Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 27 aprile 2005 Comunicata per iscritto il: BK 05 26/28 Decisione Camera di gravame Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert Attuario Crameri —————— Visti i gravami di A., impugnante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Cristina Keller, presso studio legale Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, nonchè di H. e I., impugnanti, rappresentati dall’avv. lic. iur. Fabrizio Visinoni, presso studio legale Lüthi & Lazzarini, Via Retica 26 7503 Samedan contro il decreto d’abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 3 gennaio 2005, comunicato il 5 gennaio 2005, in re contro B., opponente ai gravami, rappresentato dall’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, Poststrasse 43, 7002 Coira, concernente omicidio colposo ecc., è risultato:
2 A. Il 1° giugno 2003, verso le ore 02.30, sulla strada del M. a sud di N., su territorio del Comune di O., è successo un incidente della circolazione. Vittime dell’infortunio sono stati A., B., C. e D. a bordo dell’autovettura VW Golf, targata E. (I). Secondo il rapporto del Posto di Q. della Polizia cantonale del 1° giugno 2003 l’automobile, proveniente da Q., nella lunga curva a sinistra dopo il Lago di Q. s’è spostata sulla corsia di contromano, ha poi sbandato da sinistra verso destra ed è andata ad urtare colla fiancata sinistra contro il guardavia. A seguito del violento impatto A., B. e C. sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. D. è rimasto intrappolato nella vettura. A. e B. sono stati feriti, quest’ultimo gravemente. C. e D. sono rimasti uccisi sul colpo. B. 1. Il 25 giugno 2003 la Procura pubblica dei Grigioni ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo e grave violazione di norme sulla circolazione stradale contro B.. Stando a A. al momento del sinistro era B., che guidava l’automobile, mentre che questi ha deposto di non ricordare chi era allora alla guida dell’autovettura. Il dott. med. F., capo del reparto di medicina legale dell’Ospedale cantonale e regionale retico, Coira, ove era stato ricoverato B., il 7 luglio 2003, ha redatto un referto, in cui è affermato quanto segue: “Aufgrund der Verletzungen von D. und C. (soweit sie aus dem Legalinspektionsbericht ersichtlich werden) sowie aufgrund der Verletzungen von B. und lediglich einer Fotoaufnahme des gecrashten Autos kann vermutet werden, dass B. das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls gelenkt hat. Bei unserer kurzen Untersuchung von B. am 03.06.2003 um 10.30 Uhr im KSC gab B. an, er habe das Fahrzeug gelenkt. Allerdings war B. damals somnolent wie wir in unserer internen Aktennotiz festgehalten haben; wie weit er urteilsfähig in Bezug auf die Sitzpositionen war, muss offengelassen werden. Gurtspuren waren keine vorhanden.“ B. ha asserito di non ricordare d’esser stato interrogato dal medico; il 3 giugno 2003 era appena uscito dal coma e manifestamente non era in grado di rispondere a delle domande. 2. Che B. al momento dell’incidente ha condotto l’automobile, è stato testimoniato unicamente da A.. Non vi sono altre persone che hanno visto chi dei quattro protagonisti prima del sinistro s’è messo alla guida, rispettivamente era alla guida dell’autovettura. 3. Difetti tecnici, in particolare allo sterzo, ai pneumatici e al dispositivo di frenaggio della vettura sinistrata, che avrebbero potuto essere la causa dell’inci-
3 dente sono stati esclusi dall’esperto dell’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni con perizia del 16 settembre 2003. 4. Gli esperti del Servizio scientifico della Polizia cantonale hanno confrontato le fibre bianche di cotone prelevate dalla spalliera del sedile del conducente dell’autoveicolo danneggiato con le fibre della camicia bianca, che indossava B. al momento dell’incidente. Dal referto del 25 novembre 2003 si deduce che tra queste e quelle fibre non sono state costatate delle differenze. 5. Abrasioni dal parabrezza danneggiato, dal parasole e dal volante della vettura incidentata nonché un campione di sangue di B. sono stati inviati all’Istituto di medicina legale dell’Ospedale cantonale di San Gallo per l’allestimento e la comparazione di profili di DNA. La dott.ssa G., medico specialista di quest’istituto, nella sua perizia del 5 dicembre 2003 ha affermato: “Aus der Aufzeichnung der Untersuchungsergebnisse ist ersichtlich, dass an allen drei Spurenträgern ein DNA-Profil erstellt werden konnte, wobei dasjenige ab Lenkrad nicht in allen untersuchten Systemen ein Resultat lieferte. Hier ist davon auszugehen, dass sehr wenig DNA vorhanden war. Es zeigt sich jedoch, dass dieses DNA-Profil in den Systemen mit Resultaten mit den DNA-Profilen, dargestellt an den beiden anderen Spuren, übereinstimmt, so dass sich hier der Hinweis ergibt, dass die DNA, dargestellt an den drei Spurenträgern, von ein und derselben Person stammen dürfte. Wenn es sich bei der Person um die Person handelt, deren Blut für die Blutalkoholbestimmung untersucht worden ist, so müsste das an dieser Blutprobe erstellte DNA-Profil mit demjenigen, nachgewiesen an den Spuren, übereinstimmen. Da dem nicht so ist, steht fest, dass die DNA der Spuren, nicht von der gleichen Person stammt, wie die Blutprobe.“ I profili di DNA delle abrasioni dal parabrezza danneggiato, dal parasole e dal volante sono poi stati comparati con il profilo di DNA degli strisci della mucosa orale di A.. Il 30 settembre 2004 la dott.ssa G. ha redatto una seconda perizia, in cui ha asserito: “Wie bereits in unserem Gutachten vom 5. Dezember 2003 aufgeführt, war an den 3 zur Diskussion stehenden Spuren ein übereinstimmendes DNA- Profil nachgewiesen worden, das einer einzelnen Person zugeordnet werden kann. Wenn es sich bei dieser Person um die Person mit dem Wangenschleimhautabstrich (WSA) handelt, dann muss das am Vergleichs-WSA erstellte DNA-Profil vollständig mit demjenigen, nachgewiesen an den 3 Spuren übereinstimmen. Da dem so ist, ergeben sich konkrete Hinweise dafür, dass die 3 Spuren von A. stammen. Diese Annahme lässt sich biostatistisch untermauern. Basierend auf der Vorkommenshäufigkeit der in dem betreffenden DNA-Profil nachgewiesenen Einzelmerkmale in der europäiden Bevölkerung lässt sich festhalten, dass die Annahme, die DNA, nachgewiesen an den 3 Spuren, stamme von A. rund
4 3,9x1013 mal wahrscheinlicher ist als die Hypothese, die an den 3 Spuren nachgewiesene DNA stamme von einer bisher unbekannten, mit A. nicht verwandten Person. Da laut Angaben der WSA von A. stammt, kann das oben Aufgeführte auf ihn übertragen werden.“ C. Con decreto del 3 gennaio 2005, comunicato il 5 gennaio 2005, la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale per omicidio colposo e grave violazione di norme sulla circolazione stradale. A motivo ha in sostanza addotto che segnatamente in base ai profili di DNA non era stata fornita la prova che al momento dell’incidente B. aveva condotto la vettura. D. Il 26 gennaio 2005 rispettivamente il 1° febbraio 2005 A. nonché H. e I. hanno inoltrato gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni. A. ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che il decreto d’abbandono sia annullato e che alla Procura pubblica sia ordinata la riapertura della procedura e l’emanazione del decreto d’accusa. H. e I. hanno postulato, pure con protesta di spese e ripetibili, l’annullamento del decreto d’abbandono e la riapertura del procedimento. La Procura pubblica ha rinunciato a fare delle osservazioni. B. ha proposto che il gravame di A. sia respinto in quanto sia ricevibile e che quello di H. e I. sia respinto. La Camera di gravame considera : 1. Ai sensi dell’art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può essere proposto contro i decreti e le decisioni del Procuratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati (decreti di rifiuto e d’abbandono). Giusta l’art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato a proporlo chiunque è colpito dal decreto impugnato e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente il danneggiato può presentare gravame contro decreti di rifiuto e d’abbandono (art. 81 e 82 LGP). Il gravame dev’essere motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione del decreto impugnato (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Danneggiato e di conseguenza legittimato a proporre gravame è, per costante dottrina, chi ha subito direttamente un pregiudizio ideale o materiale da un atto punibile. Danneggiato ai sensi del diritto processuale penale è quindi la vittima,
5 vale a dire il soggetto giuridico del diritto, protetto dall’ordinamento penale, contro cui è rivolto il reato. Per costante prassi della Camera di gravame anche gli eredi della persona direttamente danneggiata sono legittimati a proporre gravame (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, n. 3.1 all’art. 139 LGP). Senza dubbio nei confronti di A., che è direttamente danneggiato, nonché di H. e I., che sono i genitori di C., che è morto nell’incidente, le premesse della legittimazione testè esposte sono adempite. I gravami sono poi stati inoltrati tempestivamente e nella dovuta forma, per cui sono ricevibili in ordine. 2. Prescindendo da eccezioni che nel concreto caso non si sono verificate, il gravame è di pura natura cassatoria (PTC 1999 no. 36). Nell’ambito della procedura di gravame che serve alla correzione di atti istruttori viziati non è ammissibile, come pretende A., ordinare alla Procura pubblica di emettere un decreto d’accusa. La Camera di gravame può unicamente vagliare se oggettivamente e soggettivamente sono o non sono adempite le premesse per il rilascio di un decreto d’abbandono. È la fattispecie da giudicare insufficiente e non sono reperibili mezzi di prova, che possibilmente potrebbero modificarla, il gravame dev’essere respinto e il decreto d’abbandono protetto. Nel caso contrario il gravame va accolto, il decreto d’abbandono annullato e la causa rinviata all’istanza precedente per il completamento dell’istruttoria e una nuova decisione, sia questa un decreto d’accusa o d’abbandono (Padrutt, op. cit., n. 2.1 all’art. 138 LGP). 3. Contro decisioni di gravame può esser proposto gravame per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame (Padrutt, op. cit., pag. 349 seg.). Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato (PTC 1995 no. 45). Le premesse per l'abbandono dell'indagine sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può esser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del
6 risultato dell'indagine sotto due aspetti. Da una parte devono essere fornite e valutate le prove, in altre parole devono esserci delle prove e va esaminata la loro attendibilità. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se mancano le prove o se una valutazione complessiva delle stesse porta alla sostenibile conclusione che una condanna è improbabile, che quindi l'indiziato sarebbe assolto. Dall'altra parte l'abbandono premette forzatamente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più esser visibili dei mezzi di prova, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, op. cit., cifra 3.3 all'art. 82). 4. a) La Procura pubblica ha abbandonato l’inchiesta penale basandosi principalmente sui risultati delle perizie dell’Istituto di medicina legale dell’Ospedale cantonale di San Gallo (atti 4.24, 4.27). Assodato che i profili di DNA delle abrasioni dal parabrezza danneggiato, dal parasole e dal volante sono da attribuire alla stessa persona, ma non corrispondono al profilo di DNA del campione di sangue prelevato a B., ha inferito che poteva essere escluso che al momento del sinistro quest’ultimo era alla guida dell’automobile incidentata. b) Questa conclusione è messa in dubbio dagli impugnanti. Essi fanno valere che le abrasioni dal parabrezza danneggiato, dal parasole e dal volante dell’autovettura sinistrata sono state prelevate oltre una settimana dopo l’incidente, sicchè delle importanti tracce sarebbero state cancellate. Senonchè proprio questo dubbio, da cui essi muovono è manifestamente infondato, poiché è inimmaginabile che sia stato tolto unicamente il DNA di B. e non anche quello di A.. Che il DNA prelevato dal volante non abbia dato dei risultati in tutti i sistemi non è d’attribuire alla circostanza, presunta dagli impugnanti, che dal volante è stato tolto del DNA, ma, come è stato accertato dalla dott.ssa G., al fatto che sul volante c’era meno DNA di A. che sul parabrezza e sul parasole (atto 4.24). Che segnatamente sul parabrezza danneggiato v’era più DNA è plausibile, poiché contro di esso A. è andato a sbattere la testa. c) Gli impugnanti reputano errata l’ipotesi fatta dal Servizio scientifico della Polizia cantonale secondo cui il parabrezza danneggiato mostrerebbe la figura di un colpo di testa del conducente non allacciato con la cintura di sicurezza in una collisione frontale (atto 4.29). Dato che nella fattispecie in esame non c’è stata nessuna collisione frontale, bensì una sola fortissima collisione laterale sinistra, a loro dire, l’ipotesi sta in aperto contrasto col risultato ottenuto dall’allestimento dei profili di DNA. La Procura pubblica non avrebbe quindi potuto metterla alla base del decreto d’abbandono. Gli impugnanti misconoscono che il Servizio scientifico della
7 Polizia cantonale non ha fornito una prova, bensì un’ipotesi, che manifestamente non esclude che anche in una collisione laterale sinistra il conducente possa andare a sbattere la testa contro la parte sinistra del parabrezza. Che ciò non sia possibile è stato preteso, ma non provato dagli impugnanti. Contrariamente a quanto essi sostengono, il conducente non è stato protetto dall’airbag. Dall’impatto l’airbag incorporato nel volante non è stato attivato (atti 4.1, pag. 6, 4.30). d) La Procura pubblica ha a giusta ragione inferito che dalle fibre bianche di cotone prelevate dalla spalliera del sedile del conducente non poteva essere dedotto che B. aveva condotto la vettura. Anche se tra queste fibre e quelle della camicia che indossava B. al momento dell’incidente non sono state costatate delle differenze non può essere escluso che siano state lasciate da altre persone che indossavano pure delle camicie di cotone bianco (atti 4.22 e 4.31). e) All’organo inquirente è rimproverato d’aver ignorato che stando alla testimonianza di A. al momento del sinistro B. era alla guida dell’automobile (atti 5.1, 5.6), che il 3 giugno 2003 questa circostanza era stata confermata da B. (atto 4.17, pag. 3), che secondo il rapporto medico poteva essere presunto che questi aveva condotto l’autovettura (atto 4.17, pag. 3), che la Polizia cantonale aveva indicato B. quale conducente (atto 4.16) e che J. aveva testimoniato d’averlo sentito affermare che avrebbe guidato lui la macchina (atto 5.9). Quanto alla testimonianza di A. è da rilevare che essa va valutata con estremo riserbo, poiché egli ha un importante interesse all’esito della procedura. Da sola la sua testimonianza non può fornire la prova della controversa contingenza di fatto. Del pari dicasi degli indizi, che invero sono di peso. Tuttavia gli impugnanti stessi riconoscono che in base al rapporto medico sussistono dei dubbi quanto alla capacità di discernimento di B., che quando s’è espresso era appena uscito dal coma. Che questo stato delle cose possa essere sovvertito coll’interrogatorio dei soccorritori, come pretendono gli impugnanti, manifestamente può essere escluso, poiché B. al momento dell’incidente è entrato in coma. Inoltre deve essere accennato che questa pretesa autoaccusa non trova riscontro nelle perizie dell’Istituto di medicina legale. Per ciò che concerne il rapporto medico e quello della Polizia cantonale nonché la testimonianza di J. gli impugnanti asseverano che essi avrebbero dovuto fungere da spunti per approfondimenti istruttori, quali l’interrogatorio di ulteriori persone, l’esame del lato sinistro dell’abitacolo e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. f) Dalla Procura pubblica sono stati interrogati K., L. e J.. Nessuno di questi testi ha confermato ciò che ha preteso A., ossia che B. aveva in mano le
8 chiavi della vettura quando è uscito dal ristorante (atti 5.7, 5.8 e 5.9). Che altre persone con cui B. non s’è intrattenuto possano confermare questa circostanza o addirittura portare nuovi aspetti, manifestamente dev’essere escluso. La richiesta di interrogare altre persone si rivela quindi infondata. g) Gli impugnanti non spiegano che esame al lato sinistro dell’abitacolo è stato omesso dalla Procura pubblica. Essi si limitano a scrivere: “Rilievi al lato sinistro dell’abitacolo sono tuttora possibili e devono senza dubbio essere eseguiti al fine di ottenere elementi indispensabili per la conclusione. Essi devono poi essere posti in un contesto peritale che faccia luce sulle forze sprigionate dall’urto e ipotizzi la dinamica dello spostamento dei passeggeri e la loro posizione”. Con tutta probabilità a causa del violento impatto i vetri dei finestrini laterali a sinistra sono andati in frantumi prima della defenestrazione di A., B. e C., sicchè da essi non è stato possibile prelevare del materiale per l’allestimento di profili di DNA. Che altre prove dal lato sinistro dell’abitacolo avrebbero potuto essere assunte non è dato di sapere e non è ravvisabile. Una perizia che ipotizzi la dinamica dello spostamento dei passeggeri e la loro posizione è poi inutile, poichè segnatamente per quanto riguarda la posizione dei passeggeri al momento dell’incidente non devono essere fornite delle ipotesi, ma delle precise prove formali. h) Gli impugnanti adducono infine che indispensabile è una perizia tecnica, che sulla scorta delle posizioni finali dei quattro passeggeri nonchè dei danni all’automobile ed al guardavia accerti le posizioni che avevano i passeggeri al momento dell’incidente. Ora, nel concreto caso la Procura pubblica ha ordinato due perizie e di massima un’ulteriore perizia è ordinata unicamente se la Camera di gravame ha motivo di dubitare della fondatezza e della completezza delle precedenti perizie. Come è stato esposto da queste è risultato che sul parabrezza danneggiato, sul parasole e sul volante dell’autovettura sinistrata non è stato trovato DNA di B., ma unicamente di A., sicchè è stato escluso che quello al momento del sinistro ha condotto la vettura. Queste perizie appaiono precise e complete; dagli svolgimenti degli impugnanti non sono state invalidate. Di conseguenza la richiesta di un ulteriore perizia non può esser presa in considerazione. 5. In simili circostanze l’impugnato decreto d’abbandono dev’essere protetto. Di conseguenza il gravame di A. va respinto nella misura in cui è ricevibile, mentre che quello di H. e I. va respinto.
9 6. L’esito di questa procedura ha per conseguenza che i costi della stessa vanno per metà a carico di A. e per metà, in solido, a carico di H. e I. (art. 160 cpv. 1 LGP).
10 La Camera di gravame decide : 1. In quanto ricevibile il gravame di A. è respinto. 2. Il gravame di H. e I. è respinto. 3. I costi della procedura di gravame di fr. 800.-- vanno per metà a carico di A. e per metà, in solido, a carico di H. nonchè I.. 4. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario