Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 20 agosto 2026 comunicata il 25 agosto 2026 N. d'incarto VR1 26 6 Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo Composizione Righetti, presidente Audétat e Pedretti, giudici Paganini, attuario Parti A._____ ricorrente patrocinato dall'avv. lic. iur. Roberto A. Keller contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni convenuto Oggetto permesso di domicilio
2 / 14 Ritenuto in fatto: A. Il 1° maggio 2015, A._____, cittadino italiano nato a C._____ nel 1960, è entrato in Svizzera, dove gli è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS con attività lucrativa valido fino al 30 aprile 2020. Su sua domanda, il 22 aprile 2020 l’Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni (in seguito: UMDC) gli ha rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS con termine di controllo valido fino al 30 aprile 2025. B. A seguito di una denuncia anonima, pervenuta il 23 febbraio 2025, in cui si asseriva che né A._____ né sua figlia abiterebbero all’indirizzo dichiarato nella denuncia e che la figlia vivrebbe a C._____, il 24 febbraio 2025 l’UMDC ha segnalato a A._____ l’avvio di una verifica del soggiorno, chiedendogli di inoltrare delle prove al riguardo. C. Con istanza del 27 febbraio 2025, A._____ ha chiesto una proroga del termine di controllo del suo permesso di domicilio UE/AELS quale redditiere/altra senza attività lucrativa (in infortunio e in attesa di pensione). D. Il 5 marzo 2025, A._____ ha inoltrato una propria presa di posizione, accludendo diversa documentazione. In sintesi, egli smentiva le accuse riportate nella denuncia anonima, rammentava i presupposti – stando ad egli non adempiti – per il decadimento di un permesso di soggiorno, confermava di essere iscritto all’A.I.R.E. e dichiarava di essere separato dal 2015. Inoltre, affermava di essere proprietario di due immobili in Svizzera. Da maggio 2015 a marzo 2021 sarebbe stato alle dipendenze della D._____, E._____. In seguito, sarebbe stato licenziato e avrebbe percepito indennità di disoccupazione. A giugno 2023, avrebbe iniziato a lavorare presso la F._____, G._____, quale consulente indipendente. Lavorerebbe in misura del 50% presso la sede in Italia e per il restante 50% presso la sede in I._____. Tale attività comporterebbe viaggi frequenti in altri Paesi. Sarebbe un manager che raccoglie varie opportunità di lavoro in tutto il mondo. Il suo soggiorno prevalente ed effettivo e il centro dei propri interessi di vita sarebbero però in Svizzera. I suoi soggiorni all’estero sarebbero sempre stati inferiori a sei mesi consecutivi. E. Su richieste dell’UMDC del 6 e dell’11 marzo 2025, l’11 risp. il 19 marzo 2025, all’UMDC è pervenuta ulteriore documentazione.
3 / 14 F. Sulla base della documentazione ricevuta, l’UMDC è giunto alla conclusione che non sarebbe possibile dimostrare un soggiorno prevalente ed effettivo e il centro degli interessi di vita a E._____ o in Svizzera. Con lettera del 19 marzo 2025, l’UMDC gli ha concesso il diritto di essere sentiti. G. Nelle prese di posizione del 27 marzo 2025, A._____ ha addotto, in sostanza, che i soggiorni lavorativi all’estero non significherebbero che egli viva per metà del tempo in Italia e per l’altra metà in I._____. Nel 2023, dai biglietti aerei risulterebbero 18 voli da e per l’I._____. Nell’arco di sei mesi egli avrebbe soggiornato in I._____ circa 25 giorni. Nel 2023, avrebbe soggiornato 14 giorni in Italia. Per quanto riguarda i voli, alcuni sarebbero partiti da K._____ diretti a P._____, siccome prima della partenza sarebbero stati ancora necessari dei colloqui presso la sede di J._____ a K._____. L._____ sarebbe controllata dal fondo J._____. Gli altri voli per l’I._____ sarebbero partiti da Q._____, in quanto Q._____ sarebbe più vicina e i prezzi dei biglietti sarebbero più bassi. Il ricorrente ha specificato, inoltre, che i due appartamenti di sua proprietà in Svizzera non sarebbero affittati. La sua abitazione primaria sarebbe a E._____ e l’abitazione di vacanza a M._____. A tal proposito, ha allegato il modulo fiscale Immobili del 2023. H. Con decisione del 9 maggio 2025, l’UMDC ha accertato che il permesso di domicilio UE/AELS di A._____ sarebbe decaduto il 31 dicembre 2023, motivando, in sintesi, che questi non avrebbe dimostrato un soggiorno prevalente e un centro degli interessi di vita in Svizzera a partire da luglio 2023, bensì solo soggiorni sporadici. I. Contro questa decisione, il 28 maggio 2025, A._____ ha presentato ricorso amministrativo al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (in seguito: DGSS). Ha segnalato, in particolare, di aver stipulato un nuovo contratto di collaborazione indipendente con la F._____ il 12 maggio 2025. Tale contratto prevedrebbe la fornitura di servizi di consulenza in ambito industriale. Ha eccepito, inoltre, che, stando alla giurisprudenza, per stabilire la presenza minima in Svizzera presupposta per il mantenimento di un permesso di soggiorno, non tornerebbero applicabili né il criterio del centro degli interessi di vita né quello del domicilio. L’UMDC avrebbe invece ingiustamente applicato questi criteri per giustificare la decadenza del permesso, quando piuttosto sarebbero determinanti o la notifica di partenza o un soggiorno all’estero di sei mesi (a prescindere da brevi ritorni in Svizzera per ragioni turistiche o familiari), cosa che però non verrebbe sostenuta dall’UMDC. La decisione sarebbe insostenibile anche perché, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, il termine di controllo del suo permesso sarebbe già scaduto (dal 30 aprile 2025). L’UMDC non avrebbe pertanto più avuto
4 / 14 margine di manovra per pronunciarsi in merito. Semmai, esso avrebbe dovuto verificare se sussisteva il diritto al rinnovo. Nel presente caso, non sussisterebbero motivi contrari al rinnovo, ancor meno tali motivi verrebbero fatti valere dall’UMDC. L. Nella presa di posizione dinanzi al DGSS del 5 giugno 2025, l’UMDC ha osservato che un contratto di consulenza con F._____ sarebbe già stato stipulato a partire dal 1° giugno 2023. In base al tipo di accordo, potrebbe essere fatto valere un diritto di soggiorno nell’ambito di una domanda di rilascio di un nuovo permesso. Tuttavia, tale accordo sarebbe irrilevante in questo procedimento di decadenza del permesso. M. Con replica dinanzi al DGSS del 24 giugno 2025, A._____ ha allegato 11 dichiarazioni che non solo attesterebbero l’effettivo domicilio in Svizzera, ma che dimostrerebbero pure il suo vivo e fattivo attaccamento ad essa e alle sue istituzioni. N. Con decisione dipartimentale del 23 gennaio 2026, il DGSS ha respinto il ricorso, ritenendo, in sostanza, che sarebbe incontestato che il ricorrente sia stato presente a E._____ o in Svizzera per un periodo sufficiente fino a metà giugno 2023. Ma a partire da metà giugno 2023 A._____ avrebbe soggiornato a E._____ risp. in Svizzera solo sporadicamente, benché sia incontestato che abbia soggiornato anche a E._____ e che là abbia certi legami. La sola iscrizione all’A.I.R.E. non rappresenterebbe una prova di soggiorno, parimenti alla sola proprietà dei due appartamenti in Svizzera, a maggior ragione dato che A._____ sarebbe proprietario anche di immobili e fondi in Italia e in N._____. Circa il