TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 12 106 1a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dai giudici Audétat e Stecher, attuario ad hoc Plozza SENTENZA dell'11 marzo 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e cointeressati, tutti rappresentati dall'Avvocato lic. iur. et oec. Cristina Keller, ricorrenti contro Comune X._____, rappresentato dall'Avvocato Nicola Delmuè, convenuto 1 Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto 2 concernente circolazione stradale (limitazione di peso)
- 2 - 1. Tramite la sentenza STA U 11 27 del 29 giugno 2011 il Tribunale amministrativo ha stabilito che in seguito all’aumento del tonnellaggio da 19 t a 28 t introdotto dal Cantone dei Grigioni sulla strada cantonale della R._____ che collega il Comune X._____ detto nuovo limite aumentato sarebbe stato applicabile pure per le strade comunali collegate a meno che il comune non avesse proceduto autonomamente alla limitazione della portata delle proprie strade conducendo la procedura formale necessaria. Nella propria seduta del 5 marzo 2012 il Municipio del Comune X._____, preso atto di una perizia tecnica stesa dall’ing. B._____ nel febbraio 2012, ha deciso di dar seguito alla procedura volta alla limitazione della portata delle strade comunali a 19 t. In occasione dell’Assemblea comunale del 20 aprile 2012 il Sindaco ha esposto ai cittadini la problematica della portata delle strade comunali presentando il risultato della perizia dell’ing. B._____ che proponeva di limitare a 10 t la portata di diverse strade elencate. Detta assemblea ha quindi accettato all’unanimità la proposta del municipio di introdurre il limite di portata di 19 t per una serie di strade. In seguito all’approvazione, decretata dalla Polizia cantonale dei Grigioni il 4 luglio 2012, il Municipio X._____ ha pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni no. 34 del 23 agosto 2012 l’introduzione di un peso massimo consentito di 19 t (segnale 2.16) per diverse strade comunali, rinviando all’applicazione dell’art. 7 cpv. 1 della Legge cantonale d’introduzione della Legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr). 2. Tramite ricorso del 21 settembre 2012 A._____ e cointeressati, tutti proprietari di immobili interessati dalla regolamentazione del traffico, hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo la decisione del Municipio X._____ del 5 marzo 2012, pubblicata sul Foglio Ufficiale del 23 agosto 2012, proponendone l’annullamento con conseguente immediato
- 3 allontanamento di tutti i segnali limitanti la circolazione a veicoli del peso superiore a 19 t dagli imbocchi delle strade comunali. In via subordinata i ricorrenti chiedono l’immediato allontanamento del segnale limitante la circolazione a veicoli del peso superiore a 19 t posato all’imbocco della strada comunale che dal C._____ porta a D._____, E._____, F._____ e all’imbocco delle singole strade comunali D._____, E._____ e F._____. Con decisione del 5 marzo 2012 il Municipio avrebbe sancito l’interdizione del transito di mezzi con peso superiore alle 19 t sulle strade di quartiere D._____, E._____, F._____, G._____, H._____ e I._____ basandosi su una perizia tecnica relativa alla strada d’accesso alle tre strade di quartiere D._____, E._____, F._____ e alla strada sotto il paese (K._____). Avendo analizzato il perito soltanto il tracciato comune, cioè la via dalla quale si diramano le tre strade di quartiere, il sedime di dette strade a partire dal punto di diramazione non presenterebbe problemi di sorta e, conseguentemente, sarebbe idoneo alla circolazione ordinaria (28 t). La perizia non sarebbe stata stesa sulla base delle verifiche tecniche necessarie per una simile analisi e rifletterebbe quindi l’opinione personale, non suffragata da dati oggettivi, del professionista incaricato. Basandosi su tale perizia, carente dei necessari rilievi e calcoli statici, nonché riferita alla strada principale dalla quale si diramano le strade di quartiere E._____, F._____ e D._____ e alla strada sotto il paese (K._____), il comune avrebbe deciso di limitare il tonnellaggio a 19 t sulle strade di quartiere E._____, D._____ e F._____ come pur sulle strade G._____, H._____ e I._____ non sottoposte a perizia. D’altro canto il municipio non avrebbe limitato il tonnellaggio sulla strada di quartiere K._____ malgrado il perito avesse proposto una limitazione a 10 t, nonché sulla strada T._____, sulla strada no. 227, sulla strada no. 614 e sulla strada no. 817 non sottoposte a perizia.
- 4 - La procedura condotta dal municipio per la limitazione del tonnellaggio sulle strade comunali sarebbe inoltre formalmente viziata poiché avvenuta in lesione di quanto prescritto dall’art. 7 LALCStr che, nelle pratiche di limitazione della portata stradale, imporrebbe al comune di acquisire dapprima l’approvazione della competente autorità cantonale. Ottenuta detta approvazione i provvedimenti dovrebbero essere esposti pubblicamente per 30 giorni con possibilità di presentazione di opposizioni o richieste da parte dei cittadini legittimati. Dopo l’esame delle obiezioni e prese di posizione pervenute il comune deciderebbe e pubblicherebbe la propria decisione. Nel caso in giudizio il comune avrebbe deciso la limitazione del tonnellaggio prima di avere ottenuto l’approvazione cantonale e avrebbe omesso l’esposizione pubblica del provvedimento negando, in sostanza, ai cittadini la possibilità di presentare le proprie opposizioni a livello comunale. I ricorrenti sono quindi dell’avviso che il loro gravame al Tribunale amministrativo debba essere considerato tempestivo e ricevibile non avendo goduto della possibilità di esercitare il diritto di essere sentiti a livello comunale. La procedura di limitazione del tonnellaggio stradale condotta dal comune convenuto sarebbe lacunosa e contraddittoria e paleserebbe l’inadeguatezza delle misure adottate e la disuguaglianza di trattamento dei cittadini. Appoggiandosi su una perizia tecnicamente insufficiente e riferita unicamente a due tronchi stradali, cioè alla strada di accesso a D._____, E._____ e F._____ e alla strada a valle del paese, il comune avrebbe limitato il tonnellaggio su ben sei strade di quartiere omettendo di includere la strada a valle del paese (K._____) per la quale il perito aveva consigliato di limitare il carico a 10 t. Analizzando la perizia, caratterizzata da un esame superficiale, emergerebbe come le conclusioni e i consigli del professionista perseguirebbero lo scopo di limitare l’usura del manto stradale e quindi di contenere i futuri costi di manutenzione e risanamento delle strutture.
- 5 - Tale fine non costituirebbe però una ragione sostenibile per interdire l’uso delle strade conformemente agli scopi che ne avrebbero retto la realizzazione a titolo di vie di allacciamento di quartiere con conseguente possibilità di transito dei veicoli destinati allo sfruttamento di una zona edificabile, compresi i mezzi pesanti il cui transito si renderebbe necessario durante gli interventi di costruzione, di approvvigionamento di materiali e carburanti. Nel caso in giudizio il comune avrebbe leso il principio dell’uguaglianza di trattamento trattando situazioni analoghe in modo diverso e quindi limitando il tonnellaggio su strade non periziate e omettendone la limitazione su una via per la quale l’esperto proponeva un limite di peso di 10 t. Il comune avrebbe trattato in modo ingiustificatamente diverso le strade D._____, E._____ e F._____, limitandone la portata, rispetto alla strada di K._____ non inclusa nella limitazione malgrado l’esito della perizia. Essendo i ricorrenti proprietari di particelle edificabili, qualora le strade di accesso ai loro fondi potessero essere percorse soltanto da mezzi pesanti con un peso complessivo massimo di 19 t, il godimento della proprietà e, in modo particolare, l’edificazione delle particelle implicherebbe per loro maggiori costi a causa della mancata possibilità di usare gli autocarri da 28 t con conseguente disparità di trattamento nei confronti dei proprietari dei fondi le cui strade d’accesso non sono state sottoposte al limite di tonnellaggio. Il comune avrebbe pertanto agito in modo arbitrario e discriminatorio decidendo quali strade sottoporre a esame della necessità di limitazione del tonnellaggio, decidendo di sottoporre a limitazione delle strade per le quali non sarebbe stata verificata la necessità di tale misura, decidendo di applicare una limitazione sensibilmente meno incisiva di quella proposta dal perito e, infine, decidendo di non sottoporre a limitazione la strada di
- 6 - K._____ malgrado il perito avesse consigliato di ridurre il tonnellaggio massimo a 10 t. 3. Nella propria presa di posizione del 30 novembre 2012 il Comune X._____ propone di respingere il ricorso e quindi di confermare la decisione del municipio impugnata. Prima di decidere i provvedimenti di limitazione del tonnellaggio il comune avrebbe raccolto le necessarie informazioni sulle caratteristiche delle strade interpellando l’attuale ricorrente A._____ che, all’epoca della realizzazione delle strutture viarie in giudizio, oltre che essere sindaco del Comune X._____ avrebbe pure ricoperto la mansione di responsabile della direzione lavori per il rifacimento della pavimentazione delle strade. Durante una riunione ufficiale alla presenza degli attuali amministratori del comune e del responsabile della ditta di pavimentazioni L._____ SA, A._____ stesso avrebbe riferito che le strade sarebbero state realizzate senza prevedere un sottofondo idoneo con posa di materiale resistente al gelo in quanto tale intervento avrebbe presupposto uno scavo in profondità di almeno 60/70 cm. Quindi, per ragioni meramente economiche, come confermato dal responsabile della ditta L._____ SA, l’addensamento preparatorio del sottofondo e dello strato di asfalto sarebbe stato eseguito con macchine e costipatori di piccole dimensioni. In sostanza, le strade non sarebbero state né progettate né realizzate per sopportare pesi superiori alle 19 t. Come confermato da A._____ le strade in questione sarebbero sempre state utilizzate per un transito di veicoli pesanti con un peso complessivo non superiore alle 19 t. A._____ non avrebbe risposto alle richieste di ulteriori informazioni tecniche avanzate dal comune il 4 marzo e il 9 novembre 2010. Il comune avrebbe incaricato l’ing. B._____ di allestire una perizia per le tre strade che non erano state oggetto di risanamento all’epoca in cui A._____ era responsabile dell’amministrazione comunale. In effetti il comune sarebbe partito dal presupposto che per tutte le strade
- 7 oggetto della nuova pavimentazione sotto la direzione di A._____, viste le informazioni fornite dallo stesso durante il sopralluogo con l’attuale municipio, non fosse necessaria un’ulteriore perizia avendo acquisito la conferma che dette strade non erano state concepite per il passaggio di veicoli con un peso superiore alle 19 t. Il comune avrebbe quindi incaricato il perito di esaminare solo i tratti di strada che non erano stati oggetto di interventi di risanamento sotto l’egida dell’esecutivo precedente. La limitazione del tonnellaggio decretata dal municipio riguarderebbe strade non oggetto della perizia in quanto realizzate con concetti non idonei per il transito di veicoli con un peso superiore alle 19 t, come riferito da A._____ in qualità di responsabile della direzione lavori, e strade sottoposte alla perizia per le quali l’esperto avrebbe consigliato la riduzione della portata massima. Non sarebbero state sottoposte alla limitazione del tonnellaggio le strade dall’imbocco della strada cantonale in zona G._____ in direzione dei Monti e in direzione M._____, in zona C._____ in direzione N._____ e dal centro comunale in direzione O._____, in quanto le stesse sarebbero in parte delle strade agricolo-forestali e in parte sarebbero state oggetto di risanamento forestale nel 2011 usufruendo dei sussidi cantonali vincolati ad un limite di tonnellaggio imposto di 28 t. Inoltre, la competenza per la verifica della statica e della portata di dette strade spetterebbe all’ingegnere forestale di circondario competente. In virtù delle loro caratteristiche e classificazione le strade agricolo-forestali non sarebbero equiparabili a quelle oggetto della limitazione contestata. La limitazione di tonnellaggio prevista per sette strade di quartiere sarebbe stata decretata in quanto, incontestabilmente, dette tratte stradali non sarebbero state strutturate per sopportare carichi superiori alle 19 t. Il comune ritiene inoltre che, nell’ottica formale, il diritto di essere sentite delle persone coinvolte sia stato rispettato.
- 8 - L’esperto avrebbe steso la propria perizia, in seguito a sopralluogo, sulla base delle informazioni acquisite e delle proprie conoscenze tecniche. Da parte loro i ricorrenti non avrebbero presentato una controperizia atta a smentire le conclusioni del perito incaricato dall’amministrazione comunale. In relazione alla strada K._____ il perito avrebbe consigliato la limitazione della portata a 10 t senza però usare termini perentori, ragion per cui il comune, facendo uso del proprio potere d’apprezzamento, avrebbe ritenuto opportuno fissare il limite di carico a 19 t in ossequio al principio della proporzionalità. La decisione in giudizio sarebbe pienamente conforme ai principi della proporzionalità e dell’uguaglianza di trattamento e permetterebbe di conseguire lo scopo di interesse pubblico perseguito senza limitare eccessivamente i diritti dei proprietari interessati che potrebbero, anche in futuro, usare le strade oggetto della limitazione del tonnellaggio in modo conforme al carattere edificabile delle loro particelle. In occasione del sopralluogo si potrebbe facilmente prendere atto di come, in virtù delle loro caratteristiche, le strade in giudizio non sarebbero strutturate per sopportare un carico di 28 t. La limitazione del tonnellaggio a 19 t non precluderebbe lo sfruttamento delle particelle in modo conforme alla loro destinazione urbanistica in quanto le strutture viarie potrebbero essere usate anche in futuro quali vie per l’approvvigionamento di materiale edilizio. Il perito avrebbe proposto limiti di portata sensibilmente inferiori a quelli fissati dal comune facendo corretto uso del proprio potere discrezionale dopo attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati. 4. Tramite scritto del 15 ottobre 2012 il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS) premette come il comune si sia rivolto al servizio tecnico della Polizia cantonale dei Grigioni chiedendo l’approvazione della segnaletica concernente la limitazione di peso a 19 t
- 9 sulle strade comunali presentando la necessaria perizia. Dopo aver esaminato se la domanda del comune e la segnaletica richiesta per i tratti stradali menzionati fossero conciliabili con la valutazione peritale, la Polizia cantonale avrebbe approvato la segnaletica richiesta “Peso massimo 19 t” (segnale 2.16). La polizia cantonale però non procederebbe a una verifica della perizia né controllerebbe se, una volta emanata la decisione di approvazione cantonale, il comune rispetti la procedura interna prevista dall’art. 7 cpv. 2 LALCStr. Il comune sarebbe responsabile per le condizioni delle proprie strade con conseguente obbligo di provvedere costantemente affinché lo stato delle strade corrisponda al tonnellaggio segnalato in quanto, in caso di sinistro, potrebbe essere chiamato a risarcire i danni a causa della responsabilità del proprietario dell’opera. Alla luce di quanto premesso, il DGSS ha quindi comunicato di non potersi esprimere in merito alle censure relative alla perizia e alla procedura a livello comunale. 5. Nella replica del 21 gennaio 2013 i ricorrenti ribadiscono, approfondendoli, gli argomenti ricorsuali precisando come i lavori di pavimentazione delle strade E._____, F._____, D._____ e K._____ sarebbero stati eseguiti tra il 2007, con l’apertura della relativa procedura contributiva di perimetro, e il 2009 quando per la strada cantonale della R._____ fra P._____ e X._____ e per le strade comunali di Q._____ e X._____ sarebbe ancora stato in vigore il limite di portata di 19 t, in seguito aumentato a 28 t per quanto concerne le vie di pertinenza del cantone, con decreto del 16 febbraio 2010. Contrariamente a quanto sostenuto dal comune la problematica della limitazione del tonnellaggio per le strade comunali non sarebbe stata tema di discussione prima dell’aumento del carico massimo sancito dal cantone stesso. Il cantone avrebbe decretato l’aumento del tonnellaggio per le strade di sua
- 10 competenza senza previamente eseguire interventi di modifica strutturale o di rinforzo di dette vie. Contestualmente alla decisione cantonale sarebbe aumentata ipso iure anche la portata delle strade comunali. Evidentemente il cantone non avrebbe mai deciso di aumentare il carico massimo consentito se avesse anche soltanto potuto presupporre che un carico maggiore avrebbe potuto pregiudicare i manufatti stradali. La più omogenea distribuzione del peso degli assi dei moderni autocarri e l’ottima qualità delle strutture di sostegno stradale avrebbero permesso di aumentare la portata delle strade. A maggior ragione la decisione in giudizio sarebbe arbitraria in quanto le limitazioni sancite contrasterebbero con le conclusioni della perizia e con le proposte del perito stesso. Per poter commissionare una perizia di parte allo Studio S._____ SA i ricorrenti avrebbero chiesto al comune i piani e i progetti esecutivi dei manufatti stradali in giudizio ottenendo la risposta che il comune non sarebbe in possesso di piani relativi alla costruzione del manufatto d’accesso a E._____, F._____ e D._____, bensì soltanto dei piani concernenti la pavimentazione delle strade. Conseguentemente non sarebbe stato possibile acquisire la perizia di parte prospettata nel ricorso. In effetti, la perizia commissionata dal comune non sarebbe basata sui piani esecutivi del manufatto d’accesso bensì unicamente sui piani della pavimentazione delle strade E._____, F._____, D._____ e K._____ e non potrebbe quindi esprimersi nel merito della portata effettiva della strada d’accesso a dette vie di quartiere. Detta perizia si limiterebbe a consigliare una soluzione atta ad evitare per i prossimi anni il rifacimento del manto stradale dell’accesso a E._____, D._____ e F._____. In sintesi, la decisione impugnata, nel suo insieme, sarebbe palesemente contraddittoria e supportata da argomenti insostenibili e applicati arbitrariamente solo in relazione a talune strade, collidendo altresì con le
- 11 conclusioni della perizia commissionata dal comune stesso. Fra l’altro, l’ente pubblico, in contrasto con la propria decisione, contravverrebbe al limite di portata introdotto facendo circolare settimanalmente l’autocarro impiegato per la raccolta dell’immondizia il cui peso a vuoto supererebbe le 20 tonnellate. 6. Mentre il DGSS ha rinunciato a duplicare, nella propria duplica del 20 febbraio 2013 il comune convenuto ribadisce gli argomenti della precedente presa di posizione rinviando all’autonomia comunale e al potere discrezionale degli amministratori locali in materia di limitazione della portata delle strade. Il perito non avrebbe previsto perentoriamente il limite massimo di 10 t per le strade esaminate ma si sarebbe limitato a consigliare simile misura restrittiva per garantire una maggior durata della struttura stradale. Il municipio, a giusta ragione, tenendo conto degli interessi privati avrebbe optato per una soluzione meno incisiva fissando il limite a 19 t. In relazione alle strade di K._____ e T._____ il comune ammette di essere incorso nell’errore dovuto all’omissione, senza validi motivi, dell’introduzione del limite di portata anche per dette tratte. In tale contesto il comune conferma che provvederà al più presto ad avviare la procedura volta all’introduzione del limite di tonnellaggio. Le strade, M._____ e N._____, essendo manufatti di carattere agricolo-forestale, come confermato in forma scritta dall’ingegnere responsabile, ricadrebbero sotto la competenza dell’Ufficio forestale di Circondario della Bassa Mesolcina, per cui il comune non sarebbe legittimato a introdurre limitazioni di sorta. La perizia commissionata dal comune, per poter stendere la quale l’ingegnere incaricato non avrebbe ritenuto necessarie verifiche geologiche o oltremodo invasive e quindi costose, avrebbe fornito all’ente pubblico gli elementi sufficienti onde poter emanare in modo oggettivo e
- 12 con piena cognizione di causa il decreto contestato. Già in virtù delle dimensioni, dello stato della pavimentazione e dei cedimenti strutturali evidenti delle strade sottopose a limitazione del tonnellaggio risulterebbe giustificata la misura in questione. A maggior ragione la responsabilità civile, ai sensi dell’art. 58 CO, del comune quale proprietario dell’opera viaria imporrebbe all’ente pubblico la dovuta cautela al fine di evitare di essere chiamato a rispondere di un danno riconducibile alla mancata conformità tecnica della struttura. D’altro canto gli interventi di ristrutturazione e manutenzione della rete viaria non potrebbero che essere proporzionati alla situazione finanziaria del comune che, nel caso concreto, non sarebbe florida. La decisione contestata, che limiterebbe il transito ai veicoli con un peso complessivo massimo di 19 t, non implicherebbe costi maggiori per i proprietari delle particelle edilizie nel caso della sovra edificazione delle stesse. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti il peso dell’autocarro per la raccolta della spazzatura non supererebbe le 19 t. 7. In data 11 luglio 2013 una delegazione del Tribunale amministrativo ha esperito un sopralluogo a X._____ nel cui contesto, in presenza delle parti in causa, rispettivamente dei loro consulenti e rappresentanti, ha preso visione delle strade in giudizio e del loro stato di conservazione e manutenzione. Fra l’altro si è potuto constatare come all’imbocco della strada di G._____/C._____ e della strada H._____ non era stato posto il segnale di limitazione della portata (19 t), ciò che l’autorità comunale ha giustificato quale dimenticanza. Si è pure preso atto che le due strade che, partendo dalla sommità del paese, conducono ai monti erano caratterizzate da un segnale di limitazione della portata a 18 t in contraddizione con gli argomenti del comune, secondo i quali per le strade agricolo-forestali sussidiate non sarebbe possibile limitare la portata al di sotto delle 28 t.
- 13 - In sede di sopralluogo è stato concordato di sospendere la procedura onde permettere al comune di riesaminare approfonditamente la pratica in questione anche nell’ottica di un eventuale aggiornamento della perizia in relazione alle strade non contemplate dalla stessa da parte dell’ingegnere incaricato. Il comune convenuto, dopo consultazione con la Polizia cantonale, avrebbe dovuto comunicare al Tribunale amministrativo se e come intendeva procedere sia in merito a un eventuale completamento della perizia tecnica che in merito al coordinamento con eventuali tratte di strade comunali ancora da limitare. 8. Il 17 dicembre 2013 il comune ha inoltrato il complemento di perizia steso dall’ing. B._____ ribadendo contestualmente la conformità del decreto in giudizio quale misura di prevenzione prevalente sugli interessi privati dei ricorrenti il cui diritto di sovra edificazione non risulterebbe pregiudicato. Nel proprio referto il perito si è espresso sia nel merito delle strade oggetto dell’analisi del febbraio 2012 che al riguardo delle strade Via I._____, Via T._____ e Via a la U._____ premettendo di basare il suo giudizio su osservazioni visive e considerazioni di principio tali da non richiedere prove specifiche quali il prelievo di campioni e le analisi di laboratorio. Il perito ha suddiviso le strade in due categorie comprendenti quelle risanate negli anni 2006-2008 e quelle con manto originale. Per quanto concerne le strade risanate cioè Via K._____, Via a la U._____ (o G._____), Via V._____ (o Via D._____) e Via E._____ l’esperto ha indicato come le stesse, negli anni 2006-2008, siano state risanate in modo economico rinunciando alla posa di uno strato di sottofondo e a una cilindratura di qualità del terreno. I fattori climatici avrebbero determinato un rapido deterioramento delle strutture stradali che implicherebbe una costante manutenzione del manto e una limitazione dei carichi in transito perlomeno nei periodi di gelo e disgelo. La limitazione di carico proposta nella precedente perizia sarebbe dettata dai limiti di stabilità del terreno e
- 14 dalle condizioni dei manufatti di sostegno, mai risanati, presenti lungo le strade periziate e sulle vie di accesso alle medesime. In data 4 dicembre 2013 il perito avrebbe ispezionato le strade Via T._____, Via I._____ e Via F._____ rilevando un manto stradale completamente disgregato a causa dell’azione del gelo e della perdita di elasticità del manto bituminoso. In assenza di un manto stradale compatto i carichi veicolari verrebbero trasmessi puntualmente al terreno determinando l’instabilità delle scarpate e dei manufatti di sostegno. Nel caso di Via T._____, Via I._____ e Via F._____ una limitazione di carico sarebbe da ritenere imperativa, non tanto nell’ottica di un contenimento dell’usura delle strutture, ma a causa del rischio derivante dalla stabilità precaria delle scarpate e dei manufatti di sostegno. Mentre il DGSS, come in precedenza, ha rinunciato a presentare una presa di posizione nel merito del complemento di perizia in oggetto, tramite scritto del 24 gennaio 2014 i ricorrenti si sono espressi al riguardo contestando come il comune, contrariamente a quanto promesso, non avrebbe completato l’analisi e non avrebbe neppure esteso la stessa a tutte le strade comunali. Pure il nuovo referto non sarebbe confortato da alcun fondamento scientifico ma rifletterebbe semplicemente l’opinione del perito incaricato che non avrebbe svolto alcuna indagine scientifica a completamento del referto del febbraio 2012. Contrariamente a quanto sostenuto dal perito le strade comunali non sarebbero state risanate bensì completate nell’ultimo decennio. La qualificazione di intervento economico sarebbe riferibile unicamente alla qualità della pavimentazione ma non alle strutture dei tronchi stradali. In effetti, malgrado pure la strada cantonale che raggiunge e attraversa il paese presentasse una pavimentazione, a tratti, alquanto disgregata, il cantone avrebbe aumentato il tonnellaggio da 19 t a 28 t senza provvedere al rinforzo dei manufatti di sostegno che si sarebbero rivelati solidi. Il perito non avrebbe analizzato la stabilità del terreno e dei manufatti di sostegno delle strade
- 15 - E._____, F._____ e D._____ mentre, al riguardo del muro di sostegno sito sulla strada di accesso a dette tre strade di quartiere, nel referto del febbraio 2012 il perito avrebbe indicato di non aver rilevato alcun difetto strutturale. Pure alla luce del secondo referto il perito di parte incaricato dai ricorrenti non sarebbe in grado di esprimere il proprio giudizio a causa della carenza di rilievi tecnici e di calcoli specifici. In effetti, il complemento di perizia riguarderebbe unicamente i tre tronchi I._____, Chiesa e G._____ mentre non si sarebbe occupato delle strade comunali Monti, M._____, N._____ e H._____. Il comune non avrebbe quindi verificato, come promesso, lo stato di fatto di tutte le strade comunali. Contrariamente a quanto sostenuto dal comune nello scritto del 17 dicembre 2013, la limitazione di carico per i tronchi I._____ e G._____ sarebbe già stata decretata. Il fine dichiarato dal comune di voler procedere alla limitazione del tonnellaggio quale misura di prevenzione volta a garantire e preservare la sicurezza sarebbe in contraddizione con la gestione della pratica da parte dell’ente pubblico stesso che non avrebbe verificato la stabilità e la sicurezza di tutte le strade omettendo di sottoporre a perizia le strade comunali Monti, M._____, N._____ e H._____. Inoltre, il comune intenderebbe interdire ai proprietari di fondi edificabili l’accesso con gli autocarri con un peso di 28 t, necessario in caso di interventi edilizi, ma permetterebbe al camion dei rifiuti, con un carico superiore alle 19 t, di circolare settimanalmente sulle strade indipendentemente dalla limitazione di tonnellaggio. Su richiesta del Tribunale, in data 14 febbraio 2014, il comune ha inoltrato copia del libretto di circolazione dell’autocarro adibito alla raccolta dei rifiuti caratterizzato da un peso a vuoto di 19 t e da un peso totale a pieno carico di 26 t. Tenor conferma della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti, durante il giro di raccolta nel Comune X._____, il peso complessivo dell’autocarro sarebbe al massimo di 19,3 t.
- 16 - I ricorrenti, ai quali è stata concessa la possibilità di esprimersi al riguardo, considerano come la decisione di iniziare il giro di raccolta dei rifiuti dal Comune X._____ non possa essere unilateralmente presa dal Comune di X._____ bensì ricada fra le competenze della CRER (Organizzazione dei comuni del Moesano per il servizio rifiuti). Inoltre, il documento fornito dal comune convenuto costituirebbe la prova dell’infrazione al limite di tonnellaggio che verrebbe perpetrata settimanalmente con l’avvallo dell’ente pubblico. Considerando in diritto: 1. Il Tribunale amministrativo è chiamato a giudicare la conformità della decisione presa dal Municipio del Comune X._____ il 5 marzo 2012, pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni no. 34 del 23 agosto 2012, tramite la quale è stato sancito un limite di tonnellaggio “peso massimo 19 t/segnale 2.16” per le tratte di strade comunali C._____ (Via E._____, Via F._____, Via D._____), G._____/C._____, H._____ e I._____. Ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 OSStr i segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto per ordine dell’autorità o dell’ufficio federale; occorre seguire la procedura secondo l’art. 107 OSStr. L’art. 1 cpv. 2 lett. c OSStr indica quale autorità ai sensi dell’ordinanza quella competente secondo il diritto cantonale per ordinare, posare o allontanare i segnali e le demarcazioni. L’autorità è competente per collocare o togliere segnali e demarcazioni. I cantoni possono delegare ai comuni i compiti concernenti la segnaletica ma devono esercitare la sorveglianza (art. 104 cpv. 1 e 2 OSStr). L’opposizione è ammessa contro segnali e demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni, segnatamente quando sono stati utilizzati
- 17 segnali o demarcazioni non previsti, sono stati collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano dove sono necessari (art. 106 cpv. 1 lett. a OSStr). L’autorità o l’ufficio federale deve decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate da segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizioni. Questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 OSStr). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LALCStr il comune regola la circolazione locale sulle strade comunali. Provvedimenti alla circolazione sottostanno all’approvazione dell’autorità cantonale. Provvedimenti alla circolazione con segnali di prescrizione o precedenza necessitano una previa approvazione dell’autorità cantonale. Una volta emanata l’approvazione, il comune deve esporre pubblicamente per 30 giorni i provvedimenti alla circolazione. Dopo esame delle obiezioni e prese di posizione pervenute, il comune decide e pubblica la sua decisione (art. 7 cpv. 2 LALCStr). Come risulta dalla fattispecie, nella propria seduta del 5 marzo 2012 il municipio, preso atto di una perizia tecnica stesa dall’ingegnere incaricato e riferita alla strada C._____, quale strada d’accesso alle vie secondarie E._____, F._____ e D._____ che permettono di raggiungere una quarantina di abitazioni e alla strada sotto il paese (K._____) ha deciso di dar seguito alla procedura volta alla limitazione della portata delle strade comunali a 19 t. Tale decisione è stata ratificata all’unanimità dai cittadini in occasione dell’assemblea comunale del 20 aprile 2012. In data 26 aprile 2012 il municipio ha chiesto alla Polizia cantonale dei Grigioni l’autorizzazione per la posa della segnaletica di limitazione del carico a 19 t per le strade comunali evidenziate su un piano allegato, specificatamente per le strade C._____ (Via E._____, Via F._____, Via D._____), G._____/C._____, H._____ e I._____, presentando la perizia tecnica del febbraio 2012.
- 18 - Tramite decreto del 4 luglio 2012 la Polizia cantonale ha approvato la richiesta del municipio indicando nel dispositivo della decisione come, prima dell’emanazione della decisione definitiva di limitazione del peso massimo consentito, l’autorità comunale, in ossequio all’art. 7 cpv. 2 LALCStr, avrebbe dovuto esporre pubblicamente per 30 giorni il progetto di decisione onde permettere ai cittadini interessati di presentare le proprie opposizioni, rispettivamente osservazioni, che avrebbero dovuto essere evase a livello comunale prima della pubblicazione della decisione definitiva. Nella pratica in giudizio risulta che il comune convenuto abbia omesso di espletare la componente procedurale dell’esposizione pubblica per 30 giorni del progetto di decisione. Nell’ottica prettamente formale la procedura appare quindi viziata. I ricorrenti, da parte loro, non si sono appellati al vizio formale della decisione impugnata per chiederne l’annullamento, ma si sono limitati a rivendicare la tempestività e la ricevibilità del ricorso presentato in seguito alla pubblicazione avvenuta sul Foglio Ufficiale, esercitando ampiamente e con piena cognizione di causa il diritto di essere sentiti nell’ambito di uno scambio di scritti esaustivo, nel cui contesto è stata altresì presentata dal comune una perizia complementare, nonché in occasione del sopralluogo. Considerando che il progetto del decreto comunale è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale con l’indicazione dei rimedi giuridici del caso, che i ricorrenti hanno potuto esercitare a pieno titolo il diritto di essere sentiti, che altri interessati non hanno nemmeno contestato il decreto pubblicato e che il Tribunale amministrativo esamina la pratica con piena cognizione, l'annullamento della decisione per vizio formale non è né richiesto né giustificato, al limite secondo costante prassi in ogni caso sanato. 2. Dal punto di vista materiale va costatato che le strade di quartiere oggetto della vertenza in giudizio costituiscono parte del patrimonio
- 19 amministrativo del comune convenuto che, nel rispetto delle disposizioni sulle strade previste dal diritto federale e cantonale, è tenuto ad amministrare tale cespite garantendo, da un canto, la possibilità di un uso conforme di dette vie nel rispetto della loro destinazione e perseguendo, d’altro canto, l’interesse fiscale che impone di evitare il deterioramento inappropriato delle strutture pubbliche. Il comune deve quindi gestire le proprie strade vegliando affinché le stesse siano usate correttamente in base alla loro struttura onde evitarne un deterioramento oltre a quello derivante dall’uso normale. Fra le misure a disposizione del comune per conservare il proprio patrimonio stradale ricade pure quella della limitazione del tonnellaggio in quanto è notorio che i carichi eccessivi implicano un veloce degrado delle strade con conseguenti ingenti costi di risanamento. Nell’ambito dell’amministrazione, rispettivamente della gestione delle proprie strade e, conseguentemente, nel contesto delle restrizioni volte a garantire la sicurezza degli utenti e la conservazione delle strutture, l’ente pubblico gode, per ovvi motivi fiscali e di conoscenza della situazione locale, di un’ampia autonomia. La problematica della portata delle strade del comune convenuto, in effetti, trae le proprie radici dall’aumento del tonnellaggio da 19 a 28 t per il tratto di strada cantonale della R._____ tra P._____ e X._____ decretato nel 2010. Tramite lettera del 17 giugno 2010 l’Ufficio tecnico dei Grigioni aveva informato l’amministrazione del comune convenuto che, in seguito all’aumento del tonnellaggio da 19 a 28 t per la strada cantonale, in mancanza di una relativa segnaletica comunale il peso massimo ammesso di 28 t avrebbe avuto valenza anche per le strade comunali che si diramano dalla strada cantonale. L’amministrazione del comune convenuto, conscia dello stato strutturale delle proprie strade e in seguito alla decisione del Tribunale amministrativo U 11 27 del 29 giugno 2011, si è quindi attivata. In data 5 marzo 2012 il municipio, preso atto della
- 20 perizia del febbraio 2012 che, in effetti, riguardava però solo la strada d’accesso alle Via E._____, F._____ e D._____ e la strada sotto il paese (Via T._____) ha deciso di limitare il carico sulle strade comunali a 19 t. Tale decisione è stata ratificata dall’assemblea comunale riunita il 20 aprile 2012 sulla base di un elenco delle strade preletto dal sindaco. 3. Nella propria perizia del febbraio 2012 il professionista incaricato dal comune ha accertato che il muro di controriva della strada di accesso C._____, che allaccia le strade di quartiere Via E._____, Via F._____ e Via D._____, presenta delle deformazioni differenziate in corrispondenza dei giunti e un pronunciato corrugamento del manto stradale che indicano uno stato di instabilità del manufatto. La disgregazione del manto stradale sarebbe dovuta all’azione del gelo particolarmente aggressiva a tale altitudine, accentuata dalla presumibile presenza di acqua di sottofondo, quasi in superficie, su una struttura pressoché priva di strato di fondazione e caratterizzata da uno spessore d’asfalto insufficiente. In corrispondenza delle zone fessurate o danneggiate lo scorrimento superficiale delle acque determinerebbe forti infiltrazioni locali con conseguente crescita esponenziale dei danni gelivi. L’instabilità del manufatto in calcestruzzo armato (muro di controriva) sarebbe presumibilmente dovuta ad uno scarso costipamento del terreno di fondazione e/o a un sottodimensionamento delle fondazioni. Il perito rileva inoltre come le deformazioni differenziate sul manto stradale possano avere delle ripercussioni non trascurabili sull’impermeabilità delle canalizzazioni che potrebbero essere passibili di rottura. Sempre secondo il perito il tratto stradale in questione dovrà essere sottoposto, in un prossimo futuro, a un risanamento o rifacimento totale. Al fine di evitare il deterioramento della situazione il perito consiglia, fra l’altro, di limitare l’utilizzo della strada ai veicoli leggeri tollerando il transito di veicoli
- 21 pesanti di 2 assi con un peso massimo di 10 t unicamente al di fuori del periodo di gelo e disgelo del terreno (aprile-ottobre). In relazione alla “strada sotto il paese” (K._____) il perito, premettendo che la stessa allaccia un numero esiguo di abitazioni, ne accerta un’usura molto limitata. Apparentemente la strada non presenterebbe alcuna infrastruttura e l’evacuazione dell’acqua piovana sarebbe affidata allo scorrimento superficiale con deflusso a valle dal ciglio del muro di sostegno. Il manto stradale non presenterebbe particolari difetti e la strada, di costruzione recente, risulterebbe costruita a regola d’arte prevedendo una struttura di sottofondo con uno spessore e una tipologia d’asfalto adeguati alla situazione. Lo stato pressoché intatto delle strutture sarebbe determinato dall’uso molto limitato della strada. I punti deboli della strada sarebbero riscontrabili nell’evacuazione incontrollata delle acque piovane e nel muro di sostegno ciclopico di altezza considerevole eseguito con fughe allineate su più corsi che renderebbe la struttura particolarmente sensibile all’azione di carichi concentrati. Il perito consiglia di ovviare ai difetti costruttivi del muro di sostegno mediante una limitazione del carico a 10 t e un monitoraggio passivo dei movimenti della struttura con l’applicazione di bollini in corrispondenza delle fughe verticali della muratura. Nel complemento del dicembre 2013 alla perizia tecnica del febbraio 2012 il professionista incaricato dal comune, pur rinviando al precedente referto, si esprime al riguardo di tutti i tronchi stradali oggetto della decisione in esame precisando che per il giudizio chiesto sia sufficiente l’esame superficiale da lui effettuato. In relazione alle strade risanate negli anni 2006-2008, cioè Via K._____, Via a la U._____ (G._____/C._____), Via V._____ (Via D._____) e Via E._____ ribadisce il carattere sommario degli interventi di risanamento nel cui contesto sarebbero state omesse la posa di un adeguato strato di sottofondo e la cilindratura a regola d’arte del terreno. Di conseguenza il manto stradale sarebbe velocemente
- 22 deperito anche a causa dei fattori meteorologici con conseguente rapido deterioramento delle strutture che per essere preservate necessiterebbero di una costante manutenzione e di una limitazione dei carichi in transito nei periodi di gelo e disgelo. La limitazione di carico a 10 t suggerita sarebbe dettata dai limiti di stabilità del terreno e dei manufatti di sostegno presenti lungo le strade in questione. Il manto stradale originale di Via T._____, Via I._____ e Via F._____ sarebbe completamente disgregato e quindi i carichi veicolari verrebbero trasmessi puntualmente al terreno determinando l’instabilità delle scarpate e dei manufatti di sostegno. Pure la delegazione del Tribunale amministrativo, in occasione del sopralluogo dell’11 luglio 2013, ha potuto prendere coscienza del cattivo stato del manto stradale delle tratte in questione e di taluni muri di sostegno. Alla luce delle perizie presentate, che si esprimono su tutte le strade oggetto della decisione impugnata, e degli accertamenti effettuati in occasione del sopralluogo questa Corte ritiene che siano adempiti i presupposti formali e materiali per la limitazione del tonnellaggio da 28 t a 19 t sulle tratte stradali C._____ (Via E._____, Via F._____, Via D._____), G._____/C._____, H._____ e I._____ come da decisione comunale pubblicata sul Foglio Ufficiale del 23 agosto 2012. Al riguardo giova nuovamente rinviare all’ampio potere discrezionale di cui gode il comune nel campo della regolamentazione del traffico sulle strade locali, al dovere degli amministratori di salvaguardare e gestire oculatamente il patrimonio amministrativo e, non da ultimo, alla responsabilità del proprietario dell’opera sancita dall’art. 58 CO che, nel caso concreto, come correttamente evidenziato dal competente Dipartimento cantonale nello scritto del 15 ottobre 2012, implica che il comune sia responsabile per lo stato delle sue strade e debba provvedere affinché lo stato di dette strade corrisponda al tonnellaggio segnalato in quanto, in caso di sinistro dovuto ad un difetto dell’opera, il comune sarebbe tenuto a risarcire i danni. Nel
- 23 caso concreto, a prescindere dalle perizie, lo stato di conservazione delle strade e dei manufatti di sostegno come pure la conformazione di dette vie verificate dal Tribunale amministrativo giustificano, già di primo acchito, la riduzione del tonnellaggio da 28 t a 19 t. 4. Gli argomenti ricorsuali in relazione alla lesione del principio dell’uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini in quanto la limitazione di tonnellaggio riguarderebbe solo talune strade escludendo altre vie dalle analoghe caratteristiche delle quali una addirittura inclusa nella prima perizia non è, nel caso in giudizio, pertinente. Nei casi della limitazione del traffico, rispettivamente del tonnellaggio stradale, dove sono in gioco la sicurezza e gli interessi finanziari della collettività il singolo cittadino non può appellarsi al principio dell’uguaglianza di trattamento chiedendo di escludere dalla limitazione una strada in quanto analoghi manufatti non sono stati oggetto di limitazione. Il cittadino non gode neppure del diritto legalmente ancorato di pretendere e ottenere dal comune l’istituzione di una limitazione di tonnellaggio su una strada pubblica con l’argomento della limitazione posta su un analogo manufatto. Come precedentemente addotto, il comune gode di un ampio potere discrezionale nella regolamentazione viaria del proprio territorio che relativizza sensibilmente il principio dell’uguaglianza di trattamento. Ovviamente, qualora il comune trasgredisse ai propri doveri di un’oculata gestione del patrimonio stradale o trascurasse la sicurezza degli utenti, il cittadino potrebbe avvalersi del rimedio legale del gravame di vigilanza a causa di cattiva amministrazione dell’ente locale. In tale contesto gli argomenti dei ricorrenti, per quanto volti alla mancata limitazione del tonnellaggio su altre strade comunali dalle caratteristiche strutturali e di conservazione simili a quelle oggetto della decisione impugnata, devono essere da stimolo al comune convenuto affinché proceda al più presto a far periziare le altre strade di sua competenza e, dipendentemente dalla perizia, a dar seguito alla
- 24 procedura di limitazione della portata. In relazione alle strade di K._____ e T._____ il comune in sede di duplica ha ammesso di essere incorso nell'errore dovuto all'omissione, senza validi motivi, dell'introduzione del limite di portata anche per delle tratte. In tale contesto il comune è in ogni caso vincolato alla sua conferma che provvederà al più presto ad avviare la corretta procedura volta all'introduzione del limite di tonnellaggio. 5. Secondo i ricorrenti la limitazione del tonnellaggio stradale decretata dal comune convenuto violerebbe il principio della proporzionalità. Quale principio costituzionale non codificato quello della proporzionalità è applicabile in tutti i campi del diritto pubblico e costituisce quindi un principio fondamentale del diritto amministrativo sia nella codificazione che nell’applicazione dello stesso. Ne consegue che disposizioni che collidono con il principio della proporzionalità non possono essere emanate o applicate né dall’autorità amministrativa né da quella giudiziaria. Il principio della proporzionalità esige, da un canto, che lo strumento usato sia proprio a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso, pur tutelando nella misura del possibile la libertà personale e gli interessi dell’amministrato e, d’altro canto, che esista un rapporto ragionevole tra il risultato che si vuole raggiungere e le restrizioni che sono necessarie per il conseguimento di tale risultato (DTF 105 IV 68). Nel caso in giudizio, come precedentemente considerato, il comune, preso atto con cognizione di causa delle particolarità strutturali e di conservazione dei manufatti stradali, nel perseguimento degli interessi di sicurezza degli utenti e di un’oculata amministrazione delle finanze, ha deciso di ridurre il tonnellaggio sulle tratte definite D._____, E._____, F._____, G._____, H._____ e I._____ da 28 t a 19 t malgrado il perito stesso consigliasse una riduzione molto più drastica a 10 t. Vagliando l’interesse pubblico della sicurezza degli utenti stradali e, secondariamente, della gestione oculata delle finanze con l’interesse
- 25 privato a poter accedere ai propri fondi con autocarri caratterizzati da un peso complessivo superiore alle 19 t prevale indubbiamente l’interesse pubblico. Mentre l’interesse privato, nel caso in giudizio, deriva unicamente dal risparmio sui trasporti nel caso di sovraedificazione delle particelle ed è quindi di mero carattere pecuniario, l’interesse pubblico può essere considerato duplice cioè volto alla sicurezza delle persone e al risparmio nella ristrutturazione e manutenzione delle strade. Ovviamente la garanzia della salute pubblica prevale su ogni interesse pecuniario. Giova inoltre rilevare che, come espresso dai rappresentanti del comune, i proprietari interessati, qualora rendessero plausibile la necessità di dover accedere ai loro fondi con dei carichi complessivi superiori alle 19 t, potrebbero richiedere all’autorità comunale un permesso eccezionale al riguardo. Deve essere visto in questa ottica pure il lieve superamento settimanale del camion dei rifiuti della CRER di 19.3 t, che se non fosse rispettato potrebbe comunque essere oggetto di rispettiva denuncia ed eventualmente anche multa. Il Tribunale amministrativo considera quindi come la decisione impugnata sia stata emanata nel rispetto anche del principio della proporzionalità. 6. Con la crescita in giudicato della presente sentenza il comune, per quanto non già effettuato, dovrà provvedere alla posa della segnalazione all’imbocco di tutti i tronchi stradali assoggettati alla limitazione di tonnellaggio; dovrà inoltre provvedere all’allontanamento dei segnali di limitazione di 18 t posti all’inizio delle due strade in direzione monti dei quali la delegazione del Tribunale amministrativo ha preso visione in occasione del sopralluogo. Infine dovrà eseguire e concludere correttamente la procedura di limitazione di tonnellaggio per le strade K._____ e T._____ (vedi cons. 4 in fine).
- 26 - 7. Visto l’esito del ricorso che, per quanto ricevibile, viene respinto nel senso dei considerandi, le spese procedurali, in applicazione dell’art. 73 cpv. 1 LGA andrebbero di regola poste a carico dei ricorrenti. Nel caso concreto, però, visti gli errori procedurali commessi dal comune che hanno implicato un complemento della fase istruttoria caratterizzato dalla necessità di acquisire un’ulteriore perizia e da un ulteriore scambio di scritti, i costi procedurali vengono addossati in misura della metà ai ricorrenti e dell’altra metà al comune che dovrà pure rifondere ai ricorrenti, a titolo di ripetibili, la somma di fr. 3'070.60 corrispondente alla metà dell’onorario presentato dal legale degli stessi decurtato dalle spese di cancelleria. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 3'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 561.-totale fr. 3'561.-il cui importo sarà versato in ragione della metà, in solido, da A._____ e cointeressati, e in ragione dell’altra metà dal Comune X._____ 3. Il Comune X._____ è tenuto a versare ai ricorrenti la somma di fr. 3'070.60 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]