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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 10.05.2005 U 2005 28

10. Mai 2005·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,303 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

appalto (offerta cura bosco giovane) | Submissionen

Volltext

U 05 28 U 05 29 2a Camera SENTENZA del 10 maggio 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente appalti 1. Nel mese di febbraio 2005, il Comune di … per l’esecuzione di diversi lavori di selvicoltura - tra i quali la cura bosco giovane a … e la costruzione di un recinto a … - invitava alcune ditte di propria scelta a presentare le loro offerte. Entro il termine stabilito, per i due lavori in oggetto venivano introdotte due offerte da parte delle due stesse concorrenti. Per la cura del bosco giovane, la ditta … – lavori forestali, …, offriva fr. 15'100.-- e la ditta … fr. 15'494.40 mentre per la costruzione del recinto la prima offerente offriva fr. 9'760.-- e la seconda fr. 10'114.40.--. Il 24 marzo 2005, il comune informava la seconda miglior offerente di aver deliberato ambedue le commesse ad un’altra ditta. 2. Nei due separati ricorsi del 4 aprile 2005 contro la decisione di delibera per la cura del bosco giovane (procedimento U 05 28) e quella per la costruzione del recinto (procedimento U 05 29), la … chiedeva al Tribunale amministrativo l’annullamento delle due decisioni di delibera e il ritorno degli atti all’autorità appaltante per l’assegnazione delle due commesse alla ricorrente. In sostanza, accanto agli indubbi vizi formali delle decisioni di delibera, la ricorrente considera censurabile il fatto che il comune abbia assegnato i lavori ad una concorrente che avrebbe presentato un’offerta non valida. … sarebbe stato l’unico a sottoscrivere le due offerte, pur avendo intenzione di lavorare in consorzio. Infatti la dicitura “…”, apposta sulle offerte, si riferirebbe ad un consorzio con altri due selvicoltori indipendenti. Per questi altri concorrenti, nessuno avrebbe però sottoscritto l’offerta o inviata, accanto all’offerta, la regolare procura. Essendo poi dalle condizioni di concorso esclusa la

possibilità di subappaltare i lavori, all’esecutivo comunale non sarebbe rimasta altra possibilità che escludere la rispettiva offerta dalla considerazione e quindi assegnare i lavori alla ricorrente, unica concorrente rimasta ancora in gara. 3. Nella propria presa di posizione il comune convenuto concludeva alla reiezione del ricorso. Laddove … sarebbe stato intenzionato a svolgere i lavori in consorzio con altri selvicoltori, le offerte sarebbero debitamente state sottoscritte anche dagli altri interessati. Da questo, l’autorità comunale reputava di poter dedurre la manifesta intenzione del concorrente di voler svolgere i lavori da solo laddove, pur avendo apposto la dicitura …, l’offerta sarebbe stata sottoscritta solo dall’interessato. 4. Dal canto suo, … rinunciava a prendere posizione sul ricorso. Considerando in diritto: 1. Poiché la presente controversia riguarda le stesse parti al procedimento e concerne un’analoga problematica anche da profilo materiale, si giustifica la riunione dei due separati procedimenti U 05 28 e 29 e l’evasione delle presenti vertenze mediante un’unica sentenza (art. 32 cpv. 2 in fine LTA). 2. a) Non è nell’evenienza contestato che vadano applicate le disposizioni della legge cantonale sugli appalti pubblici (Lap) e della relativa ordinanza (Oap). In considerazione dell’ammontare delle diverse commesse è pure indiscusso che le assegnazioni potevano avvenire per incarico diretto giusta quanto previsto all’art. 14 cpv. 3 lett. d Lap. In tale caso, le decisioni di aggiudicazione non sono impugnabili (art. 25 cpv. 3 Lap). Nella procedura per incarico diretto, il committente aggiudica una commessa direttamente senza avviare una procedura formale di aggiudicazione, in particolare senza bandi di concorso. Anche nella procedura per incarico diretto è però ammissibile la richiesta di offerte concorrenti (art. 13 cpv. 1 lett. d Lap). In quest’ultimo caso, onde garantire la trasparenza del procedimento, è però necessario che il

committente informi gli offerenti del tipo di procedura scelta (Messaggio del Governo del 4 novembre 2003 pag. 323 s.). b) Nell’evenienza, anziché scegliere la procedura per incarico diretto e agire quindi come meglio preferiva, il comune convenuto ha ritenuto opportuno invitare alcune ditte a proporre le loro offerte sulla base di un ben definito capitolato d’appalto che recava tutti gli elementi tipici del concorso (dicitura, condizioni, termini d’inoltro, apertura delle offerte, criteri di aggiudicazione, ordine della loro importanza ecc). Dalla documentazione d’appalto risulta in queste condizioni evidente che per ambedue i casi è stata scelta una formale procedura di appalto, nel rispetto delle disposizioni legali applicabili a questo tipo di procedura. c) Formalmente, una simile aggiudicazione deve essere brevemente motivata e notificata contemporaneamente a tutti gli offerenti, munita dell’avvertimento circa i mezzi d’impugnazione (art. 23 cpv. 1 Lap). In casu, la forma delle decisioni prese non si addice ad una procedura di aggiudicazione. La decisione di aggiudicazione quale decreto impugnabile, dove necessariamente essere la stessa per tutti i partecipanti al concorso. In altri termini le comunicazioni personali non soddisfano a questo presupposto. Inoltre, le comunicazioni in oggetto non indicano gli importi offerti, i motivi della scelta operata, i rimedi giuridici a disposizione del destinatario ed i termini d’impugnazione (STA U 99 121). In queste condizioni, le decisioni di aggiudicazione vanno considerate già formalmente viziate. Ma pure materialmente le decisioni prese non possono essere protette. 3. a) In conformità all’art. 15 Lap, se non viene esplicitamente esclusa nell’avviso di gara, la costituzione di consorzi di offerenti è ammessa. In tal caso, i singoli membri del consorzio devono essere designati precisamente nell’offerta e ogni singolo membro del consorzio deve firmare l’offerta. Nell’evenienza, il committente aveva invitato il consorzio …, formato da alcuni forestali indipendenti, a voler introdurre la propria offerta. Le due offerte qui contestate venivano però sottoscritte da uno solo dei forestali indipendenti che

formavano detto consorzio, anche se la sottoscrizione delle offerte indicava invece come offerente il singolo indipendente e la …. Per il comune, sarebbe evidente in questo caso la volontà dell’offerente di eseguire i lavori individualmente e non in consorzio con altri indipendenti. Infatti, laddove l’indipendente offriva in consorzio con altri, le offerte sarebbero state debitamente sottoscritte anche dagli altri responsabili del consorzio. Questa tesi non merita protezione. Se l’offerente intende eseguire i lavori individualmente, esso è tenuto a firmare individualmente l’offerta, mentre se intende agire in consorzio, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i consorziati o comunque da coloro che sono abilitati a rappresentare il consorzio in parola. Non essendo contestato che le condizioni d’appalto non permettessero il subappalto, forza è di constatare che l’offerta introdotta non era validamente sottoscritta. Del resto che il committente non avesse considerato l’offerta sottoscritta solo da uno dei consorziati come un’offerta individuale è comprovato anche dalla decisione di aggiudicazione, la quale non è stata intimata all’indipendente, ma al consorzio … e per esso all’indipendente che aveva sottoscritto l’offerta. b) Le conseguenze di un difetto nella sottoscrizione dell’offerta sono stabilite nella legge. Giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. b Lap, un’offerta di un consorzio deve essere esclusa dall’aggiudicazione se contiene in modo incompleto la firma degli altri consorziati. Per quanto esposto nel considerando che precede, giustamente le due offerte qui contestate avrebbero pertanto dovuto essere escluse dall’aggiudicazione. 4. In conclusione, i ricorsi sono accolti e le decisioni impugnate annullate. In considerazione del fatto che l’unica concorrente ancora in gara resta in ambedue i casi solo la ditta ricorrente, si giustifica l’assegnazione diretta delle due commesse da parte di questo Giudice. I costi del procedimento seguono la soccombenza. La ricorrente, avvalsasi della collaborazione di un patrocinatore legale, ha diritto ad un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 75 LTA).

Il Tribunale decide: 1. I ricorsi sono accolti e le decisioni impugnate annullate. I lavori per la cura del bosco giovane a San Fedé e quelli per la recinzione a … sono assegnati alla ditta … per un valore d’offerta di fr. 15'494.40, rispettivamente fr. 10'114.40. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.- - e le spese di cancelleria di fr. 126.totale fr. 2'126.il cui importo sarà versato dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di … versa alla … fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

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