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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 16.08.2005 ZB 2005 34

16. August 2005·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·1,744 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

assistenza giudiziaria gratuita | Prozessrecht 232 Ziff. 1-8 ZPO

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 16 agosto 2005 Comunicata per iscritto il: ZB 05 34 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Giudici Riesen-Bienz e Giger Attuario Crameri —————— Visto il ricorso civile di X. istante e ricorrente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro il decreto del Presidente del Tribunale distrettuale Bernina del 20 giugno 2005, comunicato il 20 giugno 2005, in re dell’istante e ricorrente, concernente assistenza giudiziaria gratuita, è risultato:

2 A. L’11 giugno 2004 la Banca A. e la Banca B. hanno proposto azioni creditorie nei confronti di X. dinanzi al Presidente del Circolo di I., la prima dell’importo di fr. 1'024'055.05, la seconda dell’importo di fr. 1'402'370.25, in ambedue i casi oltre interessi. Fallito il tentativo di conciliazione, il 10 dicembre 2004 è stato rilasciato il libello e con istanza processuale del 18 gennaio 2005 le attrici hanno proseguito la causa al Tribunale distrettuale Bernina. Contemporaneamente esse hanno chiesto che il convenuto sia obbligato a prestare un’adeguata garanzia di almeno fr. 100'000.-- a copertura delle presunte indennità a titolo di ripetibili. B. Con istanza del 23 marzo 2005 al Presidente del Tribunale distrettuale X. ha postulato che per il processo gli sia concessa l’assistenza giudiziaria gratuita. La richiesta è stata respinta con decreto del 20 giugno 2005, comunicato lo stesso giorno. C. Contro questo decreto l’11 luglio 2005 X. ha inoltrato ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese, tasse e ripetibili, che l’impugnato decreto sia annullato, che in via principale egli sia messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita o che in via subordinata la causa sia rinviata al giudice precedente per nuova decisione. Il C. ha proposto la reiezione del ricorso. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Interposto l’11 luglio 2005 contro il decreto relativo all’assistenza giudiziaria gratuita del Presidente del Tribunale distrettuale Bernina del 20 giugno 2005, censurate delle violazioni di diritto, tempestivo e motivato, il ricorso è ricevibile in ordine (art. 232 cifra 8 e 233 CPC). 2. Coll’istanza di ricorso il ricorrente ha fornito due certificati di cancellazione di due aziende, di cui ne era titolare (atti C.2 e D.2), un riepilogo dei conti economici degli anni 1998 – 2002 (atto E) ed i conti economici degli anni 2003 e 2004 (atti F1 e G1) nonché i bilanci per il 31 dicembre 2003 e 2004 del D. (atti F2 e G2) come pure un’attestazione del debito complessivo, garantito da pegno sugli immobili del suddetto hotel, nei confronti della Banca E., San Gallo (atto H). Tutti questi documenti non possono essere presi in considerazione, poiché giusta l’art. 233 cpv. 2 CPC dinanzi all’istanza di ricorso nuovi mezzi di prova sono inammissibili, a meno che riguardino questioni di diritto processuale, che devono essere chiarite

3 d’ufficio, ciò che nell’evenienza concreta non è il caso. Per la Commissione del Tribunale cantonale quale istanza di ricorso fanno perciò stato le stesse premesse di fatto di cui s’è ne occupato il giudice precedente (PTC 2000 no. 14). L’impugnato decreto può quindi essere esaminato unicamente in base a quei documenti, che sono stati sottoposti alla prima istanza. 3. a) Ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CPC l’assistenza giudiziaria gratuita va concessa alla parte, che percepisce l’aiuto sociale pubblico o che altrimenti non è in grado di provvedere, oltre alle necessarie spese di mantenimento per sé e per i propri congiunti, alle indispensabili spese processuali richieste. b) Il richiedente ha fatto valere che l’intervento del C. avrebbe certamente potuto essere evitato, se la Banca A. e la Banca B. non avessero chiesto un’inconsueta e sproporzionata garanzia (atto no. I/1, cifra 4 in fine, pag. 4). Con ciò egli stesso ha esplicitamente ammesso che è in grado di assumere le spese giudiziarie e quelle legali. È quindi lecito inferire che l’assistenza giudiziaria gratuita è postulata unicamente per la richiesta prestazione di garanzia. Di massima le richieste d’assistenza giudiziaria gratuita - per la prestazione di garanzia da un lato nonchè per le spese giudiziarie e le spese legali dall’altro devono essere trattate separatamente l’una dall’altra. Una certa interazione delle stesse non può però essere negata. Infatti potrebbe essere che lo stato di bisogno del richiedente non sarebbe dato, se non dovesse essere prestata anche una garanzia per l’indennità a titolo di ripetibili alla controparte. Ciò non ha però importanza. Altrimenti in simili casi si avrebbe come conseguenza che lo stato dovrebbe concedere l’assistenza giudiziaria gratuita unicamente per la garanzia da prestare, che in seguito con la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita per le spese giudiziarie e le spese legali verrebbe a mancare. La parte richiedente sarebbe così messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita per l’indennità a titolo di ripetibili da pagare rispettivamente per la garanzia da prestare, quindi per un pagamento rispettivamente una prestazione, che né è determinante per il calcolo del minimo vitale rispettivamente del dispendio del processo, né sarebbe assunta dallo stato a titolo di assistenza giudiziaria gratuita. Indirettamente ciò avrebbe però per conseguenza che in simili casi lo stato assume le spese giudiziarie e le spese legali del richiedente permettendogli così di pagare l’indennità a titolo di ripetibili alla controparte con i mezzi risparmiati. Ciò non può essere lo scopo della cosa. Per questo le due richieste devono essere trattate separatamente l’una dall’altra, indipendentemente dal fatto se, rifiutata l’assistenza giudiziaria gratuita, al

