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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 25.02.2011 SK1 2010 58

25. Februar 2011·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·3,333 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

ingiuria | StGB 173-179 Ehre, Geheim-/Privatbereich

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 25 febbraio 2011 Comunicata per iscritto il: SK1 10 58 [non comunicata oralmente] Sentenza I. Camera penale Presidenza Schlenker Giudici Brunner e Michael Dürst Attuario Rogantini Nell'appello penale di X., querelato ed appellante, patrocinato dal difensore di fiducia avv. lic. iur. Franco Janner, Via S. Gottardo 78, 6501 Bellinzona, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 28 settembre 2010, comunicata il 26 ottobre 2010, in re del querelato ed appellante contro Y., querelante ed appellato, patrocinato dall’avv. lic. iur. Rossano Guggiari, Via Lugano 18, WTC, 6982 Agno, concernente ingiuria, è risultato:

pagina 2 — 10 I. Fattispecie A. X. crebbe in condizioni normali e visse fino all’età di otto anni a Rometta, Provincia di Messina (I), con i propri genitori, cinque sorelle ed un fratello. Nel _ si trasferì con la famiglia a Clivio, Provincia di Varese (I), per vivere poi in altre località di questa provincia. Frequentò le scuole dell’obbligo in Sicilia e nel Varesotto. Di seguito lavorò in veste di frontaliere quale operaio, magazziniere e autista per diverse aziende del Canton Ticino. Dopo aver gestito per sei anni un albergo a Clivio ed esser stato impiegato per due anni quale pizzaiolo a Varese, nel _ fu assunto per due anni come commesso e cassiere dalla C. di Mendrisio. Nel _ emigrò in Svizzera e visse a Stabio, Arbedo e Bellinzona, gestendo dei locali pubblici. Si unì in matrimonio con U. e si stabilì a F. nel _, prendendo in affitto un’abitazione da Y.. Dal _ X. è titolare del certificato di esercente. Attualmente gestisce il B. e vive a D.. Il suo reddito attuale ammonta a CHF 4'500.– lordi mensili, ovvero CHF 3'800.– netti. Non possiede sostanza. X. effettua regolarmente il pagamento delle imposte e gode di una buona reputazione. B. Con sentenza del 23 aprile 2010, comunicata il 7 maggio 2010, la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa condannò X. per tentata minaccia ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP in unione all’art. 22 cpv. 1 CP ad una pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere di CHF 40.– cadauna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di CHF 200.–, sostituibile in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni. L’appello penale di X. contro tale sentenza fu respinto dal Tribunale cantonale con sentenza del 16 luglio 2010, comunicata l’11 agosto 2010 e cresciuta in giudicato. C. Con querela penale del 4 giugno 2007 Y. denunciò X. al Presidente di Circolo di E. per minaccia di morte e per “vilipendio e ingiuria” nei suoi confronti, dichiarando che esso nell’ambito di una conversazione svoltasi fra le parti il 30 aprile 2007 presso il ritrovo pubblico A. a E., all’epoca gestito dal querelato, l’avrebbe apostrofato con le testuali parole “bugiardo e falso”. È, infatti, rimasto incontestato che il 30 aprile 2007 presso il A. a E. Y. consegnò a X. una busta chiusa contenente la disdetta del contratto d’affitto dell’abitazione sita a F. (vedi act. I-10 e I-11). Divergono al contrario le posizioni delle parti quanto al contenuto dello scambio di parole. D. Con ordinanza del 8 gennaio 2008 le parti furono citate all’udienza di conciliazione (act. I-2), la quale fu svolta il 30 gennaio 2008 e rimase infruttuosa (act. I-3). Tramite il suo difensore di fiducia, X. contestò di aver proferito simile espressione (act. I-5). Il teste Z. di E. invece, interrogato l’8 settembre 2009, dopo

pagina 3 — 10 esser stato esortato a dire la verità sotto comminatoria dell’art. 307 CP confermò che X. si sarebbe rivolto ad Y. tacciandolo di “bugiardo e falso”. Alla sua dichiarazione aggiunse: “le parole precise non me le ricordo ma il senso era quello” (act. I-9). L’istruttoria fu chiusa dal Presidente di Circolo di E. con decreto del 18 gennaio 2010 (act. I-15). E. X. fu messo in stato d’accusa per diffamazione ai sensi dell’art. 173 CP, subordinatamente per ingiuria ai sensi dell’art. 177 CP, con decreto del 10 febbraio 2010, con cui il Vicepresidente di Circolo di E. (Presidente f. f.) trasmise il caso per il giudizio alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa. F. Con richiesta del 10 maggio 2010 il difensore di fiducia di X. chiese una nuova audizione del teste Z. di E.. Tale audizione ebbe luogo il 28 settembre 2010 all’occasione del dibattimento principale (act. II-14), nella quale il teste essenzialmente non si ricordò più i particolari del 30 aprile 2007, ma confermò la correttezza delle sue affermazioni fatte nella prima audizione dinanzi al Presidente di Circolo di E. l’8 settembre 2009 (act. I-9) nel senso che espresse esplicitamente di non essere disposto a ritrattarle. G. La Commissione del Tribunale distrettuale Moesa giudicò con sentenza del 28 settembre 2010, comunicata il 26 ottobre 2010, quanto segue: “1. X., 1956, D., è dichiarato colpevole di ingiuria (art. 177 cpv. 1 CP) a danno di Y., F.. Di conseguenza, e considerato che la presente è pena aggiuntiva a quella inflittagli con sentenza 23 aprile/7 maggio 2010 della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa, X. è condannato ad una pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere di CHF 100.– cadauna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di CHF 200.–, sostituibile, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 2 giorni. 2. Le spese d’istruttoria dell’Ufficio di Circolo di E. di CHF 400.– e la tassa di giudizio della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 400.–, per un totale di 800.–, sono poste a carico del condannato e dovranno essere versate (dedotto l’acconto di CHF 500.–, quindi per un saldo di CHF 300.–) al Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza. Il condannato è obbligato a versare al querelante l’importo di CHF 500.– a titolo di ripetibili. 3. (Rimedi legali) 4. (Comunicazione a)” Per la motivazione della sentenza, la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto che il teste Z. nella sua prima deposizione l’8 settembre 2009 avrebbe confermato che X. si sia rivolto ad Y. con le parole “sei un bugiardo e sei un falso” come affermato da quest’ultimo. All’occasione della seconda audizione

pagina 4 — 10 durante il dibattimento il 28 settembre 2010 il teste avrebbe confermato la correttezza delle sue dichiarazioni fatte nel primo interrogatorio e, visto il tempo passato, non avrebbe avuto altri ricordi. Questa versione dei fatti apparve credibile all’autorità di primo grado, dato innanzitutto che il teste, nonostante qualche minima vaghezza ed incertezza, sarebbe apparso comunque affidabile laddove l’8 settembre 2009 ha riferito gli elementi sostanziali della vicenda e nella seconda audizione non ha smentito quanto dichiarato in precedenza. H. Contro tale sentenza X. è insorto al Tribunale cantonale con appello penale del 16 novembre 2010 con i seguenti petiti: “1. L’appello è accolto. Di conseguenza, X. è prosciolto dall’imputazione di ingiuria. 2. Le spese del procedimento sono poste a carico del querelante Y.. 3. Protestate spese e ripetibili del procedimento innanzi alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa e della sede di appello.” Quanto ai motivi dell’appello X. fa valere che nel corso del dibattimento del 28 settembre 2010 sotto interrogatorio avrebbe negato di aver proferito all’indirizzo di Y. le espressioni “bugiardo e falso”, bensì si sarebbe limitato a fargli presente che per l’invio della disdetta della locazione esisteva anche il servizio postale. Y. avrebbe sostenuto che in quell’occasione al A. non sarebbe stato presente nessun altro all’infuori di X. e Z., contraddicendo così però quanto da lui stesso dichiarato nella querela del 4 giugno 2007. Le sue dichiarazioni sarebbero quindi ben poco credibili. Per di più, il teste Z., interrogato nuovamente durante il processo, non avrebbe ricordato nulla nemmeno a fronte della rilettura della sua dichiarazione all’occasione della prima audizione dinanzi al Presidente di Circolo di E.. Inoltre il teste durante il processo avrebbe dichiarato di non ricordare nemmeno che vi sarebbe stata una discussione e tra chi. Anche le sue dichiarazioni non meriterebbero perciò di essere qualificate come credibili. Secondo il principio “in dubio pro reo” X. sarebbe dunque da prosciogliere. I. Invitati ad esprimersi, la Commissione del Tribunale distrettuale e Y. hanno rinunciato a presentare osservazioni. J. Per quanto concerne le altre affermazioni fatte nell’ambito dello scambio di scritti, laddove si rivelasse necessario, esse saranno trattate nei seguenti considerandi.

pagina 5 — 10 II. Considerandi 1.1 Con la riforma del art. 123 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) è stata attribuita alla Confederazione la competenza legislativa esclusiva in materia di procedura penale. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0). Il Cantone dei Grigioni ha quindi abrogato i suoi atti legislativi in questo campo entro il 31 dicembre 2010. Giusta l’art. 453 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del CPP tuttavia i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore dello stesso CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore (cantonale) dalle autorità competenti in virtù di tale diritto. La sezione 4 delle disposizioni transitorie è intitolata “opposizione contro i decreti d’accusa; procedimenti su azione penale privata”. L’art. 456 CPP concerne però soltanto le procedure ancora pendenti dinanzi alle autorità di primo grado. Per i ricorsi in procedimenti su azione penale privata – come il presente caso – si applica quindi la regola generale dell’art. 453 cpv. 1 CPP (così espressamente Franz Riklin, StPO Kommentar, Zurigo 2010, art. 456 n. 1). Dato che nella fattispecie la sentenza impugnata è stata emanata il 28 settembre 2010 (e comunicata il 26 ottobre 2010), è applicabile la vecchia Legge sulla giustizia penale grigionese dell’8 giugno 1958 (LGP; CSC 350.000) in vigore fino al 31 dicembre 2010. 1.2 Contro decisioni di primo grado in procedimenti per delitti contro l’onore ai sensi degli artt. 173 segg. del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) in relazione con gli artt. 162 segg. LGP, giusta l’art. 168 LGP le parti possono presentare appello. Sono applicabili gli artt. 141 segg. LGP. Presentato debitamente motivato il 16 novembre 2010 contro l’impugnata sentenza presa in consegna dall’appellante il 27 ottobre 2010, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli artt. 141 cpv. 1 e 142 cpv. 1 LGP. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Nell’ambito della procedura d’appello la cognizione della I. Camera penale del Tribunale cantonale è libera e illimitata; anche con riguardo all’esercizio del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell’istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l’esame dell’impugnato giudizio è limitato ai petiti d’appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2a edizione, Coira 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti).

pagina 6 — 10 3. Ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CP chiunque offende in altro modo che quelli previsti dagli articoli precedenti con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. La fattispecie prevista dall’art. 177 CP è dunque sussidiaria a quelle previste dagli artt. 173 segg. CP. Si è alla presenza di un’ingiuria qualora il reo abbia commesso nei confronti della vittima una mera espressione di disprezzo, senza che l’espressione si basi individuabilmente su fatti accessibili alla prova (Franz Riklin, Basler Kommentar zum Strafrecht II – Art. 111- 392 StGB, 2a edizione, Basilea 2007, art. 177 n. 3 segg.). In questo senso, la frase “sei un falso e sei un bugiardo” espressa di persona all’offeso adempie indubbiamente la fattispecie prevista dall’art. 177 cpv. 1 CP (per altri esempi vedi Franz Riklin, op. cit., premessa all’art. 173 n. 18 con rinvii e art. 177 n. 2 segg.). La Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha accertato che X. alla presenza di Z. ha rivolto le parole “sei un falso e sei un bugiardo” ad Y.. Si è basata in prima linea sulla testimonianza di Z.. L’appellante contesta di aver pronunciato tali espressioni e mette in dubbio la credibilità della testimonianza di Z.. 3.1 L’onere della prova per il reato messo a carico dell’accusato lo ha di massima lo stato (Padrutt, op. cit., pag. 306). Alla prova sono poste severe esigenze. Esatta è più di una semplice probabilità, tuttavia non una prova assoluta della reità. Nell'ambito della valutazione delle prove il giudice gode di un ampio potere discrezionale e decide conformemente all’art. 144 cpv. 2 in unione con l’art. 125 cpv. 2 LGP, anche nella procedura d’appello, secondo la sua libera convinzione, acquisita durante il dibattimento principale (cfr. Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3a ed., Zurigo _, n. 286). Il suo compito è quindi quello di esaminare – senza esser legato a delle regole di prova, responsabile unicamente verso la sua coscienza – se può scartare possibili dubbi e convincersi di una determinata situazione di fatto. In altre parole basta che per il giudizio egli, con certezza soggettiva, possa ammettere una contingenza di fatto ed escludere quella contraria. La sua convinzione deve però essere obiettivabile. Il giudice deve vagliare, fondandosi sulle prove e sugli indizi che risultano dagli atti, quale delle due esposizioni è atta a convincerlo; quella dell'accusa o quella dell'accusato. La colpa dell’accusato deve fondarsi su prove o indizi che non lasciano dei ragionevoli dubbi. Unicamente nel caso che né dall'una né dall'altra deposizione può essere acquistata la convinzione – e non semplicemente già dirimpetto a contrastanti esposizioni – il giudice deve ammettere, conformemente al principio costituzionale e convenzionale "in dubio pro reo" (art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101], art. 6 cifra 2 della Convenzione del 4 novembre 1950

pagina 7 — 10 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU; RS 0.101]), la fattispecie a favore dell'accusato (PTC 1978 n. 31; Padrutt, op. cit., pag. 307). Una valutazione delle prove è arbitraria se è manifestamente insostenibile, se sta in chiaro contrasto con la reale situazione di fatto, se si fonda su un manifesto errore o se è contraria al senso di giustizia. Essa è arbitraria segnatamente se il giudice, in base a particolari circostanze, dubita della credibilità di una testimonianza e ciononostante fonda il suo giudizio su quest’ultima. Semplici dubbi teorici non sono determinanti, poiché sono sempre possibili e una sicurezza assoluta non può essere pretesa. Deve per contro trattarsi di rilevanti, insopprimibili dubbi (DTF 120 Ia 37). Arbitrio nella valutazione delle prove non è già dato, quando la conclusione del giudice relativa alla credibilità del testimone non collima con quella del reo (DTF 120 Ia 39 segg., 118 Ia 30 segg.). 3.2 Nel concreto caso la fattispecie si fonda sulle dichiarazioni delle parti e sulla testimonianza di Z. (act. I-9 e II-14). Quest’ultima deve essere ritenuta attendibile, poiché da un canto il teste – a differenza dell’imputato che senza conseguenze può mentire – ha deposto sotto la comminatoria dell’art. 307 CP e dall’altro non è stato preteso e del resto non è ravvisabile che esso, mendacemente, abbia voluto incolpare una persona a lui poco conosciuta rispettivamente estranea. Z., per risposta alla domanda quali sarebbero le sue relazioni personali con il querelato, ha infatti dichiarato unicamente di essere cliente del A., allora gestito da X. (act. I-9). D’altro canto, nonostante una lieve vaghezza delle sue dichiarazioni fatte all’occasione della seconda deposizione, ha comunque confermato due volte – a distanza di ben un anno l’una dall’altra – di essere stato testimone di uno scambio di parole fra X. e Y., durante il quale X. avrebbe rivolto le parole “sei un bugiardo e sei un falso” ad Y.. Che è stato Y. a chiedergli di accompagnarlo per testimoniare qualcosa di cui il teste non aveva conoscenza non importa per la valutazione della sua deposizione, dato che questo fatto di per sé non è sufficiente per pregiudicare la credibilità delle sue dichiarazioni. Del resto, non vi sono indizi che permettono di suggerire che abbia ricevuto istruzioni o altro in questo senso da parte di Y.. Le sue affermazioni quale teste sono inoltre coerenti e sufficienti per chiarire i fatti avvenuti il 30 aprile 2007. 3.3 È pur vero che testualmente Z. ha dichiarato che “le parole precise non me le ricordo ma il senso era quello” (act. I-9 pag. 2). La questione di determinare le parole esatte può però restare aperta, dato che il teste ha ripetuto a più riprese e con massima consistenza che in essenza il senso ovvero il messaggio era quello.

pagina 8 — 10 Pur ammettendo che si sia sbagliato e che le parole precise siano lievemente diverse da quelle dichiarate nella sua prima testimonianza e di seguito confermate nella seconda, ciò non toglie che simili espressioni adempiono la fattispecie dell’art. 177 cpv. 1 CP. 3.4 Anche il fatto che Z. all’occasione del dibattimento del 28 settembre 2010 non si sia più ricordato tutti i dettagli non sminuisce la credibilità delle sue deposizioni, o, più specificamente, le affermazioni fatte nella prima audizione quale teste l’8 settembre 2009. Già fra i fatti in questione e il primo interrogatorio sono passati più di due anni. È comprensibile e del tutto normale che con il passare del tempo, in concreto altri 13 mesi fino alla seconda audizione, un teste non si ricordi più tutti i dettagli dell’accaduto e che la completezza delle deposizioni diminuisca. Ciò non significa però che le indicazioni fatte non sarebbero attendibili. Nella fattispecie in questione Z. ha fornito gli elementi essenziali per ricostruire l’avvenuto assieme alle affermazioni delle parti. All’occasione del dibattimento dinanzi alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha confermato quanto affermato in precedenza e ha espresso di non essere disposto a ritrattarlo. Ciò appare del tutto coerente, come ha già constatato l’autorità di primo grado. Non vi sono sufficienti elementi per scostarsi da queste constatazioni, ragione per la quale va concluso che la reità di X. è sufficientemente dimostrata. A ragione quindi l’accusato deve essere ritenuto colpevole di semplice ingiuria ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CP. 3.5 Che vi sia una ragione scusabile ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 CP non è stato affermato da nessuna delle parti. Nel fascicolo non vi sono inoltre nessuni indizi a favore di questa ipotesi, quindi può essere interamente esclusa e di conseguenza il colpevole deve essere adeguatamente punito. 4. Quanto alla pena commisurata dall’istanza precedente (una pena pecuniaria aggiuntiva di 3 aliquote giornaliere di CHF 100.– cadauna, la cui esecuzione è sospesa con condizionale per un periodo di prova di 2 anni, ed una multa di CHF 200.–) è da rilevare che l’appellante ha chiesto unicamente il proscioglimento dall’imputazione di ingiuria e non ha speso una parola per criticarla nel caso che i giudici cantonali avessero confermato il verdetto di colpevolezza. Di conseguenza con la commisurazione della pena da parte dei giudici di primo grado il discorso a tal riguardo può essere chiuso.

pagina 9 — 10 5. Da quanto esposto, le pretese dell’appellante si rivelano manifestamente infondate e la sentenza impugnata merita di essere confermata. L’appello va pertanto respinto. 6. I costi della procedura d’appello vanno a carico dell’appellante (art. 160 cpv. 1 LGP). Siccome il patrocinatore dell’appellato nella procedura d’appello non ha presentato osservazioni, secondo la prassi al appellato non assegnata nessun’indennità a titolo di ripetibili (vedi ad esempio la decisione della Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SB 07 22 del 4 agosto 2008).

pagina 10 — 10 III. La I. Camera penale giudica 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello di CHF 1’500.– vanno a carico dell’appellante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi degli artt. 78 segg. della Legge del 17 giugno _ sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale. Questo è da inoltrare per iscritto al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto di ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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