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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 20.02.2007 ZF 2006 64

20. Februar 2007·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·2,465 Wörter·~12 min·7

Zusammenfassung

pretesa di credito | OR Kauf/Tausch/Schenkung

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 20 febbraio 2007 Comunicata per iscritto il: ZF 06 64 Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Rehli, Sutter-Ambühl, Tomaschett-Murer e Giger Attuario Crameri —————— Visto l’appello civile della A . S A , attrice ed appellante, rappresentata dall’avv. dott. iur. Bernardo Lardi, Reichsgasse 65, 7002 Coira, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina dell’11 maggio 2006, comunicata il 26 giugno 2006, in re dell’attrice ed appellante contro E., convenuto ed appellato, rappresentato dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, concernente credito, è risultato:

2 A. La A. SA, iscritta il 24 febbraio 1999 nel registro di commercio di B., ha quale scopo l’esercizio di un ufficio cambi, ogni attività finanziaria, la costruzione, l’acquisto, la vendita e l’amministrazione di immobili nonchè l’importazione e l’esportazione di merce. Amministratore unico della società è C., D.. E., titolare del distributore di benzina F. a G. e cambista, ha acquistato valuta estera dalla A. SA. A questo scopo, il 4 aprile 2000, le ha inoltrato il formulario A conformemente agli artt. 3 e 4 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0), attestando che era contraente e avente diritto economico dei valori patrimoniali. Il 28 marzo 2000 E. è stato nominato procuratore della H. SA, I., (detta appresso H. SA). Questa società, costituita fra l’altro allo scopo di commerciare divisa estera, è stata iscritta nel registro di commercio di J. il 3 agosto 1999. Il 27 febbraio 2001 essa è stata affiliata quale intermediario finanziario all’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino. Tra il 1° gennaio 2001 e il 6 marzo 2002 la A. SA ha venduto valuta estera per l’importo totale di fr. 14'772'377.60, per cui le sono stati versati fr. 14'221'335.10. Il 6 marzo 2002 il saldo a suo favore del conto ammontava quindi a fr. 551'042.50. La A. SA fa valere che la divisa estera è stata acquistata e pagata da E.. Questi sostiene invece che le compere e i pagamenti sono stati effettuati dalla H. SA. B. Con istanza del 3 novembre 2003 al Presidente del Circolo di Brusio la A. SA ha proposto azione creditoria dell’importo di fr. 551'042.50 contro E.. Fallito il tentativo di conciliazione, il 12 dicembre 2003 è stato rilasciato il libello con i seguenti petiti: Di parte attrice: “1. La condanna del convenuto al pagamento della somma di CHF 551'042.50, oltre l’interesse del 5% a decorrere dal 28.03.2002. 2. Protestate spese e ripetibili.” Di parte convenuta: “1. L’istanza, per quanto ricevibile, sia respinta. 2. Protestate spese, tasse e ripetibili.”

3 Proseguita la causa colle stesse richieste con istanza processuale del 16 gennaio 2004, risposta del 23 febbraio 2004 e un secondo scambio di scritti del 16 aprile 2004, rispettivamente del 28 maggio 2004, con sentenza dell’11 maggio 2006, comunicata il 26 giugno 2006, il Tribunale del Distretto Bernina ha giudicato: “1. L’azione è respinta. 2. Le spese di conciliazione di CHF 150.-- nonché le spese giudiziarie di CHF 25'361.30 (tassa di giustizia CHF 12'000.--, spese di scritturazione CHF 1'331.30, spese in contanti CHF 210.--, spese sentenza accessoria 03.12.2004/17.12.2004 CHF 820.--, supplemento sul valore litigioso CHF 11'000.--) vanno a carico dell’attrice. Da questo importo viene dedotto l’anticipo di CHF 3'500.--, la rimanenza di CHF 21'861.30 deve essere versata al Tribunale del Distretto Bernina entro 30 giorni dalla presente comunicazione, tramite il bollettino di versamento allegato. Il deposito di CHF 3'500.-- pagato dal convenuto gli viene restituito. Le spese di conciliazione di CHF 150.-- sono già state anticipate dall’attrice al Circolo di Brusio. 3. L’attrice rifonde al convenuto l’importo di CHF 34'432.50 a titolo di ripetibili. 4. Comunicazione.” C. Contro questo giudizio l’attrice è insorta con appello del 17 agosto 2'006 al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. L’appello è accolto, la sentenza impugnata è integralmente annullata e il convenuto è condannato al pagamento della somma di fr. 551'042.50, oltre all’interesse del 5% dal 28.03.2002. 2. Con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza.” Il convenuto ha proposto, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’appello. L’istanza precedente ha rinunciato a prendere posizione. La Camera civile considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 17 agosto 2006 contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina dell’11 maggio 2006, comunicata il 26 giugno 2006, e debitamente motivato con memoria del 10 ottobre 2006, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli artt. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. L’stanza precedente ha respinto l’azione per mancanza di legittimazione passiva di E.. La questione di sapere che persona per una determinata pretesa deve essere citata in giudizio e quindi contro chi va rivolta

