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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 12.03.2026 SV2 2025 66

12. März 2026·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·2,055 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

indennità per insolvenza | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 12 marzo 2026 comunicata il 18 marzo 2026 N. d'incarto SV2 25 66 Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente Parti A._____ ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni Cassa di disoccupazione dei Grigioni, Ringstrasse 10, 7001 Coira convenuto Oggetto indennità per insolvenza

2 / 8 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: – il 29 luglio 2025 l’Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Grigioni, Cassa disoccupazione (di seguito convenuto), ha emanato una decisione nei confronti di A._____ (di seguito ricorrente), mediante la quale ha respinto la sua richiesta di indennità per insolvenza presentata il 13 marzo 2025, – a seguito dell’opposizione datata “26 luglio 2025”, ricevuta dal convenuto il 1° settembre 2025, in data 11 settembre 2025 è stata emanata una decisione, mediante la quale l’opposizione è stata respinta, – avverso detta decisione su opposizione, con memoria datata 9 ottobre 2025 (ricevuta il 21 ottobre 2025), la ricorrente ha presentato ricorso presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendo, in sostanza, il rispettivo annullamento, – considerato che detta memoria non soddisfaceva i requisiti processuali, con disposizione ordinatoria del 22 ottobre 2025, alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio per eliminare il vizio, al quale è stato ovviato con memoriale del 28 ottobre 2025 (ricevuto il 4 novembre 2025), – la decisione su opposizione è impugnabile mediante ricorso giusta l’art. 56 LPGA (RS 830.1) in unione con l'art. 1 cpv. 1 LADI (RS 837.0) e compete al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (di seguito Tribunale) in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 57 LPGA (v. art. 49 cpv. 2 lett. a LGA; [CSC 370.100] e art. 100 cpv. 3 LADI in unione con l'art. 128 cpv. 2 OADI [RS 837.02]), – la legittimazione della ricorrente, quale destinataria della decisione impugnata, è pacifica (art. 59 LPGA), – considerato il valore litigioso inferiore a CHF 10'000.00 e, oltretutto, la circostanza che il ricorso è perlomeno manifestamente infondato, è competente il Giudice unico (art. 43 cpv. 3 lett. a e b LGA in unione con l’art. 61 ingresso LPGA), – in merito alla tempestività del ricorso giusta l'art. 39 cpv. 1 LPGA in unione con l'art. 60 cpv. 2 LPGA (v. anche art. 8 LGA), le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine ad un ufficio postale svizzero, ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente,

3 / 8 – nel caso in oggetto, il convenuto ha trasmesso la decisione impugnata datata 11 settembre 2025 per posta ordinaria A, motivo per il quale, non è possibile stabilire con certezza il momento in cui essa è stata notificata alla ricorrente, – a mente della ricorrente, ella avrebbe ricevuto la busta contenente la decisione qui in esame unicamente il 22 settembre 2025, – il principio generale, secondo cui spetta a chi fa valere un diritto dimostrare l'esistenza del fatto su cui fonda tale diritto, è determinante anche nel diritto processuale (art. 8 CC [RS 210]); pertanto, l'onere della prova in merito alla data di notifica di una decisione o di un provvedimento, da cui dipendono l'inizio e la decorrenza del termine di ricorso, spetta all'autorità notificante; se la notifica o la sua data sono contestate e sussistono effettivamente dei dubbi al riguardo, occorre basarsi sulla dichiarazione del destinatario (sentenza del Tribunale federale 5D_88/2011 del 14 settembre 2011 consid. 3), – secondo la pagina internet della Posta Svizzera in merito agli invii della Posta A, il rispettivo recapito avviene il giorno lavorativo successivo, incluso il sabato (https://www.post.ch/it/spedire-lettere/prestazioni-complementari-lettere/ impostazione-tardiva-della-posta-a; visitato l’ultima volta il 12 marzo 2026), – pertanto, non è credibile che la ricorrente abbia ricevuto la decisione che reca la data dell’11 settembre 2025 unicamente 11 giorni dopo la rispettiva spedizione, – per quanto invece riguarda la tempestività del ricorso, il cui criterio decisivo è la sua consegna alla Posta Svizzera (principio di spedizione; cfr. per il diritto delle assicurazioni sociali DTF 145 V 90 consid. 6.1.1; cfr. in genere per il diritto pubblico sentenza del Tribunale federale 5A_536/2018 del 21 settembre 2018 consid. 3.2), l'onere della prova, che di regola è fornita dal timbro postale (DTF 147 IV 526 consid. 3.1, 142 V 389 consid. 2.2), spetta alla parte ricorrente, che deve fornirla con piena forza probatoria in misura del principio generale di cui all'art. 8 CC e non solo con una probabilità preponderante (DTF 142 V 389 consid. 2.2 e 3.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_157/2020 del 7 febbraio 2020 consid. 2.3), – a mente della ricorrente, il ricorso sarebbe stato spedito con posta ordinaria il 18 ottobre 2025 e ricevuto dal Tribunale il 21 ottobre 2025; a comprova del fatto che la spedizione abbia avuto effettivamente luogo in detta data, la ricorrente non ha tuttavia trasmesso alcun documento; inoltre, giova ravvisare che la busta di spedizione non reca nessun timbro postale,

4 / 8 – in definitiva, anche volendo ammettere che il ricorso fosse stato effettivamente consegnato alla Posta Svizzera il 18 ottobre 2025 (sabato), esso sembra in ogni caso essere tardivo, in quanto non sussistono dubbi notevoli che la decisione qui impugnata si sia trovata nella sfera di dominio (“Machtbereich”) della ricorrente il 17 settembre 2025 o prima, – per tale motivo, si potrebbe giustificare ritenere il ricorso inammissibile; rilevato tuttavia l’esito del presente procedimento, ovvero la reiezione del ricorso, si giustifica, a titolo di completezza, trattare materialmente la questione litigiosa, – litigiosa è la questione relativa alla comprova delle pretese salariali, ovvero se la ricorrente abbia diritto all'indennità per insolvenza per il mese di settembre 2025 (giorni di lavoro dal 1° settembre all’8 ottobre 2024 [salario CHF 3'360.00, raddoppio del salario CHF 3'360.00, saldo vacanze CHF 420.00 e ripetibili di CHF 1'000.00]) e, in particolare, se ella abbia fatto fronte al rispettivo onere di prova per quanto concerne tali pretese, – giusta l'art. 51 cpv. 1 LADI, i lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera a una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza se il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali (lett. a), il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese (lett. b) o hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali (lett. c), – la cassa disoccupazione può pagare l'indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro (art. 74 OADI); non è in questo senso sufficiente che l'assicurato affermi di avere diritto a un determinato salario, alle vacanze o al pagamento delle ore supplementari; per rendere verosimile il credito salariale, l'assicurato può, in particolare, presentare le informazioni sul salario contenute nel contratto di lavoro scritto, le rilevazioni dell'orario di lavoro, le buste paga ricevute, gli estratti conto bancari o postali, un riconoscimento di debito dell'ex datore di lavoro, eventuali certificati dell'ufficio esecuzioni e fallimenti o, a seconda dei casi, le dichiarazioni di precedenti superiori o collaboratori,

5 / 8 – nel presente caso, agli atti, fra l’altro, sono presenti: - un contratto di lavoro scritto del 16 settembre 2024 tra la B.D._____ SA in liquidazione (di seguito B.D._____) e la ricorrente, - una disdetta del contratto di lavoro del 1° ottobre 2024 (a far tempo dall’8 ottobre 2024 [data inserita a mano]), - una lettera del 30 settembre 2024 della B.D._____, che attesta il mancato versamento degli stipendi ai dipendenti, senza tuttavia fare riferimento esplicito alla ricorrente, - una dichiarazione scritta di H._____, la quale attesta che la ricorrente avrebbe lavorato durante il periodo da lei dichiarato dalle ore 9:00 alle 18:00 e che il giorno del licenziamento (1° ottobre 2014 [recte: 2024]) vi sarebbero stati dei solleciti al pagamento dello stipendio via telefono, lettere e e-mail, senza tuttavia che tali solleciti siano stati documentati dalla ricorrente, - un attestato di guadagno intermedio, che raffigura asseriti giorni di lavoro dal 1° al 7 ottobre 2024, ma senza fare riferimento ad eventuali giorni di lavoro in settembre 2024, - una lettera della Cassa di Disoccupazione C._____ del 23 settembre 2024, sulla quale figura già la disdetta del contratto con B.D._____, sebbene essa avesse avuto luogo solo il 1° ottobre 2024, - un’e-mail di D._____ dell’11 settembre 2024, la quale attesta che la ricorrente avrebbe dovuto iniziare a lavorare in seno alla B.D._____ a partire dal 16 settembre 2024, senza tuttavia esservi una conferma che ciò abbia effettivamente avuto luogo, - una richiesta di esecuzione del 13 marzo 2025 nei confronti di E._____, l’allora presidente della B.D._____, - una conferma d’annullamento dal sistema COLSTA dell’Ufficio regionale Collocamento del Cantone B._____ del 26 settembre 2024, – tale documentazione, sebbene sia atta a dimostrare l’esistenza di un contratto di lavoro, ad avviso del Giudice unico, come rettamente ritiene il convenuto, non è sufficiente a rendere verosimile che la ricorrente abbia effettivamente prestato lavoro e, in questo senso, vanti un credito salariale nei confronti di B.D._____; agli atti non sono presenti dei conteggi delle ore o dei conteggi salariali o altro

