Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 13 agosto 2025 comunicata il 14 agosto 2025 [Con sentenza 4A_459/2025 del 9 febbraio 2026 il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui è ammissibile.] N. d'incarto ZR2 23 129 Istanza Seconda Camera civile Composizione Righetti, presidente Richter-Baldassarre e Bergamin Togni, attuario Parti A._____ attrice patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti contro B._____ convenuta Oggetto assicurazione complementare LCA
2 / 17 Ritenuto in fatto: A. Dall'11 ottobre 2021 A._____ è stata impiegata quale ausiliaria ai piani presso la C._____ AG. In tale qualità era assicurata contro la perdita di salario risultante da un'incapacità lavorativa dovuta a malattia presso la B._____ SA. Le condizioni generali di assicurazione malattia collettiva perdita di salario (ed. 1° giugno 2015) disciplinano il diritto alle prestazioni. B. Il 10 marzo 2023 A._____ ha informato il proprio datore di lavoro della propria incapacità lavorativa totale dovuta a malattia fino al 10 aprile 2023 e presentato un certificato medico redatto dal proprio medico curante, dr. med. D._____, a comprova della stessa. Con rapporto medico del 25 marzo 2023, l'incapacità lavorativa è stata confermata e, successivamente, prorogata con certificati medici fino al 31 dicembre 2023. Il datore di lavoro ha provveduto ad annunciare il caso alla compagnia assicurativa il 14 marzo 2023. C. Il 24 maggio 2023 il medico curante, dr. med. E._____, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha elaborato un primo rapporto specialistico sullo stato di salute di A._____, attestando un'incapacità lavorativa totale per un periodo di sei mesi e un'incapacità lavorativa del 50% per un periodo indeterminato. D. Il 12 giugno 2023, su incarico della compagnia assicurativa, il dr. med. F._____, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha effettuato una seconda valutazione clinica specialistica dell'assicurata. Nel rapporto redatto il 27 giugno 2023, ha confermato un'incapacità lavorativa totale per un periodo compreso tra sei e otto settimane, seguita da un'incapacità lavorativa del 50% dal 31 luglio al 20 agosto 2023, ritenendola abile al lavoro a partire dal 21 agosto 2023. Tali conclusioni sono state recepite nella proposta di copertura formulata dalla compagnia assicurativa il 17 luglio 2023. E. Con lettera del 30 giugno 2023, il datore di lavoro ha nel frattempo comunicato a A._____ la disdetta del contratto di lavoro, con effetto al 31 luglio 2023. F. Il 21 luglio 2023, il dr. med. D._____ ha informato la compagnia assicurativa di un significativo peggioramento dello stato psicofisico di A._____, prospettando una possibile ospedalizzazione nel mese di agosto 2023 e certificando un'incapacità lavorativa totale almeno fino al 30 settembre 2023.
3 / 17 G. Il 27 settembre 2023 A._____ si è formalmente opposta alla proposta di copertura del 17 luglio 2023 e ha chiesto alla compagnia assicurativa di basare la determinazione dell'incapacità lavorativa sulla valutazione del dr. med. E._____, anziché su quella del dr. med. F._____. H. Con lettera dell'11 agosto 2023, la compagnia assicurativa ha comunicato al dr. med. D._____ di non riconoscere il prolungamento dell'incapacità lavorativa prospettato il 21 luglio 2023, ribadendo di fare riferimento alle conclusioni del dr. med. F._____. I. Non essendo stato possibile raggiungere un accordo extragiudiziale, con petizione del 22 novembre 2023, A._____ (in seguito: attrice) ha postulato la condanna di B._____ SA al versamento a suo favore dell'importo di CHF 15'761.80 (ovvero CHF 55.40 al giorno dal 1° agosto al 21 agosto 2023 e CHF 110.80 al giorno dal 1° settembre al 31 dicembre 2023), oltre interessi al 5% annui a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe avuto diritto alle indennità giornaliere di malattia, nonché all'importo di CHF 110.80 al giorno per ogni giorno di malattia successivo al 1° gennaio 2024 fino al periodo massimo, oltre interessi al 5% annui a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe diritto alle indennità giornaliere di malattia. Ella conclude, infine, alla condanna della compagnia assicurativa al versamento di CHF 1'147.40 a titolo di indennità per spese legali processuali oltre interessi del 5% annuo dal giorno dell'inoltro dell'azione, con protesta di spese e ripetibili. L. Con risposta del 1° febbraio 2024, B._____ SA (in seguito: convenuta) ha postulato, in via principale, la reiezione dell'azione e, in via subordinata, la sospensione della procedura, in attesa del rapporto peritale dell'Ufficio AI dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS), stante la pendenza di una procedura tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità. M. Sono seguite la replica dell'attrice del 28 marzo 2024 e la duplica della convenuta del 28 marzo 2024. N. Con complementi del 2 maggio e del 2 dicembre 2024, l'attrice ha prodotto due ulteriori mezzi di prova: il primo, redatto il 30 aprile 2024 dal dr. med. E._____, concernente la degenza ospedaliera dell'attrice presso la Clinica H._____ di M._____ dal 25 gennaio al 9 maggio 2024; il secondo, la perizia medica redatta il 12 luglio 2024 dal dr. med. G._____ del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS). Quest'ultimo attesta un'incapacità lavorativa totale fino al 31 luglio 2023 e del 40% a partire dal 1° agosto 2023, con incapacità lavorativa totale durante il
4 / 17 ricovero ospedaliero (25 gennaio – 9 maggio 2024). L'attrice ha inoltre informato per la prima volta la convenuta di soffrire di una sindrome del tunnel carpale, la quale avrebbe richiesto un intervento operatorio di decompressione avvenuto il 27 agosto 2024 presso la Universitätsklinik I._____ a N._____, e allegato a tal proposito due rapporti medici del 31 maggio e del 4 ottobre 2024. In base a tali rapporti, l'attrice ha riformulato la propria domanda, chiedendo la condanna della convenuta al versamento, a suo favore, dell'importo di CHF 37'184.48 (ovvero CHF 44.32 al giorno, er un'incapacità lavorativa del 40%, dal 22 agosto al 24 gennaio 2024, dal 10 maggio 2024 al 26 agosto 2024 e dal 3 dicembre 2024 al 7 aprile 2025 per un totale di 329 indennità giornaliere) e CHF 110.80 al giorno, per un'incapacità lavorativa del 100%, dal 25 gennaio 2024 al 9 maggio 2024 e dal 27 agosto 2024 al 2 dicembre 2024) oltre interessi del 5% annui a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe avuto diritto alle indennità giornaliere di malattia. Ella chiede, infine, la condanna della convenuta al versamento di CHF 1'147.40 a titolo di indennità per spese legali processuali, oltre interessi del 5% annuo dal giorno dell'inoltro dell'azione, con protesta di spese e ripetibili. O. Con osservazioni spontanee del 17 dicembre 2024, la convenuta ha contestato la copertura assicurativa per malattie insorte nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 31 luglio 2023. P. Il 7 gennaio 2025 l'attrice ha depositato un ultimo rapporto medico del dr. med. E._____ del 5 dicembre 2024, contenente osservazioni relative alla perizia del dr. med. G._____. Considerando in diritto: 1.1. La presente controversia verte sulle prestazioni di indennità giornaliera per malattia derivanti da un'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie retta, in virtù dell'art. 2 cpv. 2 seconda frase della Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12), dalla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1). In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente, per le azioni intentate dal consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti (art. 32 cpv. 1 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_695/2011 del 18 gennaio 2012 consid. 3.1). Giusta l'art. 7 CPC, i Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la LAMal. Nel Cantone dei Grigioni, luogo di domicilio dell'attrice, tale competenza è attribuita, in veste di Tribunale delle assicurazioni, alla Seconda camera civile del
5 / 17 Tribunale d'appello (art. 10 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza concernente l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello [OOGTA; CSC 173.010], art. 85 cpv. 1 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01] e artt. 63 cpv. 2 lett. b e 85 cpv. 5 e della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La competenza territoriale e materiale dello scrivente Tribunale è pertanto data. 1.2. Nella misura in cui la LCA risulta applicabile al caso in esame, si rileva preliminarmente che il 19 giugno 2020 l'Assemblea federale ha approvato una revisione della LCA. Il Consiglio federale ha stabilito che la revisione sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 2022 (cfr. art. 104 LCA). Ai sensi dell'art. 103a LCA (disposizione transitoria rispetto alla modifica del 19 giugno 2020), le disposizioni della nuova legge relative ai requisiti formali e al diritto di recesso ai sensi degli artt. 35a e 35b si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020. Inoltre, nel valutare quale normativa sia applicabile in caso di modifica di una base legale, occorre richiamare il principio secondo cui sono determinanti i principi giuridici vigenti al momento della realizzazione dei fatti giuridicamente determinanti (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; 140 V 41 consid. 6.3.1; 125 V 42 consid. 2b; 123 V 70 consid. 2; 121 V 97 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 9C_19/2020 del 21 settembre 2020 consid. 5.3.1). Secondo i principi generali del diritto intertemporale, al caso concreto sono applicabili le disposizioni della LCA nella versione in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. 1.3. Giusta l'art. 243 cpv. 2 lett. f CPC, la procedura semplificata è applicabile, senza riguardo al valore litigioso, alle controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la LAMal. Non ha luogo alcuna preventiva procedura di conciliazione (art. 198 lett. f CPC applicabile, in virtù dell'art. 407f CPC, anche ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023). Le parti hanno inoltre rinunciato al dibattimento conformemente all'art. 233 CPC per analogia (cfr. art. 219 CPC). 1.4.1. Con petizione del 22 novembre 2023, l'attrice ha inizialmente chiesto il pagamento di CHF 15'761.80 per indennità giornaliere legate a periodi di incapacità lavorativa tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2023 e a partire dal 1° gennaio 2024 (act. A.1). Successivamente, con complemento del 2 dicembre 2024, ha riformulato l'azione, aumentando l'importo richiesto a CHF 37'184.48 e includendo ulteriori periodi di incapacità fino al 7 aprile 2025 (act. A.9). Si rende pertanto necessario esaminare preliminarmente l'ammissibilità di tale mutazione dell'azione, alla luce dei requisiti posti dall'art. 227 cpv. 1 CPC per analogia.
6 / 17 1.4.2. Giusta l'art. 221 cpv. 1 lett. b CPC per analogia (cfr. art. 219 CPC), la petizione deve contenere la domanda di causa. Nelle cause che sottostanno alla massima dispositiva, la domanda determina ciò che il giudice può concedere alla parte vincente (DTF 142 III 210). Quest'ultimo non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte (la cosiddetta "corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato"; art. 58 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 227 cpv. 1 CPC per analogia (cfr. art. 219 CPC), la mutazione dell'azione in corso di causa è ammissibile qualora la nuova o ulteriore pretesa dev'essere giudicata secondo la stessa procedura e ha un nesso materiale con la pretesa originaria (lett. a) oppure la controparte vi acconsente (lett. b). Si configura quale mutazione dell'azione sia la modifica della domanda, laddove venga chiesto qualcosa di diverso o in misura maggiore a quanto inizialmente fatto, che l'allegazione di nuovi fatti a fondamento della pretesa (DTF 139 III 126). Tali condizioni rappresentano un presupposto processuale (cfr. art. 59 CPC) che il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio (art. 57 CPC; WILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 4a ed. 2024, art. 227 n. 39). Non costituiscono invece una mutazione dell'azione le limitazioni della domanda, quali la rinuncia a singole domande o la riduzione quantitativa o temporale delle stesse. Esse vengono trattate come un caso di desistenza parziale (TREZZINI, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Ciocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2017, art. 227 n. 7), la quale comporta la perdita di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; TREZZINI, op. cit., art. 59 n. 45), con conseguente stralcio dai ruoli della causa (art. 241 cpv. 3 CPC). La desistenza produce gli effetti di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). 1.4.3. Nel caso in esame, la convenuta, nella propria risposta del 1° febbraio 2024, ha riconosciuto un'incapacità lavorativa totale dell'attrice fino al 31 luglio 2023 e, nella misura del 50%, fino al 20 agosto 2023 (act. A.2). Con osservazioni spontanee del 2 dicembre 2024, l'attrice ha modificato la propria azione, rinunciando espressamente a far valere la pretesa relativa alle indennità giornaliere per il periodo compreso tra il 1° e il 21 agosto 2023 (act. A.9). Per questo motivo, l'attrice ha rinunciato a far valere le proprie pretese per il periodo compreso tra il 1° e il 21 agosto 2023, con conseguente desistenza parziale. Non occorre dunque statuire in merito alle pretese relative a tale periodo. Per contro, la domanda originaria riferita al periodo dal 1°settembre al 31 dicembre 2023 e a quello successivo al 1° gennaio 2024, concernente un'incapacità lavorativa totale, è stata riformulata e ampliata come segue: dal 22 agosto 2023 al 24 gennaio 2024, per un'incapacità
7 / 17 lavorativa del 40%; dal 25 gennaio 2024 al 9 maggio 2024, per un'incapacità lavorativa del 100%; dal 10 maggio 2024 al 26 agosto 2024, per un'incapacità lavorativa del 40%; dal 27 agosto 2024 al 2 dicembre 2024, per un'incapacità lavorativa del 100%; dal 3 dicembre 2024 al 7 aprile 2025, per un'incapacità lavorativa del 40%. La modifica della domanda comporta un'estensione temporale del periodo oggetto della pretesa, che si protrae dunque fino al 7 aprile 2025 e comprende fasi alternate di incapacità lavorativa variabili tra il 40% e il 100%. Ritenuto che tali nuove pretese presentano un chiaro nesso materiale con la domanda iniziale e che devono essere giudicate nell'ambito della medesima procedura (cfr. supra consid. 1.3), esse risultano ammissibili. 1.4.4. La modifica dell'azione presentata dall'attrice il 2 dicembre 2024 è pertanto ammissibile, in quanto conforme ai requisiti previsti dall'art. 227 cpv. 1 CPC. Fa eccezione la desistenza parziale relativa alle pretese concernenti il periodo compreso tra il 1° e il 21 agosto 2023, per la quale l'azione dev'essere stralciata dai ruoli. 2.1. Nella propria impugnativa, l'attrice reclama il versamento di CHF 37'184.48 a titolo di indennità per malattia, per i periodi dal 22 agosto 2023 al 24 gennaio 2024, dal 10 maggio 2024 al 26 agosto 2024 e dal 3 dicembre 2024 al 7 aprile 2025, per un'incapacità lavorativa parziale (40%), nonché dal 25 gennaio 2024 al 9 maggio 2024 e dal 27 agosto 2024 al 2 dicembre 2024 per un'incapacità lavorativa totale, oltre interessi del 5% annui a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe diritto alle indennità giornaliere di malattia. A sostegno della propria pretesa si fonda, principalmente, sul rapporto medico redatto dal dr. med. E._____ il 27 giugno 2023 (act. A.11), nonché sulla perizia del dr. med. G._____, del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), del 12 luglio 2024 (act. A.1 e A.9). La convenuta, dal canto suo, riconosce il diritto all'indennità del 100% solo fino al 31 luglio 2023 e, per il periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto 2023, in misura ridotta al 50% (cfr. supra consid. 1.4). A giustificazione di tale riduzione, essa si fonda sul rapporto medico redatto dal dr. med. F._____ il 27 giugno 2023 (act. A.2; A.10). 2.2.1. Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (art. 157 CPC). Giusta l'art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Di principio, compete dunque all'attrice l'onere di provare i fatti giuridicamente determinanti, al convenuto quelli impedenti ed estintivi. Nell'ambito di controversie derivanti da contratti d'assicurazione, l’assicurato deve fornire tutte le informazioni sui fatti a lui noti che possono contribuire a determinare le circostanze del sinistro
8 / 17 (art. 39 cpv. 1 LCA; DTF 130 III 321 consid. 3.1). Ritenuto che la prova non sempre può essere apportata con semplicità, l’assicurato beneficia di una riduzione del grado probatorio: deve dimostrare la realizzazione dell’evento assicurato con verosimiglianza preponderante. L'eventualità che il sinistro potrebbe essersi realizzato in modo diverso, rispettivamente solo parzialmente diverso o non essersi prodotto non deve entrare ragionevolmente in linea di conto (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; 147 III 73 consid. 3.2; 141 III 241 consid. 3.1; cfr. anche 130 III 321 consid. 3.2 e 3.3; sentenze del Tribunale federale 4A_61/2011 del 26 aprile 2011 consid. 2.1.1; 4A_445/2010 del 1° dicembre 2010 consid. 2.3; 5C.261/2003 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2). La compagnia assicurativa, a sua volta, deve provare i fatti idonei a suscitare notevoli dubbi in merito alla versione fornita dall’assicurato, così da infirmarne la verosimiglianza preponderante (DTF 130 III 321 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5C.261/2003 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2). Se quest'ultima riesce nel suo intento, la prova principale dell'assicurato si ritiene fallita (DTF 130 III 321 consid. 3.4; sentenze del Tribunale federale 4A_183/2022 del 16 aprile 2024 consid. 5; 4A_76/2020 del 9 giugno 2020 consid. 3.2; 4A_327/2018 del 23 maggio 2019 consid. 3.1). Nelle controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la LAMal, risulta inoltre applicabile il principio inquisitorio sociale, in virtù del quale il giudice accerta d'ufficio i fatti (art. 247 cpv. 2 lett. a CPC in unione con l'art. 243 cpv. 2 CPC). Tale principio non libera tuttavia le parti dall'onere di allegare i fatti rilevanti e di produrre i relativi mezzi di prova, rimanendo in definitiva a loro carico l'obbligo di definire la fattispecie litigiosa, in particolare se rappresentate da un patrocinatore legale (TREZZINI, op. cit., art. 247 n. 12; sentenza del Tribunale federale 4A_439/2018 del 27 giugno 2019 consid. 3.3 con rinvio alla DTF 141 III 569 consid. 2.3.1). 2.2.2. I mezzi di prova ammessi sono elencati, in modo esaustivo, all'art. 168 CPC e comprendono, in questo particolare contesto, tra altri, i certificati medici e le perizie mediche private, i quali attestano lo stato di salute di una persona, la sua capacità lavorativa o i trattamenti medici cui è sottoposta (DTF 125 V 256 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 9C_519/2008 del 10 marzo 2009 consid. 2.1; 4C.156/2005 del 28 settembre 2005 consid. 3.5.2). A seguito della modifica del CPC del 17 marzo 2023, essi sono infatti ora considerati documenti ai sensi dell'art. 177 CPC (disposizione applicabile giusta l'art. 407f CPC [disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023], anche ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2025; sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino 36.2024.44 del 27 febbraio 2025 consid. 2.8 segg.). Per valutare il valore probatorio di certificati e rapporti medici, il giudice si fonda sulla giurisprudenza sviluppata in materia di
9 / 17 assicurazioni sociali (Messaggio del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero [Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto], FF 2020 2407, in particolare alle pag. 2459-2460; KATHRINER, Aktuelle Fragen zur arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit, in: Plädoyer 6/2024, pag. 42 segg., in particolare pag. 46; KUNZ/MEIER: Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis, in: Jusletter 13 novembre 2023, pag. 32). Affinché ad essi possa essere attribuito pieno valore probatorio, devono soddisfare determinati requisiti: basarsi su un esame approfondito, tenere contro delle dichiarazioni del paziente, essere redatti con piena conoscenza dell'anamnesi, descrivere in modo chiaro il contesto medico e motivare adeguatamente le conclusioni (DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Non assumono invece rilievo né l'origine del documento, né la sua denominazione quale "perizia" o "rapporto medico" (DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c). Il valore probatorio è compromesso se il medico non esamina personalmente il paziente, si basa unicamente sulle sue dichiarazioni, formula diagnosi telefoniche o quando il comportamento del paziente durante il periodo di incapacità lavorativa è contraddittorio (DTF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/ee; sentenza del Tribunale federale 8C_253/2023 del 10 ottobre 2023 consid. 3). I rapporti dei medici curanti, per via del rapporto di fiducia con il paziente, tendono in caso di dubbio a propendere a favore di quest'ultimo (DTF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 353 consid. 3a/cc). Ciò non significa tuttavia che essi possano essere scartati per questa semplice e unica ragione (sentenza del Tribunale federale 9C_773/2007 del 23 giugno 2008 consid. 5.2). In presenza di rapporti medici contraddittori, spetta al giudice valutare complessivamente il materiale probatorio disponibile, motivando in modo oggettivo la preferenza accordata ad uno di essi (sentenza del Tribunale federale 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Eventuali divergenze tra tali rapporti e le perizie effettuate da terze persone o le perizie amministrative non giustificano automaticamente ulteriori accertamenti, salvo che i primi contengano elementi oggettivamente verificabili, non considerati dalla perizia, tali da metterne in discussione le conclusioni (DTF 124 I 170 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012). 2.3. Nel presente caso, questo Tribunale è chiamato a statuire sul quesito se l'attrice abbia diritto a prestazioni per il periodo a partire dal 21 agosto 2023 (cfr. supra consid. 1.4.3). Per quanto concerne la legittimazione attiva – non contestata nel caso di specie dalla convenuta – si rileva che, se il datore di lavoro stipula un contratto d’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia soggetto alla LCA, il diritto alle prestazioni assicurative spetta per legge direttamente al lavoratore (art. 95a LCA). A tal fine, va considerato preliminarmente che il datore di lavoro
10 / 17 dell'attrice ha stipulato con la convenuta un'assicurazione collettiva per la perdita di salario in caso di malattia (cfr. art. 16 cpv. 1 LCA; act. C.1). Le condizioni generali Assicurazione malattia collettiva perdita di salario (ed. 1° giugno 2015; in seguito: CGA), integrate nel contratto di assicurazione (art. 2 e 3), prevedono che la perdita di salario derivante da un'incapacità lavorativa dovuta a una malattia, attestata da un medico, sia coperta dall'assicurazione (act. B.I, A1). Si considera "incapacità lavorativa" il fatto che una persona, a causa di una malattia, non possa esercitare la propria attività professionale abituale, oppure, se l'incapacità dura da un certo tempo, rimane nell'impossibilità di esercitare qualsiasi altra attività che si può ragionevolmente esigere considerando il suo stato di salute e le sue attitudini (act. B.I, D1). È definita "malattia" qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità di lavoro (act. B.I, D2). La copertura assicurativa decorre dal giorno dell'entrata in servizio (act. B.I, A4) e termina il giorno in cui cessa il rapporto di lavoro, a mezzanotte (act. B.I, A5). Per determinare la capacità lavorativa dell'attrice, è necessaria una valutazione comparativa dei rapporti medici e delle perizie agli atti, al fine di individuare la fonte più completa, attendibile e conforme ai criteri probatori stabiliti dalla summenzionata giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.2.2). La questione centrale attiene infatti alla determinazione del diritto dell'attrice alle indennità per perdita di salario in caso di malattia. 2.3.1. Dall'esame degli atti emerge che l'attrice ha presentato, sin dal 10 marzo 2023, un'incapacità lavorativa totale dovuta a un disturbo dell'adattamento, insorto a seguito di difficoltà relazionali con i colleghi sul posto di lavoro. Tale incapacità è stata per la prima volta certificata dal medico curante, dr. med. D._____, il 25 marzo 2023. Il medico ha inizialmente attestato un'incapacità lavorativa totale dal 10 marzo 2023 al 10 aprile 2023 (act. B.B), in seguito prorogata mediante vari certificati medici rilasciati rispettivamente il 13 marzo 2023 (act. C.2), il 4 aprile 2023 (act. B.F), il 3 maggio 2023 (act. B.G), il 16 giugno 2023 (act. B.M), il 21 luglio 2023 (act. B.R) e il 2 ottobre 2023 (act. B.AA), fino al 31 dicembre 2023. Il dr. med. E._____ ha redatto un primo rapporto medico specialistico il 24 maggio 2023, riconfermato il 18 settembre 2023 (act. B.V; C.44). Sulla base di tre esami psicologici, ha ritenuto che un miglioramento dello stato di salute della paziente sarebbe stato ipotizzabile solamente dopo sei mesi di cure regolari, con una capacità lavorativa residua non superiore al 50% (act. B.H). La convenuta, in risposta, esercitando il proprio diritto contrattuale di verifica (act. B.I, B5.5 e B5.6), ha incaricato il 12 giugno 2023 il dr. med. F._____ di redigere una seconda perizia medica specialistica (act. B.L). Nella perizia del 27 giugno 2023, quest'ultimo ha in
11 / 17 primo luogo diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva, raccomandando la prosecuzione del trattamento psichiatrico prospettato dal dr. med. E._____, e, in secondo luogo, stimato un'incapacità lavorativa totale per un periodo di 6/8 settimane, con una ripresa parziale (50%) dal 31 luglio 2023, e totale (100%) a partire dal 21 agosto 2023 (act. B.N). Il dr. med. D._____ ha ribadito, il 21 luglio 2023, l'esistenza di un'incapacità lavorativa totale almeno fino a fine settembre 2023 (act. B.Q). Il 20 dicembre 2023 il dr. med. E._____ ha poi comunicato l'imminente ricovero ospedaliero dell'attrice, previsto a partire dal 14 febbraio 2024 per circa quattro settimane, finalizzato al trattamento delle problematiche psichiche (act. B.II). Con rapporto del 30 aprile 2024, ha precisato che, degente presso il reparto di psichiatria e psicoterapie dell'Ospedale H._____ dal 25 gennaio 2024, l'attrice presentava un disturbo post-traumatico da stress e una sindrome da disadattamento complessa e prolungata. Riferendosi alle valutazioni del 23 e del 24 maggio 2023, ha concluso per un'incapacità lavorativa totale a tempo indeterminato, con dimissione stimata per il 9 maggio 2024 (act. A.5). Nella perizia del 12 luglio 2024, redatta per il Centro peritale per le assicurazioni sociali, il dr. med. G._____ ha invece attestato un'incapacità lavorativa totale fino al 31 luglio 2023 e del 40% a partire dal 1° agosto 2023, con incapacità lavorativa totale durante il ricovero ospedaliero (25 gennaio – 9 maggio 2024; act. A.9). Messa a confronto con i precedenti rapporti, la perizia si distingue per rigore metodologico, accuratezza e coerenza clinica (act. A.9). Diversamente dalla perizia del dr. med. F._____, che si limita a un solo colloquio clinico svolto il 26 giugno 2023 e non include esami strutturati come valutazioni neuropsicologiche, essa si basa su tre colloqui clinici con l'attrice, svoltisi il 22 aprile, il 17 maggio e il 3 luglio 2024 e include una valutazione neuropsicologica, eseguita il 17 maggio 2024 dal dr. med. L._____, con l'impiego di test cognitivi specifici. La metodologia adottata prevede un'anamnesi dettagliata, un esame clinico condotto secondo il sistema AMDP (Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie) e una valutazione dell'evoluzione clinica nel tempo. La perizia integra e confronta i dati contenuti nei precedenti rapporti medici in un arco temporale ampio, giungendo a conclusioni supportate da elementi clinici oggettivi. Per la completezza delle indagini, l'indipendenza dell'ente peritale e la struttura adottata, a mente di questo Tribunale essa rappresenta la fonte più attendibile per la determinazione della capacità lavorativa dell'attrice. Nella propria presa di posizione del 5 dicembre 2024 (act. A.11), il dr. med. E._____ riconosce d'altronde la perizia come seria, scrupolosa e approfondita, pur formulando una propria stima della capacità lavorativa residua, quantificata al 30% (act. A.11). Tale valutazione si fonda su quanto già indicato nel rapporto del 24 maggio 2023 (act. B.H), senza l'apporto di nuovi dati clinici né una valutazione critica della metodologia impiegata dal perito. A
12 / 17 ciò si aggiunga che, per quanto attiene ai rapporti dei medici curanti, per esperienza, nel dubbio essi tendono a testimoniare a favore dei loro pazienti, vista la loro posizione di fiducia istauratasi contrattualmente (cfr. a tal proposito: DTF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc). Il rapporto del dr. med. F._____ non tiene infine conto degli sviluppi clinici successivi, quali il peggioramento psicofisico riferito dal dr. med. D._____ il 21 luglio 2023 o il ricovero ospedaliero presso l'Ospedale H._____. La portata temporale limitata e la mancanza di approfondimenti la rendono oggettivamente meno completa rispetto a quella del dr. med. G._____. Sulla base di quest'ultima, si riconosce pertanto un diritto all'indennità giornaliera ridotta per il periodo di incapacità lavorativa parziale (40%) compreso il 22 agosto 2023 e il 24 gennaio 2024 e totale per il periodo compreso tra il 25 gennaio 2024 e il 9 maggio 2024. Per l'ultimo periodo corrente dal 10 maggio al 26 agosto 2024, essa è invece da ritenersi parziale (40%). La domanda dell'attrice relativa al periodo successivo al 26 agosto 2024, ovvero dal 27 agosto 2024 al 2 dicembre 2024, dev'essere invece respinta poiché – come rettamente osservato dalla convenuta in sede di duplica del 28 marzo 2024 (act. A.10) – il rapporto di lavoro è terminato con effetto al 31 luglio 2023, determinando la cessazione della copertura assicurativa per eventuali nuove malattie insorte successivamente a tale data, quale la sindrome del tunnel carpiale, in applicazione dell'art. A5 CGA (act. C.20; B.I, A.5; A.9). Per quanto riguarda infine il periodo successivo al 3 dicembre 2024, sul quale la perizia medica in questione non si espone, dai mezzi di prova agli atti non è possibile stabilire se la continuazione dell’incapacità lavorativa sia dovuta alla malattia psichica o alla sindrome del tunnel carpale. Giova qui oltretutto rilevare che dall’inabilità al lavoro iniziale è trascorso oltre un anno e sei mesi. Ora, rilevato il tempo trascorso e il periodo generale di copertura di 730 giorni (art. C.5 CGA; act. B.I), anche in applicazione della clausola D.1 CGA, la quale prevede che "è considerata incapace di lavorare la persona che, a causa di una malattia, non può esercitare la propria attività professionale abituale, oppure, se l'incapacità dura da un certo tempo, rimane nell'impossibilità di esercitare qualsiasi altra attività che si può ragionevolmente esigere considerando il suo stato di salute e le sue attitudini" (cfr. anche al riguardo Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino 36.2020.33 del 14 dicembre 2020 consid. 2.2), potrebbe apparire giustificato negare la copertura. Tale quesito può tuttavia rimanere qui irrisolto, considerato che già dal profilo probatorio non è possibile accogliere l'azione. 2.3.2. Per la quantificazione dell'indennità dovuta, si rileva che l'indennità giornaliera piena – non contestata dalla convenuta – ammonta a CHF 110.80 (act. A.1). Per il periodo dal 22 agosto 2023 al 24 gennaio 2024, in presenza di una capacità lavorativa residua del 60%, l'indennità giornaliera dev'essere
13 / 17 proporzionatamente ridotta al 40%, ovvero a CHF 44.32. Ritenuto che tale periodo copre 156 giorni, l'importo spettante all'attrice ammonta a CHF 6'913.92. Per il successivo periodo dal 25 gennaio al 9 maggio 2024, pari a 106 giorni, l'incapacità lavorativa è stata invece totale, con diritto all'indennità giornaliera intera di CHF 110.80, per un importo complessivo di CHF 11'744.80. Per l'ultimo periodo dal 10 maggio al 26 agosto 2024 (109 giorni), essa è invece da ritenersi parziale (40%), con diritto all'indennità giornaliera ridotta di CHF 44.32, per un importo complessivo di CHF 4'830.88. L'indennità complessiva dovuta all'attrice per i tre periodi coperti dalla domanda ammonta pertanto a CHF 23'489.60 (CHF 6'913.92 + CHF 11'744.80 + CHF 4'830.88). Quanto agli interessi moratori del 5% annuo, giova ravvisare che la LCA non contiene disposizioni specifiche in materia, per cui trovano applicazione le norme generali di cui agli artt. 102 segg. CO (cfr. art. 100 cpv. 1 LCA). Ne consegue che se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l’interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO). Gli interessi moratori, pari al 5% annuo (art. 104 cpv. 1 CO), sono dovuti, in caso di mora per interpellazione, dal giorno successivo a quello in cui il debitore ha ricevuto l'interpellazione (cfr. DTF 80 II 327 consid. 6). Affinché l'interpellazione sia valida, è sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, in qualche modo (per iscritto, verbalmente o per atti concludenti), la volontà di ricevere la prestazione promessa, senza dover indicare le conseguenze dell'inadempimento (DTF 129 III 535 consid. 3.2). Se più rate di un credito non sono state saldate, gli interessi moratori devono, di principio, essere calcolati separatamente per ciascuna rata. La giurisprudenza ammette tuttavia, per ragioni di semplicità, la possibilità di determinare una data media ponderata a partire dalla quale calcolare gli interessi moratori. Questo metodo di calcolo è riconosciuto in caso di danni che si verificano periodicamente (DTF 131 III 21 consid. 9.5; sentenze del Tribunale federale 6B_1404/2016 del 13 giugno 2017 consid. 2.2; 4A_463/2008 del 20 aprile 2010 consid. 4.9.2) e, in particolare, anche per gli interessi moratori relativi a pretese di indennità giornaliere di malattia (cfr. tra altre la sentenza del Tribunale federale 4A_368/2024 del 23 ottobre 2024; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 6 del 27 novembre 2020 consid. 7.2). Ciò premesso, nel caso concreto, per calcolare la data media ponderata relativa ai tre periodi considerati, l'obiettivo è individuare un'unica data che rappresenti il "centro" temporale dei pagamenti dovuti, tenendo conto sia della durata di ciascun periodo, sia dell'importo corrispondente (più o meno importante). Per determinare tale data, occorre innanzitutto calcolare la data media di ciascun periodo, quindi ponderarla in base all'importo dovuto. Il primo periodo decorre dal 22 agosto 2023 al 24 gennaio 2024, con una durata complessiva di 156 giorni e un importo pari a CHF 6’913.92. La data centrale di questo intervallo, calcolata aggiungendo 78 giorni alla data
14 / 17 iniziale (156 / 2), corrisponde all’8 novembre 2023. Il secondo periodo copre il lasso di tempo dal 25 gennaio 2024 al 9 maggio 2024, per una durata di 106 giorni e un importo di CHF 11’744.80; la data centrale, ottenuta aggiungendo 53 giorni (106 / 2) al 25 gennaio 2024, corrisponde al 18 marzo 2024. Infine, il terzo periodo decorre dal 10 maggio 2024 al 26 agosto 2024, con una durata di 109 giorni e un importo di CHF 4’830.88; la data centrale, calcolata sommando 54 giorni (109 / 2) alla data iniziale, cade il 3 luglio 2024. Per procedere al calcolo della data media ponderata, è necessario esprimere ciascuna delle tre date medie in termini di giorni trascorsi da un punto centrale di riferimento comune, individuato nel 22 agosto 2023 (data di inizio della malattia). La prima data centrale, l’8 novembre 2023, corrisponde a 78 giorni dopo questa data. Per la seconda data centrale, il 18 marzo 2024, si contano 131 giorni (dal 22 agosto al 31 dicembre 2023), a cui si aggiungono 78 giorni del 2024 (31 a gennaio, 29 a febbraio e 18 a marzo), per un totale di 209 giorni. Infine, la terza data centrale, il 3 luglio 2024, corrisponde a 316 giorni dal 22 agosto 2023, calcolati sommando i 131 giorni rimanenti del 2023 e 185 giorni del 2024 (31 a gennaio, 29 a febbraio, 31 a marzo, 30 ad aprile, 31 a maggio, 30 a giugno e 3 a luglio). Ritenuto che ad ogni periodo corrisponde un importo differente, occorre ponderare le date centrali in base al contributo di ciascun importo al totale di CHF 23’489.60. Il valore ponderale di ciascun periodo è dato dalla proporzione del suo importo rispetto al totale. Per il primo periodo, il valore ponderale è pari a 0.2943 (CHF 6'913.92 / CHF 23'489.60); la data centrale di 78 giorni viene ponderata moltiplicandola per questo valore, ottenendo 22.95 giorni. Il secondo periodo ha un valore ponderale dello 0.4999 (CHF 11'744.80 / CHF 23'489.60) e la sua data centrale di 209 giorni produce 104.47 giorni ponderati. Infine, il terzo periodo ha un valore ponderale di 0.2056 (CHF 4'830.88 / CHF 23'489.60) e, moltiplicato per la sua data centrale di 316 giorni, contribuisce con 64.96 giorni ponderati. Sommando tutti i contributi ponderati (22.95 + 104.47 + 64.96), si ottiene un totale di circa 192 giorni. Partendo dal 22 agosto 2023 (data d'inizio della malattia) e aggiungendo 192 giorni si ottiene la data del 1° marzo 2024. Di conseguenza, la convenuta è tenuta a versare all'attrice CHF 23'489.60 a titolo di indennità per incapacità lavorativa dovuta a malattia, oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal 1° marzo 2024. 2.3.3. In merito all'azione di risarcimento per le spese preprocessuali sostenute dall'attrice, pari a CHF 1'147.40, la domanda dev'essere accolta. Secondo una giurisprudenza consolidata, i costi legali preprocessuali sono indennizzabili come componente del danno ai sensi dell'art. 41 CO, purché risultino giustificati, necessari e adeguati per preparare il processo o per tentare di evitarlo, e non siano compresi nelle indennità per spese ripetibili (cfr. per la nozione di "spese preprocessuali": DTF 133 II 361 consid. 4.1; 117 II 101 consid. 3 e 6b; sentenza del
15 / 17 Tribunale federale 4A_630/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.1; sentenze del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino 12.2019.101 del 22.11.2019; 12.2018.116 del 2 marzo 2020 consid. 14; KESSLER, in: Widmer Lüchinger/Oser [edit.], Basler Kommentar – Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, art. 41 n. 13). L'attrice ha dimostrato, con la trasmissione della nota professionale del 21 novembre 2023, l'esistenza del danno e il nesso causale con la presente procedura (act. B.GG; K.1). Essa aveva d'altronde il diritto di farsi assistere da un patrocinatore in ragione del fatto che anche un caso apparentemente minore in ambito assicurativo può presentare complessità che un danneggiato non è in grado di affrontare autonomamente (HERRRMANN, Vorprozessuale Anwaltskosten - Substanziieren? Wann, was und vor wem überhaupt? in HAVE 2012 pag. 229 segg.). Le spese indicate quali spese preprocessuali nella nota professionale del 21 novembre 2023 soddisfano pertanto le condizioni giurisprudenziali sopra richiamate. Per quanto concerne il calcolo degli interessi moratori relativi a tale importo, la data di decorrenza degli stessi è fissata al giorno successivo al deposito della petizione del 22 novembre 2023, ovvero al 23 novembre 2023 (cfr. supra consid. 2.3.2; act. A.1; A.9). 2.4. Nella misura in cui non è stralciata dai ruoli per desistenza, l'azione è parzialmente accolta. Di conseguenza, la convenuta è tenuta a versare all'attrice CHF 23'489.60 a titolo di indennità per incapacità lavorativa dovuta a malattia, oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal 1° marzo 2024, e CHF 1'147.40 a titolo di risarcimento per le spese preprocessuali incorse, oltre interessi al 5% annuo dal 23 novembre 2023. Per il resto, l'azione dev'essere respinta. 3.1. La presente controversia è esente da spese processuali (art. 114 lett. e CPC). Non è tuttavia esclusa l'attribuzione di indennità per spese ripetibili (TREZZINI, op. cit., art. 114 n. 1; sentenza del Tribunale federale 4A_194/2010 del 17 novembre 2010 consid. 2.2.1). 3.2.1. Il Tribunale d'appello determina d’ufficio le indennità per spese ripetibili secondo le tariffe applicabili (artt. 105 cpv. 2 e vecchio 96 CPC [RU 2022 491] tuttora applicabile, giusta l'art. 407f e contrario CPC, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2025, della modifica del 17 marzo 2023; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]), qualora tali spese siano protestate (DTF 139 III 334 consid. 4.3). Le spese ripetibili sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). In caso di soccombenza parziale reciproca, esse sono ripartite secondo l’esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC).
16 / 17 3.2.2. Nel caso di specie, l'attrice ha prodotto una nota d'onorario finale per un importo complessivo di CHF 5'717.20 (act. K.1). In tali casi, occorre, di principio, fare riferimento alla nota d'onorario presentata (art. 2 cpv. 2 OOA). Tuttavia, le 19 ore di lavoro indicate comprendono anche prestazioni relative alla fase preprocessuale. Le prestazioni rese prima della ricezione, avvenuta il 12 ottobre 2023, della risposta della convenuta alla lettera del 5 ottobre 2023 dell'attrice, oggetto dell'azione di risarcimento del danno, non possono pertanto essere considerate. Si tiene dunque conto di 15 ore di lavoro. Per quanto riguarda la tariffa oraria, la nota indica un onorario di CHF 250.00 l'ora. Agli atti non risulta tuttavia alcuna convenzione che giustifichi una tariffa oraria superiore a quella corrente. Secondo la prassi del Tribunale d'appello (cfr. fra altre la sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 10 27 del 17 dicembre 2010 consid. 4b), in questi casi occorre riferirsi a una tariffa oraria di CHF 240.00 (cfr. art. 3 OOA; act. K.1). Ne consegue che l’importo deve essere ridotto di conseguenza. L'onorario complessivo ammonta quindi a CHF 3'600.00 (15 ore a CHF 240.00/ora). Le spese indicate, pari a CHF 538.80, devono anch'esse essere ridotte a CHF 108.00, in quanto non conformi alla prassi consolidata del 3% (cfr. fra tante la sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 21 101/102 del 10 novembre 2022 consid. 5.2.2). Ciò posto, questo Tribunale ritiene giustificato fissare le spese ripetibili ad un importo forfettario (IVA inclusa) di CHF 4'000.00. Vista la parziale desistenza e reciproca soccombenza (1/2 ciascuno), la convenuta è tenuta a versare all'attrice l'importo di CHF 2'000.00 (50% di CHF 4'000.00) a titolo di indennità per spese ripetibili. La convenuta, non patrocinata, non ha invece diritto a un'indennità, non essendo quest'ultima giustificata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). 4. Per quanto concerne infine i rimedi esperibili sul piano federale (artt. 51 cpv. 1 lett. a, 112 cpv. 1 lett. d LTF), contro questa sentenza può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, indipendentemente dall'ammontare del valore litigioso (DTF 138 III 2 consid. 1.1 e 1.2.2; artt. 72 cpv. 1, 74 cpv. 2 lett. b, 75 cpv. 2 lett. a LTF).
17 / 17 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Nella misura in cui non è stralciata dai ruoli, l'azione è parzialmente accolta. 2. B._____ SA è condannata a versare a A._____ l'importo complessivo di CHF 23'489.60 oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 1° marzo 2024 a titolo di indennità per incapacità lavorativa dovuta a malattia, e CHF 1'147.40 a titolo di risarcimento per le spese preprocessuali incorse, oltre interessi al 5% annuo dal 23 novembre 2023. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. B._____ SA versa a A._____ CHF 2'000.00 (spese e IVA incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili. 5. [Rimedi giuridici] 6. [Comunicazioni]