suo lavoro, il DGSS ha constatato che, nella lettera della F._____ del 15 giugno 2023, si confermerebbe che egli debba recarsi spesso in diversi Paesi per adempiere ai suoi compiti. Il tragitto di sola andata in auto da E._____ a O._____ richiederebbe circa tre ore. I certificati salariali della F._____ del 2023 e 2024 attesterebbero un guadagno netto di rispettivamente CHF 22'319.90 e CHF 19'271.60, quantunque dagli estratti delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione risulterebbero delle indennità giornaliere per il 2023 e il 2024 di rispettivamente CHF 92'267.00 e CHF 89'389.00. Non sarebbe pertanto chiaro se si trattasse solo di un guadagno intermedio. Ma anche ipotizzando che egli lavori presso un datore di lavoro in Svizzera, tale attività potrebbe essere svolta anche quale frontaliere o all’estero (da remoto). Secondo il contratto di consulenza, i luoghi di lavoro sarebbero l’Italia e l’I._____ e i voli partirebbero da questi Paesi. Di conseguenza, non vi sarebbe né un legame diretto con la Svizzera né un soggiorno professionale all’estero “a stella”, con luogo di partenza e ritorno in Svizzera. Inoltre, egli non avrebbe dimostrato soggiorni regolari in Svizzera. Il DGSS ha confermato che il nuovo accordo del 12 maggio 2025 sarebbe irrilevante per la presente procedura, dacché il permesso di
5 / 14 soggiorno sarebbe frattanto scaduto. Per di più, dai tabulati del telefono cellulare per il periodo da settembre 2024 a febbraio 2025 risulterebbero praticamente ogni giorno delle chiamate effettuate dall’estero risp. ricevute all’estero e poche chiamate sporadiche dalla Svizzera. Inoltre, a partire dal 18 giugno 2023 fino a fine febbraio 2025, i movimenti bancari si sarebbero fortemente ridotti rispetto al periodo precedente. Si tratterebbe di forti indizi a sostegno del fatto che, a partire da metà giugno 2023, A._____ avrebbe soggiornato solo sporadicamente in Svizzera. Riguardo alle 11 dichiarazioni di sostegno di conoscenti inoltrate, il DGSS ha rilevato che si tratterebbe di una lettera standard, su cui le persone avrebbero dovuto semplicemente apporre la data e la firma (alcune non riporterebbero nemmeno la data). Oltretutto, si tratterebbe di dichiarazioni molto generiche, prive di contenuto rilevante relativo al tipo e alla durata della presenza (e quindi potrebbero riferirsi anche al periodo precedente la metà giugno 2023, per il quale sussisterebbe un indiscusso soggiorno effettivo e prevalente a E._____). Nessuna di queste 11 persone vivrebbe peraltro a E._____. Non sarebbe altresì chiaro quale relazione abbiano con A._____. Non si potrebbe per di più escludere che si tratti di dichiarazioni di cortesia. La significatività delle dichiarazioni sarebbe pertanto esigua. Oltre a ciò, non vi sarebbero stretti rapporti di parentela che depongono in favore di una presenza minima in Svizzera. Stando alle dichiarazioni di A._____, la figlia avrebbe deciso di interrompere gli studi, notificando la propria partenza da E._____ nell’autunno 2023. Oltre a quanto precede, egli sarebbe legalmente separato dalla moglie. Il DGSS rimproverava al ricorrente che, se questi avesse voluto, avrebbe potuto inoltrare più documenti e fornire indicazioni complete. Il DGSS ha concluso che, nel quadro generale, non vi sarebbero indizi per una presenza fisica minima in Svizzera da fine giugno 2023. Nel migliore dei casi, egli sarebbe tornato solo per breve tempo in Svizzera. Il permesso di soggiorno sarebbe perciò decaduto. All’obiezione secondo cui il termine per la verifica del permesso di soggiorno sarebbe già stato scaduto al momento dell’emanazione della decisione