Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 06.07.2026 SV2 2026 7

6. Juli 2026·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·7,951 Wörter·~40 min·11

Zusammenfassung

diritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 6 luglio 2026 comunicata il 8 luglio 2026 N. d'incarto SV2 26 7 Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente von Salis e Bäder Federspiel, giudici Schupp, attuaria Parti A._____ ricorrente patrocinato dall'avv. Simone Beraldi contro Cassa disoccupazione B._____ convenuta Oggetto diritto all'indennità LADI

2 / 20 Ritenuto in fatto: A. A._____, anno di nascita 1962, cittadino C._____, con permesso di soggiorno C (rilasciato il 12 agosto 2022 e valido fino al 6 settembre 2027), veniva assunto con un contratto di lavoro indeterminato e percentuale lavorativa del 100% presso D._____ AG, con luogo di lavoro E._____, dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2025. Il contratto di lavoro veniva risolto con convenzione di scioglimento, del 25 marzo 2025, nella quale si statuiva che, a partire da tale data, il lavoratore veniva esonerato dall’obbligo di lavorare e poteva cercare un nuovo posto di lavoro da subito. A._____ è sposato dal 2004 con una cittadina F._____, con la quale ha tre figli (2003, 2008, 2013), che risiedono insieme alla madre nel comune di G._____ (H._____), Z._____. B. Con comunicazione scritta del 30 giugno 2025 la Cassa Disoccupazione B._____ (di seguito Cassa), sezione di J._____, chiedeva a A._____ ragguagli in merito all’interruzione del rapporto di lavoro comunemente accordata. Con scritto recapitato l’11 luglio 2025 A._____ confermava il comune accordo relativo al licenziamento, precisando che, in ragione della sua situazione di salute, il manager avrebbe proposto lo scioglimento del contratto. C. A._____ inoltrava una domanda di indennità di disoccupazione datata 1° luglio 2025 e si iscriveva al collocamento, scegliendo la Cassa di K._____. D. Con scritto del 16 luglio 2025 la Cassa richiedeva ulteriori informazioni a A._____ volte alla verifica della residenza in Svizzera. Egli compilava e consegnava il preposto formulario il 24 luglio 2025. E. La Cassa di K._____ rilasciava una decisione datata 24 luglio 2025, nella quale riteneva che A._____ non era residente in Svizzera e gli negava il diritto all’indennità di disoccupazione. La Cassa sottolineava che la famiglia di A._____ risiedeva a G._____, in Z._____, e, secondo il formulario di risposta, egli avrebbe indicato di recarsi ogni fine settimana dalla famiglia. Inoltre, egli non avrebbe stipulato nessun contratto di locazione in Svizzera e non risultava essere membro di società, associazioni o altri enti. Pertanto, la Cassa riteneva il legame effettivo con la Svizzera unicamente lavorativo, in quanto, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, egli non avrebbe avuto il centro degli interessi in Svizzera e la sua residenza si sarebbe trovata a G._____; la Cassa lo considerava così quale “vero frontaliero”. F. Avverso tale decisione A._____ sollevava opposizione in data 15 settembre 2025, chiedendone l’annullamento.

3 / 20 G. Con comunicazione del 15 ottobre 2025 la Cassa (sezione di L._____), riferendosi all’opposizione, chiedeva a A._____ ulteriori delucidazioni in merito alla sua situazione residenziale. A._____ rispondeva con lettera del 30 ottobre 2025. Con scritto del 13 novembre 2025 la Cassa chiedeva ulteriori informazioni riguardo a degli accrediti estrapolati dagli estratti bancari e A._____ rispondeva con missiva del 25 novembre 2025. H. Nella decisione su opposizione del 17 dicembre 2025 la Cassa (sezione di L._____) respingeva l’opposizione e confermava la decisione del 24 luglio 2025, in quanto A._____ non poteva essere considerato effettivamente residente in Svizzera ai sensi della legge. La Cassa concludeva che il centro degli interessi personali e la residenza di A._____, in applicazione del criterio della probabilità preponderante, sarebbero stati in Z._____ presso la sua famiglia. Dunque, la competenza per le prestazioni di disoccupazione sarebbe spettata all’Z._____, quale stato di residenza. La Cassa riteneva che la dimora abituale risp. residenza effettiva in Svizzera si riconoscerebbe solo in presenza di tre condizioni cumulative: effettiva residenza, intenzione di continuare a risiedervi per un certo periodo e centro delle proprie relazioni personali e familiari. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali con la Svizzera, ancorché molto intense, non sarebbe sufficiente. La nozione di residenza in ambito di disoccupazione avrebbe carattere autonomo e si distinguerebbe da altre nozioni di legge. La Cassa spiegava che, sia un pendolare giornaliero – una persona attiva professionalmente in uno stato e risiedente in un altro stato, dove rientra giornalmente, e con luogo di lavoro e di dimora in zone vicine al confine – che il pendolare settimanale – che dimora in uno stato in cui lavora nei giorni lavorativi e rientra nello stato di residenza solamente nei giorni liberi – sarebbero considerati veri frontalieri. Chi rientra regolarmente nel proprio stato di residenza, anche solo i fine settimana, sarebbe un frontaliere. Un frontaliere vero sarebbe caratterizzato dal fatto che la sua permanenza nello stato limitrofo sarebbe finalizzata unicamente all’esercizio di un’attività lavorativa. In caso di disoccupazione, essi, non avendo più motivo di rimanere in tale stato, tornerebbero nello stato di residenza, luogo del centro dei propri interessi di vita. Secondo la legge, in tal caso, la competenza in materia di prestazioni di disoccupazione spetterebbe allo stato di residenza: in caso di disoccupazione completa, i frontalieri riscuoterebbero le prestazioni in tale stato. Dalla documentazione a disposizione e dalle dichiarazioni fatte, la Cassa riteneva accertati: la registrazione dell’assicurato come residente a M._____ presso la casa del padre della ex moglie, il possesso del permesso C (con rischio di perdita senza

