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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 31.10.2006 S 2006 94

31. Oktober 2006·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,794 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

diritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung

Volltext

S 06 94 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 31 ottobre 2006 nella vertenza di diritto amministrativo concernente diritto all'indennità LADI 1. …, economista aziendale, era da ultimo alle dipendenze della … SA, la quale disdiceva il rapporto di lavoro per il 31 marzo 2005. Dal 5 aprile 2005, l’assicurato rivendicava il diritto all’indennità di disoccupazione in ragione del 100%, pur asserendo nella propria domanda di prestazioni di percepire un reddito da attività lucrativa indipendente per un lavoro saltuario e su chiamata. Sugli attestati riguardanti il guadagno intermedio per i mesi da aprile a settembre 2005, l’assicurato indicava di aver eseguito dei lavori per le società … e ... Il programma occupazionale dal 23 agosto al 31 dicembre 2005 veniva dall’assicurato seguito in ragione del 50%. Dalle ricerche svolte presso la cassa cantonale di compensazione AVS, l’assicurato risultava essere inscritto come persona esercitante attività lucrativa indipendente a titolo principale. Sentito in merito all’idoneità al collocamento, l’interessato ribadiva la propria completa disponibilità ad assumere un’occupazione a tempo pieno. 2. Con decisione 16 dicembre 2005, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) stabiliva che l’assicurato fosse abile al collocamento nella misura del 50%. La tempestiva opposizione interposta dall’interessato veniva respinta con decisione 28 giugno 2006. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 28 agosto 2006, … chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento dell’idoneità al collocamento in ragione del 100% dal 1. aprile al 30 novembre 2005 e del 50% per il mese di dicembre 2005. Sostanzialmente, l’istante considera di aver svolto dei lavori di consulenza e

su chiamata unicamente per ridurre il pregiudizio causato dalla perdita del lavoro e di essere quindi sempre stato disposto e capace di assumere un’occupazione a tempo pieno. Fino al mese di settembre 2005 l’interessato avrebbe pertanto conseguito solo un guadagno intermedio in ragione delle consulenze prestate. Avrebbe, infatti, in ogni momento potuto interrompere la propria attività per iniziare un lavoro a tempo pieno. Ma anche per il periodo a partire da settembre 2005, l’assicurato avrebbe diritto all’indennità di disoccupazione completa, avendo anche per questo periodo cercato un lavoro al 100% e non solo al 50%. Per il mese di dicembre non sarebbero stati introdotti i formulari necessari per pura svista, quindi anche per detto mese l’assicurato avrebbe diritto all’indennità di disoccupazione. Nella misura in cui la consulenza svolta dal ricorrente verrebbe considerata come un’attività indipendente e non come la semplice realizzazione di un guadagno intermedio, l’ufficio convenuto penalizzerebbe colui che darebbe prova di iniziativa e che sfrutterebbe concretamente l’unica possibilità e prospettiva concreta di trovare un posto di lavoro. 4. Nella risposta di causa del 19 settembre 2006, l’UCIAML chiedeva la reiezione del ricorso. Dopo il suo licenziamento, l’assicurato avrebbe iniziato un’attività in proprio a tempo parziale che avrebbe ridotto la sua disponibilità ad assumere un’occupazione in ragione del 50%, come del resto dimostrerebbe incontestabilmente il fatto che l’interessato avrebbe acconsentito a seguire il programma occupazionale solo a metà tempo. Considerando in diritto: 1. Il 21 aprile 2005, l’assicurato faceva domanda di prestazioni a partire dal 5 aprile 2005, per cui la successiva richiesta di un diritto a partire dal 1. aprile 2005 costituisce un inammissibile ampliamento del petito di ricorso. Concretamente è controversa l’entità dell’idoneità al collocamento del ricorrente per il periodo dal 5 aprile al 30 novembre 2005. Il 12 aprile 2006, il ricorrente ha, infatti, comunicato alla propria collocatrice di rinunciare retroattivamente a pretese da parte dell’assicurazione contro la

disoccupazione a partire dal mese di dicembre 2005. Contrariamente a quanto preteso per la prima volta in sede di ricorso, la mancata introduzione dei relativi formulari per il mese di dicembre non era pertanto da imputare ad una svista, ma concretizzava la chiara volontà espressa dal ricorrente il 12 aprile 2006 di rinunciare a pretese da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione per detto mese. 2. a) Tra i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, l’art. 8 cpv. 1 lett. f della legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) annovera l’idoneità al collocamento. Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata (art. 15 cpv. 1 LADI). Questa definizione dell’idoneità al collocamento presuppone due elementi: la capacità al lavoro, da un lato, intesa come la facoltà di fornire un lavoro (più precisamente di esercitare un’attività lucrativa salariata) senza che l’assicurato ne sia impedito per motivi inerenti alla propria persona e, d’altra parte, la disponibilità ad accettare un lavoro confacente ai sensi dell’art. 16 LADI. Questo secondo elemento non implica soltanto la volontà di assumere un determinato lavoro, qualora se ne presentasse l’occasione, ma anche la disponibilità sufficiente quanto al tempo che l’assicurato può consacrare ad un impiego e quanto al numero dei potenziali datori di lavoro. L’idoneità al collocamento può essere rifiutata se gli sforzi nella ricerca di un lavoro sono insufficienti, se l’assicurato continua a rifiutare un’occupazione adeguata o se questi limita le proprie ricerche di lavoro ad un settore nel quale non ha concretamente che delle deboli possibilità d’impiego (DTF 123 V 216 cons. 3 e 120 V 394 cons. 1 e riferimenti). In particolare, un disoccupato deve essere considerato non idoneo al collocamento, se una limitazione troppo importante nella scelta di un posto di lavoro rende notevolmente incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 cons. 3 e riferimenti). b) Come tale il fatto di esercitare un’attività lucrativa indipendente non esclude il diritto all’indennità di disoccupazione per mancanza d’idoneità al collocamento. Se una persona sarà condizionata a tal punto da vedersi ostacolata nella scelta di un lavoro occorrerà concludere all’inidoneità al

collocamento, indipendentemente dal motivo che ha causato la riduzione della disponibilità al lavoro (DTF 120 V 388). Nell’evenienza occorre pertanto valutare se l’assicurato era idoneo al collocamento completamente o solo in ragione di un’occupazione a metà tempo, come ritenuto dall’ufficio convenuto. 3. a) Non è contestato che dopo essere stato licenziato, l’assicurato abbia iniziato un’attività di consulenza in proprio e che si sia iscritto presso la cassa cantonale di compensazione dal 1. aprile 2005 in qualità di indipendente a titolo principale. A tale scopo, l’istante ha senza indugio costituito una ditta individuale di consulenza aziendale e poi, in vista dell’attività da indipendente a partire dal gennaio 2006, una società in nome collettivo, con lo scopo di offrire dei corsi d’insegnamento serali o il sabato. Alla luce di tali circostanze, l’ufficio convenuto ha considerato che l’istante avesse iniziata un’attività indipendente subito dopo la disoccupazione e lo ha eccezionalmente considerato idoneo al collocamento in ragione del 50%, solo poiché aveva frequentato un programma occupazionale a metà tempo dalla fine di agosto al 31 dicembre 2005. Per il ricorrente invece, l’attività di consulenza svolta dopo la perdita del posto di lavoro durante il 2005 era intesa semplicemente come un tentativo di minimizzare il danno. Per questo, il guadagno realizzato con tali consulenze andrebbe considerato un guadagno intermedio, da computare sul diritto all’indennità di disoccupazione e non come l’introito di un’attività indipendente. A mente del ricorrente, la soluzione scelta dall’ufficio convenuto, che lo ha ritenuto idoneo solo in ragione del 50%, penalizzerebbe sostanzialmente tutte quelle persone che darebbero prova di una certa iniziativa e si impegnerebbero per restare a contatto col mondo del lavoro, anziché aspettare passivamente di trovare un impiego. b) La tesi sostenuta dal ricorrente non merita protezione per i motivi già dettagliatamente esposti nella decisione su opposizione. Va in primo luogo ricordato che con la creazione agli inizi di aprile 2005 di una ditta individuale di consulenza aziendale e con la sua iscrizione presso la cassa cantonale di compensazione in qualità di indipendente a titolo principale, l’assicurato ha chiaramente dimostrato la propria intenzione di assumere un’attività a carattere indipendente, come del resto ha poi anche fatto a partire dal 2006. I

lavoratori indipendenti non hanno però diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione contro da disoccupazione, non essendo delle persone assicurate. Per contro è ammessa un’idoneità al collocamento anche per quegli assicurati che svolgono un’attività indipendente a tempo parziale e che però cercano un’occupazione a tempo pieno. L’istante ha durante il 2005 curato parte della clientela acquisita in precedenza e ha svolto continue consulenze per poi mettersi in proprio. Il fatto che tali consulenze non gli abbiano permesso di conseguire dei sostanziosi guadagni non riveste in quest’ottica una grande importanza, giacché si tratta di stabilire se il ricorrente era disponibile per un altro impiego o se invece le consulenze lo impegnassero in modo tale da renderlo idoneo al collocamento solo a metà tempo. A mente dell’istante, sarebbe stato possibile interrompere le consulenze e assumere un lavoro a tempo pieno in qualsiasi momento. Questa tesi è però inficiata dai resoconti delle consulenze agli atti. Da queste distinte risulta chiaramente che la consulenza per alcune delle clienti si era protratta per più giorni o era stata prestata sull’arco di diverse giornate. Inoltre, tutte le giornate lavorative dei mesi di settembre e ottobre - a parte quelle dedicate alla ricerca di un lavoro e le ore di durata del programma occupazionale - erano state dedicate alla consulenza, che era stata prestata anche a più ditte nello stesso giorno. Si trattava pertanto di un’attività esplicata a pieno titolo e non di consulenze casuali o saltuarie, come verrebbe preteso nel ricorso. Non è pertanto credibile l’affermazione che l’istante sarebbe stato disponibile per un lavoro a tempo pieno in qualsiasi momento. c) La prova comunque evidente che l’idoneità al collocamento era solo parziale l’ha fornita l’assicurato stesso, dichiarandosi disposto – malgrado l’invito al 100% – a seguire il programma occupazionale solo al 50%. Se invece, come preteso, l’istante avesse potuto in qualsiasi momento interrompere la consulenza per assumere un impiego a tempo pieno, non si capisce il motivo per cui ciò non sia stato fatto. Come invece addotto dal ricorrente stesso, il lavoro era stato considerato prioritario. Questo conferma però la stabilità della scelta operata, la ferma intenzione del ricorrente di iniziare un’attività indipendente a pieno titolo e l’evidente interesse a non voler perdere la clientela già acquisita. Concludere in queste condizioni all’idoneità al

collocamento dell’assicurato in ragione del 100% non è proponibile. Anche per il periodo prima dell’inizio del programma occupazionale, la situazione del ricorrente non può essere considerata diversamente. Se l’istante non ha potuto seguire il programma a tempo pieno era perché era impegnato presso la propria clientela con la consulenza. Non è contestato che già dal mese di aprile del 2005 l’istante avesse effettuato delle consulenze. Non vi sono allora motivi per ritenere che l’idoneità al collocamento avrebbe dovuto essere diversa prima dell’inizio del programma occupazionale. 4. In conclusione, la decisione di ritenere l’assicurato idoneo al collocamento in ragione del 50% merita in questa sede piena conferma e il ricorso deve essere respinto. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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