Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun Rif.: Coira, 14/15 aprile 2003 Comunicata per iscritto il: SF 03 4 (comunicata oralmente) Sentenza Camera penale Giudici cantonali Lazzarini, giudice-presidente, Jegen, Riesen-Bienz, Tomaschett- Murer e Burtscher, attuario Crameri. —————— Nella causa penale di I. X., accusato, rappresentato dal difensore d’ufficio avv. dott. iur. Giovanni Maranta, Loestrasse 74, 7001 Coira, messo in stato d'accusa con decreto della Procura pubblica dei Grigioni del 15 gennaio 2003 per reiterata violenza carnale, è risultato:
2 A. Fino al sesto anno di età I. X. è cresciuto a Y. in seno alla famiglia composta dai genitori, da un fratello gemello e da un altro fratello. In seguito ha trascorso alcuni anni coi suoi nonni in Z., dove ha frequentato i primi anni di scuola. Nel 1974 è ritornato dai genitori e la famiglia s’è trasferita a G.. Qui ha frequentato ancora per due anni la scuola elementare e poi quella secondaria. Indi I. X. ha assolto l’apprendistato di lattoniere. Il 22 marzo 1982 - tre mesi prima della prevista fine del tirocinio - è caduto da un tetto ferendosi gravemente, sicché non gli è stato possibile esercitare la professione appresa. Ha perciò imparato il venditore ed ha lavorato in diversi posti. Dal 1986 è alle dipendenze della E. SA. Coinvolto in un incidente mortale della circolazione nel 1994, la cui causa preponderante è stata ascritta al comportamento antigiuridico del ciclomotorista da lui investito, I. X. aveva problemi psichici e d’allora è del parere che è più nervoso. Da ultimo in qualità di direttore presso la E. SA percepisce, a suo dire, un salario mensile netto di fr. 4'050.--; inoltre dalla SUVA riceve una rendita mensile di fr. 1'200.--. È comproprietario, assieme alla moglie, della casa a F., su cui grava un debito ipotecario di fr. 360'000.--. Nel 1988 I. X. s’è unito in matrimonio con A. X., da cui ha avuto una figlia e due figli: C. X., nata nel 1991, e i gemelli B. X. e D. X., nati nel 1996. All’inizio essi abitavano presso i genitori di lui a G.. Nel 1991 si sono trasferiti a H., indi nel 1996 nella propria casa a F.. Dopo l’apertura del presente procedimento penale I. X. è ritornato presso i genitori a G.. Tra i coniugi X. è pendente una causa di divorzio dinanzi al Tribunale del Distretto Moesa. I. X. gode di una buona reputazione. Il 4 aprile 2001 I. X. è stato arrestato ed è rimasto in carcere preventivo fino al 22 maggio 2001. Nel corso della procedura penale, aperta con decreto della Procura pubblica dei Grigioni del 5 aprile 2001, I. X. è stato sottoposto ad un esame psichiatrico. Nel suo referto del 26 luglio 2001 la dott.ssa V., ha esposto: “Nach den eingehenden klinischen Untersuchungen und Beobachtungen sowie der testpsychologischen Auswertung können wir keine psychiatrische Störung im Sinne einer Geisteskrankheit oder Geistesschwäche feststellen. Ebenso wenig finden sich Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung. Auch die sexuelle Entwicklung und das Sexualleben war (recte waren) gemäss den Aussagen des Expl. unauffällig. Es ergaben sich insbesondere keine Hinweise auf pädophile Handlungen oder eine andere sexuelle Devianz. Des weiteren finden sich keine Hinweise auf eine Suchterkrankung.
3 In der testpsychologischen Untersuchung konnte eine durchschnittliche intellektuelle Leistungsfähigkeit festgestellt werden. Der Expl. zeigte keine Hinweise auf Verfälschung der Antworten der Testaufgaben im Sinne einer sozialen Erwünschtheit, er war also offen. Es zeigte sich, dass der Expl. auf Bestätigung angewiesen ist und wenig eigene Gestaltungskraft besitzt, er hält sich an kindhafte Denk- und Verhaltensschemen. Seine Realitätswahrnehmung ist wenig differenziert, eher schematisch. Auch lässt sich der Expl. von einem hohen Geltungsbedürfnis zu entsprechenden Ansprüchen leiten, denen er nicht immer gewachsen ist und so zu inneren Spannungen führen kann. In emotionaler Hinsicht zeigt der Explorand einen Hang zu übermässiger Kontrolle, insbesondere bezogen auf seine aggressiven Impulse. Er kann aber die Befriedigung seiner Triebbedürfnisse aufschieben. Dadurch gerät er gelegentlich unter inneren Druck mit Affektstauungen oder zu ungereimten, sozial unangepassten Verhaltensweisen. Auffällig ist sein hohes Harmoniebedürfnis. Allerdings zeigt er wenig Fähigkeiten zur wirkungsvollen Lösung von interpersonellen Konflikten. Zusammenfassend konnten auch in der testpsychologischen Untersuchung keine Hinweise auf Verhaltensstörungen oder emotionale Defizite gefunden werden. Zusammenfassend können wir keine psychische Störung feststellen, weder zum Untersuchungszeitpunkt noch zum ihm zur Last gelegten Tatzeitraum von November 2000 bis April 2001. Bereits in der laufenden Untersuchung, aber auch während der psychiatrischen Untersuchungen ist der Expl. nicht geständig gewesen. Er bestreitet die ihm zur Last gelegten Taten, insbesondere die sexuellen Vergewaltigungen seiner Ehefrau. Er habe zwar mit ihr intime Kontakte und regelmässigen GV gehabt, jedoch immer mit ihrer Einwilligung. Wegen Unterleibsschmerzen der Ehefrau hätten sie seit Januar 2001 keinen GV mehr gehabt. ...... Wegen des fehlenden Geständnisses können die Taten nicht näher exploriert werden. Aus diesem Grund lassen sich keine Aussagen zu den Tatumständen machen. Da wir beim Expl. weder eine psychische Störung resp. eine psychische Erkrankung noch eine sexuelle Fehlentwicklung feststellen können, gehen wir davon aus, dass die Steuerungs- und Handlungsfähigkeit zu jedem Zeitpunkt gegeben war. Da keine psychische Störung vorliegt, entfällt ebenso die Frage zur Massnahmebedürftigkeit. Als allgemeine Bemerkung weist die Gutachterin darauf hin, dass bei aggressiven Sexualdelikten nur ein Teil der Täter unter einer sexuellen Fehlentwicklung oder einer schweren Persönlichkeitsstörung leiden. Viele aggressive Sexualdelikte sind Reaktionen auf Kränkungen und Ängste; sie entspringen dem Hass auf Frauen oder der verzweifelten Wut über die eigene Ohnmacht und das eigene Versagen. Häufig lösen Impotenzerlebnisse, Impotenzängste, Zurückweisung oder Spott die aggressiven sexuellen Impulse aus. In der Literatur (Holmstrom und Burgess, 1980) werden vier Motive für aggressives Verhalten aufgeführt: die Ausübung von Macht und Kontrolle, der Ausdruck von Ärger und Hass, die Gruppendynamik bei einer Vergewaltigung durch
4 mehrere Täter, sexuelle Bedürfnisse im eigentlichen Sinn. ...... Trotz der intensiven Abklärungen und der testpsychologischen Untersuchungen konnten wir keine sexuellen Impulshandlungen feststellen. Die vom Expl. gemachten Aussagen stehen im Widerspruch zu den Aussagen der Ehefrau und der Kinder sowie Nachbarsmädchen. Solange der Expl. nicht geständig ist, können keine weitergehende Aussagen zum Persönlichkeitsprofil in Bezug auf die vorgeworfenen Taten gemacht werden. Auf Grund der testpsychologischen Untersuchung und der eigenen Befragungen/Beobachtungen konnten wir beim Expl. keine Impulshandlungen oder Gewaltausbrüche resp. Gewalttätigkeiten feststellen. Da der Expl. verneint, sexuelle Handlungen mit den Kindern begangen resp. die Ehefrau vergewaltigt zu haben, ist die Beurteilung der Gewaltbereitschaft gegenüber der Ehefrau und den Kindern nicht einzuschätzen. ...... Beim Expl. konnten wir keine sexuellen Fehlentwicklungen oder Persönlichkeitsstörungen feststellen. Wir gehen deshalb nicht von einer erhöhten Gefährdung der Allgemeinheit aus. Was die Gefährdung der Familienmitglieder betrifft, würde die schon vorgeschlagene Trennung des Expl. von seiner Familie genügen, um weiteren Delikten vorzubeugen. Diese Aussage trifft nur dann zu, wenn der Expl. die ihm vorgeworfenen Taten begangen hätte.“ Alle domande postele dal giudice istruttore essa ha così risposto: „1. War der Angeschuldigte zur Zeit der Tat in seiner geistigen Gesundheit oder in seinem Bewusstsein beeinträchtigt oder war er geistig mangelhaft entwickelt, so dass seine Fähigkeit zur Einsicht in das Unrecht der Tat oder zum Handeln gemäss dieser Einsicht herabgesetzt war, wenn ja in welchem Grad (Art. 11 StGB)? Nein. 2. Erfordert der Geisteszustand des Angeschuldigten oder die ihm vorgeworfene sexuelle Neigung ärztliche Behandlung oder besondere Pflege und ist anzunehmen, eine allfällige Rückfallgefahr lasse sich durch eine Einweisung in eine Heil- und Pflegeanstalt verhindern oder vermindern (Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1 StGB)? Nein. 3. Gefährdet der Angeschuldigte in schwerwiegender Weise die öffentliche Sicherheit, so dass er in einer Anstalt verwahrt werden muss, um ihn von weiterer Gefährdung anderer abzuhalten (Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2 StGB)? Nein. Die ihm vorgeworfenen Delikte betreffen nur seine eigene
5 Familie und zwei Nachbarskinder. Die öffentliche Sicherheit sowie Drittpersonen wie Familienmitglieder sind nicht in schwerwiegender Weise gefährdet, so dass der Angeschuldigte verwahrt werden muss. Eine Trennung von der Familie, wie sie bereits vorgeschlagen und umgesetzt wurde, ist empfehlenswert. 4. Für den Fall eines bedingten Strafvollzuges: Ist eine psychiatrische Behandlung notwendig oder zweckmässig (Art. 41 Ziff. 2 Abs. 1 StGB), so dass Weisungen (welche?) angezeigt wären oder Schutzaufsicht angeordnet werden sollte? Entfällt. 5. Sind andere Massnahmen zweckmässig, z.B. Bevormundung, Verbeiständung? Nein.“ B. I. X. è accusato di reiterata violenza carnale ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 e 2 CP. L’atto d’accusa gli mette a carico la seguente fattispecie: “1. Dal novembre 2000 fino al 4 aprile 2001 I'accusato esigeva quasi tutti i giorni un rapporto sessuale da sua moglie, rapporto che di regola veniva consumato nella loro camera matrimoniale a F.. All'inizio A. X. si mostrava consenziente. Più tardi però incominciava a difendersi dichiarandogli che il tutto doveva avere dei limiti. Quanto più spesso A. X. respingeva il marito, tanto più forte lui la tormentava la volta successiva. Circa all'inizio dicembre 2000 egli incominciò a diventare violento. Svegliava sua moglie nella notte e esigeva da lei un rapporto sessuale, e se lei gli volgeva le spalle, lui allora la girava verso di sè e la violentava. Alle volte lei tentava pure di allontanarlo con le mani. L'accusato afferrava allora con le sue dita le mani di lei e gliele stringeva. Siccome A. X. aveva subito un intervento chirurgico alle mani, serrarle le mani in quel modo le provocava dei forti dolori. Inoltre lei non aveva abbastanza forza per difendersi. In seguito A. X. tentò di dormire in un'altra camera ciò che non venne accettato dall'accusato che diventò furioso. Incominciò a urlare ed a minacciare di ucciderla qualora lei non fosse ritornata da lui nella camera matrimoniale. A. X. provò pure a mettersi un pigiama o una camicia da notte, per poter cosi respingere meglio l'accusato. I. X. però le strappò questi indumenti di dosso. Ogni tanto però le riusciva anche a resistere a suo marito. A partire dal gennaio 2001 I. X. diventò sempre più violento nei confronti di sua moglie, soprattutto quando egli prima aveva guardato
6 su Internet siti pornografici. Di volta in volta allora egli si gettava come un animale su sua moglie, le strappava i vestiti o la camicia da notte di dosso oppure le batteva la testa contro il bordo in legno della testata del letto. Ogni volta A. X. tentava di difendersi, ma senza successo. Qualche volta lei gridava anche quando I. X. durante il rapporto sessuale la stringeva al collo, oppure le provocava dei forti dolori. Atti: 5.2; 5.11 pag. 6 e 8 - 13; 5.33 pag. 11 segg. Sporadicamente l'accusato esigeva che si consumasse il coito anche fuori dalla camera matrimoniale. Gli riuscì di farlo un paio di volte nel salotto ed una volta nell'ufficio. Alcune volte A. X. riuscì efficacemente a respingerlo, minacciando di picchiarlo con una scopa che teneva in mano qualora lui non avesse smesso. In seguito allora l'accusato si avvicinava da dietro a sua moglie e Ia gettava sul divano. In seguito la svestiva e subito la violentava. Quando lei voleva andarsene, Iui la teneva ferma per le spalle sul divano. Nel contempo le diceva che l’avrebbe uccisa qualora lei non si dimostrasse consenziente. Ciò facendo Ie metteva una mano al collo dicendole che lei capiva cosa ciò significasse. Atti: 5.11 pag. 13; 5.33 pag. 11 segg. Il 6 gennaio 2001 nell'ufficio della sua abitazione A. X. dovette guardare assieme aII'accusato su Internet dei siti pornografici. Quando voleva allontanarsi, lui la trattenne con tutta forza e le strappò i vestiti di dosso. Siccome l'accusato era fuori di sè, A. X. cedette, onde evitare maggiori danni. Per alcuni giorni dopo questo violento rapporto sessuale, la danneggiata ha avuto delle perdite di sangue. Atti: 5.11 pag. 13 seg.; 5.13; 5.21; 5.22; 5.33 pag. 11 seg.; 9.4 - 7 Un giorno I'accusato ha tentato di penetrare con una mano nella vagina di sua moglie, causandole così forti dolori, che lei faticava a non perdere i sensi. Atti: 5.11 pag. 14; 5.33 pag. 11 segg. Gli abusi sessuali ebbero fine con I'arresto dell'accusato il 4 aprile 2001. Lo stesso giorno A. X. sporse querela di parte lesa contro il marito per violenza carnale ai sensi dell'art. 190 cpv. 2 CP. Atti: 5.2; 9.3 2. L'accusato contesta gli atti di violenza nei confronti di sua moglie che gli vengono imputati. Egli asserisce di non aver avuto dei rapporti sessuali giornalieri con la moglie, ma all'incirca da due a tre volte alla settimana. A. X. si sarebbe sempre dimostrata consenziente aIl'amplesso sessuale; I'accusato asserisce di non averla mai costretta. Atti: 5.3; 5.21; 5.22; 5.33 3. II 12 giugno 2002 A. X., inoltrò un'azione adesiva col petito:
7 1. La querelante sia risarcita di tutti i danni precedenti e futuri in relazione al reato, come le spese per una psichoterapia oppure un altro trattamento terapeutico, le spese di trasporto, gli svantaggi derivanti da una attività lavorativa limitata e l'aggravamento del sostentamento economico, ecc. 2. Alla querelante sia versato un risarcimento di CHF 30'000.-- oltre l’interesse del 5% a partire dal momento dei fatti. 3. Oltre alle spese e ripetibili, più 7.6% imposta sul valore aggiunto (IVA). Atto: 1.26.“ C. Al dibattimento principale del 14 e 15 aprile 2003 dinanzi alla Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni sono presenti il Procuratore pubblico dott. iur. Alex Zindel, I. X. ed il difensore d’ufficio avv. dott. iur. Giovanni Maranta nonchè il rappresentante dell’attrice adesiva avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, che non hanno delle obiezioni quanto alla competenza ed alla composizione della Camera penale. Chiusi l’interrogatorio dell’accusato e la lettura degli atti principali, il Procuratore pubblico adduce i motivi dell’accusa e chiede che: “1. I. X. sia dichiarato colpevole di violenza carnale ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 e 2 CP. 2. Di conseguenza sia condannato a 4 anni di reclusione con computo del carcere preventivo subito 3. I costi siano addossati a norma di legge.” Il difensore d’ufficio fa e motiva le seguenti proposte: “1. L’accusato sia prosciolto da colpa e pena. 2. I costi di tutta l’istruttoria penale siano assunti dallo Stato. 3. All’accusato sia corrisposto un risarcimento a titolo di riparazione morale di fr. 20'000.--.” Il rappresentante dell’attrice adesiva espone i motivi dell’azione adesiva inoltrata il 12 giugno 2002. Dei motivi addotti dall’accusatore e dal difensore si dirà nei considerandi. Concessa all’accusato l’ultima parola, egli afferma che non ha fatto le cose a lui imputate, che la moglie ha detto molte bugie, che essa ha cercato di distruggere anche la famiglia e che non conosce il motivo degli addebiti.
8 La Camera penale considera : 1. Commette violenza carnale ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 CP chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere. Se l’autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la violenza carnale è punita solo a querela di parte (art. 190 cpv. 2 CP). È quindi necessario che prima dell’atto sessuale il reo abbia messo la donna nell’impossibilità assoluta di rifiutare la relazione intima o di resistere ad essa con la forza, vale a dire egli deve aver vinto la sua resistenza per poi abusare d’essa. Quali mezzi coercitivi la legge indica la minaccia, la violenza, la pressione psicologica o l’incapacità di resistere. Che i primi tre mezzi rendano la vittima completamente incapace a resistere non è necessario. Le fattispecie della violenza sessuale vietano l’aggressione della libertà sessuale e dell’onore. Esse sono reputate delitti di violenza e principalmente sono atti di aggressione fisica. La violenza non deve però esser in ogni caso grave. Essa è già data se per l’atto sessuale il reo deve impiegare più forza che in condizioni normali (DTF 87 IV 68). Segnatamente la vittima non deve difendersi fino all’esaurimento e sopportare più dolori. Essa può anche non opporre resistenza, poichè la ritiene inutile. Basta quindi la violenza, che è necessaria affinchè la concreta vittima si arrenda e sopporti la congiunzione carnale contro la sua volontà (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Auflage, Zürich 1997, n. 5 all’art. 189 CP, n. 3 all’art. 190 CP con riferimenti). Possibile è anche che la fattispecie venga adempita coll’esercizio di pressione psicologica. In tal caso una via d’uscita dalla situazione manca anche se il reo non usa violenza. Dato che dalla vittima non è richiesta una resistenza, che vada al di là di una possibile e ragionevole difesa, questa non può esser pretesa, poichè in tal caso è impossibile (DTF 126 IV 130, 124 IV 158 segg.). Tra l’impiego di mezzi coercitivi e l’atto sessuale vi deve essere un nesso di causalità. Se le reali condizioni adempiono i presupposti legali, è questione che può essere risolta unicamente dopo una valutazione di tutte le concrete circostanze. Necessaria è quindi una valutazione individualizzata, che deve basarsi su caratteristiche tipizzate. Per il tramite della coercizione la persona di sesso femminile deve essere costretta a sopportare la congiunzione carnale. La costrizione può perdurare durante l’atto sessuale, sia che l’autore ha vinto la resistenza della donna, sia che essa non rischia più la difesa (DTF 118 IV 54 segg., 115 IV 217, 107 IV 180; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5. Auflage, Bern 1995, n. 10 al § 8).
9 2. a) Nel caso in rassegna la Camera penale deve vagliare unicamente questioni di apprezzamento delle prove, quindi se I. X. ha reiteratamente perpetrato la violenza carnale imputatagli e di conseguenza adempito oggettivamente e soggettivamente la fattispecie dell’art.190 cpv. 1 e 2 CP. L’accusato ha contestato (atti 5.3, 5.21, 5.22, 5.33) e in giudizio contesta d’aver commesso tale reato. Teste di questo è stata solo A. X. e l’accusa basa essenzialmente sulle sue testimonianze (atti 5.2, 5.11, 5.33). b) Nell'ambito della valutazione delle prove il giudice gode di un ampio potere discrezionale e decide secondo la sua libera convinzione personale, acquisita durante il dibattimento principale (art. 125 cpv. 2 LGP). Per analogia questa massima della libera valutazione delle prove si deduce anche dall’art. 249 PP. Senza esser legato a delle regole di prova, unicamente in base alla sua convinzione personale tratta dall’accurato esame delle prove fornite, il giudice deve decidere, se ritiene o non ritiene documentata una determinata situazione di fatto (DTF 115 IV 268 seg.). In altre parole basta che per il giudizio egli, con certezza soggettiva, possa ammettere una pretesa contingenza di fatto. Se come nel concreto caso il giudizio dipende esclusivamente dalla verità materiale, determinante per esso può essere unicamente la libera opinione del giudice (cfr. Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht , 4. Auflage, Basel 1999, § 54 n. 2, pag. 215). Soltanto in questo modo il giudice può pronunciare un giusto verdetto per ogni singolo caso. Colla valutazione delle prove al giudice si pone la questione di sapere quando può o non può ritenere documentata una circostanza di fatto. Dottrina e giurisprudenza ritengono a ragione che per una condanna la semplice probabilità non basta, ma che una sicurezza assoluta non è per essa necessaria e che una teorica lontana possibilità che la fattispecie sia diversa non giustifica il proscioglimento (Hauser/Schweri, op. cit., § 54 n. 11, pag. 217). Ciònonostante alla prova della reità sono poste severe esigenze. Richiesta non è una prova assoluta, ma più di una semplice probabilità. Conformemente al principio costituzionale e convenzionale (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 6 cifra 2 CEDU, DTF 124 IV 87) "in dubio pro reo" il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie sfavorevole all’accusato, se oggettivamente sussistono dei dubbi che i fatti si siano così verificati o con altre parole se sussistono dei dubbi sulle reali premesse di una sentenza di condanna (DTF 124 IV 87 seg.). Dubbi teorici non sono però determinanti, poichè tali sono sempre possibili ed una certezza assoluta non può essere pretesa. Deve piuttosto trattarsi di rilevanti ed insopprimibili dubbi, vale a dire che si impongono in base all’oggettiva situazione di fatto (DTF 120 Ia 37). Non vincolato da regole di prova, il giudice deve scartare possibili dubbi e convincersi di una determinata fattispecie. La sua convin-
