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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 30.06.2015 SK2 2015 17

30. Juni 2015·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·4,844 Wörter·~24 min·6

Zusammenfassung

proroga della carcerazione in vista di rinvio coatto | Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 30 giugno 2015 Comunicata per scritto il: SK2 15 17 1 luglio 2015 Ordinanza Seconda Camera penale Presidenza Hubert Giudici Pritzi e Michael Dürst Attuario Rogantini Nel reclamo penale di X._____, alias X._____, reclamante, contro la decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone dei Grigioni del 1° giugno 2015, comunicata lo stesso giorno, in re dell'U fficio della migrazione e d e l diritto civile d e l Cantone d e i Grigioni , Karlihof 4, 7001 Coira, resistente, contro il reclamante, concernente proroga della carcerazione in vista di rinvio coatto, è risultato:

pagina 2 — 14 I. Fattispecie A. X._____, nato il _____1990, è di origine A._____. Secondo le proprie dichiarazioni entrò in Svizzera nel 2013. Il 22 maggio 2013 inoltrò una prima richiesta d'asilo. L'Ufficio federale della migrazione (UFM; dal 1° gennaio 2015 Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) comunicò il 9 luglio 2013 che la procedura in base alla normativa di Dublino sarebbe terminata e che sarebbe introdotta la procedura nazionale d'asilo e di allontanamento. In seguito con decisione del 23 settembre 2013 l'UFM stralciò la richiesta d'asilo perché divenuta priva d'oggetto. Il 21 maggio 2014 X._____ inoltrò una seconda richiesta d'asilo in Svizzera. L'UFM attribuì il richiedente d'asilo al Cantone dei Grigioni in data 3 giugno 2014, comunicando poi l'11 giugno 2014 che la procedura in base alla normativa di Dublino sarebbe terminata e che sarebbe introdotta la procedura nazionale d'asilo e di allontanamento. L'UFM respinse la richiesta d'asilo con decisione del 14 novembre 2014 e pronunciò l'allontanamento di X._____, concedendogli un termine fino al 9 gennaio 2015 per lasciare la Svizzera, altrimenti sarebbe incarcerato in vista del rinvio coatto. Con sentenza del 19 febbraio 2015 il Tribunale amministrativo federale non entrò nel merito di un ricorso interposto contro detta decisione. Dopo esser stato informato più volte sul suo obbligo di lasciare il paese e nel frattempo di restare nelle strutture del Cantone finché non sarebbe organizzato il rientro nel paese d'origine, X._____ sostenne di voler restare in Svizzera e di essere in procinto di sposarsi con la sua ragazza. Infine il 4 marzo 2015 X._____ fu arrestato e messo in carcerazione in vista di rinvio coatto (vedi per il tutto l'act. GPC.3 dell'incarto 645-2015-36). X._____ intanto accumulò alcuni precedenti penali. Con decreto d'accusa del 3 luglio 2014 la Procura pubblica di San Gallo lo dichiarò colpevole di furto ai sensi dell'art. 139 cifra 1 CP e lo punì con una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Con decreto d'accusa del 25 febbraio 2015 la Procura pubblica dei Grigioni lo dichiarò colpevole di furto ai sensi dell'art. 139 cifra 1 CP e di utilizzazione intenzionale di un veicolo senza un titolo di trasporto valido ai sensi dell'art. 57 cpv. 2 lett. b LTV e lo punì anch'essa con una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, prolungando il periodo di prova del reato precedente di un anno.

pagina 3 — 14 B. Con decreto del 6 marzo 2015, comunicato lo stesso giorno, il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone dei Grigioni (in seguito: GPC) confermò la carcerazione in vista di rinvio coatto, emanando il seguente dispositivo: "1. Die vom Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden bis zum 3. Juni 2015 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie angemessen und wird geschützt. 2. X._____ hat die Verfahrenskosten von CHF 500.00 zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung erfüllt sind, gehen diese Kosten – unter dem Vorbehalt der Rückforderung – zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. 3. X._____ kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AuG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 4. [Indicazione dei mezzi di ricorso] 5. [Comunicazione orale del decreto] 6. [Comunicazione scritta del decreto]" Essenzialmente il GPC ritenne in motivazione che X._____ avrebbe richiesto due volte asilo, che entrambe le richieste sarebbero state respinte e che durante le procedure, invece di restare nel perimetro a lui assegnato, si sarebbe allontanato senza alcuna comunicazione. Di conseguenza sarebbe stato avvisato di lasciare il paese. Egli avrebbe impugnato senza successo la decisione di allontanamento. Non disporrebbe dunque più di un titolo di soggiorno valido. Per di più avrebbe commesso due reati in Svizzera. Ambedue le volte sarebbe stato condannato definitivamente per furto, ovvero dei crimini. Inoltre ripetutamente non si sarebbe tenuto a disposizione delle autorità. Avrebbe dichiarato di non essere disposto a ritornare nel suo paese d'origine. Tutto ciò significherebbe che i motivi avanzati dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile del Cantone dei Grigioni (in seguito: UMDC GR) sarebbero documentati e che sarebbero dati i motivi di carcerazione di cui all'art. 76 cpv. 1 lett. b cifre 3 e 4 LStr. In merito alla procedura di preparazione di matrimonio che X._____ asserirebbe di aver istanziato, il GPC ritenne che non sarebbe sicuro che si venga effettivamente a un matrimonio. Inoltre il comportamento precedente di X._____ e il fatto che sarebbe sparito più volte dimostrerebbero che egli non si terrebbe a disposizione delle autorità. Del resto anche i motivi di cui all'art. 76 cpv. 1 lett. b cifra 1 in unione con l'art. 75 cpv. 1 lett. a LStr sarebbero dati, poiché egli avrebbe messo a disposizione i suoi documenti d'identità soltanto parzialmente e unicamente quando avrebbe preso in considerazione di sposarsi, dimodoché egli avrebbe violato il suo obbligo di collaborare a questo riguardo. Oltretutto avrebbe pure trascurato delle citazioni e

pagina 4 — 14 si sarebbe permesso delle deviazioni nei confronti del personale di sicurezza. Non occorrerebbe dunque esaminare in più anche i motivi di carcerazione di cui all'art. 75 cpv. 1 lett. h in unione con l'art. 76 cpv. 1 lett. b cifra 1 LStr per i furti commessi. Infine il GPC gli concedette il gratuito patrocinio, mettendo le spese provvisoriamente a carico della cassa del tribunale e riservando espressamente la richiesta di rifusione. Il decreto fu redatto in tedesco, ma contiene l'indicazione che sarebbe stato preparato in francese e che l'udienza si sarebbe tenuta in italiano. C. In data 25 maggio 2015 l'UMDC GR richiese una proroga della carcerazione di X._____ (ormai con l'alias X._____) fino al 3 novembre 2015 con istanza presentata presso il GPC (act. GPC.1 dell'incarto 645-2015-67 [senza espressa indicazione contraria di seguito sarà sempre fatto riferimento a questo incarto]). In motivazione dell'istanza considerò fra l'altro che i tre mesi di carcerazione in vista di rinvio coatto finora pronunciati andrebbero a scadere il 3 giugno 2015, che X._____ non avrebbe collaborato all'ottenimento di documenti di viaggio validi e che occorrerebbe più tempo per procurare tali documenti, poiché dal 2015 la A._____ verificherebbe le identità unicamente in base alle impronte digitali. Ritenne del resto pure che con decreto d'accusa del 30 aprile 2015 la Procura pubblica dei Grigioni avrebbe condannato X._____ per soggiorno illegale e soggiorno illegale per negligenza ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LStr, punendolo con una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna quale pena suppletiva a quella di cui al decreto d'accusa del 25 febbraio 2015 e con una multa di CHF 600.00, sostituibile in caso di mancato pagamento con una pena privativa di libertà di 20 giorni, dichiarando entrambe le pene da eseguire (allegato 8 dell'UMDC GR). Inoltre il 5 maggio 2015 l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni (in seguito: UEG GR), penitenziario Sennhof, avrebbe emanato un decreto disciplinare nei confronti di X._____ per danneggiamento, punendolo con quattro giorni di arresto per il suo comportamento minaccioso e per aver frantumato un lavandino (allegato 10 dell'UMDC GR). Il 12 maggio 2015 infine l'UMDC GR avrebbe interrogato X._____ in vista della richiesta di proroga della carcerazione in lingua italiana (vedi il verbale steso in tedesco, allegato 11 dell'UMDC GR) e questi avrebbe categoricamente rifiutato di tornare nel paese d'origine o di collaborare ai passi necessari per permettere un rimpatrio.

pagina 5 — 14 D. Con decreto del 26 maggio 2015 il GPC nominò MLaw Anja Züger quale patrocinatrice d'ufficio di X._____ (act. GPC.2), citandola all'udienza prevista per il 27 maggio 2015 (act. GPC.3 e GPC.4), indicando che l'udienza sarebbe condotta in italiano. MLaw Anja Züger però si rivolse al GPC con scritto consegnato il 27 maggio 2015 con il quale affermò di non padroneggiare l'italiano, di non aver potuto organizzare un interprete e perciò di non poter assumere il mandato (act. GPC.5). Con nuovo decreto del 27 maggio 2015 il GPC nominò quindi l'avv. Jean- Pierre Menge quale patrocinatore d'ufficio e convocò le parti all'udienza prevista per il 1° giugno 2015 (act. GPC.6 e GPC.7). Nella citazione precisò che l'udienza sarebbe condotta in italiano o francese. E. Il 1° giugno 2015, previa udienza, il GPC ha emanato il decreto redatto in tedesco con il seguente dispositivo: "1. Der vom Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden verfügten Verlängerung der Ausschaffungshaft wird bis zum 2. November 2015 zugestimmt. 2.a) X._____ hat die Verfahrenskosten in Höhe von CHF 500.00 zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung erfüllt sind, gehen diese Kosten – unter dem Vorbehalt der Rückforderung – zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. b) Die Kosten des amtlichen Rechtsbeistandes in Höhe von CHF 540.00 gehen zu Lasten von X._____. Sie werden – unter dem Vorbehalt der Rückerstattungspflicht – vom Kanton Graubünden getragen und aus der Gerichtskasse bezahlt. 3. X._____ kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AuG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 4. [Indicazione dei mezzi di ricorso] 5. [Comunicazione orale del decreto] 6. [Comunicazione scritta del decreto]" Nel verbale dell'udienza di tale data è stato precisato che non l'intera udienza sarebbe condotta in italiano e che il patrocinatore d'ufficio sarebbe pregato a intervenire se pretende una traduzione. È stata verbalizzata fra l'altro pure l'argomentazione del menzionato patrocinatore d'ufficio che ha fatto valere che non sarebbe sensato rimpatriare X._____ se poi questi avrebbe il diritto di rientrare in Svizzera in base al diritto di ricongiungimento familiare (art. 8 CEDU), poiché sarebbe in corso una procedura di preparazione di matrimonio.

pagina 6 — 14 Per ciò che attiene invece alla motivazione della proroga della carcerazione, il GPC ha ritenuto che i motivi di carcerazione sarebbero tuttora dati. Egli ha perciò rinviato alle considerazioni di cui al decreto del 6 marzo 2015. Per il resto ha sostenuto che con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale la carcerazione in vista di rinvio coatto potrebbe essere prorogata se vi sono ostacoli particolari all'esecuzione dell'allontanamento o di espulsione (art. 79 cpv. 2 LStr). Dagli atti non risulterebbe nessuna procedura di preparazione di matrimonio, né tantomeno sarebbero documentate la gravidanza della ragazza di X._____ o la sua paternità, cosicché non risulterebbe un diritto al ricongiungimento in base all'art. 8 CEDU. In ogni caso egli confermerebbe ancora di non voler ritornare in A._____. Egli rifiuterebbe anche di apprestarsi a procurare i documenti d'identità necessari, il che dimostrerebbe la sua mancanza di disponibilità alla cooperazione. L'UMDC GR avrebbe rispettato sufficientemente il principio di celerità, non avendo influenza sulla procedura di verifica d'identità da parte delle autorità A._____. Un rimpatrio sarebbe comunque possibile, essendo appunto in corso una tale procedura ed essendovi un accordo internazionale in materia. In considerazione di tutti gli elementi sarebbe giustificata la proroga pronunciata. F. Con scritto dell'8 giugno 2015 X._____ ha interposto ricorso [recte: reclamo] contro detto decreto del GPC (act. A.1), chiedendo quanto segue: "- che il ricorso venga accolto - che tutte le corrispondenze future siano in lingua italiana - che le eventuali osservazioni delle autorità al mio ricorso siano anche essi in lingua italiana - che le spese giudiziarie nonché procedurali siano a carico dello stato e/o delle autorità - la scarcerazione per congiungimento famigliare, con Y._____, nonché i miei in Italia" G. Invitati a presentare osservazioni in merito al reclamo con decreto del 12 giugno 2015 (act. D.1), il GPC ha espressamente rinunciato (cfr. act. E.1) e l'UMDC GR ha trasmesso la sua presa di posizione il 18 giugno 2015 (act. A.2), spedita per conoscenza a X._____ il 19 giugno 2015 (act. D.2). H. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi

pagina 7 — 14 1. Nel Cantone dei Grigioni una decisione di proroga della carcerazione in vista del rinvio coatto emanata dal GPC è impugnabile con ricorso al Tribunale cantonale in base all'art. 21a cpv. 1 della Legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo del 10 dicembre 2008 (LAdLSA; CSC 618.100). Per la procedura fanno stato per analogia le disposizioni concernenti il ricorso di diritto penale (art. 21a cpv. 2 LAdLSA). Il testo legislativo italiano è poco preciso a questo riguardo, poiché è chiaramente inteso (solo) il reclamo ai sensi degli artt. 393 segg. CPP (vedi il testo tedesco). Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il reclamo va presentato e motivato per scritto entro dieci giorni dalla notificazione della decisione da impugnare. Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie il reclamante ha presentato il suo reclamo entro il termine legale ed è manifestamente legittimato a ricorrere. La Seconda Camera penale, competente in materia, può di conseguenza senz'altro entrare nel merito del reclamo. 2. L'art. 8 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2006 (LCLing; CSC 492.100) dispone che nelle loro memorie e istanze destinate ai tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta (cpv. 1), ossia il tedesco, il romancio o l'italiano. La lingua della procedura si conforma invece di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta (cpv. 2). Quali tribunali cantonali valgono il Tribunale cantonale, il Tribunale amministrativo e – appunto – anche il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). 2.1. Nel caso in rassegna si costata innanzitutto che il reclamante pare comprendere poco il tedesco o comunque capire considerevolmente meglio l'italiano e il francese che il tedesco, come risulta fra l'altro dal reclamo, nel quale il reclamante chiede espressamente che l'intera corrispondenza e gli atti futuri siano in italiano. La lingua di procedura dinanzi all'UMDC GR e il GPC sembra tuttavia essere stata il tedesco, benché alcuni atti procedurali siano stati eseguiti rispettivamente tradotti in italiano o in francese. Si rileva difatti che il primo decreto del GPC, con il quale era stata decisa la carcerazione in vista di rinvio coatto, è stato redatto in tedesco con l'indicazione che esso sarebbe stato preparato in lingua francese e che l'udienza sarebbe stata tenuta in italiano. Il secondo decreto del GPC (quello di proroga di detta carcerazione) è stato redatto anch'esso in

pagina 8 — 14 tedesco con l'indicazione che l'udienza sarebbe stata condotta in italiano, ma senza segnalare alcuna traduzione del decreto stesso. Agli atti poi non figura nulla in lingua diversa che il tedesco, ossia non vi sono tracce di traduzioni scritte. Pare dunque che il GPC abbia disposto il tedesco come lingua di procedura e steso i verbali in tale lingua conformemente a quanto previsto dall'art. 78 cpv. 2 CPP. 2.2. Il reclamante è stato d'accordo con il modo di procedere dell'autorità precedente, anche perché in quella sede era rappresentato dall'avv. Jean-Pierre Menge quale patrocinatore d'ufficio. Considerato poi che la Seconda Camera penale può esaminare il reclamo con piena cognizione di causa e rivedere integralmente la decisione impugnata (vedi consid. seguente), non si impone statuire sulla questione di lingua dinanzi all'autorità precedente. È comunque chiaro che gli atti procedurali di prima istanza sono stati perlomeno parzialmente tradotti in italiano. Ora, se il reclamante dichiara di capire meglio l'italiano e chiede nel senso che la procedura dinanzi a questa Corte sia condotta in italiano, non vi è motivo per non accogliere la richiesta di stendere almeno questa ordinanza in lingua italiana. In tal senso è senza dubbio giustificato un cambio eccezionale della lingua procedurale, considerando innanzitutto che il reclamante non è più patrocinato da un avvocato (cfr. l'art. 67 cpv. 2 CPP). Si tiene infine a precisare che l'invito spedito alle autorità a presentare osservazioni in merito al reclamo è stato fatto in tedesco siccome le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta (art. 8 cpv. 1 LCLing) e un cambio della lingua di procedura già in quella fase avrebbe causato maggiore ritardo nel trattare il reclamo, poiché finora la procedura è stata condotta (e gli atti sono stati redatti) prevalentemente in tedesco. 3. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Con questo il reclamo costituisce un mezzo di ricorso ordinario, di ampia portata, in quanto la giurisdizione di reclamo dispone di pieno potere cognitivo, potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto. È inoltre un mezzo di ricorso con effetto devolutivo completo che permette in principio di invocare tutti i vizi della decisione impugnata (vedi fra tanti MAURO MINI, in Commentario al Codice svizzero di procedura penale, Zurigo/San Gallo 2010, n. 32 ad art. 393 CPP).

pagina 9 — 14 4. Dinanzi al GPC il reclamante era patrocinato d'ufficio dall'avv. Jean-Pierre Menge, avendo formulato una simile richiesta (vedi allegato 11 dell'UMDC GR nell'incarto 645-2015-67 del GPC). In questa sede egli non ha invece presentato una tale richiesta, bensì ha scritto lui stesso il reclamo. Secondo la dottrina (vedi NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014, n. 9 segg. ad art. 132 CPP) e la prassi della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale, ricorrere da soli senza essere assistito da un avvocato è di principio ammissibile (vedi i decreti SK2 13 14 pag. 3 e SK2 13 16 pagg. 3 seg.). Difatti non vi è nessun obbligo assoluto di essere rappresentati da un avvocato in procedure penali, eccezione fatta di casi previsti dalla legge (cfr. gli artt. 130 segg. CPP) qui non entranti in rassegna. Di conseguenza anche sotto quest'aspetto il suo reclamo è ricevibile in ordine e non si impone indugiare oltre in merito. Poco importa quindi per quale motivo l'avv. Jean-Pierre Menge non sia più incaricato del patrocinio, sebbene già dal contenuto del reclamo se ne evinca vagamente i motivi. 5. Nel primo decreto del GPC del 6 marzo 2015 (incarto 645-2015-36) è stato spiegato in dettaglio perché è giustificata la carcerazione in vista di rinvio coatto. Le considerazioni convincono. Difatti ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. b della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può incarcerare il richiedente fra l'altro se: (cifra 1) sono dati i motivi giusta l'art. 75 cpv. 1 lett. a, b, c, f, g, h o 1bis, (cifra 3) indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art. 90 e l'art. 8 cpv. 1 lett. a o cpv. 4 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) o (cifra 4) il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità. Le cifre 3 e 4 insieme creano il motivo del pericolo di scomparsa del richiedente (cfr. TARKAN GÖKSU, in Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berna 2010, n. 11 segg. ad art. 76 LStr; e ANDREAS ZÜND, in Kommentar Migrationsrecht, 3a ed., Zurigo 2012, n. 6 ad art. 76 LStr, entrambi con numerosi rinvii alla prassi). Secondo l'art. 75 cpv. 1 LStr poi è prevista fra l'altro la carcerazione preliminare se il richiedente è stato condannato per un crimine (lett. h). Riferendosi al caso in giudizio, X._____ ha richiesto due volte l'asilo in Svizzera. Nessuna delle due richieste è stata accolta. Durante la procedura d'asilo ha abbandonato il territorio che gli è stato assegnato ed è sparito senza lasciare

pagina 10 — 14 notizie. Conseguentemente è stato pronunciato l'allontanamento nei suoi confronti. Contro di esso X._____ ha sollevato ricorso al Tribunale amministrativo federale, ma senza successo. Ciò significa che si trova in Svizzera senza titolo di soggiorno valido, cosicché la Procura pubblica dei Grigioni l'ha punito per tale reato. Inoltre il richiedente è anche stato condannato definitivamente per due crimini e non si è tenuto a disposizione delle autorità. Di conseguenza erano dati addirittura diversi motivi di carcerazione in vista di rinvio coatto ai sensi della legislazione elvetica (vedi fra l'altro l'art. 75 cpv. 1 lett. b e h LStr in unione con l'art. 76 cpv. 1 lett. b cifre 1, 3 e 4 LStr). Per il resto può essere rinviato alla motivazione corretta del decreto del 6 marzo 2015. 6. Con il secondo decreto del 1° giugno 2015 (incarto 645-2015-67), qui impugnato, il GPC ha prorogato detta carcerazione in base all'art. 79 cpv. 2 LStr, considerando innanzitutto che i motivi di carcerazione sarebbero tuttora dati e che l'UMDC GR avrebbe fatto il possibile per portare avanti la procedura di rinvio coatto al più presto, ma che essa si protrarrebbe a causa della procedura A._____ d'identificazione. Inoltre la durata della carcerazione sarebbe ancora adeguata, viste le circostanze. Anche queste considerazioni del GPC convincono la Seconda Camera penale. I motivi per la carcerazione sussistono tutt'oggi e le difficoltà incontrate nella procedura di rinvio coatto sono parzialmente imputabili al reclamante, non essendo questi disposto a mettersi in contatto con i suoi famigliari o le autorità competenti in A._____ per ottenere dei nuovi documenti e non volendo assolutamente lasciare il paese. In tal senso le condizioni di cui all'art. 79 cpv. 2 lett. a e anche b LStr sono chiaramente soddisfatte. Come sarà dimostrato di seguito, poi, il reclamante non avanza argomenti concreti che invaliderebbero tale conclusione. 7. In essenza il reclamante fa valere che dieci giorni dopo la sua carcerazione avrebbe dovuto sposarsi con B._____ che sarebbe incinta. Come lui stesso, l'intera famiglia sarebbe rimasta scioccata dal suo arresto da parte della Polizia cantonale dei Grigioni e avrebbe dunque scritto una lettera importante in suo sostegno (vedi act. B.2). Questa lettera dimostrerebbe come le autorità gli rovinerebbero la vita, nonostante esse sarebbero al corrente della sua situazione. Lui poi sarebbe di tenera età e avrebbe fatto domanda d'asilo perché nel suo paese, la A._____, tutta la sua famiglia sarebbe stata in pericolo. Sarebbe incredulo e perplesso difronte all'agire delle autorità nei suoi confronti e prega di

pagina 11 — 14 avere riguardo al suo caso. Dichiara inoltre nel senso di non essere mai stato avvisato formalmente di lasciare il territorio e di chiedere giustizia, ridandogli i suoi diritti di cui sarebbe stato privato brutalmente e crudelmente, in particolare il fondare una famiglia. 7.1. Il reclamo è scritto in tono molto emozionale, il che è comprensibile nella situazione in cui si trova il reclamante. Tuttavia va ribadito che la decisione con la quale fu respinta la domanda d'asilo è ormai definitiva da tempo. L'UFM ha comunicato la sua decisione il 14 novembre 2014, pronunciando l'allontanamento. Ha concesso un termine a X._____ fino al 9 gennaio 2015 per lasciare la Svizzera, altrimenti sarebbe incarcerato in vista del rinvio coatto. Il Tribunale amministrativo federale non è entrato nel merito del ricorso sollevato contro quella decisione. In altre parole, X._____ ha avuto la possibilità di esprimersi diverse volte e difronte a diverse autorità – anche giudiziarie – sulla sua domanda d'asilo. Se essa è stata respinta in modo definitivo, non vi è più spazio per riconsiderarla in questa sede. Indipendentemente dalla sua asserita relazione prematrimoniale con la sua ragazza a suo dire incinta, egli non è più autorizzato a rimanere in Svizzera. 7.2. Come si è visto dagli atti, egli è stato informato più volte sul suo obbligo di lasciare il paese. In ogni occasione però lui ha dichiarato di non essere disposto a partire, il che significa che deve necessariamente aver avuto la possibilità di esprimersi. Inoltre l'UMDC GR ha ricordato a ragione che in base all'art. 8 cpv. 3 LAsi il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali nel corso del procedimento e deve comunicare immediatamente alle autorità cantonali competenti il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. I richiedenti poi sarebbero informati durante le diverse audizioni che ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAsi una notificazione o comunicazione all'ultimo indirizzo del richiedente conosciuto dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni, anche se il richiedente ne ha conoscenza soltanto più tardi o se l'invio ritorna all'autorità mittente come non recapitabile. In poche parole, spetta al richiedente provvedere a che le comunicazioni che lo riguardano siano fatte all'indirizzo corretto, cosicché egli ne possa effettivamente prendere conoscenza e semmai reagire adeguatamente. Se non lo fa, le comunicazioni sono reputate notificate sufficientemente e la procedura prende il suo seguito.

pagina 12 — 14 Nella fattispecie l'UMDC GR sostiene che il reclamante sarebbe sparito dall'alloggio collettivo senza lasciare il nuovo indirizzo e avrebbe dovuto essere dichiarato scomparso in data 21 ottobre 2014. La SEM avrebbe dunque spedito la sua decisione all'ultimo indirizzo conosciuto. La busta non sarebbe stata presa in consegna. Ciò sarebbe poi stato comunicato alla ragazza del richiedente (qui reclamante) all'inizio di gennaio 2015 quando essa si è messa in contatto con le autorità di migrazione. Questa descrizione dei fatti è documentata dagli atti, cioè va reputata esatta. In altre parole questo significa che il reclamante ha avuto sufficienti possibilità di esprimersi sulla sua (seconda) domanda d'asilo e se non l'ha fatto, ciò è imputabile solo ed esclusivamente a lui. I suoi diritti sono stati pienamente rispettati così come previsti dalla legislazione elvetica e internazionale. Riassumendo, dunque, non può essere dato seguito alla censura di non essere stato sentito. 7.3. Per quanto riguarda l'asserito matrimonio imminente, si costata che – come ha affermato correttamente l'UMDC GR – non vi sono documenti agli atti che provino che sarebbe stata aperta una procedura di preparazione di matrimonio. È un principio generale di diritto che chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (art. 8 CC). Il reclamante invece non ne ha mai presentata alcuna, nemmeno in sede di reclamo dinanzi a questa Corte. Inoltre l'Ufficio dello stato civile Landquart, autorità competente in materia, ha confermato più volte che le condizioni per un matrimonio fra X._____ e B._____ non sono adempiute e ciò per più motivi (cfr. fra l'altro l'act. C.1). Innanzitutto una procedura di preparazione di matrimonio può essere aperta soltanto se vi sono dei documenti d'identità validi di tutti e due i futuri coniugi. Poi occorre che entrambi abbiano un titolo di soggiorno valido. È evidente che nella fattispecie ambedue i presupposti non sono adempiuti. Difatti X._____ non dispone di un documento d'identità originale ma solo di una copia – motivo per cui è appunto in corso una procedura d'accertamento dell'identità in A._____ – e dal 9 gennaio 2015 si trova in Svizzera senza permesso, poiché è stata respinta la sua domanda d'asilo ed è stato pronunciato l'allontanamento. Di conseguenza è chiaro che pure quest'argomento del reclamante non regge. Il reclamante non è comunque autorizzato a restare in Svizzera solo in vista di un possibile futuro matrimonio ipotetico. 8. Per questi motivi il reclamo si rivela infondato e va integralmente respinto. La proroga della carcerazione in vista di rinvio coatto fino al 2 novembre 2015 va

pagina 13 — 14 confermata, essendo questa misura adeguata alle circostanze e corretta dal punto di vista legale. 9. Infine il reclamante pare aver fatto, nel senso, pure una richiesta di gratuito patrocinio per questa sede, chiedendo che le spese procedurali vadano a carico del Cantone dei Grigioni. Vista la chiara infondatezza del reclamo, oltre a quello va respinta anche la richiesta di gratuito patrocinio, il reclamo apparendo fin dall'inizio privo di probabilità di successo. Le spese vanno dunque poste a carico del reclamante stesso e non prese a carico del Cantone dei Grigioni. Esse sono fissate d'ufficio nella decisione finale (art. 421 cpv. 1 CPP). Nell'occorrenza in vista della situazione finanziaria del reclamante e degli altri elementi del caso si giustifica prelevare un emolumento minimo di CHF 1'000.00 (vedi l'art. 8 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 [OECP; CSC 350.210]).

pagina 14 — 14 III. La Seconda Camera penale ordina: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese procedurali di CHF 1'000.00 vanno a carico del reclamante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: