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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 18.05.2026 SV2 2026 29

18. Mai 2026·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·416 Wörter·~2 min·6

Zusammenfassung

indennità di insolvenza | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 18 maggio 2026 comunicata il 21 maggio 2026 N. d'incarto SV2 26 29 Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente Parti A._____ ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni convenuto Oggetto indennità di insolvenza

2 / 3 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: – con scritto (non firmato e non datato [timbro postale 2 aprile 2026]), A._____ (di seguito: ricorrente) ha comunicato al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (di seguito: Tribunale) di aver inoltrato in ritardo opposizione avverso una decisione dell’Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (di seguito: convenuto) non meglio precisata, chiedendo al contempo se vi fosse la possibilità di recuperare stipendi non percepiti, – con disposizione ordinatoria dell’8 aprile 2026, il Presidente della Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali ha comunicato al ricorrente che la sua istanza non soddisfaceva i presupposti per l’avvio di un procedimento dinnanzi al Tribunale, in quanto non era firmata e, oltretutto, non conteneva né un petito né un’esposizione succinta dei fatti, – mediante la summenzionata disposizione ordinatoria, il Tribunale ha impartito al ricorrente un termine per sanare il vizio, – entro detto termine, ossia entro la scadenza del termine di ricorso, il ricorrente non ha trasmesso al Tribunale un memoriale sanato dai vizi, omettendo in questo modo di far fronte alla summenzionata disposizione ordinatoria, – a mente dell’art. 61 lett. b LPGA (RS 830.1) i.u. all’art. 38 LGA (CSC 370.100), il ricorso, che deve essere firmato, deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati; se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che, in caso di inosservanza, non si entrerà nel merito del ricorso, – considerato che il ricorrente non ha sanato il vizio entro il termine di ricorso, la sua istanza non datata (timbro postale 2 aprile 2026) è irricevibile, – nell'occorrenza, la LADI (RS 837.0) non prevede la riscossione di spese processuali e l’istanza qui in giudizio, ritenuto che è stata redatta da una persona inesperta del diritto, non può essere considerata né temeraria né sconsiderata, cosicché al ricorrente non possono essere accollate spese (cfr. art. 1 cpv. 1 LADI i.u.c. l'art. 61 lett. fbis LPGA), – non vengono assegnate indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

3 / 3 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. L’istanza non datata (timbro postale 2 aprile 2026) è irricevibile. 2. Non vengono prelevate spese. 3. Non vengono assegnate indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]

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