4 richiedente restano ancora sufficienti mezzi per prestare un’eventuale garanzia. Di mas-sima da questo presupposto parte anche il legislatore quanto alla regolarizzazione della prestazione di garanzia, dato che quale motivo per essa - fra altri - indica l’insolvibilità della controparte e quindi accetta che l’obbligato non può prestarla e deve perciò sopportare le conseguenze degli art. 41 e 39 CPC. A questo proposito sia ancora accennato che l’insolvibilità ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 cifra 2 CPC non può essere ammessa così come se niente fosse (cfr. PTC 1992 no. 67). Intanto in questa procedura la questione dell’insolvibilità non deve essere decisa. Considerato però l’estratto dal registro delle esecuzioni del ricorrente (atto no. I/9), sussistono dei dubbi quanto alla sua pretesa insolvibilità. c) Il ricorrente imputa al giudice precedente una violazione del diritto di essere sentito. A suo dire colla presa di posizione alla sua richiesta d’assistenza giudiziaria gratuita il C. ha portato nuovi aspetti e fornito nuovi documenti, sui quali non ha potuto esprimersi. Nella presa di posizione è stato esposto che il richiedente non aveva evidenziato di non essere in grado di far fronte alle spese processuali, che doveva essere presa in considerazione anche la situazione finanziaria della sua moglie, che i presupposti per richiedere una garanzia non erano adempiti e che l’istante stesso aveva dichiarato che non avrebbe chiesto l’intervento del C., se non fosse stata esatta la prestazione di garanzia. Alla presa di posizione è stato allegato il certificato fiscale degli anni 1999/2000 del richiedente (atto no. I/12). Senza dubbio può essere ammesso che all’istante il suo reddito e la sua sostanza imponibili di quel periodo erano da tempo noti, sicchè non può essere preteso che sono stati inoltrati nuovi documenti. Quanto poi alle allegazioni della presa di posizione, il C. non ha portato nuovi aspetti, che avrebbero richiesto di replicare. A questo proposito non si può poi fare a meno di rilevare che il 14 giugno 2005 la presa di posizione del C. è stata trasmessa per conoscenza all’istante. Egli avrebbe quindi potuto esigere d’esser messo al beneficio della replica. d) In materia d’assistenza giudiziaria gratuita il giudice deve di massima chiarire d’ufficio la fattispecie. Il principio di officialità vale però unicamente in misura limitata. Una prima limitazione risulta dall’art. 43 cpv. 1 CPC, secondo cui la domanda d’assistenza giudiziaria va brevemente motivata ed alla stessa deve essere allegata la necessaria documentazione. Al richiedente incombe l’onere di enunciare gli argomenti e quello della prova. Considerata questa prescrizione, da una parte che postula d’esser messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita

5 dev’essere esatto che inoltri senz’altro, vale a dire senza essere stata esplicitamente invitata, la documentazione, che può essere da lei reperita con facilità rispettivamente che si trova già in suo possesso. Al richiedente incombe un rilevante obbligo di cooperazione. Della sua situazione finanziaria egli deve fornire una chiara ed esauriente esposizione; più complessa è la situazione, più severe sono le esigenze poste all’esposizione (PTC 2001 no. 9 cons. 3b). Nel concreto caso il richiedente ha trascurato l’obbligo di cooperazione in modo lampante. Nell’istanza d’assistenza giudiziaria gratuita ha fatto riferimento agli atti del processo intentato nei suoi confronti dalle banche ed alla stessa ha allegato una lettera del 24 giugno 2003, da lui redatta (atto no. II/28) nonchè il verbale d’interrogatorio dell’Ufficio fallimenti del F. del 22 maggio 2003 (atto no. II/20), relativo al fallimento della G. SA, di cui il richiedente era unico azionista e procuratore generale, ma dirimpetto alla sua complessa situazione finanziaria - oltre alla sua attività quale procuratore generale, per sua stessa asserzione sua moglie è divenuta unica proprietaria del D. solo a partire dal 2003 - con questi documenti non ha fornito una chiara ed esauriente esposizione a fondamento della sua richiesta d’assistenza giudiziaria gratuita. Anche dopo esser stato sollecitato dal Presidente del Tribunale distrettuale Bernina a documentare la sua indigenza (vedi lo scritto del 18 aprile 2005, atto no. I/4), il richiedente non ha inoltrato nulla di rilevante, malgrado lui stesso quale commerciante ed il suo rappresentante avrebbero dovuto sapere che documenti erano necessari. Segnatamente non sono state fornite copie di conti economici e di bilanci della società da lui gestita e di conti bancari e dall’attestazione del suo fiduciario (atto no. I/6) nonché dalle certificazioni degli ufficiali dei registri fondiari di H. e di I. (atti ni. I/7 e I/8) non può essere dedotta la sua situazione finanziaria. Dato che il richiedente non ha né esposto né comprovato la pretesa indigenza, la sua richiesta è stata a ragione respinta. L’impugnato decreto deve perciò essere confermato ed il ricorso reietto. 4. Le spese della procedura di ricorso vanno a carico del ricorrente (art. 122 cpv. 1 CPC). Al C., che è solo parte accessoria, non è assegnata un’indennità a titolo di ripetibili.

6 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 400.-ed in quella di scritturazione di fr. 90.--, quindi dell’importo totale di fr. 490.--, vanno a carico del ricorrente. 3. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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