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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 19.10.2007 U 2007 35

19. Oktober 2007·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·3,035 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

strada cantonale | Strassenrecht

Volltext

U 07 35 1a Camera SENTENZA del 19 ottobre 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente accesso strada cantonale 1. Nell’ambito della revisione della pianificazione locale, il Comune di … emanava un piano generale delle strutture che includeva anche le linee di struttura lungo la strada cantonale ... La linea di struttura in località … è sita ad una distanza di tre metri dalla strada cantonale. … sono proprietari lungo la strada cantonale della particella no. 3551 sopraedificata con una casa d’abitazione recentemente rinnovata dalla giovane coppia. Alla costruzione è annesso un edificio agricolo con un’autorimessa che gode dell’accesso diretto sulla strada cantonale tramite una piccola rampa di terreno tenuto a prato. Pur essendo contiguo, l’edificio agricolo ha un’ubicazione leggermente retrocessa rispetto alla facciata principale della casa d’abitazione, il cui angolo, in prossimità della contigua costruzione, dista dalla strada cantonale 3.15 m, misurati lungo la rampa d’accesso al garage. L’entrata dell’attuale garage dista 4 metri dalla strada cantonale, mentre in prossimità dell’angolo esterno della costruzione agricola la distanza si riduce a 2.68 m dalla strada. In seguito, i proprietari intendevano demolire l’edificio rurale esistente e sostituirlo con una nuova costruzione leggermente retrocessa rispetto all’attuale ubicazione dell’edificio esistente (angolo esterno ad una distanza di 2.84 m dalla strada cantonale). Il progetto prevedeva la destinazione di una parte dell’edificio ad autorimessa per due posti macchina. Nelle intenzioni della committenza, il nuovo ampliato garage avrebbe dovuto poter beneficiare di un accesso piano alla strada cantonale, grazie all’eliminazione dell’attuale rampa. Per questo, il 7 febbraio 2007 veniva introdotta formale domanda all’Ufficio tecnico dei Grigioni (qui di seguito detto semplicemente ufficio tecnico) per l’ottenimento dell’autorizzazione ad accedere direttamente alla

strada cantonale dopo la demolizione dell’attuale edificio agricolo e la sua ricostruzione in parte anche come garage a due posti. 2. Con decisione 10 maggio 2007, l’ufficio tecnico rifiutava l’autorizzazione reputando che l’accesso non soddisfacesse i requisiti di visibilità richiesti e che la mancanza di spazio antistante alla costruzione potesse creare un pericolo per gli utenti della strada cantonale in occasione delle manovre per immettersi sulla via pubblica. Un’eccezione alle regole sulla sicurezza stradale non sarebbe stata neppure proponibile, essendo possibile spostare l’accesso lungo il lato ovest o a sud della costruzione. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 5 giugno 2007, … chiedevano l’annullamento della decisione impugnata, il rilascio dell’autorizzazione richiesta, l’accollamento dei costi del procedimento all’ufficio tecnico convenuto e la rifusione agli istanti dei costi sostenuti per la richiesta autorizzazione. L’ossequio delle linee di struttura prevarrebbe su tutte le altre prescrizioni sulle distanze e quindi anche sulle norme che regolano le distanze dalla strada cantonale. Poiché le linee di struttura in oggetto sarebbero state approvate del Governo e dalla competente autorità cantonale, sarebbe ora insostenibile che l’ufficio tecnico pretenda di poter scostarsi da tali distanze della strada pur avendo a suo tempo acconsentito senza riserve all’approvazione della pianificazione locale. Anche se il perorato accesso alla strada cantonale non dovesse beneficiare di condizioni assolutamente ottimali, i ricorrenti non considerano degne di protezione le allegazioni fatte dall’ufficio tecnico in merito alla messa in pericolo degli utenti della circolazione. Sia il tipo di strada che le caratteristiche locali non permetterebbero di trarre simili conclusioni, prova ne sarebbe l’assoluta mancanza di problemi dell’accesso esistente. Infine, la proposta diversa ubicazione dell’accesso non ossequierebbe il principio della proporzionalità, richiedendo una tale soluzione il sacrificio di gran parte della particella prativa che circonda la costruzione, in palese contrasto con i fini perseguiti dalla pianificazione territoriale. Il fatto che un angolo dell’attuale costruzione non ossequi pianamente i tre metri dalla strada fissati con le linee di struttura dovrebbe essere ininfluente, ma i ricorrenti si dichiarano disposti a rispettare

tale distanza con la nuova costruzione qualora l’accesso venisse concesso a detta condizione. 4. Nella propria presa di posizione il Comune di … chiedeva per i ricorrenti il riconoscimento della possibilità di accedere direttamente sulla strada cantonale come farebbero tutti gli altri proprietari delle costruzioni lungo le linee di struttura in detta zona. 5. Dal canto suo, l’ufficio tecnico concludeva alla reiezione del ricorso ed alla conferma del rifiuto dell’accesso essenzialmente per i motivi già esposti nella decisione impugnata. L’accesso richiesto non permetterebbe di garantire la sicurezza del traffico, soprattutto a causa della scarsa visuale verso est. Considerata la possibilità di una soluzione conforme alle disposizioni sulla sicurezza stradale, non vi sarebbe nell’evenienza alcun motivo per decidere diversamente. 6. In data 1. ottobre 2007, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a ... Su quanto si è visto e sentito in sede di sopralluogo come pure sull’ulteriore documentazione fatta pervenire a questo Giudice e riguardante dei presunti precedenti a sostegno della possibilità di operare diversamente da quanto previsto dalle direttive in materia di sicurezza del traffico, si dirà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che fanno seguito. Considerando in diritto: 1. a) Gli istanti pretendono in primo luogo che le linee di allineamento abbiano la priorità su qualsiasi altra disposizione in merito alle distanze ed in particolare anche per quanto riguarda le normali distanze dalla strada cantonale. Giusta l’ordinamento di base del comune convenuto, la particella dei ricorrenti è situata in zona nucleo ed è inserita in un’area di adattamento sovrapposta ad una linea di struttura che corre parallela alla strada cantonale ad una distanza da questa di tre metri. Come previsto all’art. 57 cpv. 3 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC), venendo questa misura pianificatoria a

trovarsi lungo la strada cantonale, la sua determinazione doveva avvenire, come è stato debitamente fatto, in un piano dell’ordinamento di base. Ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPTC, le linee di arretramento servono in particolare per mantenere liberi spazi lungo impianti di urbanizzazione, corsi d’acqua e margini boschivi, nonché per mantenere libere superfici nell’interesse dei siti caratteristici e della protezione della natura e dell’ambiente. La legge edilizia comunale (LE) prevede invece che le linee di struttura servano alla creazione del sito caratteristico o di singoli tratti stradali come pure alla sistemazione di costruzioni all’interno dell’insediamento (art. 83 cpv. 1 LE). Le linee di arretramento hanno la precedenza su tutte le altre prescrizioni di diritto pubblico sulla distanza (art. 55 cpv. 2 prima frase LPTC). Giusta l’art. 19 cpv. 1 prima frase dell’ordinanza stradale cantonale (OStra), lungo le strade cantonali senza linee di arretramento deve essere rispettata una distanza di 5 m dal bordo della carreggiata per costruzioni ed impianti. Nella misura in cui la destinazione allo scopo di costruzioni ed impianti necessiti di uno spiazzo antistante la strada, deve essere rispettata una distanza di 7 m dal bordo della carreggiata (art. 19 cpv. 2 prima frase OStra). Appellandosi alla precedenza che le linee di struttura hanno su tutte le altre disposizioni di diritto pubblico riguardanti le distanze, i ricorrenti considerano non applicabile nell’evenienza l’art. 19 cpv. 2 OStra. b) Come giustamente precisato dall’ufficio tecnico convenuto, il problema del caso concreto non si pone nei termini pretesi nel ricorso. Gli istanti, grazie alle linee di struttura alle quali si richiamano, hanno il diritto (ed il dovere) di erigere una costruzione a 3 m di distanza dalla strada cantonale, anziché alla distanza regolamentare di 5 m giusta l’OStra. Chiaramente quindi, per le distanze della costruzione dalla strada cantonale, le linee di struttura hanno prevalenza sulla diversa disposizione di diritto pubblico di cui all’art. 19 cpv. 1 OStra. Tutt’altra cosa è la questione della destinazione della costruzione ubicata a soli 3 m dalla strada. Infatti, trattandosi di una destinazione in parte a garage con la porta di questo che si apre lungo la facciata parallela alla strada cantonale, lo scopo previsto per questa costruzione si ripercuote indubbiamente sull’utilizzazione della strada pubblica. Ne consegue che per perorare l’autorizzazione all’accesso diretto sulla strada cantonale i ricorrenti non

possono appellarsi alle linee di struttura, giacché queste consentono e impongono loro indiscussamente l’edificazione della costruzione a tre metri di distanza dalla strada. Pretese diverse quanto all’ossequio della distanza minima dalla strada di 3 m per l’angolo esterno della prevista costruzione non ne sono state fatte da parte dell’ufficio tecnico, per cui non vi sono motivi per soffermarsi oltre su tale questione. c) Del resto lo scopo delle linee di arretramento in oggetto - che è quello di strutturare l’insediamento e di proteggere le caratteristiche locali tenendo in considerazione la forma, la posizione, le caratteristiche delle costruzioni e della superfici libere (cfr. art. 83 LE) - è essenzialmente pianificatorio. Invece, la norma di cui all’art. 19 cpv. 2 OStra persegue rigorosamente la sicurezza della circolazione stradale e quella di tutti gli utenti della strada. L’art. 90 LE precisa che le linee di allineamento servono per garantire lo spazio necessario a impianti del traffico, ma da questa disposizione non è dato dedurre che con il rispetto della linea di allineamento venga automaticamente già anche garantita la sicurezza stradale, come pretende il comune convenuto, prova ne è già la riduzione della distanza regolamentare dalla strada da 5 a 3 m, che non sostiene certo una tale conclusione. d) Non esistono neppure conflitti tra le linee di struttura e la loro ratificazione da parte dell’autorità cantonale a suo tempo incaricata di accettare la ridotta distanza dalla strada cantonale, nell’ambito della procedura di approvazione della pianificazione locale davanti al Governo. Come si è detto in precedenza, l’ufficio tecnico convenuto non si è opposto alla prevista erezione della costruzione a soli 3 m dalla carreggiata stradale e neppure alla costruzione di un garage come tale, ma unicamente alla richiesta di un accesso diretto alla strada cantonale. Non esistevano pertanto motivi per cui l’autorità cantonale avrebbe dovuto intervenire contro le linee di struttura, considerato che nell’evenienza il problema si pone solo per quanto riguarda la posizione dell’accesso alla prevista costruzione e non per il fatto che si tratti di una costruzione a distanza ridotta o di un garage.

2. a) In primo luogo, giusta l’art. 19 cpv. 2 OStra, l’accesso progettato necessita di uno spiazzo antistante la costruzione di 7 m affinché un veicolo possa venire parcheggiato al di fuori della strada per aprire o chiudere la porta del garage. Pur lasciando intravedere la possibilità di applicare una distanza magari non così ampia, l’ufficio tecnico considera però che nel caso concreto la già ridotta distanza dalla strada di soli 3 m escluda la possibilità di una soluzione conforme al diritto cantonale. Tale affermazione deve in questa sede essere condivisa. Come si è visto anche in sede di sopralluogo, è per una normale vettura nelle concrete circostanze impossibile la sosta perpendicolare alla entrata del garage per aprirne o chiuderne la porta senza una parziale invasione della strada, tenendo conto del fatto che per aprire la porta è necessaria la sosta dell’autovettura ad una distanza di circa 0.5 m dalla costruzione. Anche il fatto di munire la porta del garage con un sistema di apertura e chiusura automatico con comando a distanza non permetterebbe di lasciare la strada senza intralciare la circolazione, propriamente per questa assenza di spazio sufficiente al di fuori del campo stradale. Già per questo motivo il rifiuto dell’accesso merita conferma. b) Non è poi contestato che l’accesso richiesto non soddisfi i criteri di visibilità stabiliti dalla norma svizzera SN 640 273 dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS). Prendendo una distanza di osservazione di 2.5 m dal bordo della strada e considerando la velocità massima segnalata di 50 km/h, la visuale in entrambe le direzioni dovrebbe essere di 50 m. Uscendo dal garage a marcia in avanti, la visuale verso est è solo di 38 m, poiché la strada piega leggermente a est. I ricorrenti non contestano queste misurazioni, ma considerano che una direttiva non possa assurgere a norma legale. Anche questo argomento cade a lato. Che un accesso debba poter beneficiare della necessaria visibilità non può essere messo in questa sede in discussione, trattandosi della sicurezza non solo degli istanti, ma anche degli altri utenti della strada. Nel calcolo della visuale richiesta è pertanto, nell’ottica della parità di trattamento e del divieto d’arbitrio, indubbiamente preferibile l’applicazione costante di parametri unitari e oggettivi. Da quanto si è visto al sopralluogo, lungo il lato est, anche per il leggero spostamento in avanti della facciata della casa rispetto al garage

e della tendenza della tratta stradale a curvare verso est, la visibilità è effettivamente limitata. Se poi si considera la possibilità di lasciare il garage facendo retromarcia, la visibilità prima di immettersi sulla strada si riduce a pochi metri. Il fatto che il comune non escluda la possibilità di introdurre una zona a tempo 30 km/h sulla tratta in questione non modificherebbe per l’ufficio tecnico convenuto il difetto di visibilità dell’accesso. Tale questione è comunque al momento attuale solo teorica e non merita ulteriori disquisizioni. c) I ricorrenti si appellano al traffico limitato della tratta in oggetto, poiché … sarebbe servita anche da altre strade come del resto la frazione di ... Non è contestato che la strada in oggetto funga da collegamento tra le due località … e ... Non si tratta però di una tratta poco frequentata come potrebbe essere una strada di quartiere. Come si è visto anche in sede di sopralluogo, tra le ore 10:45 e 11:30 di un comune giorno feriale, il traffico stradale pur non essendo continuo era comunque di affluenza normale e non certo solo di carattere occasionale o saltuario. Sicuramente, non è dato operare con dei criteri meno rigidi a seguito della sostenuta ridotta praticabilità della strada, che comunque ha in detta zona una larghezza di 4.5 m ed è munita di un marciapiedi. Anche il fatto che la strada nel centro abitato della frazione subisca un restringimento e si riduca ad una sola corsia di marcia imponendo agli automobilisti una sensibile riduzione della velocità alla quale sopraggiungono le vetture da est - rispetto alla situazione dei ricorrenti - non modifica le sorti del giudizio. La necessaria riduzione della velocità nel centro della località fosse pure a 30 km/h, ad oltre cento metri dalla particella dei ricorrenti, non impedisce certo oggettivamente un’accelerazione entro il limite della velocità massima consentita di 50 km/h. d) Come si è poi visto in sede di sopralluogo, anche la posa di uno specchio sull’altro lato della strada non permetterebbe di migliorare la visibilità in modo conforme alle norme della circolazione. Tale misura potrebbe sopperire alle carenze dell’accesso qualora l’autovettura lasciasse l’accesso uscendo a marcia in avanti. Nell’evenienza invece, poiché con una normale manovra di parcheggio la macchina entrerebbe a marcia in avanti nel garage, l’uscita dallo stesso avverrebbe in retromarcia, senza la possibilità quindi di poter

consultare debitamente un eventuale specchio sul lato opposto della strada. Anche la possibilità d’imporre ai richiedenti di parcheggiare la vettura accedendo in retromarcia al garage è stata esclusa. In primo luogo, sarebbe impossibile controllare il rispetto di tale condizione. Inoltre, la stessa richiederebbe uno stazionamento sulla strada cantonale e una breve tratta di retromarcia sulla stessa, non certo a salvaguardia della sicurezza del traffico. Simili palliativi sono quindi ammessi solo in casi estremi, dove non ci sono altre soluzioni possibili, cosa che però non vale per il presento caso (vedi cons. 4). e) Il comune perora una diversa soluzione per gli accessi ubicati sul territorio comunale, appellandosi alle particolarità della situazione locale e reputando che le disposizioni imposte dall’ufficio tecnico siano particolarmente severe. In questo contesto s’impone una precisazione. Le disposizioni contenute nella LStra e la relativa ordinanza concernono in primo luogo delle strade cantonali. A livello comunale l’art. 28 LE accorda all’autorità comunale un’ampia autonomia nella gestione della questione degli accessi per le strade comunali. Infatti, pur prevedendo la necessità di uno spiazzo antistante l’accesso di 5 m di lunghezza e di 3 m di larghezza per autorimesse con uscita diretta su strade, vie e piazze pubbliche, la disposizione consente propriamente in zona nucleo e nella zona villaggio la concessione di deroghe per delle situazioni particolari. 3. I ricorrenti invocano una disparità di trattamento rispetto a due casi per i quali sono state fatte delle eccezioni. La censura non merita protezione. Per quanto riguarda l’accesso al km 0.68, questo era un’uscita sulla strada cantonale già esistente che non serve esclusivamente ai proprietari che lo hanno richiesto, ma che potrebbe venire utilizzato quale necessario accesso anche dai proprietari di fondi ubicati oltre le particelle direttamente confinanti con la strada. Decisivo è poi che per la carreggiata stradale non viene utilizzata per manovre di sorta, poiché le vetture in prossimità di detto accesso lasciano e si immettono sulla strada cantonale a marcia in avanti, sfruttando lo specchio sul lato opposto della strada che sopperisce alla mancanza di visibilità. Il secondo esempio portato dagli istanti non rappresenta certo un pregiudizio

nel senso perorato nel ricorso. Infatti, l’accesso alla strada cantonale è stato propriamente spostato laddove permetteva di potersi immettere sulla via pubblica in condizioni ottimali, senza riguardo alla necessità di sacrificare una parte del prato antistante l’abitazione. Per il resto, ambedue gli esempi richiamati comprovano la tesi inversa di quella sostenuta dagli istanti relativamente alla pretesa ubicazione perpendicolare alla strada cantonale dei garage. Nell’uno e nell’altro caso, le automobili vengono posteggiate all’interno del garage nella stessa direzione della strada. 4. Infine, gli istanti contestano la proporzionalità delle pretese di controparte. Per l’edificazione di un garage conforme alle richieste dell’ufficio tecnico, sarebbe indispensabile il sacrificio di una gran parte del loro prato. Evidentemente, nella ponderazione degli interessi in gioco, l’interesse pubblico alla costruzione di un accesso alla strada cantonale sicuro per tutti gli utenti della strada, va considerato prevalere sull’interesse meramente economico dei privati alla salvaguardia del prato attorno all’edificio o all’impossibilità futura di alienare tale parte della loro particella. Vada solo fatto notare che grazie alla morfologia pianeggiante del fondo, uno spostamento dell’entrata del garage lungo il lato ovest o sud della prevista costruzione non comporterebbe alcuna difficoltà di carattere tecnico. 5. In conclusione, il rifiuto di autorizzare l’accesso diretto alla strada cantonale merita nell’evenienza piena conferma e il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 276.-totale fr. 2'276.-il cui importo sarà versato in solido da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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