Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 5 giugno 2007 Comunicata per iscritto il: PZ 07 89 Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidente Brunner —————— Visto il ricorso della Comunione ereditaria f u A . X . e B . X . , (C., D., E., F.,), opponente all’istanza e ricorrente, contro il decreto del Presidente del Circolo di Roveredo del 16 aprile 2007, comunicato il 19 aprile 2007, in re del Cantone d e i Grigioni , istante e resistente, rappresentato dall’Ufficio tecnico dei Grigioni, Grabenstrasse 30, 7001 Coira, contro l’opponente all’istanza e ricorrente, concernente prova a futura memoria,
2 presa visione del ricorso del 6 maggio 2007, della presa di posizione dell’Ufficio del Circolo di Roveredo del 25 maggio 2007 e degli atti inoltrati, della risposta del Cantone dei Grigioni del 30 maggio 2007 e considerato, – che il 10 aprile 2007 il Cantone dei Grigioni ha inoltrato all’Ufficio del Circolo di Roveredo istanza di prova a futura memoria in relazione alla costruzione della circonvallazione di Roveredo, – che con questa istanza in particolare andavano rilevati con delle fotografie lo stato attuale di strade, che in relazione alla realizzazione della circonvallazione di Roveredo servono d’accesso al cantiere, e la topografia di due particelle, che sono coinvolte nella costruzione della circonvallazione, come pure verbalizzati eventuali danni già esistenti alle strade, – che in quest’istanza sono state incluse anche le particelle ni. 839 e 897 del registro fondiario di Roveredo di proprietà della comunione ereditaria A.X. + B.X., – che il 19 aprile 2006 il Presidente del Circolo di Roveredo ha accolto l’istanza e conferito il mandato di prova a futura memoria a G., – che contro questo decreto la comunione ereditaria A.X. e B.X. il 6 maggio 2007 ha proposto ricorso alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni e chiesto che (1.) nell’ambito dei lavori di costruzione ultimativi sia costruito un accesso veicolare alla particella no. 839, (2.) nella zona della parcella no 839 sia corretto il corso delle acque e (3.) sia ordinariamente smaltita una vecchia discarica, – che il 25 maggio 2007 l’Ufficio del Circolo di Roveredo e il 30 maggio 2007 il Cantone dei Grigioni hanno inoltrato le prese di posizione, con cui hanno postulato la reiezione del ricorso in quanto si possa entrare nel merito, – che ai sensi dell’art. 212 cpv. 2 CPC per il disbrigo di quest’impugnativa la Presidenza del Tribunale cantonale è di massima competente, – che giusta l’art. 209 cpv. 1 CPC l’immediata provvisionale prova può esser richiesta, se esiste il pericolo che a causa di un prolungato ritardo essa vada persa,
3 – che dal senso e dallo scopo di quest’istituto emerge che la prova a futura memoria deve sempre essere proposta da quella parte, che in mancanza della dedotta prova dovrebbe temere degli svantaggi nel processo pendente o imminente, – che è quindi improprio che una potenziale controparte possa chiedere l’ampliamento della prova a futura memoria postulata dall’istante, dato che l’interesse giuridico della ricorrente tendente a migliorare la situazione di prova della controparte già dall’inizio manca, – che anche soltanto nella procedura di ricorso proprie richieste di prova a futura memoria non possono esser unite a quelle dell’istante, poichè nell’ambito della procedura di ricorso possono essere vagliati unicamente punti, che erano già oggetto della procedura dinanzi all’ufficio di circolo, – che nell’ambito della procedura di prova a futura memoria fin da principio non possono essere posti petiti di diritto sostanziale, poichè essi non sono da sbrigare in una procedura d’assunzione di prove, bensì nell’ambito della procedura principale, – che nei confronti del cantone rispettivamente del Comune di Roveredo i ricorrenti reclamano esclusivamente prestazioni, di cui in questa procedura non ci si può occupare, – che per i citati motivi le richieste ricorsuali sono inammissibili, per cui in complesso sono irricevibili, – che conformemente a questo esito i costi della procedura di ricorso vanno a carico della comunione ereditaria A.X. e B.X., – che non sono assegnate delle indennità a titolo di ripetibili,
4 la Presidenza ordina : 1. Il ricorso è irricevibile. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 600.-- più la tassa di scritturazione di fr. 64.--, in totale quindi fr. 664.--, vanno a carico dei ricorrenti. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 72 della legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale. Questo è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente