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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 12.02.2003 BK 2003 4

12. Februar 2003·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·2,761 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

reati contro l'onore | StA Einstellungsverfügung

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun Rif.: Coira, 12 febbraio 2003 Comunicata per iscritto il: BK 03 4 Decisione Camera di gravame Vicepresidente Bochsler, giudici cantonali Rehli e Schäfer, attuario Crameri. —————— Visto il gravame di L., impugnante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Andrea Zarro, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro il decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 9 dicembre 2002, comunicato il 13 dicembre 2002, nella causa dell’impugnante contro M., E. e T., opponenti al gravame, rappresentati dall’avv. lic. iur. Andrea Toschini, Casa Moesa, 6535 Roveredo, concernente reati contro l'onore, è risultato:

2 A. Il 7 settembre 2001 L. ha querelato M., E. e T. per diffamazione, calunnia e ingiuria per aver scritto nell’articolo dal titolo “Il potere logora chi non ce l’ha più”, apparso sul settimanale “La Voce delle Valli” del 12 luglio 2001, quanto segue: “..... le solite malizie di certa gente, il cui fine era di mascherare le loro vere responsabilità in anni di gestione della Parrocchia di Roveredo. ..... quella famosa Amministrazione che ha conferito un incarico di oltre franchi 20'000.-- al loro amico e correligionario W.. Importo di gran lunga superiore alle loro competenze, stanziato senza l’autorizzazione dell’Assemblea e dell’Ordinariato vescovile. Un vero abuso di potere che il S. si guarda bene dal menzionare, così come tutti gli altri aspetti più compromettenti che evidenziano un coinvolgimento diretto di chi allora faceva parte del Consiglio parrocchiale. A cominciare dal trapasso della gestione contabile (5 agosto 1996) in presenza della Commissione di revisione (Duca-Somaini-Tognola), in cui proprio il redattore de Il S. e membro dell’Amministrazione precedente, L., sottaceva l’esistenza dell’incarto di tali proporzioni conferito illegal-mente da Don Ludwa.” Il querelante ha proposto che i querelati siano condannati a norma di legge nonchè a versare singolarmente l’importo di fr. 2'000.-- (in totale fr. 6'000.--) a titolo di risarcimento danni e torto morale. Inoltre che il dispositivo della sentenza penale sia pubblicato a loro spese sul settimanale “La Voce delle Valli”. L. era cassiere del Consiglio parrocchiale di Roveredo dal 1954 fino al suo ritiro nel 1996. L’incarico all’architetto W. è stato conferito nel 1990. Nel 1992 nel Consiglio parrocchiale sono stati eletti M. e E.. T. è stato nominato in questo consiglio probabilmente nel 1996. Se questi nuovi membri sono o non stati orientati del suddetto incarico è questione contesa. Nel 1997 il Consiglio parrocchiale ha ricevuto da W. una parcella dell’importo di fr. 24’976.05 per i lavori svolti dal 1991 al 1996. Reputato che l’incarico era stato conferito in eccesso della competenza, il Consiglio parrocchiale non ha riconosciuto il debito. Ne è sorta una lite tra W. e il Comune parrocchiale di Roveredo conclusasi dinanzi al Tribunale federale colla conferma della condanna dell’ente pubblico a versare la somma richiesta, pronunciata dalla Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni. Sul settima-nale “Il S. Bernardino” del 1° giugno 2001 L. ha pubblicato il dispositivo della sentenza del Tribunale federale ed ha scritto che era da chiedersi se la tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e l’indennità a titolo di ripetibili di fr. 3'000.--, poste a carico del Comune parrocchiale, dovevano essere pagate dalla “Parrocchia o da chi cocciutamente ha voluto strafare ed andare fino a Losanna, per di più senza il regolare permesso dell’Ordinariato vescovile”. Ritenuta la domanda provocatoria, M., E. e T. hanno risposto tramite l’articolo oggetto di questa procedura penale.

3 B. Il 13 settembre 2001 la Procura pubblica dei Grigioni ha aperto un procedimento penale per delitti contro l’onore di pubblici funzionari o autorità. Fallito il tentativo di conciliazione, ammessa la proposta prova della verità nonchè interrogati L. e M., con decreto del 9 dicembre 2002, comunicato il 13 dicembre 2002, la procedura è stata abbandonata. A motivo la Procura pubblica ha addotto che il sostantivo “malizia”, pur avendo una connotazione negativa, non era atto ad intaccare una persona nel suo onore e ciò in particolare in considerazione dell’ambito politicizzato in cui era stata usata l’espressione incriminata. La stessa riflessione valeva per il fine perseguito dalle malizie invocate, che era “di mascherare le loro vere responsabilità”. Una condotta disonesta non era stata rimproverata a L., semmai era stato censurato un suo comportamento, a giudizio dei querelati, poco trasparente. Infatti il Consiglio parrocchiale non era a conoscenza, quantomeno dell’entità, del mandato conferito ad W.. L. aveva ammesso in sede d’interrogatorio di non aver fatto alcuna menzione nel protocollo del trapasso della gestione contabile del 5 agosto 1996 delle pretese dell’architetto, poichè non v’erano delle fatture. Questa giustificazione appariva poco convincente dirimpetto al fatto che aveva indicato i lavori relativi alla riattazione della chiesa di A. per un importo di circa fr. 5'000.--/6'000.--. Come emergeva a sufficienza dagli atti, la richiesta di onorario dell’architetto includeva, fra l’altro, i lavori di misurazione e parcellazione a decorrere dal 1991 sino al 1996. Nell’atto del trapasso dovevano perciò figurare i costi, valutati approssivamente, relativi al mandato conferito nel 1990 all’archi-tetto. Per quanto riguardava il seguente rimprovero “un vero abuso di potere”, detta accusa rappresentava di per sè una lesione dell’onore. Anche in questo caso era però stata prodotta la prova della verità. Invero il compito affidato all’architetto non era stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea parrocchiale e dell’Ordinariato vescovile. In questo senso l’accusa mossa all’allora Consiglio parrocchiale era da ritenere giustificata. C. In data 7 gennaio 2003 L. è insorto contro il decreto d’abbandono ed ha chiesto, con protesta di spese, tasse e ripetibili, che il gravame sia accolto e l’impugnato decreto annullato. La Procura pubblica ha rinunciato ad inoltrare osservazioni. M., E. e T. hanno proposto la reiezione del gravame. La Camera di gravame considera : 1. Ai sensi dell’art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può essere proposto contro i decreti e le decisioni del Procu-

4 ratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati (decreti di rifiuto e d’abbandono). Con questo rimedio può esser fatta valere la violazione di diritto o l’abuso del potere discrezionale. Giusta l’art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato a proporlo chiunque è colpito dal decreto impugnato e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente il danneggiato può presentare gravame contro decreti di rifiuto e d’abbandono (art. 81 e 82 LGP). Le premesse della legittimazione - l’esser colpito dal querelato de-creto e l’interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica - devono essere adempite cumulativamente. Il gravame dev’essere motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione del decreto impugnato (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Danneggiato e di conseguenza legittimato a proporre gravame è, per costante dottrina, chi ha subito direttamente un pregiudizio ideale o materiale da un atto punibile. Danneggiato ai sensi del diritto processuale penale è quindi la vittima, vale a dire il soggetto giuridico del diritto, protetto dall’ordinamento penale, contro cui è rivolto il reato. Che il danneggiato sia legittimato ad inoltrare gravame (art. 139 cpv. 1 LGP) dev’essere inteso come esempio. Come è stato esposto, legittimato è soltanto chi è colpito dall’impugnato decreto e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Conformemente alla prassi della Camera di gravame è ritenuto colpito da una decisione chi sta in una relazione particolarmente stretta coll’oggetto della stessa, vale a dire in particolare chi ha partecipato alla procedura che ha portato all’impugnata decisione (PTC 1993 no. 41, 1988 no. 54, 1975 no. 60), ed un interesse tutelabile ai sensi dell’art. 139 cpv. 1 LGP è reputato l’interesse giuridico. Interesse giuridico è ritenuto anche il presunto o supposto pregiudizio ideale e materiale alla situazione giuridica dell’impugnante (PTC 1993 no. 41, 1988 no. 54, 1975 no. 60). Senza dubbio nei confronti di L. le premesse della legittimazione testè esposte sono adempite. Il gravame è poi stato inoltrato tempestivamente e nella dovuta forma, per cui è ricevibile in ordine. 2. a) L’art. 173 cifra 1 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa “chiunque, comunicando con un terzo, diffama, cioè incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione”. Oggetto della protezione penale di cui alla citata norma, non diversamente che degli articoli relativi alla calunnia (art. 174 CP) e all’ingiuria (art. 177 CP) è l’onore di una persona; in tal senso letteralmente l’articolo stesso “incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole” nonchè

5 la marginale che si riferisce agli articoli indicati (1. delitti contro l’onore) ed il titolo terzo delle disposizioni speciali del CP in cui essi sono inseriti. L’onore è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di comportarsi come lo impone la convenienza e di esser una persona meritevole di rispetto. L’allegazione diffamatoria deve portare su dei fatti. Un semplice giudizio di valori non può, in linea di principio, che costituire un’ingiuria. Va tuttavia sempre esaminato, anche in tal caso, se l’espressione usata si riferisce a fatti in modo riconoscibile da terzi. Se così è, il giudizio di valori è la conclusione di un’affermazione di fatto e la questione è da esaminare sotto il profilo del reato di diffamazione. L’asserzione deve essere tale da poter nuocere alla reputazione della vittima. Questa questione è da decidere non secondo il senso che possono aver dato all’allegazione quelli che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva e tenuto conto delle circostanze in cui essa è stata espressa. Quindi per giudicare se un’espressione è lesiva dell’onore bisogna basarsi sul senso che deve attribuire l’ascoltatore imparziale; oggettivamente l’asserzione deve poter esser considerata lesiva dell’onore dal punto di vista di una persona comune. Lesivo dell’onore è di massima il rimprovero di una condotta penalmente rilevante. b) La Procura pubblica, invocando la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di delitti contro l’onore da ascrivere al comportamento politico di persone, ha ritenuto che il rimprovero - a certa gente (vale a dire ai membri del Consiglio parrocchiale in carica nel 1990 e di conseguenza all’impugnante) - d’essersi comportata maliziosamente onde mascherare le sue vere responsabilità, in particolare in considerazione dell’ambito politicizzato in cui era stato usato, non era atto ad intaccare una persona nel suo onore. Una condotta disonesta non era stata rimproverata ad L., censurato era stato il suo comportamento poco trasparente. L’impugnante non contesta che nell’ambito politico un’offesa dell’onore è ammessa solo con grande riserbo. Egli riconosce pure che i propositi tenuti fra avversari politici sono considerati dal pubblico con una certa circospezione. Però per lui ciò è vero unicamente se è riferito a ideologie politiche, a programmi politici o ad altre opinioni in merito alla risoluzione di determinati problemi e non nel caso che una persona viene resa sospetta di essersi comportata da disonesta, intrigante e di aver favorito talune persone piuttosto che altre. Intanto un comportamento disone-

6 sto ed intrigante, come l’impugnante pretende, non gli è stato imputato. Egli stesso non spiega da che affermazioni scritte nel querelato articolo possa esser dedotto che è una persona disonesta ed intrigante. Rimproverato gli è stato un comportamento malizioso, che aveva per scopo di mascherare le sue responsabilità, ed un comportamento da favoreggiatore. Malizia e favoreggiamento, questo se non di una persona colpevole o condannata (art. 305 CP), non sono però condotte penalmente rilevanti. Di conseguenza il rimprovero di esse non è lesivo dell’onore. c) Giusta l’art. 173 cifra 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure prova di aver avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. La prova della verità è da considerare riuscita se l’incriminata affermazione è dimostrata. d) Stando all’impugnato decreto l’affermazione “un vero abuso di potere” rappresenta di per sè una lesione all’onore. La Procura pubblica ha però addotto che era stata prodotta la prova della verità. Pacifico era infatti che il compito affidato all’architetto W. non era stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea parrocchiale e per esso non era stato richiesto neppure il nullaosta da parte dell’Ordinariato vescovile. L’accusa mossa all’allora Consiglio parrocchiale era perciò da ritenere giustificata. L. fa valere che la prova della verità non può essere prodotta poichè l’affermazione degli opponenti al gravame, secondo cui egli durante i suoi 42 anni di militanza in seno al Consiglio parrocchiale non avrebbe avuto a cuore le finanze dell’ente, è completamente inveritiera. Sennonchè un’affermazione del genere nel querelato articolo non è stata fatta. Al Consiglio parrocchiale è stato imputato un eccesso di competenza, non lo spreco delle finanze dell’ente. Anche con riguardo alla prova della verità, ritenuta riuscita dall’istanza precedente, l’impugnante non spende quindi una parola per motivare il suo parere. Ai sensi dell’art. 312 CP sono passibili di pena i membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri. Per prassi la fattispecie di questo reato, descritta in modo generale, dev’essere interpretata restrittivamente nel senso che dell’autorità d’ufficio abusa unicamente chi si comporta illecitamente, vale a dire chi in virtù della sua funzione o carica illegalmente decreta o esercita pressione (DTF 114 IV 41, 113 IV 30, 108 IV 49). L’art. 312 CP non comprende quindi tutte le

7 azioni contrarie al dovere di un funzionario con potere coercitivo; a questo disposto sono sottoposti unicamente i decreti o provvedimenti illegali. Il Consiglio parrocchiale in carica nel 1990, quando è stato conferito l’incarico all’architetto W., era un organo esecutivo che doveva attenersi allo Statuto del Comune parrocchiale di Roveredo e che quindi non disponeva di autorità ai sensi dell’art. 312 CP. Esso doveva eseguire lo Statuto comunale. Gli mancava, segnatamente, l’autorità di stabilire l’entità delle spese che poteva decretare. Questa spettava all’Assemblea del Comune parrocchiale, che ha conferito al Consiglio parrocchiale la competenza di decretare spese sino a fr. 5'000.-- per uno stesso oggetto. Decretare delle spese di un’importo superiore non è però stato un atto illegale o inammissibile, poichè per tale somma era competente l’Assemblea del Comune parrocchiale. Dato che ciò è stato fatto dal Consiglio parrocchiale, v’è stato un’eccesso di competenza. L’abuso di potere (recte abuso di autorità) imputato al Consiglio parrocchiale si riferisce all’eccesso di competenza, ma questo non basta per ammettere che sono adempite le premesse dell’abuso di autorità conformemente all’art. 312 CP (DTF 114 IV 43, 101 IV 410). Il Consiglio parrocchiale poteva decretare delle spese sino a fr. 5'000.--, importo stabilito dall’art. 23 cifra 6 dello Statuto del Comune parrocchiale. Per spese che sorpassavano la sua competenza finanziaria era competente l’Assemblea del Comune parrocchiale (art. 15 cifra 7 dello Statuto). Dato che il Comune parrocchiale non s’è tenuto al suddetto importo, ha violato i suoi doveri. Ha abusato della sua competenza, ma non dell’autorità ai sensi dell’art. 312 CP, conformemente allo Statuto del Comune parrocchiale. Con riguardo all’abuso di autorità un’offesa dell’onore viene quindi a mancare fin da principio. Si pone perciò il quesito di sapere se una lesione dell’onore può essere perpetrata anche se il rimprovero di eccesso di competenza non adempie le premesse dell’abuso di autorità ai sensi dell’art. 312 CP. Se a questa domanda può in ogni caso essere risposto affermativamente è questione che nell’evenienza concreta può rimanere aperta, dato che si tratta di un’imputazione mossa nell’ambito di un’attività politica ed in quanto a ciò per invalsa dottrina e giurisprudenza sono richieste esigenze più severe (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Auflage, Zürich 1997, n. 6 prima dell’art. 173 CP). Rimproveri di eccessi di competenza sono parte della controversia politica, che devono essere accettati. Ne viene che anche se si volesse ammettere che la prova della verità non è riuscita, come pretende l’impugnante senza addurre dei motivi, il rimprovero di ecesso di competenza mosso dagli opponenti al gravame ai membri del Consiglio parrocchiale in carica nel 1990, poichè riferito alla loro attività politica, non è lesivo dell’onore.

8 In simili circostanze, contrariamente al parere dell’impugnante, il querelato decreto d’abbandono non è nè illegale nè inadeguato. Dirimpetto al fatto che l’impugnante non ha spiegato perchè le affermazioni “malizia” e “favoreggiamento” sono lesive dell’onore e perchè la prova della verità non è stata raggiunta, alla Procura pubblica non può essere imputata una violazione di diritto e del suo potere discrezionale. Di conseguenza il gravame dev’essere dichiarato irricevibile. 3. I costi della procedura di gravame di fr. 800.-- seguono la soccombenza (art. 160 cpv. 1 LGP).

9 La Camera di gravame decide : 1. Il gravame è irricevibile. 2. I costi della procedura di gravame di fr. 800.-- vanno a carico dell’impugnante. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario