Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 29 settembre 2009 Comunicata per iscritto il: SK2 09 35 Decisione II. Camera penale Presidenza Bochsler Giudici Hubert e Schlenker Attuario Crameri Visto il ricorso penale di X., querelante e ricorrente, contro il decreto di abbandono del Presidente del Circolo di Roveredo del 7 agosto 2009, comunicato il 7 agosto 2009, in re contro Y., querelato e resistente, concernente vie di fatto è risultato:
pagina 2 — 7 I. Fattispecie A. Il 27 aprile 2009 X. ha sporto querela penale per lesioni personali contro Y. al Posto di Roveredo della Polizia cantonale. Interrogato dalla polizia, X. ha deposto per sommi capi che lo stesso giorno, a D., sul piazzale dinanzi alla filiale della E., dopo un diverbio con Y., era stato da questi aggredito. Segnatamente il querelato, alle spalle, gli aveva sferrato un pugno alla tempia sinistra. Caduto per terra privo di sensi per alcuni secondi, l’aggressore l’aveva colpito probabilmente con dei calci contro la parte sinistra del torace. Ripresosi, il querelante aveva poi dato un pugno al querelato sotto l’occhio destro, dopodiché era stato da questi bloccato e nuovamente colpito con dei pugni al torace (atto 5, pag. 3). Y. ha completamente contestato queste deposizioni. A suo dire dopo il diverbio X. s’era a lui avvicinato, sicché per sicurezza gli aveva fatto cenno con la mano di tenersi lontano. In questo momento il querelante s’era diretto verso l’entrata della E. urlando “polizia, polizia”, per poi allontanarsi verso la porta degli appartamenti sopra il F., ove era scivolato e caduto per terra. Stando sempre al querelato, in seguito era stato avvisato dal dott. med. A., avendo quest’ultimo appreso dal querelante che lui (Y.) era nel suo mirino (atto 10, pagg. 1 e 2). Oltre al querelante ed al querelato la polizia ha escusso B. quale informatrice. Essa ha dichiarato che la mattina del 27 aprile 2009 stava lavorando nell’G. di C., che non aveva visto o sentito nulla, che non era quindi in grado di dare informazioni e che pure il suo datore di lavoro non aveva visto nulla. Conformemente al certificato medico del 6 maggio 2009 il dott. A. ha costatato diverse lesioni, fra cui una distorsione del mignolo sinistro del querelante. B. Trasmessi il 18 giugno 2009 gli atti con un rapporto criminale alla Procura pubblica dei Grigioni, con decisione di competenza del 29 giugno 2009 essa ha ritenuto che fosse da considerare la fattispecie dell’art. 126 CP (vie di fatto), per la cui persecuzione era competente il Presidente del Circolo di Roveredo nella procedura di mandato penale. Evidentemente questa decisione di competenza è stata recapitata all’autorità di circolo il 13 luglio 2009 (vedi la conferma di ricevuta sulla stessa, atto 1). Con scritto del 2 luglio 2009 l’Ufficio cantonale di consulenza per l’aiuto alle vittime s’è rivolto all’Ufficio del Circolo di Roveredo comunicandogli d’aver saputo dalla Procura pubblica che la causa X. contro Y. era ivi pendente e d’aver ricevuto dal querelante ancora attuali certificati medici, che erano da sottoporre al Presidente di circolo. Questo scritto porta la conferma di ricevuta del 3 luglio 2009 ed è quindi
pagina 3 — 7 stato recapitato all’organo di circolo prima della decisione di competenza della Procura pubblica. Stando ai suddetti certificati medici - del 15 e 25 giugno 2009 - il mignolo sinistro non è semplicemente distorto, ma fratturato. Per quanto si può desumere dagli atti a tal riguardo il Presidente di circolo non ha fatto delle indagini. C. Con decreto del 7 agosto 2009, comunicato lo stesso giorno, il giudice di circolo ha abbandonato il procedimento penale per vie di fatto contro il querelato. A motivo ha in sostanza addotto che le deposizioni dei protagonisti erano contraddittorie, che facevano difetto delle prove testimoniali per l’una o l’altra versione dei fatti e che gli accertati riscontri medici potevano essere spiegati anche in altro modo da quello preteso dal querelante. Quanto ai certificati medici è accennato unicamente nella fattispecie alla cifra 1 cpv. 2. Menzionati sono qui solo due certificati - quelli del 29 aprile e del 5 maggio 2009 - non però quelli del 15 e 25 giugno 2009, forniti successivamente dall’Ufficio cantonale di consulenza per l’aiuto alle vittime. D. L’11 agosto 2009 X. è insorto con opposizione (recte: ricorso) al Tribunale cantonale dei Grigioni contro il decreto d’abbandono ed ha chiesto, secondo il senso, che sia annullato. Il Presidente di circolo ha rinunciato ad una presa di posizione. II. Considerandi 1. Ai sensi dell'art. 176a LGP, che rinvia agli artt. 138 e 139 LGP, contro i decreti d'abbandono del presidente di circolo può essere proposto ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni. Giusta l'art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato ad inoltrarlo chiunque è colpito dal decreto e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica, vale a dire chi è pregiudicato nel suo reale o presunto stato giuridico (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, art. 139 n. 2.2). Il ricorso va presentato per iscritto entro 20 giorni da quando l'interessato ha avuto conoscenza della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 LGP). Esso deve contenere una richiesta ed una motivazione; mezzi di prova disponibili sono da allegare (art. 33 cpv. 1 e 2 LGA). Presunta vittima di lesioni personali, X. deve essere reputato pregiudicato conformemente all'art 139 cpv. 1 LGP e di conseguenza legittimato ad impugnare il decreto con cui è stato abbandonato il procedimento nei confronti di Y.. Da lui il ricorso è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine.
pagina 4 — 7 2. Il ricorrente fa innanzitutto valere che il “teste” C. e la sua segretaria non sono stati interrogati sui fatti (cifra 2 del ricorso). Sennonché la sua censura è infondata. Il 30 aprile 2009 la segretaria B. è stata escussa dalla polizia e dal verbale d’interrogatorio si evince che essa non ha visto l’accaduto del 27 aprile 2009, poiché stava lavorando nell’ufficio. Essa ha altresì deposto che anche C., il suo datore di lavoro, pure occupato con dei lavori, non aveva visto nulla (atto 12). 3. Infondata è anche l’eccezione secondo cui il Presidente di circolo doveva ricusarsi in questa pratica (cifra 3 del ricorso). Unicamente la circostanza che la moglie del Presidente di circolo era rappresentante del Comune politico di D. in una vertenza del ricorrente concernente assegni integrativi dinanzi al Tribunale amministrativo cantonale non è motivo di ricusa ai sensi dell’art. 42 lett. a LOG (CSC 173.000). Infatti, secondo questo disposto il giudice deve ricusarsi solo se lui e la sua coniuge partecipano al procedimento o sono danneggiati dal reato da giudicare. Questi presupposti manifestamente non sono adempiti nel concreto caso. Che poi il Presidente di circolo e sua moglie siano in altro modo interessati immediatamente all’esito del procedimento (art. 42 lett. a in fine) e che vi siano altri motivi di ricusa (art. 42 lett. b - g ) non è preteso dal ricorrente. 4. Principalmente il ricorrente critica che i certificati medici del 15 e 25 giugno 2009, successivamente forniti dall’Ufficio cantonale di consulenza per l’aiuto alle vittime, non sono stati considerati dal Presidente di circolo. A suo dire questi certificati documentano che egli ha subito una frattura del mignolo sinistro e non è stato vittima unicamente di vie di fatto, come è esposto nell’impugnato decreto d’abbandono. 4.1 Stando al certificato del 6 maggio 2009 (atto 6), che quanto al mignolo sinistro è dello stesso tenore di quelli del 29 aprile 2009 (il mignolo a sinistra era gonfio, nelle radiografie eseguite non si potevano constatare lesioni ossee, atto 7) e del 5 maggio 2009 (presentava il mignolo della mano sinistra gonfio, una radiografia non mostrava una frattura del mignolo, atto 8), il dott. A. ha costatato una distorsione del mignolo sinistro. Nei suoi certificati del 15 e 25 giugno 2009 è per contro esposto che alla fine di aprile 2009 una radiografia del mignolo sinistro non mostrava una chiara frattura, mentre che una sonografia del 13 giugno 2009 mostrava una frattura ed una radiografia di stessa data la mostrava in modo chiaro (atti 15 e 17). 4.2 Il Presidente di circolo ha ignorato questi certificati medici forniti successivamente. Intanto ciò è di rilevanza, poiché i primi certificati attestano unicamente una distorsione del mignolo sinistro, mentre che questo,
pagina 5 — 7 conformemente a quelli presentati in un secondo momento, è stato fratturato. Il giudice precedente avrebbe quindi dovuto occuparsi della questione di sapere se in queste circostanze, con riguardo al mignolo sinistro, le ipotizzate vie di fatto fossero ancora potuto essere mantenute o se piuttosto fosse entrata in considerazione una lesione semplice. Dato che con ciò egli non s’è confrontato, è rimasta senza risposta una rilevante questione giuridica, che segnatamente è d’importanza anche con riguardo alla competenza procedurale. Infatti, non reputando la frattura del mignolo via di fatto ma lesione semplice, il reato non è una contravvenzione bensì un delitto. Di conseguenza per la persecuzione il primo giudice non sarebbe stato competente. Questi non avrebbe quindi potuto agire come giudice istruttore e non avrebbe nemmeno avuto la facoltà di abbandonare il procedimento. Non è compito dell’istanza di ricorso di occuparsi di questa questione per la prima volta. Piuttosto è il Presidente di circolo, che deve confrontarsi con questo problema e secondo il risultato avviare i relativi passi necessari. Se egli conclude che contrariamente all’originaria ipotesi al posto di vie di fatto è stato leso il mignolo sinistro, ciò che una rottura dello stesso per dottrina e prassi dovrebbe essere il caso, in applicazione secondo il senso dell’art. 172 cpv. 2 LGP deve rinviare gli atti alla Procura pubblica. Non è essa d’accordo con questo rinvio, può trasmettere gli atti al Tribunale cantonale per una decisione. Dubita il giudice precedente che il reato è effettivamente una contravvenzione, deve chiedere di nuovo al Procuratore pubblico una decisione di competenza (art. 74 cpv. 2 LGP). Ma quand’anche in considerazione della rottura del mignolo, il primo giudice è convinto che si tratta di una semplice via di fatto, egli dovrebbe emanare di nuovo un decreto d’abban-dono, motivato in conformità del perpetrato reato, siccome a tal riguardo l’impu-gnato decreto d’abbandono non soddisfa le esigenze di motivazione. Ciò è però premessa affinché il danneggiato possa occuparsi in modo approfondito nella procedura di ricorso. Da quanto esposto è da concludere che in accoglimento del ricorso il querelato decreto d’abbandono va in ogni caso annullato e la causa rinviata al Presidente di circolo. Deve l’istanza precedente esaminare di nuovo il caso per quanto riguarda le questioni procedurali, i giudici cantonali non devono entrare più dettagliatamente nel merito delle ulteriori considerazioni, con cui è stato motivato l’abbandono del procedimento. Allo stesso tempo è da accennare che anche se si sosterebbe il parere del primo giudice, secondo cui una prova della reità fa assolutamente difetto, ciò non potrebbe giustificare di rinunciare al rinvio ed al nuovo esame ai sensi delle suesposte considerazioni. A questo proposito è del resto da far presente che
pagina 6 — 7 l’abbandono di un procedimento penale non può essere motivato colla massima in “dubio pro reo”. In caso di dubbio è da mettere il querelato in stato d’accusa. 5. Ai sensi dell’art. 160 cpv. 3 LGP se il ricorso è accolto, il tribunale decide sulla ripartizione delle spese fra la parte vincente, lo stato, la prima istanza e la parte soccombente. L’istanza di ricorso può aggiudicare ripetibili alla parte vincente a carico della parte soccombente, dell’istanza precedente o dello stato (art. 160 cpv. 4 LGP. Nel concreto caso le spese non possono esser accollate al resistente, poiché questi non è responsabile che il Presidente di circolo ha ignorato i certificati medici forniti successivamente, tralasciando così di chiarire che reato è in discussione, ciò che con riguardo alla competenza nel procedimento istruttorio è di rilevante importanza. In applicazione dell’art. 160 cpv. 2 LGP i costi della procedura di ricorso sono perciò addebitati all’Ufficio del Circolo di Roveredo. Per prassi al ricorrente vincente, non assistito da un avvocato, un’indennità a titolo di ripetibili non è corrisposta (decisioni della Camera di gravame del Tribunale cantonale BK 05 50 del 14 settembre 2005, 05 24 del 15 febbraio 2005 e 03 50 del 24 novembre 2003).
pagina 7 — 7 III. La II. Camera penale giudica 1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi, l’impugnato decreto d’abbandono è annullato e la causa è rinviata al Presidente del Circolo di Roveredo. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 800.-- vanno a carico dell’Ufficio del Circolo di Roveredo. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso va proposto al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: