Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 06 maggio 2009 Comunicata per iscritto il: SK1 09 13 [non comunicata oralmente] Sentenza I. Camera penale Presidenza presidente Brunner Giudici vicepresidente Schlenker e Michael Dürst Attuario Crameri Visto l'appello penale di X., accusata ed appellante, rappresentata dall’avv. Franco Janner, Via S. Gottardo 78, 6501 Bellinzona, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 1° ottobre 2008, comunicata il 6 marzo 2009, in re contro l’appellante, concernente violazione semplice di norme sulla circolazione stradale è risultato:
pagina 2 — 7 I. Fattispecie A. Martedì, 7 febbraio 2006, alle ore 17.45, F. ha denunciato al Posto di G. della Polizia cantonale dei Grigioni un danno subito dall’automobile VW Golf, _, da lui usata. A suo dire il danno doveva essere stato causato tra il 6 febbraio 2006, dalle ore 07.20, e il 7 febbraio 2006, alle ore 17.15, essendo l’autovettura stata posteggiata all’indietro sul parcheggio vicino all’edificio della H. SA a I.. L’8 febbraio 2006 pomeriggio ha notato un’auto Toyota Starlet di colore blu scuro, _, che era pure posteggiata sullo stesso parcheggio. Vista la somiglianza del colore di questa vettura con le tracce di colore rimaste sulla VW Golf, ha avvisato la polizia, che è intervenuta e l’ha fotografata; dalla sua porta anteriore destra ha inoltre prelevato un campione delle tracce blu scure. Un campione della vernice è pure stato prelevato dal paraurti anteriore a destra della Toyota. Sul posto è poi giunta la conducente di questa macchina, X., che ha negato d’aver causato il danno. Dal rapporto della Polizia scientifica del 23 febbraio 2006 si evince che nel campione prelevato dalla VW Golf (scarica) ad un’altezza di 55 - 58 cm v’è unicamente vernice estranea di colore blu scuro, mentre che nel campione prelevato dalla Toyota (pure scarica) ad un’altezza di 40 - 43 cm v’è solo vernice propria di colore blu scuro e che la vernice tolta dalla vettura F. corrisponde nel colore e nella struttura a quella tolta dall’autovettura X.. B. Con mandato penale del 22 febbraio 2008 il Presidente del Circolo di I. ha riconosciuto X. colpevole di violazione semplice degli artt. 31 cpv. 1 LCS (padronanza del veicolo), 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC (manovra del veicolo) in unione all’art. 90 cifra 1 LCS nonché 51 cpv. 1 e 3 LCS (comportamento in caso d’infortunio) in unione all’art. 92 cpv. 1 LCS e l’ha condannata ad una multa di fr. 200.--. Interposta opposizione, la causa è stata trasmessa al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, che dopo esperita istruttoria - audizione del denunciante e della denunciata, assunzione della teste a discarico A. - con decreto del 23 maggio 2008 ha messo la denunciata in stato d’accusa per violazione delle suddette norme sulla circolazione stradale. Con sentenza del 1° ottobre 2008, comunicata il 6 marzo 2009, la Commissione del summenzionato tribunale ha poi dichiarato l’accusata colpevole conformemente all’accusa e l’ha condannata ad una multa di fr. 200.--, accollandole le spese della Polizia cantonale di fr. 528.-- e quelle della Procura pubblica dei Grigioni di fr. 50.-- nonché la tassa di giudizio del Presidente di circolo di fr. 200.-- e quella della Commissione del Tribunale distrettuale di fr. 800.--. C. Contro questo giudizio la condannata, in data 27 marzo 2009, è insorta con appello al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese e
pagina 3 — 7 ripetibili del procedimento innanzi a tutte le istanze giudiziarie, che l’appello sia accolto e che sia prosciolta dall’accusa di violazione semplice delle norme sulla circolazione stradale in questione. La Procura pubblica e la Commissione del Tribunale distrettuale hanno rinunciato a prendere posizione. II. Considerandi 1. Ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze delle commissioni dei tribunali distrettuali il condannato può appellarsi al Tribunale cantonale dei Grigioni. L'appello dev'essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell'impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio é impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L'appello di X. del 27 marzo 2009 é tempestivo e motivato. Esso adempie quindi gli anzidetti presupposti, sicché é ricevibile in ordine. 2. Nell'ambito della procedura d'appello la cognizione della I. Camera penale é libera ed illimitata; anche con riguardo all'esercizio del potere discrezionale essa non é legata alla sentenza dell'istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l'esame dell'impugnato giudizio é limitato ai petiti d'appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti). 3. Nel caso in rassegna, in assenza di prove dirette, i giudici cantonali devono vagliare unicamente se le conclusioni tratte dalla Commissione del Tribunale distrettuale dagli indizi sono corrette. Infatti, l’appellante fa esclusivamente valere che il giudizio impugnato è arbitrario, essendo le conclusioni dell’istanza precedente quanto allo svolgimento dei fatti oggettivamente insostenibili. Obiezioni contro la sussunzione giuridica e la commisurazione della pena non sono sollevate. 3.1 In materia di processo indiziario, va tenuto presente che l’indizio è una circostanza certa da cui si può trarre, per induzione logica, una conclusione circa la sussistenza o l’insussistenza del fatto da provare. Ma un indizio lascia solo supporre, con una certa probabilità, che il fatto sussista e lascia quindi, valutato isolatamente, anche dei dubbi. Ove però vi siano più indizi, essi possono fornire la prova del fatto ed escludere qualsiasi ragionevole dubbio. In tal caso essi devono essere valutati nel loro insieme e tutti devono essere convergenti, vale a dire
pagina 4 — 7 permetter di concludere che il fatto da provare sussiste (Rep. 1990, 353; PTC 2005 no. 16). 3.2 I giudici precedenti hanno considerato che l’automobile Toyota Starlet era esclusivamente utilizzata dall’accusata, che alle volte posteggiava sul parcheggio vicino allo stabile della H. SA, che quest’autovettura presentava tracce di una collisione sul paraurti anteriore a destra e che la vernice estranea di colore blu scuro tolta dall’automobile VW Golf era identica a quella della vettura X.. A loro dire questi indizi deponevano a favore di un verdetto di colpevolezza di violazione degli artt. 31 cpv. 1 LCS, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC in unione all’art. 90 cifra 1 LCS nonché 51 cpv. 1 e 3 LCS in unione all’art. 92 cpv. 1 LCS da parte dell’accusata e non erano invalidati dalla sua contestazione, secondo cui essa non poteva aver causato la collisione, poiché da una parte, l’altezza del punto di collisione dell’auto F. e quello della sua macchina non corrispondeva e dall’altra, nel periodo che entrava in considerazione per l’incidente non aveva posteggiato sul parcheggio, ma aveva lavorato altrove. 3.2.1 Dal rapporto di polizia (atto 2.2 pag. 3) si potrebbe dedurre che F. il 6 febbraio 2006, alle ore 07.20, avesse posteggiato l’autovettura sul parcheggio e che ivi fosse andato a prenderla il 7 febbraio 2006, alle ore 17.15. Ciò non è però corretto. Interrogato dalla polizia egli ha dichiarato che il 7 febbraio 2006, alle ore 13.15, là aveva di nuovo posteggiato la vettura (atto 2.5 pag. 1). Ciò significa che egli nel corso di lunedì e martedì ha, eventualmente più volte, usato l’automobile. Ciononostante egli ha deposto che il danno dovrebbe essere stato causato nel lasso di tempo da lunedì mattina a martedì pomeriggio. Notato l’ha soltanto martedì sera, alle ore 17.15. Quindi il danno potrebbe essere stato provocato anche altrove e non sul parcheggio limitrofo all’edificio della H. SA. Il danneggiato ha deposto che martedì aveva posteggiato la macchina e che alla destra v’erano posti liberi. Non ha asserito che la Toyota era parcheggiata vicino alla sua vettura e che quella si trovava sul parcheggio, quando egli ha notato il danno. La Toyota l’ha vista sul parcheggio solo l’8 febbraio 2006. Che il 6 o il 7 febbraio 2006 l’accusata abbia posteggiato la sua auto in un posto del parcheggio a destra della VW Golf è una ricostruzione dei fatti da parte della polizia (atto 2.2 pag. 3), ripresa dal Presidente di circolo (atto 2.14 pag. 1) e dall’istanza precedente (atto 01/1 pag. 2). 3.2.2 Il 18 marzo 2006 X. ha messo a verbale che parcheggiava vicino allo stabile della H. SA, ma non ricordava quando aveva posteggiato l’ultima volta prima dell’8 febbraio 2006 (atto 4 pagg. 1 e 2). Al Presidente del Tribunale distrettuale ella ha confessato che il 6 febbraio 2006 dalle ore 08.30 alle ore13.00 aveva lavorato dalla
pagina 5 — 7 signora B. a I. e che terminato il turno era andata a casa. Ivi era rimasta fino alle ore 19.30 circa. Poi s’era recata nuovamente dalla signora B. per il turno della notte del 6/7 febbraio fino alle ore 08.30. Indi era rientrata a casa, rimanendovi fino alle ore 10.30. Alle ore 11.00 con suo marito era andata a C. a prendere A. per festeggiare il compleanno della signora B. al Ristorante D. a E.. Terminato il festeggiamento, aveva riportato A. al suo domicilio e con suo marito era tornata a casa (atto 5). Questa confessione è in sostanza confermata dalla teste A., che ha deposto d’esser stata riportata a C. verso le ore 16.00 (atto 6). Ora, in base alle giornate di lavoro sarebbe possibile che l’appellante, partendo da I. il 6 febbraio alle ore 13.00 o la mattina seguente alle ore 08.30, avesse causato il danno. Tuttavia non v’é nessun indizio che la Toyota a queste ore era posteggiata sul posto direttamente a destra della VW Golf. 3.2.3 Benché è costatato che la vernice blu scura dell’automobile dell’appellante è identica alla vernice estranea tolta dall’autovettura del denunciante, una Toyota Starlet è una vettura comune e la vernice blu scura non è speciale; il possibile cerchio di agenti rimane quindi molto ampio. A ciò s’aggiunge che i danni ai due veicoli sono stati rilevati ad altezze di 55 - 58 cm (VW Golf) rispettivamente di 40 - 43 cm (Toyota) dal suolo. L’altezza dal suolo dei danni non corrisponde, il danno all’auto F. è circa 15 cm più in alto. La spiegazione della differenza d’altezza nel rapporto della Polizia scientifica, secondo cui le altezze sono state misurate dal suolo al momento che i veicoli erano scarichi, mentre che quando si sono svolti i fatti la conducente si trovava nella Toyota (atto 2.3), non è giusta. Prescindendo dal fatto che al momento che questa vettura era carica l’altezza del danno dal suolo non è stata misurata, la riflessione è già di primo acchito sbagliata. Dato che la VW Golf scarica è stata danneggiata più in alto della Toyota, pure scarica, secondo la legge di gravità la differenza d’altezza dovrebbe essere maggiore, se l’auto X. era carica, poiché il peso della conducente avrebbe premuto la vettura verso il suolo. L’istanza precedente tenta di spiegare la differenza d’altezza con lo strato di neve pressato, così come rilevato dalla polizia (atto 2.2 pagg. 2 e 3). Ma dal rapporto si evince unicamente che “il fondo stradale” era coperto da uno strato di neve pressata e gelata. Non esistono però degli indizi ove esattamente si trovava l’irregolare strato di neve pressato, segnatamente se i due posti di parcheggio in questione erano ricoperti da strati di neve pressata di differenti altezze. Dato che dagli atti una plausibile spiegazione per la riscontrata differenza d’altezza non è desumibile, non può essere concluso che l’appellante ha urtato colla sua vettura la VW Golf, tanto più che sulla Toyota non sono state trovate tracce di vernice dell’auto F.. - Una documentazione fotografica del danno alla macchina dell’appellante non è stata
pagina 6 — 7 raccolta. Della pari manca qualsiasi indicazione quanto all’età ed al genere del danneggiamento. 3.2.4 Ne viene che dagli indizi suesposti, valutati nel loro insieme, non può essere concluso che l’appellante ha danneggiato colla sua vettura quella di F.. Assieme alle summenzionate incertezze sussistono insopprimibili dubbi sulla reità dell’appellante. I deboli indizi sussistenti non forniscono una sufficiente prova, sicché in applicazione della massima “in dubio pro reo” l’appellante dev’essere assolta dall’accusa di violazione degli artt. 31 cpv. 1 LCS, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC in unione all’art. 90 cifra 1 LCS nonché 51 cpv. 1 e 3 LCS in unione all’art. 92 cpv. 1 LCS. L’appello va pertanto accolto e l’impugnata sentenza annullata. 4. Visto l’esito dell’appello, l’appellante risulta vincente, quindi i costi della procedura d’appello vanno a carico del Cantone dei Grigioni (art. 160 cpv. 3 LGP). I costi della Polizia cantonale, della Procura pubblica e della Commissione del Tribunale distrettuale sono accollati al Tribunale distrettuale Moesa, mentre che quelli del mandato penale del Presidente del Circolo di I. sono addossati all’Ufficio del Circolo di I. (art. 155 cpv. 2 e 4 LGP). L’appellante ha diritto ad indennità a titolo di ripetibili delle sedi distrettuale e cantonale a carico del Tribunale distrettuale Moesa e del Cantone dei Grigioni (art. 160 cpv. 4 LGP).
pagina 7 — 7 III. Per questi motivi la I. Camera penale giudica 1. L’appello è accolto e l’impugnata sentenza è annullata. X. è prosciolta dall’accusa di violazione semplice di norme sulla circolazione stradale ai sensi degli artt. 31 cpv. 1 LCS, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC in unione all’art. 90 cifra 1 LCS nonché 51 cpv. 1 e 3 LCS in unione all’art. 92 cpv. 1 LCS. 2.1 I costi della Polizia cantonale dei Grigioni di fr. 528.--, quelli della Procura pubblica dei Grigioni di fr. 50.-- e la tassa di giudizio della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa di fr. 800.-- vanno a carico del Tribunale distrettuale Moesa, che rifonde all’accusata un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'500.-- della sede distrettuale. 2.2 I costi del mandato penale del Presidente del Circolo di I. di fr. 200.-- sono sopportati dall’Ufficio del Circolo di I.. 2.3 I costi della procedura d’appello di fr. 1'500.-- sono addossati al Cantone dei Grigioni, che paga all’appellante ripetibili di fr. 1'000.-- della sede cantonale. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’ art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Questo è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: