Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 09.01.2008 SKG 2007 54

9. Januar 2008·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·1,924 Wörter·~10 min·7

Zusammenfassung

rigetto provvisorio | Rechtsöffnung

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 09 gennaio 2008 Comunicata per iscritto il: SKG 07 54 Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Attuario Crameri —————— Visto il ricorso in materia di esecuzione e fallimento di X., opponente e ricorrente, contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 5 dicembre 2007, comunicata il 5 dicembre 2007, in re Y., istante e resistente, rappresentata dall’avv. Gianluigi Della Santa, Viale Stazione 2, 6501 Bellinzona, contro l’opponente e ricorrente, concernente rigetto provvisorio dell’opposizione, è risultato:

2 A. Su domanda di Y., l’Ufficio d’esecuzione di Roveredo in data 8 ottobre 2007 ha spiccato nei confronti di X. il precetto esecutivo no. 600/07 per gli importi di fr. 8'973.35 (canoni di locazione) oltre interessi al 7% dal 1° novembre 2004. Titolo esecutivo è il contratto di locazione del 31 agosto 2001. Interposta tempestiva opposizione, il 29 ottobre 2007 la creditrice ha inoltrato al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa istanza di rigetto provvisorio per gli importi di fr. 8'973.35 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2004. B. Citate le parti il 2 novembre 2007 a comparire all’udienza del 5 dicembre 2007, dal debitore la lettera raccomandata con la citazione non è stata ritirata dall’ufficio postale, sicchè è stata rinviata al mittente. Di conseguenza l’opponente all’udienza non è comparso. C. Con decisione del 5 dicembre 2007, comunicata lo stesso giorno, il giudice adito ha parzialmente accolto la richiesta e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente agli importi di fr. 8'973.35 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 su fr. 4'500.-- e dal 1° giugno 2005 su fr. 4'473.35. I costi di procedura di fr. 300.-- sono stati messi a carico dell’opponente, che è stato condannato a rifondere all’istante un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 570.--. D. L’opponente s’è aggravato con ricorso del 19 dicembre 2007, impostato il 21 dicembre 2007, alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di tutte le spese, l’annullamento della decisione di rigetto dell’opposizione. Non sono state richieste prese di posizione. La Presidenza del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 236 cpv. 1 CPC in unione all’art. 17 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF decisioni dei presidenti dei tribunali distrettuali in materia di rigetto d’opposizione (art. 15 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF) possono esser impugnate per violazioni di diritto entro dieci giorni dalla loro ricezione dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. Per la procedura di ricorso fanno poi stato per analogia le disposizioni degli art. 232 segg. CPC (art. 236 cpv. 3 CPC). Il ricorso del 19 dicembre 2007 è rivolto contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 5 dicembre 2007, è motivato e tempestivo. Di conseguenza è ricevibile in ordine.

3 La Presidenza del Tribunale cantonale non entra nel merito di ricorsi tardivi o manifestamente infondati, oppure li respinge senza ulteriore procedura (art. 236 cpv. 2 CPC). Come risulta dai considerandi che seguono, il ricorso è da respingere senza ulteriore procedura poiché è manifestamente infondato. 2.1 Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di comparire dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa. Quest’eccezione è di primo acchito infondata. 2.2 Dagli atti risulta che con lettera raccomandata del 2 novembre 2007 l’opponente è stato sollecitato a comparire all’udienza del 5 dicembre 2007 (atti 1.6, 1.7). Una lettera raccomandata di massima è reputata notificata al momento in cui il destinatario la prende in consegna. Se il destinatario non si trova a casa ed è invitato a ritirarla o se v’è un ordine di trattenerla, essa è da ritenere notificata in quel momento che è ritirata presso l’ufficio postale; se ciò non avviene entro il termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale, la lettera raccomandata è da reputare notificata l'ultimo giorno di questo termine, se il destinatario avrebbe dovuto contare colla notificazione (cfr. DTF 130 III 396, 127 I 31 cons. 2a/aa, 123 III 492 cons. 1, 119 V 89 cons. 4b; ordinanza della Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni del 15 novembre 2007 [SKG 07 45]). L’uguale trattamento del- l’invito a ritirare un invio raccomandato e dell’ordine di trattenerlo è giustificato dal fatto che a colui che si lascia spedire fermo posta una lettera raccomandata non deve essere procurato un vantaggio processuale. Dal destinatario che aspetta un invio raccomandato può in ogni caso esser richiesto che provveda affinché da esso sia raggiunto entro il termine di ritiro di sette giorni. Questi principi trovano applicazione anche nelle procedure d’esecuzione e di fallimento (DTF 117 III 4). Il termine di sette giorni (cfr. la cifra 2.3.6. lett. b delle Condizioni generali per l’utilizzazione dei servizi postali a cui l’art. 11 cpv. 1 della Legge sulle poste rinvia) è notorio ed è applicabile, secondo la prassi, alla questione di sapere quando un invio dev’essere considerato notificato (DTF 127 I 31 cons. 2). Se l’invio raccomandato non è ritirato o se c’è un ordine di trattenuta esso è reputato notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni. 2.3 Nel concreto caso la lettera raccomandata colla citazione, pervenuta all’Ufficio postale di Roveredo, non ha potuto essere recapitata all’opponente. Egli è quindi stato sollecitato a ritirarla entro il 12 novembre 2007. Dato che ciò non è avvenuto, essa è stata ritornata al mittente. Questo modo di procedere è corretto dal momento che, come è stato esposto, un invio raccomandato non può essere