4 l’azione non è d’ordine, bensì di merito. Conseguenza è che la carenza di legittimazione passiva non comporta l’irricevibilità, ma la reiezione dell’azione (PTC 1988 no. 28, 1977 no. 11 con riferimenti alla dottrina e prassi). L’attore deve quindi citare in giudizio il convenuto legittimato ad agire e da lui deve essere fornita la prova della legittimazione passiva. Il rischio di convenire erroneamente la controparte va tutto a suo carico, poiché è lui che intenta il processo. 3. In sostanza i primi giudici hanno ammesso che il convenuto rappresentava la H. SA, quindi non agiva in nome proprio, anzitutto perché egli il 28 marzo 2000 era stato nominato procuratore di questa società anonima. Inoltre perché per il periodo dal 6 febbraio 2001 al 6 marzo 2002 tutti i pagamenti per la valuta estera fornita dall’attrice erano stati effettuati dalla K. SA, L., addebitando il conto M., intestato alla rappresentata. Infine perché con certificato del 27 febbraio 2001 la rappresentata era stata affiliata quale intermediario finanziario all’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino e di conseguenza, per l’osservanza degli obblighi, sottoposta alla vigilanza di quest’organismo. Sempre a loro dire poi non era documentato che il convenuto aveva riconosciuto il debito in nome proprio. 4.1 Ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l’altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava. Due sono quindi le condizioni a cui il legislatore subordina la relazione tra il rappresentato (non il rappresentante) e l’altro contraente, se il contratto è stipulato dal rappresentante: da una parte la conclusione - tratta dalle circostanze - di sussistenza di una rapporto di rappresentanza, dall’altra l’indifferenza dell’altro contraente nei confronti della persona concludente il contratto. 4.2 Come rettamente considerato dai giudici di primo grado, non è per niente documentato che il rapporto contrattuale fra la A. SA e E., che manifestamente esisteva il 4 aprile 2000 (atto III/27), perdurava anche negli anni 2001 e 2002. Piuttosto quella dalle circostanze avrebbe dovuto inferire che dall’inizio del 2001 s’era instaurata una relazione fra lei e la H. SA e che di conseguenza tra quest’ultima e il convenuto v’era un rapporto di rappresentanza. Questi rapporti sono rivelati, oltre che dalle circostanze su cui si sono basati i giudici

5 precedenti - funzione di procuratore della H. SA del convenuto e di conseguenza cambista in nome di questa società, non più in nome proprio (atto IV/3), pagamento di tutta la valuta estera fornita dall’attrice da febbraio 2001 a marzo 2002 da parte della H. SA (atti IV/4 - 8), affiliazione della H. SA quale intermediario finanziario all’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (atto III/26) - anche dai fatti che il 4 marzo 2002 la K. SA, su ordine della H. SA, ha versato fr. 330'000.-alla N. SA, B., a favore dell’attrice (atto III/9), che lo stesso giorno questo versamento, addebitato per errore, nuovamente su incarico della H. SA, è stato stornato (atto III/10), che l’attrice con scritto del 13 marzo 2002 ha contestato l’annullamento di quest’accredito (atto III/11), che colla replica (pag. 6) l’attrice ha ammesso d’essere stata al corrente dei pagamenti fatti dal convenuto in nome della sua società e d’essere stata resa attenta sul cambiamento del contraente (atto II/4) e che infine colla motivazione d’appello (pag. 4) l’appellante non contesta che i versamenti sono stati addebitati al conto dell’intermediario finanziario H. SA. Tutte queste circostanze, manifestamente note all’attrice, lasciano inferire all’agire della H. SA, rappresentata dal convenuto, e questa conclusione non è per niente invalidata dagli argomenti d’appello. Che la valuta estera sia stata ordinata dal convenuto ed allo stesso recapitata, che le comunicazioni siano state fatte dal convenuto e che l’attrice abbia intestato le fatture nonchè il conto (atto III/25) al convenuto sono fatti irrilevanti ai fini del giudizio. Il convenuto era organo della H. SA e in questa funzione agiva in nome della società. In particolare, contrariamente all’assunto dell’appellante, da queste contingenze di fatto non può esser concluso, che contraente era il convenuto in veste di persona fisica. 4.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’art. 32 cpv. 2 in fine CO (l’indifferenza dell’altro contraente nei confronti della persona concludente il contratto) s’applica anche quando il terzo non poteva rendersi conto che quello con cui trattava voleva stipulare il contratto in nome di un altro. In questa ipotesi è necessario che il rappresentante ha avuto la volontà d’agire come tale; in mancanza di questa esigenza la qualità di cocontraente - se in questa ha voluto agire potrebbe essergli negata dal terzo o dal rappresentato e verrebbe così a trovarsi nel ruolo di semplice rappresentante. È la volontà del rappresentante d’agire in nome di un altro data, l’indifferenza del terzo rimpiazza allora la manifestazione di questa volontà, di modo che l’effetto di rappresentanza si produce anche se il terzo ignora l’esistenza di un tale rapporto. Su questo punto il testo dell’art. 32 cpv. 2 in fine CO non può essere interpretato diversamente. Esso suppone la volontà del rappresentante d’agire per un altro; di conseguenza il rappresentato è di massima

6 già determinato oggettivamente al momento della conclusione del contratto anche se il terzo ancora non lo conosce. Coll’art. 32 cpv. 2 in fine CO il legislatore, tenendo conto degli interessi, ha permesso che gli effetti della rappresentanza diretta si applicano anche agli affari che esteriormente sembrano essere stati conclusi col rappresentante in nome proprio e che normalmente dovrebbero essere sottoposti alle regole della rappresentanza indiretta. L’art. 32 cpv. 2 in fine CO s’applica non solo in caso d’ignoranza da parte del terzo sull’esistenza di un rapporto di rappresentanza. Per la sua applicazione basta che sia stato indifferente al terzo stipulare il contratto col rappresentante o con colui nel cui nome quello aveva la volontà d’agire e che in seguito ha fatto conoscere quale rappresentato. Altrimenti detto, l’effetto di rappresentanza si produce anche nel caso d’indifferenza del terzo di trattare col rappresentante o col rappresentato (DTF 117 II 387 cons. 2 con riferimenti alla dottrina). Sulla scorta dei summenzionati atti l’attrice sapeva che a partire dal 2001 era entrata in gioco la H. SA e che quindi il contraente non poteva più essere il convenuto. In qualità d’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 LRD, l’attrice avrebbe quindi dovuto osservare gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari, segnatamente identificare la controparte in base ad un documento probante (art. 3 cpv. 1 LRD), accertare per il tramite di una dichiarazione scritta l’avente economicamente diritto, se non c’era identità tra la controparte e l’avente diritto economico o se sussistevano dubbi in merito (art. 4 cpv. 1 lit. a LRD) e rinnovare l’identificazione o l‘accertamento dell’avente economicamente diritto, se nel corso della relazione d’affari aveva dei dubbi in merito all’identità della controparte o dell’avente economicamente diritto (art. 5 cpv. 1 LRD). Dato che a tal proposito l’attrice nulla ha intrapreso, è lecito inferire che ad essa era indifferente trattare col convenuto o colla H. SA. In tal caso s’è però prodotto l’effetto di rappresentanza, per cui dev’essere ammesso, che la H. SA (la rappresentata), non il convenuto, è divenuta debitrice. 5. In simili circostanze gli ulteriori argomenti dell’appellante non le sono d’aiuto. Essa fa valere che come cambista il convenuto doveva affiliarsi ad un organismo di autodisciplina o subordinarsi direttamente al controllo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (recte: o richiedere un’autorizzazione all’Amministrazione federale delle finanze, art. 17 LRD). Sempre a suo dire il convenuto s’era affiliato alla H. SA, che come intermediario finanziario non era attiva soltanto per il convenuto, ma anche per 13 ulteriori istituti finanziari (pagg. 5 e 6 della motivazione d’appello). Sennonché proprio questo argomento, da cui l’appellante muove, non è

7 per niente provato. Dalla dichiarazione di completezza della H. SA (atto IV/11) si evince unicamente che il numero di mandati assoggettati alla LRD da lei assunti ammontava a 14. È però fuori discussione che il convenuto s’era affiliato alla H. SA, vale a dire che questa agiva da intermediario finanziario in nome del convenuto. Per niente documentata è inoltre l’allegazione secondo cui con effetto dal mese di dicembre 2000 i pagamenti del convenuto sovente sono stati fatti tramite il conto della H. SA (pag. 5 della motivazione d’appello). Infine parimenti per niente dimostrata è la tesi di riconoscimento del debito da parte del convenuto. A ragione i giudici precedenti hanno rilevato che l’identità del debitore non è assodata. Questa constatazione è pertinente per cui ad essa si può fare riferimento. Infatti non è sta fornita la prova che il convenuto ha riconosciuto il debito in nome proprio. Privi di riscontro negli atti, tutti questi argomenti non possono esser considerati. 6. Da quanto esposto, le pretese dell’appellante si rivelano manifestamente infondate per cui la sentenza impugnata merita di essere confermata. L’appello va pertanto respinto. Gli oneri processuali e l’indennità a titolo di ripetibili seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).

8 La Camera civile giudica: 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 7'750.-- (inclusi fr. 2'750.-- di supplemento sul valore litigioso) ed in quella di scritturazione di fr. 128.--, quindi dell’importo totale di fr. 7'878.--, vanno a carico dell’appellante, che rifonde all’appellato un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 4'000.-- (IVA inclusa). 3. Contro questa decisione relativa ad una causa di valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lit. b della legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale. Questo è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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