10 zione deve essere obiettivabile. La colpa dell’accusato deve fondarsi su prove e indizi, atti ad eliminare dei dubbi (PTC 1987 no. 12; Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Auflage, Chur 1996, pag. 307). Questa regola generale non è già applicabile se si è in presenza di contrastanti deposizioni. È per contro d’esaminare in base a tutte le circostanze che risultano dagli atti che esposizione dei fatti - quella dell’accusa o quella dell’accusato - è atta a convincere il giudice. L’accusato deve però essere prosciolto, se dopo un’accurato esame delle prove sussistono fondati dubbi che le premesse della punibilità siano adempite (PTC 1978 no. 31, 1977 no. 77, 1976 no. 57). Quanto ai mezzi probatori è da rilevare che la massima della libera valutazione non consente di sopravalutare gli uni e sottovalutare o trascurare gli altri. Segnatamente le deposizioni di testi, persone informative e accusati sono validi mezzi di prova colla stessa idoneità probatoria. Nell’ambito della loro valutazione non è determinante la forma, bensì l’impressione globale, ossia il modo d’esposizione e la forza di persuasione. In altri termini di peso è unicamente la forza probatoria dei concreti mezzi di prova nel singolo caso (Schmid, Strafprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 1997, n. 290, pag. 83 seg.; Hauser/Schweri, op. cit., § 54 n. 5, pag. 216). c) A. X. è stata interrogata dai giudici istruttori Albert Largiadèr e Bettina Ott il 4 rispettivamente il 24 aprile 2001. Il 23 agosto 2001 ha poi avuto luogo un confronto coll’accusato. Il 4 aprile 2001 ha testimoniato che da maggio a dicembre 1996 praticamente ogni due giorni si verificava una violenza carnale. Essa doveva darsi a suo marito, malgrado gli avesse detto che non voleva. Non le restava altra scelta. Se non si spogliava da sola, era suo marito che le toglieva i vestiti. Allora non la picchiava. Si dava semplicemente per non litigare. Egli sapeva però esattamente che lei non voleva il rapporto sessuale. Dopo una tregua di quasi quattro anni, a partire dal novembre 2000, suo marito voleva poi quasi ogni giorno il rapporto sessuale, talora addirittura più volte al giorno, fino a quattro volte. Egli voleva dormire con lei malgrado sapesse esattamente che non voleva avere il rapporto sessuale. Questo però non lo disturbava. L’anno scorso essa aveva lasciato operare le mani, per cui non poteva difendersi bene. Aveva tentato più volte di respingere il suo marito, ma non era riuscita. Il suo marito aveva un desiderio sessuale indomabile. Non riusciva a farlo ragionare. Egli guardava della pornografia su internet. In seguito si comportava con lei come una bestia. Si gettava su di lei e la costringeva al rapporto sessuale. Aveva anche tentato di compiere degli atti sessuali sui due fanciulli. Lei voleva impedirlo. Suo marito l’aveva afferrata al collo ed aveva tentato di strozzarla colle sue braccia. Per alcuni secondi non poteva più respirare. Era però riuscita a
11 dargli delle pedate ed a liberarsi. Suo marito le aveva detto più volte che l’avrebbe uccisa se avesse detto a qualcuno cosa succedeva in casa (atto 5.2). Ascoltata più in dettaglio il 24 aprile 2001, la teste ha deposto che ai primi tentativi di violazione sessuale (da maggio a dicembre 1996) si difendeva respingendo il marito. Lo prendeva alle spalle e lo respingeva. Ciò le riusciva solo parzialmente. Alle volte riusciva però a difendersi con successo. Allora la lasciava in pace per mezza giornata fino che cedeva. Più volte riusciva a difendersi per due o tre giorni. Più tempo scorreva e più forte si difendeva, più violento diveniva. Alle volte non si difendeva poichè pensava che forse sarebbe stato più garbato. Però subito compiva l’atto sessuale e ad esso non la preparava. In quel tempo non voleva mai la congiunzione carnale, poichè era molto occupata coi gemelli (atto 5.11, pagg. 2 e 3). A partire dai primi di dicembre 2000 la violenza si manifestava nel senso che dapprima suo marito cominciava a gettarle piatti o viveri in testa, se il mangiare non gli andava. Egli la svegliava quando nuda già dormiva e se si rifiutava o si girava dalla parte, la rigirava e la violentava. Inoltre le premeva insieme le mani. Dato che era stata operata, questo le faceva male, sicchè non poteva difendersi. Alle volte egli le diceva che in caso d’uso di violenza avrebbe immediatamente ceduto, poichè sapeva cos’era la violenza, essendo stata violentata all’età di 17 anni. Così fino all’inizio di gennaio 2001 talvolta il rapporto sessuale gli riusciva. Più spesso era però lei che riusciva a respingere il marito. Dall’inizio di gennaio 2001 in poi suo marito diventava sempre più pazzo, più violento. Voleva il rapporto sessuale anche fuori dalla camera da letto. Lei aveva deciso di divorziarsi. Ciò su consiglio dei bambini, che notavano che aveva dei dolori, che alle volte vedevano che di notte piangeva, ma che non intuivano il motivo. Aveva notato che suo marito diventava sempre più violento dopo che aveva guardato della pornografia su internet. Agiva come una bestia. Le strappava i vestiti o la camicia di notte dal corpo con violenza ed in fretta, che non poteva reagire. Le sbatteva la sua testa contro la testata di legno del letto, le dava degli schiaffi, la colpiva alle braccia e la minacciava di morte nel senso che le metteva le mani al collo. Lei cercava di difendersi, alle volte gridava, ciò però raramente, solo quando la strangolava o le procurava grande dolore. Cercava di non gridare per non spaventare i bambini. Se non ci fossero stati i bambini, per lei sarebbe stato più facile difendersi. Tre volte suo marito l’aveva strangolata così a lungo fino che lei aveva potuto strappargli le mani dal collo. La prima volta aveva smesso su intervento della sua figlia. L’atto sessuale in camera da letto gli riusciva di regola quasi sempre. Le ultime volte lei s’era difesa con una scopa in mano minacciando di dargliela in testa, se non avesse smesso. Fuori dalla camera da letto invece raramente riusciva. Riusciva se non c’erano i bambini. Se questi erano presenti, la difendevano colpendo il padre con i pugni ed i piedi. Anche lo picchiavano con degli oggetti.
12 Poichè aveva avuto un infortunio 20 anni fa, non sopportava a lungo i pugni e le pedate alle gambe. Il 6 gennaio 2001 dopo che suo marito l’aveva trattenuta con tutta la forza a guardare della pornografia su internet, in modo violento le aveva strappato i vestiti dal corpo. Cosa era poi successo non poteva dirlo. In seguito aveva perso molto sangue. Sulle braccia, sulla schiena e sul petto aveva delle macchie blu dai colpi ricevuti (atto 5.11, pagg. 6 - 15). I fatti verificatisi il 6 gennaio 2001 li ha annotati l’11 gennaio 2001 (atto 5.13): “Giorno 6 dopo le ore 20: I. X. mi invita con insistenza a vedere qualcosa su internet. Cedo perchè è già un po’ di volte che ho rifiutato. Sono delle scene pornografiche tra donne, misto e di gruppo. Mi disgusta voglio andarmene, ma mi trattiene. Non farò più opposizione pensando che per avere la pace è meglio; che così non svegliava i bambini (i gemelli) come fa al solito ultimamente. Lui diventa come un animale mi spoglia con velocità e forza mi penetra con la mano, poi con il pene violentemente ... ho difficoltà a reagire, ho tanto male, sono al limite dello svenimento dal dolore ed ho paura. Non capisco cosa sta succedendo lo prego di smettere, di lasciarmi stare, lo spingo indietro con difficoltà, più sente e vede che ho dolori più diventa eccitato. Alla fine smetterà perchè vede del sangue dappertutto. Vado poi a lavarmi sotto la doccia fredda per più di 20 minuti piangendo. Ho tanto male e perdo tanto sangue, di più che per un parto.” Confrontata coll’accusato il 23 agosto 2001 A. X. ha confermato le testimonianze fatte precedentemente. Inoltre ha testimoniato che le violenze carnali avvenivano sempre in camera da letto. Dopodichè piangeva fortemente. Di conseguenza dettagliatamente non ha più potuto essere interrogata (atto 5.33, pagg. 9 - 11). Un’assunzione come teste unicamente in presenza dei giudici istruttori per rispondere alle domande sollevate dal difensore d’ufficio dell’accusato non è stata possibile, dato che la teste, stando al certificato del 14 settembre 2001 del dott. med. AA., specialista in psichiatria e psicoterapia, si trovava in uno stato di estrema prostrazione psichica ed era impossibilitata a sottoporsi ad un ulteriore interrogatorio o ad un confronto (atto 5.40). d) Richieste sessuali sempre più aggressive fino a dei veri atti di violenza e perdite ematiche vaginali dopo che il marito aveva avuto rapporti sessuali molto aggressivi sono stati riferiti da A. X. il 9 gennaio 2001 al dott. AB., che subito ha inviato la paziente presso il dott. AC., specialista FMH in ginecologia e ostetricia, G. (atto 9.5). Dopo la visita ginecologica questo medico ha certificato quanto segue (atto 9.6):
13 “Non sono presenti lacerazioni che possano giustificare il sanguinamento accusato. Il sangue proviene dal cavo uterino e può essere messo in relazione con menometrorragia accusata dalla paziente negli ultimi mesi. Ho comunque eseguito una sonografia transvaginale, osservando che l’ovaio, specialmente a sinistra, è interessato alla presenza di piccole cisti follicolari disfunzionali.” Il 6 febbraio 2001 A. X. s’è poi fatta visitare dalla dott.ssa AD.-Roth, pure specialista FMH in ginecologia e ostetricia, G., che il 6 aprile 2001 ha attestato che la paziente le aveva raccontato delle violenze subite dal marito. Dato pero che la visita era avvenuta due o tre settimane dopo il rapporto sessuale violento, non aveva potuto costatare segni fisici dello stesso (atto 9.4). Con scritto del 7 febbraio 2001 il dott. AE., specialista FMH in medicina dell’infanzia e dell’adolescenza, ha segnalato all’Autorità tutoria di circolo di Roveredo che A. X. gli aveva dichiarato che il suo marito dall’estate scorsa aveva assunto dei comportamenti violenti rispetto a lei stessa e ai figli con un crescendo che aveva tutta l’aria di portare verso future violenze peggiori. Questo medico ha ritenuto che si rendeva necessaria la messa in sicurezza della madre e dei figli (atto 9.2). Il dott. AF., specialista FMH in medicina interna, a cui il 4 aprile 2001 A. X. era stata portata per una visita medica, nel suo referto del 5 aprile 2001 ha esposto che essa gli aveva descritto una crescente violenza da parte del marito con un primo episodio dopo la nascita dei gemelli; che egli l’aveva minacciata e maltrattata in modo importante, che in seguito la situazione s’era calmata, che a partire dall’autunno 2000 doveva sopportare giornalmente violenze sessuali fino al punto di una grave emorragia dalle parti intime, ma che egli non aveva trovato segni visibili di violenza e non aveva esaminato la parte ginecologica (atto 9.3). e) Quali informatori sono stati sentiti dalla polizia J., K., L., M., N. nonchè i coniugi O, J., vicina di casa, a cui A. X. portava i figli da custodire, il 5 aprile 2001 ha deposto che con essa aveva concordato che se fosse stata usata violenza doveva gridare. Inoltre che la vicina in gennaio era giunta a casa sua alquanto turbata e piangendo le aveva detto che era stata violentata dal suo marito. Dopo aver visitato un ginecologo, essa le aveva confidato che il medico aveva costatato delle lacerazioni interne dovute a violenza sessuale (atto 7.2). K., che si occupava della cura dei tre bambini soprattutto la sera e di notte in casa X. anche quando c’erano i genitori e che su esplicita richiesta di A. X. nel mese di marzo 2001 aveva trascorso per tre settimane le notti nella camera dei gemelli, il 5 aprile e il 6 maggio 2001 ha dichiarato che quest’ultima le aveva detto che il marito la picchiava e a volte usava violenza sessuale. Dall’inizio dell’anno 2001 aveva notato una certa ostilità tra i co-
14 niugi, in special modo da parte della moglie verso il marito, ed aveva avuto l’impressione che la moglie voleva staccarsi da lui, ma che non aveva mai assistito a fatti di violenza o avuto la sensazione che fosse stata usata violenza sia fisica che sessuale da parte del marito verso la moglie. Dopo l’arresto dell’accusato, malgrado avesse tentato più volte, non era più riuscita a mettersi in contatto con A. X. (atti 7.3, 7.7). L., l’insegnante di C. X., il 5 aprile 2001 ha messo a verbale che A. X. l’aveva contattata agli inizi di gennaio 2001 e le aveva detto di avere dei problemi con il marito, che davanti a terzi l’aveva denigrata ed umiliata. Più tardi le aveva confidato d’esser stata violentata dal coniuge, d’essersi in seguito recata da un ginecologo, che l’aveva delusa. Le aveva poi portato delle notizie da far pervenire alla sua rappresentante legale avv. AG., dicendole che non voleva che il marito venisse a sapere del contatto colla legale. Infine anche C. X. le aveva consegnato una lettera da spedire all’avvocatessa, in cui era stato scritto che il padre li trattava male (atto 7.9). M., un’amica della famiglia X. in quanto era vicina di casa a H., il 12 maggio 2001 ha deposto che A. X. l’aveva messa al corrente che il suo marito la violentava e la picchiava. Inoltre che guardando delle scene pornografiche in internet si esaltava, si masturbava e girava sempre nudo in casa. Vedendola scettica, l’ex vicina le aveva detto che chi voleva credere alla sua versione credeva e per chi non voleva non aveva sufficienti energie per convincerlo. Il 9 maggio 2001, per il tramite della legale, aveva ricevuto un’intimazione di non più avere alcun contatto coi X. (atti 7.13, 7.40). N., una vicina di casa della famiglia X. a F., ha dichiarato che A. X. l’aveva informata che aveva subito violenze sessuali dal suo marito, che s’era recata da un ginecologo, ma che non era stata soddisfatta (atto 7.15). I coniugi O., la madrina e il padrino di C. X., che circa ogni due mesi contattavano per telefono e circa una volta o due volte all’anno vedevano la famiglia X., il 6 luglio 2001 hanno messo a verbale che A. X. loro aveva detto che suo marito non aveva mai tempo per lei e per i figli, ma che non aveva mai detto d’esser stata da lui violentata. Inoltre che avevano passato il 26 dicembre 2000 in casa X., che là regnava l’allegria e che niente lasciava supporre che v’erano delle tensioni tra i coniugi X. (atti 7.27, 7.28). Uditi dalla polizia, pure in qualità d’informatori, sono stati infine P. (atto 7.32), Q. (atto 7.34), R. (atto 7.38) e S. (atto 7.43), che sono ulteriori amici e conoscenti della famiglia X.. Tutti hanno deposto che A. X. non aveva loro mai accennato a delle situazioni anormali all’interno della famiglia. Inoltre di non aver mai notato degli indizi che avrebbero potuto far pensare ad uso di violenza, a maltrattamenti o ad abusi sessuali da parte del marito verso la moglie.
15 AA., psicologa, che dal 31 maggio 2001 curava A. X., non esortata, il 9 luglio 2001 ha scritto al giudice istruttore che, stando alla sua paziente, il ginecologo aveva bagattellizzato l’evento del 6 gennaio 2001 e ciò aveva raccapricciato ed arrabbiato quest’ultima (atto 7.19). f) Interrogato dal giudice Istruttore il 4 aprile e l’8 maggio 2001 nonchè confrontato con la moglie il 23 agosto 2001, I. X. ha confessato che non corrispondeva che aveva ogni giorno il rapporto sessuale. Dormivano assieme circa due, tre volte la settimana, ma non ogni giorno, alle volte solo tre volte al mese. Era già successo che avevano dormito insieme due volte al giorno. Sua moglie era sempre d’accordo col rapporto sessuale. Ha inoltre deposto d’aver avuto nel 1996, tra giugno e agosto, un rapporto intimo di circa tre mesi con T.. Ha contestato d’aver usato qualsiasi violenza contro sua moglie per costringerla al rapporto sessuale, in particolare d’averla strangolata, ciò non era possibile poichè essa è più grande e più forte di lui. Infine ha dichiarato che quanto da lui detto era giusto, mentre che ciò che aveva detto sua moglie era falso (atti 5.3, 5.21 pagg. 6 e 7, 5.33 pag. 12). Queste deposizioni sono state da lui confermate in giudizio. 3. Devono essere valutate delle deposizioni, non è la credibilità delle persone interrogate che è determinante, bensì la credibilità delle loro concrete deposizioni. Contrassegni di una deposizione attendibile sono la compattezza e la coerenza o logicità nell’esposizione del corso dell’avvenimento come pure la concreta e chiara riproduzione dell’evento. Ulteriore indizio per la veridicità della deposizione è l’esposizione dell’accaduto in un modo così caratteristico, che ci si può aspettare unicamente da colui che l’ha vissuto. A favore della correttezza della deposizione sta infine la costanza o invariabilità della deposizione nei differenti interrogatori. Di massima una deposizione vera s’accorda con l’esperienza ed il risultato di ulteriori assunzioni probatorie. Di regola questi contrassegni mancano, se le deposizioni sono false. Indizi per deposizioni contrarie alla verità sono irregolarità o discordanze nelle proprie deposizioni (Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Zürich 1974, pag. 311 con riferimenti. 4. a) Come è già stato esposto, la violenza carnale è punita solo a querela di parte, se l’autore della stessa è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei. Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi (art. 190 cpv. 2 CP). Il 4 aprile 2001 A. X. ha sporto querela per delle violenze carnali, fra cui anche per quelle, a suo dire, verificatesi da maggio a dicembre del 1996. Se non chè il termine di querela di sei mesi è un termine perentorio o di decadenza che non può essere nè
16 interrotto nè esteso. Ne viene che per inosservanza dello stesso il diritto di querela per le presunte violenze carnali successe sei anni or sono s’è estinto. Conseguenza è che esse non sono più perseguibili. A ragione la Procura pubblica non le ha menzionate nell’atto d’accusa. b) La Camera penale del Tribunale cantonale deve perciò occuparsi unicamente delle pretese violenze carnali avvenute nel periodo da novembre 2000 a marzo 2001, ma subito è da rilevare che le testimonianze di A. X. in generale mancano di determinazione. Essa ha sì testimoniato che il marito aveva un desiderio sessuale indomabile, che voleva quasi ogni giorno il rapporto sessuale, talora addirittura più volte al giorno, fino a quattro volte, che si gettava su di lei e che si comportava come una bestia (atti 5.2 e 5.11, pagg. 6 - 15). Non è però dato di sapere in dettaglio quando e cosa concretamente succedeva. A questo stato delle cose nulla mutano i suoi diari, redatti il 6 e l’11 gennaio 2001, nonchè gli scritti alla sua legale del 14 febbraio e 1° marzo 2001 (atti 5.12 - 5.15). In essi la presunta vittima ha annotato i fatti avvenuti il 26 e il 30 dicembre 2000, dal 2 al 4 gennaio 2001, il 9 e l’11 gennaio 2001 nonchè dal 9 all’11 febbraio 2001 come pure dal 23 al 26 febbraio 2001, ma unicamente due annotazioni, quelle del 4 gennaio e del 25 febbraio 2001 hanno per oggetto le pretese violazione carnali. Tuttavia le annotazioni: “I. X. mi costringe ad avere un rapporto sessuale” e “più tardi a letto mi violenta” non determinano precisamente i pretesi violentamenti. Non solo generalmente ma anche con riguardo ai pretesi mezzi coercitivi usati dall’accusato le deposizioni della teste principale sono vaghe. Essa ha testimoniato che suo marito cominciava a gettarle piatti o viveri in testa, se il mangiare non gli andava, che diventava sempre più violento dopo che aveva guardato della pornografia su internet, che la svegliava quando nuda già dormiva e se si rifiutava o si girava dalla parte, la rigirava e la violentava, che le strappava i vestiti o la camicia di notte dal corpo con violenza ed in fretta, che le diceva che in caso d’uso di violenza avrebbe immediatamente ceduto e che mettendole le mani al collo la minacciava di morte (atti 5.2, 5.11, pagg. 6 - 15). Orbene, pur prescindendo dal fatto che la violenza usata non deve essere in ogni caso grave, vale a dire non deve rendere la vittima completamente incapace a resistere, nel concreto caso non è stato esposto che l’accusato per l’atto sessuale, non voluto dalla moglie, ha impiegato più forza che in condizioni normali (DTF 87 IV 68). Nemmeno è stato chiaramente preteso che egli con grave minaccia abbia messo la moglie nell’impossibilità assoluta di rifiutare la relazione intima o di resistere ad essa con la forza ed abbia così ottenuto la congiunzione carnale. Da una parte è stato deposto che egli la minacciava di morte mettendole le mani al collo, dall’altra che afferrata tre volte alla gola, era riuscita a strappargli le mani dal collo.
17 c) Ciò che ha testimoniato A. X. è poi incongruente quanto alla resistenza da lei opposta o che avrebbe potuto opporre. Essa ha messo a verbale (atto 5.2; 5.11, pagg. 6 - 15), da un canto, che aveva lasciato operare le mani, che aveva dei dolori se il marito premeva sulle stesse, che non poteva difendersi bene, che aveva tentato più volte di respingere il coniuge, ma non era riuscita, dall’altro, che a suo marito il rapporto sessuale talvolta riusciva, più spesso era però lei che riusciva a respingerlo, che le ultime volte s’era difesa con una scopa in mano, minacciando di dargliela in testa, che, afferrata al collo, era riuscita a dargli delle pedate ed a liberarsi. Essa ha altresì affermato che alle volte cercava di difendersi gridando, ma che ciò lo faceva raramente per non spaventare i bambini. Dirimpetto alle sue testimonianze secondo cui su intervento della sua figlia suo marito aveva smesso di strangolarla e i bambini, se erano presenti, con i pugni, i piedi ed anche con degli oggetti colpivano il padre, che a causa dell’infortunio subito 20 anni fa non sopportava a lungo i colpi alle gambe, manca completamente di logica pretendere che essa avrebbe potuto difendersi più facilmente se non ci fossero stati i figli. Contrariamente a quanto da lei preteso, i figli l’avrebbero difesa, se gridava. d) Le testimonianze di A. X. stanno inoltre in contrasto colle deposizioni degli informatori. Colla presunta vittima J. aveva concordato che se fosse stata usata violenza doveva gridare, ma ciò non è avvenuto (atto 7.2). K., ha sì notato una certa ostilità tra i coniugi, in special modo da parte della moglie verso il marito, ed ha avuto l’impressione che la moglie voleva staccarsi da lui, ma non ha mai assistito a fatti di violenza o avuto la sensazione che fosse stata usata violenza sia fisica che sessuale da parte del marito verso la moglie, sebbene nel mese di marzo 2001, su esplicita richiesta di A. X., avesse trascorso per tre settimane le notti nella camera dei gemelli (atti 7.3, 7.7). I coniugi O., sono sì venuti a conoscenza che l’accusato, oberato dal lavoro e dal suo hobby, non aveva mai tempo per la famiglia, ma ad essi A. X. non ha mai detto d’esser stata da lui violentata. Il 26 dicembre 2000 essi hanno poi passato una bellissima festa dai X. e nulla loro ha lasciato supporre ad una disarmonia tra i coniugi visitati (atti 7.27, 7.28). Parimenti non si può fare a meno di accennare alla discrepanza tra quanto deposto da A. X. e dai figli. La presunta vittima ha testimoniato che alle volte di notte gridava, che i bambini la sentivano, vedevano che piangeva e notavano che aveva dei dolori, ma che non intuivano il motivo. Ciò non è però mai stato confermato da C. X., B. X. e D. X. alla procuratrice dei minori, sebbene essa con insistenza abbia esatto da loro che dovevano raccontare tutto quello che era successo, poichè era stata orientata che il padre faceva brutte cose (atti 5.6 - 5.8, 5.17 - 5.19). Malgrado le deposizioni dei bambini nella procedura per atti sessuali nei loro confronti non abbiano potuto essere ammesse
18 come prove (cfr. la perizia dell’8 maggio 2002 del dott. AH. atto 13.2), è senza dubbio inconciliabile coll’esperienza che essi non abbiano confessato d’esser stati svegliati di notte dalle grida della mamma, mentre che altre contingenze di fatto sono da loro state addotte. B. X. ha asserito che il padre sgridava, picchiava e aveva strozzato la madre, ma lei aveva vinto, come pure che l’aveva buttata per le scale (atto 5.6, pagg. 4 e 8) e C. X. ha dichiarato d’esser stata svegliata dagli urli del D. X., che di notte era stato toccato dal padre (atto 5.8, pag. 7). 5. a) Più determinata è stata A. X. nel descrivere la pretesa violenza carnale perpetrata dall’accusato il 6 gennaio 2001. Ma anche questa esposizione dei fatti manca di costanza e sta in contrasto coll’esperienza e colle deposizioni degli informatori. Inoltre, e ciò è di peso, essa non trova riscontro nei referti medici. La presunta vittima ha annotato che suo marito l’aveva costretta a guardare delle pornografia su internet, che era diventato come un animale, che l’aveva violentata e che lei aveva perso più sangue che durante un parto (atto 5.13). Al giudice istruttore ha testimoniato che dai colpi ricevuti aveva delle macchie blu sulle braccia, sulla schiena e sul petto (atto 5.11). Orbene, una persona che perde tanto sangue è forzatamente invasa dalla paura di dissanguarsi e immediatamente si fa ospedalizzare. Già il fatto che essa, nonostante la pretesa grave perdita di sangue, abbia atteso tre giorni prima di recarsi dal medico invalida la sua deposizione. A J., L., N., AA. e M. A. X. ha confidato d’esser stata violentata dal marito, ma alla prima ha detto che il medico aveva costatato delle lacerazioni interne dovute a violenza sessuale (atto 7.2), mentre che alla seconda, terza e quarta ha dichiarato che il ginecologo l’aveva delusa, che non era stata soddisfatta da lui, rispettivamente che aveva bagattellizzato l’evento (atti 7.9, 7.15, 7.19). M. l’ha orientata nel senso che non aveva sufficienti energie per convincere chi non voleva credere alla sua versione (atto 7.40). Ciò a ragione poichè non disponeva di prove. Al dott. AB. A. X. ha riferito perdite ematiche vaginali, dopo che il marito aveva avuto con lei rapporti sessuali molto aggressivi. Nel suo certificato dell’8 aprile 2001 questo medico non accenna a violenza carnale (atto 9.5). Udito nel corso della pendente procedura di divorzio dei coniugi X., lo stesso medico ha confermato questo stato delle cose. Segnatamente ha testimoniato che durante la consultazione la paziente gli aveva sì detto che il rapporto sessuale con suo marito era nel frattempo diventato più difficile, in particolare per le richieste più esigenti, se non aggressive di lui, ma ha precisato che essa non gli aveva detto in nessun modo di esser stata violentata. Il dott. AC. che l’ha poi visitata non ha riscontrato lacerazioni da attribuire a violenza carnale (atto 9.6). Questi due medici nemmeno hanno costatato dei segni da imputare a dei colpi ricevuti, contrariamente a quanto testimoniato, ma non annotato da A. X. (atti
19 5.11, pag. 14; 5.13). Comportamenti violenti del marito rispetto a lei ed ai figli sono stati dichiarati il 7 febbraio 2001 anche al dott. AE.. Contrariamente a quanto altrimenti preteso, a lui è stato detto che questi comportamenti si verificavano già a partire dall’estate e non dal mese di novembre del 2000. Questo medico ha costatato un ematoma da pizzicotto su B. X., ma non ha riferito che la mamma presentava lesioni (atto 9.2). Pure la dott.ssa AD., a cui sono state raccontate le violenze subite e che per intempestività della visita non ha potuto costatare segni fisici della presunta violenza carnale del 6 gennaio 2001, non ha riscontrato lesioni visibili da attribuire al fatto che il marito, per costringere la paziente alla congiunzione carnale, la picchiava e le sbatteva la testa contro la testata di legno del letto (atto 9.4). Infine anche il dott. AF. non ha trovato segni visibili di violenza (atto 9.3). b) Infine dev’essere rilevato che il comportamento di A. X., messo alla luce nel corso della procedura penale, infirma le sue testimonianze. Orientata dal giudice istruttore il 4 aprile 2001 che aveva il diritto d’essere interrogata da una donna, essa ha dichiarato che di ciò ne prendeva conoscenza, ma che era d’accordo d’essere interrogata da un uomo. Confrontata coll’accusato il 23 agosto 2001 ed interrogata sulle pretese violazioni carnali, essa prorompeva in un forte pianto, sicchè non è più stato possibile interrogarla in dettaglio. A motivo del suo comportamento ha addotto che tre uomini l’ascoltavano (l’accusato, il difensore d’ufficio e il giudice istruttore), che aveva grande paura e che si vergognava di ciò che era successo. In dettaglio i presunti violentamenti, in particolare anche quello del 6 gennaio 2001, non sono però stati testimoniati nemmeno il 24 aprile 2001 quando è stata interrogata da una donna. In quest’occasione essa s’è limitata a consegnarle il suo diario dell’11 gennaio 2001 (atti 5.11, 5.13). Con K., M. ed i coniugi O., che hanno deposto a scarico dell’accusato, A. X. ha poi rotto i contatti (atti 7.7, 7.13, 7.27, 7.40). 6. Esaminate tutte le prove, la Camera penale del Tribunale cantonale non ha la fondata certezza che l’imputazione di reiterata violenza carnale di A. X. nei confronti di I. X. sia degna di fede, che quindi sia successo ciò che l’atto d’accusa gli mette a carico. Circostanze attendibili non sono state esposte dalla presunta vittima. Al contrario le sue esposizioni lasciano insopprimibili dubbi che i fatti si siano verificati come da lei preteso. Già il referto psichiatrico mette in dubbio le sue testimonianze. La dott.ssa V. non ha costatato che l’accusato è incline a delle azioni impulsive o a degli accessi di violenza rispettivamente a degli atti di violenza. Accertati non sono stati nè disturbi di personalità nè evoluzioni sessuali sbagliate. Questi dubbi sono poi nutriti dal comportamento di A. X., non conseguente. Le sue testimonianze mancano in generale ed in particolare di determinazione, sono incoe-
20 renti ed incongruenti, stanno in contrasto colle deposizioni degli informatori, non sono confermate dai figli e non trovano riscontro nei referti medici. Tutte queste circostanze che mettono in dubbio l’esposizione dei fatti della Procura pubblica non sono semplicemente di natura teorica. Al contrario esse sono concrete e di un’importanza che nel loro insieme non lasciano concludere alla reità di I. X.. Per la Camera penale non è sufficientemente documentato che l’accusato s’è reso colpevole di reiterata violenza carnale ai sensi dell’art. 190 cpv. 2 CP. Di conseguenza da questa imputazione dev’essere assolto secondo il principio “in dubio pro reo”. 7. È l’accusato assolto, il petito civile è sempre rinviato al competente tribunale civile (art. 131 cpv. 6 LGP). L’azione adesiva di A. X. del 12 giugno 2002 è perciò rinviata al foro civile. 8. a) I. X. ha chiesto che gli sia corrisposto un risarcimento a titolo di riparazione di fr. 20'000.--. b) Ai sensi dell’art. 161 cpv.1 LGP se un accusato viene assolto o il procedimento contro di lui è abbandonato oppure se una misura coercitiva eseguita nei suoi confronti risulta ingiustificata, lo stato deve a sua richiesta aggiudicargli un risarcimento (indennizzo, riparazione) per gli svantaggi che egli ha subito causa le misure d’istruttoria. Un risarcimento a titolo di riparazione morale dev’essere pagato se conformemente agli art. 28 CC e 49 CO è data un’illecita grave violazione della personalità. Esso ha per scopo che con una somma di denaro sia conguagliato il danno non patrimoniale patito. La quantificazione della somma di denaro dipende essenzialmente dalla natura e dalla gravità della violazione, dall’intensità e dalla durata degli effetti nonchè dalla colpevolezza dell’autore del danno e della vittima (DTF 112 II 131). Più intenso è il danno non patrimoniale, più alto è di massima il risarcimento a titolo di riparazione morale. Determinante è la concreta situazione, ma per casi pressochè uguali dev’essere esatta una certa oggettivazione. Pregiudizi possono servire quale guida per un raffronto con un nuovo caso (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. Auflage, Zürich 1996, I/100seg.). Anche è da rilevare che per la quantificazione del risarcimento a titolo di riparazione morale determinante può essere la situazione finanziaria (reddito e sostanza) dell’avente diritto. Tuttavia va considerato che il risarcimento a titolo di riparazione morale deve soddisfare il danno non patrimoniale subito (DTF 125 II 554, 121 III 255). c) I. X. è stato denunciato per violenza carnale il 4 aprile 2001. Arrestato lo stesso giorno, è rimasto in carcere preventivo fino al 22 maggio 2001. Il preteso
21 crimine sua moglie l’ha confidato a J., K., L., M., N., i coniugi O.. Inoltre il caso è stato pubblicato sul quotidiano “La Regione Ticino” del 16 e 27 giugno 2001, del 1° luglio 2001 nonchè del 9 gennaio 2003. La polizia ha perquisito la casa. Un gran numero di persone sono state interrogate. Ne va da se che in un paese come F. la notizia s’è sparsa ai quattro venti. Essendo stato denunciato di violenza carnale in malafede da sua moglie, all’accusato è stata rivolta una delle più disonoranti imputazioni. Egli è quindi stato leso gravemente nella sua personalità. Il danno morale subito è grave, contro di lui è stata perpetrata una grave offesa all’onore. Dall’offesa morale sarà probabilmente seguito vita natural durante. La prassi ha costatato che in casi del genere lo svantaggio morale può persistere per tutta la vita secondo il proverbio: semper aliquid haeret (DTF 103 Ia 74). d) Come è stato esposto la quantificazione della somma di denaro dipende essenzialmente dalla natura e dalla gravità della violazione, dall’intensità e dalla durata degli effetti nonchè dalla colpevolezza dell’autore del danno e della vittima. Per prassi - secondo la situazione - per il danno non patrimoniale sono state corrisposte differenti somme, che sono state via via aumentate. Così per 64 e per 52 giorni di carcere preventivo sono state pagate somme di fr. 5'000.-- rispettivamente di fr. 7'000.-- (Hütte/Ducksch, op. cit., tabelle XI/4 e XI/5, 1991), ma anche importi di fr. 10'000.-- e di fr. 12'000.-- per detenzioni preventive della durata di 27 rispettivamente di 54 giorni (Hütte/Ducksch, op. cit., tabelle XI/7, 1991 e XI/5, 1995) nonchè, in considerazione della gravità dell’imputazione e della pubblicità, addirittura di fr. 20'000.-- per 21 giorni di privazione della libertà (Hütte/Ducksch, op. cit., tabella XI/8, 1989). Nel concreto caso oltre alla gravità ed alla pubblicità dell’imputazione nonchè alla durata dell’effetto che la stessa può avere, dev’essere tenuto conto anche della grave colpa della moglie, che mendacemente ha denunciato il marito. In simili circostanze si rivela adeguato di rifondere all’accusato un risarcimento a titolo di riparazione morale di fr. 20'000.--. 9. Le tasse e spese dell’istruttoria, la tassa di giustizia, l’onorario della difesa d’ufficio - considerata la gran mole di lavoro nel corso di un anno e mezzo d’indagini, il dispendio di tempo di 257 ore messo in conto si rivela adeguato - nonchè i costi della detenzione preventiva vanno a carico del Cantone dei Grigioni (art. 157 LGP).
22
23 La Camera penale giudica: 1. I. X. è prosciolto dall’accusa di reiterata violenza carnale ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 e 2 CP. 2. L’azione adesiva di A. X. del 12 giugno 2002 è rinviata al foro civile. 3. A I. X. è corrisposta dal Cantone dei Grigioni la somma di fr. 20'000.-- a titolo di riparazione morale. 4. I costi di procedura, consistenti - nelle tasse e spese d’istruttoria della Procura pubblica di fr. 6'959.40 - nella tassa di giustizia di fr. 5'000.-- - nell’onorario del difensore d’ufficio di fr. 38'748.-per un totale di fr. 50'707.40 vanno a carico del Cantone dei Grigioni. Con riguardo all’onorario del difensore d’ufficio si prende nota che il 29 agosto 2001 è stato pagato un acconto di fr. 15'000.-- I costi del carcere preventivo subito sono pure sopportati dal Cantone dei Grigioni. 5. Avverso la presente sentenza, se vien fatta valere violazione di diritto federale, può esser interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Il ricorso deve essere dichiarato per iscritto entro dieci giorni dalla ricezione scritta della sentenza alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni e dovrà essere completato con motivazione scritta, da inoltrare entro altri dieci giorni alla medesima instanza cantonale. 6. Comunicazione a: __________ Per la Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Giudice-presidente L'Attuario