dell’UMDC e, quindi, si sarebbe solo potuto verificare un diritto al rinnovo del permesso, il DGSS ha osservato che la decadenza di un permesso avverrebbe per legge, nel momento in cui si sarebbero concretizzate le rispettive condizioni. La decisione impugnata dell’UMDC, accertante questo fatto, avrebbe mero carattere dichiarativo. La partenza per l’estero sarebbe stata registrata per il 31 dicembre 2023, ovvero sei mesi dopo la data a partire dalla quale non vi sarebbero prove di un soggiorno nel senso di una presenza fisica minima in Svizzera. O. Avverso questa decisione dipartimentale, il 16 febbraio 2026, A._____ (in seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendo, in via materiale, l’annullamento della decisione impugnata e, di
6 / 14 conseguenza, che il suo permesso di dimora (recte: domicilio) sia riconosciuto come valido fino alla data di scadenza il 30 aprile 2025 e che la sua domanda di proroga del 27 febbraio 2025, intesa al rinnovo del permesso, sia accolta; in via eventuale, che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati all’istanza inferiore per nuova decisione. Il ricorrente fa valere un accertamento arbitrario dei fatti e un abuso del potere di apprezzamento dell’istanza inferiore. Oltre a puntualizzare quanto già esposto dinanzi alle istanze precedenti, ha aggiunto che nel contesto della recente assemblea del Comune parrocchiale di E._____, egli sarebbe stato eletto revisore dei conti, dimostrando così di vivere effettivamente a E._____, come da attestazione allegata. Egli ha sostenuto inoltre che, se già un contratto di locazione creerebbe un indizio di presenza fisica, come anche menzionato nella decisione impugnata, una casa primaria e un appartamento secondario ne formerebbero una prova. P. Nella presa di posizione del 24 febbraio 2026, il DGSS (in seguito: convenuto) ha concluso al rigetto del ricorso, rinviando sostanzialmente alle proprie considerazioni nella decisione impugnata. In merito all’attestazione del Comune parrocchiale, ha osservato essenzialmente che questa andrebbe valutata come le lettere inoltrate nella procedura di ricorso amministrativo. Benché non si tratti di una lettera standard, essa ugualmente conterrebbe delle dichiarazioni generiche, prive di un contenuto rilevante relativo al tipo e alla durata della presenza del ricorrente in Svizzera. Siccome non verrebbe spiegato per quale periodo debba valere la presenza, il suo valore probatorio sarebbe ridotto, essendo indisputata la presenza fino a giugno 2023. Essa non influirebbe pertanto sul risultato. Q. Con disposizione ordinatoria del 25 febbraio 2026, il Presidente della Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo ha confermato l’effetto sospensivo al ricorso, precedentemente concesso in via superprovvisionale il 18 febbraio 2026. R. Nella replica del 9 marzo 2026, il ricorrente si è riconfermato nei suoi petiti, criticando, in sostanza, il fatto che il convenuto consideri l’attestazione del Comune parrocchiale alla stregua di una dichiarazione generica; quando invece essa confermerebbe che egli mantiene un legame costante con la comunità, partecipando regolarmente alle celebrazioni e ai momenti di vita collettiva. Secondariamente, si sarebbe attestata la sua nomina quale revisore dei conti, circostanza, questa, che significherebbe un soggiorno abituale a E._____ e un’integrazione nella realtà locale. Inoltre, il ricorrente ha presentato altre 11 attestazioni che dimostrerebbero, da sempre, la sua presenza nel Comune. Tra queste, spiccherebbero persone degne della massima fiducia e credibilità, come il Parroco di E._____ e l’ex Sindaca e AE._____.
7 / 14 S. In sede di duplica, il 13 marzo 2026, il convenuto ha affermato che le 11 nuove dichiarazioni, tutte datate 8 marzo 2026, non conterrebbero alcuna indicazione relativa al periodo durante il quale queste dovrebbero essere valide, riducendo così notevolmente la loro significatività per il periodo rilevante, ossia i mesi a partire da luglio 2023. T. Con triplica del 25 marzo 2026, il ricorrente ha esibito delle ulteriori dichiarazioni di complemento relative al periodo. Considerando in diritto: 1. Il Tribunale d’appello è competente per il giudizio sul presente ricorso contro la decisione dipartimentale del 23 gennaio 2026 (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. c LGA [CSC 370.100]). Gli ulteriori requisiti processuali sulla forma (art. 38 cpv. 1 e 2 LGA), la tempestività (52 cpv. 1 LGA) e la legittimazione (art. 50 LGA) non danno adito a osservazioni, per cui il ricorso è ricevibile. 2. È controverso se il permesso di domicilio UE/AELS del ricorrente sia decaduto con effetto al 31 dicembre 2023 (vale a dire sei mesi dopo il 1° luglio 2023, data prima di cui era dimostrato un soggiorno in Svizzera) a seguito di un soggiorno prevalente all’estero superiore a sei mesi e di soggiorni solo sporadici in Svizzera risp. dell’insussistenza di una presenza fisica minima in Svizzera. 3.1. Il ricorrente è cittadino italiano e può, quindi, di principio, appellarsi all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) nonché al Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia (RS 0.142.114.541), alla relativa Dichiarazione d’applicazione (RS 0.142.114.541.3), quale lavoratore in Svizzera all’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548), o ad altri pertinenti trattati internazionali (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_389/2025 del 20 gennaio 2026 consid. 1.1 e 4.1). Per la decadenza del permesso di domicilio UE/AELS si applicano (sussidiariamente) le disposizioni della LStrI e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) (cfr. art. 2 LStrI e art. 1 cpv. 1 OASA; sentenze del Tribunale federale 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.2, 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 2.2). 3.2. Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStrI); esso può però decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 63 LStrI). La decadenza interviene, tra l'altro, al momento della notifica della
8 / 14 partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure con il trascorrere di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera senza notificare la partenza e senza domandare il mantenimento del permesso per i quattro anni successivi (cfr. art. 61 cpv. 2 LStrI; art. 79 OASA). Dalla prassi concernente l'art. 61 cpv. 2 LStrI risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Se questi criteri formali sono soddisfatti, il permesso decade per legge, ovvero automaticamente; le ragioni o i motivi dell’assenza all’estero non sono rilevanti. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritiene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (cfr. art. 79 cpv. 1 OASA). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese. L’ALC ha su questo punto un approccio analogo a quello dell'art. 61 cpv. 2 LStrI (prima frase). In effetti, gli artt. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC prevedono che l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere un permesso di soggiorno è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (cfr. DTF 149 I 66 consid. 4.7, 145 II 322 consid. 2.2 seg.; sentenze del Tribunale federale 2C_148/2025 del 12 giugno 2025 consid. 3.1 seg., 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1, 2C_410/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 3.1, 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 4.1, 4.4.1 e rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.4.1). Il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia, la relativa Dichiarazione d’applicazione nonché l’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera non contengono norme specifiche sulla decadenza di permessi di soggiorno, per cui non sono determinanti. Ulteriori norme internazionali applicabili in materia non sono né ravvisabili né sono state invocate. 3.3. Se il soggiorno all’estero è stato interrotto, occorre verificare se la persona continui ad avere il proprio centro degli interessi in Svizzera o se il soggiorno in Svizzera fosse finalizzato esclusivamente a interrompere il decorso del termine ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 LStr (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1 con riferimenti). È tuttavia anche in questo caso determinante stabilire se i soggiorni in Svizzera debbano essere considerati meramente temporanei o tali da interrompere il termine. Il centro della propria vita costituisce un elemento di riferimento a tal fine. Se un soggiorno in Svizzera debba
9 / 14 essere qualificato come meramente temporaneo, dipende in modo determinante dallo scopo che la persona in questione intende perseguire. In caso di controversia, lo scopo perseguito può essere dedotto tipicamente solo sulla base di elementi esterni (indizi). Occorre basarsi, in primo luogo, sulla durata dell'assenza dal territorio nazionale e sul centro degli interessi. Il fatto che una persona ritorni in Svizzera solo per un breve periodo di pochi giorni o poche settimane e trascorra la maggior parte del tempo all’estero indica che si tratta di un soggiorno meramente temporaneo. Tuttavia, anche un soggiorno di due mesi può avere carattere meramente temporaneo a seconda dello scopo. A favore di un soggiorno meramente temporaneo depone il fatto che lo straniero ritorni in Svizzera solo per uno scopo concreto, ad es. per adempiere a degli impegni, e non per il soggiorno (permanente) nel Paese in quanto tale. Per contro, il ritorno regolare per uno scopo generale e duraturo, ad es. per l’esercizio di un’attività lucrativa o per l’esercizio della cura parentale, depone a favore di un soggiorno che interrompe il termine (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_92/2025 del 3 ottobre 2025 consid. 6.2 seg.). 3.4. In generale, quali indizi di una presenza in Svizzera, entrano ad es. in considerazione: contratto di locazione, conferme di terzi o eventuali contratti con terzi che accertano la presenza in Svizzera, visite mediche, contatti con le autorità (uffici di esecuzione e uffici di tassazione), visite regolari da parte di parenti in Svizzera, multe di circolazione, fatture telefoniche, ricevute di pagamento ecc. (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5 con riferimento). 4. Preliminarmente, si osserva che l’accertamento della decadenza del permesso di soggiorno ha mero carattere dichiarativo (per analogia rispetto alla concessione di un permesso cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.2 con rinvii a DTF 136 II 329 consid. 2.2, 134 IV 57 consid. 4). Pertanto, il ricorrente sostiene erroneamente che, essendo il termine per la verifica del permesso di soggiorno già stato scaduto al momento dell’emanazione della decisione dell’UMDC, si sarebbe solo potuto verificare un diritto al rinnovo del permesso. 5.1. Questo Tribunale conferma le conclusioni a cui è giunta l’istanza inferiore. Da metà giugno 2023 in avanti il soggiorno del ricorrente è divenuto solo sporadico. Gli elementi formali, come l'iscrizione all'A.I.R.E. e la proprietà di due appartamenti in Svizzera non sono sufficienti a dimostrare una presenza fisica minima in Svizzera, anche perché il ricorrente, stando alla dichiarazione d’imposta 2023, possiede due immobili e un terreno pure in Italia e in N._____ (appartamento a R._____, terreno a S._____ e casa di vacanza a T._____) (cfr. doc. C.I/43). È dunque irrilevante il
10 / 14 fatto che l’abitazione – da lui definita primaria – a E._____ sia più grande dell’abitazione – da lui definita di vacanza – a M._____ (X._____). 5.2. Si rileva altresì che, dopo essere stato direttore generale (CEO) della D._____, E._____, da maggio 2015 a marzo 2021, il ricorrente è stato disoccupato, finché non ha trovato un nuovo impiego attraverso la F._____, con sede a G._____, che, oltre ad attività di consulenza aziendale, svolge attività di collocamento privato e di fornitura di personale a prestito. Così, nel periodo in questione, il ricorrente ha lavorato come consulente del gruppo L._____, ovvero L._____ S.p.A. (O._____) e L._____ U._____ controllate dal fondo J._____, con sede a K._____ SPA (cfr. doc. C.I/1, 43, 53). Ha iniziato dapprima con contratto del 3 giugno 2023 a tempo determinato con inizio il 1° e fine il 30 giugno 2023 e, in seguito, con contratto del 13/14 giugno 2023 a tempo indeterminato. Stando al relativo contratto, sembra che il ricorrente sia stato impiegato a tempo pieno, vista la remunerazione concordata di 8'500.00 EUR mensili (cfr. doc. C.I/43). Tuttavia, i versamenti effettivi, secondo i documenti agli atti, sono stati inferiori e il ricorrente ha contemporaneamente percepito importanti indennità di disoccupazione (anche) nel 2023 e nel 2024 (cfr. certificati salariali 2023 e 2024, estratti conto bancario 2023 e 2024 [doc. C.I/43]). Il convenuto ha constatato che non sarebbe stato chiarito se si trattava di un guadagno intermedio. Il ricorrente non si è espresso al riguardo. Ad ogni modo, partendo dal presupposto che l’impiego del ricorrente non era a tempo pieno e che si trattava di un guadagno intermedio, resta comunque determinante il fatto che il contratto di consulenza con il ricorrente stabilisce come luoghi di adempimento l'Italia e l’I._____ (in misura del 50% presso la sede a O._____, a quasi tre ore di auto da E._____, e per il restante 50% presso la sede a V._____; cfr. doc. C.I/43). Indipendentemente dal numero di soggiorni effettivi all’estero per lavoro, va dedotto che, nel periodo in esame, non vi era (più) un legame diretto con la Svizzera per lavoro. Già solo l’aspetto lavorativo, in concreto l’impiego presso una ditta di collocamento con sede in Svizzera e la fornitura (continua) delle prestazioni lavorative di consulenza presso un’azienda all’estero, depone dunque contro una presenza minima in Svizzera. Il nuovo accordo stipulato il 12 maggio 2025 con la F._____, per la consulenza di una nuova azienda, ovvero della W._____, C._____, con prestazione di 40 ore di lavoro settimanali e compenso di EUR 6'700.00 mensili e con possibilità di esercitare l’attività presso le diverse sedi della società, o, in alternativa, in remoto (cfr. doc. C.II/1), non può peraltro essere preso in considerazione, poiché il permesso di soggiorno nel frattempo (il 31 dicembre 2023) era già decaduto. Per inciso, questo nuovo contratto non sembra suscettibile di cambiare la conclusione di cui sopra. Resta però impregiudicata la possibilità di
11 / 14 presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di soggiorno basata su di esso. 5.3. Inoltre, i tabulati telefonici da settembre 2024 a febbraio 2025 mostrano che il ricorrente si trovava praticamente ogni giorno all'estero (tra 24 e 30 giorni al mese di chiamate dall’estero risp. ricevute all’estero ([Italia, Y._____ e N._____]). Le chiamate effettuate dalla Svizzera sono state rare (due mesi con zero giorni, due mesi con due giorni, un mese con tre giorni e un mese con otto giorni di traffico telefonico risp. utilizzo dati in Svizzera) (cfr. doc. C.I/43, 45, 47 e 48). Anche i movimenti bancari da luglio 2023 a febbraio 2025 mostrano che le transazioni in Svizzera si sono drasticamente ridotte rispetto al periodo tra gennaio e giugno 2023 (con otto fino a 12 giorni di transazioni per mese). In sette mesi su 20 non c'è stato alcun movimento in tal senso; in altri cinque mesi vi è stato un solo giorno con una rispettiva transazione e in altri cinque mesi ancora figurano risp. solo due, tre o quattro giorni con delle transazioni. Un'attività maggiore è stata registrata unicamente tra aprile e giugno 2024 (cfr. doc. C.I/43, 45, 47 e 48; si noti, per inciso, che i rilevamenti del convenuto divergono lievemente solo in alcuni punti da quanto sopra: il convenuto ha rilevato che in otto [invece di sette; cfr. transazioni dell’11 e 12 dicembre 2024] mesi su 20 non sarebbe stata registrata alcuna transazione e in quattro [invece di cinque] mesi solo due movimenti [invece di due, tre risp. quattro giorni di movimenti; cfr. in aggiunta movimenti del 20 settembre 2023 e del 2 e 16 novembre 2023] al mese con un legame con la Svizzera). Come ritenuto dal convenuto, questi sono forti indizi che, a partire da metà giugno 2023, il ricorrente ha soggiornato solo sporadicamente in Svizzera. 5.4. Oltretutto, non sussistono stretti legami familiari che giustifichino l’asserita presenza a E._____: il ricorrente è legalmente separato dalla moglie e la figlia ha interrotto gli studi, notificando la sua partenza dalla Svizzera nell'autunno 2023. Oltre a ciò, il fatto che il ricorrente sia recentemente stato eletto revisore dei conti del Comune parrocchiale di E._____, contrariamente alla sua tesi, non dimostra che egli viva effettivamente a E._____. Tale attività, infatti, può essere svolta anche da remoto e/o in occasione di brevi rientri in Svizzera. Infine, le 11 lettere di sostegno prodotte dinanzi al convenuto sono state giustamente ritenute di scarso valore probatorio, trattandosi, infatti, di testi standardizzati e generici, i cui contenuti potrebbero riferirsi al periodo precedente a giugno 2023, firmati da persone che non risiedono nemmeno a E._____ (tre abitano a G._____, cinque in altre zone del Z._____, una persona a AA._____, una a AB._____ e una a AC._____), i cui legami con il ricorrente non sono chiari (cfr. doc. C.II/5). Circa le 11 attestazioni inoltrate in questa sede, tutte datate 8 marzo 2026, si osserva che, nonostante nei complementi
12 / 14 del 24 marzo 2026 di sei firmatari si faccia riferimento al periodo a partire da luglio 2023 e benché tra i complessivi 11 firmatari vi siano delle persone conosciute e degne di credibilità come per esempio il Parroco e l’ex Sindaca e AE._____ di E._____, si tratta comunque di testi standardizzati e generici. I firmatari dichiarano che il ricorrente abiterebbe e vivrebbe effettivamente a E._____, dove lo si potrebbe incontrare. Parteciperebbe alla vita sociale del paese e sarebbe pure presente ai culti religiosi presso la chiesa (cfr. doc. B.4, B.5). Queste persone non descrivono, tuttavia, in quali particolari circostanze hanno incontrato il ricorrente e con quale frequenza. Posti gli altri forti indizi di cui sopra, che militano contro una presenza fisica minima in Svizzera, queste dichiarazioni non sono in grado di sovvertire la conclusione del convenuto, secondo cui non è più riscontrabile una presenza fisica minima in Svizzera. Più dettagliata è, invece, la lettera del 15 gennaio 2026 del Presidente del Comune Parrocchiale di E._____ (tra i firmatari di cui sopra) che, sebbene sia datata prima della decisione impugnata, non è riscontrabile negli atti dell’istanza inferiore (cfr. doc. C.II) ed è quindi stata prodotta solo in questa sede. Questi non solo ha sottolineato l’ottima reputazione di cui godrebbe il ricorrente nella comunità locale, ma ha pure specificato che egli manterrebbe un legame costante e sincero con la comunità, partecipando regolarmente, compatibilmente con i suoi doveri lavorativi, alle celebrazioni e ai momenti di vita collettiva. La sua presenza, seppur non sempre continuativa, sarebbe tuttavia significativa, conosciuta e apprezzata (cfr. doc. B.3). In questa dichiarazione, il Presidente del Comune Parrocchiale di E._____ attesta una partecipazione regolare del ricorrente alla vita collettiva, ma ne relativizza la portata, subordinandola alla compatibilità con i doveri lavorativi. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, costituenti un forte indizio contro una presenza fisica minima in Svizzera, la "regolarità" da lui dichiarata non può essere interpretata come una presenza frequente e non è pertanto idonea a smentire la conclusione circa l'assenza di una presenza fisica minima in Svizzera nel periodo in questione. Le attestazioni esibite dimostrano dunque tuttalpiù una certa presenza nel Comune, ma non una presenza minima ai sensi della giurisprudenza succitata. A titolo abbondanziale, va notato che tali dichiarazioni sono state prodotte solo in sede di ricorso. Considerato l’obbligo di collaborazione, sarebbe tuttavia spettato al ricorrente presentarle già dinanzi all’UMDC o al convenuto. In definitiva, nel quadro generale, non emergono indizi di una presenza fisica minima in Svizzera a partire da giugno 2023, se non per brevi rientri. 5.5. Ciò stante, non corrisponde al vero che il convento sia giunto alle sue conclusioni come se avesse applicato i criteri non pertinenti del centro degli interessi di vita e del domicilio, come ingiustamente asserito dal ricorrente. Inconferente per il caso concreto e, in ogni caso, di carattere generico è infine l’accenno ricorsuale
13 / 14 alla circostanza che nel Comune di AD._____ sarebbero stati concessi dei permessi a dei criminali; motivo per il quale, non ci si deve chinare oltre al riguardo. 6. In conclusione, il convenuto ha giustamente accertato la decadenza del permesso di domicilio del ricorrente. Per i suesposti motivi il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 7. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali composte da una tassa di Stato e spese di cancelleria sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). La tassa di Stato è fissata a CHF 1'500.00. Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA).
14 / 14 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’500.00 – e le spese di cancelleria di CHF 316.00 totale CHF 1’816.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazione]