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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 01.10.2015 ZK1 2015 117

1. Oktober 2015·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·980 Wörter·~5 min·8

Zusammenfassung

nomina di un arbitro unico

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 1° ottobre 2015 Comunicata per scritto il: ZK1 15 117 6 ottobre 2015 Decisione Prima Camera civile Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nell'istanza civile della Comunione dei comproprietari X . _____ , istante, patrocinata dall'avv. Manuel Bergamelli, Piazza Simen 6, 6501 Bellinzona, contro Y._____, e Z._____, entrambi opponenti all'istanza, contro l'istante, concernente nomina di un arbitro unico,

pagina 2 — 5 in constatazione e in considerazione, – che con istanza del 25 agosto 2015 (act. A.1) presentata al Tribunale cantonale, la Comunione dei comproprietari X._____ ha chiesto la nomina di un arbitro unico per la vertenza che la oppone ai signori Y._____ e Z._____ per l'incasso di contributi condominiali arretrati e l'iscrizione definitiva delle ipoteche legali sulle quote di questi ultimi, la cui annotazione sarebbe stata parzialmente e provvisoriamente già ordinata dal Tribunale distrettuale Moesa con decreto del 21 luglio 2015, – che nell'istanza la Comunione dei comproprietari ha fatto valere che la nomina dell'arbitro da parte del Tribunale cantonale dei Grigioni sarebbe indispensabile a causa del rifiuto delle controparti di collaborare alla sua designazione, – che in allegato ha trasmesso una copia del regolamento di condominio, il quale al suo § 46 prevede fra l'altro quanto segue: "Tutte le vertenze fra i comproprietari sono decise esclusivamente e inappellabilmente in via equitativa da un arbitro unico scelto dalle parti di comune accordo o, in caso di disaccordo, designate su istanza dalla parte più diligente ad opera del presidente pro tempore del tribunale d'appello del Cantone Grigioni." – che l'istante ha suggerito l'attuale Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, l'avv. Davide Pedrotti, quale arbitro e protesta infine spese e ripetibili, – che il 26 agosto 2015 il presidente della Prima Camera civile del Tribunale cantonale ha chiesto un'anticipazione delle spese dall'istante di CHF 800.00 (act. D.1), concedendo agli opponenti all'istanza la possibilità di presentare osservazioni (act. D.2), – che nelle osservazioni formulate e firmate in comune del 4 settembre 2015 (act. A.2), gli opponenti all'istanza hanno accettato di principio il fatto che debba essere designato un arbitro unico, proponendo l'accoglimento dell'istanza in questa misura, – che essi hanno tuttavia chiesto che la nomina di un arbitro unico sia assegnata a un professionista che non sia già entrato nel merito della questione, – che in particolare non entrerebbe in considerazione la nomina dell'avv. Davide Pedrotti, poiché costui sarebbe "entrato sommariamente in merito alla vertenza dal punto di vista del diritto, esprimendo di fatto un giudizio che incombe all'arbitro unico che deve essere designato",

pagina 3 — 5 – che il 7 settembre 2015 il presidente della Prima Camera civile ha invitato le parti a presentare delle proposte per la nomina di un arbitro unico che non sia già stato coinvolto nella causa, notificando inoltre le osservazioni di Y._____ e Z._____ all'istante (act. D.3), – che il 16 settembre 2015 (act. A.3) l'istante ha proposto la designazione quale arbitro unico dell'avv. Stefano Delcò, già Presidente del Tribunale distrettuale Moesa e dichiaratosi disposto ad assumere l'incarico, – che nelle osservazioni del 21 settembre 2015 (act. A.4) gli opponenti all'istanza non si sono espressi a favore di nessun candidato concreto, bensì si sono limitati a chiedere che la Corte interpellata decida a motu proprio sul nominativo di un arbitro unico non segnalato dalle parti, onde evitare conflitti di interessi sia da parte degli opponenti all'istanza che da parte dell'istante, – che il presidente della Prima Camera civile ha notificato le osservazioni reciprocamente alle parti il 23 settembre 2015 (act. D.4), – che nessuna parte ha inoltrato altre osservazioni, – che ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. a CPC in unione con l'art. 356 cpv. 2 CPC e con l'art. 6 cpv. 2 lett. b LACPC il tribunale statale competente è il Tribunale cantonale che decide con competenza di giudice unico, – che la richiesta modificata dell'istante è univoca, essa chiedendo la nomina dell'avv. Stefano Delcò quale arbitro unico, – che l'avv. Stefano Delcò, c/o Wullschleger Martinenghi Manzini Servizi Fiduciari SA, già Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, appare indubbiamente idoneo a giudicare dei contenziosi fra comproprietari e di decidere in merito, – che non sono state avanzate alcune obiezioni quanto a un'eventuale prevenzione del arbitro proposto, gli opponenti all'istanza limitandosi a chiedere che sia nominato un arbitro unico "non segnalato dalle parti", indicando il pericolo di conflitti di interessi, – che nel caso della persona in questione non vi sono alcuni elementi agli atti che l'avv. Stefano Delcò sia già stato interpellato a decidere in una causa fra le parti qui in domanda o che possa esservi in altri termini un conflitto di interessi, – che di conseguenza ci si può scostare dalla richiesta degli opponenti all'istanza e nominare il candidato proposto dall'istante,

pagina 4 — 5 – che appare dunque opportuno designare l'avv. Stefano Delcò quale arbitro unico per giudicare la vertenza fra le parti (incasso di spese condominiali arretrate e iscrizione di un'ipoteca legale definitiva sulle relative quote di comproprietà), – che le spese della presente procedura, fissate a CHF 800.00, sono accollate provvisoriamente all'istante, l'arbitro dovendo in seguito stabilire la ripartizione definitiva di tali spese nell'ambito del procedimento arbitrale, oltre a quelle ripetibili,

pagina 5 — 5 decide: 1. L'istanza è accolta e l'avv. Stefano Delcò, già Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, è designato quale arbitro unico nella causa fra le parti. 2. Le spese della presente procedura di CHF 800.00 sono accollate provvisoriamente all'istante. L'arbitro dovrà stabilire la ripartizione definitiva di tali spese e delle spese ripetibili nell'ambito del procedimento arbitrale. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 113 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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