Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 26.10.2011 SK1 2011 13

26. Oktober 2011·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·5,335 Wörter·~27 min·7

Zusammenfassung

infrazione alla legislazione in materia di circolazione stradale | Strassenverkehrsgesetz SVG

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 26 ottobre 2011 Comunicata per iscritto il: SK1 11 13 [non comunicata oralmente] 31 ottobre 2011 Sentenza I. Camera penale Presidenza Schlenker Giudici Brunner e Michael Dürst Attuario Rogantini Nell'appello penale di A., appellante, patrocinato dall’avv. Davide Mottis e dalla Dr. iur. Chiara Zanin, Via Carlo Frasca 5, Casella postale 5272, 6901 Lugano, contro la decisione penale del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni del 21 marzo 2011, comunicata il 22 marzo 2011, in re dell’appellante, concernente infrazione alla legislazione in materia di circolazione stradale, è risultato:

pagina 2 — 14 I. Fattispecie A. In data 9 marzo 2010 alle ore 13.02 A. superò incontestatamente la velocità massima segnalata di 80 km/h sulla A13 in direzione Bellinzona nel tunnel del San Bernardino al km 49.150, Comune di Hinterrhein, di 24 km/h, dedotto il margine di sicurezza di 6 km/h, circolando a bordo della sua vettura targata Z.. B. Con scritto del 12 marzo 2010 (act. II-13) A. si rivolse alla Polizia cantonale dei Grigioni per spiegare le reali motivazioni che lo avrebbero portato a superare il limite di velocità concesso all’interno della galleria, motivazioni riesposte in dettaglio più tardi (act. II-4, vedi D sotto). C. Con mandato penale del 18 maggio 2010 (act. II-6) l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni [in seguito: UCS] riconobbe A. colpevole di infrazione all’art. 27 cpv. 1 LCStr e all’art. 4a cpv. 5 ONC in unione con l’art. 90 cifra 1 LCStr, condannandolo ad una multa di CHF 370.– per detto superamento della velocità. In specie l’UCS ritenne che la situazione descritta al momento dell’eccesso di velocità (vedi act. II-13) non soddisferebbe lo stato di necessità ai sensi dell’art. 17 CP né un aiuto di necessità ai sensi dell’art. 18 CP. D. Il 25 maggio 2010 A. sollevò opposizione (act. II-4) contro tale mandato penale, riprendendo l’argomentazione esposta nello scritto del 12 marzo 2010 e facendo valere in essenza che, mentre stava circolando nella galleria del San Bernardino nel suo veicolo si sarebbe sviluppato del fumo. Per paura che il veicolo potesse prendere fuoco e provocare un incendio in galleria, egli avrebbe accelerato per uscire al più presto possibile dalla galleria. Avrebbe, infatti, ritenuto assolutamente necessario ed adeguato alle circostanze aumentare la velocità, essendo cosciente del fatto che un incendio del suo veicolo ancora in galleria avrebbe potuto portare ad incidenti devastanti, nel quale avrebbero potuto venir messi in reale pericolo altri utenti della galleria. Avrebbe poi considerato pure il fatto che davanti a sé non sarebbe circolato nessun altro veicolo e che quindi con il suo comportamento lui stesso non avrebbe messo in pericolo nessun altro utente della galleria. Il pericolo di un incendio sarebbe stato imminente, ossia concreto ed attuale, in quanto nel veicolo, dalla zona dei pedali e del cambio, sarebbe fuoriuscito del fumo che sarebbe aumentato sempre di più. Dopo aver lasciato la galleria, A. si sarebbe immediatamente fermato nella neve e avrebbe fatto trasportare il suo veicolo da un garagista della Carrozzeria B. di X.. In seguito avrebbe fatto verificare la causa del difetto presso il Garage C. di Y., il quale avrebbe rilevato che nel veicolo vi sarebbe stata una perdita d’olio del cambio che

pagina 3 — 14 si sarebbe riversata sullo scappamento. A suo dire i rilevamenti delle due autofficine avrebbero appurato che il guasto in questione avrebbe potuto provocare un incendio dell’automobile. E. L’UCS ha trasmesso l’opposizione al competente Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità [in seguito: DGSS] con scritto del 31 maggio 2010. Il DGSS ha quindi citato A. a comparire per un interrogatorio. F. In data 7 dicembre 2010 si è tenuto l’interrogatorio di A. presso il DGSS a Coira (act. I-6). In merito a quanto gli è stato penalmente contestato, ovvero di aver superato il limite di velocità, A. ha addotto in sostanza che a causa dello sviluppo di fumo all’interno del suo veicolo, egli si sarebbe trovato in uno stato di necessità, motivo per cui secondo lui il superamento del limite di velocità sarebbe stato giustificato. Egli avrebbe infatti “prima sentito un odore di bruciato e notato poi del fumo proveniente dalla leva del cambio”, più precisamente “sulla destra dei pedali, in altre parole dal tubo della ventilazione”. Essendo entrambi dei fumatori, in un primo momento avrebbe pensato che si trattasse di una sigaretta della sua compagna, dato che “il fumo dalla zona dei piedi saliva come se si trattasse del fumo di una sigaretta”. Solo in un secondo momento si sarebbe accorto che la fonte del fumo fosse la macchina stessa. A causa del fumo avrebbero iniziato a bruciare gli occhi. Anche la sua compagna si sarebbe accorta del fumo, ma soltanto dopo di lui. Più che il fumo sarebbe stato l’odore di bruciato a preoccuparlo. Visto che alcuni anni fa nella galleria della Viamala avrebbe preso fuoco il bus di suo suocero, avrebbe deciso di provare ad uscire al più presto dalla galleria, anche perché non vi sarebbero state altre vetture davanti a lui. Lui stesso sinceramente non si sarebbe accorto del controllo radar, ma la sua compagna gli avrebbe detto di aver notato una luce al momento dello scatto della fotografia, il che gli suggerirebbe che essa non stesse dormendo. A. descrisse il suo proprio stato d’animo sottolineando espressamente che sarebbe stato “sì preoccupato, ma non agitato“. Comunque sarebbe stato certo di non aver altra scelta da fare che di uscire dal tunnel. Alla domanda del DGSS se o perché non avrebbe preso in considerazione la possibilità di fare inversione di marcia, considerata la posizione del radar nella galleria, rispose che non gli sarebbe assolutamente sembrata una manovra da fare, anche perché non sarebbe riuscito in quel momento a realizzare in che punto della galleria si trovasse. Inoltre avrebbe

pagina 4 — 14 “impiegato troppo tempo a fare inversione di marcia”, visto che avrebbe “dovuto fare più di una manovra”. Uscito dal tunnel, A. sarebbe “salito” sulla neve affinché il fondo dell’automobile toccasse la neve. Essendo l’auto ancora in garanzia, per lui sarebbe stato ovvio che far trainare l’automobile fosse la soluzione più giusta. Nel caso della Carrozzeria B. si tratterebbe di una ditta che si troverebbe nella stessa zona dove abita l’appellante. Egli era a conoscenza del fatto che farebbero anche dei trasporti di automobili. La riparazione sarebbe invece stata effettuata dal Garage C. di Y. perché l’automobile sarebbe stata venduta da questo garage alla sua impresa. G. Con decisione penale del 21 marzo 2011, comunicata il 22 marzo 2011, il DGSS ha deciso quanto segue: “1. A. è colpevole di infrazione all’art. 27 cpv. 1 LCStr e all’art. 4a cpv. 5 ONC in unione con l’art. 90 n. 1 LCStr. 2. Per questo viene punito con una multa di 500 franchi. 3. La multa dell’importo di fr. 500.– nonché le spese procedurali consistenti in una tassa di Stato di fr. 540.– tasse per compilazioni e comunicazioni [di] fr. 182.– spese di polizia di fr. 80.– totale fr. 1'302.– vengono addebitate all’opponente e devono essere pagate tramite la polizza di versamento allegata, entro 30 giorni dalla ricezione della presente decisione. 4. [Indicazione dei mezzi d’impugnazione] 5. [Comunicazioni]” In motivazione il DGSS ritenne che non disporrebbe né di prove, né di altre indicazioni di terzi a sostegno dello stato di necessità addotto da A.. L’opponente avrebbe sì potuto provare di aver fatto trainare il suo veicolo a causa di un difetto il giorno del superamento del limite di velocità rimproveratogli e che il veicolo sarebbe stato portato in un garage di Y. per delle verifiche. Da ciò però non si potrebbe concludere che in occasione del superamento del limite di velocità esistesse una situazione di stato di necessità esimente. A sfavore parlerebbero da un lato le riprese ravvicinate del radar agli atti e dall’altro anche la posizione dell’impianto radar nella galleria a soli 1.4 km dal portale nord di Hinterrhein. Anche se a favore dell’opponente si dovesse partire dal presupposto che la situazione fosse effettivamente come da lui descritta, bisognerebbe osservare che si sarebbe potuto evitare il pericolo con altri mezzi, ad esempio con un’inversione

pagina 5 — 14 di marcia poco dopo l’entrata della galleria, lasciando così la galleria per la via più rapida. In una situazione come quella descritta dall’opponente sarebbero senz’altro ipotizzabili diverse reazioni, ma il semplice aumento di velocità su una tratta rimanente più lunga non sarebbe un’azione esimente comprensibile. Non potendo parlare di uno stato di necessità esimente in senso penale, l’opponente andrebbe dichiarato colpevole di violazione dell’art. 4a cpv. 5 ONC in unione con l’art. 90 cifra 1 LCStr. H. A. ha annunciato appello contro detta decisione penale il 1° aprile 2011. Nella sua dichiarazione scritta d’appello del 12 aprile 2011 ha presentato i seguenti petiti [evidenziamenti rimossi e correzioni annotate]: “1. L’appello è accolto. Di conseguenza, la Decisione del 22 marzo 2011 dello Spettabile Dipartimento [di giustizia], sicurezza e sanità dei Grigioni [è] riformata come segue: 1.1 Il signor A. ha agito in presenza di uno stato di necessità esimente ex art. 17 CP o comunque discolpante ex art. 18 cpv. 2 CP, e per l’effetto di ciò non è colpevole di infrazione agli artt. 27 cpv. 1 LCStr, 4a cpv. 5 ONC, [e] 90 cpv. 1 LCStr. 1.2 Vengono quindi revocate al Sig. A. le misure [inflittegli] ed in particolare la multa di CHF 500.–, la tassa di Stato di CHF 540.–, le tasse per [compilazioni e] comunicazioni di CHF 182.–, e le spese di polizia di CHF 80.–. 2. Protestate tasse e spese. In via subordinata: 3. L’appello è accolto. Di conseguenza, la Decisione del 22 marzo 2011 dello Spettabile Dipartimento [di giustizia], sicurezza e sanità dei Grigioni [è] riformata come segue: 3.1 Il signor A. ha agito in presenza di uno stato di necessità esimente ex art. 17 CP o comunque discolpante ex art. 18 cpv. 2 CP, e per l’effetto di ciò la colpa del signor A., X., è attenuata. 3.2 Vengono quindi ridotte le misure inflittegli. 4. Protestate tasse e spese.” Riassumendo dapprima nuovamente i fatti dal suo punto di vista, precisando inoltre di possedere “una grande capacità di controllare lo stress nelle situazioni di difficoltà, avendo avuto […] in passato un’esperienza in aviazione quale pilota civile ed essendo quindi le sue capacità di reazione molto controllate rispetto a quelle di una persona normale”, l’appellante fa valere in essenza una mancata considerazione da parte del DGSS dei mezzi di prova che egli aveva allegato

pagina 6 — 14 all’opposizione. Dalla sostenuta “ampia documentazione” risulterebbe, infatti, che A. avrebbe fermato la macchina fuori dalla galleria per esercitare l’opportuna manovra di spegnimento sulla neve, che avrebbe inoltre avvisato la Carrozzeria B. di X., la quale sarebbe intervenuta in loco per prelevare la macchina a causa di un principio di incendio (doc. A allegato all’act. II-4), e che il veicolo sarebbe poi stato consegnato al Garage C. di Y., il quale aveva venduto la Fiat Panda all’appellante, per individuare con precisione la presenza di un difetto tecnico, possibile causa del principio di incendio (doc. B allegato all’act. II-4). Detti documenti costituirebbero una prova del fatto che quel giorno sarebbe stato riscontrato effettivamente un principio di incendio nel veicolo dell’appellante. Dato che A. avrebbe aumentato la velocità superando il limite permesso “al solo scopo di rimuovere la situazione di pericolo concreto e grave”, il suo comportamento non sarebbe sancibile in sede penale, essendo dato lo stato di necessità esimente. Il DGSS non solo non avrebbe considerato affatto dette prove, ma non avrebbe nemmeno motivato il fatto di non prenderle in considerazione. La sua decisione penale sarebbe dunque arbitraria. Del resto l’appellante si limita a ripetere le esposizioni e argomentazioni presentate in sede di opposizione dinanzi al DGSS, aggiungendo infine che l’opzione descritta dal DGSS all’appellante di aver potuto preferibilmente fare inversione di marcia e uscire dal portale nord da cui era entrato, piuttosto che proseguire a velocità eccessiva per uscire dal portale sud, sarebbe inaccettabile e illogica. Specie siccome A. non avrebbe saputo in che punto della galleria si sarebbe trovato non può essere esatto da lui di fare una manovra talmente pericolosa come un’inversione di marcia all’interno di una galleria, con la possibilità che la macchina si spenga e blocchi così entrambe le corsie, creando un serio pericolo ancor più grande che il semplice eccesso di velocità commesso. I. Il presidente della competente I. Camera penale del Tribunale cantonale ha disposto la procedura scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP con ordinanza del 15 aprile 2011. Invitato a presentare osservazioni, l’UCS ha rinunciato ad esprimersi in merito. J. Il DGSS ha presentato la sua presa di posizione in data 5 maggio 2011, con cui richiede l’integrale reiezione dell’appello con spese e ripetibili a carico dell’appellante. In motivazione rinvia essenzialmente alla decisione impugnata, precisando ancora di aver valutato in modo sufficiente le prove presentate, ma di non averle tuttavia considerate significative per lo stato di necessità addotto. Dal solo fatto che dopo aver attraversato la galleria l’appellante abbia portato il suo

pagina 7 — 14 veicolo in un garage per la riparazione e per verificare la presenza di un difetto non sarebbe possibile dedurre l’esistenza di uno stato di necessità che giustifichi un superamento del limite di velocità. Anche le fotografie del radar agli atti parlerebbero a sfavore di uno stato di necessità. Su queste riprese sarebbero ben identificabili sia l’opponente (ora appellante), sia la passeggera. Entrambi sembrerebbero tranquilli, la passeggera terrebbe addirittura gli occhi chiusi. Pur volendo seguire l’argomentazione dell’appellante, secondo cui la passeggera non starebbe dormendo e si sarebbe accorta del flash del radar, al momento della ripresa sembrerebbe comunque molto rilassata. Laddove l’appellante sostiene di saper affrontare molto bene le situazioni di stress, al contrario di altre persone, e di avere esperienza in proposito quale pilota di un aereo civile, la spiegazione andrebbe definita insostenibile. Se vi dovesse effettivamente essere stato lo sviluppo di fumo nell’abitacolo come fatto valere, come minimo esso sarebbe già dovuto iniziare al momento in cui è stata scattata la fotografia. In caso contrario non vi sarebbe stato motivo per aumentare la velocità e di conseguenza i tratti rilassati non corrisponderebbero all’esposizione dei fatti dell’appellante. Come minimo si dovrebbe partire dal presupposto che il conducente avrebbe reso attenta la passeggera allo sviluppo di fumo e che lei avrebbe quantomeno aperto gli occhi. Ciò non sarebbe il caso, ragione per cui l’esposizione dei fatti a questo riguardo andrebbe considerata nell’insieme come non attendibile. Il DGSS ha considerato come eventualmente adeguata un’inversione di marcia unicamente partendo dal presupposto di un effettivo e pericoloso sviluppo di fumo all’interno del veicolo, nonché stando all’affermazione dell’appellante, secondo cui in galleria si sarebbero trovati pochi veicoli, così come in considerazione della posizione del suo veicolo, ovvero poco oltre l’entrata della galleria. L’appellante cadrebbe in piena contraddizione facendo valere di non essere stato in grado di stabilire la posizione esatta in galleria e al contempo di saper affrontare molto bene le situazioni di stress essendo un pilota. Quale pilota di aerei civili con relative capacità d’orientamento, questa valutazione gli sarebbe senz’altro dovuta essere possibile. Rimarrebbe quindi il fatto che il comportamento adottato dall’appellante avrebbe prolungato la permanenza in galleria e di conseguenza, in caso di effettivo stato di necessità, non sarebbe stato la soluzione adatta per evitare una reale situazione di pericolo. K. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi

pagina 8 — 14 1. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) il 1° gennaio 2011 i codici di procedura penale cantonali vennero abrogati. L’art. 448 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del CPP dispone il principio generale secondo il quale procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti. Giusta l’art. 453 cpv. 1 CPP invece i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto. E contrario quindi ai mezzi di ricorso contro decisioni emanate dopo l’entrata in vigore del CPP si applica quest’ultimo. Nella fattispecie dunque l’appello è disciplinato dalle norme del nuovo CPP federale. 2. 2.1 La decisione penale del DGSS data del 21 marzo 2011 ed è stata comunicata il 22 marzo 2011. Giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP l’appello va annunciato al tribunale di primo grado (nella fattispecie il DGSS) entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. L’annuncio d’appello di A. del 1° aprile 2011 è quindi tempestivo. 2.2 La dichiarazione scritta d’appello va poi inoltrata entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP). Dato che nel presente caso il DGSS ha comunicato la sua decisione penale già con motivazione integrale, il termine per la dichiarazione d’appello è scaduto il 12 aprile 2011. Anche la dichiarazione d’appello di A. del12 aprile 2011 (data del timbro postale) è dunque tempestiva ed essendo sufficientemente motivata ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 CPP va ricevuta in ordine. 3. Giusta l’art. 391 CPP nella sua decisione la I. Camera penale del Tribunale cantonale quale giurisdizione d’appello non è vincolata né dalle motivazioni delle parti, né dalle loro conclusioni, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili (cpv. 1). Essa non può modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore come nella fattispecie. È fatta salva unicamente una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza (cpv. 2). 4. Come già perfettamente constatato dal DGSS i fatti descritti, sufficientemente documentati e pure riconosciuti da A. adempiono di principio la fattispecie di cui all’art. 4a cpv. 5 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della

pagina 9 — 14 circolazione stradale (ONC; RS 741.11) in unione con l’art. 90 cifra 1 LCStr. A ragione il DGSS ha ritenuto che le norme della circolazione stradale sono concepite in modo che la contravvenzione indichi in un certo senso l’illiceità: la contravvenzione alle norme della circolazione stradale avviene in modo illecito quando l’azione non è sostenuta da una circostanza esimente o di esclusione della pena. Rimane dunque solo ed esclusivamente da esaminare se sussiste una circostanza esimente o discolpante ai sensi degli artt. 17 seg. CP. Per quanto concerne le considerazioni giuridiche può essere rimandato a quanto esposto correttamente dal DGSS (vedi consid. 4a della decisione impugnata) in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP. Le argomentazioni dell’appellante vanno invece esaminate a fondo nelle considerazioni seguenti. 5. Va verificata la decisione impugnata quanto alle censure dell’appellante tenor le quali la motivazione non sarebbe sufficiente e il risultato arbitrario, tenendo conto per tale esame della documentazione agli atti e fra questa in particolar modo e innanzitutto le fotografie del radar, ma anche i documenti inoltrati e le considerazioni esposte dall’appellante (doc. A e B allegati all’act. II-4). 5.1 A. fa valere che nell’abitacolo della sua automobile si sarebbe sviluppato del fumo, perciò si sarebbe visto costretto ad accelerare per uscire al più presto dal tunnel del San Bernardino nel quale era appena entrato. Considerando che l’appellante all’occasione dell’interrogatorio del 7 dicembre 2010, in motivazione della sua reazione di accelerare, raccontò che il bus di suo suocero avrebbe preso fuoco all’interno del tunnel della Viamala, pare che tale evento abbia lasciato una forte impressione su A.. È dunque molto verosimile che, se veramente avrebbe dovuto constatare del fumo nell’abitacolo della sua vettura, l’appellante si sarebbe in ogni caso allarmato in misura significante, cosciente della disgrazia di suo suocero. Senz’altro quindi gli si dovrebbe poter leggere almeno una certa tensione in faccia, tenuto conto della gravità della situazione stando alla descrizione dell’appellante. 5.1.1 Sulla foto ravvicinata scattata dall’apparecchio radar installato nella galleria del San Bernardino la passeggera seduta sul sedile a fianco del conducente sembra avere un cuscino dietro la testa. Essa tiene la testa chinata all’indietro e leggermente a sinistra. Da questo atteggiamento si può senz’altro desumere – come l’ha fatto il DGSS – che in quel preciso istante essa stia possibilmente dormendo o comunque sicuramente riposandosi, e ciò non solo da pochi attimi. Ciò anche se la sua compagna si sarebbe accorta del flash del radar come fa valere l’appellante; difatti essa avrebbe senz’altro potuto accorgersi del flash svegliandosi

pagina 10 — 14 a causa di questo. Tali conclusioni paiono ragionevoli e in ogni caso non arbitrarie, motivo per cui questa Corte può confermarle e condividerle. Il conducente stesso pare anche lui assai tranquillo. La sua espressione è pacifica, tenendo gli angoli della bocca rilassati e verso il basso e anche lui la testa leggermente chinata all’indietro e a sinistra. L’espressione di entrambi i passeggeri testimonia dunque una certa tranquillità a bordo al momento dello scatto della foto radar. Non si può inoltre riconoscere nessuna traccia di fumo né di altri gas anomali nell’abitacolo. Nemmeno dall’esterno è visibile del fumo, né davanti, né dietro la vettura. 5.1.2 Già solo questi elementi possono essere qualificati in modo non arbitrario quali considerevoli indizi per il non sussistere di una situazione d’allarme come quella avanzata dall’appellante. Non è difatti concepibile che una persona a bordo di una vettura nella quale si sviluppi del fumo resti talmente tranquilla, se – come fa valere l’appellante nella fattispecie – la situazione fosse veramente così grave da dover uscire immediatamente dalla galleria causa l’imminente pericolo di incendio. Anche volendo ammettere che l’appellante sia stato pilota di aerei civili non cambia nulla a tale merito, specie perché egli stesso ricorda con orrore i terribili incidenti con incendi degli ultimi anni in gallerie stradali, in particolare quello nel tunnel della Viamala nel 2006. In una tale situazione poi è inverosimile che il conducente non svegli o chiami la sua compagna di viaggio e non la preghi di cercare di contattare la polizia o i pompieri. Anzi, tipicamente la passeggera stessa si sveglierebbe da sé dal odore di bruciato come descritto da A. che verosimilmente impiegherebbe un certo tempo per diffondersi nell’abitacolo, ma che, come lo sostiene l’appellante, provocherebbe un bruciore agli occhi. In considerazione delle foto dell’apparecchio radar (act. II-14) va dunque constatata una completa assenza di indizi per una situazione d’allarme causa fumo nell’abitacolo. Di conseguenza le fotografie sono considerevoli e pesanti indizi per il non sussistere di una situazione di stato di necessità esimente o discolpante ai sensi degli artt. 17 seg. CP come addotta dall’appellante. 5.2 L’appellante ha allegato dei documenti alla sua opposizione che provano che la sua vettura è effettivamente stata trasportata poche ore dopo il superamento del limite di velocità da e in un garage di Y. per delle verifiche quanto a possibili difetti o panne (doc. A e B allegati all’act. II-4), il che è stato constatato pure dal DGSS. Tenor quanto considerato dal DGSS però A. non avrebbe sufficientemente provato per quale motivo abbia fatto trainare la sua automobile. 5.2.1 Dalla fattura della Carrozzeria B. (doc. A) risulta unicamente il traino del veicolo da San Bernardino a X. per CHF 560.–. Sotto il titolo osservazioni è

pagina 11 — 14 indicato “principio per incendio”, senza però indicare quali misure di sicurezza o di controllo fossero state prese prima di cominciare il traino. Se però ciò fosse veramente stato il motivo del traino, tali misure sarebbero indubbiamente state indicate e verosimilmente anche documentate e fatturate. Non è nemmeno per niente chiaro da quali fatti sarebbe stato desunto che vi sarebbe stato un principio di incendio. La mera osservazione “principio per incendio” non può dunque essere ritenuta una prova sufficiente del sostenuto fumo all’interno dell’abitacolo della vettura al momento del controllo radar nella galleria. L’appellante avrebbe difatti senz’altro potuto indicare qualsiasi motivo alla persona venuta a trainare l’automobile e questa a sua volta avrebbe potuto scrivere qualsiasi cosa sul modulo da compilare, senza essere tenuta a verificarne o doverne poter confermare l’esattezza. Non vi sono indizi per concludere che il motivo indicato dall’appellante sarebbe stato verificato. 5.2.2 Dalla fattura del Garage C. di Y. (doc. B) al titolo “lavori da eseguire” risulta che il “paraolio cardano [avrebbe perso]” e sotto l’intestazione “ordine di riparazione” è indicato “sost. paraolio cardano”. Alla rubrica “materiale e pezzi di ricambio” figurano due guarnizioni e il cambio d’olio. Non è invece per niente chiaro quali siano stati i motivi o le possibili cause per tali lavori e ricambi. È pur possibile che se il paraolio cardano perde si sviluppi del fumo. Va pertanto generalmente escluso che da questo si sviluppi un incendio della vettura. Il fumo sarebbe poi semmai ben visibile dall’esterno, dato che olio bruciato provoca solitamente un fumo bianco ben riconoscibile e assai maleodorante. Sulla foto radar nel caso in giudizio invece non si riconosce nemmeno una minima traccia di fumo. La fattura in questione non può quindi essere considerata una prova sufficiente di un principio di incendio già per questi motivi. Un ricambio del paraolio cardano può inoltre giustificarsi certamente anche senza che si sarebbe effettivamente sviluppato del fumo e, astrattamente parlando, può indubbiamente anche essere effettuato senza alcun motivo concreto. Anche il doc. B non può dunque in nessun modo essere reputato prova sufficiente di uno stato di necessità al momento in cui A. attraversò la galleria del San Bernardino accelerando e superando così il limite di velocità ammesso. 5.3 Il comportamento dell’appellante non è del resto neanche condivisibile lasciando da parte considerazioni giuridiche e volendo partire da concetti puramente pratici e matematici, se il fatto di uscire dal tunnel al più presto possibile si fosse veramente imposto come da lui preteso, tenuto conto anche del fatto che sostiene di aver la capacità di rimanere più calmo in situazioni di stress rispetto alla media e che dichiara di essere stato pilota di aerei civili, quindi un professionista nel vapagina 12 — 14 lutare tempi e distanze. A ragione il DGSS ha difatti ritenuto che vi sarebbero state altre soluzioni ravvisabili per limitare il pericolo o perlomeno le conseguenze di un incendio in galleria (vedi il consid. 4.b della decisione impugnata, al quale può essere rinviato anche in motivazione della presente sentenza). Come prima cosa già non è comprensibile perché l’appellante e la sua compagna di viaggio non hanno tentato di contattare e avvisare le forze di soccorso o la polizia stradale, anche se il presunto incendio si sarebbe ancora trovato in fase di sviluppo. Presumendo poi che l’appellante circolasse di principio sempre rispettando i limiti di velocità – ipotesi da preferire perché per lui più favorevole in termini penali, presumendo per principio che si tratti di un conducente prudente e rispettoso delle norme della circolazione stradale –, dunque al massimo agli 80 km/h permessi nella prima parte della galleria, che abbia accelerato soltanto al momento in cui si sarebbe accorto del preteso fumo e ciò molto rapidamente (entro pochi secondi e pochi metri), che abbia raggiunto la velocità massima di 104 km/h misurata dal radar soltanto al punto dove si trova l’impianto radar stesso, che una Fiat Panda come quella di A. impiega di media 7 sec per accelerare da 80 km/h a 104 km/h e che in tale tempo si percorrono circa 185 m, ciò significherebbe che si sarebbe accorto del preteso fumo a dir tanto e al più tardi a 1.200 km dopo l’entrata in galleria e che quindi mancavano altri 5.400 km all’uscita del portale sud. È pur vero che un conducente medio a volte dopo diversi chilometri in galleria perde l’orientamento quanto alla distanza già percorsa. Ci si può però indubbiamente aspettare che dopo soli 1.200 km nel caso di un ex pilota di aerei civili ciò non si sia ancora avverato, specie se dichiara egli stesso di avere una capacità superiore alla media di mantenere la calma e la lucidità. Ammettendo ancora che l’appellante avrebbe proseguito per il resto del tunnel mantenendo la velocità raggiunta di 104 km/h, senza accelerare ulteriormente e aumentare così ancor di più la messa in pericolo di altri utenti della strada, in tal caso dopo l’accorgersi del presunto fumo avrebbe (risp. ha) impiegato 3 min 7 sec per uscire dalla galleria. Se avesse rispettato il limite di velocità di 80 km/h ci avrebbe messo 56 sec in più per lasciare il tunnel. Se avesse invece optato per un’inversione di marcia per uscire dal portale nord dov’era entrato, tenuto conto che non vi erano vetture dietro di lui (cfr. foto radar) e considerando che avrebbe dovuto prima fermarsi (circa 5 sec) per poi manovrare (circa 20 sec), accelerare ad 80 km/h (11 sec) e così uscire dal tunnel nell’altra direzione (46 sec), avrebbe impiegato complessivi 1 min 22 sec, essendo così quasi 2 min più veloce, impiegando circa un terzo del tempo per lasciare la galleria. L’attesa di un cunicolo d’emergenza pare non essere stata necessaria, dato che l’appellante ha dichiarato che a quell’ora nella galleria si trovavano solo pochi veicoli (cfr. verbale dell’interrogatorio, act. I-6). Ma anche ammettendo che

pagina 13 — 14 avrebbe comunque dapprima voluto cercare un cunicolo d’emergenza per avere più spazio per invertire la direzione di marcia e mettere in pericolo meno utenti della strada, sarebbe ancor sempre stato considerevolmente più veloce ad uscire dal portale nord. Di conseguenza anche volendo ammettere che vi sarebbe stato lo sviluppo di fumo, ipotesi per la quale come esposto sopra (consid. 5.1 e 5.2) non vi sono indizi alcuni, l’appellante avrebbe avuto sufficienti alternative di reazione, sicché il suo comportamento, ovvero il superamento del limite di velocità, non è stato adeguato nemmeno sotto aspetti meramente pratici e matematici. 5.4 Da quanto ritenuto risulta dunque che non vi sono indizi sufficienti in grado di permettere di concludere al sussistere di uno stato di necessità esimente ai sensi degli artt. 17 seg. CP. Per questi motivi l’appello va integralmente respinto. 6. Nella fattispecie il DGSS ha condannato A. ad una multa di CHF 500.–. Come sancito dall’art. 404 cpv. 1 CPP il tribunale d’appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati. Considerato che l’appellante non critica con nessuna parola l’altezza di tale multa e che quest’ultima può essere considerata proporzionata e perfettamente conforme al diritto e alla prassi in materia, non si impone di riesaminare la sanzione pronunciata, visto anche che questa Corte non è giunta ad un risultato diverso in nessuno dei punti avanzati dall’appellante. 7. Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Tenor l’art. 424 CPP i cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (cpv. 1) che in casi semplici possono essere di natura forfetaria a copertura anche dei disborsi (cpv. 2). Nel Cantone dei Grigioni giusta l’art. 37 cpv. 4 lett. b della legge d’applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100) per procedure giudiziarie l’ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza del Tribunale cantonale. L’ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 (OECP; CSC 350.210) prevede al suo art. 7 che per decisioni in procedure d’appello l’emolumento è compreso tra i CHF 1'500.– e i CHF 20'000.–. Nella presente procedura d’appello un emolumento di CHF 2'000.– pare proporzionato in considerazione di tutti gli aspetti del caso. Giusta l’art. 428 cpv. 1 CPP le spese della procedura vanno a carico della parte soccombente, nella fattispecie dunque vanno a carico dell’appellante.

pagina 14 — 14 III. La I. Camera penale giudica: 1. L’appello è respinto. 2. Le spese della procedura d’appello di CHF 2'000.– vanno a carico dell’appellante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

SK1 2011 13 — Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 26.10.2011 SK1 2011 13 — Swissrulings