Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 22 gennaio 2018 Comunicata per scritto il: ZK2 17 13 18 giugno 2018 Decisione Seconda Camera civile Presidenza Pritzi Attuaria ad hoc Zanolari Hasse Nell'appello civile della X . _____ , appellante, patrocinata dall'avv. Cristina Keller, San Roc, 6537 Grono, contro la decisione del giudice unico del Tribunale regionale Moesa del 3 marzo 2017, pubblicata il 6 marzo 2017, in re del Cantone d e i Grigioni , 7001 Coira, appellato, rappresentato dall'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni, Rohanstrasse 5, 7000 Coira, contro l'appellante, concernente misure secondo l'art. 731b CO,
pagina 2 — 8 presa conoscenza dell'appello del 16 marzo 2017 e degli atti dell'appellante, presa visione degli atti di procedura trasmessi dal Tribunale Regionale Moesa come pure della risposta all'appello del Cantone dei Grigioni del 7 aprile 2017, in costatazione e in considerazione, – che la società X._____ è una società anonima di diritto svizzero con sede a O.1_____ e che, tenor pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 9 marzo 2016 (mutazione del registro di commercio), è priva di un ufficio di revisione, – che mediante lettera raccomandata del 17 marzo 2016 l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni chiedeva alla società di notificare la nomina di un ufficio di revisione o la rinuncia giuridicamente sufficiente a una revisione (opting-out) entro il termine di 30 giorni, – che tale scritto non è stato ritirato ed è ritornato al mittente con l'annotazione della Posta "non ritirato", – che di seguito, mediante diffida secondo l'art. 154 ORC, pubblicata il 18 agosto 2016 sia sul Foglio ufficiale svizzero di commercio che sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni intimava alla X._____ di ripristinare lo stato conforme alla legge e di notificarlo per l'iscrizione all'Ufficio del registro di commercio entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione, in caso contrario, l'Ufficio del registro di commercio avrebbe chiesto al tribunale o all'autorità di vigilanza di prendere le misure necessarie, – che in data 18 novembre 2016 l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni, rappresentando il Cantone dei Grigioni, inoltrava una richiesta al Tribunale distrettuale Moesa di allora (a decorrere dal 1° gennaio 2017: Tribunale regionale Moesa) di prendere le misure necessarie conformemente all'art. 731b CO nei confronti della X._____, – che il 3 marzo 2017 il giudice unico del Tribunale regionale Moesa emetteva la seguente decisione: 1. L'istanza 18/21 novembre 2016 è accolta. 2. La X._____ O.1_____, è sciolta e liquidata secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. 3. La tassa di giustizia di CHF 200.- è a carico della massa fallimentare, con l'obbligo di versare all'istante CHF 100.- a titolo di ripetibili.
pagina 3 — 8 4. Contro la presente decisione può essere interposto appello, scritto e motivato, al Tribunale cantonale dei Grigioni, Coira, entro 10 giorni dalla notificazione. 5. (Notificazione). – che quale motivazione il Tribunale regionale Moesa costatava di essere dotato della facoltà di poter assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale, nominare l'organo mancante o un commissario, o pronunciare lo scioglimento della società e ordinare la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, – che nei considerandi il Tribunale regionale Moesa adduceva di aver assegnato, con disposizione ordinatoria del 18 gennaio 2017, alla convenuta un termine scadente il 22 febbraio 2017 per ripristinare la situazione legale con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stato pronunciato lo scioglimento della società e ordinata la liquidazione e che a tutt'oggi la convenuta non avrebbe ripristinato la situazione legale, – che di conseguenza a mente del Tribunale regionale Moesa la società non avrebbe dato seguito alla diffida, disinteressandosi pertanto delle sue sorti e che di conseguenza occorreva ordinare lo scioglimento e la liquidazione, – che il 16 marzo 2017 la società X._____ ha inoltrato appello al Tribunale cantonale dei Grigioni contro questa decisione tramite il suo patrocinatore con i seguenti petiti: 1. L'appello è accolto. Di conseguenza la decisione di scioglimento è annullata. All'appellante è assegnato un congruo termine (proposta dell'appellante: 15 giorni) per ripristinare lo stato di legalità, ossia: - per completare il conto annuale degli anni 2014 e 2015; - per fare verificare il conto annuale degli anni 2014 e 2015 da un ufficio di revisione; - per approvare il conto annuale degli anni 2014 e 2015 così come la rinuncia alla revisione limitata (opting-out) valida dall'esercizio 2016 dall'assemblea generale; - per e chiedere l'iscrizione di tale rinuncia nel registro di commercio del Cantone dei Grigioni. 2. Spese e tasse secondo legge. – che l'appellante ha sostenuto che per uno sfortunato caso, la diffida di ripristino del 17 marzo 2016 non è stata ritirata, e che l'amministratore della società, unico membro del consiglio d'amministrazione, essendo spesso assente da casa, non avrebbe potuto ritirare l'ordinanza di assegnazione del termine del Tribunale distrettuale Moesa del 28 novembre 2016,
pagina 4 — 8 – che il patrocinatore della società avrebbe rilevato il 7 marzo 2016 (recte: 2017) dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale del 6 marzo 2017, che il 3 marzo 2017 il giudice unico del Tribunale regionale Moesa avrebbe deciso lo scioglimento e la liquidazione della stessa, nonché comunicato tale fatto all'amministratore della società, – che, a mente dell'appellante, l'amministratore della società non sarebbe stato a conoscenza della diffida e che si sarebbe attivato immediatamente dopo la conoscenza dei fatti, incaricando il proprio fiduciario di terminare immediatamente la contabilità degli anni 2014 e 2015, nonché un ufficio di revisione di eseguire la revisione dei conti degli anni 2014 e 2015 per poi rinunciare validamente all'ufficio di revisione con la dichiarazione di opting-out, valida per l'esercizio 2016, – che l'appellante ha riferito, basandosi sulla motivazione di essere una società di piccole dimensioni di appartenenza a una sola persona e con meno di 10 persone impiegate a tempo pieno, di non sottostare alla revisione ordinaria e di soddisfare le condizioni per rinunciare alla revisione limitata; inoltre sostiene di aver modificato lo statuto l'ultima volta il 16 febbraio 2016, la cui modifica permetterebbe la rinuncia alla revisione limitata, – che l'appellante comunicava con scritto del 21 giugno 2017 (act. D.8 con allegati) al Tribunale cantonale dei Grigioni di aver inoltrato lo stesso giorno all'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni la richiesta di iscrizione con tutti i documenti necessari per effettuare un ripristino, segnatamente il verbale dell'assemblea generale del 20 giugno 2017 concernente l'approvazione dei conti 2014 e 2015 e la rinuncia alla revisione limitata ovvero la rispettiva rinuncia (opting-out), – che con l'appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto o l'errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC), – che giusta l'art. 311 cpv. 1 CPC l'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione, – che l'atto di appello deve esporre per quali motivi sarebbe errata la decisione impugnata, in particolar modo non serve riproporre la propria interpretazione dei fatti, limitandosi a riprodurre le conclusioni senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni della decisione impugnata o rivolgere
pagina 5 — 8 contro la sentenza impugnata solo delle critiche di carattere generale (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), – che ciò presuppone la designazione precisa dei passaggi contestati e delle prove sulle quali si fondano le critiche (sentenza del Tribunale federale 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 3.1 segg.), – che la semplice trascrizione nell'appello delle conclusioni di prima istanza non costituisce una sufficiente motivazione d'appello secondo l'art. 311 cpv. 1 CPC e che non è sufficiente chiedere all'autorità di appello l'annullamento della sentenza impugnata o il rinvio degli atti al primo giudice per una nuova decisione (cfr. la sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK2 15 8 consid. 2.a con ulteriori riferimenti), – che l'appellante palesemente non dedica una parola alla decisione impugnata e si limita a esporre la volontà di ristabilire l'organizzazione della società conforme alla legge, nonché le rispettive azioni effettuate dopo la data della decisione impugnata, – che nell'appello non è riscontrabile in quale misura la giurisdizione inferiore avrebbe dovuto considerare gli sforzi dell'appellante e come questa mancanza avrebbe comportato un'errata applicazione del diritto o un errato accertamento dei fatti, essendo l'appello privo di una motivazione pertinente in tal senso, – che, di conseguenza, tale scritto non può essere considerato un appello motivato e contenente valide conclusioni di giudizio, come richiesto dall'art. 311 CPC, motivo per cui la Seconda Camera civile dovrebbe dichiararlo irricevibile, – che però va esaminato se gli atti inoltrati dall'appellante con scritto del 21 giugno 2017 siano da considerare quali nuovi fatti ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC, – che il ripristino posteriore dello stato legale è qualificato quale novum autentico ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC (ROLF WATTER/CHARLOTTE PAMER- WIESER, in Basler Kommentar zum Obligationenrecht II, Basilea 2016, 5a ed., n. 26 ad art. 731b CO), – che quando come nel presente caso il ripristino dello stato legale è stato effettuato anche a posteriori, l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni non ha più l'interesse di sciogliere e liquidare l'appellante secondo le prescrizioni applicabili al fallimento,
pagina 6 — 8 – che nella fattispecie, con riferimento all'act. D.8 con allegati, le lacune nell'organizzazione della società sono state ripristinate durante la procedura d'appello pendente, – che in base al posteriore ripristino dello stato legale la procedura concernente le misure secondo l'art. 731b CO è divenuta priva d'oggetto (sentenza del Tribunale federale 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1), – che di conseguenza l'appello viene accolto e i n. 1 e 2 della decisione impugnata vengono annullati, – che vanno infine ripartite le spese giudiziarie, – che l'autorità giudiziaria superiore, se statuisce essa stessa, si pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza (art. 318 cpv. 3 CPC), – che di regola le spese giudiziarie vanno a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), – che giusta l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura, – che le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC), – che nella fattispecie è da ricordare che l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni ha giustamente inoltrato la sua domanda concernente le misure secondo l'art. 731b CO all'autorità precedente in base alle lacune nell'organizzazione della qui appellante, – che entro il termine fissato nella disposizione ordinatoria processuale dell'autorità inferiore non vi è stata nessuna reazione da parte dell'appellante nei confronti e che ciò ha generato la decisione impugnata, nella quale è stato stabilito che l'appellante, non avendo dato seguito alla diffida, si sarebbe disinteressato delle sue sorti, approdando quindi allo scioglimento e alla liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, – che in altre parole è da costatare che l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni ha agito in buona fede rispettivamente in applicazione corretta delle norme legali, – che l'autorità precedente ha deciso in base agli atti esistenti all'epoca e che dunque non ha emanato una decisione errata,
pagina 7 — 8 – che l'appellante si è impegnata soltanto nella presente procedura d'appello a ripristinare lo stato legale, benché avesse potuto eseguire tale impegno anche nelle procedure precedenti, in cui le sono stati assegnati sia da parte dell'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni sia da parte dell'autorità di prima istanza dei termini di ripristino, e che di conseguenza avrebbe potuto evitare la presente procedura, – che da quanto esposto segue che, secondo equità ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, le spese giudiziarie dell'autorità di prima istanza non vanno messe a carico del Cantone dei Grigioni, ma rimangono a carico dell'appellante, – che la ripartizione delle spese giudiziarie pronunciate dall'autorità precedente non è quindi da annullare, bensì da confermare, – che, siccome la causa è stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, le spese giudiziarie della presente procedura d'appello vanno poste a carico dell'appellante secondo equità in applicazione dell'art. 107 cpv. lett. e CPC, l'appellante avendo causato, in qualità d'autrice della lacuna d'organizzazione, con il suo comportamento passivo nei confronti delle intimazioni dell'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni e dell'autorità precedente la procedura di prima istanza e infine pure la presente procedura d'appello (sentenza del Tribunale federale 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2), – che alla luce dell'esito della presente procedura, concernente le spese giudiziarie si giustifica la pronuncia di un emolumento di CHF 2'000.00, da compensare con l'anticipo di CHF 2'000.00 prestato dall'appellante, in applicazione dell'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause civili del 14 dicembre 2010 (OECC, CSC 320.210), – che non viene pronunciata un'indennità a titolo di ripetibili, dato che la presente procedura d'appello avrebbe potuto essere evitato in misura delle carenze create dall'appellante, e che di conseguenza queste spese risultano inutili e vanno messe a carico di chi le ha originate in applicazione del principio di causalità, – che la presente decisione è emessa dal presidente della Seconda Camera civile in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 [LOG; CSC 173.000]),
pagina 8 — 8 decide: 1. L'appello è accolto e i n. 1 e 2 della decisione impugnata del Tribunale regionale Moesa del 3 marzo 2017 sono annullati. 2. a) Le spese giudiziarie della procedura di prima istanza di CHF 200.00 vanno a carico della X._____. b) Le spese giudiziarie della presente procedura d'appello di CHF 2'000.00 vanno a carico della X._____ e vengono compensate con l'anticipo da lei prestato. 3. Non sono riconosciute indennità a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a: