanno aggiunte le spese rivendicate di CHF 26.90. Siccome la convenuta è soggetta all'IVA e quindi autorizzata a sottrarre l'imposta precedente, secondo prassi essa non ha diritto all'IVA sulle ripetibili. Ne consegue un diritto di indennizzo a

- 18 titolo di ripetibili pari all'importo di CHF 2'186.90 (8 h x CHF 270.-- + CHF 26.90). Il Tribunale decide: 1. L'azione è inammissibile. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di CHF 1'000.00 - e le spese di cancelleria di CHF 374.00 totale CHF 1'374.00 il cui importo sarà versato dalla A._____ SA entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. La A._____ SA versa alla B._____ Sagl CHF 2'186.90 a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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