6 / 8 materiale che comprovi che la ricorrente abbia effettivamente lavorato tra il 1° settembre 2024 e l’8 ottobre 2024, – ma anche volendo ammettere che il credito salariale fosse stato comprovato sufficientemente, alla ricorrente si potrebbe in ogni caso rimproverare una violazione del principio di riduzione del danno giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI, ai sensi del quale, il dipendente, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, fintanto che la cassa di disoccupazione gli comunica di averlo surrogato nella procedura (v. al riguardo sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 25 35 del 15 gennaio 2026 consid. 3.2 segg.), – la persona assicurata adempie dunque il suo obbligo di ridurre il danno se risulta verosimile che, entro un termine ragionevole, ha segnalato in modo chiaro la sua seria intenzione di far valere i crediti salariali (mediante solleciti scritti, precetti esecutivi, ecc.; cfr. Direttiva LADI II B35 segg.), – dagli atti si evince unicamente che la ricorrente ha fatto richiesta di esecuzione il 13 marzo 2025 presso l’Ufficio esecuzioni e fallimenti F._____, ossia oltre cinque mesi dopo la risoluzione del contratto di lavoro; tale modo di procedere risp. il lasso di tempo trascorso appare sconsiderato, motivo per il quale alla ricorrente può essere imputata grave negligenza (v. sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 25 35 del 15 gennaio 2026); in questo contesto, la dichiarazione scritta di H._____, che attesta che vi sarebbero stati dei solleciti al pagamento dello stipendio via telefono, lettere e e-mail non trova nessun riscontro negli atti procedurali e, per conseguenza, non è sufficiente dal profilo probatorio, – anche per tale motivo alla ricorrente poteva essere negata un’indennità per insolvenza; in definitiva, volendo ritenere il ricorso tempestivo, esso va comunque integralmente respinto e la decisione del convenuto confermata, – a titolo abbondanziale, volendo ammettere ipoteticamente che la ricorrente, di principio, avesse fatto fronte al suo obbligo di riduzione del danno, per quanto concerne perlomeno la pretesa relativa al raddoppio del salario di settembre 2024 e le ripetibili di CHF 1'000.00, il ricorso andrebbe in ogni caso respinto, in quanto lo scopo protettivo dell'indennità per insolvenza si estende unicamente al lavoro effettivamente svolto ma non retribuito; essa non copre i crediti salariali dovuti alla cessazione prematura (ingiustificata) del rapporto di lavoro e per le

7 / 8 ferie non ancora godute; eventuali concessioni supplementari da parte della datrice di lavoro non possono dunque essere considerate (cfr. DTF 132 V 82 consid. 3.1 con rinvio alla DTF 125 V 494 consid. 3b), – giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI in unione con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato, – nell'occorrenza, la LADI non prevede spese processuali e il ricorso qui in giudizio non è né temerario né sconsiderato, cosicché al ricorrente non possono essere accollate spese, – non vengono concesse indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

8 / 8 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese. 3. Non vengono assegnate indennità. 4. [Rimedi legali] 5. [Comunicazione]

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