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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 23.05.2018 ZK2 2016 46

23. Mai 2018·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera civile II·PDF·13,125 Wörter·~1h 6min·2

Zusammenfassung

Berufung OR Kauf/Tausch/Schenkung

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 23 maggio 2018 Comunicata per iscritto il: ZK2 16 46 29 maggio 2018 Decisione II. Camera civile Presidenza Pritzi Giudici: Schnyder e Michael Dürst Attuaria ad hoc Vecellio Nell'appello civile della X . _____Ltd . , appellante, rappresentata dall'avv. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo, contro la decisione del Tribunale distrettuale Moesa del 19 gennaio 2016, comunicata il 28 giugno 2016, in re della Y._____S.p.A., appellata, rappresentata dall'avv. Nora Jardini Croci Torti, Studio legale, Via San Damiano 9, 6850 Mendrisio, contro appellante, concernente credito, è risultato:

pagina 2 — 33 I. Fattispecie A. La società Y._____S.p.A. è una società italiana attiva nel commercio e nell'industria dei prodotti chimici. La società svizzera X._____Ltd. si occupa di progettazione, produzione, realizzazione e commercio di prodotti farmaceutici e cosmetici. Per un lungo periodo le parti hanno intrattenuto dei rapporti commerciali. La società Y._____S.p.A. ha in particolar modo rifornito la X._____Ltd. di glicole monopropilenico. Fra il 1° febbraio ed il 21 marzo 2011 Y._____S.p.A. ha effettuato sei forniture per totali 114'520 kg di glicole monopropilenico per un valore totale di EURO 188'253.60. La X._____Ltd. ha poi contestato la fornitura avvenuta il 25 febbraio 2011 sostenendo che avrebbe contenuto sostanze estranee che avrebbero inquinato la materia prima. Il 24 giugno 2011 la società Y._____S.p.A. ha inoltrato una domanda di esecuzione nei confronti di X._____Ltd. per un importo di CHF 224'066.25 oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2011. Contro il relativo precetto esecutivo dell'Ufficio esecuzioni di Roveredo la X._____Ltd. ha sollevato opposizione. B. Con petizione del 20 gennaio 2012 la Y._____S.p.A. ha inoltrato una petizione al Tribunale distrettuale Moesa concernente un'azione creditoria con rigetto definitivo dell'opposizione, con i seguenti petiti: "1. La petizione è accolta. § Di conseguenza: 1. X._____Ltd. è condannata a versare a Y._____S.p.A. l'importo di Euro 119'999.40, oltre a interessi del 5% dal 30 aprile 2011 su Euro 73'593.-- e dal 31 maggio 2011 su Euro 46'406.40; 2. È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 20117754 dell'UE di Roveredo notificato a carico di X._____Ltd., limitatamente all'importo di CHF 142'828.--; 3. X._____Ltd. è condannata a versare a Y._____S.p.A. le spese di precetto di Fr. 203.--; 2. Protestate tasse, spese e ripetibili." La X._____Ltd. ha inviato il 19 aprile 2012 la propria risposta e la richiesta di cauzione per spese ripetibili al Tribunale distrettuale Moesa, postulando: "A. In via preliminare 1. L'attrice è tenuta a versare alla cassa del Tribunale distrettuale Moesa, Roveredo, entro un termine fissato da quest'ultimo, l'importo di CHF 10'500.00 a valere quale cauzione per spese ripetibili ex art. 99 cpv. 1 lett. e) CPC. 2. Sintanto che l'attrice non avrà versato la cauzione di cui al precedente punto 1, la procedura rimane sospesa.

pagina 3 — 33 3. In difetto del versamento della cauzione in base alle precedenti cifre 1 e 2, la causa intentata dall'attrice viene stralciata dai ruoli. 4. Con protesta di spese, tasse e ripetibili. B. Merito 1. La petizione è integralmente respinta. 2. Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili." Nella replica del 15 maggio 2012 e nella duplica del 4 settembre 2012 le parti hanno confermato i loro petiti. B. L'istruttoria si è conclusa il 18 settembre 2015 e il 19 gennaio 2016, con comunicazione del 1 febbraio 2016 il Tribunale distrettuale Moesa ha notificato alle parti la decisione senza motivazione scritta, accogliendo parzialmente la petizione dell'attrice. C. La X._____Ltd. il 9 febbraio 2016 ha chiesto la motivazione scritta della decisione che è stata comunicata il 28 giugno 2016. D. Nel dispositivo della decisione il Tribunale distrettuale Moesa ha deciso quanto segue: "1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza: 1.1. X._____Ltd. è condannata a versare ad Y._____S.p.A. l'importo di EUR 119'999.40 oltre interessi al 5% su EUR 5'340.- dal 30 aprile 2011 e dal 31 maggio 2011 sull'intero importo. 1.2. È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no 20117754 dell'Ufficio esecuzione del Circolo di Roveredo limitatamente all'importo di CHF 142'828.-. 2. Le spese processuali della procedura di assunzione di prova a titolo cautelare (inc. no 135.11.54) e della presente procedura, ovvero la tassa di giustizia di CHF 3'500.-, le spese per il referto peritale della A._____SA di CHF 5'724.- e quelle per i referti peritali della B._____SA di CHF 22'947.05, già in parte anticipate dalle parti, sono messe a carico della convenuta, la quale verserà a controparte CHF 7'200.- a titolo di ripetibili per entrambi i procedimenti. 3. Contro questa decisione può essere interposto appello, scritto e motivato, al Tribunale cantonale dei Grigioni, entro 30 giorni dalla notificazione. 4. (Comunicazione)." F. La società X._____Ltd. contro questa decisione ha presentato il 5 settembre 2016 appello al Tribunale cantonale con i seguenti petiti: "a. / Formalmente

pagina 4 — 33 1. In virtù dell'art. 316 cpv. 3 CPC, è ordinata e assunta una perizia atta a stabilire quali, e in che percentuale, sono state le sostanze inquinanti/estranee presenti nel glicole fornito dall'Y._____S.p.A. alla X._____Ltd. in data 25 febbraio 2011; quali conseguenza hanno avuto, in termini quantitativi e qualitativi, sui prodotti finiti e semilavorati della X._____Ltd. già in stoccaggio e quali sono i danni patiti dalla X._____Ltd. 2. Con proteste di tutte le spese, tasse e ripetibili, di prima e seconda istanza. b./ Materialmente a) In via principale 1. L'appello è accolto e l'impugnata sentenza è annullata. 1.1 Per conseguenza, la petizione 20 gennaio 2012 della Y._____S.p.A. è integralmente respinta. 2. Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili, di prima e seconda istanza. b) In via eventuale 1. L'appello è accolto e l'impugnata sentenza è annullata. 2. Gli atti sono ritornati al Tribunale distrettuale Moesa per nuovo giudizio. 3. Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili, di prima e seconda istanza." G. Con risposta del 6 ottobre 2016 la Y._____S.p.A. ha inoltrato al Tribunale cantonale le sue osservazioni chiedendo: "1. L'appello è respinto. 2. Protestate spese, tasse e ripetibili." H. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. Contro le decisioni dei tribunali distrettuali [dal 1° gennaio 2017 sostituiti dai tribunali regionali] quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili può essere presentato appello (art. 308 cpv. 1 CPC), a condizione che il valore litigioso sia di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). L' appello, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 (LACPC; CSC 320.100) entro 30 giorpagina 5 — 33 ni dalla notificazione della decisione motivata (art. 311 CPC). Competente è la seconda Camera civile del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). Proposto il 5 settembre 2016, ossia nel termine di 30 giorni dalla notifica, avvenuta in data 30 giugno 2016 e tenuto conto delle ferie giudiziarie, l'appello della X._____Ltd. è tempestivo e ricevibile in ordine. 2.1. Giusta l'art. 310 CPC con l'appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto o l'errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L'atto di appello deve esporre, per quali motivi sarebbe errata la decisione impugnata, in particolar modo non servirebbe riproporre la propria interpretazione dei fatti, limitandosi a riprodurre le conclusioni senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni della decisione impugnata o rivolgere contro la sentenza impugnata solo delle critiche di carattere generale (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1 pagg. 375 seg.) e che ciò presuppone la designazione precisa dei passaggi contestati e delle prove sulle quali si fondano le critiche (sentenza del Tribunale federale 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 3.1 e segg.). 1.2. Nella procedura della giurisdizione inferiore l'appellata quale parte attrice aveva chiesto al Tribunale distrettuale Moesa di condannare l'appellante quale convenuta al pagamento di Euro 119'999.40 ed aveva richiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo dell'Ufficio esecuzioni di Roveredo. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la convenuta non avrebbe mai contestato di aver ricevuto il glicole monopropilenico mediante le forniture su cui fonderebbe le proprie domande l'attrice, ma addirittura avrebbe ammesso le forniture ed il relativo costo. La critica della convenuta avrebbe riguardato solo la qualità del prodotto fornito il 25 febbraio 2011, ma non la quantità, la qualità né il costo fatturato per le sei forniture della parte attrice. Per il credito residuo di EUR 119'999.40, ammesso dalla convenuta lei avrebbe opposto la compensazione di un presunto danno di EUR 120'000.00, mentre l'attrice ne avrebbe contestato la compensazione. Il Tribunale distrettuale Moesa ha in seguito accolto parzialmente la petizione dell'appellata quale attrice, condannando la convenuta al pagamento di EUR 119'999.40 oltre interessi all'attrice e rigettando l'opposizione in via definitiva interposta al relativo precetto esecutivo.

pagina 6 — 33 1.3. Nel presente caso l'appellante censura l'errata applicazione del diritto, nella misura in cui l'autorità inferiore – anche a causa di un errato accertamento dei fatti – avrebbe fondato il proprio giudizio esclusivamente sulle risultanze peritali e avrebbe negato l'applicazione dell'art. 197 cpv. 1 CO, rispettivamente avrebbe negato l'ammissione della responsabilità dell'appellata, mentre ai sensi dell'art. 208 cpv. 2 in unione all'art. 195 cifra 4 CO questa le avrebbe obbligatoriamente dovuto risarcire tutti i danni cagionati a seguito della fornitura inquinata del glicole. 3. 1. Innanzitutto bisogna esaminare il petito formale formulato nell'appello. L'appellante chiede infatti nel suo appello con istanza probatoria prudentemente l'esperimento di una nuova perizia (o di una superperizia) ex art. 316 cpv. 3 CPC, poiché a mente dell'appellante tutte le precedenti conclusioni dell'esperto sarebbero inutilizzabili. Nel suo petito formale chiede di ordinare e di assumere una perizia atta a stabilire quali, e in che percentuale, sarebbero state le sostanze inquinanti/estranee presenti nel glicole fornito dall'Y._____S.p.A. all'appellante in data 25 febbraio 2011. Inoltre chiede che la perizia stabilisca quali conseguenze abbiano avuto, in termini quantitativi e qualitativi, sui prodotti finiti e semilavorati dell'appellante già in stoccaggio e quali danni siano stati patiti. 3.2. Da parte sua, l'appellata sostiene nelle sue osservazioni che il secondo presupposto dell'art. 317 CPC non sarebbe adempiuto poiché l'appellante vorrebbe rifare per intero nella procedura di appello le perizie già svolte per cercare di cambiare l'esito delle stesse e di conseguenza la vertenza di primo grado. Inoltre nello stesso allegato l'appellante ammetterebbe che una nuova perizia a più di cinque anni di distanza dai fatti risulterebbe inutile visto che i prodotti nel frattempo si sarebbero alterati. 3.3. Nella decisione del Tribunale distrettuale Moesa è stata citata l'assunzione di una perizia a titolo supercauterlare richiesta dall'appellante nella persona dell'ingegnere chimico C._____ della D._____SA. La giurisdizione inferiore ha tenuto conto delle valutazioni superprovvisionali del 18 aprile 2011, della perizia del 31 maggio 2013, della seguente perizia del 14 novembre 2013, del referto peritale del 25 aprile 2014 ed infine della perizia del 15 maggio 2015. Il Giudice di prime cure ha deciso che per mancanza di fondamento di un danno e per mancata comprova del danno asserito rispettivamente per mancanza di causalità, la richiesta di compensazione dell'appellante non avrebbe potuto essere accolta.

pagina 7 — 33 3.4. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC soltanto se vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Le condizioni dell'art. 317 cpv. 1 CPC sono dunque restrittive. Di principio il procedimento d'appello non serve a completare quello di primo grado ma ad esaminare la correttezza della decisione impugnata a fronte di valide censure formulate dall'appellante (Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., vol. 2, Francesco Trezzini, Stefano Fornara, Bruno Cocchi, Giorgio A. Bernasconi, Francesca Verda Chiocchetti, n. 1 ad art. 317 CPC con altri riferimenti). L'appellante che chiede una nova in appello deve pure dimostrare e sostanziare per quale motivo sono adempiuti entrambi i presupposti dell'articolo 317 (decisione del Tribunale federale 4A_662/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 3.4) ed in particolar modo perché non sarebbe stato possibile far valere la nova dinanzi alla giurisdizione inferiore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurigo 2016, n. 60 e seg. ad art. 317 CPC). Ai sensi dell'art. 316 cpv. 3 CPC l'autorità giudiziaria superiore può procedere all'assunzione di prove. L'autorità di appello può assumere prove, nei procedimenti retti dal principio inquisitorio illimitato oppure a seguito dell'art. 317 cpv. 1 CPC dove vige la massima attitatoria. L'autorità di appello può rifiutare la domanda di riapertura della procedura probatoria e di assunzione di una determinata prova se la parte non ha sufficientemente motivato la sua critica degli accertamenti di fatto eseguiti dal primo giudice (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., ad art. 317 N 32 e segg.).
 3.5. In casu l'appellante chiede "prudentemente" l'esperimento di una nuova perizia rispettivamente di una superperizia. Nel suo appello l'appellante non motiva assolutamente tale richiesta. Nelle lunghe considerazioni nell'appello, dove l'appellante critica singolarmente le conclusioni del perito, non si esprime in merito a quanto l'esperimento di una nuova perizia sarebbe conciliabile con i presupposti delle nove ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Una motivazione non è ravvisabile. Non è nemmeno comprensibile per quale motivo una superperizia nei confronti dei temi già esaminati dalla giurisdizione inferiore possa adempiere i presupposti delle nova propriamente detti, ossia quelli sorti dopo le arringhe finali. Di conseguenza, già per carenza di motivazione – questa richiesta va respinta. 3.6. Infatti, da come risulta dall'istruttoria, ed in particolar modo dall'act. 8.91 TD, il Tribunale distrettuale Moesa, su richiesta esplicita della convenuta, qui appellante, aveva chiesto un'analisi atta ad indentificare tutte le sostanze estranee e a

pagina 8 — 33 quantificarne la presenza. Di conseguenza, il Giudice di prime cure aveva chiesto alla convenuta un importo di CHF 21'000.00 a titolo di anticipo per l'assunzione della prova peritale. Contro questa domanda di anticipo si sarebbe potuto interporre reclamo al Tribunale cantonale. In seguito la convenuta aveva contestato l'anticipo richiesto presso il Tribunale distrettuale Moesa. Successivamente, con lettera raccomandata del 23 marzo 2015 (act. 8.93 TD) il Tribunale aveva concesso un termine di 10 giorni per indicare un laboratorio chimico alternativo che avrebbe potuto occuparsi delle analisi, informando la convenuta che in caso di scadenza infruttuoso del termine le sarebbe stato fissato un ultimo termine di 15 giorni per versare l'anticipo richiesto. Con lettera del 7 aprile 2015 (act. 8.96 TD), il rappresentante legale della convenuta aveva risposto al tribunale che non avrebbe versato alcun ulteriore anticipo, poiché fra l'altro i prodotti che avrebbero dovuto essere analizzati, sarebbero ormai scaduti. A mente del legale, non sarebbe inoltre spettato a loro indicare un laboratorio per la perizia. Con scritto del 9 aprile 2015 (act. 8.97 TD) il Tribunale distrettuale Moesa aveva dunque deciso che la parte attrice sarebbe stata tenuta a versare entro il 24 aprile 2015, l'importo di CHF 21'000.00 a titolo di anticipo per l'assunzione della prova peritale, con la comminatoria che, in casi di mancato tempestivo versamento, la delucidazione/completazione del referto peritale avrebbe riguardato unicamente il quesito no. 2. Con lettera raccomandata del 13 aprile 2015 l'attrice (act. 8.98 TD) aveva comunicato al Tribunale distrettuale Moesa che l'Y._____S.p.A. non sarebbe stata interessata all'assunzione della prova richiesta dalla controparte e che dunque non avrebbe versato l'anticipo richiesto. Quindi è evidente che il secondo presupposto dell'art. 317 cpv. 1 CPC, secondo il quale questa prova sarebbe stata impossibile addurla dinnanzi al primo giudice, non è assolutamente adempiuto. È pure manifesto che l'appellante non può chiedere nella procedura d'appello l'assunzione di una prova che – per propria negligenza – avrebbe già potuto esigere di fronte alla giurisdizione inferiore. Pertanto il Tribunale cantonale deve respingere questa richiesta. 3.7. In ogni caso, come evidenzia la stessa ammissione del legale dell'appellante (act. 5.12 TD, nonché dall'act. 8.96 TD) i prodotti che avrebbero dovuto essere analizzati dal perito sono oramai scaduti: proprio come comunicato dal legale dell- 'appellante al perito ing. C._____, i prodotti Haloderm e Civic sarebbero scaduti nel 2014 ed il prodotto Neoprosone nel febbraio del 2015. Di conseguenza nessuna perizia potrebbe stabilire al giorno d'oggi se questi prodotti, nonostante le sostanze estranee rilevate, avrebbero comunque potuto essere usati o avrebbero potuto essere venduti. Inoltre non è molto comprensibile come l'appellante – che

pagina 9 — 33 manifestamente ha l'onere della prova per la violazione contrattuale da parte dell'appellata – e che ha chiesto esplicitamente l'analisi di questi prodotti al Tribunale distrettuale Moesa, non li abbia mai consegnati al perito, indipendentemente dal fatto se questi li abbia esplicitamente richiesti o meno. Tanto è vero che con email del 27 marzo 2015 (Allegato N.04 alla perizia del 15 maggio 2015, act. 5.12 TD) il perito aveva chiesto esplicitamente all'appellante le specifiche ben precise a cui avrebbero dovuto corrispondere i prodotti finiti e semilavorati. Da come risulta dall- 'incarto, l'appellante non ha mai fornito queste informazioni rilevanti al perito. Dunque è temerario da parte dell'appellante pretendere nella procedura d'appello una perizia e delle delucidazioni che avrebbe già potuto avere di fronte alla giurisdizione inferiore. Per l'insieme dei motivi addotti il petito formale alla cifra a) dell'appello, secondo il quale andrebbe ordinata ed assunta una perizia o superperizia, va interamente respinto. 4.1. L'appellante fa valere che la giurisdizione inferiore, fondandosi unicamente sui risultati della perizia, a torto avrebbe accolto parzialmente la petizione dell'appellata, incorrendo in un palese accertamento arbitrario dei fatti e di conseguenza in un'applicazione erronea del diritto. In particolar modo l'appellante sostiene che le parti sarebbero vincolate da un contratto di compravendita ai sensi dell'art. 184 e segg. CO e che giusta l'art. 197 cpv. 1 CO il venditore risponderebbe tanto della quantità promessa, quanto dei difetti, che materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine dell'uso cui è destinata. Decisivo sarebbe dunque l'uso che contrattualmente sarebbe stato pattuito. A mente dell'appellante, agendo nel contesto della produzione di prodotti farmaceutici, sarebbe ben evidente l'importanza di poter contare su prodotti base di assoluta e ineccepibile qualità. L'appellante sarebbe infatti tenuta a lavorare secondo la buona prassi di produzione. E di conseguenza i prodotti finiti e semilavorati sospetti non si potrebbero liberare e non si potrebbero mettere in commercio. L'appellante sostiene che sarebbe assodato che la fornitura di glicole del 25 febbraio 2011 da parte dell'appellata sarebbe stata difettosa. L'appellata lo avrebbe ammesso e avrebbe pure rimosso il glicole difettoso. La venditrice avrebbe esplicitamente ammesso la sua responsabilità e tenor art. 208 cpv. 2 CO in unione all'art. 195 cifra 4 CO dovrebbe obbligatoriamente risarcire tutti i danni cagionati. Il Giudice di prime cure, secondo l'appellante, erroneamente avrebbe negato qualsiasi responsabilità dell'appellata, poiché non vi sarebbe stato alcun danno, rispettivamente non ci sarebbe nesso causale tra l'operato dell'Y._____S.p.A. e le pretese rivendicate, ignorando completamente l'unica conclusione peritale degna di questo

pagina 10 — 33 nome. Ciò sarebbe avvenuto manifestamente a torto. L'appellante censura che non sarebbe certo che il glicole contaminato sarebbe confluito unicamente dalla cisterna no. 1 e che la verifica della concentrazione di dietilenglicole nella cisterna no. 1 sarebbe palesemente sbagliata, sostenendo che questa concentrazione avrebbe superato la soglia dell'0.1%. Il perito inoltre non avrebbe identificato tutte le sostanze estranee al glicole che le analisi avrebbero evidenziato, sostenendo che probabilmente le stesse non sarebbero state rilevanti dal profilo tossicologico. Una simile grossolana conclusione non potrebbe essere condivisa da chi produrrebbe farmaci. Il perito avrebbe lavorato inoltre in modo molto superficiale e approssimativo: ad esempio il dietilenglicole, sostanza tossica, sarebbe stata indicata nel suo referto solamente al quarto completamento peritale, mentre in precedenza avrebbe sempre sostenuto che la sostanza estranea sarebbe stato l'innocuo dipropilenglicole. A queste condizioni sarebbe evidente che l'appellante avrebbe avuto l'assoluto obbligo di bloccare la produzione e di non liberare i prodotti finiti e semilavorati che già avrebbe avuto in stoccaggio. Di fatto le cosiddette Good Manufacturing Practices, ovvero buona prassi di produzione (in seguito GMP), impedirebbero la messa in circolazione di prodotti che non sarebbero stati sufficientemente identificati. Questa sarebbe stata un'evidenza che il perito avrebbe ammesso, ma che la prima istanza avrebbe del tutto ignorato, accertando erroneamente la fattispecie e applicando erroneamente l'art. 197 cpv. 1 CO. Secondo l'appellante vi sarebbe un ulteriore errore nell'accertamento dei fatti, ossia quello relativo al divieto di miscelare tra loro singoli lotti di glicole. Il Giudice di prime cure avrebbe condiviso il parere dell'esperto, secondo il quale non si sarebbero potuti mischiare più lotti, se questi non avrebbero rispettato le specifiche della farmacopea americana detta United States Pharmacopeia (in seguito U.S.P.). Ciò sarebbe in termini assoluti corretto. Ma questa norma non si applicherebbe all'appellante, che dovrebbe unicamente identificare il prodotto in quanto tale e non analizzarlo nel rispetto delle specifiche U.S.P. A mente dell'appellante, lei non avrebbe i laboratori e le apparecchiature per farlo. Concludendo, l'appellante sostiene che la merce fornita sarebbe stata difettosa. Questo causerebbe il seguente danno: i prodotti semilavorati e lavorati con glicole esposti nell'ordine di EUR 16'033.02 sarebbero stati riconosciuti in quanto tali. I costi esposti di EUR 2'495.52 per lo smaltimento dei prodotti inquinati sarebbero stati ritenuti corretti, poiché non vi sarebbe stata la certezza della bontà dei prodotti. Anche tutti gli impianti di produzione sarebbero stati contaminati e avrebbero dovuto essere puliti. Il relativo costo eseguito sarebbe stato ritenuto corretto. Sarebbe anche inconcepibile che date le circostanze di concreto pericolo avrebbero dovuto essere confezionati dei prodotti difettosi, negando il fermo tecnico. Il perito ed il Giudice sosterrebbero a torto che

pagina 11 — 33 l'appellante avrebbe potuto continuare ad attingere dalle cisterne no. 1e3e avrebbe potuto usare la cisterna no. 2 dopo una semplice pulizia, nonostante la presenza di dietilenglicole. Infine anche il mancato guadagno di EUR 72'000.00 andrebbe confermato. Tale pregiudizio sarebbe stato dimostrato, nonostante la giurisdizione inferiore non si sarebbe confrontata con l'esposto dell'appellante. Inoltre non sarebbe stato il perito ad esprimersi sull'esistenza e sulla quantificazione del danno, ma solamente il Giudice. 5. In primo luogo verranno esaminate singolarmente le censure dell'appellante in merito ai risultati peritali. 5.1.1. Al punto 1.a) l'appellante sostiene che i prodotti finiti e semilavorati, per decisione del perito, non sarebbero stati analizzati, mentre il perito avrebbe ritenuto che nel glicole monopropilenico fornito dalla convenuta in data 25 febbraio 2011 sarebbero state presenti sostanze contaminate nell'ordine dello 0.1% allo 0.2%. 5.1.2. Dal canto suo l'appellata ritiene nelle sue osservazioni che il perito C._____ avrebbe analizzato i prodotti semilavorati e che l'analisi necessaria ad identificare tutte le sostanze estranee sarebbe stata costosa. Il perito C._____ avrebbe tuttavia informato le parti sui costi quantificati in CHF 21'000.00. A mente dell'appellata, l'appellante avrebbe dovuto versare l'anticipo per tali analisi, ma ciò non sarebbe stato fatto, motivo per cui l'istruttoria sarebbe proseguita senza l'identificazione di altre sostanze. Di conseguenza l'appellata sostiene che non sarebbe colpa del perito, ma unicamente dell'appellante se queste eventuali sostanze non avrebbero potuto essere accertate. L'affermazione dell'appellante sarebbe dunque abusiva del diritto e temeraria. 5.1.3. Il Tribunale distrettuale Moesa ha invece stabilito nella considerazione 5. a) della decisione impugnata, che il perito avrebbe accertato che il prodotto finito, eseguito con il glicole monopropilenico fornito il 25 febbraio 2011 e in precedenza contenuto nella cisterna no. 1 "può essere utilizzato", poiché non sarebbe contaminato. 5.1.4. Pertanto vanno esaminate le relative perizie. Nella perizia del 31 maggio 2013 (act. 5.1 TD) quale primo quesito, a pagina 9 e seguenti viene chiesto al perito di analizzare il glicole contenuto nei prodotti finiti e semilavorati già in stoccaggio presso la X._____Ltd., stabilendo la relativa quantità di prodotti contaminati. Il perito ha analizzato ben quattro prodotti semilavorati dell'appellante (Haloderm 6 A253/6 A254, Neoprosone 2B489, Neoprosone 2B488 e Civic 3A743). Questo si evince anche dalla documentazione fotografica nella perizia del 14 novembre

pagina 12 — 33 2013 (act. 5.4 TD) negli allegati C.04 3/3, e dagli allegati D.03, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11 della perizia del 31 maggio 2013. Nel referto peritale datato 14 novembre 2013 (act. 5.4 TD) a pagina 9 viene posto il quesito se il prodotto finito contenente le concentrazioni di dipropilenglicole da lui constatate a pagina 14 del referto peritale possa essere utilizzato o se sia inservibile. Il perito risponde che "la glicole propilenica utilizzata per il prodotto finito proviene dalla cisterna 1 e contiene 1650 mg/kg dipropilenglicole; la concentrazione di dietilenglicole è sotto il limite di detezione (< 200 mg/kg)…". "In base alle concentrazioni di dipropilenglicole il prodotto finito può essere utilizzato". Inoltre, come risulta già dalla considerazione precedente di cui al punto 3, l'appellante si è rifiutata di pagare l'anticipo spese per il completamento della perizia da lei stesso richiesto a proposito delle analisi per ulteriori sostanze presenti. Di conseguenza va stabilito che l'affermazione dell'appellante, secondo la quale i prodotti finiti e semilavorati non sarebbero stati analizzati, si rivela priva di fondamento e va respinta interamente. 5.2.1. Nel suo appello, l'appellante sostiene che il perito non avrebbe analizzato i prodotti finiti e semilavorati già in stoccaggio presso la X._____Ltd. e che pur rilevando la presenza di diverse sostanze estranee, non le avrebbe identificate. Infine l'appellante sostiene che il perito avrebbe sbagliato clamorosamente, identificando la sostanza estranea determinante ed inquinante nel dipropilenglicole (DPG). 5.2.2. L'appellata fa valere, come già citato nella considerazione precedente al punto 5.1.2., che l'appellante non avrebbe versato l'anticipo spese per questa analisi e che inoltre il perito avrebbe ben analizzato i prodotti semilavorati. Inoltre l'appellata afferma che il fatto che la DPG non sarebbe una sostanza tossica non vuol dire che non potrebbe essere una sostanza estranea. A mente dell'appellata il quantitativo dei prodotti finiti e semilavorati non avrebbe dovuto essere controllato dal perito semplicemente poiché non si sarebbe trattato di un fatto contestato, come indicato dal Presidente del Tribunale allo stesso perito. Infine l'appellata ritiene che l'appellante non avrebbe fornito le informazioni fondamentali al perito. 5.2.3 Nella decisione impugnata il Tribunale distrettuale Moesa ha deciso che il perito, poiché avrebbe avuto a disposizione solo la scheda tecnica ed il bollettino di consegna, avrebbe dovuto riferirsi alla farmacopea americana U.S.P. e che in base a queste direttive il contenuto superiore allo 0.1% di dietilenglicole in un prodotto lavorato non sarebbe stato conforme alle specifiche U.S.P. Inoltre, per quanto riguarderebbe il dipropilenglicole, tale sostanza non avrebbe potuto essere considerata un'impurità del glicole monopropilenico, poiché non sarebbe stata citata nelle specifiche U.S.P.

pagina 13 — 33 5.2.4 Nel presente caso si rimanda alla considerazione precedente al punto 5.1.4., dalla quale risulta – al contrario di ciò che sostiene l'appellante – che il perito in effetti ha analizzato i prodotti finiti e semilavorati già in stoccaggio presso l'appellante, come viene anche confermato a pagina 5 della perizia del 31 maggio 2013 (act. 5.1 TD). Come sostiene correttamente l'appellata, e anche il perito a pagina 10 della perizia del 31 maggio 2013 (act. 5.1 TD) le analisi svolte avrebbero rilevato la presenza di diverse sostanze estranee. In riferimento alle considerazioni precedenti, è stata proprio l'appellante ad aver escluso la possibilità di ulteriori analisi, non pagando l'anticipo richiesto. Dunque l'appellante non può sostenere che a torto il perito non avrebbe identificato queste sostanze estranee. Per quanto riguarda invece l'affermazione che il perito avrebbe sbagliato stabilendo nel dipropilenglicole la sostanza estranea determinante ed inquinante, si fa riferimento alla pagina 10 della perizia del 31 maggio 2013, dove il perito ha stabilito che le analisi avrebbero rilevato la presenza di diverse sostanze estranee – mai identificandole come sostanze inquinanti. Una sostanza rilevata sarebbe stata in effetti il dipropilenglicole, presente in tutti i campioni, tranne che nel campione base dato quale controcampione del prodotto finito. Infine, a pagina 15, il perito ha stabilito che il dipropilenglicole sarebbe un prodotto secondario della produzione di propilenglicole e che potrebbe essere presente nel glicole propilenico. Il perito non ha mai affermato che si trattasse di una sostanza inquinante, ma solo di una sostanza estranea. Infine con email del 27 marzo 2015 (Allegato N.04 alla perizia del 15 maggio 2015, act. 5.12 TD) il perito aveva in realtà chiesto all'appellante le specifiche ben precise a cui avrebbero dovuto corrispondere i prodotti finiti e semilavorati, ma né dall'incarto, né dalle prove dell'appellante risulta che queste informazioni siano state date al perito. Addirittura già il 5 dicembre 2013 (act. 5.5 TD) l'appellata aveva osservato che la convenuta non avrebbe fornito al perito i dettagli e le informazioni necessarie alla risposta, né la giustificazione degli importi esposti, venendo meno al suo onere della prova. Pertanto le critiche dell'appellante si rivelano ingiustificate. 5.3.1 Nel suo appello a pagina 7 e seguenti, l'appellante fa valere che il perito avrebbe sostenuto nel referto precedente del 31 maggio 2013 che il dipropilenglicole sarebbe stata una sostanza inquinante/estranea e ciò dimostrerebbe un'incongruenza palese ed inaccettabile. Alla domanda di indicare ulteriori sostanze estranee, l'esperto avrebbe indicato anche il dietilenglicole nelle cisterne no. 2 e 3 ed ulteriori sostanze, ma in concentrazioni ancora più basse e probabilmente irrilevanti dal punto di vista tossicologico. A mente dell'appellante, nonostante sarebpagina 14 — 33 be stato richiesto per la terza volta, il perito non avrebbe verificato e controllato il quantitativo dei prodotti finiti e semilavorati. 5.3.2 Nelle sue osservazioni, l'appellata sostiene che l'appellante stessa non avrebbe anticipato i costi per le ulteriori analisi richieste. Inoltre, anche se il dipropilenglicole (DPG) non sarebbe una sostanza tossica non significherebbe che non potrebbe essere una sostanza estranea. Secondo le osservazioni dell'appellata, i prodotti dell'appellante sarebbero invece stati analizzati dal perito. 5.3.3 Il Tribunale distrettuale Moesa ha invece riassunto gli esiti delle varie perizie disposte dal Tribunale e non si è potuta esprimere direttamente in merito alle nuove censure dell'appellante. 5.3.4 Per questo motivo vanno esaminati i risultati dei referti peritali con le censure dell'appellante. Innanzitutto non corrisponde alla realtà che il perito abbia denominato sostanza inquinante il dipropilenglicole, ma ha unicamente stabilito che fosse una sostanza estranea al glicole. Infatti a pagina 9 della perizia del 14 novembre 2013 (act. 5.4 TD) il perito conferma che il "dipropilenglicole può essere considerata una sostanza non tossica." Dalla perizia del 31 maggio 2013, all'Allegato H.01 emerge un rapporto di analisi del laboratorio BMG datato 22 febbraio 2013, dove sono state analizzate ben 10 prove (screening di sostanze organiche con il metodo GC-MS), dal quale risulta il dipropilenglicole come sostanza identificata. Dalla seguente perizia del 14 novembre 2013 (act. 5.4 TD) nell'Allegato H.03 si evidenzia un nuovo rapporto di analisi del laboratorio BMG datato 7 maggio 2013 ("GC-MS Fingerprint", "Aceton-Extrakt; GC-MS full scan"), dalla quale emerge la presenza di dietilenglicole e di dipropilenglicole. Le relative spiegazioni delle analisi vengono esposte dal perito alla pagina 9 della perizia. In seguito, nella perizia del 25 aprile 2014 il perito (act. 5.9 TD, pagina 6 e segg.) ha spiegato come avviene il metodo analitico. Il perito ha rilevato che in base ai risultati analitici a disposizione non sarebbe stato possibile indicare tutte le sostanze estranee rinvenute nelle analisi effettuate, e che la ricerca delle impurezze sarebbe stata svolta per passi. In un primo passo sarebbe stata limitata la ricerca al glicole propilenico nella cisterna no. 2, ossia la cisterna dove il contenuto sarebbe stato esclusivamente da ricondurre alla fornitura dell'appellata. Un primo screening avrebbe permesso di identificare la presenza di dipropilenglicole quale impurezza, mentre le altre sostanze sarebbero rimaste non identificate (analisi del 22 febbraio 2013). In un secondo passo sarebbe stato possibile identificare anche il dietilenglicole e successivamente analizzare tutte le impurezze nei 9 campioni. Il perito ha pure stabilito che la ricerca avrebbe potuto essere estesa anche ad ulteriori sostanze

pagina 15 — 33 finora non identificate, con metodi ancora più performanti e a costi non indifferenti. Per questo motivo la critica dell'appellante, secondo la quale l'esperto sorprendentemente avrebbe scoperto solo in seguito il dietilenglicole e dunque il lavoro del perito sarebbe stato poco professionale, si rivela infondata. Le spiegazioni del perito sono ben motivate e possono essere condivise. Per quanto riguarda invece la censura secondo la quale i prodotti non sarebbero stati controllati per il quantitativo, il perito conferma che i prodotti contaminati sarebbero stati visionati in occasione del prelievo dei campioni senza però verificarne unicamente il quantitativo, da come risulta dalla pagina 10 della perizia del 14 novembre 2013 (act. 5.4 TD). In seguito il Tribunale distrettuale ha deciso che il perito poteva fondare il suo giudizio sui quantitativi comunicati dall'appellante (pagina 5 della perizia del 15 maggio 2015, act. 5.12 TD). Di conseguenza anche queste censure dell'appellante vanno respinte e le conclusioni del perito, così come quelle del Tribunale distrettuale Moesa si rivelano giustificate e motivate. 5.4.1. L'appellante censura poi il successivo referto peritale del 25 aprile 2014, sostenendo che le risposte del perito potevano essere riassunte nel seguente modo: se nel glicole vi sarebbe traccia di dietilenglicole superiore allo 0.1%, il medesimo non adempierebbe le specifiche U.S.P.; nella cisterna no. 2 sarebbe stato rinvenuto del dietilenglicole in una percentuale superiore alle specifiche U.S.P. dello 0.119%; il dietilenglicole riscontrato nella cisterna no. 1 sarebbe stato inferiore allo 0.02%; il perito non avrebbe avuto informazioni sufficienti sui requisiti che i prodotti finiti e semilavorati avrebbero dovuto avere per valutare la loro inservibilità e non avrebbe identificato ulteriori sostanze estranee rinvenute nelle analisi. Al seguente punto, l'appellante critica anche il referto peritale del 15 maggio 2015 e parzialmente riassume le conclusioni del perito. Nella seguente considerazione 2 l'appellante ritiene che il lavoro del perito sarebbe stato poco professionale e che ne avrebbe chiesto, in tempi non sospetti ed invano, la sostituzione. L'appellante fa pure valere che il perito non avrebbe conosciuto la materia nel contesto di produzione di medicinali. Puntualmente, l'appellante ritiene anche che sarebbe scorretto sostenere che la X._____Ltd. non avrebbe potuto miscelare diversi lotti di glicole, prima di avere la certezza che tutti i lotti avrebbero rispettato le specifiche U.S.P. A mente dell'appellante, lei avrebbe dovuto unicamente verificare se il prodotto che le sarebbe stato fornito sarebbe stato del glicole e questa verifica verrebbe fatta con esami piuttosto semplici (analisi con l'infrarosso oppure con la gascromatografia). Invece, per stabilire impurità come il DEG ci vorrebbero esami molto più complessi, che però l'appellante non sarebbe tenuta a fare. Riassumendo, l'appellante avrebbe rigorosamente rispettato le GMP, mentre l'affermazione

pagina 16 — 33 del perito sarebbe gratuita e campata in aria. Anche nel seguente punto dell'appello, l'appellante sostiene che la norma – secondo la quale non si potrebbe mischiare più lotti – non sarebbe applicabile all'appellante, poiché lei dovrebbe unicamente identificare il prodotto in quanto tale e non analizzarlo nel rispetto delle specifiche U.S.P. L'appellante non sarebbe tenuta a fare questi esami e questo genere di analisi imporrebbe la disponibilità di lavoratori e apparecchiature che lei non avrebbe. 5.4.2. Dal canto suo, l'appellata ritiene che le richieste di sostituzione del perito sarebbero avvenute solamente dal momento in cui sarebbe emerso che l'agire dell'appellante sarebbe stato negligente e contrario alle GMP. Se il perito non fosse stato adatto al compito affidatogli dal Tribunale, la sua nomina avrebbe dovuto essere contestata già dal principio, ciò che l'appellante non avrebbe fatto in tempi non sospetti. Inoltre l'appellante avrebbe citato solo la prima fase e non la conclusione del perito secondo la quale l'appellante avrebbe potuto limitare i danni se avesse aspettato con la produzione fino al risultato del controllo interno per il glicole fornito, senza bisogno di pulire gli impianti di produzione e scartare dei prodotti semilavorati e finiti. L'appellata fa valere nelle sue osservazioni che l'appellante ometterebbe di dire che con gli esami all'infrarosso o alla gascromatografia verrebbe automaticamente individuata la presenza di sostanze estranee e che tali esami non sarebbero stati eseguiti dall'appellante al momento della consegna del prodotto in data 25 febbraio 2011, nonostante l'obbligo di farlo. Infatti se l'appellante avesse eseguito questi esami avrebbe potuto accertare se c'erano anomalie e in caso rifiutare di scaricare il prodotto o di mischiarlo con glicole preesistente nei suoi serbatoi. L'appellante, per ammissione del personale incaricato alla recezione del prodotto, avrebbe dichiarato di non aver effettuato questo controllo, ma avrebbe sostenuto di aver riconosciuto in seguito sostanze estranee nel semilavorato. Tali prodotti sarebbero stati fabbricati utilizzando la miscela di glicoli presenti nelle cisterne oltre ad altri componenti necessari alla produzione, e ciononostante pretenderebbe di addossare la causa di queste impurezze all'appellata. 5.4.3. Il Tribunale distrettuale Moesa nella decisione impugnata, alla considerazione 5. g) ha citato il perito che avrebbe osservato come sarebbe stato possibile miscelare i singoli lotti di prodotto se questi avessero rispecchiato le specifiche U.S.P. La convenuta non avrebbe invece rispettato queste regole, poiché avrebbe unito nella cisterna no. 1 il glicole monopropilenico fornito il 25 febbraio 2011 con un'analoga sostanza fornita in precedenza senza avere la certezza che il glicole fornito il 25 febbraio 2011 avrebbe rispettato le specifiche U.S.P. Di conseguenza se l'appellante avesse rispettato le norme GMP, avrebbe potuto continuare con la

pagina 17 — 33 produzione con il glicole presente nelle cisterne no. 1e3e avrebbe potuto pretendere dall'appellata il glicole a norma U.S.P., evitando ogni danno. 5.4.4. Nel suo referto peritale del 15 maggio 2015 (act. 5.12 TD) il perito ha stabilito a pagina 7 che in base alle GMP: "[…] i singoli lotti possono essere miscelati tra di loro unicamente se tutti questi lotti rispettano le specifiche. Per esempio è possibile miscelare del glicole propilenico da due lotti differenti unicamente se entrambi i lotti rispettano le specifiche U.S.P. Inoltre vige la regola che le materie prime non possono essere utilizzate per la produzione fino alla conferma che esse rispettano le specifiche. Dalle informazioni disponibili al perito, la X._____Ltd. non ha lavorato secondo queste regole, perché ha miscelato p. es. nella cisterna 1 del glicole propilenico della fornitura in questione, prima di avere la certezza che questi due lotti rispettano le specifiche (D.06). Inoltre ha utilizzato del glicole propilenico per la produzione, prima che è stato accertato che questo ultimo rispettava le specifiche." Dal verbale del 13 novembre 2012 (act. 8.32 TD) risulta che E._____, quale consulente dell'Y._____S.p.A. per rapporti internazionali, abbia deposto che il Dottor F._____ della X._____Ltd. in data 28 febbraio 2011 lo avrebbe chiamato dicendo che sarebbe stato fatto un controllo con il gascromatografo e che dallo stesso sarebbe risultato un leggero picco e che avrebbe o avrebbero sentito un odore strano. Lui afferma di aver chiesto se questo esame con il gascromatografo sarebbe stato fatto sul prodotto sull'autobotte al momento della consegna e lui (il Dottor F._____) avrebbe risposto di no, dicendo che loro l'esame l'avrebbero sempre fatto sul campione dell'autista, ma che in futuro questo esame l'avrebbero fatto sul prodotto preso dall'autobotte. In seguito durante l'interrogatorio E._____ ha detto che forse il primo contatto telefonico non sarebbe avvenuto il 28 febbraio ma il 1° marzo. Infine E._____ ha dichiarato che il campione che l'autista porterebbe con sé dovrebbe provenire dal contenuto del prodotto immesso nell'autobotte al momento del riempimento, cioè sulla base del protocollo fatto tra i produttori di glicole. Per lui ciò non esulerebbe dai controlli finali che l'utilizzatore dovrebbe fare prima di scaricare. Invece G._____, direttore della X._____Ltd., ha deposto (act. 8.31 TD) che per quanto avrebbe riguardato la fornitura del 25 febbraio 2011 non avrebbe avuto motivi per pensare che i responsabili dello staff tecnico non avrebbero fatto le verifiche/analisi come da norma, ovvero l'identificazione alla fornitura del prodotto e l'analisi del prodotto semilavorato. Da come risulta da queste deposizioni, l'appellante non ha dimostrato che l'analisi sarebbe stata svolta al momento della consegna nell'autobotte del prodotto consegnato, ma è probabile – da come conferma anche E._____ – che l'analisi venisse fatta unicamente sul campione dell'autista e non direttamente sul prodotto dell'autobotte al momento della consegna. Addirittura lo stesso legale dell'appellante, nella sua lettera del 29 settembre

pagina 18 — 33 2011 all'avvocato dell'appellata (act. 3.13 TD), aveva ammesso esplicitamente che "è vero che il glicole dell'autobotte non è stato controllato." Quindi la conclusione del perito, secondo la quale i singoli lotti potrebbero essere miscelati tra di loro solo se tutti i lotti rispetterebbero le specifiche e che l'appellante avrebbe dunque violato le norme G.M.P., si rivela giustificata e la censura dell'appellante va respinta. Infine dall'istruttoria risulta che l'appellante abbia chiesto solo in data 24 novembre 2014 (act. 5.10 TD) al Tribunale distrettuale Moesa di far capo ad un nuovo perito in virtù dell'art. 188 cpv. 2 CPC, dunque dopo ben quattro referti peritali redatti dal perito. In effetti, dai referti redatti fino a questo punto il perito aveva già evidenziato delle irregolarità da parte dell'appellante e dunque la sua affermazione, secondo la quale avrebbe chiesto la sostituzione del perito in tempi non sospetti, è ben discutibile. Anche queste censure dell'appellante vanno pertanto respinte. 5.5.1. Nel suo appello l'appellante sostiene che seppur richiesto per ben quattro volte, il perito non avrebbe verificato quantità ed analizzato in qualità i prodotti semilavorati e finiti confezionati dall'appellante con il glicole contaminato fornito dall'appellata. Il perito accamperebbe il pretesto che il glicole fornito sarebbe provenuto dalla cisterna no. 1 e che quindi il medesimo doveva pur trovarsi nei prodotti finiti e semilavorati. Inoltre non sarebbe stato in possesso delle specifiche dei prodotti, per cui nessuno avrebbe potuto esprimersi sulla loro servibilità. A mente dell- 'appellante non sarebbe stato provato che il glicole contaminato sarebbe provenuto unicamente dalla cisterna no. 1, ma ciò sarebbe stato unicamente plausibile. In secondo luogo il perito non avrebbe verificato i prodotti finali e semilavorati per grave negligenza e il perito non li avrebbe nemmeno analizzati dal profilo quantitativo. Infine nel glicole contaminato sarebbero state riscontrate più sostanze estranee/inquinanti e dunque il perito sarebbe stato in obbligo di analizzare anche i prodotti semilavorati e finiti già in stoccaggio presso l'appellante, invece di limitarsi al prelievo di glicole proveniente dalle cisterne. 5.5.2. Nelle sue osservazioni, l'appellata afferma che durante l'istruttoria l'appellante avrebbe chiesto al perito di analizzare la quantità dei prodotti, omettendo però di fornire la documentazione necessaria per fare queste verifiche. Dato che l'onere della prova sarebbe spettato all'appellante, questo non potrebbe criticare adesso queste mancate verifiche peritali causati dalla sua stessa negligenza. In assenza di informazioni precise, il perito avrebbe dovuto fare un calcolo matematico e avrebbe dedotto che il prodotto utilizzato sarebbe provenuto dalla cisterna no. 1. L'appellante tuttavia non avrebbe mai fornito la documentazione atta a smentire

pagina 19 — 33 questo fatto. Inoltre l'appellata contesta che si tratterebbe di glicole contaminato fornito da parte dell'appellata. 5.5.3. La giurisdizione inferiore ha citato il referto peritale del 15 maggio 2015 dell- 'ing. C._____ nella propria considerazione 4. a) sostenendo che la X._____Ltd. non avrebbe mai fornito, benché esplicitamente richiesto dal perito, le specifiche alle quali il glicole monopropilenico rispettivamente i prodotti finiti e semilavorati avrebbero dovuto rispondere. Data la mancanza di un contratto scritto che avrebbe definito le specifiche della fornitura del glicole monopropilenico, il perito avrebbe considerato valide le specifiche U.S.P., citate nel bollettino di consegna e nel certificato d'analisi. 5.5.4. Per quanto riguarda l'affermazione riguardante la presenza di glicole contaminato nella cisterna no. 1 si fa riferimento alla perizia del 31 maggio 2013 (act. 5.1 TD), nella quale a pagina 9 e seguenti viene motivata la conclusione dell'esperto. Durante la perizia dell'11 marzo 2011 sarebbero stati prelevati 10 campioni, fra cui 4 campioni di prodotti semilavorati e la cisterna dalla quale sarebbe stato erogato il dipropilenglicole sarebbe stata la cisterna no. 1 poiché le concentrazioni presenti nel campione prelevato avrebbero corrisposto a questa cisterna. Anche la proporzione di dipropilenglicole e glicole propilenico nella cisterna no. 1 sarebbe stato paragonato a quella presente nei prodotti semilavorati e questi valori sarebbero risultati simili. A pagina 11 alla risposta 6.3.2 del referto peritale viene nuovamente motivata la conclusione, secondo la quale i prodotti semilavorati e finiti avrebbero avuto concentrazioni analoghe alla cisterna no. 1. Di conseguenza l'affermazione del perito regge alla critica dell'appellante. Per abbondanza va rilevato come nella medesima perizia, a pagina 13 e segg. il perito ritiene che con grande probabilità, al momento della fornitura del 25 febbraio 2011 nelle cisterne no. 1 e 3 sarebbe già stato presente del dipropilenglicole, poiché in base alle informazioni ricevute dall'appellante, la concentrazione più elevata avrebbe dovuto trovarsi nella cisterna no. 2 ma invece dalle analisi la concentrazione più elevata si sarebbe trovata nella cisterna no. 1. Nella perizia del 25 aprile 2014 (act. 5.9 TD) l'esperto ha affermato che valutando le analisi del prodotto che si sarebbe trovato nelle tubazioni l'11 marzo 2012 (recte 2011) si sarebbe rilevato come il prodotto usato per la produzione sarebbe provenuto dalla cisterna no. 1 poiché il contenuto di dietilenglicole sarebbe stato inferiore allo 0.02% e questo sarebbe stato confermato anche dalle relative fotografie che avrebbero mostrato la cisterna no. 1 riempita a ca. il 40% della capacità (pag. 10). Anche per questo motivo le censure dell- 'appellante sono infondate. Nella perizia del 15 maggio 2015 (act. 5.12 TD) a pagina 6 e segg. il perito ha ritenuto che nel supplemento al punto 4.2.2 egli avrebbe

pagina 20 — 33 di nuovo reso attento al fatto che lui non avrebbe disposto di informazioni sufficienti sui requisiti che i prodotti finiti e semilavorati avrebbero dovuto avere per valutarne l'inservibilità. Alla richiesta rivolta all'appellante, l'avvocato Roberto A. Keller avrebbe risposto, senza però dare le informazioni richieste. Vista la risposta negativa da parte dell'appellante il perito avrebbe cercato di ottenere delle informazioni presso la Swissmedic, che avrebbe richiesto dal fabbricante che la produzione avvenisse nel rispetto delle GMP. In base alle informazioni in possesso del perito, si sarebbe dunque constatato che i prodotti finiti e semilavorati sarebbero stati prodotti con il glicole propilenico della cisterna no. 1 (con una concentrazione di dietilenglicole inferiore allo 0.1%). A pagina 8 il perito si esprime sui quantitativi di prodotti finiti e semilavorati, in base a quanto indicato dalla convenuta a pagina 5 dell'allegato di risposta (citato all'allegato no. 07 della perizia). Infatti, a pagina 5 della relativa perizia, quale completamento al quesito 2 da parte del Tribunale distrettuale Moesa è stato chiesto al perito di completare la sua risposta, dando per assodato che i quantitativi di prodotti finiti e semilavorati contaminati sarebbero corrisposti a quanto indicato dalla convenuta a pag. 5 dell'allegato di risposta. Per l'insieme di questi motivi, l'appellante non è riuscito a dimostrare di aver consegnato al perito i necessari documenti e le necessarie informazioni richieste per poter procedere ad analizzare in quantità e qualità i prodotti semilavorati e finiti. Come già menzionato precedentemente, con email del 27 marzo 2015 (Allegato N. 04 alla perizia del 15 maggio 2015, act. 5.12 TD) il perito aveva proprio chiesto all'appellante le specifiche ben precise a cui avrebbero dovuto corrispondere i prodotti finiti e semilavorati, ma non è tuttavia mai stato dimostrato dall'appellante o dall'istruttoria che l'appellante avesse consegnato le specifiche al perito. Come giustamente stabilito dal Tribunale distrettuale Moesa alla considerazione 4. e) spettava all'appellante l'onere della prova sulla violazione contrattuale, l'esistenza di un danno e il nesso causale e quindi questa presunta mancanza da parte del perito non può essere censurata. Le conclusioni della giurisdizione inferiore resistono dunque alla critica dell'appellante e possono essere confermate. 5.6.1. L'appellante critica le conclusioni del perito, poiché avrebbe riferito che la sostanza estranea/inquinante sarebbe stata solo il dipropilenglicole, mentre questo sarebbe un innocuo prodotto secondario sempre presente nel glicole. A mente dell'appellante ciò rappresenterebbe un errore grossolano e grave che avrebbe dovuto indurre il Giudice a revocare il mandato al perito, così come richiesto dall'appellante il 24 novembre 2014. Inoltre solo nel suo terzo referto il perito avrebbe parlato per la prima volta dell'esistenza di un'altra sostanza estranea, ossia del

pagina 21 — 33 dietilenglicole. Secondo l'appellante il perito avrebbe confuso il dipropilenglicole con il pericoloso dietilenglicole. 5.6.2. Senza ripetere le osservazioni dell'appellata e le considerazioni del Giudice di prime cure in merito a queste censure dell'appellante, va rilevato come a pagina 10 della perizia del 31 maggio 2013 (act. 5.1 TD) il perito abbia motivato e spiegato le analisi chimiche svolte a tappe, stabilendo che la stessa metodologia sarebbe stata applicata per identificare le sostanze estranee presenti. Anche in questo contesto è interessante rilevare come dal campione base (dunque dal glicole immesso nella cisterna prima del trasporto) non sarebbe risultato alcuna sostanza estranea. Il campione analizzato avrebbe invece anche confermato la presenza di dietilenglicole. Per il resto si rimanda alle considerazioni precedente alla cifra 5.2.4, dalla quale risulta che il perito non abbia mai stabilito che il dipropilenglicole fosse una sostanza inquinante. Inoltre, già nella perizia del 31 maggio 2013 il perito aveva spiegato che il dipropilenglicole sarebbe stato un prodotto secondario della produzione di propilenglicole e che avrebbe potuto esser presente nel glicole propilenico. Di conseguenza non vi è alcun errore grossolano e grave da parte del perito e le sue conclusioni sono ben comprensibili. Infine, già nella perizia del 31 maggio 2013 (act. 5.1 TD, pag. 8) il perito aveva confermato la presenza di dietilenglicole nel campione analizzato ed in seguito sono state svolte altre analisi, da come risulta anche dal referto peritale successivo del 14 novembre 2013 (act. 5.4 TD) nel quale sono ben visibili le concentrazioni rilevate di dietilenglicole. Le censure dell'appellante vanno dunque respinte ed il perito non ha assolutamente confuso le due sostanze, ma le sue conclusioni resistono alla critica dell'appellante. 5.7.1. Nel suo appello, l'appellante critica il calcolo del perito e sostiene che non corrisponderebbe alla realtà che la concentrazione di glicole inquinato sarebbe stata inferiore allo 0.1% e che di conseguenza avrebbe rispettato le specifiche delle U.S.P. A mente dell'appellante la presenza di dietilenglicole nella cisterna no. 1 sarebbe stata di almeno lo 0.10415%. Nei punti seguenti dell'appello, l'appellante effettua un proprio calcolo e ritiene che il glicole contenuto nella cisterna no. 1 non avrebbe rispettato le direttive U.S.P. 5.7.2. Nelle sue osservazioni, l'appellata afferma che l'appellante avrebbe sbagliato sostenendo che il glicole fornito avrebbe contenuto 1'190 mg di dietilenglicole. Infatti questo valore non avrebbe riguardato il glicole fornito da Y._____S.p.A., bensì quello che si sarebbe trovato nel serbatoio no. 2. Di fatto tutti i calcoli dell'appellante sarebbero partiti dal presupposto errato che il prodotto fornito dall'appellata avrebbe contenuto 1'190 mg di dietilenglicole.

pagina 22 — 33 5.7.3. Nella decisione del Tribunale distrettuale Moesa la giurisdizione inferiore fa riferimento alle varie perizie, in particolar modo cita la perizia del 14 novembre 2013 che avrebbe stabilito che nella cisterna no. 1 la concentrazione di dietilenglicole sarebbe stata sotto il limite di detenzione mentre nella cisterna no. 2 la concentrazione della stessa sostanza sarebbe stata superiore al massimo dello 0.1% previsto nelle specifiche. 5.7.4. Esaminando le varie perizie va rilevato come il perito a pagina 14 della sua perizia datata 31 maggio 2013 (act. 5.1 TD) abbia accertato che nella cisterna no. 1 e 3 sarebbe già stato presente del liquido di una fornitura precedente, mentre la cisterna no. 2, secondo le indicazioni dell'appellante, sarebbe stata vuota. Se la presenza di sostanze estranee avrebbe dovuto essere ricondotta unicamente alla fornitura del 25 febbraio 2011 da parte dell'appellata, la concentrazione più elevata di dipropilenglicole avrebbe dovuto essere nella cisterna no. 2, mentre in realtà questa si trovava nella cisterna no. 1. A mente del perito, con grande probabilità, al momento della fornitura del 25 febbraio 2011 nelle cisterne no. 1 e 2 sarebbe già stato presente del dipropilenglicole. Inoltre anche in questo referto il perito afferma che egli non avrebbe prelevato direttamente campioni dall'autocisterna che avrebbe fornito il glicole in data 25 febbraio 2011, ma avrebbe prelevato il campione della cisterna no. 2 che a detta dei rappresentanti della X._____Ltd. al momento del riempimento sarebbe stata totalmente vuota. Nella seguente perizia del 14 novembre 2013 (act. 5.4 TD) il perito ritiene che l'ipotesi secondo la quale il resto del prodotto precedentemente fornito sarebbe stato senza dipropilenglicole non sarebbe confermabile, altrimenti avrebbero dovuto coincidere i rapporti fra quantità fornita e quantità totale con quelle delle concentrazioni (pagina 13). Addirittura a pagina 14 della perizia del 14 novembre 2013 (act. 5.4 TD) il perito ing. C._____ ha stabilito che dalla documentazione fotografica, in particolar modo da una foto dei prelievi di campione dalle cisterne, sarebbero visibili due macchie scure sul fondo della cisterna e che potrebbero trattarsi di sostanze estranee (depositi di solidi). Nella perizia del 15 maggio 2015 (act. 5.12 TD) il perito si esprime a pagina 6 e seg. sulla fornitura del glicole propilenico, affermando che il glicole propilenico utilizzato per la produzione dei prodotti finiti e semilavorati sarebbe provenuto dalla fornitura che era presente nella cisterna no. 1 (che in realtà sarebbe stata una miscela tra glicole propilenico di una fornitura precedente e quella in questione). Nel supplemento 1 del 14 novembre 2013 il perito avrebbe poi constatato che il glicole utilizzato per la produzione sarebbe provenuto dalla cisterna no. 1 e avrebbe contenuto meno dello 0.1% di dietilenglicole e che vi sarebbe stata la presenza di 1650 mg/kg di dipropilenglicole. Come conclusione, in base alle informazioni in

pagina 23 — 33 suo possesso, avrebbe constatato che i prodotti finiti e semilavorati sarebbero stati prodotti con il glicole propilenico della cisterna no. 1. La conclusione dell'appellante, secondo la quale sarebbero stati presenti 1800 kg di glicole nella cisterna di stoccaggio no. 1 (Allegato D.06 della perizia del 15 maggio 2015, act. 5.12 TD) è condivisibile. L'affermazione dell'appellante, secondo la quale i 1800 kg della fornitura precedente avrebbero contenuto 200 mg/kg di dietilenglicole non risulta invece comprensibile. Unicamente nella perizia del 14 novembre 2013 (act. 5.4 TD) a pagina 9 risulta che il glicole utilizzato per il prodotto finito e proveniente dalla cisterna no. 1 avrebbe contenuto meno di 200 mg/kg di dietilenglicole, dunque dalla miscela della fornitura del 25 febbraio 2011 e dalla fornitura precedente. Questo valore risulta anche a pagina 13 della suddetta perizia. Non è comprensibile e nemmeno comprovabile che nel glicole proveniente dalla fornitura precedente vi sarebbe stato un valore di 200 mg/kg di dietilenglicole. Infine, come correttamente affermato dall'appellata, il valore di 1190 mg/kg di dietilenglicole non proverrebbe direttamente dalla fornitura dell'appellata del 25 febbraio 2011 ma sarebbe un valore risultato dal contenuto della cisterna no. 2 al momento del prelievo del campione (act. 5.4 TD a pagina 9). Di conseguenza il calcolo eseguito dall'appellante risulta privo di fondamento e le sue censure vanno respinte in toto. 5.8.1. Inoltre l'appellante sostiene nel suo appello che il perito avrebbe condiviso l'agire dell'appellante di non liberare i prodotti finiti e semilavorati poiché nella fornitura sarebbero state presenti delle tracce di una o più sostanze non identificate e i prodotti non sufficientemente identificati avrebbero dovuto essere bloccati. Purtroppo – a mente dell'appellante – il Giudice di prime cure avrebbe ignorato questa conclusione peritale e avrebbe sostenuto tesi e fatti obiettivamente sbagliati o non assolutamente pertinenti. 5.8.2. Dal suo canto, l'appellata ritiene che se vi fossero stati dei prodotti contaminati non sarebbe stato comprensibile come mai l'appellante li avrebbe utilizzati e non avrebbe bloccato il ciclo di produzione prima di iniziare a produrre. Vi sarebbe stata, secondo l'appellata, una grave negligenza nel modo di agire dell'appellante che sarebbe stato dimostrato nelle perizie dell'ing. C._____. 5.8.3. Nella decisione impugnata, il Tribunale distrettuale Moesa ha citato le varie perizie affermando che il perito avrebbe stabilito nella perizia del 25 aprile 2014 che per la cisterna no. 2 sarebbe stato sufficiente svuotarla e riempirla di nuovo con del prodotto conforme, senza pulizia alcuna e che questo avrebbe richiesto una giornata di lavoro per una persona, tutto ciò a causa della presenza di dietilenglicole. Mentre per la sostanza del dipropilenglicole questa non avrebbe rappagina 24 — 33 presentato un'impurità del glicole fornito. Citando la perizia del 15 maggio 2015, il perito avrebbe rilevato che il glicole proveniente dalla cisterna no. 1 e usato per la produzione di prodotti finiti e semilavorati avrebbe presentato una concentrazione di dietilenglicole inferiore allo 0.1%. Dato che questo glicole non avrebbe contenuto sostanze inquinanti eccessive esso sarebbe stato utilizzabile per i prodotti dell'appellante e che non sarebbero risultati contaminati e dunque non inservibili. 5.8.4. In effetti l'ing. C._____ nella sua perizia del 15 maggio 2015 (act. 5.12 TD) a pagina 8 sostiene che la decisione di non utilizzare i prodotti meriterebbe una breve discussione. Innanzitutto il perito ritiene che non conoscendo le specifiche che il glicole dovrebbe rispettare per la produzione sarebbe impossibile valutare la conformità con le relative specifiche. La prudenza applicata dall'appellante in questa situazione, dunque di non liberare i prodotti finiti e semilavorati, potrebbe essere condivisa anche dal perito. Vi sarebbe tuttavia da chiedersi se la X._____Ltd. non avesse potuto limitare i danni, aspettando con la produzione fino al risultato del controllo interno riguardante il glicole propilenico fornito. Tutto si sarebbe risolto con l'eliminazione del glicole fornito e la pulizia delle relative cisterne, senza dover pulire gli impianti di produzione e senza scartare dei prodotti finiti e semilavorati. Riassumendo la risposta al quesito 2 sulla pagina 8, il perito ritiene che il glicole della cisterna no. 1 non conterrebbe alcuna delle sostanze identificate in concentrazioni non ammesse secondo le specifiche U.S.P. per cui risulterebbe utilizzabile per i prodotti finiti e semilavorati. I prodotti sarebbero quindi utilizzabili e non vi sarebbero prodotti finiti e semilavorati contaminati e dunque non risulterebbero inservibili. Anche per questo motivo, le critiche dell'appellante risultano infondate e sono da respingere. Tutte le conclusioni contenute nelle varie perizie assunte dalla giurisdizione inferiore si rivelano ben motivate e logiche. 6.1.1. In secondo luogo vanno dunque esaminate le censure dell'appellante riguardanti l'applicazione degli articoli 195 cifra 4, 197 cpv. 1 CO e 208 cpv. 2 CO. Nel punto 3 del suo appello, l'appellante fa valere che il venditore risponderebbe tanto della quantità promessa quanto dei difetti che toglierebbero o diminuirebbero notevolmente il valore della cosa o l'attitudine dell'uso a cui sarebbe destinata. Decisivo sarebbe l'uso contrattualmente pattuito. L'appellante ritiene che agendo nel contesto della produzione di prodotti farmaceutici, sarebbe ben evidente l'importanza di poter contare su prodotti base di assoluta e ineccepibile qualità. Specificatamente per l'appellante, lei sarebbe tenuta a lavorare secondo la buona prassi di produzione (GMP), ragion per cui i prodotti non sufficientemente identificati andrebbero bloccati. Secondo l'appellante sarebbe stato assodato che la fornitura di glicole del 25 febbraio 2011 da parte dell'appellata sarebbe stata difettosa e l'appagina 25 — 33 pellata l'avrebbe espressamente ammesso. Lei avrebbe addirittura rimosso il glicole difettoso, ammettendo la sua responsabilità e tenor art. 208 cpv. 2 CO, in unione all'art. 195 cifra 4 CO dovrebbe dunque obbligatoriamente risarcire tutti i danni cagionati. Il Giudice di prime cure invece avrebbe negato qualsiasi responsabilità dell'appellata, poiché non vi sarebbe stato alcun danno, rispettivamente non vi sarebbe stato nesso causale fra l'operato dell'appellata e le pretese rivendicate dall'appellante. Esaminando il considerando 5 della decisione impugnata l'appellante non sarebbe certa che il glicole contaminato sarebbe confluito unicamente dalla cisterna no. 1. Le verifiche della concentrazione di dietilenglicole effettuata nella cisterna no. 1 sarebbero palesemente sbagliate e sarebbe stato dimostrato con un semplice calcolo che questa concentrazione avrebbe superato la soglia dello 0.1%. Il perito non avrebbe identificato tutte le sostanze estranee al glicole che le analisi avrebbero evidenziato, limitandosi a sostenere che probabilmente le stesse non sarebbero state rilevanti dal profilo tossicologico, viste le esigue concentrazioni. Questa conclusione non potrebbe essere condivisa da chi produrrebbe farmaci. Secondo l'appellante il perito avrebbe lavorato in modo molto superficiale ed approssimativo. L'appellante sarebbe stata obbligata a bloccare la produzione e non liberare i prodotti finiti e semilavorati che già aveva in stoccaggio. Le GMP impedirebbero la messa in circolazione di prodotti che non sarebbero sufficientemente identificati. Il perito giudiziario l'avrebbe ammesso mentre la prima istanza lo avrebbe ignorato, accertando erroneamente la fattispecie e applicando erroneamente l'art. 197 cpv. 1 CO. L'appellante ritiene anche che la merce fornita sarebbe stata difettosa ai sensi della legge e sulle singole poste andrebbe detto che i prodotti semilavorati e lavorati con glicole esposti nell'ordine di EUR 16'033.02 sarebbero stati riconosciuti in quanto tali. Pure lo smaltimento dei prodotti inquinati per EUR 2'495.52 sarebbe stato ritenuto corretto poiché non vi era la certezza della bontà dei prodotti che sarebbero risultati inservibili. Oltre a ciò tutti gli impianti di produzione sarebbero stati contaminati e avrebbero dovuto essere puliti e il costo relativo eseguito sarebbe stato ritenuto corretto. Secondo le affermazioni dell'appellante sarebbe inconcepibile non ammettere il fermo tecnico e addirittura usare la cisterna no. 2 dopo una semplice pulizia. Infine anche il mancato guadagno di EUR 72'000.00 andrebbe confermato poiché questa perdita sarebbe dovuta anche per il fatto che non si sarebbe prodotto, indipendentemente dai contratti in essere. Inoltre non spetterebbe al perito esprimersi sull'esistenza e sulla quantificazione del danno ed il perito avrebbe travalicato i suoi doveri. 6.1.2 L'appellata nelle sue osservazioni sostiene che la controparte avrebbe dimenticato che la procedura non avrebbe riguardato l'incasso per i costi della fornipagina 26 — 33 tura del 25 febbraio 2011 che non sarebbe nemmeno stata fatturata. La questione avrebbe potuto essere conclusa già nel marzo del 2011, allorquando l'appellata avrebbe potuto procedere a sostituire il glicole. In ogni caso il danno patito dovrebbe essere messo in nesso causale adeguato con l'evento. Anche nell'ipotesi negata di una violazione da parte dell'appellata, la perizia avrebbe appurato che le poste di danno poste in compensazione dall'appellante non sarebbero state in nesso causale adeguato con la fornitura del 25 febbraio 2011. Infatti non sarebbe stato necessario pulire le tubature, né bloccare la produzione o smaltire i semilavorati e i prodotti finiti. Per quanto riguarda le specifiche del prodotto l'appellante avrebbe sostenuto che queste sarebbero state chiare. A torto. Infatti l'istruttoria avrebbe dimostrato che le parti non avrebbero concordato particolari specifiche che la sostanza avrebbe dovuto rispettare tranne quelle indicate sulle scheda tecnica fornita dall'appellata e che faceva riferimento alla farmacopea americana U.S.P. Secondo l'appellata, se l'appellante fosse stata tenuta a lavorare secondo le GMP, ciò non spiegherebbe come mai l'appellante non avesse analizzato il glicole prima di mischiarlo con quello già presente nelle cisterne, evitando ogni ulteriore problema. Per quanto riguarda l'ammissione di colpa, l'appellata contesta ciò e sostiene che si tratterebbe solo di un gesto commerciale rivelatosi poi inutile. L'appellata contesta anche di aver ammesso la sua responsabilità ex art. 208 cpv. 2 CO così come verrebbe contestata la responsabilità per i danni cagionati. L'istruttoria non avrebbe infatti permesso all'appellante di dimostrare che la fornitura sarebbe stata difettosa. L'appellata ribadisce anche che il perito non avrebbe identificato le sostanze poiché l'appellante non avrebbe versato l'anticipo peritale fissato dal Giudice per procedere a queste analisi ed il perito non sarebbe stato tenuto a procedere ad analisi che avrebbero esulato da quanto richiesto. L'appellata contesta anche che l'appellante non sarebbe tenuta a procedere ad un controllo della sostanza in merito al rispetto delle specifiche U.S.P., controllo previsto anche dalle GMP. In ogni caso l'appellante non l'avrebbe dimostrato in causa. Si ribadirebbe anche che il controllo con infrarossi e gascromatografia consentirebbero di rintracciare eventuali impurezze. A mente dell'appellata, senza controllare i prodotti base prima dell'impiego sarebbe impossibile sapere quale dei componenti sarebbe responsabile di un eventuale inquinamento, dato che la crema dell'appellante conterrebbe anche altre sostanze che dovrebbero essere controllate. Non sarebbe vero che il perito avrebbe impiegato quattro anni per effettuare analisi, ma questa sarebbe la durata di tutta la procedura giudiziaria. Per quanto riguarda le poste del danno indicate nell'appello queste verrebbero contestate poiché l'istruttoria avrebbe chiaramente dimostrato le stesse non giustificate, facendo difetto il nesso causale con la fornitura dell'appellata del 25 febbraio 2011. La decisione del Tribunale

pagina 27 — 33 distrettuale Moesa in questo punto sarebbe chiara ed esaustiva e dunque da confermare. Secondo l'appellata, anche se si avesse usato la cisterna no. 2 per la produzione, questa avrebbe avuto un valore dello 0.01% di dietilenglicole superiore alle norme U.S.P. che in ogni caso non avrebbe giustificato la pulizia totale indicata dall'appellante, ma sarebbe bastato un semplice risciacquo del serbatoio. Non si contesterebbe nemmeno la decisione dell'appellante di interrompere la produzione, ma non sarebbe giustificato addossare la responsabilità al prodotto fornito dall'appellata. Per quanto riguarderebbe la quantificazione del danno la stessa avrebbe dovuto essere provata dall'appellante che avrebbe usato delle perizie e il Giudice si sarebbe servito di tali perizie per quantificare il danno per mancata produzione. La controparte ometterebbe infine di indicare le spese legali che nella risposta di causa sarebbero state indicate. La sua domanda di compensazione dovrebbe essere quindi considerata senza tale posta di danno, dato che nelle conclusioni l'appellante avrebbe precisato di sostituire tale richiesta con quella per le quali ripetibili. 6.1.3. Il Tribunale distrettuale Moesa ha deciso nella considerazione 3 della decisione impugnata che per l'art. 8 CC la prova del danno e della sua consistenza incomberebbero alla convenuta. Alla considerazione 5 della decisione impugnata, la giurisdizione inferiore ha stabilito una violazione contrattuale da parte dell'attrice. Occorrerebbe però esaminare le singole poste dell'asserito danno fatto valere dalla convenuta e da lei poste in compensazione. Per quanto riguarderebbe la posta per prodotti semilavorati e lavorati per l'importo di EUR 16'033.02, il perito avrebbe accertato che il prodotto finito eseguito con il glicole monopropilenico fornito il 25 febbraio 2011 potrebbe essere utilizzato, poiché non sarebbe contaminato. A nulla varrebbero quindi le doglianze della convenuta, indipendentemente dalla congruità e dalla correttezza dei costi unitari fatti valere. Per lo smaltimento dei prodotti inquinati la convenuta postulerebbe a torto il riconoscimento dell'importo di EUR 2'495.52. Non essendoci prodotto finito o semilavorato inutilizzabile, non vi sarebbe stata la necessità di smaltire i prodotti, venendo così a mancare il nesso causale tra l'asserito danno e la violazione contrattuale da parte dell'attrice. Questo indipendentemente se la A._____SA avrebbe stabilito i costi esposto congrui e corretti. La ditta interessata si riterrebbe pure creditrice di EUR 8'780.68 per la pulizia dei tubi, degli emulsori, delle macchine e del layout. Il perito avrebbe accertato che la pulizia non sarebbe stata necessaria, eccezion fatta per la cisterna no. 2 che avrebbe dovuto semplicemente essere svuotata e riempita con prodotto conforme, senza pulizia alcuna. Anche qui non vi sarebbe nesso causale fra l'asserito danno e la fornitura difettosa. La convenuta aggiungerebbe EUR 13'100.00 quale

pagina 28 — 33 aumento del costo della fornitura del glicole in cisternette, essendo stata costretta dopo la fornitura del 25 febbraio 2011 a farsi fornire del glicole in cisternette. Anche qui il perito avrebbe escluso la necessità di un fermo della produzione e di una pulizia dell'impianto. Anche in questo caso non vi sarebbe nesso causale fra il danno lamentato e la violazione contrattuale da parte dell'attrice. La convenuta vanterebbe altri EUR 72'000.00 per mancato guadagno derivante dal fermo produzione dal 1° al 7 marzo 2011. La perizia darebbe atto che per il fermo produzione non sarebbero emerse evidenze oggettive tali da poter quantificare un mancato utile, non avendo la convenuta perso incarichi, né contratti. Non vi sarebbe pertanto danno o meglio, non sarebbe stato dimostrato da parte della convenuta il danno da lei patito. Anche in questo punto, avendo potuto usare il glicole nelle cisterne no. 1 e 3 non vi sarebbe nemmeno un nesso causale con la violazione contrattuale. Avendo precisato di voler conteggiare quali ripetibili i costi per la partecipazione alle spese legali di EUR 7'590.00, la questione non avrebbe più toccato l'eventuale compensazione. In conclusione, o perché mancherebbe il fondamento di un danno o l'asserito danno non sarebbe comprovato o mancherebbe il nesso di causalità, secondo la giurisdizione inferiore la richiesta della X._____Ltd. non potrebbe essere accolta. 6.1.4 Innanzitutto bisogna esaminare le incombenze che aveva l'appellante quale produttore di medicinali. Nel presente caso è indiscussa l'applicazione delle norme della Swissmedic concernente la produzione di medicinali, delle quali fa parte anche il codice delle Good Manufacturing Practices (GMP). Questo è stato confermato anche nella perizia del 15 maggio 2015 a pagina 7 (act. 5.12 TD) che fa riferimento al rispettivo Allegato N.06. Nel presente caso l'appellante sostiene di aver seguito queste direttive mentre l'appellata ritiene che un'analisi della materia prima eseguita prima di miscelarla con il prodotto contenuto nelle cisterne avrebbe evitato di far entrare il glicole contaminato nel ciclo di produzione, evitando ogni conseguenza. È comprovato che l'appellante abbia analizzato i prodotti finiti e semilavorati e abbia appurato i prodotti fabbricati con il glicole della fornitura del 25 febbraio 2011 non avrebbero rispettato le specifiche e dunque non avrebbero potuto essere immessi sul mercato o comunque non avrebbero potuto essere ulteriormente elaborati. Pertanto si pone la questione di appurare quali obblighi abbia l'appellante nei confronti delle materie prime fornite rispettivamente quali direttive siano applicabili per la sicurezza della qualità da parte del produttore. La direttiva 91/356/CEE della Commissione del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazioni dei medicinali per l'uso umano, che la

pagina 29 — 33 Swissmedic ha dichiarato esplicitamente applicabile quale codice di GMP, all'art. 11 disciplina il controllo delle qualità: "1. Il fabbricante deve disporre di un servizio di controllo delle qualità, posto sotto la responsabilità di una persona in possesso delle qualifiche necessarie e indipendente dagli altri servizi. 2. Il servizio di controllo delle qualità deve disporre di uno o più laboratori di controllo dotati del personale necessario ed attrezzati adeguatamente per eseguire gli esami e i controlli necessari per le materie prime, i materiali utilizzati per il confezionamento e i prodotti intermedi e finiti. Tale compito può essere affidato a laboratori esterni (…). 3. Durante il controllo finale del prodotto finito prima che questo sia messo in vendita o distribuito, il servizio di controllo della qualità, oltre al risultato delle analisi, deve tenere conto di tutte le informazioni rilevanti come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli in corso di fabbricazione, l'esame dei documenti di fabbricazione e la conformità del prodotto finito alle specifiche (compresa la confezione finale). 4. (…)." In casu l'appellante continua a sostenere in quale ambito sensibile sia attiva e che sarebbe di assoluta importanza poter contare su prodotti base di assoluta e ineccepibile qualità. Inoltre lei sostiene che sarebbe tenuta a lavorare secondo la buona prassi di produzione (GMP), ragion per cui i prodotti non sufficientemente identificati andrebbero bloccati. L'appellante sostiene anche che avrebbe unicamente dovuto identificare la sostanza e che non sarebbe stata tenuta ad effettuare ulteriori controlli ai sensi delle GMP. Tuttavia l'istruttoria ha permesso di appurare che l'appellante ha dichiarato di aver unicamente identificato la sostanza effettuando una semplice analisi sul campione fornito dall'autista, mentre l'appellata e pure il signor E._____, quale consulente dell'appellata (act. 8.32 TD) – avrebbero ritenuto necessario analizzare il campione proveniente direttamente dall'autobotte, potendo stabilire nell'analisi anche eventuali impurezze della materia prima. Anche il perito ing. C._____ ha stabilito a pagina 7 della sua perizia (act. 5.12 TD) che l'appellante non avrebbe rispettato queste regole, perché avrebbe miscelato il glicole di due lotti prima di avere la certezza che entrambi i lotti avessero rispettato le specifiche. A mente del perito l'appellante avrebbe anche utilizzato del glicole propilenico per la produzione, prima di accertare che quest'ultimo avesse rispettato le specifiche. Il modo di procedere dell'appellante non è dunque compatibile con le GMP e soprattutto con la direttiva 91/356/CEE della Commissione del 13 giugno 1991. Questo invece è stato correttamente appurato anche da parte del Tribunale distrettuale Moesa, che ha stabilito che la convenuta non avrebbe rispettato le regole della farmacopea americana da lei seguita poiché avrebbe mischiato anche del glicole propilenico di una fornitura precedente con del glicole propilenico della

pagina 30 — 33 fornitura litigiosa ancora prima di essere sicura che questi due lotti rispettassero le specifiche. Inoltre ha deciso che se la X._____Ltd. avesse rispettato le norme di buona fabbricazione (GMP) avrebbe potuto continuare la produzione con il glicole presente nelle cisterne no. 1e3e pretendere nel frattempo dall'attrice la fornitura di glicole monopropilenico a norma U.S.P., evitando così ogni posta dell'asserito danno messa in compensazione. Anche da come emerge dall'estratto delle norme della Farmacopea americana inviate al Tribunale distrettuale Moesa il 12 novembre 2012 da parte del legale dell'appellante (act. 8.29 TD) sembra plausibile che l'appellante avrebbe avuto l'obbligo di identificare il glicole propilenico tramite esame degli infrarossi ed accertando il limite di dietilenglicole e etilenglicole tramite cromatografia. Quindi è assodato che l'appellante non abbia rispettato le incombenze che aveva quale produttore di medicinali e soprattutto che abbia omesso di analizzare il glicole fornitogli dall'appellata nel rispetto delle specifiche U.S.P., prima di miscelarlo con un prodotto già presente nelle cisterne. 6.1.5. Secondo l'art. 197 CO il venditore risponde nei confronti del compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui essa è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze gli siano o meno note. Se è dato uno di questi casi, il compratore, premessa la notifica tempestiva del difetto ai sensi dell'art. 201 CO, può chiedere la risoluzione della vendita o il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 CO), oppure la sostituzione dell'oggetto venduto (art. 206 CO) come pure il risarcimento del danno (art. 208 CO). Giusta l'art. 208 CO, quando la vendita sia risoluta, il compratore deve restituire al venditore la cosa con gli utili ricavati nel frattempo. Il venditore deve restituire il prezzo pagato con gli interessi e risarcire inoltre, in conformità alle disposizioni sull'evizione totale, le spese di causa, i disborsi e i danni direttamente cagionati al compratore con la consegna della merce difettosa. Il venditore è obbligato a risarcire il maggior danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. In casu l'appellante chiede il danno diretto ai sensi dell'art. 195 cpv. 1 cifra 4 CO e anche il danno consecutivo al difetto ai sensi dell'art. 208 cpv. 2 CO. L'appellata non ha fatturato all'appellante la fornitura del 25 febbraio 2011. Di conseguenza non vi sono ulteriori costi diretti sorti a seguito della fornitura del 25 febbraio 2011. Per quanto riguarda invece il danno consecutivo al difetto ai sensi dell'art. 208 cpv. 2 CO e come si evince dalla precedente considerazione 6.1.4, l'appellante quale produttrice di medicinali ha violato le norme GMP, omettendo di analizzare la materia prima, e dunque la catena causale fra la fornitura di glicole contaminato e il

pagina 31 — 33 presunto danno patito dall'appellante è stato interrotto. Infatti l'art. 208 cpv. 2 CO comprenderebbe i danni direttamente cagionati al compratore dai difetti della merce consegnata. Tale sarebbe il caso quando, nella catena causale, il danno deriverebbe direttamente dal difetto, senza che sarebbero subentrati ulteriori fattori (DTF 133 III 257 consid. 2.5). Nella perizia dell'ing. C._____ del 25 aprile 2014 (act. 5.9 TD) alla pagina 9 e seguente egli ha accertato che il prelievo dei campioni sarebbe avvenuto diversi giorni dopo la fornitura e di conseguenza egli non avrebbe potuto provarne la causalità. A pagina 11 del medesimo referto peritale il perito ing. C._____ ha appurato che in base alle analisi il prodotto ancora contenuto nelle tubazioni sarebbe stato conforme alla U.S.P. Una pulizia degli impianti non sarebbe stata necessaria, eccezion fatta per la cisterna no. 2 che sarebbe bastato svuotarla e riempirla con del prodotto conforme senza effettuare una pulizia. A pagina 8 e seg. della perizia del 15 maggio 2015 (act. 5.12 TD) il perito ing. C._____ si è pure chiesto se l'appellante non avesse potuto limitare i danni, aspettando con la produzione fino al risultato del controllo interno riguardante il glicole fornito e tutto si sarebbe risolto con l'eliminazione del glicole fornito, senza bisogno di pulire gli impianti di produzione e scartare i prodotti finiti e semilavorati. L'appellante non si è quindi attenuta all'obbligo di ridurre il danno e pertanto tutti i danni presunti che fa valere l'appellante non devono e non possono essere risarciti da parte dell'appellata. In questo contesto è anche superfluo esaminare se l'appellante si è resa colpevole della mancata verifica della cosa e del conseguente avviso al venditore ai sensi dell'art. 201 CO e dunque abbia accettato la cosa venduta. 6.1.6. L'art. 8 CC dispone che dove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Nella fattispecie è incontroverso che l'appellante aveva l'onere di dimostrare il difetto del glicole fornito dall'appellata e la responsabilità da parte dell'appellata. Anche nell'ordinanza sulle prove del 10 ottobre 2012 (act. 8.19 TD) il Tribunale distrettuale Moesa ha statuito che alla convenuta incomberebbe l'onere di provare la violazione contrattuale da parte dell'attrice, ovvero la difettosità della merce fornita il 25 febbraio 2011, il danno patito a seguito della presunta violazione contrattuale e la compensazione. Da come emerge dai documenti della voluminosa istruttoria, l'appellante non ha provato un nesso causale fra l'asserito danno e la fornitura difettosa di glicole da parte dell'appellata e non è riuscita a dimostrare il fondamento di un danno. Così stando le cose, in assenza del requisito della catena causale fra fornitura difettosa ed il presunto danno subito, il Tribunale distrettuale Moesa non ha violato il diritto per aver accolto parzialmente la petizione dell'attrice

pagina 32 — 33 e per aver respinto la richiesta di compensazione della convenuta qui appellante. L'appello anche in questo punto si rileva infondato e va respinto. 7. Riassumendo, la giurisdizione inferiore, esaminando i presupposti dell'art. 208 CO in unione all'art. 195 cpv. 1 cifra 4 CO, ha correttamente applicato il diritto, respingendo la richiesta di compensazione dell'appellante e accogliendo parzialmente la petizione dell'appellata. Come giustamente stabilito dal Tribunale distrettuale Moesa non sarebbe ravvisabile un nesso causale fra la fornitura difettosa di glicole e l'asserito danno. Addirittura a mente del perito e del Tribunale distrettuale Moesa l'appellante avrebbe violato i suoi obblighi di far analizzare le materie prime secondo il codice delle GMP. Al contrario di ciò che afferma l'appellante, anche le conclusioni del perito ing. C._____ si sono rivelate logiche e fondate. L'appello che non ha evidenziato nessun errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto, va quindi interamente respinto. La decisione del Tribunale distrettuale Moesa viene dunque confermata. 8.1. Le spese giudiziarie vanno fissate e liquidate d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico si giustifica prelevare un emolumento di CHF 8'000.00 e considerato l'esito della procedura di appello, queste spese vanno a carico dell'appellante, rimasta lei soccombente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. Queste spese vengono compensate con l'anticipo spese già versato dall'appellante di CHF 8'000.00. 8.2. Ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 CPC l'appellante, oltre a pagare le spese processuali deve risarcire adeguatamente le spese ripetibili della parte vincente. Visto che l'appellata quale parte vincente non ha presentato una nota delle sue spese per la procedura di appello, le indennità a titolo di ripetibili (IVA inclusa) vengono stabilite d'ufficio a CHF 3'000.00.

pagina 33 — 33 III. La Seconda Camera civile decide: 1. L'appello è respinto. 2. Le spese giudiziarie di CHF 8'000.00 sono poste a carico della X._____Ltd. e vengono compensate con l'anticipo spese già versato. 3. La X._____Ltd. risarcisce l'Y._____S.p.A. di CHF 3'000.00 a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

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