Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun Rif.: Coira, 19 agosto 2003 Comunicata per iscritto il: BK 03 16 Decisione Camera di gravame Vicepresidente Bochsler, giudici cantonali Heinz-Bommer e Rehli, attuario Crameri. —————— Visto il gravame di Y., impugnante, rappresentato dall’avv. Alida Andreoli, casella postale 4338, via Madonnetta 17, 6904 Lugano, contro il decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 31 marzo 2003, comunicato il 1° aprile 2003, nella causa contro X., opponente al gravame, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, concernente falsità in documenti, eventualmente truffa, è risultato:
2 A. Con protocollo d’intesa stipulato il 6 novembre 1997 tra X. e Y. è stato puttuito che questi assumeva la carica di presidente dell’amministrazione della A. S.r.l., B., Provincia di E., Italia, e come compensi gli spettavano: “2.1 a) un gettone di presenza pari a Lit. 300'000'000 per la partecipazione effettiva ad una seduta ufficiale del cda o dell’assemblea dei soci, b) l’indennità di carica pari a Lit. 50'000'000 all’anno per lo svolgimento delle mansioni di presidente del cda, c) il rimborso delle spese anticipate per lo svolgimento dei compiti sopra indicati e/o nell’interesse della società. 2.2 In aggiunta ai compensi suindicati spetta altresì a Y. un compenso annuale forfettario-onnicomprensivo (tipo premio produzione) finalizzato a retribuirlo per le entrate effettive che lo stesso procurerà alla società. Stante la natura e le finalità del compenso, per quanto attiene al “quantum”, lo stesso sarà costituito da una componente e/o quota fissa e predeterminata e da una componente e/o quota proporzionale pari a x% dell’entrata effettivamente riscossa. L’ammontare complessivo (quota fissa + quota proporzionale) non potrà comunque superare l’importo e/o tetto massimo di Lit. 400'000'000 l’anno. 2.3 In concreto il predetto compenso, fermo restando il limite del tetto massimo sopra indicato, viene così determinato: Anno 1998: quota fissa Lit. 200'000'000 + una quota proporzionale pari all’8% .” In data 4 febbraio 1998 l’Assemblea dei soci della A. S.r.l. ha eletto Y. quale Presidente dell’amministrazione della società. L’Assem-blea dei soci del 22 giugno 1998 ha poi deliberato di riconoscergli un compenso annuo di Lit. 60'000'000 a decorrere dal mese di febbraio 1998. Colle dimissioni di due dei tre amministratori, inoltrate all’Assemblea dei soci del 18 dicembre 1998, Y. è decaduto dalla sua carica. In seguito è stato nominato D. quale amministratore unico. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra i rappresentanti di Y. e X.. Il 18 dicembre 1998 quello ha fatto valere che in conformità del protocollo d’intesa del 6 novembre 1997 al suo mandante spettava l’importo di Lit. 632'600'000, questi che il suo rappresentato non riconosceva tale somma. Con azione del 23 giugno 2000 alla Giudicatura di pace del Circolo di Roveredo Y. ha chiesto che X. venga condannato a versargli l’importo di fr. 508'930.-oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 1998. Il convenuto ha proposto che l’azione
3 sia respinta. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata proseguita colle stesse richieste al Tribunale del Distretto Moesa. Colla duplica, inoltrata il 1° febbraio 2001, il convenuto ha prodotto un documento in cui sta scritto quanto segue: “Caro X., come vedi, ho mantenuto la mia parola di galantuomo! Nel consiglio d’amministrazione odierno ho fatto deliberare il compenso che avevamo concordato, rinunciando così a quanto previsto nel precedente protocollo d’intesa. Spero che tu converrai con me che io avrei potuto fare ratificare il protocollo e pretendere la somma in esso concordata. So che sei in difficoltà con i tuoi familiari e quindi considera questo un mio grande sacrificio, convinto che ti ricorderai di me quando potrai verificare il fatturato da me prospettato. E., 22 Giugno 1998 f.to Y.”. Reputato falso il documento, il 19 aprile 2002 Y. ha sporto denuncia contro X. per falsità in documenti eventualmente truffa alla Procura pubblica dei Grigioni, che il 14 maggio 2002 ha aperto il procedimento penale. Con decreto del 23 maggio 2002 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha sospeso la procedura civile. B. Interrogato dal giudice istruttore il 27 giugno 2002, X. ha dichiarato che lo scritto del 22 giugno 1998 non era falso. Non corrispondeva assolutamente che era stato da lui redatto, ma l’aveva ricevuto personalmente e a mano da Y. negli exuffici della A. S.r.l. a E.. Non sapeva indicare la data esatta della consegna, ma si ricordava benissimo d’averlo ricevuto dopo che avevano avuto un intenso e lungo colloquio relativo alla situazione dell’azienda e del personale. Il medesimo giorno l’aveva portato nel suo ufficio a F. ed ivi l’aveva lasciato fino che gli era stato notificato il precetto esecutivo. Il 20 novembre 2002 Y. ha testimoniato che il documento oggetto dell’inchiesta penale non era stato redatto nè da lui nè dall’impiegata amministrativa della A. S.r.l. G., ma che la firma sullo stesso era la sua firma. Per i casi d’urgenza quest’impiegata teneva due o tre fogli da lui firmati in bianco. Ad essa aveva chiesto se erano forse spariti di questi fogli e lei gli aveva detto che ci avrebbe pensato. H., socio della A. S.r.l. e padre del denunciato, il 18 marzo 2003 ha testimoniato che pensava d’aver partecipato all’Assemblea dei soci del 22 giugno 1998 e che comunque era perfettamente a conoscenza della deliberazione allora presa relativa al compenso di Lit. 60'000'000, poichè essa aveva messo fine a quanto
4 stipulato nel protocollo d’intesa. Inoltre che due mesi dopo quell’assemblea, o pochi mesi dopo, in occasione di una sua visita all’azienda a E. aveva visto lo scritto datato 22 giugno 1998. In questo veniva confermato quanto era stato deciso dall’assemblea. Suo figlio l’aveva orientato che Y. gli aveva confermato per iscritto d’essersi comportato da galantuomo rinunciando a quanto definito nel protocollo d’intesa. Voleva quindi essere sicuro che ciò corrispondeva e di conseguenza aveva chiesto a suo figlio di mostrargli lo scritto. Con decreto del 31 marzo 2003, comunicato il 1° aprile 2003, la Procura pubblica ha abbandonato la procedura penale. A motivo ha addotto che, pacifica la circostanza che la firma era quella del denunciante, non v’erano dei testimoni che avevano visto X. a sottrarre e redigere quel documento. G. e l’avv. I., il rappresentante di Y. in Italia, non potevano provare la reità del denunciato. Quella non aveva sostenuto d’aver visto X. sottrarre i fogli firmati in bianco e il fatto che prima dell’inoltro della duplica il convenuto non aveva menzionato lo scritto del 22 giugno 1998 non documentava che questo allora non esisteva. Tanto la testimonianza del denunciante quanto quella di H. dovevano poi essere valutate con riserbo in quanto quello aveva un interesse a vincere il processo civile e questo era il padre del denunciato. C. In data 18 aprile 2003 Y. è insorto contro il decreto d’abbandono ed ha chiesto alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni che sia annullato e che sia completata l’istruttoria. La Procura pubblica ha proposto la reiezione del gravame. Dei motivi si dirà nei considerandi. La Camera di gravame considera : 1. Ai sensi dell’art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può essere proposto contro i decreti e le decisioni del Procuratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati (decreti di rifiuto e d’abbandono). Giusta l’art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato a proporlo chiunque è colpito dal decreto impugnato e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente il danneggiato può presentare gravame contro decreti di rifiuto e d’abbandono (art. 81 e 82 LGP). Le premesse della legittimazione - l’esser colpito dal querelato decreto e l’interesse tutelabile alla sua abrogazione o
5 modifica - devono essere adempite cumulativamente. Il gravame dev’essere motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione del decreto impugnato (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Danneggiato e di conseguenza legittimato a proporre gravame è, per costante dottrina, chi ha subito direttamente un pregiudizio ideale o materiale da un atto punibile. Danneggiato ai sensi del diritto processuale penale è quindi la vittima, vale a dire il soggetto giuridico del diritto, protetto dall’ordinamento penale, contro cui è rivolto il reato. Che il danneggiato sia legittimato ad inoltrare gravame (art. 139 cpv. 1 LGP) dev’essere inteso come esempio. Come è stato esposto, legittimato è soltanto chi è colpito dall’impugnato decreto e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Conformemente alla prassi della Camera di gravame è ritenuto colpito da una decisione chi sta in una relazione particolarmente stretta coll’oggetto della stessa, vale a dire in particolare chi ha partecipato alla procedura che ha portato all’impugnata decisione (PTC 1993 no. 41, 1988 no. 54, 1975 no. 60), ed un interesse tutelabile ai sensi dell’art. 139 cpv. 1 LGP è reputato l’interesse giuridico. Interesse giuridico è ritenuto anche il presunto o supposto pregiudizio ideale e materiale alla situazione giuridica dell’impugnante (PTC 1993 no. 41, 1988 no. 54). Senza dubbio nei confronti di Y. le premesse della legittimazione testè esposte sono adempite. Il gravame è poi stato inoltrato tempestivamente e nella dovuta forma, per cui è ricevibile in ordine. 2. Contro decisioni di gravame può esser proposto gravame per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, pag. 349 seg.). Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato (PTC 1995 no. 45). Le premesse per l'abbandono dell'indagine sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può
6 esser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'indagine sotto due aspetti. Da una parte devono essere fornite e valutate le prove, in altre parole devono esserci delle prove e va esaminata la loro attendibilità. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se mancano le prove o se una valutazione complessiva delle stesse porta alla sostenibile conclusione che una condanna è improbabile, che quindi l'indiziato sarebbe assolto. Dall'altra parte l'abbandono premette forzatamente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più esser visibili dei mezzi di prova, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, op. cit., cifra 3.3 all'art. 82). 3. a) Col gravame Y. fa dapprima valere che non ha firmato lo scritto del 22 giugno 1998 e che di conseguenza la sua firma è stata falsificata. Questa circostanza di fatto da lui ora asserita sta però in aperto contrasto colla sua testimonianza. Infatti il denunciante non ha messo a verbale che non aveva mai apposto la sua firma a piè della rinuncia scritta ai compensi conformemente al protocollo d’intesa o che intendeva sostenere che apparentemente la firma era la sua in quanto era perfettamente identica alla sua o che non intendeva scartare l’ipotesi della contraffazione della firma, ma ha testimoniato, senza possibilità d’equivoci, che il documento non era stato da lui redatto, ma che la firma era la sua. Stando così le cose alla Procura pubblica non può essere imputata una violazione di diritto o una disattenzione del potere d'apprezzamento se non ha ordinato una perizia per accertare l’autenticità o falsità della firma. b) L’impugnante censura poi che il giudice istruttore non ha chiarito le circostanze dell’esistenza e dell’utilizzo dei fogli da lui sottoscritti in bianco; in particolare che non è stata sentita G., la quale in data 16 aprile 2003 ha fatto attestare la seguente dichiarazione: “Sono stata segretaria della A. S.r.l. con uffici a E. dal dicembre 1997 a marzo 1999. Nel giugno del 1998 ero segretaria unica dell’ufficio. Ero l’unica persona con il Direttore J. ad utilizzare il computer della ditta. Io utilizzavo solo il programma word, mentre il Direttore J. utilizzava solo il programma per gestione voli. L’ing. Y. aveva un suo ufficio proprio ed una sua scrivania. Dato che egli era spesso assente mi lasciava tre o quattro fogli già firmati. Questi fogli erano custoditi in un cassetto della sua scrivania che era chiusa a chiave e di cui io avevo la chiave. Io tenevo questa chiave nel mio mazzo. Poco dopo la partenza dell’ing. Y., nel dicembre 1998, notai che qualcuno aveva frugato nella mia borsetta. Dopo qualche tempo X. mi chiese di consegnargli le chiavi del cassetto della scrivania dell’ing. Y.. Dato che io ritenevo che io avrei dovuto riconsegnarle unicamente all’ing. Y., in un primo momento dissi che non ero certa di averle. X. mi disse allora
7 che le chiavi del cassetto erano nel mio mazzo di chiavi. Fui così costretta a consegnargli quella chiave. Solo più tardi realizzai che in quel cassetto si dovevano ancora trovare tre o quattro fogli firmati in bianco dall’ing. Y.. La riconsegna delle chiavi del cassetto avvenne alla presenza del Dr. M. e del Dr. J.. Per ciò che concerne una lettera datata, E. 22 giugno 1998, con intestazione A., indirizzata a Caro X., che mi è stata sottoposta dall’ing. Y. in fotocopia, sono sicura che la stessa non è stata scritta da me in data 22 giugno 1998. Quel giorno sarei stata l’unica a poterla scrivere. L’ing. Y. non era uso utilizzare il computer per cui mi dettava o mi forniva una bozza. Ricordo la data intanto perchè è la stessa di quella in cui si è tenuta l’assemblea della società. Sono sicura che non sono stata io a predisporre la lettera in quanto io giustifico sempre il margine e introduco sempre a piè di pagina i dati concernenti la società (capitale sociale e codice d’iscrizione a Registro Commercio, ecc.) dati peraltro che devono essere obbligatoriamente indicati sulla carta da lettera. Le espressioni e la sintassi usate nella lettera non sono attribuibili al linguaggio dell’ing. Y..” Per costante prassi la richiesta di completamento dell’istruttoria dev’essere proposta con concrete indicazioni relative a rilevanti circostanze di fatto che forniscono la prova, che non è stata assunta, a carico o a discarico dell’imputato (Padrutt, op. cit., pag. 255 seg. con riferimenti). Ora, anche se G. testimoniasse le attestate contingenze di fatto, la prova della reità di X. non sarebbe fornita. Infatti questa può essere prodotta unicamente da asserite circostanze di fatto, che possono essere reputate indizi, vale a dire che insieme lasciano concludere con tutta probabilità che l’imputato ha commesso il preteso reato. Col preteso e contestato atto punibile le contingenze di fatto devono quindi stare in un nesso causale naturale in modo da poter da loro ragionevolmente ed esclusivamente dedurre il reato e la reità. In altre parole esse devono rivelarsi come le uniche possibili supposizioni o le uniche supposizioni, conciliabili col normale corso delle cose, della circostanza non provata. Dalle attestate circostanze che Y. non usava il computer, che G. non ha scritto la lettera del 22 giugno 1998 e che essa ha consegnato a X. la chiave del cassetto della scrivania non può essere concluso con tutta probabilità che quest’ultimo si sia impossessato di un foglio firmato in bianco ed abbia poi formato il preteso documento suppositizio. Esse non lasciano supporre unicamente quanto preteso dall’impugnante, non escludono quindi altre supposizioni. Segnatamente dalla circostanza che G. giustificava sempre il margine e metteva sempre a piè di pagina i dati concernenti la società, come lei pretende, non può esser supposto che X. abbia scritto la rinuncia ai compensi. Agli atti vi sono dei documenti firmati da Y., manifestamente scritti da G., in cui manca l’indicazione del capitale della società e dei codici d’iscrizione (cfr. atti 7.6, 8.4). Con riguardo alla richiesta audizione di G. non si può poi fare a meno di rilevare che essa il 15 gennaio 2002 è stata assunta come
8 teste nel processo civile, ma su queste contingenze di fatto, attestate più di un anno dopo, non è stata interrogata e di conseguenza non le ha testimoniate, sebbene le erano allora note (cfr. atto 9/5.2). c) L’impugnante obietta altresì che non è stato chiarito per quale ragione X., confrontato con scritto del 18 dicembre 1998 colla pretesa di Y., non si sia mai avvalso della rinuncia scritta ai compensi e per quale ragione il suo rappresentante, l’avv. Andrea Zarro, l’abbia prodotta solo tardivamente in sede di duplica il 1° febbraio 2001. L’impugnante è dell’avviso che per chiarire questo punto avrebbero dovuto esser chiamati a deporre l’avv. I., l’avv. Alida Andreoli ed eventualmente l’avv. Andrea Zarro. Che l’avv. Andrea Zarro, a cui l’avv. I. aveva indirizzato lo scritto del 18 dicembre 1998, nel successivo scambio di corrispondenza coll’avv. Alida Andreoli e dopo che era stata inoltrata l’azione creditoria al Tribunale distrettuale Moesa - nella risposta processuale non abbia mai invocato la rinuncia scritta ai compensi è circostanza che mal si comprende, soprattutto se si considera che è stata scritta una copiosa risposta processuale, in cui in sostanza è stato esposto che la pretesa dell’attore era oltremodo smisurata e di conseguenza ingiustificata. Tuttavia è manifestamente da escludere che essa possa essere chiarita. L’avv. Andrea Zarro non è più e le indicazioni che potrebbero fornire i rappresentanti dell’impugnante altro non sarebbero che delle supposizioni, da cui non potrebbe esser dedotto con tutta probabilità che X. abbia utilizzato un foglio firmato in bianco da Y. e formato un documento suppositizio. d) Con scritto del 16 giugno 2003 l’impugnante ha chiesto un ampliamento dell’istruttoria per verificare cosa era avvenuto dei tre o quattro fogli da lui firmati che si trovavano nel cassetto della sua scrivania. La stessa richiesta è stata da lui fatta il 28 luglio 2003, dato che X. non aveva detto dove li aveva messi. Come è stato esposto la richiesta di completamento dell’istruttoria dev’essere proposta con concrete indicazioni relative a rilevanti circostanze di fatto che forniscono la prova a carico o a discarico dell’imputato. L’impugnante che ha omesso d’indicare concrete circostanze di fatto che forniscono la prova che X. si sia impossessato dei tre o quattro fogli da lui firmati è manifestamente malvenuto a chiedere un ampliamento dell’istruttoria per chiarire cosa è avvenuto di questi fogli. La richiesta va quindi disattesa.
9 e) Ne viene che contrariamente al parere dell’impugnante il querelato decreto d’abbandono non è nè illegale, nè inadeguato. Dato che mezzi di prova per la pretesa falsità in documenti o truffa non sono stati addotti e non sono ravvisabili e dato che dopo l’esame delle pretese contingenze di fatto è da ritenere che sulla scorta delle stesse la pronuncia di un verdetto di colpevolezza sarebbe improbabile, l’abbandono della procedura non presta fianco a delle critiche. Il gravame si rivela perciò infondato. Di conseguenza dev’essere respinto. 4. I costi della procedura di gravame vanno a carico dell’impugnante (art. 160 cpv. 1 LGP).
10 La Camera di gravame decide : 1. Il gravame è respinto. 2. I costi della procedura di gravame di fr. 1'500.-- vanno a carico dell’impugnante. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario