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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 26.11.2007 ZB 2007 46

26. November 2007·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·3,618 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

proprietà fondiaria | ZGB Sachenrecht

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 26 novembre 2007 Comunicata per iscritto il: ZB 07 46 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Giudici Rehli e Hubert Attuario Crameri —————— Visto il ricorso civile di X., attore e ricorrente, contro la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 5 settembre 2007, comunicata il 5 settembre 2007, in re contro A. nonché B . , convenuti e resistenti, rappresentati dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo, concernente proprietà fondiaria, è risultato:

2 A. X. è proprietario della particella no. K. NT nel RF del Comune di N., in zona denominata “O.” su cui sorge la sua casa d’abitazione no. P. dell’AFCGR. A A. nonchè a B. appartengono i fondi adiacenti no. L. NT, sopraedificato con la sua casa d’abitazione no. Q., la stalla no. R. e la stalletta no. S. dell’AFCGR, rispettivamente no. M. NT, su cui è ubicata la loro casa d’abitazione no. T. dell’AFCGR. Tra questi due fondi v’è una corte, delimitata da una parte dall’abitazione e dalla stalla A. e dall’altra dal giardino e dalla stalletta di quest’ultimo nonché dall’abitazione B.. La corte termina davanti all’abitazione X.. Essa non risulta iscritta a registro fondiario in quanto particella a sé stante ed indipendente. I confinanti fruiscono della stessa, al centro c’è un sentiero che sfocia nella strada comunale. La superficie della corte è di mq 38.10, il valore commerciale di fr. 4'600.- -. B. Il 7 aprile 1986 la Comunione ereditaria fu D., composta da E. e da X., ha adito la Commissione del Tribunale del Distretto Moesa e chiesto di accertare giudizialmente la proprietà comune della corte. L’azione è stata respinta con sentenza del 6 dicembre 1989. Statuendo sul ricorso proposto dalla comunione ereditaria, questa pronuncia è stata protetta dalla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni con giudizio del 6 giugno 1990 (ZB 10/90). C. Il 22 aprile 2003 X. ha proposto azione contro A. nonché B. al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ed ha chiesto: “1. In via principale È accertato che il passaggio delimitato dai fondi sopraedificati con gli edifici n. Q., P. e T. AFCGR, il quale si diparte dalla strada comunale a est, costeggia a destra la casa e stalla A., a sinistra il muro del fondo del signor A. nonché l’abitazione B. per arrivare alla corte X., sito a N. in zona denominata “O.”, non è né di proprietà dei convenuti, né di proprietà dell’attore. 2. In via subordinata 2.1. In prima via subordinata è accertato che tutto il tratto di passaggio delimitato dai fondi sopraedificati con gli edifici n. Q., P. e T. AFCGR fino alla corte di proprietà X., sita a N. in zona denominata “O.”, è in comunione (mano comune) tra le proprietà dei fondi sopraedificati con gli edifici n. Q. e P. AFCGR. 2.2. In seconda via subordinata è accertato che solo il primo tratto iniziale di passaggio delimitato dal fondo sopraedificato con l’edificio n. Q. AFCGR e lungo detto fondo, sito a N. in zona denominata “O.”, è in comunione (mano comune) tra i fondi sopraedificati con gli edifici n. Q. e P. AFCGR. 2.3. In terza via subordinata è accertato che tutto il tratto di passaggio delimitato dai fondi sopraedificati con gli edifici n. Q., P. e T.

3 AFCGR fino alla corte di proprietà X., sito a N. in zona denominata “O.”, è in comproprietà in ragione di ½ tra i proprietari dei fondi sopraedificati con gli edifici n. Q. e P. AFCGR, eventualmente in ragione di 1/3 o in subordine in ragione di ciò che stabilirà il giudice tra i fondi sopraedificati con gli edifici n. Q., P. e T. AFCGR. 2.4. In quarta via subordinata è accertato che solo il primo tratto iniziale di passaggio delimitato dal fondo sopraedificato con l’edificio n. Q. e lungo detto fondo, sito a N. in zona denominata “O.”, è in comproprietà in ragione di ½ tra la proprietà dei fondi sopraedificati con gli edifici n. Q. e P. AFCGR. 2.5. In quinta via subordinata è accertato un diritto reale (limitato) di proprietà e meglio sono accertati l’estensione ed il contenuto (carrabile con ogni veicolo ivi transitabile), lunghezza e larghezza, a favore della proprietà n. P. AFCGR (fondo beneficiario) ed a carico del fondo sopraedificato con l’edificio n. T. AFCGR come pure a carico del fondo sopraedificato n. Q. AFCGR (fondi gravati) oppure solo a carico del fondo sopraedificato con l’edificio n. T. AFCGR (fondo gravato) e meglio come a piano di situazione agli atti. 3. In ogni caso, qualora una delle precedenti domande in subordine fosse accolta, è fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario della bassa Mesolcina, sito a N., di procedere all’iscrizione a registro fondiario dei diritti accertati. 4. Spese, tasse e ripetibili relativi alla procedura di conciliazione davanti alla Presidenza di circolo ed alla presente procedura a carico dei convenuti in solido.” D. Con sentenza del 17 dicembre 2004 il petito è stato respinto limitatamente alle cifre 1, 2.1, 2.2 e 2.5. Su ricorso dell’attore, la Commissione del Tribunale cantonale, con pronuncia del 22 agosto 2006, ha dichiarato irricevibili unicamente le cifre 1, 2.1 e 2.2 nonché accolto la cifra 2.5 del petito. Limitato quest’ultimo al giudizio delle cifre 2.3, 2.4, 2.5, (eventualmente 3) e 4, con sentenza del 5 settembre 2007, comunicata il 13 settembre 2007, il Presidente del Tribunale distrettuale ha respinto l’azione. E. Contro questa pronuncia il 28 settembre 2007 l’attore è insorto dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale con ricorso volto ad ottenere, con protesta di spese e ripetibili, la modifica della sentenza distrettuale nel senso dell’accoglimento delle cifre 2.3, 2.5, 3 e 4. Alla cifra 2.4 del petito il ricorrente ha esplicitamente rinunciato. Con risposta del 22 ottobre 2007 i resistenti hanno proposto, protestando spese e ripetibili, che il ricorso, per quanto ammissibile, sia respinto.

4 La Commissione del Tribunale cantonale considera: 1. Interposto il 28 settembre 2007 contro la sentenza inappellabile del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 5 settembre 2007, comunicata il 13 settembre 2007, censurate delle violazioni di diritto, tempestivo e motivato, il ricorso è ricevibile in ordine (artt. 232 e 233 CPC). 2.1 Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice distrettuale ha esposto che le discussioni, che da tempo coinvolgevano le parti in merito alla corte, bastavano per riconoscere all’attore il richiesto interesse giuridico e immediato relativo alle cifre 2.3 e 2.4 del petito (accertamento del diritto di comproprietà delle parti alla corte). Egli ha poi rammentato che ai sensi dell’art. 646 cpv. 1 CC più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie, che un rapporto di comproprietà può sorgere per contratto, per legge o per decisione giudiziale e che la prova della proprietà rispettivamente della comproprietà incombe all’attore, con la conseguenza che la mancanza di detta prova porta a respingere l’azione (art. 8 CC). Infine il giudice precedente ha addotto che l’attore non aveva prodotto nessun titolo giuridico per dimostrare che le parti o i loro predecessori in diritto avevano acquisito la corte in regime di comproprietà. A scapito dell’attore militavano anche le circostanze che su azione del 16 aprile 1969 di F., il predecessore di A., volta ad accertare l’inesistenza del diritto di un passo di più di tre metri di larghezza a carico della sua (no. Q.) ed a favore della particella no. P., E., il padre dell’attore, il 16 aprile 1970 aveva intentato azione riconvenzionale e chiesto l’accertamento del diritto di passo veicolare a favore della sua (no. P.) ed a carico della particella no. Q., non del diritto di comproprietà a quest’ultima (incarto no. 1969/90). In considerazione di questi motivi il primo giudice ha quindi concluso alla reiezione delle cifre 2.3 e 2.4 del petito. 2.2 Quanto alla cifra 2.5 del petito (accertamento del diritto di passo veicolare a favore della particella X. ed a carico delle particelle A. e/o B.) il giudice di primo grado ha rilevato che l’azione di riconvenzione intentata da E. era rimasta pendente oltre 33 anni dal ritiro dell’azione principale di F., che l’attore stesso aveva poi postulato lo stralcio per mancanza d’interesse giuridico all’azione riconvenzionale e che di conseguenza all’ora riproposto accertamento giudiziale del diritto di passo dovrebbe essere negato l’interesse legale. Indipendentemente dalla questione della ricevibilità o meno della richiesta ha proseguito il giudice inferiore - per la costituzione di una servitù occorre determinare i/il proprietari/o dei/del fondi/o serventi/e, ciò che in concreto non era

5 avvenuto. L’attore non aveva fornito la prova della comproprietà rispettivamente della proprietà alla corte. Non poteva quindi essere stabilito a carico di che fondo/i doveva essere iscritto il richiesto diritto di passo. Donde la decisione di respingere anche la cifra 2.5 del petito. 3.1 Nell’ordine il ricorrente censura che non è stato esperito un sopraluogo. Sennonché una prima ispezione del luogo è stata fatta il 14 aprile 2004 ed una seconda il 19 maggio 2004 (cartella 5). È quindi irrilevante che esse non siano state esperite direttamente prima dell’udienza principale - a cui le parti nel concreto caso hanno rinunciato - ma nel passato nel corso della stessa procedura, rispettivamente che il sopralluogo non sia stato ammesso quale mezzo probatorio con decreto sulle prove del 22 gennaio 2007. 3.2 Con questo decreto il giudice di distretto ha ammesso come mezzo di prova l’edizione, dal Tribunale distrettuale Moesa, dell’incarto no. 115/84 (recte 115/86), che era stato assunto come mezzo probatorio già con decreto del 20 luglio 2004 (cartella 5). Stando al giudice precedente di questo incarto fa parte l’anzidetta causa no. 1969/90. La questione di sapere se l’edizione dell’incarto no. 1969/90 è sufficiente può rimanere aperta, poiché si tratta di atti di una procedura propria. Il processo no. 1969/90 è stato condotto dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa ed il suo contenuto è quindi noto al primo giudice. Simili fatti non devono essere né enunciati né provati e l’edizione degli atti non deve perciò essere menzionata nel decreto sulle prove (art. 157 cpv. 2 CPC; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. Aufl. Bern 2001, 10 Kap. N 17; Leuch/Marbach/Kellerhals/ Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5. Aufl. Bern 2000, Art. 218 N 1c; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1979, S. 320, 161 Anm.6). 3.3 Al giudice di primo grado l’attore ha chiesto di accertare che la corte “fino alla corte di proprietà X.” è in comproprietà di due o delle tre parti (cifra 2.3 del petito) rispettivamente che una parte della corte è in comproprietà di due parti (cifra 2.4 del petito). Inoltre ha postulato l’accertamento di un diritto di passo veicolare a favore del suo fondo ed a carico solo del fondo B. oppure a carico di questo fondo come pure del fondo A. (cifra 2.5 del petito). Al giudice dell’impugnazione egli chiede ora che sia riconosciuta la sua proprietà esclusiva al piccolo cortificio (recte: cortile) davanti alla sua casa. Sennonché questo petito è nuovo e di conseguenza irricevibile (art. 233 cpv. 2 CPC).

6 4.1 Nel merito, per quanto riguarda la richiesta d’accertamento dei diritti di comproprietà sulla corte, come rettamente considerato dal giudice inferiore, fanno assolutamente difetto delle prove documentali aventi per oggetto che essa è di proprietà rispettivamente di comproprietà delle parti. Neppure le prove testimoniali (cartella 5) possono confermare che sono adempite le premesse della prescrizione acquisitiva straordinaria (art. 662 CC), che realizzano gli istituti di cui agli artt. 641 segg. e 646 segg. CC. Anzi, la testimonianza di G., l’unica che offre qualcosa a livello di contenuto, fa concludere all’uso pubblico della corte (art. 664 cpv. 3 CC, 119 cpv. 1 LICC). Se questa fosse ancora destinata all’uso pubblico, essa dovrebbe essere considerata proprietà del comune politico (art. 119 cpv. 2 LICC). 4.2 Per di più i giudici cantonali possono riferirsi alla seconda motivazione del giudice distrettuale. Nel 1970 E. con azione riconvenzionale non ha reclamato il diritto di proprietà per sé alla corte, avendo egli chiesto unicamente l’accertamento di un diritto di passo veicolare a favore del suo ed a carico del fondo di F.. Egli ha quindi riconosciuto che la corte era di proprietà di quest’ultimo. Tale riconoscimento sta in aperto contrasto con quanto ora preteso dall’attore. In considerazione delle circostanze che l’azione in riconvenzione è rimasta pendente per anni, che l’attore ha intentato altre azioni, queste volte all’accertamento della proprietà comune (incarto no. 115/86) nonché di nuovo all’accertamento della proprietà comune ed inoltre della comproprietà alla corte (incarto no. 17.03), correttamente il giudice precedente ha richiamato l’incarto no. 1969/90, tanto più che l’attore ha ritirato l’azione riconvenzionale solo il 3 maggio 2007. 4.3 Pertanto a buon diritto le cifre 2.3 e 2.4 del petito sono state respinte. 4.4 Quanto alla richiesta d’accertare un diritto di passo veicolare a favore del fondo dell’attore ed a carico solo del fondo B. oppure a carico di questo fondo come pure del fondo A., e da mettere in evidenza che il ricorrente stesso espone che l’accertamento di una servitù prediale è postulato, rispettivamente che al suo accertamento v’è un interesse legale, unicamente alla condizione che le parti convenute provino di essere proprietarie della corte, ma che le prove non sono state fornite (pag. 18 cpv. 2 e 7 del ricorso). Come è stato esposto (cons. 4.1), a ragione il primo giudice ha ritenuto che la proprietà o comproprietà dei convenuti alla corte non è per niente documentata. Che i convenuti non siano proprietari o comproprietari della corte non è da loro contestato. Di conseguenza la cifra 2.5 del petito viene a cadere fin da principio.

7 4.5 In simili circostanze anche le cifre 3 e 4 del petito (ordine d’iscrizione a registro fondiario nonché addossamento dei costi di procedura e dell’indennità a titolo di ripetibili in sede di prima istanza ai convenuti) non hanno più motivo di essere. 5. Col ricorso il ricorrente non affronta le argomentazioni di merito del giudice di primo grado, le uniche che sono determinanti per il giudizio della causa. Le sue censure riguardano per lo più aspetti procedurali, ma sono di primo acchito infondate. 5.1 Il ricorrente scorge la violazione di disposizioni procedurali e l’arbitrio nell’omissione di esperire un sopralluogo (pagg. 3 - 8 del ricorso). Sennonché questa censura la mette in relazione col considerando 2 dell’impugnata sentenza, pertanto colla questione di sapere se le richieste dell’attore sono state formulate correttamente. A questo proposito il giudice inferiore ha esposto che l’eccezione sollevata dai convenuti non appariva priva di fondamento, ma che, visto l’esito della causa, il quesito poteva rimanere irrisolto. La questione non è quindi stata risolta a svantaggio dell’attore, per cui in questo punto non è gravato dall’impugnata sentenza ed alla censura gli manca l’interesse legale (art. 48 cpv. 2 CPC). 5.2 Il ricorrente contesta il considerando 7 dell’impugnato giudizio ed imputa al giudice distrettuale arbitrio nell’apprezzamento delle prove, rispettivamente non presa in considerazione delle stesse, non avendo questi tenuto conto che il piccolo cortile davanti alla casa X. è d’esclusiva proprietà dell’attore (pagg. 8 e 9 del ricorso). Il ricorrente chiede quindi di riconoscergli che è proprietario unico del piccolo cortile. Ma il menzionato considerando ha per oggetto il postulato accertamento di una servitù di passo veicolare a carico della corte, non il riconoscimento del diritto esclusivo di proprietà sul piccolo cortile. Prescindendo dal fatto che questa richiesta è nuova e quindi irricevibile (art. 233 cpv. 2 CPC), essa in rapporto col diritto di passo non ha nessuna importanza, poiché se il piccolo cortile fosse effettivamente di proprietà esclusiva del ricorrente gli mancherebbe qualsiasi interesse legale alla costituzione giudiziaria di una servitù di passo sullo stesso. Del resto il considerando dell’impugnato giudizio relativo alle mancanti premesse per la costituzione di un diritto di passo non è concretamente censurato, per cui i giudici cantonali non devono occuparsi ulteriormente. 5.3 Il ricorrente taccia di arbitrio il giudice precedente, avendo questi richiamato l’incarto no. 1969/90 senza indicarlo nel decreto sulle prove (pagg. 10 - 12 del ricorso). Sennonché il contenuto di un precedente processo tra le stesse parti

8 rispettivamente gli stessi predecessori delle parti dinanzi allo stesso tribunale è noto alla corte e contenuti noti al giudice possono essere utilizzati senza indicazione nel decreto sulle prove. D’altronde non si può fare a meno di rilevare che il considerando 6 della querelata sentenza, che il ricorrente contesta, contiene due motivazioni. Nella prima il giudice inferiore ha stabilito che l’attore non ha dimostrato che la comproprietà da lui presunta sia sorta per contratto, legge o sentenza rispettivamente decisione dell’autorità. Nella seconda motivazione egli ha rilevato che il padre dell’attore non aveva rivendicato né la proprietà né la comproprietà sulla corte, ma solo una servitù di passo veicolare. Ora, come è esposto (cons. 4.1), la prima motivazione, che è quella principale, è corretta e il ricorrente non spende una parola per criticarla. Merita quindi la prima motivazione di essere confermata, l’esame delle critiche rivolte contro la seconda motivazione può essere omesso (DTF 132 I 13). 5.4 Di nuovo il ricorrente rimprovera al primo giudice arbitrio nell’apprezzamento delle prove, rispettivamente non presa assolutamente in considerazione delle stesse (pagg. 13 - 15 del ricorso). Ma lui stesso riconosce che non esistono documenti che comprovano la comproprietà alla corte (pag. 14 del ricorso). Ciononostante egli s’impunta su degli indizi risalenti a tanto tempo fa, da cui a suo dire può essere dedotto che i predecessori in diritto erano comproprietari della corte rispettivamente l’avevano acquistata per prescrizione straordinaria e quindi lui e i tre vicini hanno “presumibilmente” la comproprietà. La presunzione di comproprietà può però essere invocata unicamente se mancano le prove, ciò che in concreto non è il caso. Infatti dalla testimonianza G. può essere concluso che la corte era d’uso pubblico. Di conseguenza la pretesa presunzione è invalidata da una prova formale. Dalla deposizione del teste H. il ricorrente poi non può dedurre che la corte apparteneva a tutti e tre i confinanti. Il teste ha deposto che “mio padre mi disse che il passaggio qui in discussione era una servitù a cui avevano diritto gli eredi I., gli eredi J. e mio padre F.”. Prescindendo dal fatto che questa deposizione confuta l’asserzione del ricorrente, essa non ha valore probatorio di testimonianza. Tale valore hanno unicamente le deposizioni dei testi, che si basano sulla loro percezione sensoria diretta dei fatti in questione (art. 186 cpv. 1 CPC). 5.5 Il ricorrente censura che il giudice di primo grado gli ha negato - dopo che aveva ritirato l’azione riconvenzionale intentata da suo padre - un interesse legale all’accertamento di una servitù di passo veicolare (pagg. 16 - 19 del ricorso). Ai giudici cantonali egli postula che gli venga riconosciuto un interesse legale a chiedere che sia accertato un diritto di passo veicolare, ma solo alla condizione che sia dimostrato che la corte è di proprietà dei convenuti (pag. 18 cpv. 2 e 7 del

9 ricorso). Sennonché di questa contingenza di fatto in sede di primo giudizio non è stata fornita la prova e in questa procedura nuovi mezzi di prova sono esclusi. La condizione che il ricorrente ha posto alla base del suo petito non è quindi soddisfatta, sicchè di esso i giudici cantonali non devono occuparsi o a loro la questione dell’interesse legale non si pone, come assevera il ricorrente stesso (pagg. 18 cpv. 9, 19 cpv. 1 del ricorso). 5.6 Da ultimo il ricorrente per la terza volta imputa al giudice inferiore arbitrio, per non aver preso in considerazione che la proprietà sulla corte è stata da lui provata (pag. 19 del ricorso). Ma nello stesso momento egli afferma che a ragione l’impugnato giudizio conclude che i convenuti non sono stati in grado di dimostrare che la corte è di loro proprietà (pag. 20 del ricorso). Tuttavia ambo le parti, cioè né l’attore, né i convenuti hanno fornito la prova della contingenza di fatto pretesa dal ricorrente. Il giudice di primo grado ha sì ritenuto che non era dato un interesse legale al postulato accertamento di una servitù di passo veicolare - ciò che la Commissione del Tribunale cantonale aveva riconosciuto (cfr. la sentenza del 2 maggio 2005, ZB 05 5) - ciononostante ha vagliato la richiesta nel merito e l’ha respinta (pagg. 8 ultimo cpv.). Dal ricorrente la costituzione di un diritto di passo è però pretesa solo se è documentato che i convenuti sono proprietari della corte, vale a dire che lui non è comproprietario. Ma ciò non è provato, come a ragione ha inferito il giudice di distretto. Di conseguenza la cifra 2.5 del petito viene a cadere fin dall’inizio. 6. In considerazione di tutto quanto esposto il ricorso va respinto. Le spese di procedura e l’indennità a titolo di ripetibili seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).

10 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 2’000.-- (inclusa la tassa di scritturazione) vanno a carico del ricorrente, che rifonde ai resistenti, in solido, un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--. 3. Contro questa decisione relativa ad una causa di valore litigioso di meno di fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lit. a LTF al Tribunale federale, se si pone una questione di diritto d’importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale giusta gli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura dei ricorsi fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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