U 05 51 1a Camera SENTENZA del 4 ottobre 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domicilio 1. … è proprietario sul territorio del Comune di … di una propria casa d’abitazione, in cui ha iniziato ad instaurarsi nel corso del 2003. In seguito alla sollecitazione dell’ufficio controllo abitanti, il 19 maggio 2004, l’interessato chiedeva una proroga fino alla fine dell’anno per la messa a punto delle pratiche relative al trasferimento del domicilio. Dopo essere venuto a conoscenza del fatto che il nuovo proprietario sembrava rifiutare un trasferimento di domicilio sul territorio comunale, l’esecutivo comunale incaricava la polizia comunale di eseguire dei controlli. Sulla scorta dei dati raccolti, con decisione 24 maggio 2005, il comune accertava che il domicilio di … era a … a partire dal 1. giugno 2005. 2. Contro questa decisione, l’interessato interponeva tempestivo ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni in data 6 giugno 2005 chiedendo l’annullamento del provvedimento. Avendo stipulato un regolare contratto d’affitto a …, il ricorrente si considera ivi domiciliato come per i precedenti 21 anni. In quel comune ticinese egli manterrebbe poi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali. A … disporrebbe puramente di una casa d’abitazione dove si recherebbe saltuariamente per fare qualche lavoretto di manutenzione o in giardino. Per il resto, il suo nuovo datore di lavoro gli avrebbe messo a disposizione una camera a …, tenuto conto dei particolari turni di lavoro che la sua nuova attività richiederebbe . 3. Nella propria risposta di causa, il comune convenuto 1 chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma dell’esistenza di un domicilio sul territorio comunale.
Come avrebbero del resto dimostrato anche i controlli effettuati dalla polizia comunale, sarebbe a … che l’istante avrebbe la propria residenza effettiva e quindi anche il proprio domicilio. 4. Dal canto suo, il comune di … rinunciava a una presa di posizione materiale sul ricorso - limitandosi a far proprie le motivazioni addotte dal ricorrente - e si rimetteva esplicitamente al giudizio di questa Corte. 5. Replicando e duplicando e nell’ambito di un successivo scambio di scritti processuali, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte, precisandole. Mentre il ricorrente contestava in particolare l’esito dei controlli di polizia effettuati, trovandosi sul posto di lavoro almeno in tre delle date riportate come accerterebbe del resto il suo datore di lavoro, il comune convenuto 1 non aveva dubbi sull’attendibilità del rapporto redatto, anche se limitatamente a singoli controlli non sarebbe possibile escludere completamente delle eventuali sviste. Considerando in diritto: 1. Art. 24 cpv. 1 della Costituzione federale (CF) sancisce il principio della libertà di domicilio. Giusta questo disposto ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Questo diritto fondamentale include la libertà di prendere domicilio in qualsiasi luogo del Paese ai sensi delle disposizioni del Codice civile (CC) o di soggiornare semplicemente in un determinato luogo. La libertà è quella di poter creare, conservare o lasciare un determinato domicilio o un luogo di soggiorno (Jean-Baptiste Zufferey, La liberté d’établissement, in: Thürer/Aubert/ Müller, Droit constitutionnel Suisse, § 47 marginale 5). In principio pertanto, ogni comune è tenuto ad accordare il domicilio a qualsiasi persona svizzera ne faccia richiesta. Questa libertà di domicilio permette comunque sempre ancora all’autorità comunale di rifiutare l’edizione o di chiedere il deposito dell’atto d’origine (cfr. DTF 110 Ia 69 cons. 3a) mediante una decisione che constati l’esistenza o l’assenza di un domicilio sul suolo comunale.