4 trattenuto più di sette giorni. Ma al debitore il 13 ottobre 2007 è stato notificato il precetto esecutivo e lo stesso giorno egli ha fatto opposizione, sicchè l’intimazione di una citazione per l’udienza di rigetto dell’opposizione non era in buona fede al di là di ogni aspettativa. L’opponente poteva quindi ammettere che l’invio raccomandato stesse in relazione col processo esecutivo. In base alla finzione di notificazione la citazione deve quindi essere reputata validamente intimata al debitore il 12 novembre 2007. Di conseguenza è da inferire che l’opponente era a conoscenza che l’udienza era stata indetta per il 5 dicembre 2007 e che alla stessa non è comparso senza giustificazione. Della mancata comparsa è però lui stesso responsabile, sicchè deve sopportare le conseguenze di mora (art. 58 CPC). 3. Nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione il primo giudice accerta d’ufficio se la documentazione prodotta dalle parti adempie ai requisiti legali per poterla considerare da una parte un titolo esecutivo e dall’altra una valida eccezione che lo infirma. La stessa documentazione fa pure stato per la procedura di ricorso; nuovi mezzi di prova non sono ammissibili (art. 236 cpv. 3 CPC, art. 233 cpv. 2 CPC; PTC 2000 no. 14; sentenza della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni del 2 maggio 2006 [SKG 06 17]). Ne viene che lo scritto del 19 agosto 2002 (atto 01/1) e il giustificativo di pagamento (atto 01/2), inoltrati dal ricorrente a questa sede, ma non sottoposti all’istanza precedente, non possono esser presi in considerazione in questa procedura. 4.1 Il ricorrente non riconosce lo scritto del 18 ottobre 2004 (atto 1.3) quale riconoscimento di debito. Inoltre solleva delle eccezioni, che hanno per oggetto l’esistenza materiale del credito. Ma la prima censura non deve essere vagliata e le altre sono inammissibili. 4.2 Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda su un riconoscimento di debito costatato mediante scrittura privata. Il giudice lo pronuncia semprechè il debitore non giu-stifichi immediatamente delle eccezioni, che infirmano il riconoscimento di debito. La procedura intesa al rigetto provvisorio dell'opposizione è destinata ad agevolare il proseguimento dell'esecuzione ai creditori in possesso di un riconoscimento di debito costatato mediante scrittura privata. La nozione di "riconoscimento di debito costatato mediante scrittura privata" implica necessariamente l'esistenza di una dichiarazione scritta e firmata, che documenta il debito per cui è chiesta l'esecuzione. Ciò significa che in essa devono essere menzionati il debitore ed il credi-

5 tore nonché la somma di denaro. Unicamente la dichiarazione che contiene gli elementi necessari e con cui il debitore si obbliga a pagare incondizionatamente al creditore un debito costituisce un riconoscimento di debito (Daniel Staehelin, SchKG I, Basel 1998, art. 82 n. 1 e 12). La prova circa l'esistenza del debito spetta al creditore e risulta in casi simili dalla dichiarazione scritta del creditore e debitore. Oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione è il quesito di sapere se per il credito in escussione v’è un titolo esecutivo, che elimina l’effetto sospensivo dell’opposizione. Unicamente su ciò deve esprimersi il giudice di rigetto dell’opposizione, sull’esistenza materiale del credito non deve pronunciarsi (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes, 6. Aufl., Bern 1977, § 19 n. 22; ordinanza della Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni del 30 ottobre 2006, SKG 06 65). Se contro l’esecuzione è stata interposta opposizione, per eliminarla, il creditore deve unicamente produrre un titolo esecutivo. Egli non deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Nel concreto caso, come a ragione ha deciso il giudice precedente, il contratto di locazione di durata indeterminata del 31 agosto 2001, con cui il locatario s’è impegnato ad assumere la pigione, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. In simili circostanze la questione di sapere se lo scritto del 18 ottobre 2004 va o non va reputato un riconoscimento di debito può rimanere indecisa. Che il contratto di locazione del 31 agosto 2001 sia un riconoscimento di debito non è contestato dal ricorrente. Eccezioni che invalidano il riconoscimento di debito sono quelle d'inadempimento o d'imperfetto adempimento dell’obbligazione oppure d'estinzione del debito (pagamento, compensazione, prescrizione, perenzione) o di dilazione di pagamento (Daniel Staehelin, op. cit., art. 82 n. 90 segg.). Inoltre il riconoscimento di debito può essere infirmato dall’incapacità d’agire o da vizi di volontà (Daniel Stae-helin, op. cit., art. 82 n. 95 e 97). 4.3 Nell'evenienza concreta il ricorrente non fa valere simili eccezioni. Nella misura in cui egli solleva delle censure, che hanno per oggetto l’esistenza materiale del credito (disdetta del contratto già nel 2002, uso dell’appartamento unicamente per 10 giorni negli anni 2003 e 2004, mancato pagamento di una stufa da parte della locatrice), com’è stato esposto, esse sono inammissibili in questa procedura. A tal riguardo egli è da rinviare al foro ordinario per il disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF). In quella procedura ordinaria civile, non in questa procedura sommaria di rigetto dell’opposizione devono essere vagliate le questioni relative all’esistenza materiale del credito.

6 5. Si deve perciò concludere che le premesse per il rigetto provvisorio dell'opposizione giusta l'art. 82 LEF sono adempite. Il ricorso può essere respinto con ordinanza presidenziale (art. 236 cpv. 2 CPC), poichè s’è rivelato manifestamente infondato. Non sono addossati oneri processuali.

7 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Contro questa decisione relativa ad una causa di valore litigioso di meno di fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lit. a LTF al Tribunale federale, se si pone una questione di diritto d’importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale giusta gli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura dei ricorsi fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

SKG 2007 54 — Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 09.01.2008 SKG 2007 54 — Swissrulings