4 / 20 residenza a M._____), conoscenze e relazioni, sia lavorative che personali, in Svizzera e pagamento di contributi sociali, imposte e cassa malati in Svizzera (come evidenziato dal conto corrente N._____). Inoltre, a mente della Cassa, l’assicurato avrebbe dichiarato di aver lavorato ed aver avuto la residenza in Svizzera da 30 anni. La Cassa non avrebbe potuto effettuare accertamenti riguardo alle spese inerenti all’appartamento di M._____, in quanto l’assicurato avrebbe comunicato di dividere tali costi. La Cassa concludeva che dalle verifiche fatte non sarebbe risultato verosimile che l’assicurato rientrasse, come dichiarato, solo una volta al mese dalla famiglia in Z._____, lasciando la moglie sola coi figli per 20 anni. Da M._____ al suo luogo di residenza in Z._____ il viaggio durerebbe circa un’ora (63.7 km) e quindi la famiglia sarebbe raggiungibile ogni fine settimana o giornalmente, in caso di necessità e volontà. La Cassa riportava una lista di pagamenti e spese di prima necessità (O._____) o prelievi nel P._____ effettuati tra gennaio 2024 e ottobre 2025. Viste le frequenti spese nel P._____ sarebbe difficilmente credibile che egli, invece di rientrare dalla famiglia a mezz’ora di vettura, sarebbe tornato a M._____. La Cassa non riteneva provata la terza condizione cumulativa sopraelencata, in quanto non ci sarebbe mai stato un ricongiungimento familiare in seguito al secondo matrimonio (e nemmeno l’intenzione). Il fatto che la sua famiglia risieda in un appartamento di proprietà dei genitori della moglie in Z._____, con un contratto di comodo gratuito, rappresenterebbe una situazione finanziaria favorevole; tuttavia, visto il guadagno lordo annuale degli ultimi 2.5 anni presso D._____ AG (ca. CHF 140'000.00 annuali), l’assicurato avrebbe potuto certamente trasferire la sua famiglia in Svizzera e permettersi un appartamento in affitto. Il fatto di doversi spostare tanto tra cantoni per lavoro, non sarebbe una spiegazione sufficiente per la mancata riunificazione familiare se ci fosse la volontà di vivere effettivamente in Svizzera. L’assicurato e la famiglia avrebbero potuto affittare un appartamento a M._____ o in R._____. Riguardo allo statuto di “falso frontaliere”, la Cassa riteneva che, ai sensi della legge europea, la competenza in materia di prestazioni di disoccupazione spetterebbe allo stato di residenza del lavoratore frontaliere. Tuttavia, per costante giurisprudenza, l’esigenza del domicilio in Svizzera potrebbe eccezionalmente venir meno per i lavoratori “falsi frontalieri”, ossia un lavoratore che, pur mantenendo formalmente un domicilio all’estero, risiederebbe in modo stabile e continuativo in Svizzera, dove avrebbe il centro delle proprie relazioni personali e professionali. Tale statuto sarebbe stato riconosciuto in casi particolari (pur in assenza del nucleo familiare) di lavoratori con permesso B attivi in cantieri o imprese temporanee, che alloggiavano

5 / 20 stabilmente in Svizzera in condizioni abitative modeste e che non potevano ragionevolmente trasferirsi sul territorio. La situazione, in casu, non rientrerebbe sotto tale fattispecie. I. In data 2 febbraio 2026 A._____ (di seguito ricorrente) interponeva ricorso al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni. Egli chiedeva l’annullamento della decisione su opposizione del 17 dicembre 2025 e, in via riformatoria, di riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. L. Con presa di posizione del 18 febbraio 2026 la Cassa sezione di L._____ (di seguito convenuta) chiedeva il respingimento del ricorso e la conferma della sua decisione. Considerando in diritto: 1. Impugnata è la decisione su opposizione del 17 dicembre 2025 (act. B.1/C.21) della convenuta. La decisione su opposizione è impugnabile mediante ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, giusta l’art. 1 cpv. 1 LADI (RS 837.0) i.c.d. con l’art. 2, l’art. 56 cpv. 1 e l’art. 57 LPGA. Ai sensi dell'art. 100 cpv. 3 LADI i.c.d. con l'art. 128 cpv. 1 OADI (RS 837.02), per l'esame dei ricorsi contro le decisioni (decisioni su opposizione) delle casse di disoccupazione, la competenza territoriale spetta al tribunale cantonale delle assicurazioni; essendo la convenuta, quale istanza precedente, una cassa di disoccupazione, la competenza territoriale di codesto Tribunale è data. La competenza materiale del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni deriva dall’art. 57 LPGA i.c.d. con l’art. 49 cpv. 2 lett. a LGA (CSC 370.100). Il ricorrente è legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA). Il ricorso, presentato tempestivamente e nella dovuta forma (artt. 60 cpv. 1 e 61 lett. b, 38 cpv. 4 lit. c LPGA risp. art. 39 cpv. 1 lett. c LGA), è dunque ricevibile. 2. Controverso è se il ricorrente abbia diritto a un’indennità di disoccupazione e, segnatamente, se la sua residenza vada considerata in Svizzera. 3. Residenza in Svizzera 3.1. Il ricorrente ritiene la decisione impugnata errata, in particolare sotto il profilo dell’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Egli lamenta anche una violazione del diritto (arbitrarietà), in quanto la motivazione sarebbe infondata e basata su speculazioni circa la sua vita personale, in merito alla quale la convenuta non potrebbe interferire. La sua residenza si troverebbe in Svizzera e, nella denegata ipotesi in cui ciò non dovesse essere confermato, egli sarebbe in ogni

6 / 20 caso da considerare quale falso frontaliere e potrebbe quindi richiedere l’indennità di disoccupazione anche in Svizzera. Il ricorrente cita l’art. 8 cpv. 1 LADI, elencando i tre presupposti cumulativi come da decisione su opposizione. Egli sostiene che dal 1994 (da oltre 30 anni) vivrebbe e lavorerebbe in Svizzera, dove pagherebbe le imposte, i contributi sociali e l’assicurazione malattia. Dal 1994 al 2004 sarebbe stato sposato in primo matrimonio, convivendo nell’abitazione comune di M._____ (di proprietà della famiglia dell’ex moglie) ininterrottamente, condividendo gli spazi con la ex moglie, suo fratello e talvolta un nipote. Nel 2004 si sarebbe risposato; la moglie avrebbe mantenuto il domicilio a G._____ (H._____) in Z._____, unitamente ai figli comuni, mentre egli l’avrebbe mantenuto in Svizzera, paese dal quale non avrebbe mai avuto intenzione di spostarsi. Tale scelta sarebbe dovuta a una necessità pratica, riconducibile anche ai frequenti viaggi di lavoro e al fatto di non voler perdere il permesso C. Inoltre, egli avrebbe sviluppato numerose relazioni molto intense, sia professionali che di amicizia, le quali avrebbero determinato in Svizzera il centro principale dei suoi interessi. Egli si recherebbe dalla sua famiglia in Z._____ mediamente una volta al mese, visti anche i numerosi impegni lavorativi, e la famiglia si recherebbe a M._____ durante certi fine settimana. L’intenzione di costituire in Svizzera il centro delle proprie relazioni personali e professionali emergerebbe chiaramente dal suo comportamento negli anni. La conclusione della convenuta che, vista la distanza di 63.7 km tra M._____ e G._____, egli potrebbe recarsi più spesso dalla famiglia, sarebbe insostenibile, in quanto non si sarebbe tenuto conto della distanza di 252 km tra il posto di lavoro di E._____ e G._____. Un rientro giornaliero risp. settimanale dalla famiglia sarebbe stato impensabile, perché legato a più di sei ore di auto giornaliere e, inoltre, contrattualmente sarebbe stato tenuto ad assicurare la sua presenza per il picchetto. Infine, egli sottolinea che la moglie utilizzerebbe frequentemente la carta del conto corrente, in particolare per visite dentistiche o mediche in R._____. 3.2. La convenuta cita l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e i tre presupposti cumulativi già elencati. A suo avviso, da tali presupposti si dedurrebbe che il centro delle relazioni personali non potrebbe trovarsi contemporaneamente in più luoghi; in caso di legami con diversi stati, occorrerebbe individuare quello che costituirebbe il centro prevalente delle relazioni personali. Ella riprendeva la nozione di residenza e il criterio da applicare come da decisione su opposizione. La convenuta, facendo riferimento alla sua decisione, ritiene che, concretamente, l’elemento determinante sarebbe costituito dalla localizzazione stabile e duratura del nucleo familiare. Il ricorrente lavorerebbe in Svizzera dal 1994. La moglie e i tre

7 / 20 figli risiederebbero a G._____ in Z._____ (località a 63.7 km da M._____, a circa un’ora di macchina) da oltre 20 anni e, visto che tale situazione si sarebbe mantenuta costante nel tempo, il centro delle relazioni familiari del ricorrente si troverebbe in quella località. Il nucleo familiare non si sarebbe mai trasferito in Svizzera e non sarebbero nemmeno state adottate misure in tal senso. Secondo costante giurisprudenza federale, la localizzazione del coniuge e dei figli costituirebbe, di regola, il criterio determinante per l’individuazione del centro delle relazioni personali, salvo circostanze particolari che, nel caso concreto, non risulterebbero essere date. La continuità della situazione del ricorrente, per oltre 20 anni, senza alcuna misura volta a trasferire il nucleo familiare in Svizzera, escluderebbe la natura temporanea o transitoria della permanenza all’estero, ma rifletterebbe una scelta stabile e duratura di organizzazione della vita personale in Z._____. La sistemazione coabitativa del ricorrente a M._____ presso terzi, senza un’abitazione familiare propria in Svizzera risp. una struttura domestica autonoma e senza contratto di locazione, non sarebbe idonea a dimostrare l’esistenza di un centro di vita personale autonomo e stabile in Svizzera. Una simile configurazione deporrebbe piuttosto a favore di una permanenza funzionale all’attività lavorativa, ossia confermerebbe l’assenza di un centro di vita autonomo personale e familiare in Svizzera. La convenuta non ritiene determinante il fatto che il ricorrente abbia lavorato per molti anni in Svizzera, pagato contributi sociali e sviluppato relazioni professionali, in quanto elementi che concernerebbero la sfera lavorativa. Inoltre, la convenuta ritiene infondata anche la censura riguardante l’arbitrarietà, in quanto non sarebbe stata messa in discussione la libertà di scelta del ricorrente, la quale però comporterebbe anche delle conseguenze giuridiche. La valutazione della convenuta si baserebbe esclusivamente su elementi oggettivi e documentati (prima elencati). Il luogo di lavoro ad E._____, che sarebbe rimasto incontestato, riguarderebbe solo la sfera professionale e non inciderebbe sulla determinazione del centro delle relazioni personali e familiari. La convenuta non ritiene determinanti le affermazioni del ricorrente riguardanti i rientri dalla famiglia o l’utilizzo della carta bancaria; la questione decisiva sarebbe la localizzazione stabile del nucleo familiare e la struttura complessiva della vita personale, concretamente da collocare all’estero. 3.3. Si tratta di una fattispecie transnazionale, la quale è da giudicare in considerazione dell’art. 8 Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea (ALC; RS 0.142.112.681), dell’art. 1 cpv. 1 allegato II ALC i.c.d. con l’art. 11 segg. del Regolamento (CE) no. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1; di seguito RE no. 883/2004) e delle

8 / 20 disposizioni del regolamento che le concretizzano (CE) no. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 per stabilire le modalità di attuazione del RE no. 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; di seguito RE no. 987/2009). Le disposizioni in questione trovano applicazione nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù del rinvio contenuto nell'art. 121 cpv. 1 lett. a e b LADI (cfr. DTF 148 V 209 consid. 4.1, 142 V 590 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.1). 3.4. Fatte salve le disposizioni del diritto comunitario europeo o degli accordi internazionali, spetta al diritto interno stabilire i requisiti per l'ammissibilità (cfr. DTF 148 V 209 consid. 4.3, 141 V 246 consid. 2.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 3.3). Secondo l’art. 7 cpv. 1 LADI, per prevenire e combattere la disoccupazione, l’assicurazione (disoccupazione) versa, tra le altre prestazioni, anche l’indennità di disoccupazione (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. a LADI). L’art. 8 cpv. 1 LADI elenca i presupposti cumulativi per l’indennità di disoccupazione. Questa viene percepita se, tra l’altro, l’assicurato risiede in Svizzera (lett. c). Questo concetto di residenza è basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni e del principio fondamentale della disponibilità personale (cfr. DTF 148 V 209 consid. 4.3, 133 V 169 consid. 3 con rinvii; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Meyer [ed.] Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, fascicolo XIV, Soziale Sicherheit, 2016, p. 2319 n. 180). 3.5. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, sono richieste cumulativamente tre condizioni, ovvero: la residenza effettiva in Svizzera, l'intenzione di conservarla durante un certo periodo di tempo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In caso di diniego di un’effettiva residenza è da analizzare se la Svizzera sia comunque competente a erogare le prestazioni di disoccupazione tenore degli obblighi derivanti dal diritto internazionale (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a e 4.2, 115 V 448 consid. 1b; sentenze del Tribunale federale 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 3.3, 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 6.1, 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3; cfr. KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 6 ed., 2025, p. 25 seg.; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2319 n. 181; Direttiva LADI ID, Segreteria di Stato dell’economia SECO, stato 1° luglio 2025, B136). La presenza di sole relazioni professionali in Svizzera, ancorché molto intense, non è sufficiente (cfr. tra tante, sentenza del Tribunale federale 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1). La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e art. 23 CC) che dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) o, ancora, dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri. La

9 / 20 nozione di residenza in Svizzera va intesa secondo il senso fornito dalla giurisprudenza, ossia equivalente alla dimora abituale. Il concetto nazionale di “abitare” corrisponde, dal punto di vista letterale, a quello previsto dal diritto dell’Unione Europea, che prevede la dimora abituale nel luogo in cui una persona ha il centro della propria vita; nozione, questa, che si applica anche ai cittadini stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno. La determinazione può dipendere da circostanze soggettive o oggettive, vale a dire dalla volontà della persona interessata o dalle circostanze di vita esterne, che, all’occorrenza, possono essere invocate anche contro la volontà dichiarata. Il diritto comunitario lascia in gran parte aperta la questione di come determinare la residenza e ne affida la definizione più precisa al diritto nazionale. In ogni caso, sono determinanti ai fini del giudizio gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. DTF 148 V 209 consid. 4.3 con rinvii, 138 V 533 consid. 4.2 con rinvii, 125 V 465 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.1, 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; Direttiva LADI ID, B136). 3.6. In ogni caso, vista la mobilità accresciuta della popolazione, pure l’esistenza di un permesso di dimora o di domicilio non costituisce più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera. Per essere considerati residenti in Svizzera ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità devono prestare attenzione per esempio anche a un indirizzo presso terzi e/o l’indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto (cfr. Direttiva LADI ID, B 140). Se la cassa appura uno di questi elementi, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera; questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.). Il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera, pur avendo il centro delle proprie relazioni personali in un paese limitrofo, non ha diritto all’indennità per disoccupazione. In tal senso, i motivi dell’acquisto di un appartamento in tale paese limitrofo o per cui la moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie altri obblighi civici. Allo stesso modo uno straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua famiglia in un paese limitrofo, non ha diritto all’indennità di disoccupazione nemmeno se ha fornito la prova che aveva una possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i figli

10 / 20 all’estero. A tale proposito, il fatto che l’assicurato abbia il domicilio fiscale in Svizzera è anche irrilevante. Per chiarire il luogo di residenza, lo stabilimento della famiglia riveste un ruolo importante (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 consid. 2.2, 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3, 4C.4/2005 del 16 giugno 2005 consid. 4.1; Direttiva LADI ID, B141). Il requisito del centro delle relazioni personali deve essere soddisfatto per l'intero periodo per il quale vengono richieste le prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; KUPFER BUCHER, op. cit., p. 26). 3.7. Nel diritto delle assicurazioni sociali si applicano il principio inquisitorio e il principio della libera valutazione delle prove (artt. 43 e 61 lett. c LPGA). L’amministrazione e il tribunale delle assicurazioni sociali devono provvedere d’ufficio all’accertamento corretto e completo dei fatti rilevanti ai fini giuridici (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a). Le istanze giudicanti devono valutare le prove liberamente, ovvero senza essere vincolate a regole probatorie formali, nonché in modo esaustivo e conforme ai propri doveri (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a). Nel diritto delle assicurazioni sociali, salvo diversa disposizione di legge, il tribunale deve pronunciare la propria decisione in base al grado di prova della probabilità preponderante. La mera possibilità che un determinato fatto si sia verificato non soddisfa i requisiti probatori. Il giudice deve piuttosto attenersi alla descrizione dei fatti che, tra tutte le possibili versioni, ritiene la più probabile (cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.2, 138 V 218 consid. 6 con rinvii). In mancanza di prove le conseguenze ricadono sulla parte che vuole trarre dei diritti (cfr. art. 8 CC; cfr. DTF 141 III 241 consid. 3.2.2). 3.8. Come già illustrato dalle parti, in sostanza, va chiarita la questione del centro delle relazioni personali del ricorrente. Il Tribunale federale, come anche ritenuto dalla convenuta, quale luogo del centro dei legami di vita, di regola, considera il luogo di residenza della famiglia, alla quale attribuisce una notevole importanza. Visto che la famiglia del ricorrente ha sempre risieduto in Z._____, codesto Tribunale reputa che stia al ricorrente fornire la prova che, nonostante ciò, la sua residenza si trovi in Svizzera (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3, 4C.4/2005 del 16 giugno 2005 consid. 4.1; Direttiva LADI ID, B141). 3.9. Il ricorrente, anche in questa sede, si limita tuttavia a mettere in luce aspetti della sua vita professionale, anziché concentrarsi sulle proprie relazioni personali in Svizzera. Pertanto, come riferito sopra, la presenza di sole relazioni professionali con la Svizzera, ancorché molto intense, non sono sufficienti. Nel corso della procedura egli ha ribadito di avere sviluppato durante la sua permanenza in

11 / 20 Svizzera – perdurata per 30 anni e corredata da un permesso C – numerose relazioni intense di natura professionale e d’amicizia (cfr. anche act. C.16, C.18). Tuttavia, egli nemmeno una volta si esprime sui dettagli di dette relazioni; egli non elenca né nomi e/o cognomi di potenziali amici o buoni conoscenti, né dove risiederebbero o come si sarebbero conosciuti e quanto spesso risp. in quale ambito si frequenterebbero. In tal senso, anche quando egli ha ricevuto l’opportunità di esprimersi per iscritto riguardo ai suoi legami con la Svizzera, nel formulario inviatogli dalla convenuta indicava solamente “residenza dal 1994”, senza spendere ulteriori parole nei dettagli (cfr. act. C.14). Nemmeno dagli scritti inoltrati dal suo legale si estrapolano delle informazioni inerenti alle relazioni personali o di amicizia in Svizzera (cfr. act. C.18). Inoltre, nel citato formulario, in contrasto con le sue affermazioni sulle relazioni in Svizzera, il ricorrente riteneva di non essere membro di società, associazioni o enti in Svizzera e nemmeno di essere abbonato a giornali o riviste (cfr. act. C.14). Sebbene la convenuta gli abbia poi dato ancora la possibilità di inoltrare ulteriore materiale probatorio (cfr. act. C.17), egli vi ha dato seguito in maniera limitata, presentando poca documentazione e rispondendo in maniera stringata (cfr. act. C.18). Tale comportamento risulta essere vago e discutibile, in quanto, come sopra ritenuto, spetta all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera e questo con tutti i mezzi di prova a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.). Infine, lo scarso numero di documentazione prodotta dal ricorrente lascia supporre che, in fondo, le sue relazioni con la Svizzera non fossero state e non siano così intense come da lui dichiarato. 3.10. Il ricorrente allega poi al suo ricorso diverse fatture di due studi dentistici di V._____ e W._____, visitati da lui e dai figli (risalenti ai mesi di marzo, aprile, giugno, settembre, novembre e dicembre 2024, cfr. act. B.2). Si nota che quattro delle fatture intestate al ricorrente recano l’indirizzo F._____ di G._____; ciò, sebbene secondo il ricorso, il suo luogo di residenza sarebbe stato in Svizzera ed egli in Z._____ sarebbe rientrato mediamente una volta al mese. Secondo la Direttiva LADI ID, B140, l’indicazione di un indirizzo all’estero come recapito, sebbene il ricorrente pretenda di risiedere in Svizzera, è un elemento al quale si deve prestare attenzione. Riguardo agli spostamenti tra Svizzera e Z._____, sembra che il ricorrente, nel succitato formulario della convenuta, ammetta di rientrare dalla famiglia nei weekend (domanda: “Quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia?” Risposta: “Weekend al mese”. Domanda: “Dalla data di iscrizione alla disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia?” Risposta: “Weekend al mese”; cfr. act. C.14). Inoltre, in tale formulario, egli, per la durata settimanale del soggiorno in Svizzera, indicava “5/7 giorni”, senza

12 / 20 tuttavia aggiungere ulteriori informazioni, sebbene si possa supporre che, se egli avesse voluto comunicare di rientrare una sola volta al mese in Z._____, l’avrebbe specificato. Considerate le risposte sul formulario, si può presupporre che egli, durante gli ultimi anni di lavoro in Svizzera, rientrasse regolarmente – verosimilmente settimanalmente – in Z._____ nei fine settimana e/o durante i giorni liberi. Ciò, tranne che nei giorni, durante i quali doveva prestare servizio di picchetto (cfr. act. C.6). Anche volendo considerare il picchetto, si può comunque partire dal presupposto di un soggiorno regolare in Z._____ nei giorni liberi risp. nei fine settimana. Infine, sebbene il ricorrente sia dell’avviso che un rientro settimanale da E._____ a G._____ sarebbe stato impensabile a causa della distanza, codesto Tribunale ritiene che ciò non sia il caso, in quanto il tempo di viaggio accresciuto di un’ora in caso di rientro da E._____ a G._____ (per rapporto ad E._____-M._____) – che scaturisce in un supplemento di ca. due ore totali (andata e ritorno) –, quantomeno settimanalmente, non è da considerare eccessivo. 3.11. La situazione abitativa del ricorrente risulta piuttosto particolare. È incontestato che a G._____ (I) la famiglia del ricorrente (moglie e figli) risiede in modo stabile. Infatti, dal contratto di comodato del 1° ottobre 2020 per uso gratuito tra moglie e rispettivo padre (proprietario dell’abitazione) emerge in modo chiaro e inequivocabile alla cifra 2 che la moglie “si servirà del bene sopra descritto […] esclusivamente per uso civile di prima abitazione e domicilio per se e la sua famiglia e s’impegna a non destinare il bene a scopi differenti.” (cfr. act. C.18). Un indizio a sostegno di una permanenza saltuaria in Svizzera, ma non di una residenza permanente, come già sottolineato dalla convenuta, è che il ricorrente, apparentemente, può abitare gratuitamente a M._____ in casa di terzi (cfr. act. C.18), partecipando, se del caso, solo alle spese correnti abitative, mentre non dispone di un’economia domestica propria. In tal senso, sono in ogni caso irrilevanti le argomentazioni addotte in precedenza durante la procedura (cfr. act. C.16, C.18), a mente delle quali, la sua famiglia non avrebbe potuto stabilirsi in Svizzera (cfr. Direttiva LADI ID, B 141). Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare ad ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di appurare che l'assicurato abbia veramente il centro delle sue relazioni personali in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.3). In tal senso, analizzando gli estratti agli atti del conto N._____ (gennaio 2024-ottobre 2025, cfr. act. B.2), si nota che, sia durante il periodo lavorativo del ricorrente che in seguito nella fase di disoccupazione, non risultano mai pagamenti avvenuti nella zona di

13 / 20 M._____ o J._____, ossia il più grande centro abitativo vicino a M._____. Tutte le spese e i prelevamenti accertabili non risultano essere stati effettuati nelle vicinanze di M._____, ma in Svizzera I._____ (nove giorni diversi), nel S._____ o nel T._____ molte volte e, più precisamente, in zona doganale. La zona del S._____/T._____ dista dai 35 ai 45 minuti di vettura – mezzo di spostamento che il ricorrente nomina nel ricorso quando si riferisce ai tempi di percorrenza e che quindi verosimilmente usa per spostarsi – da M._____ (a dipendenza del traffico), mentre al massimo una ventina di minuti da G._____. Ciò lascia supporre, vista la presenza di tutti i tipi di negozi e servizi tra J._____ e U._____, entrambi a circa 15 minuti di vettura da M._____, che il ricorrente si recasse ben più spesso di una volta al mese dalla famiglia in Z._____. Infatti, il ricorrente ritiene la distanza tra E._____ e G._____ molto elevata, ma, seguendo tale ragionamento, non avrebbe molto senso per lui, dopo il rientro dal lavoro da E._____, recarsi a fare acquisti o prelevamenti di denaro nel S._____ o nel T._____ (tra l’altro come è notorio, zone altamente trafficate, toccate da giornalieri rallentamenti del traffico e intasamenti, in particolare in caso di viaggio nelle fasce orarie di inizio e fine lavoro, ovvero mattina e sera), aggiungendo ancora ore di viaggio al tragitto di rientro dal lavoro. Risultano in ogni caso esservi un numero elevato di movimenti del ricorrente nella zona di frontiera; circostanza, questa, che rafforza gli indizi che egli si sia recato spesso dai familiari in Z._____ e che quindi, in quel luogo, vi sia stato per lui il centro delle relazioni personali. Riguardo all’argomento del ricorrente che anche la moglie avrebbe usato la carta N._____, si ritiene che dai movimenti risultano anche transazioni in Svizzera I._____ che sono terminate in concomitanza con la liberazione dall’obbligo di prestare lavoro, intervenuta a fine marzo 2025. Ciò lascia concludere che sia stato il ricorrente a usare la carta in questione. Inoltre, dagli estratti conto (per la durata di 15 mesi di lavoro effettivo) risultano dei pagamenti paralleli effettuati lo stesso giorno sia in Svizzera Q._____ che in zona di confine con il R._____ (18 giugno 2024) solo in un’occasione; indizio, questo, che va a sostegno dell’uso esclusivo della predetta carta da parte del ricorrente. Questo anche in quanto il pagamento in zona di confine avrebbe potuto essere stato effettuato al rientro serale o alla partenza mattutina del ricorrente. In ogni caso, se si dovesse ammettere che i prelievi/pagamenti in zona di confine fossero stati effettuati dalla moglie, come insinuato dal ricorrente, non è chiaro come egli abbia potuto far fronte ai propri costi di sostentamento personale, ritenuto che non fa valere di avere utilizzato ulteriori carte da debito/credito. Inoltre, visto l’uso frequente della carta in questione, non risulta nemmeno plausibile che il ricorrente pagasse i suoi acquisti giornalieri in zona di M._____ in contanti e, invece, nella zona di confine con la carta. Si aggiunge che per il periodo lavorativo risultano pochi giorni di transazioni in Svizzera I._____ (nove), paragonati ai 42 giorni di transazioni (pagamenti/prelievi) nel P._____. Tale

14 / 20 circostanza potrebbe lasciare concludere che il ricorrente potesse assolvere una parte del lavoro in home office, ma su questo ci si pronuncerà in seguito (v. considerando 4.7). Ad ogni modo la scelta di risiedere durante la settimana a M._____, sebbene M._____ disti a circa 200 km e 2:20 h di vettura dal posto di lavoro di E._____ (cfr. act. C.6) risulta particolare se non incomprensibile; il ricorrente avrebbe potuto senza dubbio scegliere un appartamento più vicino al posto di lavoro, in particolare nella misura in cui egli pretende di essere rientrato solo una volta al mese dalla famiglia in Z._____. Infine, come giustamente ritiene la convenuta, non è determinante il pagamento delle imposte in un determinato luogo o l’adempimento di altri obblighi civici, motivo per cui l’argomentazione al riguardo del ricorrente risulta infondata (cfr. Direttiva LADI ID, B141). 3.12. Ritenuto quanto sopra, la residenza del ricorrente in Svizzera non è comprovata con probabilità preponderante. Al contrario, questo Tribunale ritiene che essa si trovi in Z._____ presso la famiglia. Va a questo punto esaminato se vi sia una competenza svizzera derivante dal diritto internazionale. 4. Statuto di frontaliere 4.1. Il ricorrente cita l’art. 11 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a nonché l’art. 65 del RE no. 883/2004. A suo avviso, secondo l’art. 11, le persone sarebbero soggette alla legislazione di un singolo stato membro e una persona che esercita un’attività subordinata in un altro stato membro sarebbe soggetta alla legislazione di tale stato. Seguendo la giurisprudenza federale, lo stato competente in materia di assicurazione contro la disoccupazione sarebbe, per principio, lo stato dell’ultima attività lavorativa dipendente. Secondo l’art. 65, il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritornerebbe nel suo stato membro di residenza, si metterebbe a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo stato membro alla cui legislazione sarebbe stato assoggettato. Tali assicurati avrebbero diritto d’opzione tra le prestazioni dello stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono. Tale giurisprudenza avrebbe stabilito che della categoria di frontalieri falsi farebbero parte anche i lavoratori stagionali, quelli operanti nel settore dei trasporti internazionali o esercitanti la loro attività sul territorio di vari stati membri o, ancora, quelli occupati da un’impresa frontaliera; la sua situazione presenterebbe delle analogie con tali professioni e la lista non sarebbe comunque esaustiva. Infatti, il ricorrente, durante l’ultima assunzione, avrebbe frequentemente dovuto spostarsi tra vari cantoni, dovendo verificare lo stato dei sistemi di sicurezza dell’azienda. In aggiunta, egli avrebbe dovuto rendersi disponibile sette giorni al mese per il picchetto, sia il fine settimana, che nei giorni festivi. Già solo per questo motivo per tale durata egli non avrebbe potuto rientrare dalla famiglia. Infine, egli avrebbe

15 / 20 lavorato in Svizzera e al termine del rapporto di lavoro si sarebbe messo a completa disposizione dell’ufficio di collocamento, circostanza che gli conferirebbe il diritto, in ogni caso, di percepire le indennità di disoccupazione in virtù dello statuto di falso frontaliere. In ogni caso, tale statuto andrebbe valutato di caso in caso. 4.2. La convenuta non condivide l’invocazione dello statuto di falso frontaliere. Tale statuto sarebbe stato riconosciuto in giurisprudenza unicamente in casi particolari concernenti lavoratori con permesso B, attivi presso cantieri o imprese temporanee, alloggianti stabilmente sul territorio elvetico in condizioni abitative modeste (per es. baracche di cantiere), e che, per la natura del loro impiego, non potrebbero ragionevolmente trasferire la famiglia in Svizzera. La situazione del ricorrente non sarebbe paragonabile. Nel suo caso, il luogo di residenza della famiglia si troverebbe in zona di confine e non risulterebbe che l’attività lavorativa, le condizioni di impiego o di alloggio, impedirebbero oggettivamente rientri regolari al domicilio estero. La separazione del nucleo familiare non sarebbe stata imposta dalla natura dell’attività o da circostanze particolari, bensì sarebbe derivata da una libera e stabile organizzazione della vita personale e familiare all’estero. Conformemente all’art. 65 cpv. 2 del RE no. 883/2004, la competenza per l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione spetterebbe all’Z._____ quale stato di residenza. 4.3. Negando un diritto alle prestazioni in base al diritto federale, questo Tribunale deve chiedersi se l'assicurato possa fondare le proprie pretese su disposizioni del diritto internazionale. Di massima, lo stato competente per il versamento di prestazioni di disoccupazione è quello dell'ultimo posto di lavoro, conformemente al principio della “lex loci laboris”. In questo senso, vi è l'assoggettamento del lavoratore al sistema di sicurezza sociale dello stato membro, ove egli esercitava la sua attività lucrativa. Un disoccupato che non è un lavoratore frontaliero e che non fa ritorno allo stato di domicilio deve mettersi a disposizione dei servizi di collocamento dello stato membro alla cui legislazione era soggetto da ultimo (cfr. art. 11 cpv. 3 lett. a e 65 cpv. 2 del RE no. 883/2004). Secondo l’art. 65 cpv. 2 RE no. 883/2004, una persona completamente disoccupata, che durante il suo ultimo impiego abitava in uno stato membro diverso da quello competente e che continua ad abitare in tale stato membro o vi fa ritorno, deve mettersi a disposizione dei servizi di collocamento dello stato di domicilio. Fondandosi su questo sistema, la persona che si trova in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni dello stato di residenza come se fosse stata assoggettata alla legislazione di questo stato durante il proprio ultimo impiego. Fatto salvo l’art. 64, una persona in disoccupazione totale può inoltre mettersi a disposizione dei servizi di collocamento

16 / 20 dello stato membro in cui ha svolto da ultimo un’attività subordinata. Questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliero di ottenere un aiuto in più al collocamento (cfr. art. 65 cpv. 2 frase 3 RE no. 883/2004; DTF 148 V 209 consid. 4.2 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.2 e 7.3 con rinvii). 4.4. Come "lavoratore frontaliere" o “vero frontaliere” si intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno stato membro e che risiede in un altro stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana (cfr. art. 1 lett. f RE no. 883/2004; sentenza del Tribunale federale 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.4 con rif.; sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton San Gallo AVI 2024/10 del 14 novembre 2024 consid. 2.6). Sono considerati veri frontalieri anche i cosiddetti pendolari del fine settimana che soggiornano nello stato in cui lavorano durante i giorni feriali e tornano nel proprio stato di residenza solo nei giorni di riposo settimanali (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo AL.2022.00092 del 24 giugno 2022 consid. 3.1 con rinvii). È considerato frontaliere “falso” una persona che lavora in uno stato e risiede in un altro, nel quale non fa ritorno almeno una volta alla settimana. A questa categoria di persone manca quindi l’elemento del pendolare, giornaliero o settimanale, necessario per essere qualificati come frontalieri veri, come nel caso dei lavoratori stagionali. Sia i “veri” che i “falsi” frontalieri sono caratterizzati dal fatto che il loro luogo di lavoro non coincide con il luogo di residenza. Per entrambe le categorie devono essere previsti requisiti rigorosi per la dimostrazione dello status di frontaliere e si applica, in linea di principio, la presunzione che tali persone abbiano la propria residenza nello stato in cui svolgono l’attività lavorativa (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 5.2.1; sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton San Gallo AVI 2024/10 del 14 novembre 2024 consid. 2.7; sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo AL.2021.00007 dell’11 marzo 2022 consid. 3.3). Ai sensi della delibera no. U2 del 12 giugno 2009 relativa al campo di applicazione dell’art. 65 cpv. 2 RE no. 883/2004, rientrano nelle categorie dei frontalieri “falsi” in particolare le seguenti categorie di persone (qualora durante la loro ultima attività lavorativa risiedano in uno stato membro diverso da quello competente per l’obbligo assicurativo): lavoratori di mare (art. 11 cpv. 4 RE 883/2004), persone che esercitano abitualmente la propria attività nel territorio di due o più stati membri (art. 13 RE 883/2004) e persone alle quali si applica un accordo ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 del RE 883/2004 (ad esempio, i lavoratori distaccati in possesso di un’autorizzazione deroga). Il requisito di residenza in Svizzera non si applica qualora la persona debba essere qualificata come frontaliere

17 / 20 “falso” (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo AL.2021.00007 dell’11 marzo 2022 consid. 3.3, cfr. per il tutto: Kreisschreiben über die Auswirkungen der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009 auf die Arbeitslosenversicherung [KS ALE 883], SECO, ed. elaborata del 1° giugno 2016 [Stato 1° luglio 2019], A24-A33). La qualifica come lavoratore frontaliere deve avere effetto prima dell’inizio della disoccupazione effettiva (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo AL.2025.00006 del 28 agosto 2025 consid. 1.2.3; KS ALE 883, A34). 4.5. Nella misura in cui è prevista la residenza come criterio determinante per la normativa applicabile, non si può ammettere contemporaneamente la residenza in più stati. Quando la situazione giuridica di una persona può essere collegata alla normativa di più stati, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sottolineato che la nozione di stato membro, nel quale una persona risiede, si riferisce allo stato in cui quest'ultima risiede abitualmente ed in cui si trova altresì il centro principale dei suoi interessi. Secondo la Corte di giustizia, l'elenco dei criteri da prendere in considerazione nel determinare il luogo di residenza abituale di una persona è stato codificato nell'art. 11 cpv. 1 RE no. 987/2009 (cfr. DTF 142 V 590 consid. 6.1). Fra questi si annoverano segnatamente la durata e la continuità della presenza sul territorio degli stati interessati o la situazione familiare o i legami familiari e riflette l'esigenza della determinazione di un luogo di residenza unico. Il termine di residenza costituisce una nozione autonoma e propria del diritto comunitario europeo (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.5 con rinvii). 4.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, visto quanto già ritenuto ai considerandi 3.3 segg., il ricorrente non può appellarsi ad una residenza in Svizzera. 4.7. Ritornando agli estratti riguardanti il conto bancario svizzero N._____ a disposizione (cfr. act. C.18), occorre soffermarsi sull’analisi del periodo lavorativo da gennaio 2024 a fine febbraio 2025 (subentro del periodo di malattia dal 25 febbraio 2025 al 9 marzo 2025; cfr. act. C.9, e dal 22 marzo 2025 il ricorrente era esonerato dall’obbligo di lavorare), tralasciando i mesi di agosto 2024 e dicembre 2024 perché verosimilmente mesi di ferie e festività. Si rileva che il ricorrente a fine mese prelevava in zona di confine un’ingente somma di denaro, verosimilmente riconducibile allo stipendio mensile, quasi sempre in concomitanza con una spesa dello stesso giorno anche in detta zona. Tale pratica sembra essere tipica dei lavoratori frontalieri che prelevano la somma di denaro in Svizzera, si recano agli uffici di cambio valuta vicini alla dogana, per poi fare rientro oltre confine. Infine, considerando la zona del P._____ nel predetto periodo, risultano in media 3-4

18 / 20 movimenti di denaro mensili, che verosimilmente sono riconducibili ad altrettanti rientri in Z._____. Tali soste sono molto frequenti nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Come già sopra ritenuto, risulta verosimile che il ricorrente, per compensare i picchetti eseguiti nei fine settimana con giorni di libero, si sia recato in Z._____ dalla famiglia. In ogni caso, come già sopra menzionato, risulta esservi un grande movimento del ricorrente nella zona di frontiera; il che lascia concludere che egli si sia recato spesso dai familiari in Z._____ e che vi sia rimasto per dei periodi prolungati, oltre ai fine settimana. Tale supposizione trova riscontro nella circostanza che il ricorrente stesso ha dichiarato di non far parte di società in Svizzera. Oltretutto, egli non ha nemmeno indicato amicizie correnti o altri forti legami in Svizzera che avrebbero potenzialmente potuto spingerlo a rimanere in Svizzera anche nel suo tempo libero. Non è nemmeno da escludere che, oltre ai giorni attestati dai movimenti in denaro, il ricorrente si sia recato anche altri giorni in Z._____, senza effettuare prelevamenti o spese in zona di confine. Infine, il lavoro del ricorrente quale “Application Specialist” nell’unità organizzativa “X._____ Infrastructure Solutions” è un lavoro che può anche essere eseguito da remoto. Ciò comporta che il ricorrente avrebbe potuto svolgere il suo lavoro anche dall’Z._____, non dovendo per forza sempre recarsi sul posto di lavoro. Anche per il periodo di disoccupazione, calcolato dal 1° aprile 2025 in poi, i movimenti bancari rimangono piuttosto costanti nel P._____, mentre sono assenti in Svizzera I._____ e nella zona di M._____/J._____. Visto quanto precede, questo Tribunale giunge alla conclusione che la residenza del ricorrente, al momento dei fatti determinanti, si trovava in Z._____ e che il ricorrente è da qualificare quale “vero” frontaliere. 4.8. Visto quanto detto, il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il ricorrente ritenga di essere un falso frontaliere. Dall'art. 65 cpv. 2 terza frase RE no. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché a suo favore, siccome, come è stato dimostrato in questa sede, non ha rinunciato alla residenza in Z._____ risp. a rientri regolari ed egli, durante il periodo di assunzione presso l’ultima ditta (nonché anche durante il periodo di disoccupazione) si recava diverse volte al mese in Z._____ per dei periodi di tempo che, vista la natura irregolare del suo lavoro, potevano anche durare diversi giorni (cfr. DTF 148 V 209 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2 con rinvii). In tal senso, a ulteriore riprova di tale tesi, sia il ricorrente che la convenuta elencano delle categorie di lavoratori assimilabili quali falsi frontalieri, con i quali l’attività del ricorrente non ha nulla in comune. Infine, anche il riconoscimento dello statuto di frontaliere atipico (cfr. DTF 133 V 169; sentenza del

19 / 20 Tribunale federale 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2) non sarebbe qui d’aiuto, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del RE no. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del RE no. 883/2004 (cfr. DTF 142 V 590 consid. 4.3 e 6.4; cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2-4.2.4, 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; NUSSBAUMER, op. cit., n. 997 con rinvii). 4.9. In definitiva, risulta che il ricorrente non ha mai abbandonato la sua residenza in Z._____ appresso alla famiglia e vi ha, regolarmente e con grande probabilità settimanalmente, fatto ritorno. Di conseguenza, egli può richiedere le indennità di disoccupazione solamente in Z._____, suo stato di residenza. Al contempo egli può però mettersi a disposizione degli uffici di collocamento in Svizzera. 5. Visti tutti gli argomenti addotti, il ricorso è da respingere. 6. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI i.u. con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nell'occorrenza la LADI non prevede spese processuali e il ricorso qui in giudizio non è né temerario né sconsiderato, cosicché al ricorrente non vengono accollate spese. Non vengono concesse indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

20 / 20 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non vengono concesse indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]

SV2 2026 7 — Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 06.07.2026 SV2 2026 7 — Swissrulings