2. a) La legge cantonale sul domicilio degli Svizzeri (LDS) considera come domiciliato chi prende domicilio in un comune di cui non è attinente con l’intenzione di stabilirvi la propria residenza (art. 1 cpv. 1 LDS). Adempie invece ai presupposti del dimorante chi soggiorna fuori dal proprio comune di attinenza o di domicilio temporaneamente o solo durante la settimana, in modo particolare per esercitarvi la professione oppure per motivi scolastici (art. 1 cpv. 2 LDS). Giusta l’art. 23 del Codice Civile (CC) il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cpv. 1). Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2). Le norme del diritto svizzero relative al domicilio si basano prevalentemente su due importanti principi. Il primo è quello della necessità del domicilio (ogni persona deve necessariamente avere un domicilio). Il secondo impone, per ragioni pratiche, l’unità dello stesso (ogni persona non può avere più di un domicilio civile). La costituzione del domicilio presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: la relazione territoriale, ossia la residenza o la dimora in un determinato luogo (condizione oggettiva), e una relazione personale, ossia l’intenzione di stabilirsi in detto luogo durevolmente (condizione soggettiva). Il concetto di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presuppone allora la residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del soggiorno non riveste importanza decisiva, e l’intenzione, non solo astratta, ma concretamente manifestata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto. Il principio basilare a fondamento dell’art. 23 cpv. 1 CC è che il cittadino abbia il proprio domicilio dove mantiene il centro delle proprie relazioni personali. b) Nella DTF 96 I 145 cons. 4c il Tribunale federale definiva come andava intesa la nozione di dimora e precisava che la semplice presenza in un determinato luogo non costituisce dimora, per dimorare la persona deve abitare nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire. La stragrande maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha un appartamento per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possibilità di alloggio stabile è accompagnata dall’intenzione di restare durevolmente in detto luogo
(Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurigo 2000, pag. 92, marginale no. 319). Quanto alle possibilità di alloggio, il ricorrente dispone a … di una propria casa d’abitazione e a … e … di semplici camere. Mentre è indiscusso che la camera a … - messa a disposizione dal datore di lavoro – venga utilizzata solo in qualità di soggiornante, per motivi legati ai turni di lavoro, l’istante considera di risiedere altrimenti a … e non a … Tale pretesa è però sconfessata dai fatti. c) Vada previamente precisato che per definire la controversa questione della residenza effettiva sul territorio comunale l’autorità è indubbiamente legittimata a ricorrere ai controlli di polizia, come nel caso concreto è stato fatto. Nell’ambito di questi controlli, l’incaricato comunale verifica la presenza o meno di una persona sul territorio comunale sulla base di visite a domicilio, telefonate, rilevamenti ecc. Poiché a volte la persona oggetto di sorveglianza può preferire non mostrarsi al controllo, è evidente che rilevamenti relativi alla luce accesa, alla presenza di un’automobile, al fatto di aver visto l’interessato in paese o al ristorante, all’abbaiare del cane in casa, all’erba appena tagliata, al fumare del camino ecc. sono tutti indizi tendenzialmente atti a comprovare la presenza del soggetto sul territorio comunale. E’ pertanto possibile che nell’ambito di tali rilevamenti possano saltuariamente essere commessi degli errori di valutazione (p.es. perché è stata lasciata accesa la luce), ma tali possibili fonti di errore non giustificano comunque una messa in discussione dei rilevamenti in quanto tali o addirittura della loro attendibilità in generale. d) Già nel 2004, l’istante era stato controllato dalla fine di agosto a metà ottobre. Dei sette fine settimana controllati durante questo periodo, il ricorrente risultava essere a casa propria durante cinque di questi. Durante la prima metà del 2005, la polizia comunale eseguiva 24 controlli. Solo quattro volte l’istante non era stato trovato a casa e tre di questi controlli, riferiti a dei giorni feriali, vengono dall’istante contestati a mano della dichiarazione fornita dal datore di lavoro. Pur ammettendo che tre dei controlli effettuati non permettano di concludere alla presenza dell’istante nella propria abitazione, non è comunque in tali condizioni ammesso concludere che il ricorrente non risieda sul suolo comunale. I controlli effettuati dimostrano propriamente il
contrario, ovvero che la maggior parte del tempo libero a sua disposizione il ricorrente lo trascorre a …. 3. a) Il ricorrente insiste nel ritenersi domiciliato a …, non avendo intenzione di stabilirsi a …. Giusta la giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 23 CC, considerando che il domicilio non costituisce uno stato di fatto rilevante solo per il cittadino interessato, bensì comporta delle conseguenze anche nei confronti di terze persone e dell’ente pubblico, l’intenzione soggettiva della permanenza stabile in un determinato luogo riveste rilevanza giuridica unicamente per quanto la stessa si manifesti pure concretamente (cfr. Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, pag. 202; DTF 97 II 3, 108 Ia 255, 119 II 65 e 120 III 8; ZR 1983, 143 e segg.). Nell’evenienza, in base ai controlli effettuati, tale manifestazione sussiste indubbiamente. Resta allora da stabilire quale sia tra … e … il luogo dove l’istante mantiene il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali (DTF 85 II 322). b) Oggettivamente, già il fatto di essere proprietario di una residenza primaria sul territorio comunale attesta un intenso legame con il comune di … A …, il ricorrente ha preso in affitto una camera a fr. 200.- al mese. La proprietà della casa è poi accompagnata da una residenza effettiva, durante il tempo libero e a volte durante la settimana, che lascia quindi apparire d’importanza del tutto secondaria la rimanente camera a ... Inoltre, come addotto dal comune convenuto 1 anche i fratelli ed i nipoti del ricorrente vivono a …, a comprova di un indubbio legame con tale comune. 4. In queste condizioni forza è di constatare che la decisione di rifiutare un ulteriore prolungamento del permesso di soggiorno a favore della presa di domicilio sul territorio comunale decisa dal comune convenuto 1 merita piena conferma e il ricorso deve essere integralmente respinto. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente, che soccombe integralmente (art. 75 LTA).
Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'200.-- - e le spese di cancelleria di fr. 144.-totale fr. 1'344.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.