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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 01.12.2025 VR1 2025 32

1. Dezember 2025·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·1,788 Wörter·~9 min·7

Zusammenfassung

accesso a documenti ufficiali, diniego di giustizia | Öffentlichkeitsprinzip

Volltext

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 1° dicembre 2025 comunicata il 3 febbraio 2026 [Con sentenza 1C_109/2026 del 6 maggio 2026 nella misura in cui ammissibile il ricorso contro questa sentenza è stato accolto.] N. d'incarto VR1 25 32 Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo Composizione Righetti, presidente Paganini, attuario Parti A._____ ricorrente contro B._____ convenuta patrocinata dall'avvocato Marco Robbiani Oggetto accesso a documenti ufficiali (diniego di giustizia)

2 / 7 Ritenuto in fatto: A. Con domanda di accesso a documenti ufficiali del 12 febbraio 2025, A._____ (in seguito: richiedente) ha chiesto alla B._____ (in seguito: C._____), presso cui è stato impiegato fino a fine maggio 2025, di trasmettergli diversi documenti, tra cui il verbale dell’incontro svoltosi con lui in data 13 novembre 2024 in versione integrale. B. Nel susseguente scambio di corrispondenza, la C._____ sosteneva che il verbale del 13 novembre 2024 inviato al richiedente in data 23 dicembre 2024 rappresenterebbe la versione integrale, mentre il richiedente insisteva che il verbale ricevuto sarebbe lacunoso, rinnovando la domanda di accesso il 19 marzo 2025. C. Con lettera del 2 aprile 2025, il ricorrente ha, fra l’altro, ripostulato l’invio della versione integrale del suddetto verbale e il (ri)invio del verbale già ricevuto, ma questa volta con libero accesso e senza obbligo di riservatezza, nonché la trasmissione dei due documenti in formato “.elm” oppure “.word” con indicazione della data di creazione e ultima modifica. Inoltre, egli, con la lettera succitata, ha trasmesso una nuova domanda d’accesso al verbale del Consiglio direttivo del 4 settembre 2024, in particolare al punto 5.3. D. Con scritto del 15 aprile 2025, la C._____, in sostanza, ha comunicato al richiedente che, a causa del suo comportamento abusivo, non avrebbe più dato seguito a sue richieste di accesso a documenti. E. Il 23 aprile 2025 (data del timbro postale) il richiedente (in seguito: ricorrente) è insorto al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni con ricorso per denegata giustizia, chiedendo che alla C._____ sia intimato di accordargli tempestivamente l’accesso ai documenti ufficiali richiesti oppure di emanare le rispettive decisioni di rifiuto totale o parziale delle sue domande. F. Nella risposta del 16 giugno 2025, la C._____ (in seguito: convenuta) ha concluso all’irricevibilità del ricorso, in via subordinata al suo respingimento. G. Nel secondo scambio di scritti (replica del 21 giugno 2025 e duplica del 2 luglio 2025), le parti si sono confermate nelle loro precedenti richieste. H. In seguito alla comunicazione da parte del Tribunale d’appello di una sentenza con motivazione breve il 12 dicembre 2025, con scritto del 12 gennaio 2026, il ricorrente ha tempestivamente chiesto l’emanazione di una sentenza interamente motivata. Considerando in diritto:

3 / 7 1.1. Il Tribunale d’appello è competente per l’esame del presente ricorso per denegata giustizia e, in generale, per un esame materiale di una rifiutata richiesta di accesso a documenti ufficiali (art. 13 della Legge sul principio di trasparenza [Legge sulla trasparenza; CSC 171.000] i.c.d. con gli artt. 49 segg. LGA [CSC 370.100]). 1.2. Il Tribunale decide in merito al presente ricorso nella composizione di giudice unico, essendo lo stesso manifestamente infondato, per quanto ricevibile (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 1.3. Il ricorrente chiede ai rispettivi giudici di questo Tribunale di valutare la propria ricusazione nel caso sussistano motivi di ricusazione, segnatamente particolari rapporti di amicizia con uno o più membri del Consiglio direttivo della convenuta o con la sua segretaria generale. Non avendo il ricorrente formulato una richiesta di ricusa, ma avendo solo reso attento il Tribunale sull’obbligo d’ufficio di valutare motivi di ricusazione (art. 6a LGA), non si entra ulteriormente nel merito della domanda. Per inciso, si noti che il giudice chiamato a decidere non ha ravvisato motivi di ricusazione. 2. Contestato è se la convenuta ha giustamente negato l’accesso agli atti richiesti dal ricorrente. Considerati i documenti già ricevuti, oggetto di discussione è soltanto ancora la mancata consegna del verbale del 13 novembre 2024 in forma integrale nonché del verbale della seduta del Consiglio direttivo del 4 settembre 2024. 3. Innanzitutto, è contestata l’applicazione personale alla convenuta della Legge sulla trasparenza. 3.1.1. Giusta il suo art. 2 cpv. 1, la Legge sulla trasparenza si applica a tutti gli organi pubblici. Secondo il cpv. 2, sono considerati organi pubblici anche le persone fisiche o giuridiche o altre organizzazioni di diritto privato per quanto adempiano compiti pubblici cantonali loro delegati. 3.1.2. Il diritto dell’amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 Cost., comprende, in primo luogo, il diritto a un esame effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte dell’autorità adita. L’autorità che rifiuta di entrare in materia di una domanda o di un ricorso si rende quindi colpevole di un diniego di giustizia. Vi è diniego di giustizia, qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. ad es. PTA 2009 n. 37 consid. 3a con rinvii).

4 / 7 3.2. Come si vedrà in seguito, l’applicabilità materiale della Legge sulla trasparenza ai documenti in questione deve essere negata. Non occorre dunque approfondire la questione controversa dell’applicazione personale della stessa alla convenuta, che è un’associazione di diritto privato, e, di conseguenza, se ad essa sia stato delegato l’adempimento di un compito pubblico (art. 2 cpv. 2 lett. c Legge sulla trasparenza). 3.3. In questa sede, le parti si sono espresse sulla questione materiale – contemplata anche dalla richiesta di cui al petito 2 del ricorrente (primo periodo) di intimare alla convenuta di accordargli l’accesso ai documenti richiesti. Pertanto, anche se la Legge sulla trasparenza fosse personalmente applicabile alla convenuta – quesito, questo, che può rimanere qui irrisolto – e questa avesse dovuto emanare una decisione formale (di rifiuto) risp. avesse commesso un diniego di giustizia, un rinvio della causa ad essa allo scopo di emanare una rispettiva decisione rappresenterebbe una vana formalità (giro a vuoto; cfr. fra le tante DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; sentenza del Tribunale federale 1C_374/2024 del 16 ottobre 2025 consid. 4.1, 4.5). 4. La questione materiale può dunque essere trattata in questa sede per ragioni di economia procedurale. 4.1. A mente del ricorrente, i documenti da lui richiesti andrebbero considerati documenti ufficiali. In particolare, la definizione di documento ufficiale secondo la Legge sulla trasparenza e i relativi materiali di legge varrebbe indubbiamente anche per quanto concerne il verbale dell’incontro del 13 novembre 2024. 4.2. Il principio di trasparenza e la relativa legge si applicano solo ai documenti ufficiali. Per essere definito tale, l’informazione nel documento deve concernere l’adempimento di un compito pubblico (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. c Legge sulla trasparenza). Non sono considerati ufficiali, tra l’altro, i documenti destinati all'uso personale (art. 6 cpv. 3 lett. c Legge sulla trasparenza). 4.3. In concreto, considerati i documenti già ricevuti dal ricorrente da parte della convenuta, contestata è soltanto ancora la mancata consegna del verbale del 13 novembre 2024 in forma integrale nonché del verbale della seduta del Consiglio direttivo del 4 settembre 2024. Il verbale del 13 novembre 2024 concerne un incontro tra il ricorrente, il presidente e i membri del Consiglio direttivo della convenuta per questioni inerenti al rapporto lavorativo con il ricorrente. Esso non concerne l’adempimento di un compito pubblico ed è destinato all’uso personale. Non configura perciò un documento ufficiale ai sensi della Legge sulla trasparenza.

5 / 7 Per inciso, il relativo verbale è stato consegnato al ricorrente (cfr. doc. B.2). La produzione nell’asserita forma integrale andrebbe semmai richiesta nell’ambito di un eventuale contenzioso civile inerente alla disdetta del rapporto lavorativo. L’ulteriore richiesta di accesso al verbale della seduta del Consiglio direttivo del 4 settembre 2024, non trasmesso al ricorrente, è altresì finalizzata all’ottenimento di un documento risp. di un estratto dello stesso in merito a una questione di rapporto lavorativo tra la convenuta e il ricorrente – segnatamente il punto 5.3, a cui si rinvia nel verbale della seduta del Consiglio direttivo del 5 novembre 2024 in relazione ai problemi verificatisi con il ricorrente (cfr. doc. B.1). Nemmeno questo documento può, dunque, essere ritenuto un documento ufficiale ai sensi della Legge sulla trasparenza. Bisogna dunque concludere al rigetto della richiesta materiale del ricorrente volta a intimare alla convenuta l’accesso ai documenti ancora richiesti. 5. Infine, oltre al possibile diniego di giustizia formale, nel comportamento della convenuta non è ravvisabile una violazione del divieto d’arbitrio o del principio della buona fede (art. 9 Cost.), peraltro invocati in maniera insufficientemente motivata dal ricorrente, cosicché su tale quesito non ci si deve in ogni caso chinare oltre. 6. In conclusione, per quanto ricevibile, il ricorso va respinto. 7.1. Come anticipato nella sentenza con motivazione breve comunicata il 12 dicembre 2025, le spese processuali per la motivazione completa sono poste a carico del ricorrente, che l’ha richiesta e che comunque è soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). Per questa sentenza, la quale, per ragioni di economia processuale, si esprime sulla questione materiale e non occasiona costi processuali relativi a una decisione sul presunto diniego di giustizia (resasi superflua per l’appunto con l’emanazione di questa decisione materiale), sono riscosse spese processuali per un importo complessivo di CHF 3'000.00. Questo importo è compensato con l’anticipo di CHF 2'000.00 già versato dal ricorrente. 7.2. Giusta l’art. 78 cpv. 2 LGA, alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Al riguardo si rileva che, nell’ipotesi in cui la convenuta non sottostia al campo di applicazione personale della Legge sulla trasparenza, essa vincerebbe la causa non nell’esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, cosicché l’art. 78 cpv. 2 LGA non sarebbe applicabile. Essendo rappresentata da un legale, essa in tale ipotesi avrebbe dunque diritto al rimborso di congrue ripetibili, come richiesto. Nell’ipotesi invece che sia soggetta alla Legge sulla trasparenza, andrebbe concluso che ella vincerebbe la causa nell’esercizio delle sue attribuzioni ufficiali. Ad ogni modo vi

6 / 7 sarebbe un valido motivo per discostarsi dalla regola di cui all’art. 78 cpv. 2 LGA, poiché la convenuta ha dovuto difendersi nel quadro di un rifiuto di divulgare documenti che non rientrano nell’applicazione materiale della Legge sulla trasparenza. In entrambi i casi, dunque, la convenuta ha diritto al rimborso di ripetibili. In assenza di una nota d’onorario, il Tribunale d’appello ritiene che, a tale titolo, il ricorrente deve rifondere alla convenuta un importo forfettario complessivo di CHF 500.00.

7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate spese processuali di CHF 3'000.00. Tali spese sono poste a carico di A._____ e sono compensate con l’anticipo versato di CHF 2'000.00, cosicché rimane ancora l’importo di CHF 1'000.00 da versare. 3. A._____ deve rifondere CHF 500.00 alla B._____ a titolo di ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]

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