Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 5 Decisione del 7 maggio 2019 No d'incarto ZK2 19 32 Istanza Seconda Camera civile Composizione Pedrotti, Presidente Parti X._____ reclamante patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni Largo Libero Olgiati 79, Casella postale, 6512 Giubiasco contro Y._____ resistente patrocinata dall'avv. Joel Steiner Morgartenstrasse 3, Casella postale 3957, 6002 Lucerna Oggetto anticipo spese Atto impugnato disposizione ordinatoria 05.04.2019 del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, comunicata lo stesso giorno (no d'incarto 115.19.10) Comunicazione 08 maggio 2019
2 / 5 In considerazione – che nella procedura ordinaria (azione di disconoscimento del debito) avviata da X._____ contro Y._____ il giudice unico del Tribunale regionale Moesa, mediante disposizione ordinatoria 5 aprile 2019, ha fissato ad X._____ un termine scadente il 3 maggio 2019 per versare un anticipo spese di CHF 25'000.00, – che avverso tale disposizione ordinatoria X._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni, postulando in particolare l'annullamento della stessa e di conseguenza l'obbligo per la prima istanza di "chiedere un importo di CHF … a titolo di anticipo spese che risulta essere conforme alla complessità della causa e all'onere di lavoro" e formulando domanda di effetto sospensivo, – che giusta l'art. 321 CPC il reclamo deve essere proposto all'autorità giudiziaria superiore scritto e motivato, – che, sebbene non espressamente sancito dalla legge, il reclamante deve formulare precise richieste, specificando quali punti del dispositivo ed in quale misura devono essere modificati (SPÜHLER in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3.a edizione, no 4 ad art. 321 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3.a edizione, no 14 ad art. 321 CPC; STERCHI in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, volume 2, no 16 ad art. 321 CPC), – che, a dipendenza della decisione impugnata e delle censure sollevate, il reclamante deve indicare nelle sue richieste di giudizio se postula il suo annullamento oppure se ne chiede la riforma; a dipendenza del contenuto della decisione o della disposizione ordinatoria impugnata nonché delle censure invocate dal reclamante, quest'ultimo deve sempre formulare delle richieste che permettano all'autorità di seconda istanza cantonale, se la causa è matura per il giudizio, di riformarlo; se è querelata una decisione finale di natura condannatoria censurando unicamente la violazione del diritto, va da sé che il reclamante non potrà limitarsi a chiedere l'annullamento della medesima, bensì dovrà cifrare le sue richieste di giudizio, pena l'irricevibilità del gravame; ciò vale anche in presenza di un reclamo avverso il dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede (VERDA CIOCCHETTI in: Trezzini/Fornara/ Cocchi/ Bernasconi/Ciocchetti [edit.], no 5 seg. ad art. 321 CPC),
3 / 5 – che anche davanti alla massima Corte, in caso di ricorso avente per oggetto spese giudiziarie, è necessario cifrare esattamente il petito riformatorio, non bastando infatti ad esempio chiedere "une forte réduction des frais mis à sa charge" o "une indemnité fixée a dire de justice" (TAPPY, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d'assistance judiciaire, 2017, pag. 78 seg.), – che una sufficiente motivazione costituisce presupposto legale di ricevibilità, da verificare d'ufficio (vedasi quale esempio: sentenza del Tribunale federale 5A_488/2015 del 21 agosto 2015 consid. 3.2.2 con rinvii), – che, in caso di atto impugnativo carente sotto l'aspetto della motivazione, non è prevista alcuna fissazione di un termine suppletorio, nemmeno qualora una parte non sia patrocinata (DTF 137 III 617 consid. 6.4; sentenze del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 5 e 5D_215/2015 del 16 marzo 2016 consid. 3.1), – che nella fattispecie la reclamante, giustamente, chiede la riforma (e non il solo annullamento) della richiesta di anticipo spese, non contestando essa infatti il suo obbligo, quale attrice, a procedervi di principio, – che in casu, l'ammontare della richiesta di anticipo (e non quest'ultima in quanto tale) essendo oggetto del reclamo, la reclamante doveva cifrare la propria richiesta riformatoria, per lo meno indicando un importo massimo, – che il petito così come formulato dalla reclamante è chiaramente insufficiente e di conseguenza il reclamo deve essere considerato non sufficientemente motivato e pertanto inammissibile, – che, ad abundantiam, il reclamo, in base ad una valutazione sommaria, non avrebbe avuto miglior sorte nel merito, l'anticipo spese richiesto risultando tutt'altro che sproporzionato, tenuto conto da quanto previsto dall'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause civili (OECC; CSC 320.210) e la causa essendo conosciuta al solo Presidente del Tribunale regionale Moesa, e quindi non al collegio giudicante e dovendo la stessa ancora essere istruita, in particolare mediante assunzione di prove non previste nella procedura sommaria applicabile al rigetto dell'opposizione; si ricorda inoltre che nella procedura di rigetto dell'opposizione non è stata esaminata la fondatezza del credito, bensì unicamente la presenza di un titolo di rigetto ai sensi dell'art. 82 LEF,
4 / 5 – che con la presente decisione la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo è da ritenersi evasa, in quanto divenuta priva di oggetto, – che, visto quanto sopra, il reclamo che qui ci occupa è palesemente irricevibile, motivo per cui, in applicazione degli artt. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) e 7 cpv. 2 LACPC questa decisione compete al Presidente della Camera in qualità di giudice unico, – che, visto l'esito della procedura di reclamo, le spese processuali di CHF 1'000.00, fissate in applicazione dell'art. 10 cpv. 1 in unione all'art. 13 OECC, vanno poste a carico della reclamante soccombente, – che, l'emanazione della presente decisione essendo avvenuta prima della fissazione del termine alla parte resistente per l'inoltro della sua risposta, ben si giustifica non assegnare alcuna indennità per ripetibili,
5 / 5 la Seconda Camera civile giudica: 1. Non si entra nel merito del reclamo, in quanto irricevibile. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 1'000.00 sono poste a carico di X._____, O.1_____. 3. Non sono riconosciute ripetibili per la procedura di reclamo. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi, il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a: