Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 26 giugno 2026 comunicata il 30°giugno 2026 N. d’incarto SBK 25 116 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento Composizione Moses, presidente Cavegn e Bergamin Togni, attuario Parti A._____ AG ricorrente rappresentata da B._____ contro C._____ resistente patrocinato dall’avv. Maurizio Agustoni Oggetto comminatoria di fallimento Atto impugnato comminatoria di fallimento dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja del 17 novembre 2025
2 / 6 Ritenuto in fatto: A. Con precetto esecutivo n. Z.1._____, emesso il 9 dicembre 2024 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Maloja (in seguito: UEF), C._____ ha escusso A._____ AG per l’incasso di CHF 471'693.00, oltre interessi al 2.5% annuo dal 5 dicembre 2023 (“decreto ingiuntivo del Tribunale del Bergamo del 9 novembre 2023 [controvalore in EURO 507'089.50 al cambio odierno di CHF/EURO 0.9302]”), di CHF 14'685.60 (“interessi maturati su EURO 500'000.- fino al 4.12.2023 [EURO 15'787.67]”), nonché CHF 204.00 di spese d’esecuzione. L’atto esecutivo è stato notificato il 12 dicembre 2024 e l’escussa vi ha interposto opposizione totale il medesimo giorno. B. Con decisione del 14 ottobre 2025, il Tribunale regionale Maloja ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. Z.2._____ del Tribunale ordinario di Bergamo del 9 novembre 2023 (cifra 1 del dispositivo), nonché parzialmente accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dall’escutente il 20 gennaio 2025, avverso il precetto esecutivo n. Z.1._____, per l’importo complessivo di CHF 485'962.05, oltre interessi su CHF 464'700.00 del 2.5% annuo dal 5 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e del 2% annuo dal 1° gennaio 2025 (cifra 2 del dispositivo). Le spese processuali e ripetibili sono state interamente poste a carico dell’escussa (cifra 3 del dispositivo). C. Con reclamo del 13 novembre 2025, A._____ AG (in seguito: reclamante) ha impugnato tale decisione dinnanzi al Tribunale d’appello e chiesto, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo; nel merito, essa ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la sua riforma, nel senso che l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione del 20 gennaio 2025 venga respinta e le spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza siano poste a carico dell’escutente. D. Su domanda di continuazione dell’esecuzione di C._____, il 17 novembre 2025 l’UEF ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata a A._____ AG il 5 dicembre 2025. E. Con disposizione ordinatoria del 12 dicembre 2025 è stato provvisoriamente concesso l’effetto sospensivo al reclamo. F. Con ricorso del 9 dicembre 2025 (timbro postale: 10 dicembre 2025) presentato dinnanzi al Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento, A._____ AG (in seguito: ricorrente) contesta l’emissione della comminatoria di fallimento e ne chiede l’annullamento, nonché la
3 / 6 sospensione della procedura esecutiva, in ragione del reclamo presentato contro la decisione del Tribunale regionale. G. Con osservazioni del 23 marzo 2026, C._____ (in seguito: resistente), si è opposto alla sospensione della procedura esecutiva. I. La procedura di ricorso è stata sospesa con disposizione ordinatoria del 3 febbraio 2026 (act. D.8). In data 23 marzo 2026, C._____ ne ha chiesto la riattivazione (act. D.9). Il 16 giugno 2026 A._____ AG ha chiesto una nuova sospensione della procedura (act. D.13). H. Con decisione odierna (n. d’incarto SBK 25 104), il Tribunale d’appello ha dichiarato il reclamo del 13 novembre 2025 inammissibile. Considerando in diritto: 1.1. Nella propria impugnativa, la ricorrente censura il fatto che la comminatoria di fallimento emessa il 17 novembre 2025 le sia stata notificata nonostante abbia impugnato, con reclamo del 9 dicembre 2025 (timbro postale: 10 dicembre 2025), la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione del 14 ottobre 2025 del Tribunale regionale Maloja. Evidenzia dunque che l’UEF non avrebbe dovuto emettere la comminatoria di fallimento in assenza di una decisione esecutiva definitiva (act. A.1). 1.2.1. Giusta l’art. 159 LEF ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di fallimento, l’ufficio d’esecuzione gli commina senza indugio il fallimento. 1.2.2. In caso di opposizione al precetto esecutivo, l’escutente può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto producendo una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (cfr. art. 79 LEF; STAEHELIN, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3a ed. 2021, art. 79 n. 33). Di regola, una decisione diventa esecutiva nel momento in cui passa formalmente in giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), ciò che avviene quando non può più essere impugnata mediante un rimedio giuridico ordinario (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale svizzero [CPC] del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6754). Al contrario delle decisioni impugnabili mediante appello (art. 308 segg. CPC), che non acquisiscono forza di cosa giudicata e non diventano
4 / 6 immediatamente esecutive (art. 315 cpv. 1 CPC), la decisione impugnabile mediante reclamo ai sensi degli art. 319 segg. CPC passa in giudicato e diventa immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.1). La sola presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione non impedisce pertanto la continuazione dell’esecuzione (DTF 126 III 479 consid 2), a meno che l’autorità giudiziaria superiore abbia conferito effetto sospensivo al gravame, precludendo in tal modo l’esecutività della decisione impugnata (artt. 325 cpv. 2 e 336 cpv. 1 lett. a CPC). 1.2.3. L’art. 151 CPC prevede che i fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice non devono essere provati. Sono noti al giudice i fatti e le circostanze di cui egli è a conoscenza in ragione della sua attività ufficiale, segnatamente i fatti emersi in un altro procedimento tra le stesse parti (sentenza del Tribunale federale 5A_755/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 2.3). 1.3. Nel caso in esame, la ricorrente ha impugnato la decisione del 14 ottobre 2025 del Tribunale regionale Maloja mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 segg. CPC dinnanzi al Tribunale d’appello (n. d’incarto SBK 25 104). Tale rimedio giuridico non impedisce, di principio, il passaggio in giudicato né l’esecutività della decisione impugnata e, pertanto, non osterebbe alla continuazione dell’esecuzione. È noto sia a questo Tribunale sia alla ricorrente che, con disposizione ordinatoria del 12 dicembre 2025, ovvero successivamente all’emissione della comminatoria di fallimento il 17 novembre 2025, al reclamo è stato conferito l’effetto sospensivo. Il medesimo è stato tuttavia finalmente dichiarato inammissibile. Venuto meno ogni effetto derivante dalla concessione dell’effetto sospensivo, la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione conserva pertanto piena efficacia esecutiva e permette di domandare la continuazione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 88 LEF. 1.4. Ne consegue che la comminatoria di fallimento è stata emanata correttamente e la procedura esecutiva n. Z.1._____ può ora essere proseguita. 2. Per questi motivi, il ricorso dev’essere respinto. 3. L'istanza di sospensione del 16 giugno 2026 dev'essere respinta. La procedura esecutiva non è infatti ancora conclusa e l'odierno giudizio non impedisce alle parti di concludere un accordo extragiudiziale. 4. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità per spese ripetibili (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
5 / 6 e 62 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).
6 / 6 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L'istanza di sospensione del procedimento è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]