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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 07.06.2004 ZF 2004 3

7. Juni 2004·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·727 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

azione di divorzio | ZGB Eherecht

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 07 giugno 2004 Comunicata per iscritto il: ZF 04 3 Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Heinz-Bommer, Lazzarini, Rehli e Vital Attuario Crameri —————— Visto l’appello civile di X. A., attrice ed appellante, rappresentata dall’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, casella postale 74, Reichsgasse 71, 7002 Coira, contro la sentenza del Tribunale del Distretto Moesa del 12/25 novembre 2003, comunicata il 5 dicembre 2003, in re dell’appellante contro Y. A., convenuto ed appellato, rappresentato dall’avv. Stefano Mossi, casella postale 1019, Via Orico 7, 6501 Bellinzona, concernente divorzio e conseguenze accessorie,

2 la Camera civile, dopo aver preso visione della sentenza di prima istanza unitamente agli atti di procedura, della dichiarazione d’appello del 13 gennaio 2004, della motivazione dell’appello del 29 marzo 2004, della risposta del 20 aprile 2004 e considerato, - che il 4 ottobre 2001 X. A. ha inoltrato azione di divorzio contro Y. A. all’Ufficio di conciliazione del Circolo di Roveredo, - che con decreto del 31 agosto 2001 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, nell’ambito della procedura a protezione dell’unione coniugale, tra l’altro ha autorizzato le parti a vivere separate, - che dopo aver sbrigato la procedura, il 12/25 novembre 2003 il Tribunale del Distretto Moesa ha respinto l’azione di divorzio, costatando che il periodo di separazione di quattro anni ai sensi dell’art. 114 CC non era ancora trascorso e le premesse che rendono insopportabile la continuazione dell’unione coniugale giusta l’art. 115 CC non erano adempite, - che contro questa sentenza il 13 gennaio 2004 X. A. ha proposto appello al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto che l’impugnato giudizio sia annullato e che l’azione di divorzio sia integralmente accolta conformemente al petito di cui al libello del 20 novembre 2001, - che in seguito è stata ordinata la procedura scritta e la motivazione dell’appello è pervenuta il 29 marzo 2004, - che nella sua risposta del 30 aprile 2004 Y. A. ha proposto l’integrale reiezione dell’appello, - che il 1° giugno 2004 è entrata in vigore una modifica dell’art. 114 CC secondo cui il periodo minimo di separazione al posto di quattro è di soli due anni, - che contemporaneamente è entrato in vigore l’art. 7c del titolo finale CC, che stabilisce che per processi di divorzio che sono pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2003 e che sono da giudicare da un’istanza cantonale fa stato il termine del nuovo diritto, - che ai sensi di questa disposizione transitoria il periodo di separazione non deve essere già trascorso all’inizio della litispendenza dell’azione,

3 - che al contrario è sufficiente che la premessa della separazione di due anni sia adempita al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. DTF 126 III 401 che concerne il precedente periodo di separazione di quattro anni), - che manifestamente al 1° giugno 2004 i coniugi A. vivevano già più di due anni separati (cfr. il decreto di protezione dell’unione coniugale del 31 agosto 2001), - che quindi in applicazione dell’art. 114 CC il divorzio dev’essere pronunciato senza che siano adempite ulteriori premesse, - che a causa della reiezione dell’azione di divorzio l’istanza precedente non s’è espressa sulle conseguenze accessorie del divorzio, - che in queste circostanze si giustifica di rinviare la causa all’istanza precedente per pronunciare il divorzio e giudicare le conseguenze accessorie, affinchè con riguardo a quest’ultime possano giudicare due sedi cantonali, - che il rinvio è dovuto ad una revisione della legge entrata in vigore durante la procedura d’appello, per cui è giustificato che il Tribunale distrettuale Moesa prenda la decisione relativa ai costi di procedura avuti, inclusi quelli della procedura di conciliazione, secondo l’esito della nuova procedura, ciò che vale anche per le indennità a titolo di ripetibili, - che per lo stesso motivo in simili circostanze si rinuncia al prelevamento di costi per la procedura d’appello e si compensano le indennità a titolo di ripetibili,

4 giudica : 1. Conformemente ai considerandi l’appello è deciso nel senso che l’impugnata sentenza è annullata e la causa è rinviata all’istanza precedente per la pronuncia del divorzio ed il giudizio relativo alle conseguenze accessorie dello stesso. 2. Per la procedura d’appello non sono prelevate spese, le indennità a titolo di ripetibili sono compensate. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L’Attuario

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