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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 13.09.2011 U 2011 48

13. September 2011·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·3,718 Wörter·~19 min·6

Zusammenfassung

sequestro di armi | übrige Polizei

Volltext

U 11 48 1a Camera SENTENZA del 13 settembre 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente sequestro di armi 1. Nell’ambito di un’indagine per infrazioni contro le disposizioni sulla caccia (abbattimento, eventualmente prima dell’orario legale, di un numero superiore a quello consentito di camosci), il 27 settembre 2010, la Polizia cantonale dei Grigioni (qui di seguito semplicemente polizia cantonale) procedeva ad interrogare …, previa perquisizione domiciliare, prelevandolo dalla sua abitazione alle ore 10:26 e rilasciandolo poi lo stesso giorno alle ore 18:00. Durante lo stato di fermo, … si rivolgeva ai due agenti di polizia … e … nonché ai due guardiani della selvaggina … e … presenti all’interrogatorio con le espressioni: “state bene attenti”, “ve la farò pagare”, “guardatevi alle spalle”, “non finisce qui”, “la pagherete cara”, “farete una brutta fine” e “non ho paura di nessuno non avendo niente da perdere”. A seguito di queste intimidazioni, l’autore veniva più tardi denunciato per violenza e minacce contro funzionari. La stessa sera, la polizia cantonale sequestrava a … otto armi in suo possesso. 2. Il 12 novembre 2010, a … veniva dall’Ufficio caccia e pesca rilasciata la licenza di caccia speciale per l’anno 2010 e l’arma di cui intendeva servirsi nell’esercizio della caccia veniva controllata dal preposto guardiano della selvaggina ... 3. L’interessato sollecitava nel frattempo a due riprese una pronta restituzione delle armi sequestrate. Con decisione 12 novembre 2010, la polizia cantonale rifiutava la richiesta. L’interposta opposizione presentata da … al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS), volta ad ottenere la

restituzione per sé del fucile di sua proprietà e per il padre … delle altre sette armi sequestrate, veniva respinta in data 18 aprile 2011. Dopo aver accertato il ben fondato del sequestro deciso, il DGSS riteneva che fino alla conclusione del procedimento penale intentato nei confronti di … una restituzione delle armi non avrebbe trovato giustificazione, non essendo venuti meno i presupposti per il sequestro. Con le ripetute minacce espresse e considerato anche il precedente comportamento, l’opponente dovrebbe essere considerato come una persona pronta all’uso della violenza, ciò che escluderebbe al momento una restituzione del materiale sequestrato, indipendentemente dalla questione di sapere chi sia il legittimo proprietario delle armi. La valutazione espressa dalla psichiatra e psicoterapeuta che seguirebbe l’istante non permetterebbe alcun giudizio conclusivo sulla predisposizione alla violenza dell’interessato. Quanto all’autorizzazione alla caccia speciale, questa sarebbe irrilevante ai fini del giudizio. 4. Durante il lasso di tempo trascorso tra la presentazione dell’opposizione e la sua evasione, procedura che vedeva l’istante patrocinato da un avvocato, … adiva ancora a due riprese personalmente la preposta al DGSS per lamentarsi dell’atteggiamento della polizia cantonale e chiedere l’apertura di un’inchiesta interna nei confronti di diversi funzionari tra i quali il giudice istruttore che sottoscriveva il mandato di perquisizione, ritenendo la misura del tutto sproporzionata allo scopo perseguito, illecitamente estesa anche all’automobile ad al cellulare di proprietà della sua ditta e non rispettosa dei suoi diritti d’impugnazione. Anche il vicecomandante della polizia criminale avrebbe, nello scritto in cui veniva perorata la reiezione del reclamo davanti al DGSS del 3 gennaio 2011, sostenuto fatti contraddittori e omesso di prendere in debita considerazione la licenza di caccia speciale rilasciata. Per finire, l’istante considerava singolare l’atteggiamento assunto da due poliziotti grigionesi che avrebbero proceduto ad interrogare un suo saltuario compagno di caccia nel Cantone Ticino durante le ore di scuola e incuranti dell’impressione che un simile intervento avrebbe potuto provocare. Già il 21 febbraio 2011, il DGSS informava il petente di ritenere superfluo un intervento di vigilanza. Nella successiva decisione su reclamo del 18 aprile 2011, il DGSS ribadiva la propria posizione su tali questioni nel senso che sulla

postulata inchiesta interna nei confronti del giudice istruttore, del vicecomandante della polizia cantonale e del comando di polizia di … il DGSS non vedeva alcuna necessità di agire. 5. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo il 30 maggio 2011, … chiedeva l’annullamento della decisione dipartimentale del 18 aprile 2011. Per l’istante il sequestro delle armi costituirebbe in pratica un atto di rivalsa, dopo che dall’indagine di polizia per delitti contro le disposizioni sulla caccia non sarebbero emersi elementi di rilievo. Inoltre delle pretese minacce proferite non vi sarebbe alcun riferimento nei verbali d’interrogatorio e queste sarebbero decisamente contestate. In ogni caso anche se il 27 settembre 2010 vi fosse effettivamente stata una situazione di pericolo, mal si comprendono i motivi che avrebbero permesso all’istante di restare a piede libero. Anche il precedente relativo al gennaio 2009 sarebbe da imputare semmai a semplice imprudenza e non certo ad un potenziale criminale. In ogni caso, attualmente il ricorrente non rappresenterebbe più alcun pericolo, come attesterebbe la terapeuta che lo segue da tempo e come indirettamente confermato dal rilascio della patente per la caccia speciale 2010. Sulle modalità del rilascio di tale licenza, il ricorrente chiedeva che venisse sentito il guardiano della selvaggina. In ogni caso il rifiuto di restituire sette armi al loro legittimo proprietario, ovvero al padre del ricorrente, non sarebbe sorretto da alcuna motivazione giuridica o pratica valida. L’insorgente avrebbe poi adito con atto separato il DGSS per ottenere un’inchiesta interna, motivo per cui l’evasione di una simile pretesa non avrebbe potuto essere oggetto della decisione su reclamo. 6. Nella propria presa di posizione, il DGSS postulava la reiezione del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato. In sostanza, anche allo stato attuale permarrebbe una situazione immutata rispetto a quella di un anno fa, per cui una restituzione delle armi non sarebbe indicata. Di nessun rilievo ai fini del giudizio sarebbe pure l’audizione del guardiano della selvaggina, competente per il rilascio della licenza per la caccia speciale. Per il resto, nell’ambito della procedura in corso, sarebbe indubbiamente dato anche

evadere la richiesta formulata dal ricorrente separatamente, quanto all’avvio di un’inchiesta interna avverso determinati esponenti dell’amministrazione. 7. Replicando il ricorrente si riconfermava essenzialmente nelle proprie precedenti allegazioni e proposte precisandole, mentre il DGSS rinunciava a duplicare. 8. In data 29 agosto 2011, il guardiano della selvaggina … veniva sentito in qualità di testimone in questa sede. Essenzialmente, il teste confermava il rilascio da parte del suo ufficio della patente per la caccia speciale 2010 all’istante, su intervento della polizia cantonale e ribadiva di essere alquanto preoccupato per l’incolumità sua e della propria famiglia. Considerando in diritto: 1. Oggetto di ricorso è la decisione dipartimentale del 18 aprile 2011, mediante la quale venivano in sede di reclamo confermati in primo luogo i provvedimenti presi dalla polizia cantonale il 12 novembre 2010, concernenti l’esame della predisposizione alla violenza dell’istante e il rifiuto della restituzione delle armi sequestrate. Di queste misure è contestato il mancato dissequestro delle armi. 2. a) Giusta l’art. 21 della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol), la polizia cantonale può sequestrare un oggetto allo scopo di evitare un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici (cpv. 1 lett. a). Non appena i presupposti per il sequestro sono venuti meno, la polizia cantonale deve riconsegnare gli oggetti alla persona avente diritto (cpv. 2). Giusta i lavori preparatori (vedi Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 15 giugno 2004, quaderno 5/2004/2005, pag. 876), non era nelle intenzioni del legislatore limitare l’applicabilità dell’art. 21 cpv. 1 ai casi di pericolo incombente. Il sequestro di oggetti giusta la lettera a dell’art. 21 cpv. 1 LPol è una misura di polizia volta ad evitare reati ed ad allontanare pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblici. A questo proposito è sufficiente poter presumere che l’oggetto in questione possa venire utilizzato in modo illecito oppure che rappresenti una minaccia.

In questo senso, il pericolo può derivare dalla persona in possesso dell’oggetto o dall’utilizzo che è dato attendersi dello stesso. Come giustamente addotto nella decisione deferita a questo Giudice, è irrilevante la questione di sapere se l’oggetto si trovi lecitamente o meno in possesso della persona interessata. Determinante è solo il fatto che la persona ne possa disporre effettivamente (Gianfranco Albertini, Die polizeilichen Massnahmen gemäss Art. 9-22 des Polizeigesetzes des Kantons Graubünden vom 20. Oktober 2004, pag. 50 ss.). b) Nell’evenienza concreta il sequestro delle armi è stato portato a termine dopo l’interrogatorio del 27 settembre 2010 e dopo che l’indagato proferiva delle minacce nei confronti di due agenti di polizia e di due guardiani della selvaggina. Nell’ambito del presente ricorso, l’istante contesta già che siano state proferite minacce nei confronti dei quattro funzionari presenti all’interrogatorio, poiché in tal caso il relativo protocollo dovrebbe indicare che tali minacce siano anche state effettivamente proferite. Anche il fatto che la denuncia per minaccia contro autorità e funzionari sia stata fatta solo nel corso del mese di novembre non deporrebbe certo per l’attendibilità della tesi sostenuta dalla polizia cantonale. Alla luce della concreta situazione del caso in esame, non sussistono per questo Giudice fondati motivi per dubitare che le pretese minacce accollate all’istante siano anche da questi state proferite. Non si tratta infatti di un’allegazione contro un’altra, ma di quattro funzionari che sostengono, adducendo dettagliatamente in quale modo, di essere stati minacciati dal ricorrente durante la giornata d’interrogatorio del 27 settembre 2010. Il guardiano della selvaggina sentito in questa sede confermava poi di essere stato minacciato in tale qualità e di sentirsi alquanto preoccupato dopo le minacce proferite nei suoi confronti (vedi verbale dell’interrogatorio testimoniale, pag. 3). Le allusioni ad atti di rivalsa da parte dell’autorità, che sarebbe frustrata per non aver ottenuto nulla ai fini dell’inchiesta penale in materia di violazione delle disposizioni sulla caccia, cadono manifestamente a lato. L’inchiesta penale è tuttora in corso e il ricorrente non è stato né condannato né prosciolto. Per questo non è dato trarre conclusioni sul possibile esito della procedura penale. Da quanto emerso dal verbale d’interrogatorio del 27 settembre 2010 è però perlomeno lecito ritenere che

dalle risultanze della perquisizione domiciliare e dal sequestro del cellulare sarebbe riduttivo concludere alla completa infondatezza dei sospetti riguardanti l’abbattimento di un numero di animali oltre il contingente permesso e l’uccisione di una preda prima dell’alba, ovvero prima dell’orario consentito, come pretende l’istante. Per il resto, è indiscusso che il tipo di intimidazione proferita fosse idoneo ad incutere paura per la propria incolumità a coloro che erano i destinatari della minaccia, come del resto confermato dal teste anche in questa sede. c) Quanto alla pericolosità dell’autore, questa era stata ritenuta elevata anche già in considerazione di quanto era successo il 6 gennaio 2009. Allora, in occasione di un intervento della polizia per violenza domestica, l’istante aveva maneggiato imprudentemente un fucile a pompa. Anche se il ricorrente cerca di sminuire completamente la gravità del fatto del gennaio 2009, è però dato ritenere che in un momento di grave tensione l’istante aveva imbroccato un’arma. Il teste sentito in questa sede, evocava poi ancora un episodio di minaccia di cui era stato personalmente vittima, allorquando nel 2009 controllava il ricorrente per un uso improprio dell’autovettura. Senza poi poter tenere in considerazione la ventilata ultima minaccia proferita dall’istante nel corso del mese di agosto 2011 nei confronti del nuovo guardiano della selvaggina e neppure delle lettere intimidatorie indirizzate al teste sentito in questa sede, non essendo la testimonianza riferita a fatti vissuti dal teste personalmente e non potendo le citate lettere anonime pervenute al teste ed alla sua famiglia essere imputate con certezza all’istante, questo Giudice reputa però di poter scorgere nell’agire dell’istante un atteggiamento improntato sull’intimidazione ogni qual volta lo stesso si trova confrontato con i detentori dell’ordine costituito, soprattutto allorquando nell’esecuzione delle loro mansioni queste persone sono tenute ad intervenire in quella che l’istante reputa essere la sua sfera personale (vedi per esempio la lettera del 3 febbraio 2011, nella quale l’istante reputa irrisorie le violazioni delle disposizioni sulla caccia o inezie dei fatti di violenza domestica, mentre ritiene del tutto inadeguata qualsiasi ingerenza nella propria sfera personale). In questo senso che la condotta del municipale sia altrimenti irreprensibile o esemplare nell’ambito dei normali contatti di lavoro e nell’esercizio delle ordinarie attività

sociali non viene neppure messo in dubbio e non è determinante ai fini del giudizio, in quanto le persone a rischio in questo caso sono in primo luogo una determinata cerchia di detentori del potere pubblico tenuti ad indagare sulla sua condotta e non tutta la collettività. Per il resto, il fatto che l’istante sia nel 2009 stato o meno denunciato per le minacce proferite non è come tale decisivo ai fini del presente giudizio. Tanto meno è determinante il fatto che non abbia dal 2009 in poi messo in atto alcuna concreta minaccia. La misura di polizia di cui all’art. 21 cpv. 1 lett. a LPol vuole evitare un pericolo ed è una misura d’intervento preventivo che non sottostà alla previa denuncia o condanna penale della persona interessata. Almeno fino alla conclusione delle procedure penali in corso e di accertamento della pericolosità del ricorrente ai sensi dell’art. 28 ss. LPol non vi sono pertanto motivi per procedere al dissequestro delle armi. d) Per il ricorrente, il fatto che il 12 novembre 2010 gli fosse stata rilasciata la licenza per la caccia selettiva dimostrerebbe che gli eventuali dubbi riguardanti la sua pericolosità sarebbero in ogni caso venuti a cadere a partire da detto momento, essendo in ogni caso autorizzato all’utilizzo di un fucile da caccia. Vada in primo luogo precisato che il sequestro deciso non voleva impedire al ricorrente di andare a caccia, ma voleva scongiurare una messa in pericolo delle persone che l’istante aveva minacciate. La decisione di permettere al ricorrente di praticare la caccia selettiva va vista come un caso di applicazione del principio della proporzionalità, essendo notoria anche agli organi di polizia la passione dell’istante per la caccia e il fatto che si fosse annunciato per la caccia selettiva prima del 27 settembre 2010. In questo senso, l’atteggiamento assunto dagli organi di polizia e cantonali di caccia e pesca, che autorizzavano il guardiano della selvaggina a voler rilasciare la licenza, non può essere interpretato come l’evidente comprova che l’istante non rappresentasse più alcun pericolo per le persone che aveva minacciate. In principio però, giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. g della legge sulla caccia (LCC), la consegna della licenza di caccia a persone la cui arma è stata sequestrata deve essere negata. Nel contesto qui in discussione, non è pertanto dato concludere alla mancanza di pericolosità del ricorrente grazie al rilascio della patente di caccia, ma semmai alla violazione dei disposti della LCC con il

rilascio deciso. Del resto, il ricorrente dimentica che qualsiasi sequestro di oggetti non è di per sé proprio a scongiurare la possibilità che l’autore possa in altro modo procurasi quanto gli è stato sequestrato. La presa in considerazione di tale possibilità per motivare il dissequestro renderebbe però la misura priva di qualsiasi efficacia. Il fatto che in precedenza non siano state prese misure nei confronti del ricorrente non è neppure determinante nel contesto in esame. Sicuramente ciò non ha però contribuito a rendere chiara all’istante la gravità della situazione ovvero che un atteggiamento intimidatorio avverso funzionari che svolgono il loro dovere non può in nessun caso essere considerato come un peccatuccio marginale e restare privo di conseguenze concrete in termini di misure preventive. Se in precedenza non sono stati presi in considerazione provvedimenti più severi non vi è alcun motivo per perseverare anche in futuro nello stesso atteggiamento. e) A dimostrazione della propria mancata pericolosità, il ricorrente allega due certificazioni della terapeuta che lo segue, la quale confermava in data 22 giugno 2011 di non ritenerlo socialmente pericoloso ed in precedenza, il 25 novembre 2010, di considerarlo “non avere una personalità vendicativa o “rancorosa” o che abbia un’impulsività incontrollata”. Come si è già detto in precedenza, anche questo Giudice non ritiene che l’istante possa essere considerato una persona pericolosa nel normale contesto sociale che lo circonda. Egli, come dimostrano i tre precedenti di cui è dato a questo Tribunale tener conto (armato all’arrivo della polizia per violenza domestica, minacce in occasione di un controllo da parte del guardiano della selvaggina per uso improprio dell’automobile e durante l’interrogatorio di polizia), reagisce ben diversamente se confrontato con un’ingerenza dell’ordine costituito nelle sue attività. Per questo, almeno fino a quando la procedura di accertamento della pericolosità dell’istante e i procedimenti penali nei suoi confronti non verranno conclusi, lo stato di pericolo per i funzionari addetti al caso non può essere ritenuto scongiurato. Ne consegue che per garantire l’incolumità di queste persone il mantenimento del sequestro è da confermare. f) Come già evocato in precedenza, la questione di sapere chi sia il legittimo proprietario delle armi sequestrate è ai fini del giudizio irrilevante. Gli oggetti

sequestrati erano incontestatamente in possesso e quindi nella sfera d’influenza dell’istante con il preteso avallo del padre. Per scongiurare un pericolo per l’incolumità di altre persone era pertanto necessario procedere al sequestro di tutte le armi in possesso del fautore delle minacce, indipendentemente dalla loro appartenenza giuridica. Il fatto che il preteso legittimo proprietario chieda la restituzione per sé delle armi di sua proprietà non giustifica il dissequestro di una parte degli oggetti. A prescindere dal fatto che nei solleciti del 4 e 22 ottobre 2010 non era mai stata addotta una diversità tra il possessore e il proprietario degli oggetti, il rapporto di proprietà del genitore viene preteso solo in base alle dichiarazioni di questo. Inoltre, lo stesso non spende una parola per indicare quali misure intenderebbe adottare per evitare che gli oggetti possano di nuovo cadere nella sfera d’influenza del figlio. Per questi motivi anche un dissequestro di parte degli oggetti non entra attualmente in considerazione. g) Che il sequestro ordinato sia poi proporzionale allo scopo perseguito è innegabile e non viene neppure debitamente contestato. Non è infatti dato intravedere quale misura meno incisiva avrebbe permesso di scongiurare un eventuale pericolo per le persone che il ricorrente aveva minacciate. 3. a) Nell’ambito del provvedimento impugnato, il DGSS prendeva posizione sullo scritto del ricorrente del 3 febbraio 2011 e rifiutava anche l’apertura di qualsivoglia procedimento nei confronti del giudice istruttore, del vicecomandante della polizia cantonale e del comando di polizia locale avendo avuto il ricorrente modo di addurre le proprie censure nell’ambito degli ordinari rimedi giuridici a sua disposizione o potendo in futuro ancora addurre tali censure nell’ambito dei procedimenti ancora in corso. Formalmente, il rappresentante dell’istante si oppone all’evasione di tale controversia nell’ambito del presente procedimento, essendo la fattispecie oggetto di un procedimento separato e nell’ambito del quale l’istante non sarebbe patrocinato. Su tale questione, la censura addotta dal rappresentante legale sconfina però nel formalismo eccessivo. E’ vero che l’istante ha adito il DGSS personalmente e non tramite il proprio legale chiedendo l’avvio di un’inchiesta nei confronti di determinati funzionari, tra i quali anche il vicecomandante della

polizia cantonale. Buona parte delle censure sollevate erano però strettamente in relazione con la presente procedura (nello scritto del 3 febbraio 2011 il ricorrente contestava la propria pericolosità dopo il rilascio della patente per la caccia speciale, la mancata presa in considerazione del rapporto della propria terapeuta ecc.). Per questo, nella decisione qui impugnata poteva trovare evasione anche la richiesta formulata dall’istante personalmente per quanto di attinenza con la presente procedura. Il fatto che la decisione non gli sia stata intimata personalmente, non essendo rappresentato nella parallela procedura, non giustifica un diverso giudizio. In primo luogo il presente procedimento vede opposto il ricorrente al DGSS indipendentemente dalla questione di sapere se egli sia rappresentato o meno. Inoltre, tramite il provvedimento impugnato e al più tardi dopo essere venuto a conoscenza del contenuto della presa di posizione sul ricorso da parte del DGSS, l’istante doveva sapere dell’evasione contemporanea della propria richiesta mediante il provvedimento qui impugnato. Il ricorso ed il secondo scambio di scritti gli avrebbero pertanto permesso di prendere debitamente posizione anche sul rifiuto di dare avvio all’inchiesta avverso il vicecomandante della polizia cantonale se fosse stata sua intenzione contestare la motivazione addotta per desistere da qualsiasi intervento di vigilanza. In evasione di questi aspetti della vertenza, l’istante riceve pertanto copia separata del presente procedimento. b) Per quanto riguarda le pretese inchieste, può essere oggetto del presente ricorso solo la legittimità o meno della mancata apertura di un’inchiesta avverso il vicecomandante della polizia cantonale, giacché solo queste specifiche censure sollevate nello scritto del 3 febbraio 2011 riguardano il presente ricorso. Le contestazioni in merito al mandato di perquisizione ed ai metodi della polizia non sono manifestamente di pertinenza del Tribunale amministrativo. Giusta l’art. 68 della legge sulla giustizia amministrativa, possono essere oggetto del ricorso di vigilanza atti o omissioni da parte di autorità amministrative, enti e istituti di diritto pubblico cantonale sottoposti alla vigilanza del Governo (cpv. 1). Il ricorso è ricevibile solo se l’asserita violazione del diritto non può essere denunciata mediante rimedi giuridici o azione al Tribunale amministrativo o al Governo (cpv. 2). Nell’evenienza

concreta, il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare quanto asserito dal vicecomandante della polizia cantonale nell’ambito del presente ricorso. Infatti, le pretese contraddizioni nelle quali sarebbe caduto il vicecomandante della polizia cantonale nella presa di posizione sul reclamo davanti al DGSS riguardano contestazioni di carattere materiale relative al presente procedimento. Per questo, l’istante era tenuto a proporre le proprie lamentele in sede di reclamo davanti al DGSS prima, eventualmente nell’ambito di un ulteriore scambio di scritti, ed al Tribunale amministrativo in seguito, per cui non troverebbe alcuna giustificazione l’avvio di una separata procedura. Per quanto riguarda per contro le altre pretese avanzate dal ricorrente avverso il comportamento assunto da altri funzionari nell’ambito dell’inchiesta penale vera e propria su presunte violazioni delle disposizioni sulla caccia, la competenza di questo Giudice a statuire non è manifestamente data, come del resto il ricorrente stesso neppure contesta. 4. In conclusione il ricorso è respinto e viene confermata in questa sede la legittimità di mantenere la misura di sequestro decisa almeno fino al termine dei procedimenti penali in corso (violazione delle disposizioni sulla caccia e minaccia contro funzionari) e della procedura di accertamento della pericolosità giusta l’art 28 ss. LPol. L’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati del presente procedimento alla parte ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Il DGSS non ha per contro diritto a ripetibili, avendo vinto la causa nell’esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 333.-totale fr. 2'333.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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