Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 19 gennaio 2005 Comunicata per iscritto il: ZB 04 51 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Giudici Riesen-Bienz e Hubert Attuario Crameri —————— Visto il ricorso civile della A. SA, attrice e ricorrente, rappresentata dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro il decreto del Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa dell’8 novembre 2004, comunicato l’8 novembre 2004, in re dell’attrice e ricorrente contro la B. SA, convenuta e opponente al ricorso, concernente indennità a titolo di ripetibili, è risultato:
2 A. Il 27 maggio 2003 la A. SA ha proposto azione creditoria nei confronti della B. SA dinanzi al Presidente del Circolo di Roveredo ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che essa sia condannata a versarle, in via principale, l’importo di fr. 10'561.70 con interessi al 7% dal 22 agosto 2001, in via eventuale, la somma di fr. 4'862.60 oltre interessi al 7% dal 22 agosto 2001 nonché fr. 5'699.10, più spese esecutive. La convenuta ha postulato, protestando spese e ripetibili, che l’azione sia respinta tanto in via principale quanto in via eventuale. Fallito il tentativo di conciliazione e, in data 29 marzo 2004, rilasciato il libello, con istanza processuale del 4 maggio 2004 l’attrice ha proseguito la causa al Tribunale del Distretto Moesa, dinanzi al cui Presidente f. f. le parti l’8 novembre 2004 sono addivenute al seguente accordo: “1. La B. SA, C., si obbliga a versare la somma di fr. 7000.-- alla A. SA, D., ciò entro e non oltre il 18 novembre 2004. 2. Le spese di causa sono interamente a carico della B. SA. 3. Sulle ripetibili decide il Presidente. f.to avv. Roberto A. Keller f.to E. B..” Con decreto dello stesso giorno il Presidente f. f. ha omologato questa transazione e stralciato dai ruoli la procedura (cifra 1 del decreto). La tassa di giustizia di fr. 250.--, le spese di scritturazione di fr. 135.-- e le spese diverse di fr. 56.-- sono state messe a carico della convenuta, mentre che delle ripetibili non sono state assegnate (cifra 2). B. Contro il dispositivo cifra 2 del decreto di stralcio la A. SA ha proposto in data 29 novembre 2004 ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che esso sia parzialmente cassato e riformato nel senso che la B. SA sia condannata a versarle un’indennità a titolo di ripetibili dell’importo di fr. 2'382.50. Il Presidente f. f. del Tribunale distrettuale ha proposto la reiezione del ricorso. La B. SA non ha inoltrato osservazioni. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Interposto il 29 novembre 2004 contro il dispositivo cifra 2 del decreto di stralcio del Presidente f. f. del Tribunale del Distretto Moesa dell’8 novembre
3 2004, censurate delle violazioni di diritto, tempestivo e motivato, il ricorso è ricevibile in ordine (art. 232 e 233 CPC). 2. a) Dopo che la vertenza, quanto alle indennità a titolo di ripetibili, manifestamente non ha potuto esser sbrigata in via di transazione, la decisione è stata deferita al Presidente f. f. del Tribunale distrettuale, che con decreto dell’8 novembre 2004, senza addurre i motivi, non ha assegnato delle ripetibili. Orbene, anche se il Codice di procedura civile non prescrive esplicitamente che i decreti di stralcio, a differenza delle sentenze, devono essere motivati (cfr. art. 121 cifra 4 CPC), un certo obbligo di motivazione deriva direttamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost.; l’interessato deve infatti essere messo in condizione di rendersi conto della portata della decisione e delle eventuali possibilità d’impugnazione. Nel concreto caso quest’obbligo e con ciò il diritto d’essere sentito è stato violato, sicchè già per questo motivo il decreto impugnato dovrebbe essere annullato e la causa rinviata al giudice precedente per nuova decisione. Certo, una motivazione del decreto di stralcio avrebbe potuto essere omessa, se le parti in via di transazione avessero regolato tutti i punti della vertenza. Dato però che esse quanto alle indennità a titolo di ripetibili non hanno trovato un accordo e tale questione è stata sottoposta al giudice per la decisione, egli avrebbe dovuto motivare accuratamente il suo giudizio. Ciò segnatamente in considerazione del fatto che non ha assegnato delle ripetibili. b) Nell’ambito di istanze di ricorso la Commissione del Tribunale cantonale esamina se la decisione impugnata oppure la procedura che l’ha preceduta viola disposizioni legali essenziali per il giudizio della questione controversa (art. 235 cpv. 1 CPC). Giusta il cpv. 3 di questo disposto i giudici cantonali rimandano la causa all’istanza precedente unicamente nel caso che essa non è matura per essere decisa; nel caso contrario essi pronunciano senz’altro la decisione. Quest’ultimo è il caso nell’evenienza concreta, sicchè essi possono giudicarla direttamente. c) Ai sensi dell’art. 114 CPC fino alla conclusione dell’udienza principale un’azione pendente può essere ritirata, riconosciuta o composta mediante transazione in ogni momento. Di regola le spese giudiziarie e le indennità a titolo di ripetibili devono essere assunte dall’attore in caso di ritiro, dal convenuto in caso di riconoscimento dell’azione. Se contestato, l’ammontare delle ripetibili viene fissato dal presidente del tribunale in virtù dell’art. 122 cpv. 2 CPC, quindi secondo il principio della soccombenza.
4 Nella fattispecie la B. SA è manifestamente parte soccombente. Infatti in via di transazione essa s’è obbligata a versare alla A. SA la somma di fr. 7'000.--, ha quindi riconosciuto l’azione, sicchè essa dev’essere tenuta a versare tutte le spese necessarie derivate alla controparte dalla controversia giudiziaria. Il rappresentante dell’attrice ha messo in conto prestazioni per un totale di fr. 3'609.85 (fr. 2'475.-d’onorario, fr. 545.-- di spese di scritturazione e cancelleria, fr. 28.20 di disborsi postali e telefono, fr. 211.65 d’imposta sul valore aggiunto e fr. 350.-- di deposito legale al conciliatore), da cui ha dedotto - tenuto conto che l’azione è stata riconosciuta nella misura del 66% - il 34% ossia fr. 1'227.35. Ha quindi richiesto l’importo di fr. 2'382.50, che non presta fianco a delle critiche. Il dispendio di tempo di 11 ore e 15 minuti a fr. 220.-- l’ora risulta adeguato. Per contro piuttosto elevate, ma ancora nel limite dell’accettabile, si situano le spese di scritturazione e cancelleria. Il deposito legale al conciliatore poi non può essere addebitato quale prestazione del rappresentante legale. Dato che fa parte dei costi di procedura, conformemente alla transazione, va a carico della convenuta e avrebbe dovuto essere considerato nel decreto di stralcio come la tassa di giustizia e le ulteriori spese di procedura di prima istanza. Ciò è stato omesso, sicchè nel concreto caso la messa a carico della convenuta, così com’è stato fatto, non si rivela insostenibile. Le eccezioni del giudice di primo grado non sono rilevanti. Che questa procedura sia stata anticipata da un'altra, che aveva per oggetto le stesse richieste, non è d’importanza. Confrontata con l’azione, la convenuta colla risposta processuale ne ha chiesto la reiezione, sicchè s’è resa responsabile dei costi procedurali. Essendo la procedura stata sbrigata in via di transazione, determinante è unicamente l’accordo scritto e non le osservazioni, per niente documentate, del primo giudice. Coll’accordo la decisione relativa alle ripetibili è stata deferita al giudice di prima istanza. Se le parti avessero voluto rinunciare a delle indennità a titolo di ripetibili, avrebbero dovuto concordarlo. Manifestamente su questo punto esse non hanno trovato un accordo ed hanno lasciato decidere al giudice. Di conseguenza egli avrebbe dovuto prendere una decisione conforme all’art. 122 cpv. 2 CPC. Ne viene che il ricorso si rivela fondato e dev’essere accolto. Di conseguenza la querelata cifra 2 del decreto di stralcio, in quanto abbia per oggetto le ripetibili, è annullata e l’opponente al ricorso condannata a versare alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 2'382.50.
5 3. Le spese della procedura di ricorso vanno a carico del Cantone dei Grigioni, che per questa procedura rifonde alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 500.--. L’opponente al ricorso, che a questa procedura non ha partecipato e non è responsabile degli sbagli commessi dal Presidente f. f. del Tribunale distrettuale, non può essere obbligata ad assumere queste spese e ripetibili.
6 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è accolto e la cifra 2 del dispositivo dell’impugnato decreto di stralcio del Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa è parzialmente annullata e riformata nel senso che la B. SA è condannata a versare alla A. SA un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 2'382.50. 2. I costi della procedura di ricorso vanno a carico del Cantone dei Grigioni, che rifonde alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 500.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario