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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 26.06.2026 SBK 2025 104

26. Juni 2026·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·1,654 Wörter·~8 min·11

Zusammenfassung

rigetto dell'opposizione | Rechtsöffnung

Volltext

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 26 giugno 2026 comunicata il 30 giugno 2026 N. d’incarto SBK 25 104 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Moses, presidente Cavegn e Bergamin Togni, attuario Parti A._____ AG reclamante rappresentata da B._____ contro C._____ resistente patrocinato dall’avv. Maurizio Agustoni Oggetto rigetto dell’opposizione Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Maloja del 14 ottobre 2025, comunicata il giorno seguente (n. d’incarto 335-2025-13)

2 / 6 Ritenuto in fatto: A. Con precetto esecutivo n. Z.1._____, emesso il 9 dicembre 2024 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Maloja (in seguito: UEF), C._____ ha escusso A._____ AG per l’incasso di CHF 471'693.00, oltre interessi al 2.5% annuo dal 5 dicembre 2023 (“decreto ingiuntivo del Tribunale del Bergamo del 9 novembre 2023 [controvalore in EURO 507'089.50 al cambio odierno di CHF/EURO 0.9302]”), di CHF 14'685.60 (“interessi maturati su EURO 500'000.- fino al 4.12.2023 [EURO 15'787.67]”), nonché CHF 204.00 di spese d’esecuzione. L’atto esecutivo è stato notificato il 12 dicembre 2024 e l’escussa vi ha interposto opposizione totale il medesimo giorno. B. Con decisione del 14 ottobre 2025, il Tribunale regionale Maloja ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. Z.2._____ del Tribunale ordinario di Bergamo del 9 novembre 2023 (RG n. Z.3._____; cifra 1 del dispositivo), nonché parzialmente accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dall’escutente il 20 gennaio 2025, avverso il precetto esecutivo n. Z.1._____, per l’importo complessivo di CHF 485'962.05, oltre interessi su CHF 464'700.00 del 2.5% annuo dal 5 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e del 2% annuo dal 1° gennaio 2025 (cifra 2 del dispositivo). Le spese processuali e ripetibili sono state interamente poste a carico dell’escussa (cifra 3 del dispositivo). C. Con reclamo del 13 novembre 2025, A._____ AG (in seguito: reclamante) ha impugnato tale decisione dinnanzi al Tribunale d’appello e chiesto, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo; nel merito, essa ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la sua riforma, nel senso che l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione del 20 gennaio 2025 venga respinta e le spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza siano poste a carico dell’escutente. D. Con disposizione ordinatoria del 12 dicembre 2025 è stato provvisoriamente concesso l’effetto sospensivo al reclamo e con successiva disposizione ordinatoria del 3 febbraio 2026, la procedura è stata sospesa, salvo decisione di revoca d’ufficio o su istanza di una delle parti. E. Con istanza di riattivazione della procedura e risposta del 23 marzo 2026, C._____ (in seguito: resistente) ha postulato, in via preliminare, la reiezione dell’istanza di concessione dell’effetto sospensivo, in via principale, l’inammissibilità del reclamo e, in via subordinata, la sua reiezione nel merito.

3 / 6 F. Con istanza datata 16 giugno 2026 A._____ AG ha chiesto una nuova sospensione del procedimento. Considerando in diritto: 1.1. L’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione può fondarsi su una decisione giudiziaria straniera soltanto se quest’ultima è stata previamente dichiarata esecutiva in Svizzera secondo la procedura di riconoscimento ed esecuzione (detta “exequatur”) prevista – per gli Stati firmatari della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12), tra i quali figurano la Svizzera e l’Italia – dagli artt. 32 segg. CLug. Tale dichiarazione può essere ottenuta mediante una procedura indipendente oppure essere pronunciata, a titolo incidentale, nell’ambito della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 81 cpv. 3 LEF, art. 33 par. 3 CLug; DTF 135 III 324 consid. 3; STAEHELIN, in : Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs – Basler Kommentar, 3a ed. 2021, art. 80 n. 59 segg. ; BOVEY/CONSTANTIN, in Foëx et al [edit.], Commentaire romand – Poursuite et faillite, 2a ed. 2025, art. 80 n. 25). La distinzione è determinante sotto il profilo processuale. Qualora il creditore non abbia chiesto espressamente una decisione indipendente di exequatur, l’autorità non può pronunciarla d’ufficio senza violare la massima dispositiva sancita dall’art. 58 cpv. 1 CPC, secondo cui il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte (art. 58 cpv. 1 CPC; STAEHELIN, op. cit., art. 80 n. 59b). Inoltre, mentre una decisione indipendente di exequatur acquisisce autorità di cosa giudicata (DTF 138 III 174 consid. 6), una decisione resa soltanto a titolo incidentale costituisce un mero presupposto della decisione di rigetto e non produce tale effetto (sentenze del Tribunale federale 4A_638/2023 et 4A_640/2023 del 24 aprile 2024 consid. 4.1.5; 5A_59/2015 del 30 settembre 2015 consid. 4.2.1 ; VOCK, in : Hunkeler [edit.], Kurzkommentar SchKG – Schuldbetreibungs- und konkursgesetz, 3a ed. 2025, art. 80 n. 6 segg.). Ne consegue che, quando l’exequatur è esaminato soltanto in via incidentale nell’ambito della procedura di rigetto, non trova applicazione l’art. 327a CPC, riservato alle procedure indipendenti di riconoscimento ed esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_899/2020 del 15 novembre 2021 consid. 2.2.1). In tal caso, la decisione segue il rimedio giuridico previsto per il rigetto definitivo dell’opposizione. Poiché la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione non è appellabile, essa è impugnabile mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 segg. CPC (artt. 309 lett. b cifra 3, 319 lett. a CPC; sentenza

4 / 6 del Tribunale federale 4A_638/2023 et 4A_640/2023 del 24 aprile 2024 consid. 4.1.4). Con istanza di rigetto definitivo dell’opposizione del 20 gennaio 2025, il resistente ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla reclamante avverso il precetto esecutivo n. Z.1._____ emesso il 9 dicembre 2024 dall’UEF per l’importo di CHF 486'378.60, oltre interessi su CHF 465'100.00 al 2.5% annuo dal 5 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e al 2% annuo dal 1° gennaio 2025. Egli non ha invece formulato alcuna conclusione volta all’ottenimento di una decisione autonoma di riconoscimento ed esecutività del decreto ingiuntivo n. Z.2._____ del Tribunale ordinario di Bergamo del 9 novembre 2023 (act. TR I.1, pag. 7). Il richiamo ai presupposti del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione straniera figurava unicamente nella motivazione dell’istanza e costituiva il fondamento della richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione (act. TR I.1, pag. 5). In tali circostanze, la procedura promossa dal resistente non può essere qualificata quale procedura indipendente di exequatur, bensì quale procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, nell’ambito della quale la questione dell’exequatur del titolo straniero è stata esaminata soltanto in via pregiudiziale. Nulla muta a ciò la circostanza che, con la decisione impugnata, l’autorità di prima istanza abbia, alla cifra 1 del dispositivo, riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. Z.2._____ del Tribunale ordinario di Bergamo del 9 novembre 2023 e, alla cifra 2, parzialmente accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione. Ne consegue che contro la decisione impugnata può essere interposto unicamente reclamo ai sensi degli artt. 319 segg. CPC dinanzi alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d’appello (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100], art. 11 cpv. 2 OOGTA [CSC 173.010]). 1.2. Il reclamo contro una decisione pronunciata in procedura sommaria dev’essere presentato entro dieci giorni dalla sua notificazione (artt. 251 lett. a, 321 cpv. 2 CPC). Il termine decorre a partire dal giorno successivo alla sua notifica; se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 31 LEF, art. 142 cpv. 1 e 3 CPC). L’atto dev’essere consegnato al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 31 LEF, art. 143 cpv. 1 CPC). La tempestività del reclamo costituisce un presupposto processuale (art. 59 CPC) che dev’essere esaminato d’ufficio dal tribunale di secondo grado (art. 60 CPC; BORELLA, in: Trezzini/Molo [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC],

5 / 6 Vol. 3, 2a ed. 2025, art. 321 n. 16). La decisione impugnata è stata notificata – come anche confermato dalla reclamante (act. A.1) – il 16 ottobre 2025 (cfr. tracciamento dell’invio; act. TR IV/8). Il termine d’impugnazione, scaduto domenica 26 ottobre 2025, è stato riportato al primo giorno feriale successivo, ovvero lunedì 27 ottobre 2026. Il reclamo, depositato il 13 novembre 2025 (act. A.1), risulta pertanto ampiamente tardivo e quindi inammissibile. Tale conclusione non è inficiata dall’errore nella formulazione del dispositivo (cfr. supra consid. 1.1), posto che la decisione impugnata indica il rimedio giuridico esperibile corretto (act. B.1, cifra 4 del dispositivo). Per questi motivi, non si entra nel merito del reclamo. 2. L'istanza di sospensione del 16 giugno 2026 dev'essere respinta. La procedura esecutiva non è infatti ancora conclusa e l'odierno giudizio non impedisce alle parti di concludere un accordo extragiudiziale. 3.1. Giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito, si considera soccombente l’attore. La tassa di giustizia di CHF 1’000.00 è in concreto posta a carico della reclamante, interamente soccombente (art. 48 e 61 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle tasse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF; RS 281.35]). Essa viene compensata con l’anticipo di CHF 1’000.00 da lei versato il 19 gennaio 2026 (art. 111 cpv. 1 CPC). 3.2. La reclamante è inoltre condannata a rifondere al resistente un’adeguata indennità per spese ripetibili. L’avv. Maurizio Agustoni non ha presentato una nota d’onorario. L’indennità a titolo di spese ripetibili viene dunque stabilita d’ufficio, tenuto in particolare conto del dispendio di tempo necessario per un’adeguata assistenza e della natura della causa, in un importo forfettario di CHF 1’000.00 (artt. 105 cpv. 2 e 96 CPC, art. 3 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]). L'IVA non deve essere inclusa non essendovi il resistente assoggettato. 4. La presente decisione è emanata nella composizione di tre giudici a norma dell'art. 38 cpv. 4 LOG (CSC 173.000).

6 / 6 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. L'istanza di sospensione del procedimento è respinta. 3. La tassa di giustizia relativa alla procedura di reclamo di CHF 1’000.00 è posta a carico di A._____ AG. 4. A._____ AG è condannata a rifondere a C._____ un’indennità di CHF 1'000.00 a titolo di spese ripetibili relative alla procedura di reclamo. 5. [Rimedi giuridici] 6. [Comunicazioni]

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