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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 03.01.2013 ZK1 2012 25

3. Januar 2013·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·6,735 Wörter·~34 min·11

Zusammenfassung

azione creditoria/usufrutto | Sachenrecht

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 03 gennaio 2013 Comunicata per iscritto il: ZK1 12 25 26 marzo 2013 Decisione Prima Camera civile Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nel reclamo civile di X._____, reclamante, patrocinato dall’avv. lic. iur. Mario Antonio Ghidoni, Casa Aurelia, 6535 Roveredo GR, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 6 marzo 2012, comunicata il 23 marzo 2012, in re del reclamante contro Y._____, resistente, patrocinata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono, concernente azione creditoria/usufrutto, è risultato:

pagina 2 — 18 I. Fattispecie A. Con contratto di cessione a titolo di futura eredità del 19 dicembre 1980 Z._____ (nato il 7 luglio 1910 e deceduto il 4 dicembre 1997) ed Y._____ (nata nel 1924) cedettero al figlio X._____ (nato nel 1950) la proprietà della parcella n. N.1_____ a O.1_____, mantenendo sulla stessa un usufrutto gratuito vita natural durante (act. TD.3.4). Con diversi investimenti costruttivi il figlio realizzò in seguito un nuovo piano ed ampliò il piano interrato dello stabile n. N.2_____ (ex n. N.3_____) che sorge sulla parcella n. N.1_____, destinando il piano interrato a garage. Nacque poi una discordia sulla portata del diritto di usufrutto dei genitori che era inizialmente integrale, ma poi ridotto a causa dell’uso del figlio di una parte della parcella in parola. Questa discordia giunse finalmente dinanzi al Presidente del Circolo di Roveredo (cfr. act. TD.3.2) e fu per la più parte sciolta su ricorso al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa con transazione giudiziale conclusa fra padre e figlio il 12 agosto 1992 (act. TD.3.1) contenente i seguenti punti: “1. X._____ si obbliga a sgomberare completamente il piano superiore della stalla e a sistemare convenientemente, cioè rendendolo impermeabile, il tetto entro il 26 (ventisei) agosto 1992, garantendo al padre l’usufrutto di detta parte di stalla. 2. X._____, entro lo stesso termine, si obbliga a sgomberare anche il garage sito al piano terreno, garantendone l’usufrutto al padre. 3. Z._____ accetta che il figlio continui ad usufruire del locale officina sita al piano terreno, come finora, garantendogli l’accesso dal garage. 4. Z._____ si obbliga a lasciare l’usufrutto del locale ripostiglio piastrellato adiacente all‘officina al figlio, garantendogli l’accesso dal garage. 5. Z._____ permette il deposito di materiale sulla superficie di terreno sita tra la sostra e la siepe a est. 6. Il padre concede al figlio il diritto di posare, a nord-est della sostra, un garage prefabbricato di ca. 6 m x 2.50 m di larghezza. Qualora non fosse possibile, per motivi indipendenti dalla sua volontà, al figlio di posare in quel luogo il prefabbricato, è già sin d‘ora concordata l’ubicazione a est, a ridosso della stalla. In questo caso X._____ demolirà il muretto a secco sull’entrata a est, garantendo al padre la viabilità con il veicolo agricolo Rapid + carro pieno. 7. Le ripetibili sono compensate. Le spese sono sopportate metà ciascuna dalle parti, ritenuto che non saranno percepite tasse di giustizia. 8. La presente transazione comporta lo stralcio della procedura in corso. (Firmato all’originale: Z._____, avv. Reto Bongulielmi,

pagina 3 — 18 X._____, avv. Roberto A. Keller, E. Giudicetti jun, pres. f.f., avv. M. Ferrari, att. a.h.)” B. Dal 26 giugno 2006 si svolse una procedura di protezione del possesso fra X._____ e sua madre, Y._____ (il padre essendo nel frattempo deceduto), dinanzi alla presidenza del Circolo di Roveredo. La controversia portò questa volta sul diritto d‘accesso di X._____ allo stabile n. N.2_____ per permettere di effettuare dei lavori di manutenzione dopo delle forti piogge e conseguenti danni alla rimessa per infiltrazioni d’acqua piovana. In accoglimento dell’istanza di X._____ con precetto giudiziario del 14 febbraio 2007 [recte: 2008] il Vicepresidente del Circolo di Roveredo ordinò ad Y._____ di consegnare all’istante la chiave d’accesso entro il 29 febbraio 2008 per svolgere detti lavori (act. TD.3.8 e procedura PZ 08 36 del Tribunale cantonale). C. Il 23 novembre 2007, dopo aver fatto spiccare diversi precetti esecutivi nei confronti della propria madre Y._____ (act. TD.2.1, TD.2.2, TD.2.3), X._____ presentò un’ennesima istanza contro di lei al Presidente del Circolo di Roveredo, chiedendo (vedi act. TD.2.9): „1. La Signora Y._____ è condannata a pagare al Signor X._____ l’importo di fr. 2'726.55 oltre interessi per premi, imposte ecc. costi a carico dell’usufruttuaria. 2. La Signora Y._____ è condannata a pagare l’importo di fr. 2'394.10 oltre gli interessi come risarcimento danni a causa del suo atteggiamento (non permesso di eseguire i lavori allo stabile in usufrutto). 3. Le opposizioni ai precetti esecutivi no. 3701/06, 4453/07 e 4454/07 sono tolte. 4. Spese e tasse comprese le spese davanti all‘ufficio di conciliazione contestate con l’obbligo di pagare le ripetibili a carico della signora Y._____ anche per la conciliazione. Gli allegati presentati dalla parte istante sono parte integrante del presente verbale di conciliazione.“ La convenuta postulò il rigetto dell’istanza per quanto ricevibile, protestando spese, tasse e ripetibili. Per il caso di decisione contraria, formulò la richiesta eventuale di compensare le pretese con “i corrispettivi dovuti per i locali indebitamente occupati da parte dell’istante”. Essendo rimasto infruttuoso il tentativo di conciliazione, la causa fu deferita al giudizio del competente tribunale con libello del 9 gennaio 2008 (act. TD.2.9). D. L’attore proseguì poi la causa di persona (ancora senza essere patrocinato) al Tribunale distrettuale Moesa [recte: alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa] con azione di riconoscimento di debito del 1° febbraio 2008 (act. TD.1.1),

pagina 4 — 18 contenente i medesimi petiti oltre che delle offese personali nei confronti del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, senza però chiederne la ricusa (vedi punto 4 dell’istanza). Con risposta del 14 marzo 2008 la convenuta chiese, con protesta di spese e ripetibili, di respingere integralmente l’istanza processuale, omettendo ormai la sua richiesta eventuale di compensazione. Dal 7 luglio 2008 X._____ si fece patrocinare dall’avv. Mario Antonio Ghidoni (cfr. lettera con procura di tale data, act. TD.8). E. La Commissione del Tribunale distrettuale Moesa con sentenza del 2 marzo 2010, comunicata il 24 marzo 2010, pronunciò quanto segue: “1. L’istanza processuale 1° febbraio 2008 è parzialmente accolta. 2. Di conseguenza la signora Y._____, O.1_____, è obbligata a versare a X._____, O.1_____, l’importo di CHF 1'086.85. È rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo no 3701/06 dell’Ufficio esecuzione del Circolo di Roveredo limitatamente all’importo di CHF 1’086.85. 3. La tassa di giudizio di CHF 1'000.–, quella di scritturazione di CHF 910.– e le spese diverse di CHF 385.–, per complessivi CHF 2'295.–, sono a carico dell’attore in ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico della convenuta. Le spese peritali di CHF 1'980.– sono a carico dell’attore, con l’obbligo di versare alla convenuta l’importo di CHF 3'600.– a titolo di ripetibili ridotte. 4. [Comunicazioni]“ I primi giudici costatarono che per effetto della transazione del 12 agosto 1992 (act. TD.3.1) sussisteva solamente un diritto di usufrutto parziale. Basandosi sulla sentenza A 09 2 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 21 aprile 2009 pubblicata su internet nella vertenza Y._____ contro l’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni e l’Amministrazione federale delle imposte riguardo alla commisurazione del diritto di usufrutto (act. TD.3.17; all’epoca non figurante negli atti; cfr. ora però l’act. TD.9.1 e lo scritto 3 ottobre 2011 della convenuta in act. TD.8), nella quale il Tribunale amministrativo presuppose che in base alla transazione del 12 agosto 1992 il diritto di usufrutto di Y._____ portasse al massimo sul 50%, la Commissione del Tribunale distrettuale ritenne che la convenuta potesse essere tenuta a versare all‘attore solamente la metà delle spese ai sensi degli artt. 765 e 767 CC. Sempre secondo l’istanza precedente, la rispettiva parte delle imposte sul bene immobile e dei premi dell’Assicurazione fabbricati del Cantone Grigioni [in seguito: AFGR] avrebbe corrisposto dunque ad una somma di CHF 1'086.85 (½ di CHF 2'173.70). I costi di CHF 404.– (la parte

pagina 5 — 18 delle spese per la misurazione ufficiale) furono lasciati a carico del proprietario del bene immobile (art. 765 cpv. 3 CC). La richiesta di CHF 2'394.10 per risarcimento del danno per aver negato l‘accesso quando si trattava di effettuare dei lavori di manutenzione fu integralmente respinta. F. Contro questa decisione Z._____ il 14 aprile 2010 inoltrò ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni con le seguenti richieste (pag. 11): “a. Il ricorso per violazione di legge è accolto. b. La decisione 02/24.03.2010 è cassata e modificata come segue: c. Il dispositivo n. 2 della decisione querelata è modificato nel senso che la domanda principale attorea n. 1 è integralmente accolta per cui: La signora Y._____ è condannata a pagare al signor X._____ l’importo di fr. 2'726.55, oltre interessi per premi, imposte, costi a carico dell’usufruttuaria. È rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 3701/06 dell’UEF di Roveredo per l’importo di fr. 2'726.55. d. La domanda principale n. 2 di parte convenuta è respinta, protestate spese, tasse e ripetibili sia in sede di conciliazione, sia in sede di prima istanza. e. Il dispositivo n. 3 è modificato nel senso di una nuova ripartizione di spese, tasse di giustizia che tenga conto dell’esito del presente ricorso. f. Le spese peritali di fr. 1'980.00 sono equamente ripartite tenendo conto dei costi supplementari cagionati anche da parte convenuta con le sue richieste/delucidazioni peritali. g. Le spese ripetibili sono adeguate tenendo conto dell’esito del presente ricorso. h. Spese, tasse e ripetibili della presente procedura di ricorso protestate.“ Il ricorrente rinunciò invece esplicitamente a contestare la reiezione del credito di CHF 2‘394.10 per risarcimento del danno e quella del petito di rigetto delle opposizioni ai precetti esecutivi n. 4453/07 e 4454/07. Inoltre il credito di CHF 404.– a titolo di partecipazione alla misurazione ufficiale fu pur’esso oggetto di desistenza. Questi punti sono dunque cresciuti in giudicato. G. Con sentenza ZK1 10 23 del 6 settembre 2010, comunicata l’8 settembre 2010, la prima Camera civile del Tribunale cantonale ritenne che la corte di primo grado si sarebbe basata esclusivamente sulla decisione del Tribunale amministrativo, senza dare la possibilità all’attore di prendere posizione in merito. Ravvisando dunque un’insanabile violazione del diritto di essere sentito annullò la sentenza impugnata e rinviò la causa al Tribunale distrettuale Moesa per una nuova decisione, ponderando inoltre sulla sufficienza delle prove agli atti.

pagina 6 — 18 H. Il 14 dicembre 2010 le parti esperirono un sopralluogo alla presenza del perito, il quale consegnò il referto in data 12 febbraio 2011. Sulla base delle proposte del perito, le parti tentarono di addivenire ad un accordo transattivo. Visto l’insuccesso delle trattative, le parti furono poi citate all’udienza principale del 26 ottobre 2011 in occasione della quale l’attore chiese, in via preliminare, l’evasione di una sua istanza di delucidazione del referto del 12 febbraio 2011. Evasa l’istanza di delucidazione, le parti furono ricitate all’udienza principale del 6 marzo 2012. Parte attrice dichiarò di rinunciare espressamente alla domanda relativa alla pretesa risarcitoria di CHF 2'394.10 e chiese la condanna della convenuta al pagamento di complessivi CHF 1'561.55 a titolo di rimborso delle imposte fondiarie (CHF 629.10), delle imposte sulla sostanza (CHF 644.25) e premi AFGR (CHF 288.20). La convenuta si oppose alla pretesa attorea e, in via subordinata, pose in compensazione un proprio credito di CHF 960.– per uso indebito di locali in godimento dell’usufruttuaria (cfr. per il tutto le memorie scritte in act. TD.9.2, fra cui quella inconsuetamente colorata e formattata dell’istante). I. Con decisione del 6 marzo 2012, comunicata il 23 marzo 2012, il Tribunale distrettuale Moesa pronunciò quanto segue: “1. L’istanza processuale 1° febbraio 2008 è parzialmente accolta. La signora Y._____, O.1_____, è obbligata a versare a X._____, O.1_____, l’importo di CHF 1'355.05. È rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 3701/06 dell’Ufficio esecuzione del Circolo di Roveredo limitatamente all’importo di CHF 1'355.05. 2. La tassa di giudizio di CHF 1'500.–, quella di scritturazione di CHF 1'070.–, le spese diverse di CHF 457.– e le spese per la seconda perizia di CHF 600.–, per complessivi CHF 3'627.–, sono a carico dell’attore in ragione di 3/4 e per il restante 1/4 a carico della convenuta. Le spese per la prima perizia di CHF 1'980.– sono a carico dell’attore. L’attore è obbligato a versare alla convenuta l’importo di CHF 4'990.– a titolo di ripetibili ridotte. 3. [Comunicazioni]” I primi giudici ritennero essenzialmente che ai sensi degli artt. 765 e 767 CC le imposte e premi assicurativi andrebbero di principio a carico dell’usufruttuaria. Il proprietario sarebbe tenuto a pagarne una parte soltanto se l’usufruttuaria riesce a provare che il proprietario fa effettivamente uso di una parte dell’oggetto su cui porta l’usufrutto. Conformemente all’art. 8 CC, trattandosi di un fatto impedente un

pagina 7 — 18 diritto, la prova incomberebbe all’usufruttuaria. Il giudice disporrebbe comunque di un considerevole potere di discrezionalità (consid. 6.a). Come affermato a ragione dalla convenuta e al contrario di quanto previsto nella transazione giudiziale del 12 agosto 1992, il proprietario X._____ continuerebbe ad usare una parte della sua proprietà data in usufrutto alla madre. Perlomeno a far tempo dal 2008 risulterebbe che ognuna delle parti paghi le imposte sul reddito e sulla sostanza a dipendenza dei benefici che trae dalla proprietà immobiliare in parola (consid. 6.b). Per il resto, in assenza di un accordo, spetterebbe al Tribunale distrettuale Moesa stabilire quale parte di terreno e di stalla è usata dall’attore e quale parte è invece goduta in usufrutto dalla convenuta. Ritenuto che, come costatato dal perito (vedi act. TD.5.5 e i più recenti documenti dell’act. TD.5.4), il solaio sarebbe inutilizzabile, X._____ avrebbe fatto uso (dal 1996 al 2003) di complessivi 256.24 m2 (36.24%) della superficie usata risp. (dal 1998 al 2005) di 153 m3 (38.73%) del volume usato, l’eccedenza (63.76% della superficie o 61.27% del volume usato) restando a libera disposizione dell’usufruttuaria. Y._____ dovrebbe dunque versare al figlio X._____ solo la quota di CHF 594.25 dell’imposta fondiaria 1996-2003 di CHF 932.–, quella di CHF 526.30 dell’imposta sulla sostanza 2001-2003 di CHF 859.– e quella di CHF 234.50 dei premi AFGR di CHF 382.70 (consid. 6.b, 6.c e 7). In totale l’importo a favore dell’attore sarebbe quindi di CHF 1'355.05. Non cambierebbe nulla a questa conclusione la circostanza addotta dalla convenuta che X._____ abbia versato le relative imposte senza impugnare le decisioni di tassazione. L’attore le avrebbe infatti pagate in buona fede, dunque inconsapevole del fatto che la prassi adottata dalle autorità fiscali non fosse corretta, fino al controllo dei valori fiscali dell’ottobre 2006. Inoltre non sarebbe nemmeno stato dimostrato che la convenuta abbia effettivamente versato delle imposte per l’usufrutto della parcella n. N.1_____. La richiesta somma di CHF 404.– a titolo di partecipazione alla misurazione ufficiale andrebbe invece respinta, perché non dipendente dal reddito o dal godimento della cosa da parte dell’usufruttuaria ai sensi degli artt. 764 seg. CC (consid. 8). Infine l’eccezione di compensazione ai sensi dell’art. 120 CO sollevata dalla convenuta sarebbe perente. La pretesa compensatoria della convenuta di CHF 960.– per estensione dell’uso in violazione della transazione giudiziale del 12 agosto 1992 verbalizzata dal Presidente del Circolo di Roveredo non sarebbe stata confermata né con la risposta né con la duplica. Del resto la pretesa andrebbe comunque respinta (consid. 9).

pagina 8 — 18 J. X._____ ha presentato reclamo al Tribunale cantonale contro questa decisione in data 30 aprile 2012 con i seguenti petiti: “1. Il reclamo è accolto 2. La sentenza è annullata e decisa nel merito 3. Spese, tasse e ripetibili di prima e della presente istanza protestate.” K. Con risposta del 1° giugno 2012 Y._____ ha chiesto la reiezione integrale del reclamo, protestando spese e ripetibili. L. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. 1.1 Contro le decisioni inappellabili dei tribunali distrettuali quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili può essere proposto il reclamo giusta l’art. 319 lett. a CPC. Sono inappellabili fra l’altro le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali con valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione di meno di CHF 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l’ultima conclusione di X._____ dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa era di CHF 1'571.65 oltre interessi (vedi gli act. TD.9.2). Contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 6 marzo 2012, comunicata con motivazione scritta il 23 marzo 2012, è dunque dato soltanto il reclamo. 1.2 Il reclamo va presentato al Tribunale cantonale quale autorità giudiziaria superiore (vedi l’art. 7 cpv. 1 della legge d’applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]) scritto e motivato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata. Visto il valore litigioso, il reclamo è deciso nella composizione di giudice unico giusta l’art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC. Competente è quindi il presidente della prima Camera civile (vedi l’art. 6 lett. a dell’ordinanza sull’organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). X._____ dichiara di aver preso in consegna la sentenza impugnata il 2 aprile 2012 ed ha inoltrato il suo reclamo il 30 aprile 2012. Quest’ultimo è dunque tempestivo e contiene dei petiti ed una motivazione scritta. Va esaminato tuttavia se i petiti sono sufficienti (vedi a tale proposito Francesco Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale

pagina 9 — 18 civile svizzero, Lugano 2011, pagg. 1411 seg. ad art. 321 CPC con rinvio a pagg. 1365 segg. ad art. 311 CPC). Dai petiti non risulta inequivocabilmente cosa pretende esattamente il reclamante. Leggendo però l’intera motivazione si può dedurre quali siano le sue richieste. La formulazione inesatta dei petiti non nuoce al reclamante. Il reclamo può dunque essere ricevuto in ordine. 2. Ai sensi dell’art. 320 CPC l’erronea applicazione del diritto può essere esaminata senza limiti da parte dell’autorità di reclamo (lett. a), mentre invece l’accertamento dei fatti può esserlo soltanto se è manifestamente errato ovvero contrario rispetto agli atti di causa (lett. b), sia la contrarietà dovuta ad arbitrio, a svista o a qualsiasi altra ragione ipotizzabile (cfr. anche l’art. 105 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]; vedi inoltre Francesco Trezzini, op. cit., pagg. 1408 segg. ad art. 320 CPC; Kurt Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] – Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 1 segg. ad art. 320 CPC). 3. Come esposto correttamente dal Tribunale distrettuale Moesa (vedi consid. 6.a della sentenza impugnata, act. B.1) giusta gli artt. 765 e 767 CC le imposte fondiarie, quelle sulla sostanza e i premi d’assicurazione contro il fuoco ed altri pericoli (nel Canton Grigioni quelli dell’AFGR) vanno di principio a carico dell’usufruttuaria per la durata del suo usufrutto. Di conseguenza il proprietario è tenuto a pagarne una parte soltanto se l’usufruttuaria riesce a provare che il proprietario fa effettivamente uso di una parte dell’oggetto su cui porta l’usufrutto. 3.1 All’origine della presente lite sta difatti la circostanza che il reclamante innegabilmente non ha onorato pienamente il diritto di usufrutto inizialmente integrale a favore dei genitori, ma, al contrario, ha cominciato ad usare lui stesso una parte della parcella n. N.1_____ in questione. In particolare, egli ha continuato ad usare il pianterreno dell’edificio n. N.2_____ quale garage e ufficina, contrariamente a quanto previsto al punto 2 della transazione del 12 agosto 1992 (act. TD.3.1), e l’intera parte nord della parcella con lo stabile n. N.4_____ da lui eretto. Quando un bene fondiario viene usato da più persone e non è stabilito chiaramente chi usa quale parte, nascono quasi inevitabilmente delle discordie se le parti non sono disposte ad un minimo di tolleranza, specie per quanto concerne la distribuzione dei costi fra di loro. Nell’occorrenza ciò ha portato il reclamante a ricorrere alle autorità giudiziarie nei confronti della madre. Al giudice incombe ora il compito delicato e poco gradevole di trovare una chiave di ripartizione per gli

pagina 10 — 18 oneri. A questo proposito deve poter disporre di un vasto margine d’apprezzamento, specie se i rapporti sono contesi e non precisamente documentati. 3.2 Non più oggetto della procedura di reclamo sono il credito di CHF 404.– a titolo di partecipazione alla misurazione ufficiale e il credito risarcitorio di CHF 2'394.10, il reclamante rinunciando espressamente a protestare questi punti. Anche la reiezione della pretesa compensatoria della convenuta qui resistente è cresciuta in giudicato, non formando più oggetto della presente procedura. In questa sede resta quindi da esaminare la ripartizione fra superficie risp. volume ancora a disposizione di Y._____ e quella invece in uso da X._____, e con questo la ripartizione proporzionale fra le parti delle imposte fondiarie e quelle sulla sostanza nonché dei premi AFGR. Contestati sono – oltre alla ripartizione delle spese giudiziarie (consid. 7 infra) – la ritenuta inutilizzabilità del solaio (consid. 4 infra), l’uso del terreno ad est dell’autorimessa (consid. 5 infra) e il conseguente calcolo globale della superficie e del volume delle rispettive parti (consid. 6 infra). Trattandosi di fatti impedenti un diritto, tali oneri andando di regola interamente a carico dell’usufruttuaria, ai sensi dell’art. 8 CC la prova incombe a quest’ultima. 4. I primi giudici hanno costatato che l’utilizzabilità del solaio al secondo piano è controversa fra le parti. Nessuna di esse sarebbe riuscita a dimostrare chi in realtà abbia usato (e usi) il piano solaio. In apprezzamento delle prove essi si sono associati alla valutazione del perito tenor cui il solaio sarebbe inutilizzabile perché privo d’accesso. Per questo motivo, a loro dire, per la ripartizione dell’imposta sulla sostanza e dei premi AFGR ragionevolmente non dovrebbero essere considerati né la superficie né il volume del secondo piano. Questa soluzione verosimilmente sembrerebbe essere stata adottata anche dalle autorità fiscali, avendo queste deciso di tassare il proprietario per il 33.33% e l’usufruttuaria per il 38.32% per l’uso reale dell’immobile (consid. 6.c.aa della sentenza impugnata). 4.1 In modo prolisso (su ben 12 pagine), poveramente strutturato e con innumerevoli ripetizioni il reclamante sostiene essenzialmente che il solaio farebbe parte integrante del fabbricato in questione (reclamo del 30 aprile 2012, act. A.1). Esso disporrebbe di un’apertura a nord [recte: sud] e due a sud [recte: nord] e sarebbe dunque accessibile dall’esterno con una scala posata sulla facciata sud, oltre che dall’interno attraverso un’apertura nella soletta che attualmente sarebbe coperta da delle assi. Il solaio sarebbe dunque utilizzabile e pertanto in uso esclusivo dell’usufruttuaria. Poco importerebbe se essa lo usi effettivamente o no. Salva disposizione contraria vigerebbe, infatti, la presunzione di pieno possesso e

pagina 11 — 18 pieno godimento dell’oggetto in usufrutto. Nell’occorrenza sarebbero state prese delle tali disposizioni contrarie soltanto riguardo al pianterreno dell’edificio principale n. N.2_____, allo stabile n. N.4_____ e alla legnaia con il terreno limitrofo [il reclamante una volta riferendosi al terreno a nord-est, un’altra poi a quello a sud], ma non per quanto concerne il secondo piano qui in parola. La parte usufruttuaria non avrebbe mai sostenuto di non avere il possesso e il pieno godimento sul piano superiore. Dato che i costi andrebbero a carico dell’usufruttuaria salvo che essa provi che il proprietario stesso ne farebbe uso, i crediti fatti valere dal reclamante sarebbero fondati. 4.2 Con risposta del 1° giugno 2012 (act. A.2) la resistente ribatte che il solaio sarebbe realizzato – dal proprietario qui reclamante – nella forma grezza in meri mattoni ma ancora oggi non terminato, come avrebbero rilevato il perito e il tribunale di primo grado. La sua costruzione sarebbe stata contestata dagli usufruttuari (padre e madre all’epoca) al momento della sua realizzazione, il che significherebbe che gli usufruttuari sin dall’inizio avrebbero rifiutato il possesso e l’uso del solaio. Non sarebbe inoltre stato creato nessun accesso a detto piano superiore, piano che secondo il perito “non è accessibile senza l’utilizzo di una scala e l’allontanamento degli assi posti alla stregua di una soletta (eventuale vano scale)” (act. TD.5.5; cfr. anche i più recenti documenti dell’act. TD.5.4 e il verbale di sopralluogo del 14 dicembre 2010 in act. TD.8). Non sarebbe difatti nemmeno mai stato offerto di crearne uno e di conseguenza non sarebbe stata possibile alcuna traditio del possesso. Al contrario di quanto sostenuto dal reclamante, tutto quanto è stato realizzato da quest’ultimo sul terreno che avrebbe fatto oggetto di usufrutto esclusivo sarebbe poi stato sottratto all’usufrutto dal reclamante, fra cui il pian terreno dell’edificio n. N.2_____, il garage prefabbricato n. N.4_____ e l’area ivi adiacente. Il reclamante agirebbe dunque in malafede nel senso del venire contra factum proprium (art. 2 CC). Inoltre, come ritenuto a ragione dai primi giudici, la tesi secondo la quale una parte dell’edificio sarebbe considerata non usata e non utilizzabile dalle parti (e quindi non imputabile a livello fiscale) starebbe anche a fondamento delle decisioni di tassazione delle autorità fiscali rimaste incontestate. Finalmente secondo la resistente occorrerebbe interpretare l’accordo iniziale sull’usufrutto tra le parti non isolatamente, bensì alla luce del comportamento delle parti ed alla luce dei fatti avvenuti in seguito. Una parte realizzata in seguito senza il consenso dell’usufruttuaria non potrebbe fare oggetto di usufrutto, poiché l’oggetto dell’usufrutto sarebbe solo quello che è stato inizialmente pattuito. In tal senso quanto previsto dall’art. 8 CC imporrebbe piuttosto al proprietario di produrre la

pagina 12 — 18 prova di un accordo di estensione dell’usufrutto ad una parte realizzata ex novo contro la volontà dell’usufruttuaria dopo la stipulazione del contratto di usufrutto. 4.3 4.3.1 Risulta dagli atti che il solaio – come già lo stabile stesso – fu costruito dal proprietario X._____ (vedi gli act. TD.2.12 e TD.1.3). Dalla transazione del 12 agosto 1992 inoltre si può dedurre che apparentemente vi era un problema d’infiltrazione d’acqua, motivo per il quale si decise di obbligare il proprietario di sistemare convenientemente il tetto, rendendolo impermeabile (cifra 1 della transazione). La costruzione stessa del piano solaio però avvenne contro la volontà espressa degli usufruttuari, all’epoca ancora entrambi i genitori del proprietario. È pur vero che di regola ai sensi dell’art. 745 cpv. 2 CC l’usufrutto conferisce all’usufruttuario il pieno godimento della cosa, e che in caso di disposizione contraria il proprietario e l’usufruttuario devono accordarsi previamente per contratto su come suddividere i costi (FF 2002 4441 seg.). Ciò non spiega però in nessun modo perché un ampliamento dell’oggetto in usufrutto avvenuto contro l’espressa volontà dell’usufruttuario dovrebbe estendere l’usufrutto anche a tale parte. Pare ben più convincente la conclusione contraria, nel senso che se il proprietario intende costruire o aggiungere una parte ad uno stabile lasciato in usufrutto nonostante proteste dell’usufruttuario – a meno che l’usufruttuario non dichiari ulteriormente di volerlo usare o lo usi effettivamente, revocando così la sua opposizione – si può presumere che tale parte non faccia oggetto dell’usufrutto. Infatti, il possesso pone come presupposto la volontà di possedere (l’animus del diritto romano; cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome premier, 3a ed., Berna 1997, n. 171 seg. e n. 187 segg.). In altre parole, pur volendo ammettere per ipotesi che il solaio sarebbe utilizzabile (vedi però consid. 4.3.4 infra), si rivela corretta la riflessione della resistente secondo cui comunque sia il solaio andrebbe semmai ascritto al proprietario anziché a lei. 4.3.2 Inoltre va aderito all’interpretazione della resistente pure laddove essa sostiene che quanto realizzato dal proprietario e il terreno circostante sarebbe stato interamente sottratto all’usufrutto, il che farebbe prova del fatto che l’usufrutto non andrebbe (più) inteso come integrale e portante sull’intera parcella. Ciò si manifesta già solo nella transazione del 12 agosto 1992 e nel fatto che fra l’altro il garage n. N.4_____ con legnaia e il terreno che li circondano vengano usati dal proprietario, cosa che egli stesso ammette. È evidente che, di fatto, il proprietario ha continuato a sottrarre parti della parcella all’usufrutto, il che è stato

pagina 13 — 18 parzialmente accettato dalla controparte nel senso di una limitazione del suo usufrutto. Il pretendere del reclamante che le parti della proprietà fondiaria in questione andrebbero ugualmente ascritte alla madre usufruttuaria nella ripartizione delle spese giusta l’art. 765 CC costituirebbe una violazione dell’art. 2 CC, come ha sostenuto a ragione la resistente. In tal senso vi è stato – almeno implicitamente – l’accordo contrario presupposto dall’art. 745 cpv. 2 CC. Non si può dunque certamente più parlare di un usufrutto integrale. 4.3.3 Le autorità fiscali paiono non aver coordinato perfettamente le tassazioni di Y._____ e di X._____ della parcella n. N.1_____ e sono giunte a un risultato che non ammonta al 100%, come ha peraltro rilevato giustamente la resistente. Anch’esse però hanno ritenuto che l’usufrutto non sia più pieno e hanno ridotto la parte a carico della resistente. I motivi concreti non sono delucidati espressamente, ma si può presumere che esse abbiano pure loro deciso di non ascrivere il solaio alla qui resistente. Comunque sia apparterrà a loro riesaminare le tassazioni degli ultimi anni e correggere semmai le quote e/o gli importi concreti addossati alle parti in base a quanto deciso da questa corte. 4.3.4 È tuttavia documentato chiaramente con fotografie del perito che il secondo piano si trova ancora in piena fase costruttiva, senza né intonaco né finestre né vero e proprio accesso (vedi act. TD.5.1 con varie foto e cfr. il verbale di sopralluogo del 14 dicembre 2010 in TD.8). Come rileva giustamente la resistente, lo spazio riservato per la finestra a monte (sud) è totalmente vuoto e la finestra non è stata posata. Lo spazio a valle (nord) presenta addirittura due ampie aperture che non sono ancora chiuse né con delle finestre né con una parete di legno o in altri materiali. A ragione quindi sia il perito sia l’istanza precedente sia la resistente hanno concluso che detto secondo piano è completamente inutilizzabile. Poco importa a tale proposito che vi si possa accedere dall’esterno con una scala. 4.3.5 Di conseguenza, alla luce di queste costatazioni quanto deciso dai primi giudici è basato su un accertamento incensurabile dei fatti e pare senz'altro sostenibile nel risultato. Va finalmente precisato che qualora il proprietario dovesse terminare i lavori di costruzione del solaio, la sua superficie e il suo volume andrebbero computati quali parti del proprietario, anziché lasciati non considerati. Ciò potrebbe essere di rilevanza anche per le autorità fiscali. 5. Per quanto attiene al terreno circostante lo stabile n. N.2_____, il Tribunale distrettuale Moesa ha costatato che le parti non concordano sull’utilizzo del

pagina 14 — 18 sedime ad est dell’immobile a fianco del’autorimessa di complessivi 68.8 m2 di superficie, che per il resto però accettano la proposta peritale. I primi giudici hanno ritenuto che sarebbe stato sufficientemente dimostrato che il sedime in parola sarebbe stato e continuerebbe ad essere usato da entrambe le parti, cosicché la rispettiva parte dell’imposta fondiaria andrebbe ripartita in ragione del 50% (34.4 m2) ciascuno. Il perito aveva proposto di ascrivere detto terreno interamente al proprietario qui reclamante. 5.1 Il reclamante invece sostiene che il sedime ad est del garage avrebbe sempre fatto anch’esso parte dell’oggetto dell’usufrutto fin dalla costruzione. Il legname e il materiale ivi depositato da suo padre (allora usufruttuario) nonché il contenuto della transazione giudiziale del 12 agosto 1992, a suo parere rimasta invariata, ne sarebbero la prova (vedi inoltre il rinvio nel reclamo a numerose fotografie). Non cambierebbe nulla a proposito il fatto che il reclamante abbia ammesso di aver battuto il terreno facendo manovre con il suo veicolo agricolo e di avervi parcheggiato detto mezzo in alcune occasioni. La decisione impugnata sarebbe arbitraria in questo punto poiché insufficientemente motivata e contraria all’art. 8 CC. In via principale chiede che le spese relative al terreno in questione (imposte e premi AFGR) vengano addossate integralmente alla resistente, in via subordinata invece pretende che vi sia una ripartizione in ragione del 50% per uno come già deciso dai primi giudici. Va dunque esaminata solo la richiesta principale, quella subordinata approdando semplicemente ad accettare la decisione impugnata. 5.2 La resistente fa valere che la parte di terreno in parola – incluso il terreno a est del garage (autorimessa prefabbricata) con legnaia a ridosso – costituirebbe l’adiacenza naturale del piano seminterrato della stalla n. N.2_____ e della costruzione n. N.4_____ che vengono incontestatamente usati dal reclamante. Inoltre la cifra 2 della transazione del 12 agosto 1992 non sarebbe stata rispettata da X._____, cosicché il reclamante non potrebbe dedurne alcunché a suo favore. Egli non avrebbe apparentemente mai inteso l’usufrutto della parcella come un usufrutto totale a favore del padre, ma avrebbe sempre ritenuto che laddove egli è intervenuto in seguito con il proprio lavoro i risultati di questo lavoro e le conseguenti costruzioni non rientrerebbero più nell’usufrutto del padre ma dovevano essere a sua disposizione. Di conseguenza quanto sostenuto ora dal reclamante costituirebbe una violazione del principio della buona fede e un manifesto abuso del proprio diritto ai sensi dell’art. 2 CC.

pagina 15 — 18 5.3 La soluzione dei primi giudici è senz’altro sostenibile. Nel suo piano (vedi act. TD.5.4 e TD.5.5) il perito rileva che la parte di terreno adiacente allo stabile n. N.2_____ e al garage con legnaia n. N.4_____ nonché quest’ultimo edificio rientrerebbero nel pieno possesso del reclamante. Per ciò che attiene al pianterreno e al garage con legnaia è pacifico fin dall’inizio della presente procedura che esso sia in uso esclusivo del proprietario (cfr. il verbale di sopralluogo del 14 dicembre 2010 in act. TD.8). Pare quindi più che ragionevole considerare che anche il terreno circostante sia – almeno parzialmente – in suo possesso, visto considerato che solo passando su di esso gli permette di accedere agli stabili menzionati pocanzi. X._____ stesso ammette di usare in una certa misura il terreno in causa. Chi svolga esattamente quali attività e in quale intensità è praticamente impossibile da stabilire. Siccome un certo uso è stato ammesso dal reclamante e dato che pure il perito ritiene che ciò sia il caso, la ripartizione in ragione di 1/2 ciascuno è tutt’altro che arbitraria, considerato poi che le ripercussioni finanziarie di una tale ripartizione sono minuscole. Sarebbe anzi stata ravvisabile anche la soluzione proposta dal perito, ma in osservanza del divieto della reformatio in pejus e ritenuto che la resistente non ha presentato reclamo pretendendo una modifica della decisione di primo grado in questo senso, tale soluzione non può essere esaminata in dettaglio. 6. Avendo così stabilito quali parti sono (state) in uso dal proprietario e quali in uso dall’usufruttuaria, resta da decidere la distribuzione concreta dei costi ai sensi dell’art. 765 CC, in verifica delle quote di superficie e volumetria quantificate e ripartite dai primi giudici al considerando 8 della sentenza impugnata. Il totale complessivo di tutte le superfici e volumetrie calcolato dal perito e ripreso dal Tribunale distrettuale Moesa è pertanto stato accettato da entrambe le parti, cosicché può rimanere invariato. Nondimeno vale la pena ricapitolare tutte le conclusioni in un riassunto, indicando le percentuali definitive, anche perché i calcoli del reclamante e quelli delle autorità fiscali non appaiono completamente chiari. 6.1 Come costatato sopra, lo stabile n. N.2_____ dispone di tre piani. Questa corte, in conferma di quanto deciso dai primi giudici, ha ritenuto che per gli scopi della ripartizione da stabilire nella presente procedura il solaio (secondo piano) non è considerato perché inutilizzabile. Restano quindi unicamente il primo piano e il pianterreno. Per ciò che attiene a questi, la decisione di prima istanza è rimasta incontestata. In questa sede ci si può dunque limitare a riepilogare che del volume totale di 395 m3 (somma dei volumi dei due piani da considerare e ripartire, senza il solaio), la parte di 153 m3 (38.73%) va ascritta al proprietario e

pagina 16 — 18 242 m3 (61.27%) all’usufruttuaria (vedi la variante 2 del calcolo del perito in act. TD.5.5). Questo significa che dell’importo totale di CHF 859.– di imposte sulla sostanza per gli anni 2001-2003, la parte di CHF 526.30 va a carico dell’usufruttuaria. Analogamente, del totale dei premi AFGR di CHF 382.70 per gli anni 1998-2005, la parte a carico dell’usufruttuaria è di CHF 234.50. Ciò corrisponde perfettamente a quanto deciso in primo grado, decisione che può dunque essere confermata. 6.2 È inoltre deciso, in conformità con quanto esposto sopra, che il terreno a est del garage con legnaia (stabile n. N.4_____) di 68.8 m2 è ripartito in ragione del 50% (34.4 m2) per uno fra le parti, a differenza di quanto proposto dal perito (vedi consid. 5.3 supra). Ne risulta che del terreno esterno del fondo per un totale di 707 m2, come deciso dal Tribunale distrettuale Moesa la parte ascritta al proprietario è di 256.24 m2 (36.24%) e quella in usufrutto è di 450.76 m2 (63.76%). Conseguentemente le imposte fondiarie di CHF 932.– per gli anni 1996-2003 sono distribuite in ragione di CHF 594.25 a carico dell’usufruttuaria e per il resto (CHF 337.75) a carico del proprietario. 6.3 Riassumendo, la decisione impugnata è integralmente confermata nel merito e la convenuta qui resistente è obbligata a versare all’istante qui reclamante l’importo di CHF 1'355.05 (CHF 526.30 + CHF 234.50 + CHF 594.25). Può essere confermata anche la reiezione in via definitiva dell’opposizione al precetto esecutivo n. 3701/06 dell’Ufficio di esecuzione Roveredo limitatamente a detto importo. 7. La richiesta di una nuova ripartizione delle spese di procedura di primo grado in ragione di 1/3 a carico dell’istante e di 2/3 a carico della convenuta va esaminata nell’ottica degli altri petiti del reclamo. Essendo questi stati tutti respinti, non vi è motivo per modificare la decisione incensurabile della prima corte in tale merito. Lo stesso vale per le ripetibili di primo grado. In particolare poi il reclamante ritiene lui stesso che le spese per la prima perizia di CHF 1'980.– andrebbero a suo carico. A ragione, poiché come risulta inconfutabilmente dal decreto sulle prove del 5 giugno 2008 (act. TD.8) fu l’istante a chiederla. La rispettiva decisione non è quindi contestata in tal punto e quest’ultimo è così cresciuto in giudicato. L’unica divergenza ancora da giudicare porta invece sul considerare o no le spese giudiziarie (composte dalle spese processuali e quelle ripetibili) della procedura di conciliazione dinanzi al Presidente del Circolo di Roveredo di CHF 300.–, poste

pagina 17 — 18 provvisoriamente a carico del qui reclamante. Per probabile svista i primi giudici semplicemente non hanno considerato nulla a questo riguardo, né nei considerandi, né nel dispositivo stesso. Ciò a vantaggio del reclamante, come rileva correttamente la resistente. Tale decisione va pertanto rettificata. Visto l’esito della procedura giudiziaria – l’attore essendo rimasto soccombente in ragione di 3/4 – l’istante ha diritto ad 1/4 dei CHF 300.– da lui anticipati (CHF 75.– ). La resistente non avendo interposto reclamo contro la decisione sulle spese, il Tribunale cantonale non è abilitato ad aggiudicargli un’indennità a titolo di ripetibili per la procedura di conciliazione. Non è nemmeno ammesso porre indirettamente in compensazione il diritto a tale indennità con la ripartizione errata dei costi processuali di CHF 300.–, come pare aver fatto la resistente nella risposta al reclamo del 1° giugno 2012 (vedi pag. 12, act. A.2). Limitatamente a questo punto quindi il reclamo va accolto. 8. Per il resto il reclamo è integralmente respinto e la decisione impugnata è confermata. Di conseguenza, l’accoglimento del reclamo essendo meramente marginale, le spese della procedura di reclamo, fissate d’ufficio a CHF 3'000.– (art. 105 cpv. 1 CPC in unione con l’art. 10 cpv. 1 dell’ordinanza sugli emolumenti in cause civili del 14 dicembre 2010 [OECC; CSC 320.210]), sono poste a carico del reclamante soccombente in conformità con l’art. 106 cpv. 1 CPC.

pagina 18 — 18 III. La prima Camera civile decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto. La ripartizione delle spese nella decisione impugnata al primo capoverso della cifra 2 del dispositivo è riformata come segue: “2. La tassa di giudizio di CHF 1'500.–, quella di scritturazione di CHF 1'070.–, le spese diverse di CHF 457.–, le spese per la seconda perizia di CHF 600.– e le spese della procedura di conciliazione di CHF 300.–, per complessivi CHF 3'927.–, sono a carico dell’attore in ragione di 3/4 (CHF 2'945.25) e per il restante 1/4 (CHF 981.75) a carico della convenuta. [...]” 2. Per il resto il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. 3. Le spese della procedura di reclamo di CHF 3'000.– vanno a carico del reclamante, con l’obbligo di versare CHF 2'000.– (IVA inclusa) alla resistente a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi, il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

ZK1 2012 25 — Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 03.01.2013 ZK1 2012 25 — Swissrulings